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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 06/06/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 129/2023 del Ruolo
Generale Affari Civili, promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Orlando, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) al viale Giulio Cesare
n. 15/G;
attore
e
AVV. (C.F. , rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via Arno n. 31;
convenuto
OGGETTO: RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, l'Avv. nella qualità di custode e CP_1 amministratore giudiziario nominato nel procedimento civile n.
1 400/1998 R.G., per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa 1. ritenere e dichiarare che l'Avv.
, nell'espletare il ruolo di custode giudiziario CP_1 nominato nell'ambito del procedimento civile n. 400/1998 R.G. afferente la divisione dei beni dell'eredità del Sig.
[...]
ha per colpa e/o negligenza e/o imperizia Persona_1 cagionato i danni lamentanti al Sig. omettendo Parte_1 di versare a mani dello stesso le somme di sua spettanza pari ad €. 23.533,71, e per l'effetto condannare l'avv. a CP_1 corrispondere al sig. la anzidetta somma, oltre Parte_1 interessi dalla messa in mora (17.4.2018);
2. Con vittoria di spese e competenze tutte di lite».
A sostegno della domanda l'attore ha dedotto la responsabilità professionale per colpa e/o negligenza e/o imperizia del convenuto per avere - nella esecuzione dell'incarico di custode e amministratore giudiziario nominato nel procedimento civile iscritto al n. 400/1998 R.G.A.C. del Tribunale di Vasto – cagionato un danno corrispondente alla mancata riscossione delle somme già oggetto di vincolo cautelare (sequestro conservativo) successivamente venuto meno per provvedimenti resi dal Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare n. 84/2018 R.G.E. e nella procedura esecutiva immobiliare n. 108/2017 R.G.E.
Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha richiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato nell'importo di € 16.511,29 - quale somma asseritamente accantonata da precedente custode giudiziario su libretto bancario (oltre € 403,11 per interessi già maturati e ivi liquidati) – nonché nell'importo di € 6.619,31 quale “oggetto di liquidazione finale da parte della dott.ssa ”, Persona_2 per un ammontare complessivo di € 23.533,71.
L'Avv. si è ritualmente costituito in giudizio CP_1 per eccepire, pregiudizialmente, l'improcedibilità della
2 domanda per mancato espletamento della procedura di negoziazione assistita e contestare, nel merito, le deduzioni e richieste avversarie, allegando che il precedente amministratore, dott. aveva erroneamente – Persona_3 ovvero senza l'autorizzazione del Tribunale - corrisposto agli eredi di il rimborso di quanto dagli Persona_1 stessi pagato per tasse gravanti sugli immobili, versando le suddette somme su “un libretto” “su cui non gravava alcun vincolo di destinazione” ed utilizzate dal convenuto per le esigenze dell'amministrazione giudiziaria. Ha dedotto, ancora, che l'attore non avrebbe effettuato alcuna opposizione al rendiconto depositato dall'amministratore giudiziario in funzione del quale è stato effettuato il riparto delle somme derivanti dall'amministrazione dei beni. Infine, ha rappresentato che la somma di € 6.619,31, se non già riscossa, dovrebbe trovarsi tuttora accantonata presso la banca MPS.
Sulla scorta delle predette allegazioni e deduzioni, il convenuto ha così concluso: «
1. dichiarare improcedibile
l'azione per le motivazioni di cui in premessa;
2. rigettare la domanda dell'attore con vittoria di spese e competenze di lite».
* * *
1. In via preliminare, deve osservarsi che l'eccezione di improcedibilità proposta da parte convenuta per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita è superata per effetto dell'avvio della procedura medesima giusta produzione in atti dell'invito del 15/6/2023.
2. Nel merito, la domanda attorea è infondata e, pertanto, non merita di essere accolta.
3. La ricostruzione delle vicende processuali pregresse alla controversia in esame, per quanto possibile in ragione della frammentarietà e incompletezza della documentazione versata in atti, rivela come la presente causa muova dal contenzioso
3 (indicato come iscritto al n. 400/1998 R.G. di questo
Tribunale) afferente alla divisione giudiziale del patrimonio ereditario di in seno al quale il Persona_1
Tribunale in composizione collegiale – con decisione del
12/7/1999 – ha autorizzato, nella ritenuta ricorrenza del fumus boni juris e del periculum in mora: 1) il sequestro giudiziario di tutti i beni ereditari, con nomina del dott. Persona_4
a custode ed amministratore degli stessi;
2) il sequestro conservativo della quota ereditaria appartenente all'odierno attore . Parte_1
Dall'esame del doc. 2 versato, in forma incompleta, in atti da parte attrice si evince che il decreto del 19/5/2016 emesso nel sub procedimento n. 400-I/1998 ha disposto: 1) la cancellazione dell'annotazione relativa al (solo) sequestro giudiziario sul patrimonio ereditario (in dipendenza dell'assegnazione delle quote ereditarie agli eredi) ad eccezione della quota H, assegnata a perché Parte_1 ancora sottoposta a sequestro conservativo;
2) lo svincolo dei conti correnti “ad eccezione della quota di Parte_1 soggetta a sequestro conservativo”.
I provvedimenti caducatori del sequestro conservativo, quindi, sono rappresentati: 1) dall'ordinanza resa nel 20181 nella procedura esecutiva mobiliare n. 84/2018 R.G.E. con cui il
G.Es. – dichiarata l'estinzione per inattività delle parti della procedura esecutiva istaurata per conversione del sequestro in pignoramento - ha autorizzato «lo svincolo delle somme di spettanza di , già sottoposte a sequestro Parte_1 conservativo»; 2) dall'ordinanza del 6/3/2019 resa nel procedura esecutiva immobiliare n. 108/2017 R.G.E. con cui il
G.Es. – dichiarata l'estinzione della procedura per mancato assolvimento da parte dei creditori sequestranti degli 1 Il provvedimento è privo di data;
4 adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c.2 - ha autorizzato lo svincolo della somma spettante all'attore, già Parte_1 sottoposta a sequestro conservativo.
Alla luce di tale ricostruzione, quindi, ogni doglianza attorea relativa alla mancata consegna, da parte del convenuto amministratore giudiziario, a delle somme da Parte_1 questi richieste in epoca anteriore alla irrevocabilità dei predetti provvedimenti (intervenuti nel 2018/2019 a fronte della cessazione dall'incarico del convenuto nel 2014), si palesa come del tutto infondata attesa la doverosità della condotta dell'ausiliario in ragione della perduranza del vincolo cautelare fino alla irrevocabilità dei richiamati provvedimenti di dissequestro.
4. In conseguenza della caducazione di tale vincolo cautelare e, pertanto, in ragione del ritorno dell'attore nella disponibilità del patrimonio ad esso precedentemente soggetto, la pretesa risarcitoria attorea è relativa a due distinte partite riferite: 1) alla somma di € 6.619,31 quale quota asseritamente spettante a in ragione della Parte_1
“liquidazione finale” secondo provvedimento del 19/5/2016
(emesso nel sub procedimento n. 400- I/1998); 2) alla somma di
€ 16.511,29 (oltre interessi liquidati per € 403,11) che il custode/amministratore giudiziario precedente al convenuto
(dott. avrebbe accantonato su libretto di Persona_3 deposito.
In ordine a tali richieste parte convenuta ha rispettivamente eccepito che: 1) la somma di € 6.619,31 – quale assegnata a giusta provvedimento del Tribunale di Vasto del Parte_1 26/9/2016 nel proc. 400/98 – si troverebbe depositata presso la banca MPS così come attestato in corrispondenza via email dalla stessa intrattenuta con il convenuto e, in particolare, in messaggio del 17/10/2016; 2) il custode/amministratore giudiziario precedente al convenuto (dott. Persona_3 aveva versato su un generico libretto la quota parte della complessiva somma restituita invece (per quanto di loro spettanza) agli altri coeredi (a rimborso non autorizzato delle tasse immobiliari dagli stessi sostenute) conseguendone l'assenza di un vincolo univocamente correlato alle somme oggetto di sequestro conservativo e la conseguente utilizzabilità delle somme ivi disponibili per le esigenze dell'amministrazione giudiziaria.
5. Alla luce di dette difese, così come documentate, si osserva, in primis e in relazione alla somma di € 6.619,31 originariamente detenuta dalla banca MPS (unica somma rimasta sul conto dopo l'effettuazione dei bonifici in favore dei restanti eredi), che la stessa, come risultante dalla relazione del luogotenente (allegata alla seconda Persona_5 memoria istruttoria di parte attrice), è stata assegnata con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione in favore del condominio Astro, il quale, in quanto creditore degli eredi e dello stesso curatore Avv. aveva promosso un Pt_1 CP_1 pignoramento presso terzi proprio presso la banca MPS.
Ebbene, se un errore nell'assegnazione di questa somma è stato probabilmente compiuto, lo stesso appare addebitabile, a ben vedere, non all'odierno convenuto – che, peraltro, in quel frangente aveva già cessato l'incarico di custode e amministratore giudiziario dell'eredità -, bensì Pt_1 all'istituto di credito che, in sede di dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c., ha verosimilmente indicato di essere debitore della somma di € 6.619,31 non verso il solo
[...]
(come in effetti era) bensì, erroneamente, verso tutti Pt_1 gli eredi ed il custode. Né l'odierno attore (debitore
6 esecutato insieme ai restanti coeredi) ha allegato di aver proposto opposizione avverso l'erronea assegnazione di tali somme al creditore ereditario, al fine di rivendicare l'esclusiva spettanza della somma giacente sul conto MPS, omettendo, in ogni caso, di indicare, nei propri atti di causa, le ragioni per cui la mancata corresponsione di tali somme in suo favore debba ritenersi addebitabile al convenuto, ciò che impone il rigetto della domanda attorea in parte qua.
6. In relazione alla ulteriore domanda afferente alla somma di € 16.511,29 (oltre interessi per € 403,11) si deve rilevare come essa si fondi sulla presupposizione dell'esistenza di formale vincolo di destinazione della stessa (e del libretto n. 80032/31 ad essa correlato) che, tuttavia, non risulta comprovato.
Gli unici riferimenti documentali utili al vaglio della specifica domanda, infatti, consistono nel doc. 4 (ovvero lo stralcio di quella che pare potersi presumere una relazione del convenuto, nella qualità di amministratore giudiziario), ove vi è attestazione dell'esistenza - al momento del passaggio delle consegne tra i custodi/amministratori Controparte_2
- di n. 3 libretti di deposito esistenti (n. 400/36, n.
80027/26, n. 80032/31), tra i quali uno (il n. 80032/31) reca un saldo di € 16.511,29 pari alla somma oggi pretesa dall'attore; nonché nella copia fotostatica del libretto medesimo (allegata al verbale di interrogatorio dell'Avv.
prodotto dall'attore unitamente alla propria seconda CP_1 memoria istruttoria) da cui è possibile evincere non solo che su detto libretto non esistesse affatto un formale vincolo cautelare di sequestro conservativo da cui poter far discendere l'indisponibilità della somma da parte dell'amministratore giudiziario succeduto, ma addirittura che il libretto fosse espressamente destinato all'”amministrazione giudiziaria eredi
. Pt_1
Tale rilievo trova ulteriore conferma anche nell'esame della
7 richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Vasto ove i PP.MM. rappresentano – in dipendenza di quanto riferito dal dott.
in sede di s.i.t. – l'esistenza al momento Persona_3 del passaggio delle consegne in data 24/7/2007 di detti tre libretti di deposito ove nel libretto n. 80032/31 sarebbe stata
“accantonata” la somma di € 16.511,29 senza, tuttavia, che dal suddetto libretto risultasse alcun vincolo formale (come desumibile dal passaggio testuale: «Sul libretto di deposito n. 80032/31 aveva accantonato, senza nessun vincolo, euro
16.511,29, spettanti al denunciante )»), Parte_1 pertanto, discendendone la disponibilità da parte dell'amministratore giudiziario che lo ha effettivamente utilizzato per movimentazioni inerenti alla gestione dell'asse ereditario precisamente riscontrate dai PP.MM. (da cui la richiesta di archiviazione).
Stante, pertanto, l'assenza di un vincolo di indisponibilità
(in dipendenza del sequestro conservativo) formalmente iscritto, ai sensi dell'art. 1997 c.c.3, sul libretto n.
80032/31 (al pari degli altri due libretti di deposito) e sulle somme ivi depositate, non vi è prova che l'accantonamento rappresentato dal precedente amministratore abbia superato il perimetro della mera riserva contabile;
per tale ragione l'addebito mosso al convenuto in ordine all'impiego di tale somma per l'esclusiva gestione dell'amministrazione giudiziaria si rivela – in assenza di ulteriori specifici elementi probatori idonei a palesarne ulteriori e/o diversi profili di dolo o colpa nell'esecuzione dell'ufficio – infondato.
7. Né, d'altro canto, possono desumersi decisivi e univoci elementi a sostegno della tesi attorea dalla sola dichiarazione 3 art. 1997 c.c. (Efficacia dei vincoli sul credito). « Il pegno, il sequestro, il pignoramento e ogni altro vincolo sul diritto menzionato in un titolo di credito o sulle merci da esso rappresentate non hanno effetto se non si attuano sul titolo ». 8 del convenuto, rinvenibile nel verbale di interrogatorio e nella già richiamata richiesta di archiviazione, ove lo stesso afferma «di avere effettuato un errore nella ripartizione finale, probabilmente determinato anche dall'esistenza del vincolo del sequestro conservativo sulla quota spettante al denunciante», giacché la genericità di tale dichiarazione (in assenza del progetto di ripartizione finale delle somme, non prodotto in questo giudizio dall'attore) non consente a questo giudice di valutare né la consistenza soggettiva e oggettiva di detto errore né l'esistenza e l'entità del presunto danno, né, infine, la sussistenza del rapporto di causalità tra l'ipotizzabile errore e il lamentato danno, dovendo, in ogni caso, valutarsi altresì l'incidenza eziologica dell'inerzia di parte attrice in ordine alla mancata contestazione del riparto finale reso dal convenuto.
Va, infatti, da ultimo, messo in luce che l'affermazione secondo cui all'attore spetterebbe la somma di € 16.511,29 in quanto “accantonata” dal precedente amministratore giudiziario
, “che non aveva potuto distribuirla in favore Per_3 dell'odierno attore” in ragione del sequestro (pag. 3 citazione), muove dal presupposto fallace secondo cui tale somma – asseritamente accertata da come di spettanza Per_3 dell'attore all'epoca della cessazione di Per_3 dall'incarico – avrebbe dovuto essere conservata nell'interesse dell'attore e a lui riconsegnata una volta venuto meno il vincolo del sequestro. Mentre invece il sequestro conservativo ha ad oggetto non quella specifica somma di denaro bensì la quota ereditaria spettante a Parte_1
(di consistenza non determinabile sino all'esito del procedimento di divisione) ed è posto a tutela e nell'interesse dei coeredi proponenti domanda di rendiconto e di pagamento dei frutti percepiti durante la gestione della comunione ereditaria (doc. 1 allegato alla citazione). Dalle osservazioni che precedono discende che sulla quota ereditaria
9 di come è per tutte le restanti quote Parte_1 ereditarie, vengono a “gravare” tutte le spese dell'amministrazione giudiziaria ed i debiti ereditari, in quanto le prime vanno “prededotte” dall'asse ereditario ed i secondi sono da ripartirsi, appunto, pro quota. Sicché, la pretesa attorea di vedersi restituita la somma di € 16.511,29 implica l'ulteriore pretesa – evidentemente illegittima – a non vedersi “addebitata” alcuna spesa afferente all'amministrazione giudiziaria né alcun debito ereditario.
8. Alla luce delle valutazioni che precedono, pertanto, se la domanda è da rigettarsi – per le motivazioni dinanzi evidenziate – con riferimento alla somma di € 6.619,31 depositata presso la banca MPS, la stessa non è meritevole di accoglimento neppure con riferimento alla somma di € 16.511,29, non essendo comprovata né la colpa e/o negligenza e/o imperizia del convenuto dedotta dall'attore nell'esecuzione dell'ufficio di custode ed amministratore giudiziario nel procedimento civile iscritto al n. 400/98 R.G. di questo Tribunale, né la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta e il danno lamentato né il danno stesso. La domanda deve, pertanto, essere integralmente rigettata.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 129/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
RIGETTA la domanda;
CONDANNA al pagamento, in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1 10 , delle spese del presente giudizio, che liquida in € CP_1
5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vasto, 6/6/2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Art. 156 disp. att. c.p.c. «Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve depositarne copia presso il giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del codice(1).
Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del codice»; 5