Sentenza 22 gennaio 1983
Massime • 4
La procedura di liquidazione dell'indennità per cessazione dal servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane è disciplinata, alla stregua del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, da una serie di norme le quali escludono che il momento della cessazione dal servizio sia previsto come termine da cui derivi un diritto dell'iscritto all'immediato pagamento dell'indennità ed è articolata in vari stadi, che sono modellati - con gli adattamenti connessi alla natura strutturale e funzionale del fondo - su quelli relativi all'impegno della spesa, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento dei debiti dello stato. Pertanto, è solo dopo l'esaurimento di tale procedura che il credito dell'interessato diventa liquido ed esigibile e, quindi, produttivo di interessi corrispettivi. ( V 1347/79, mass n 397621).*
Il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., che attribuisce al lavoratore il diritto al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria, si applica soltanto ai crediti di lavoro e non anche ai crediti per prestazioni previdenziali ed assistenziali, e, quindi, neppure all'indennità di fine servizio a carico del fondo di previdenza in favore del personale delle dogane. ( Conf 1347/79, mass n 397622; ( Conf 1345/79, mass n 397619).*
L'art. 12 del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, nello stabilire che la misura dell'indennità di cessazione dal servizio spettante agli iscritti al fondo di previdenza in favore del personale delle dogane si determina sulla base delle entrate "verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio", si riferisce all'evento generatore delle entrate e non al tempo dell'effettivo accreditamento di esse, sicché bisogna considerare le entrate di Competenza dell'anno di riferimento, pur se non effettivamente accreditate, e non anche quelle che, pur accreditate in tale anno, si siano verificate nell'anno ad esso precedente. ( Conf 1345/79, mass n 397617).*
L'indennità di cessazione dal servizio corrisposta dal fondo di previdenza per il personale delle dogane - tenuto conto delle fonti di finanziamento dell'ente e dell'inscindibile collegamento di essa con il servizio prestato - va calcolata sulla base degli anni di servizio effettivo, escludendo quindi dal computo gli anni di anzianità convenzionale concessi dalla legislazione (leggi 24 maggio 1970 n. 336 e 9 ottobre 1971 n. 824) in tema di benefici a favore dei dipendenti dello stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati. ( Conf 4140/82, mass n 422118; ( Conf 1347/79, mass n 397620; ( Conf 1345/79, mass n 397618).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/1983, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1983 |
Testo completo
L'art. 12 del d.P.R. 4 dicembre 1956 n. 1572, nello stabilire che la misura dell'indennità di cessazione dal servizio spettante agli iscritti al fondo di previdenza in favore del personale delle dogane si determina sulla base delle entrate "verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio", si riferisce all'evento generatore delle entrate e non al tempo dell'effettivo accreditamento di esse, sicché bisogna considerare le entrate di Competenza dell'anno di riferimento, pur se non effettivamente accreditate, e non anche quelle che, pur accreditate in tale anno, si siano verificate nell'anno ad esso precedente. ( Conf 1345/79, mass n 397617).*