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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, decreto cautelare 26/03/2022, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2022
N. 00155/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00449/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandra Maria Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandra Cursi in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune Latiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto la “razionalizzazione della struttura burocratica amministrativa”;
della deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 7 gennaio 2020 avente ad oggetto “approvazione del piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2021/2022 – revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni del personale”;
di ogni atto ad essa connesso, presupposto e/o consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati l'8.9.2021, per l'annullamento
della delibera 04/06/2021 n. 93, pubblicata dalla data di adozione per 15 giorni sull'albo pretorio informatico del Comune di Latiano, con cui la Giunta Comunale ha adottato il “Piano triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2021-2023”;
della delibera 31/08/2021 n. 148 con cui la Giunta Comunale di Latiano ha rettificato la precedente Del. G.C. n. 93/21;
di ogni atto ad esse connesso, presupposto e/o consequenziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25 marzo 2022, per l'annullamento
della delibera n. 3 del 21/01/2022 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2022-2024, nonché il piano occupazionale per l’anno 2022;
della determinazione n. 221 del 17/3/2022 con la quale il Responsabile del terzo Settore del Comune di Latiano ha approvato lo “schema avviso selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110 co 1 d. lgs n. 267/2000 presso la Struttura V dell’Ente -Istruttore Direttivo Tecnico (Cat D1)”;
dell’avviso approvato;
di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente con i II motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato che la su indicata istanza risulta essenzialmente formulata in ragione della circostanza che “nell’avviso pubblico impugnato” – afferente la selezione per “il conferimento di un incarico a tempo determinato ex art. 110 co. 1 d.lgs. n. 267/2000 presso la Struttura V dell’Ente – Istruttore Direttivo Tecnico (Cat. D1)” e, segnatamente, volta all’assunzione di un’unità ulteriore “quale Responsabile della V Struttura – LLPP Edilizia ed Urbanistica a cui verrà conferita la P.O.”, secondo quanto stabilito nella determinazione n. 221/22, ossia una selezione diretta, in sintesi, a conferire una posizione che il ricorrente sostiene, tra l’altro, di poter adeguatamente ricoprire in virtù della professionalità posseduta - “è stato disposto che il termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla selezione ex art. 110 Tuel scade entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso medesimo all’albo pretorio e quindi il prossimo 20 aprile” (in verità, “21.04.2022” – cfr. art. 2);
Ritenuto che - nella comparazione ponderata degli interessi complessivamente coinvolti e, ancora, sulla base dei beni della vita che il ricorrente rivela di perseguire mediante la proposizione dei su indicati motivi aggiunti - appare opportuno che la controversia pervenga res adhuc integra alla prima camera consiglio utile per la trattazione collegiale;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare monocratica e, per l’effetto, sospende l’avviso pubblico impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 25 marzo 2022.
| Il Presidente |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO