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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/05/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5837 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
24/10/2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. POMPA VINCENZO (c.f. ); C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
MANCINI GIORDANO (c.f. ); C.F._3
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 12399/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 08/08/2022.
Conclusioni dell'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di
Roma adita, contrariis reiectis, in accoglimento per le ragioni di cui in premessa dell'appello promosso dal IM avverso e per la riforma parziale della Sentenza n.
12399/2022, pronunciata in data 05/08/2022 e depositata in data 08/08/2022 dal
Tribunale Civile di Roma – Sezione Fallimentare, in persona del Giudice Dott.ssa
Vitale, nella causa con R.G. 58016/2017: 1) in via principale, in applicazione dell'art. 64
L.F., dichiarare l'inefficacia nei confronti del del pagamento di € 78.000,00 Parte_1
r.g. n. 1 eseguito per cassa dalla in data 30/04/2016 e, quindi, Parte_1
entro i due anni antecedenti la propria declaratoria di fallimento in favore del Sig. senza ricevimento di nessuna controprestazione e, quindi, senza Controparte_1
titolo o rapporto sottostante, condannando, per l'effetto, il Sig. a Controparte_1
versare in restituzione in favore del la complessiva somma indebitamente e Parte_1 sine causa incamerata di € 78.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del singolo atto dispositivo (30/04/2016) al saldo;
2) in via subordinata, in applicazione dell'art. 67, comma 2, L.F., dichiarare l'inefficacia nei confronti del del pagamento di € 78.000,00 eseguito per cassa dalla Parte_1 [...]
in data 30/04/2016 e, quindi, entro i sei mesi antecedenti la propria Parte_1
declaratoria di fallimento in favore del Sig. qualora si ritenga che lo Controparte_1 stesso abbia soddisfatto un credito liquido ed esigibile vantato da quest'ultimo, condannando, per l'effetto, il Sig. a versare in restituzione in favore Controparte_1 del la predetta somma di € 78.000,00, oltre interessi moratori ex art. 1284, Parte_1
comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
3) in ogni caso, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese generali.”
Conclusioni dell'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, “ex contrariis rejectis”, - In via principale rigettare l'appello proposto da
[...]
avverso la Sentenza n. 12399/2022 del Parte_2
Tribunale Ordinario di Roma, poiché del tutto infondato in fatto ed in diritto - come meglio descritto in narrativa del presente atto;
- Con vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.”.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Roma ha accolto in minima parte (per 6.000 euro a fronte della domanda di 84.000 euro complessivi) la domanda ex art. 64 L.F. che il
[...]
aveva proposto contro , Parte_1 Controparte_1
che della società era amministratore unico.
L'appello riguarda l'importo di 78.000,00 euro che dai partitari della società depositati dallo stesso appellato in seno al procedimento fallimentare risultavano essere oggetto di un “giroconto” non diversamente titolato.
Il primo giudice aveva al riguardo ritenuto che il partitario non costituisse prova r.g. n. 2 dello spostamento patrimoniale dalla società al suo amministratore, tanto più che l'attore in revocatoria non aveva documentato su quale conto corrente la somma fosse affluita;
osservò, inoltre, che l'elevato importo di 78.000,00 euro difficilmente poteva essere oggetto di una condotta appropriativa dell'amministratore e quindi era plausibile che il “giroconto” segnalasse lo spostamento del denaro interno alla società.
L'appello denuncia:
la violazione dell'art. 2709 c.c. perché il partitario, in questo caso, doveva essere valorizzato in quanto formato - e poi depositato in seno alla procedura fallimentare - proprio dalla controparte che della società era amministratore;
la violazione dell'art. 116 cpc perché la dicitura “giroconto” non poteva escludere che del pagamento si fosse giovato il , né rispondeva a logica Controparte_1
escludere siffatta evenienza sulla base del notevole importo della movimentazione;
“l'avvenuta annotazione in entrata dell'operazione di uscita dalla cassa sociale in questione nel partitario relativo al sottoconto “ Crediti immobilizzati vs. soci ” piuttosto che in quello relativo al sottoconto “ Crediti vs. soci per prelevamenti ” deve ritenersi sia stata oggetto di una scelta ben ponderata da parte del Sig.
[...]
in quanto perfettamente strumentale e funzionale allo scopo dal medesimo CP_1
perseguito.”;
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità del documento n. 4 depositato dal fallimento in quanto non presente agli atti del fascicolo di primo grado;
ha ribadito che
“quello che nello stato patrimoniale del bilancio esercizio 2016 viene denominato
“giroconto” di una voce di cassa costituisce, invero, un semplice accorpamento della relativa posta contabile alla voce immobilizzazioni finanziarie, voci già rinvenibili nei bilanci degli anni precedenti. Attraverso tale “giroconto”, infatti, il sig.
[...]
non ha percepito alcuna somma di denaro, trattandosi, piuttosto, di una CP_1
variazione di denominazione guidata dai professionisti che curavano la gestione contabile e fiscale della fallita società. Dunque, non esiste alcun atto suscettibile di essere dichiarato inefficace.”
Osserva la Corte che l'appellante non ha fornito la prova dello spostamento patrimoniale in favore dell'amministratore.
Il tribunale aveva condivisibilmente osservato che in assenza della prova del pagamento in favore di uno specifico beneficiario, la movimentazione contabile in r.g. n. 3 ipotesi priva di giustificazione poteva dar luogo ad un'azione di responsabilità contro l'amministratore, ma non alla domanda ex art. 64 o in subordine 67 L.F.
La carenza probatoria rilevata dal primo giudice, pertanto, sussiste e non è superata dai motivi di appello, il secondo dei quali si fonda sul documento n. 4 presentato come già prodotto dalla controparte in prime cure.
Si tratta della “Nota esplicativa della situazione patrimoniale al 06.05.2016” consegnata dal alla Curatela contestualmente alla “Situazione Patrimoniale CP_1 al 06/05/2016”.
Lo stesso appellante nella memoria di replica ha ammesso trattarsi di documento non depositato in precedenza (e del quale mai è stata chiesta rituale ammissione in appello) e tuttavia a suo avviso non modificativo del quadro probatorio.
In definitiva ritiene la Corte corretta la motivazione resa da tribunale, qui integralmente richiamata, in ordine alla mancata dimostrazione di un pagamento di ben
78.000,00 euro avvenuto per cassa a vantaggio dell'appellato, movimento registrato nel partitario come “giroconto”; nulla ha dedotto il circa le difficoltà incontrate Parte_1
nel reperimento della documentazione bancaria di detta rilevante movimentazione.
L'appello è pertanto respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base al valore della causa.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna il IM appellante al rimborso, in favore di Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.500,00 per per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il r.g. n. 4 versamento, da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 05/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5