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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/03/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25/03/2025 N. 314 /2025 R.G.
Parte_1
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 25/11/2024 in quanto ritorsivo;
2) conseguentemente, condanna a reintegrare la ricorrente nel suo Parte_2
posto di lavoro ed a risarcirle il danno subìto a causa del licenziamento, mediante la corresponsione, in suo favore, di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto come sopra determinata
(pari a euro 1.779,62 mensili), in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento,
sempre favore della ricorrente, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_2
ricorrente, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 25/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Udienza del 25/03/2025 N. 314 /2025 R.G.
Parte_1
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
- RESISTENTE -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 25/11/2024 in quanto ritorsivo;
2) conseguentemente, condanna a reintegrare la ricorrente nel suo Parte_2
posto di lavoro ed a risarcirle il danno subìto a causa del licenziamento, mediante la corresponsione, in suo favore, di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto come sopra determinata
(pari a euro 1.779,62 mensili), in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento,
sempre favore della ricorrente, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Parte_2
ricorrente, liquidate in euro 6.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al
15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 25/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni