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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/12/2024, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 99 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Viterbo, via Belluno n.69, presso lo
[...] studio dell'Avv.to Massimo Pistilli che li rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTI
CONTRO
e Controparte_1 [...]
, anche nella sua articolazione Controparte_2 territoriale Controparte_3 in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art.417-bis c.p.c. dal funzionario delegato Francesca Iampieri dell' ed elettivamente domiciliati presso Ufficio Controparte_4
Scolastico Regionale per l'Umbria – Ambito Territoriale per la Provincia di
Terni – Uff. IV - Viale G. D'Annunzio, 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.02.2024 i ricorrenti hanno premesso: - di essere docenti di scuola primaria e secondaria, assunti con contratto a tempo determinato presso il convenuto;
- che con i ricorsi recanti R.G.L.P. CP_1
N.207/2022, N.520/2023 e n.83/ 2022, depositati presso il Tribunale di Terni in funzione del Giudice del Lavoro, i ricorrenti evocavano in giudizio il
[...] Cont
, al fine di accertare il servizio prestato alle dipendenze del n Controparte_1 forza di contratti a tempo determinato di durata breve e saltuaria, per l'accertamento e la dichiarazione del diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per la durata del servizio prestato a termine per durata inferiore all'anno scolastico;
- di aver ottenuto sentenze favorevoli, Parte_1
sentenza n. 257/2022 del 29 giugno 2022, Federica Menichelli sentenza n.
[...]
n. 113/2023 del 22 marzo 2023 e Federica TI Menichelli sentenza n.20/2023 del 17 gennaio 2023, con le quali è stato accertato e dichiarato il diritto di ciascuna parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docente nonché le relative differenze retributive per i periodi di servizio a termine, benché breve e saltuario, e per l'effetto, condannato, il a corrispondere CP_1 le suddette differenze retributive;
- che il non ha adempiuto CP_1 spontaneamente, non ha calcolato e tantomeno corrisposto le differenze retributive dovute in forza delle sopra citate sentenze;
- che tuttavia, i lavoratori hanno diritto alle differenze retributive tra il compenso ricevuto e quello dovuto alla luce delle sentenze in atti, applicando le tabelle richiamate dal CCNL vigente per il periodo dedotto nei ricorsi di merito;
- che ha Parte_1 diritto a euro 980,19, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo,
[...] ha diritto a Euro 708.86, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo e Parte_3 ha diritto a Euro 645,23, oltre interessi legali fino all'effettivo Parte_2 saldo. Tutto ciò premesso hanno citato dinanzi all'intestato Tribunale il rassegnando le seguenti conclusioni: - Controparte_1 accertato il servizio prestato da ciascuna parte ricorrente alle dipendenze del resistente e il dichiarato diritto alla retribuzione professionale docenti CP_1 in virtù dei contratti a tempo determinato brevi e saltuari;
- accertato e quantificato l'importo delle differenze retributive dovute dal CP_1 convenuto, tenuto conto dell'integrale servizio prestato in ragione dei contratti a tempo determinato e del valore della Retribuzione Professionale Docenti come stabilito dal CCNL applicabile ratione temporis; - condannare il
[...]
, a corrispondere la Retribuzione Professionale Controparte_1
Docenti maturata, nella misura delle somme quantificata in ricorso pari ad euro
980,19 in favore di pari ad euro 708,86 in favore di Parte_1 Pt_1 [...]
pari ad euro 645,23 in favore di con vittoria di Parte_3 Parte_2 spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito il che confermando quanto esposto in ricorso ha CP_1 soltanto evidenziato: - che con nota n.24978 del 29.1.2024 la
[...]
ha ribadito che le retribuzioni in questione non possono Controparte_6 essere utilmente e correttamente coinvolte nel procedimento di liquidazione delle sentenze di condanna in quanto la spesa relativa a tali retribuzioni previste per i docenti che svolgono questo tipo di supplenze, gravano su capitoli di spesa del d operano soltanto attraverso la cooperazione applicativa SIDI-NoiPA; - CP_7 che i decreti già emanati dall'Ambito territoriale in fase esecutiva, per la liquidazione dell'importo statuito in sentenza, come nel caso dei ricorrenti, sono destinati a rimanere congelati in attesa della conclusione delle anzidette operazioni di cooperazione applicativa, non potendo segnalare un termine entro il quale tale liquidazione avverrà, stante tali difficoltà tecniche/operative afferenti alla finanza pubblica indipendenti dall'Amministrazione convenuta. La causa di natura documentale senza alcuna attività istruttoria è stata discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVAZIONE
I ricorrenti docenti precari di scuola prima e secondaria in virtù di contratti a tempo determinato con il convenuto agiscono dinanzi CP_1 all'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme indicate in ricorso che trovano fondamento nel riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione della CP_8 professionale docenti già accertato con sentenze n. 257/2022 del 29 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Terni in favore di , sentenza n. Parte_1
113/2023 del 22 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Terni in favore di
[...]
e sentenza n. n. 20/2023 del 17 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Parte_3
Terni in favore di (cfr. sentenze allegate in atti). Parte_2
Seppure la questione non abbia costituito oggetto del presente giudizio occorre preliminarmente verificare se, in presenza di un titolo esecutivo consistente in una sentenza di condanna, il creditore possa costituirsi un ulteriore titolo esecutivo ovvero debba porre in esecuzione la sentenza. La sentenza di condanna costituisce ai sensi dell'art. 474 c.p.c. un titolo esecutivo, purché il credito sia “liquido”: se si tratta di un diritto di credito, si afferma che la liquidità è riferita alla somma di denaro o alle cose fungibili che debbono essere determinate nella quantità o determinabili in base agli elementi individuati che emergono dallo stesso titolo e non ricavabili aliunde. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro venga condannato al pagamento di un determinato numero di retribuzioni, ovvero delle retribuzioni relative ad un determinato periodo di tempo (come nel caso di specie ad una voce della retribuzione prevista dal CCNL vigente ratione temporis) e in tutti i casi in cui la sentenza non contenga una condanna ad una somma determinata, occorre distinguere le ipotesi in cui il credito dalla stessa derivante risulti liquido e, come tale, consenta di ritenere il provvedimento giudiziario titolo esecutivo, dalle ipotesi in cui non risulti possibile determinare il credito sulla base della sentenza, per cui la stessa non possa essere ritenuta valido titolo esecutivo, con la conseguenza che il creditore che intenda eseguire coattivamente la sentenza debba precostituirsi un titolo esecutivo, il quale potrebbe consistere o in un decreto ingiuntivo o in un giudizio di cognizione volto proprio alla quantificazione del credito: il creditore, infatti, potrebbe legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza di condanna generica sarebbe utilizzabile come atto scritto dimostrativo del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti. E' principio consolidato quello secondo cui, pur in presenza di una condanna che non specifichi l'importo nella sua esatta entità, la sentenza costituisca titolo esecutivo qualora si possa pervenire alla quantificazione del credito sulla base di una mera operazione matematica eseguibile sulla base degli elementi contenuti nella sentenza (cfr. Cass., 17 aprile 2009, n. 9245; Cass., 21 novembre 2006, n. 24649; Cass., 1 giugno 2005, n. 11677; Cass., 29 ottobre
2003, n. 16259; Cass., 6 giugno 2003, n. 9132; Cass., 5 gennaio 2001, n. 135;
Cass., 11 giugno 1999, n. 5784; Cass., 6 marzo 1996, n. 1741; Cass., 9 marzo
1995 n. 2760; Cass., 13 aprile 1993, n. 4368).
In applicazione di tale principio non vi può essere dubbio che la sentenza con la quale il giudice condanni il datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di retribuzioni mensili ovvero delle retribuzioni o una voce della retribuzione maturate da una certa data costituisca titolo esecutivo qualora nella motivazione si specifichi l'ammontare della retribuzione mensile: in tal caso il credito risulta immediatamente determinabile sulla base di una mera operazione matematica consistente nella moltiplicazione della retribuzione mensile indicata nella sentenza (in relazione alla cui quantificazione non possono ritenersi ammissibili contestazioni in sede di eventuale opposizione all'esecuzione, posto che la questione involge una valutazione di merito e come tale eventualmente riservata al giudice di appello) per il numero di mesi indicati in dispositivo o nelle more maturati.
In senso opposto, qualora la sentenza di condanna non indichi la retribuzione e alcun parametro di riferimento per la sua esatta quantificazione
(c.c.n.l. applicabile, livello retributivo, numero delle mensilità aggiuntive, voci stipendiali da computare al fine del calcolo della retribuzione, ecc.), ovvero non indichi le singole voci che compongono la somma complessiva, la condanna non potrà che ritenersi generica e come tale non idonea ad essere posta a fondamento del procedimento esecutivo, necessitando in tal caso di una integrazione attraverso la costituzione di un titolo esecutivo che quantifichi il credito nel suo esatto ammontare.
Nella fattispecie occorre verificare se la sentenza contenga la possibilità di quantificare la condanna, mediante al ricorso ad una mera operazione matematica, ed in tal caso sarebbe precluso il ricorso al decreto ingiuntivo ovvero ad un ulteriore giudizio di accertamento e condanna, dovendo il creditore porre in esecuzione il titolo, ovvero se risulti necessario, al fine della suddetta quantificazione, procedere alla predisposizione di un titolo esecutivo. Le sentenze emesse dal Tribunale di Terni, allegate al ricorso, con le quali il è stato condannato a corrispondere Controparte_1
a ciascuno dei ricorrenti la Retribuzione Professionale Docenti indicano i parametri necessari al calcolo specifico del credito maturato, funditus l'articolo 7 del CCNL Comparto scuola del 2001 vigente ratione temporis da applicare ove è indicata e quantificata la voce stipendiale in questione ed i periodi di supplenza e le ore di lavoro effettivamente prestate rispetto ai quali la voce medesima è dovuta e deve essere liquidata.
Ciò tanto è vero che la difesa attorea nel ricorso afferma che, sebbene non espressamente determinate nei titoli giudiziali, le somme spettanti a ciascuno dei ricorrenti sono tuttavia facilmente determinabili per il tramite del calcolo matematico delle ore di lavoro svolto moltiplicate per il valore della indennità come stabilito dal CCNL applicabile al rapporto ratione temporis, come dalla tabella riportata in atti e confermata anche dal convenuto. CP_1
Ne consegue che le sentenze in questione, sulla base dei principi sopra enunciati, contengono una condanna specifica, in quanto, seppure non venga riportata la somma oggetto di condanna nel dispositivo, alla determinazione della stessa si perviene mediante una semplice operazione matematica indicata proprio dalla difesa degli odierni deducenti e confermata dal Ministero debitore.
La presenza di una pronuncia idonea a costituire titolo esecutivo ha quali conseguenze, da un lato, l'inammissibilità del ricorso, il quale di fatto determinerebbe all'esito una duplicazione di titoli esecutivi e dall'altro l'inammissibilità di ogni questione riguardante la quantificazione della somma dovuta per la Retribuzione Professionale Docenti, considerato che tale quantificazione risulta essere fatta, in maniera che può essere contestata esclusivamente con un eventuale giudizio di gravame avverso la sentenza, già dal giudice del merito, il quale ha fissato i criteri di quantificazione dell'importo dovuto, senza che in questa sede si possano verificare ovvero mettere in discussione anche a fronte dell'adesione prestata dal . CP_1 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e delle questioni relative alla quantificazione del credito, in quanto già risolte dal giudice del merito, il quale ha indicato nelle pronunce sopra richiamate i criteri per la quantificazione dei crediti riconosciuti a ciascuno dei ricorrenti.
Il presente ricorso, pertanto, funzionale ad una inammissibile richiesta di duplicazione di titoli, potendo essere le sentenze emesse dal Tribunale di Terni in favore di ciascuno dei ricorrenti e nei confronti del convenuto poste CP_1 in esecuzione, costituendo tutte già titolo esecutivo, deve essere dichiarato inammissibile. L'esito del presente giudizio, sussistendo da un lato il credito dei ricorrenti, dall'altro avendo gli stessi errato nell'individuazione dello strumento processuale per farlo valere, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Terni, il 4 novembre 2024
Il giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 99 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa DA
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
, elettivamente domiciliati in Viterbo, via Belluno n.69, presso lo
[...] studio dell'Avv.to Massimo Pistilli che li rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTI
CONTRO
e Controparte_1 [...]
, anche nella sua articolazione Controparte_2 territoriale Controparte_3 in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art.417-bis c.p.c. dal funzionario delegato Francesca Iampieri dell' ed elettivamente domiciliati presso Ufficio Controparte_4
Scolastico Regionale per l'Umbria – Ambito Territoriale per la Provincia di
Terni – Uff. IV - Viale G. D'Annunzio, 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2.02.2024 i ricorrenti hanno premesso: - di essere docenti di scuola primaria e secondaria, assunti con contratto a tempo determinato presso il convenuto;
- che con i ricorsi recanti R.G.L.P. CP_1
N.207/2022, N.520/2023 e n.83/ 2022, depositati presso il Tribunale di Terni in funzione del Giudice del Lavoro, i ricorrenti evocavano in giudizio il
[...] Cont
, al fine di accertare il servizio prestato alle dipendenze del n Controparte_1 forza di contratti a tempo determinato di durata breve e saltuaria, per l'accertamento e la dichiarazione del diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per la durata del servizio prestato a termine per durata inferiore all'anno scolastico;
- di aver ottenuto sentenze favorevoli, Parte_1
sentenza n. 257/2022 del 29 giugno 2022, Federica Menichelli sentenza n.
[...]
n. 113/2023 del 22 marzo 2023 e Federica TI Menichelli sentenza n.20/2023 del 17 gennaio 2023, con le quali è stato accertato e dichiarato il diritto di ciascuna parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docente nonché le relative differenze retributive per i periodi di servizio a termine, benché breve e saltuario, e per l'effetto, condannato, il a corrispondere CP_1 le suddette differenze retributive;
- che il non ha adempiuto CP_1 spontaneamente, non ha calcolato e tantomeno corrisposto le differenze retributive dovute in forza delle sopra citate sentenze;
- che tuttavia, i lavoratori hanno diritto alle differenze retributive tra il compenso ricevuto e quello dovuto alla luce delle sentenze in atti, applicando le tabelle richiamate dal CCNL vigente per il periodo dedotto nei ricorsi di merito;
- che ha Parte_1 diritto a euro 980,19, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo,
[...] ha diritto a Euro 708.86, oltre interessi legali fino all'effettivo saldo e Parte_3 ha diritto a Euro 645,23, oltre interessi legali fino all'effettivo Parte_2 saldo. Tutto ciò premesso hanno citato dinanzi all'intestato Tribunale il rassegnando le seguenti conclusioni: - Controparte_1 accertato il servizio prestato da ciascuna parte ricorrente alle dipendenze del resistente e il dichiarato diritto alla retribuzione professionale docenti CP_1 in virtù dei contratti a tempo determinato brevi e saltuari;
- accertato e quantificato l'importo delle differenze retributive dovute dal CP_1 convenuto, tenuto conto dell'integrale servizio prestato in ragione dei contratti a tempo determinato e del valore della Retribuzione Professionale Docenti come stabilito dal CCNL applicabile ratione temporis; - condannare il
[...]
, a corrispondere la Retribuzione Professionale Controparte_1
Docenti maturata, nella misura delle somme quantificata in ricorso pari ad euro
980,19 in favore di pari ad euro 708,86 in favore di Parte_1 Pt_1 [...]
pari ad euro 645,23 in favore di con vittoria di Parte_3 Parte_2 spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituito il che confermando quanto esposto in ricorso ha CP_1 soltanto evidenziato: - che con nota n.24978 del 29.1.2024 la
[...]
ha ribadito che le retribuzioni in questione non possono Controparte_6 essere utilmente e correttamente coinvolte nel procedimento di liquidazione delle sentenze di condanna in quanto la spesa relativa a tali retribuzioni previste per i docenti che svolgono questo tipo di supplenze, gravano su capitoli di spesa del d operano soltanto attraverso la cooperazione applicativa SIDI-NoiPA; - CP_7 che i decreti già emanati dall'Ambito territoriale in fase esecutiva, per la liquidazione dell'importo statuito in sentenza, come nel caso dei ricorrenti, sono destinati a rimanere congelati in attesa della conclusione delle anzidette operazioni di cooperazione applicativa, non potendo segnalare un termine entro il quale tale liquidazione avverrà, stante tali difficoltà tecniche/operative afferenti alla finanza pubblica indipendenti dall'Amministrazione convenuta. La causa di natura documentale senza alcuna attività istruttoria è stata discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. MOTIVAZIONE
I ricorrenti docenti precari di scuola prima e secondaria in virtù di contratti a tempo determinato con il convenuto agiscono dinanzi CP_1 all'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme indicate in ricorso che trovano fondamento nel riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione della CP_8 professionale docenti già accertato con sentenze n. 257/2022 del 29 giugno 2022 emessa dal Tribunale di Terni in favore di , sentenza n. Parte_1
113/2023 del 22 marzo 2023 emessa dal Tribunale di Terni in favore di
[...]
e sentenza n. n. 20/2023 del 17 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Parte_3
Terni in favore di (cfr. sentenze allegate in atti). Parte_2
Seppure la questione non abbia costituito oggetto del presente giudizio occorre preliminarmente verificare se, in presenza di un titolo esecutivo consistente in una sentenza di condanna, il creditore possa costituirsi un ulteriore titolo esecutivo ovvero debba porre in esecuzione la sentenza. La sentenza di condanna costituisce ai sensi dell'art. 474 c.p.c. un titolo esecutivo, purché il credito sia “liquido”: se si tratta di un diritto di credito, si afferma che la liquidità è riferita alla somma di denaro o alle cose fungibili che debbono essere determinate nella quantità o determinabili in base agli elementi individuati che emergono dallo stesso titolo e non ricavabili aliunde. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro venga condannato al pagamento di un determinato numero di retribuzioni, ovvero delle retribuzioni relative ad un determinato periodo di tempo (come nel caso di specie ad una voce della retribuzione prevista dal CCNL vigente ratione temporis) e in tutti i casi in cui la sentenza non contenga una condanna ad una somma determinata, occorre distinguere le ipotesi in cui il credito dalla stessa derivante risulti liquido e, come tale, consenta di ritenere il provvedimento giudiziario titolo esecutivo, dalle ipotesi in cui non risulti possibile determinare il credito sulla base della sentenza, per cui la stessa non possa essere ritenuta valido titolo esecutivo, con la conseguenza che il creditore che intenda eseguire coattivamente la sentenza debba precostituirsi un titolo esecutivo, il quale potrebbe consistere o in un decreto ingiuntivo o in un giudizio di cognizione volto proprio alla quantificazione del credito: il creditore, infatti, potrebbe legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio, nel cui ambito la sentenza di condanna generica sarebbe utilizzabile come atto scritto dimostrativo del credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti. E' principio consolidato quello secondo cui, pur in presenza di una condanna che non specifichi l'importo nella sua esatta entità, la sentenza costituisca titolo esecutivo qualora si possa pervenire alla quantificazione del credito sulla base di una mera operazione matematica eseguibile sulla base degli elementi contenuti nella sentenza (cfr. Cass., 17 aprile 2009, n. 9245; Cass., 21 novembre 2006, n. 24649; Cass., 1 giugno 2005, n. 11677; Cass., 29 ottobre
2003, n. 16259; Cass., 6 giugno 2003, n. 9132; Cass., 5 gennaio 2001, n. 135;
Cass., 11 giugno 1999, n. 5784; Cass., 6 marzo 1996, n. 1741; Cass., 9 marzo
1995 n. 2760; Cass., 13 aprile 1993, n. 4368).
In applicazione di tale principio non vi può essere dubbio che la sentenza con la quale il giudice condanni il datore di lavoro al pagamento di un determinato numero di retribuzioni mensili ovvero delle retribuzioni o una voce della retribuzione maturate da una certa data costituisca titolo esecutivo qualora nella motivazione si specifichi l'ammontare della retribuzione mensile: in tal caso il credito risulta immediatamente determinabile sulla base di una mera operazione matematica consistente nella moltiplicazione della retribuzione mensile indicata nella sentenza (in relazione alla cui quantificazione non possono ritenersi ammissibili contestazioni in sede di eventuale opposizione all'esecuzione, posto che la questione involge una valutazione di merito e come tale eventualmente riservata al giudice di appello) per il numero di mesi indicati in dispositivo o nelle more maturati.
In senso opposto, qualora la sentenza di condanna non indichi la retribuzione e alcun parametro di riferimento per la sua esatta quantificazione
(c.c.n.l. applicabile, livello retributivo, numero delle mensilità aggiuntive, voci stipendiali da computare al fine del calcolo della retribuzione, ecc.), ovvero non indichi le singole voci che compongono la somma complessiva, la condanna non potrà che ritenersi generica e come tale non idonea ad essere posta a fondamento del procedimento esecutivo, necessitando in tal caso di una integrazione attraverso la costituzione di un titolo esecutivo che quantifichi il credito nel suo esatto ammontare.
Nella fattispecie occorre verificare se la sentenza contenga la possibilità di quantificare la condanna, mediante al ricorso ad una mera operazione matematica, ed in tal caso sarebbe precluso il ricorso al decreto ingiuntivo ovvero ad un ulteriore giudizio di accertamento e condanna, dovendo il creditore porre in esecuzione il titolo, ovvero se risulti necessario, al fine della suddetta quantificazione, procedere alla predisposizione di un titolo esecutivo. Le sentenze emesse dal Tribunale di Terni, allegate al ricorso, con le quali il è stato condannato a corrispondere Controparte_1
a ciascuno dei ricorrenti la Retribuzione Professionale Docenti indicano i parametri necessari al calcolo specifico del credito maturato, funditus l'articolo 7 del CCNL Comparto scuola del 2001 vigente ratione temporis da applicare ove è indicata e quantificata la voce stipendiale in questione ed i periodi di supplenza e le ore di lavoro effettivamente prestate rispetto ai quali la voce medesima è dovuta e deve essere liquidata.
Ciò tanto è vero che la difesa attorea nel ricorso afferma che, sebbene non espressamente determinate nei titoli giudiziali, le somme spettanti a ciascuno dei ricorrenti sono tuttavia facilmente determinabili per il tramite del calcolo matematico delle ore di lavoro svolto moltiplicate per il valore della indennità come stabilito dal CCNL applicabile al rapporto ratione temporis, come dalla tabella riportata in atti e confermata anche dal convenuto. CP_1
Ne consegue che le sentenze in questione, sulla base dei principi sopra enunciati, contengono una condanna specifica, in quanto, seppure non venga riportata la somma oggetto di condanna nel dispositivo, alla determinazione della stessa si perviene mediante una semplice operazione matematica indicata proprio dalla difesa degli odierni deducenti e confermata dal Ministero debitore.
La presenza di una pronuncia idonea a costituire titolo esecutivo ha quali conseguenze, da un lato, l'inammissibilità del ricorso, il quale di fatto determinerebbe all'esito una duplicazione di titoli esecutivi e dall'altro l'inammissibilità di ogni questione riguardante la quantificazione della somma dovuta per la Retribuzione Professionale Docenti, considerato che tale quantificazione risulta essere fatta, in maniera che può essere contestata esclusivamente con un eventuale giudizio di gravame avverso la sentenza, già dal giudice del merito, il quale ha fissato i criteri di quantificazione dell'importo dovuto, senza che in questa sede si possano verificare ovvero mettere in discussione anche a fronte dell'adesione prestata dal . CP_1 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e delle questioni relative alla quantificazione del credito, in quanto già risolte dal giudice del merito, il quale ha indicato nelle pronunce sopra richiamate i criteri per la quantificazione dei crediti riconosciuti a ciascuno dei ricorrenti.
Il presente ricorso, pertanto, funzionale ad una inammissibile richiesta di duplicazione di titoli, potendo essere le sentenze emesse dal Tribunale di Terni in favore di ciascuno dei ricorrenti e nei confronti del convenuto poste CP_1 in esecuzione, costituendo tutte già titolo esecutivo, deve essere dichiarato inammissibile. L'esito del presente giudizio, sussistendo da un lato il credito dei ricorrenti, dall'altro avendo gli stessi errato nell'individuazione dello strumento processuale per farlo valere, costituiscono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Dichiara inammissibile il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Terni, il 4 novembre 2024
Il giudice
Manuela Olivieri