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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 05/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 132/2023 R.G. promossa da
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Carmela Liuzzi Parte_3 C.F._3
APPELLANTI contro
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Controparte_1 C.F._4
Domenico Buccafurri
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui richiamate, il cui contenuto coincide con le conclusioni rassegnate rispettivamente in atto di citazione e in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale riportate in sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e Parte_1 Parte_2
nonché la figlia convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto Parte_3
e, previo accertamento e declaratoria della mancata celebrazione Controparte_1
del matrimonio tra ed il convenuto, ne chiedevano la condanna, in forza Parte_3 degli artt. 79, 80, 81 e 785 c.c., alla restituzione in loro favore dell'importo complessivo di euro 16.240,00, versato a titolo di doni e/o spese sostenute in ragione del ridetto matrimonio, fissato e poi disdetto, o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole disposizioni di pagamento al saldo;
in subordine chiedevano la condanna del convenuto al versamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno per la mancata celebrazione del matrimonio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole disposizioni di pagamento al saldo;
in particolare esponevano che: - in data 23 aprile
2018 e avevano prestato la promessa di Parte_3 Controparte_1
matrimonio avendo deciso di sposarsi il 20 giugno 2018, le cui pubblicazioni erano state effettuate a far data dal 7 febbraio 2018; - due giorni dopo il aveva CP_1
comunicato alla di aver perso al gioco la somma di euro 7.000,00 che Pt_3 Parte_1
gli aveva versato con assegno circolare emesso su conto corrente Credem in
[...]
data 9 novembre 2017 nella prospettiva dell'acquisto di una casa da adibire ad abitazione coniugale, avendo il necessità di liquidità sul conto corrente, CP_1
anche mediante ai fini del mutuo;
- in ragione del matrimonio i coniugi avevano versato, oltre alla anzidetta somma di euro 7.000,00, anche euro 1.220,00, come da fattura, mediante assegno emesso dalla in favore di Parte_1 Parte_4
a titolo di compenso per la intermediazione per l'acquisto di immobile in
[...]
Taranto alla Via Elio 29 che il aveva intestato a sé stesso, euro 1.200,00 Persona_1
a favore di , a mezzo assegno parimenti emesso dalla a titolo Persona_2 Parte_1 di acconto al proprietario per l'acquisto dell'immobile, euro 2.700,00, a mezzo assegno sempre emesso dalla in favore del notaio quale Parte_1 Persona_3 compenso per il rogito di acquisto dell'immobile, euro 1.870,00 versati da
[...]
alla ditta individuale che aveva Pt_2 Controparte_2 eseguito i lavori di abbattimento dei divisori dell'immobile di Via Elio n. 29, euro
250,00 versati in contanti all'Arch. per la direzione dei lavori di Controparte_3
manutenzione straordinaria come da Cila del 19 aprile 2018; - infine in Parte_3
[. data 30 marzo 2019 aveva versato euro 2.000,00 in favore dell'Agenzia di Viaggi ' quale acconto del viaggio di nozze. Parte_5
Si costituiva tempestivamente in giudizio e contestava Controparte_1
la legittimazione di e;
contestava in ogni caso il Parte_1 Parte_2
pag. 2/11 fondamento delle pretese avversarie in quanto costituenti irripetibili liberalità d'uso ex art. 770, co. 2, c.c.; escludeva che fosse configurabile un atto di donazione riconducibile all'art. 785 c.c.; assumeva che la rottura della promessa di matrimonio era riconducibile all'esclusiva volontà della;
negava di dover ristorare la della somma Pt_3 Pt_3 di euro 2.000,00 versata all'agenzia di viaggi, essendo solo quest'ultima parte recedente dalla promessa senza giustificato motivo e considerato che, come ricavabile dalla documentazione in atti, avrebbe potuto richiedere la restituzione della caparra versata;
affermava poi che, mentre il deducente stava facendo visionare ai futuri suoceri l'immobile appena acquistato, aveva rivenuto al suo interno alcuni oggetti preziosi che la gli aveva immediatamente sottratto al fine di farli valutare senza più Pt_3
restituirglieli, costituiti quanto meno, e non potendosi escludere altri pezzi, da due collane girocollo di notevole spessore in oro, di tre collanine in oro, da due paia di orecchini, di un anello con diamante, da due o tre anelli in oro, da varie spille e monili, il cui valore ammontava a circa euro 4.000,00, come ammesso dalla stessa;
Pt_3
concludeva chiedendo in via preliminare ingiunzione di restituzione dei preziosi detenuti in pegno irregolare da parte degli attori, il rigetto delle domande e l'accertamento che nulla era dovuto dal deducente alle controparti, e in via riconvenzionale, la loro condanna alla restituzione di quanto detenuto a tiolo di pegno.
All'esito dell'istruttoria della causa, il Tribunale adito rigettava sia la domanda proposta in principale sia quella proposta in via riconvenzionale e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca.
In sintesi il giudice a quo motivava come segue: escludeva che nel caso di specie gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dagli attori e fossero riconducibili alla donazione Parte_1 Parte_2 prevista e disciplinata dall'art. 785 c.c. in quanto non eseguiti nel rispetto dei requisiti di forma richiesti dalla norma e riteneva invece trattarsi di liberalità d'uso sicché apparivano superflue sia la verifica in dettaglio della documentazione relativa alle spese sostenute dagli attori, sia la valutazione di effettiva attinenza con il matrimonio non contratto;
rigettava, quindi, la domanda di condanna del alla restituzione dei doni CP_1
fatti in vista del matrimonio o al risarcimento del danno per la mancata celebrazione del pag. 3/11 matrimonio proposte ai sensi degli artt. 80 e 81 c.c., norma quest'ultima che appresta, per il caso di rottura del matrimonio, una forma di tutela dell'affidamento incolpevole di quella parte che, in vista della celebrazione del matrimonio, abbia in buona fede sostenuto delle spese, sul rilievo che dall'istruttoria svolta era emersa in modo chiaro ed inequivoco la conoscenza da parte della fidanzata dell'attitudine al gioco del
[...]
, problema affrontato anche in passato dalla coppia, come si evinceva dalle CP_1
dichiarazioni dei testimoni escussi , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, dalle quali si ricava inoltre che il Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
era spesso sprovvisto di denaro tanto che gli esborsi sostenuti dalla stessa CP_1
ed il sostegno economico offerto dai genitori erano divenuti una consuetudine Pt_3
nota alla futura sposa al tempo della promessa di matrimonio e delle pubblicazioni;
quanto alla domanda proposta in via riconvenzionale, osservava che la circostanza posta a suo fondamento non risultava ben circostanziata e provata in relazione alle caratteristiche ed alla qualità di tali beni, solo sommariamente descritti in comparsa di costituzione la cui elencazione era stata contestata dagli attori e, in ogni caso, rilevava che non poteva ritenersi che gli oggetti, pur essendo stati rinvenuti nell'immobile di proprietà del , appartenessero per ciò stesso al predetto. CP_1
e hanno proposto appello svolgendo le Parte_1 Parte_2 Parte_3
censure che si illustreranno più avanti sulla cui base, in parziale riforma della sentenza impugnata, hanno riprodotto le conclusioni formulate in prime cure chiedendone l'accoglimento con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. e Controparte_4
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame;
ne ha comunque contestato nel merito il fondamento invocandone il rigetto;
con appello incidentale, sulla base delle censure che si esporranno più avanti e in riforma della statuizione di rigetto della propria domanda di condanna delle controparti alla restituzione dei preziosi dai medesimi detenuti a titolo di pegno irregolare, ha insistito sull'accoglimento di tale domanda o in subordine sulla condanna degli avversari al pagamento in suo favore della somma di euro 4.000,00, pari al loro valore;
in via ulteriormente subordinata - per il caso di condanna del deducente al pagamento di somme in favore delle controparti - ha chiesto di defalcare da esse l'anzidetto importo in via di compensazione;
il tutto con pag. 4/11 disciplina delle spese di lite da disporsi tenendo conto dell'ammissione del deducente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione al Collegio all'udienza ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la censura di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dal è infondata rispondendo CP_1
l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Passando all'esame dei motivi posti a fondamento dell'appello principale, Parte_1
e hanno rivolto alla sentenza in scrutino le
[...] Parte_2 Parte_3
seguenti doglianze: con il primo motivo sono state lamentate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 785 c.c. e si è sostenuto che proprio il difetto di forma scritta, rilevato dal giudice a quo, avrebbe dovuto condurlo a ravvisare la nullità della donazione con conseguente condanna del , stante la incontestata ricezione delle somme versate dai CP_1
deducenti in vista del matrimonio, alla loro restituzione;
con il secondo motivo di appello sono state lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 80 e 81 c.c. incentrata sulla contestazione che i doni tra fidanzati costituiscano donazioni d'uso regolati dall'art. 770, co. 2, c.c. in quanto non equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario né alle liberalità d'uso; con il terzo motivo di appello sono state lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 80, 81 e 785 c.c. non avendo il primo giudice motivato come la somma complessiva di euro 16.240,00, pacificamente versata in vista del matrimonio, se qualificata liberalità d'uso, potesse considerarsi conforme alle condizioni economiche delle parti, connotazione la cui prova ricadeva sul;
CP_1
con il quarto motivo di appello sono state denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 80 e 81 c.c. sotto il profilo della valutazione della insussistenza di un giustificato motivo di rottura del matrimonio da parte di per il sol Parte_3
pag. 5/11 fatto che la stessa conoscesse l'abitudine del gioco del fidanzato, dovendosi al contrario addebitare a quest'ultimo la responsabilità di aver fornito per sua colpa un giusto motivo di rifiuto della . Pt_3
Il primo motivo è infondato.
Nel caso di specie non viene in rilievo alcuna donazione riconducibile all'art. 785 c.c. poiché le dazioni di denaro aventi ad oggetto somme asseritamente versate direttamente al oppure a soggetti terzi in relazione a spese correlate all'acquisto ed CP_1 all'allestimento della casa di abitazione per i nubendi produssero immediatamente il loro effetto non essendo la loro efficacia subordinata alla stipula del matrimonio.
Sono invece fondate nei termini che seguono le restanti censure riguardanti le pretese riconducibili al disposto dell'art. 80 c.c..
In particolare sia la sia il assumono di aver versato direttamente al Parte_1 Pt_3
futuro genero oppure a terzi somme di danaro in vista del matrimonio, tutte correlate all'acquisto dell'immobile destinato a residenza familiare ed al suo allestimento. Non è dubitabile che trattasi di dazioni e pagamenti fatti in vista di matrimonio per il quale ebbero luogo le pubblicazioni e fu prestata la promessa, matrimonio che tuttavia non venne celebrato per il rifiuto di dopo la scoperta della perdita al gioco da Parte_3
parte del di euro 7.000,00. Non è dubitabile neppure la stretta CP_1
correlazione tra tali dazioni o esborsi di danaro e la preparazione del necessario per l'avvio e lo svolgimento della vita coniugale. Va poi detto che né le dazioni né gli esborsi di cui viene chiesta la restituzione o comunque il ristoro sono stati contestati dal
. E' bene precisare, inoltre, che l'immobile ove i futuri sposi avevano CP_1
progettato di risiedere fu acquistato e intestato al solo sicché delle CP_1 somme dal medesimo incassate o versate a terzi, quali l'agenzia immobiliare o il notaio incaricato del rogito di acquisto o l'impresa che eseguì dei lavori all'interno dell'immobile, è il solo ed unico beneficiario finale. Del resto egli non ha avanzato alcuna domanda volta a far valere pregiudizi patiti in relazione al matrimonio non più celebrato.
Ebbene, tali dazioni ed esborsi costituiscono donazioni indirette, non soggette ai requisiti di forma della donazione, concretatesi nella sostanza nel pagamento di un pag. 6/11 debito altrui e in particolare in adempimento di obbligazioni facenti capo al
[...]
, acquirente dell'immobile e suo proprietario. CP_1
Non si tratta invece di liberalità irripetibili, come ritenuto dal primo giudice, poiché non sono correlate ad alcun servizio reso e, anche ove ricondotte alle liberalità che i genitori effettuano ai futuri sposi in occasione del matrimonio, tanto non ne comporta per ciò stesso l'irripetibilità poiché, per il loro oggetto e per la stretta correlazione con il matrimonio, si giustificavano per il solo caso di realizzazione del progetto di vita comune, a finanziare il quale erano finalizzate (Cass. ord. 25 ottobre 2021, n. 29980).
Ciò detto, va premesso che dei doni previsti dall'art. 80 c.c. può essere domandata la restituzione, che è dovuta a prescindere dai motivi della mancata celebrazione del matrimonio poiché viene meno la causa (Cass. 8 febbraio 1994, n. 1260), a differenza del risarcimento dei danni previsto dall'art. 81, co. 2, c.c. il quale sorge, per quel che qui rileva, a carico del promittente che con la propria colpa abbia dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La circostanza che l'art. 80 c.c. attribuisca il diritto alla restituzione al “promittente” per i doni fatti dal medesimo non esclude che ad avvalersi della disposizione possano essere anche i genitori di uno dei futuri (e mancati) sposi. L'interpretazione testuale si configurerebbe come restrittiva e contraria all'esperienza comune secondo cui sovente i genitori si attivano per dotare il nucleo nascente dei mezzi per affrontare la vita comune e non sempre fanno ricorso alle donazioni ex art. 785 c.c., specie come nella vicenda in esame caratterizzata dal fatto che le dazioni ed i pagamenti - pur di consistenza apprezzabile - non si prestavano a donazioni obnuziali di cui sopra (del tipo: donazione di un immobile), tanto più che l'esigenza del contributo si presentava come immediata e non subordinata alla condizione sospensiva della celebrazione del matrimonio. D'altra parte, in casi come quella qui in esame, non è dubitabile che lo spirito di liberalità non abbia propriamente come destinatario il genero o la nuora bensì il figlio o la figlia e sono questi ultimi a indirizzarlo verso il futuro sposo o la futura sposa. Costituisce spia di quanto appena segnalato, e cioè del fatto che le donazioni indirette fossero in favore della la quale ne rese beneficiario il fidanzato e futuro sposo, la circostanza che Pt_3
gli appellanti principali hanno chiesto la condanna del alla restituzione CP_1
pag. 7/11 indifferenziata in loro favore delle somme sborsate. Ne consegue che in definitiva si ricade nella fattispecie dei doni tra fidanzati.
Ad ogni buon conto, alternativamente la vicenda dedotta in causa va ricondotta all'art. 81 c.c. dovendosi riconoscere anche ai genitori dei promessi sposi mancati, per analoghe ragioni, la legittimazione a far valere il danno derivante da esborsi sostenuti per conto della figlia, unitamente alla quale hanno agito, per apprestare quei mezzi, dei quali diversamente finirebbe per trarre vantaggio chi ha dato causa alla rottura della promessa.
A quest'ultimo riguardo, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, si ritiene che, anche se nel corso del fidanzamento aveva avuto modo di conoscere che il
[...]
aveva perso somme al gioco, tanto non comporta che, scoperta la CP_1
persistenza di tale costume e la perdita di una somma apprezzabile, i.e. la perdita di euro
7.000,00 nell'aprile 2018 (circostanza non negata dal ), la non CP_1 Pt_3
potesse più legittimamente valutare, in vista del matrimonio imminente (fissato per il mese di giugno), la gravità di quel modo di vivere, certo non confortante né deponente a favore di una serena condivisione di un progetto di vita comune, e decidere di non dar corso alla promessa. Si segnala, inoltre, che dalle dichiarazioni testimoniali, ed in particolare da quelle di , padre di , e da Testimone_2 Controparte_1
e da amici della famiglia o dello Testimone_4 Testimone_5 CP_1 stesso , emerge sì che quest'ultimo aveva in precedenza subito Controparte_1 un'altra perdita al gioco ma molto più limitata, pari ad euro 700,00, per la precisione nel novembre 2016, quindi parecchio tempo prima della scoperta della perdita di euro ben più elevata di euro 7.000,00. Ragionevolmente la deve aver pensato che Pt_3
perdere al gioco una somma appezzabile proprio quando erano (o avrebbero dovuto essere) impegnati nei preparativi del matrimonio e pronti ad affrontare consistenti spese, quali quelle correlate all'acquisto della casa di abitazione, anche con l'aiuto dei suoi genitori, fosse incompatibile con il progetto di vita in comune.
Conclusivamente il è tenuto a restituire le somme versate dalla CP_1 [...]
o dal elencate in precedenza, per un totale di 13.990,00, con esclusione Pt_1 Pt_3 dell'importo di euro 250,00 pagato all'Arch. trattandosi di esborso Controparte_3
effettuato a seguito di fattura datata 11 giugno 2018, dopo la rottura della promessa, che pag. 8/11 quindi non trovava più la sua ragion d'essere nel matrimonio ormai saltato. Sul ridetto importo vanno poi corrisposti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1,
c.c., dalla domanda giudiziale, formulata in prima battuta quale domanda restitutoria, non essendovi prova di un maggior danno né risultando richiesto un tasso diverso.
Resta da esaminare la domanda di ristoro dell'importo versato da ad Parte_3 un'agenzia di viaggi in data 30 marzo 2018 quale acconto per il viaggio di nozze.
Il rigetto di tale pretesa va confermato. Sul punto si osserva che la proposta in atti, dalla medesima sottoscritta in agenzia viaggi in pari data, rimaneva ferma per sette giorni, decorsi i quali la proposta si sarebbe intesa caducata e priva di qualsiasi effetto e ogni somma sarebbe stata restituita non essendosi perfezionato nessun contratto mentre, sino al momento di intervenuta comunicazione da parte del tour operator dell'accettazione della proposta, da manifestarsi mediante invio di conferma dei servizi richiesti presso l'agente di viaggio, quest'ultimo era autorizzato a trattenere le somme versate a titolo di acconto, per poi rimetterle all'organizzatore a seguito di avvenuta conferma di prenotazione. Ebbene, non risulta che si siano verificate le condizioni di irripetibilità della somma versata, i.e. che il contratto si fosse concluso (del quale infatti nulla è stato detto), sicché la avrebbe potuto richiederla in restituzione ed ora non può farne Pt_3
ricadere le conseguenze sul , senza neppure allegare e provare di aver CP_1
tentato il recupero.
***
Passando all'esame dell'appello incidentale, il - per contrastare la CP_1
statuizione di rigetto - ha sostenuto che il valore dei preziosi rinvenuti nell'immobile acquistato, sottrattigli da era stato indicato da quest'ultima in euro Parte_3
4.000,00, come ricavabile dalla pec del 24 maggio 2028 inviatagli;
ha poi sostenuto che la sottrazione fosse illegittima poiché i preziosi costituivano un tesoro ai sensi dell'art. 932 c.c. e quindi appartenevano al deducente in quanto proprietario dell'immobile ed ha negato che avesse avuto luogo un acquisto di essi da parte della predetta ai sensi dell'art. 1153 c.c., come asserito dalla medesima in prime cure, non essendo configurabile la sua buona fede;
ha insistito sulla condanna alla loro restituzione o al pagamento dell'equivalente in denaro o, in caso di accoglimento delle pretese avversarie, ha chiesto che fosse portato in detrazione l'importo di euro 4.000,00.
pag. 9/11 Il motivo di appello è infondato. Al riguardo è sufficiente osservare che il ritrovamento non può qualificarsi in termini di rinvenimento di un tesoro, il quale presuppone l'allegazione e la prova che i preziosi fossero nascosti o sotterrati nonché l'irreperibilità del proprietario, del tutto mancanti nel caso di specie. Né ricorre la fattispecie della res derelicta, neppure allegata e comunque non provata. Ne consegue che, a prescindere dalla legittimità dell'apprensione dei preziosi da parte della , risultante dalla Pt_3
corrispondenza intercorsa tra le parti, o alternativamente da parte del , CP_1 quest'ultimo non ha titolo, non essendone il proprietario, per chiederne la restituzione.
Ogni altra difesa o argomentazione rimane assorbita.
Tali considerazioni rendono, altresì, superflua l'esame della questione, eccepita dalle controparti, della novità e della ammissibilità della domanda di pagamento dell'equivalente o della formulazione dell'eccezione di compensazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello principale per quanto di ragione ed in riforma parziale della sentenza impugnata, CP_1
va condannato a pagare in favore delle controparti la complessiva somma di
[...] euro 13.990,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, mentre va rigettato l'appello incidentale.
Tenuto conto della riforma della sentenza impugnata nei termini appena esposti, del parziale accoglimento delle pretese avanzate dagli appellanti principali e del rigetto della pretesa avanzata dall'appellante incidentale, si giustifica la compensazione tra le parti di un terzo delle spese di lite di entrambi i gradi mentre il va CP_1
condannato, in base al principio di soccombenza, alla rifusione in favore delle controparti dei residui due terzi delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione, in relazione al decisum, del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche quanto al primo grado e del d.m. n. 147/2022 quanto al secondo grado, nonché tenuto conto delle attività effettivamente prestate2 e, con riguardo alle spese anticipate, della nota spese depositata dagli appellanti principali.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_1
quello dovuto per l'impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, attestazione doverosa pur a fronte della sua ammissione al patrocinio a spese pag. 10/11 dello stato, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. s.u. 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2436/2022 pubblicata in data 4 ottobre
2022, così provvede: accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore delle controparti la Controparte_1 somma di euro 13.990,00, oltre gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
rigetta l'appello incidentale;
dichiara compensate tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna CP_1
alla rifusione in favore delle controparti dei due terzi residui delle spese
[...] medesime, di entrambi i gradi, liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in euro
337,01 per anticipazioni ed in euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al presente grado, in euro
401,49,01 per anticipazioni ed in euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 132/2023 R.G. promossa da
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ), rappr. e dif. da Avv. Carmela Liuzzi Parte_3 C.F._3
APPELLANTI contro
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Controparte_1 C.F._4
Domenico Buccafurri
APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALE
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 352 c.p.c. da intendersi qui richiamate, il cui contenuto coincide con le conclusioni rassegnate rispettivamente in atto di citazione e in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale riportate in sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e Parte_1 Parte_2
nonché la figlia convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto Parte_3
e, previo accertamento e declaratoria della mancata celebrazione Controparte_1
del matrimonio tra ed il convenuto, ne chiedevano la condanna, in forza Parte_3 degli artt. 79, 80, 81 e 785 c.c., alla restituzione in loro favore dell'importo complessivo di euro 16.240,00, versato a titolo di doni e/o spese sostenute in ragione del ridetto matrimonio, fissato e poi disdetto, o della maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole disposizioni di pagamento al saldo;
in subordine chiedevano la condanna del convenuto al versamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno per la mancata celebrazione del matrimonio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole disposizioni di pagamento al saldo;
in particolare esponevano che: - in data 23 aprile
2018 e avevano prestato la promessa di Parte_3 Controparte_1
matrimonio avendo deciso di sposarsi il 20 giugno 2018, le cui pubblicazioni erano state effettuate a far data dal 7 febbraio 2018; - due giorni dopo il aveva CP_1
comunicato alla di aver perso al gioco la somma di euro 7.000,00 che Pt_3 Parte_1
gli aveva versato con assegno circolare emesso su conto corrente Credem in
[...]
data 9 novembre 2017 nella prospettiva dell'acquisto di una casa da adibire ad abitazione coniugale, avendo il necessità di liquidità sul conto corrente, CP_1
anche mediante ai fini del mutuo;
- in ragione del matrimonio i coniugi avevano versato, oltre alla anzidetta somma di euro 7.000,00, anche euro 1.220,00, come da fattura, mediante assegno emesso dalla in favore di Parte_1 Parte_4
a titolo di compenso per la intermediazione per l'acquisto di immobile in
[...]
Taranto alla Via Elio 29 che il aveva intestato a sé stesso, euro 1.200,00 Persona_1
a favore di , a mezzo assegno parimenti emesso dalla a titolo Persona_2 Parte_1 di acconto al proprietario per l'acquisto dell'immobile, euro 2.700,00, a mezzo assegno sempre emesso dalla in favore del notaio quale Parte_1 Persona_3 compenso per il rogito di acquisto dell'immobile, euro 1.870,00 versati da
[...]
alla ditta individuale che aveva Pt_2 Controparte_2 eseguito i lavori di abbattimento dei divisori dell'immobile di Via Elio n. 29, euro
250,00 versati in contanti all'Arch. per la direzione dei lavori di Controparte_3
manutenzione straordinaria come da Cila del 19 aprile 2018; - infine in Parte_3
[. data 30 marzo 2019 aveva versato euro 2.000,00 in favore dell'Agenzia di Viaggi ' quale acconto del viaggio di nozze. Parte_5
Si costituiva tempestivamente in giudizio e contestava Controparte_1
la legittimazione di e;
contestava in ogni caso il Parte_1 Parte_2
pag. 2/11 fondamento delle pretese avversarie in quanto costituenti irripetibili liberalità d'uso ex art. 770, co. 2, c.c.; escludeva che fosse configurabile un atto di donazione riconducibile all'art. 785 c.c.; assumeva che la rottura della promessa di matrimonio era riconducibile all'esclusiva volontà della;
negava di dover ristorare la della somma Pt_3 Pt_3 di euro 2.000,00 versata all'agenzia di viaggi, essendo solo quest'ultima parte recedente dalla promessa senza giustificato motivo e considerato che, come ricavabile dalla documentazione in atti, avrebbe potuto richiedere la restituzione della caparra versata;
affermava poi che, mentre il deducente stava facendo visionare ai futuri suoceri l'immobile appena acquistato, aveva rivenuto al suo interno alcuni oggetti preziosi che la gli aveva immediatamente sottratto al fine di farli valutare senza più Pt_3
restituirglieli, costituiti quanto meno, e non potendosi escludere altri pezzi, da due collane girocollo di notevole spessore in oro, di tre collanine in oro, da due paia di orecchini, di un anello con diamante, da due o tre anelli in oro, da varie spille e monili, il cui valore ammontava a circa euro 4.000,00, come ammesso dalla stessa;
Pt_3
concludeva chiedendo in via preliminare ingiunzione di restituzione dei preziosi detenuti in pegno irregolare da parte degli attori, il rigetto delle domande e l'accertamento che nulla era dovuto dal deducente alle controparti, e in via riconvenzionale, la loro condanna alla restituzione di quanto detenuto a tiolo di pegno.
All'esito dell'istruttoria della causa, il Tribunale adito rigettava sia la domanda proposta in principale sia quella proposta in via riconvenzionale e dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite in ragione della soccombenza reciproca.
In sintesi il giudice a quo motivava come segue: escludeva che nel caso di specie gli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dagli attori e fossero riconducibili alla donazione Parte_1 Parte_2 prevista e disciplinata dall'art. 785 c.c. in quanto non eseguiti nel rispetto dei requisiti di forma richiesti dalla norma e riteneva invece trattarsi di liberalità d'uso sicché apparivano superflue sia la verifica in dettaglio della documentazione relativa alle spese sostenute dagli attori, sia la valutazione di effettiva attinenza con il matrimonio non contratto;
rigettava, quindi, la domanda di condanna del alla restituzione dei doni CP_1
fatti in vista del matrimonio o al risarcimento del danno per la mancata celebrazione del pag. 3/11 matrimonio proposte ai sensi degli artt. 80 e 81 c.c., norma quest'ultima che appresta, per il caso di rottura del matrimonio, una forma di tutela dell'affidamento incolpevole di quella parte che, in vista della celebrazione del matrimonio, abbia in buona fede sostenuto delle spese, sul rilievo che dall'istruttoria svolta era emersa in modo chiaro ed inequivoco la conoscenza da parte della fidanzata dell'attitudine al gioco del
[...]
, problema affrontato anche in passato dalla coppia, come si evinceva dalle CP_1
dichiarazioni dei testimoni escussi , Testimone_1 Testimone_2 [...]
, dalle quali si ricava inoltre che il Tes_3 Testimone_4 Testimone_5 [...]
era spesso sprovvisto di denaro tanto che gli esborsi sostenuti dalla stessa CP_1
ed il sostegno economico offerto dai genitori erano divenuti una consuetudine Pt_3
nota alla futura sposa al tempo della promessa di matrimonio e delle pubblicazioni;
quanto alla domanda proposta in via riconvenzionale, osservava che la circostanza posta a suo fondamento non risultava ben circostanziata e provata in relazione alle caratteristiche ed alla qualità di tali beni, solo sommariamente descritti in comparsa di costituzione la cui elencazione era stata contestata dagli attori e, in ogni caso, rilevava che non poteva ritenersi che gli oggetti, pur essendo stati rinvenuti nell'immobile di proprietà del , appartenessero per ciò stesso al predetto. CP_1
e hanno proposto appello svolgendo le Parte_1 Parte_2 Parte_3
censure che si illustreranno più avanti sulla cui base, in parziale riforma della sentenza impugnata, hanno riprodotto le conclusioni formulate in prime cure chiedendone l'accoglimento con vittoria delle spese del doppio grado.
Si è costituito lamentando la violazione dell'art. 342 c.p.c. e Controparte_4
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame;
ne ha comunque contestato nel merito il fondamento invocandone il rigetto;
con appello incidentale, sulla base delle censure che si esporranno più avanti e in riforma della statuizione di rigetto della propria domanda di condanna delle controparti alla restituzione dei preziosi dai medesimi detenuti a titolo di pegno irregolare, ha insistito sull'accoglimento di tale domanda o in subordine sulla condanna degli avversari al pagamento in suo favore della somma di euro 4.000,00, pari al loro valore;
in via ulteriormente subordinata - per il caso di condanna del deducente al pagamento di somme in favore delle controparti - ha chiesto di defalcare da esse l'anzidetto importo in via di compensazione;
il tutto con pag. 4/11 disciplina delle spese di lite da disporsi tenendo conto dell'ammissione del deducente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
La causa viene ora in decisione all'esito della rimessione al Collegio all'udienza ex art. 352 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che la censura di inammissibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c sollevata dal è infondata rispondendo CP_1
l'articolazione dell'atto di appello al requisito di specificità richiesto dalla norma.
Passando all'esame dei motivi posti a fondamento dell'appello principale, Parte_1
e hanno rivolto alla sentenza in scrutino le
[...] Parte_2 Parte_3
seguenti doglianze: con il primo motivo sono state lamentate la violazione e la falsa applicazione dell'art. 785 c.c. e si è sostenuto che proprio il difetto di forma scritta, rilevato dal giudice a quo, avrebbe dovuto condurlo a ravvisare la nullità della donazione con conseguente condanna del , stante la incontestata ricezione delle somme versate dai CP_1
deducenti in vista del matrimonio, alla loro restituzione;
con il secondo motivo di appello sono state lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 80 e 81 c.c. incentrata sulla contestazione che i doni tra fidanzati costituiscano donazioni d'uso regolati dall'art. 770, co. 2, c.c. in quanto non equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario né alle liberalità d'uso; con il terzo motivo di appello sono state lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 80, 81 e 785 c.c. non avendo il primo giudice motivato come la somma complessiva di euro 16.240,00, pacificamente versata in vista del matrimonio, se qualificata liberalità d'uso, potesse considerarsi conforme alle condizioni economiche delle parti, connotazione la cui prova ricadeva sul;
CP_1
con il quarto motivo di appello sono state denunciate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 80 e 81 c.c. sotto il profilo della valutazione della insussistenza di un giustificato motivo di rottura del matrimonio da parte di per il sol Parte_3
pag. 5/11 fatto che la stessa conoscesse l'abitudine del gioco del fidanzato, dovendosi al contrario addebitare a quest'ultimo la responsabilità di aver fornito per sua colpa un giusto motivo di rifiuto della . Pt_3
Il primo motivo è infondato.
Nel caso di specie non viene in rilievo alcuna donazione riconducibile all'art. 785 c.c. poiché le dazioni di denaro aventi ad oggetto somme asseritamente versate direttamente al oppure a soggetti terzi in relazione a spese correlate all'acquisto ed CP_1 all'allestimento della casa di abitazione per i nubendi produssero immediatamente il loro effetto non essendo la loro efficacia subordinata alla stipula del matrimonio.
Sono invece fondate nei termini che seguono le restanti censure riguardanti le pretese riconducibili al disposto dell'art. 80 c.c..
In particolare sia la sia il assumono di aver versato direttamente al Parte_1 Pt_3
futuro genero oppure a terzi somme di danaro in vista del matrimonio, tutte correlate all'acquisto dell'immobile destinato a residenza familiare ed al suo allestimento. Non è dubitabile che trattasi di dazioni e pagamenti fatti in vista di matrimonio per il quale ebbero luogo le pubblicazioni e fu prestata la promessa, matrimonio che tuttavia non venne celebrato per il rifiuto di dopo la scoperta della perdita al gioco da Parte_3
parte del di euro 7.000,00. Non è dubitabile neppure la stretta CP_1
correlazione tra tali dazioni o esborsi di danaro e la preparazione del necessario per l'avvio e lo svolgimento della vita coniugale. Va poi detto che né le dazioni né gli esborsi di cui viene chiesta la restituzione o comunque il ristoro sono stati contestati dal
. E' bene precisare, inoltre, che l'immobile ove i futuri sposi avevano CP_1
progettato di risiedere fu acquistato e intestato al solo sicché delle CP_1 somme dal medesimo incassate o versate a terzi, quali l'agenzia immobiliare o il notaio incaricato del rogito di acquisto o l'impresa che eseguì dei lavori all'interno dell'immobile, è il solo ed unico beneficiario finale. Del resto egli non ha avanzato alcuna domanda volta a far valere pregiudizi patiti in relazione al matrimonio non più celebrato.
Ebbene, tali dazioni ed esborsi costituiscono donazioni indirette, non soggette ai requisiti di forma della donazione, concretatesi nella sostanza nel pagamento di un pag. 6/11 debito altrui e in particolare in adempimento di obbligazioni facenti capo al
[...]
, acquirente dell'immobile e suo proprietario. CP_1
Non si tratta invece di liberalità irripetibili, come ritenuto dal primo giudice, poiché non sono correlate ad alcun servizio reso e, anche ove ricondotte alle liberalità che i genitori effettuano ai futuri sposi in occasione del matrimonio, tanto non ne comporta per ciò stesso l'irripetibilità poiché, per il loro oggetto e per la stretta correlazione con il matrimonio, si giustificavano per il solo caso di realizzazione del progetto di vita comune, a finanziare il quale erano finalizzate (Cass. ord. 25 ottobre 2021, n. 29980).
Ciò detto, va premesso che dei doni previsti dall'art. 80 c.c. può essere domandata la restituzione, che è dovuta a prescindere dai motivi della mancata celebrazione del matrimonio poiché viene meno la causa (Cass. 8 febbraio 1994, n. 1260), a differenza del risarcimento dei danni previsto dall'art. 81, co. 2, c.c. il quale sorge, per quel che qui rileva, a carico del promittente che con la propria colpa abbia dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.
La circostanza che l'art. 80 c.c. attribuisca il diritto alla restituzione al “promittente” per i doni fatti dal medesimo non esclude che ad avvalersi della disposizione possano essere anche i genitori di uno dei futuri (e mancati) sposi. L'interpretazione testuale si configurerebbe come restrittiva e contraria all'esperienza comune secondo cui sovente i genitori si attivano per dotare il nucleo nascente dei mezzi per affrontare la vita comune e non sempre fanno ricorso alle donazioni ex art. 785 c.c., specie come nella vicenda in esame caratterizzata dal fatto che le dazioni ed i pagamenti - pur di consistenza apprezzabile - non si prestavano a donazioni obnuziali di cui sopra (del tipo: donazione di un immobile), tanto più che l'esigenza del contributo si presentava come immediata e non subordinata alla condizione sospensiva della celebrazione del matrimonio. D'altra parte, in casi come quella qui in esame, non è dubitabile che lo spirito di liberalità non abbia propriamente come destinatario il genero o la nuora bensì il figlio o la figlia e sono questi ultimi a indirizzarlo verso il futuro sposo o la futura sposa. Costituisce spia di quanto appena segnalato, e cioè del fatto che le donazioni indirette fossero in favore della la quale ne rese beneficiario il fidanzato e futuro sposo, la circostanza che Pt_3
gli appellanti principali hanno chiesto la condanna del alla restituzione CP_1
pag. 7/11 indifferenziata in loro favore delle somme sborsate. Ne consegue che in definitiva si ricade nella fattispecie dei doni tra fidanzati.
Ad ogni buon conto, alternativamente la vicenda dedotta in causa va ricondotta all'art. 81 c.c. dovendosi riconoscere anche ai genitori dei promessi sposi mancati, per analoghe ragioni, la legittimazione a far valere il danno derivante da esborsi sostenuti per conto della figlia, unitamente alla quale hanno agito, per apprestare quei mezzi, dei quali diversamente finirebbe per trarre vantaggio chi ha dato causa alla rottura della promessa.
A quest'ultimo riguardo, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, si ritiene che, anche se nel corso del fidanzamento aveva avuto modo di conoscere che il
[...]
aveva perso somme al gioco, tanto non comporta che, scoperta la CP_1
persistenza di tale costume e la perdita di una somma apprezzabile, i.e. la perdita di euro
7.000,00 nell'aprile 2018 (circostanza non negata dal ), la non CP_1 Pt_3
potesse più legittimamente valutare, in vista del matrimonio imminente (fissato per il mese di giugno), la gravità di quel modo di vivere, certo non confortante né deponente a favore di una serena condivisione di un progetto di vita comune, e decidere di non dar corso alla promessa. Si segnala, inoltre, che dalle dichiarazioni testimoniali, ed in particolare da quelle di , padre di , e da Testimone_2 Controparte_1
e da amici della famiglia o dello Testimone_4 Testimone_5 CP_1 stesso , emerge sì che quest'ultimo aveva in precedenza subito Controparte_1 un'altra perdita al gioco ma molto più limitata, pari ad euro 700,00, per la precisione nel novembre 2016, quindi parecchio tempo prima della scoperta della perdita di euro ben più elevata di euro 7.000,00. Ragionevolmente la deve aver pensato che Pt_3
perdere al gioco una somma appezzabile proprio quando erano (o avrebbero dovuto essere) impegnati nei preparativi del matrimonio e pronti ad affrontare consistenti spese, quali quelle correlate all'acquisto della casa di abitazione, anche con l'aiuto dei suoi genitori, fosse incompatibile con il progetto di vita in comune.
Conclusivamente il è tenuto a restituire le somme versate dalla CP_1 [...]
o dal elencate in precedenza, per un totale di 13.990,00, con esclusione Pt_1 Pt_3 dell'importo di euro 250,00 pagato all'Arch. trattandosi di esborso Controparte_3
effettuato a seguito di fattura datata 11 giugno 2018, dopo la rottura della promessa, che pag. 8/11 quindi non trovava più la sua ragion d'essere nel matrimonio ormai saltato. Sul ridetto importo vanno poi corrisposti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1,
c.c., dalla domanda giudiziale, formulata in prima battuta quale domanda restitutoria, non essendovi prova di un maggior danno né risultando richiesto un tasso diverso.
Resta da esaminare la domanda di ristoro dell'importo versato da ad Parte_3 un'agenzia di viaggi in data 30 marzo 2018 quale acconto per il viaggio di nozze.
Il rigetto di tale pretesa va confermato. Sul punto si osserva che la proposta in atti, dalla medesima sottoscritta in agenzia viaggi in pari data, rimaneva ferma per sette giorni, decorsi i quali la proposta si sarebbe intesa caducata e priva di qualsiasi effetto e ogni somma sarebbe stata restituita non essendosi perfezionato nessun contratto mentre, sino al momento di intervenuta comunicazione da parte del tour operator dell'accettazione della proposta, da manifestarsi mediante invio di conferma dei servizi richiesti presso l'agente di viaggio, quest'ultimo era autorizzato a trattenere le somme versate a titolo di acconto, per poi rimetterle all'organizzatore a seguito di avvenuta conferma di prenotazione. Ebbene, non risulta che si siano verificate le condizioni di irripetibilità della somma versata, i.e. che il contratto si fosse concluso (del quale infatti nulla è stato detto), sicché la avrebbe potuto richiederla in restituzione ed ora non può farne Pt_3
ricadere le conseguenze sul , senza neppure allegare e provare di aver CP_1
tentato il recupero.
***
Passando all'esame dell'appello incidentale, il - per contrastare la CP_1
statuizione di rigetto - ha sostenuto che il valore dei preziosi rinvenuti nell'immobile acquistato, sottrattigli da era stato indicato da quest'ultima in euro Parte_3
4.000,00, come ricavabile dalla pec del 24 maggio 2028 inviatagli;
ha poi sostenuto che la sottrazione fosse illegittima poiché i preziosi costituivano un tesoro ai sensi dell'art. 932 c.c. e quindi appartenevano al deducente in quanto proprietario dell'immobile ed ha negato che avesse avuto luogo un acquisto di essi da parte della predetta ai sensi dell'art. 1153 c.c., come asserito dalla medesima in prime cure, non essendo configurabile la sua buona fede;
ha insistito sulla condanna alla loro restituzione o al pagamento dell'equivalente in denaro o, in caso di accoglimento delle pretese avversarie, ha chiesto che fosse portato in detrazione l'importo di euro 4.000,00.
pag. 9/11 Il motivo di appello è infondato. Al riguardo è sufficiente osservare che il ritrovamento non può qualificarsi in termini di rinvenimento di un tesoro, il quale presuppone l'allegazione e la prova che i preziosi fossero nascosti o sotterrati nonché l'irreperibilità del proprietario, del tutto mancanti nel caso di specie. Né ricorre la fattispecie della res derelicta, neppure allegata e comunque non provata. Ne consegue che, a prescindere dalla legittimità dell'apprensione dei preziosi da parte della , risultante dalla Pt_3
corrispondenza intercorsa tra le parti, o alternativamente da parte del , CP_1 quest'ultimo non ha titolo, non essendone il proprietario, per chiederne la restituzione.
Ogni altra difesa o argomentazione rimane assorbita.
Tali considerazioni rendono, altresì, superflua l'esame della questione, eccepita dalle controparti, della novità e della ammissibilità della domanda di pagamento dell'equivalente o della formulazione dell'eccezione di compensazione.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello principale per quanto di ragione ed in riforma parziale della sentenza impugnata, CP_1
va condannato a pagare in favore delle controparti la complessiva somma di
[...] euro 13.990,00, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo, mentre va rigettato l'appello incidentale.
Tenuto conto della riforma della sentenza impugnata nei termini appena esposti, del parziale accoglimento delle pretese avanzate dagli appellanti principali e del rigetto della pretesa avanzata dall'appellante incidentale, si giustifica la compensazione tra le parti di un terzo delle spese di lite di entrambi i gradi mentre il va CP_1
condannato, in base al principio di soccombenza, alla rifusione in favore delle controparti dei residui due terzi delle spese medesime, liquidate per l'intero in dispositivo in applicazione, in relazione al decisum, del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche quanto al primo grado e del d.m. n. 147/2022 quanto al secondo grado, nonché tenuto conto delle attività effettivamente prestate2 e, con riguardo alle spese anticipate, della nota spese depositata dagli appellanti principali.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Controparte_1
quello dovuto per l'impugnazione incidentale ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. n.
115/2002, attestazione doverosa pur a fronte della sua ammissione al patrocinio a spese pag. 10/11 dello stato, mentre spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. s.u. 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2436/2022 pubblicata in data 4 ottobre
2022, così provvede: accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare in favore delle controparti la Controparte_1 somma di euro 13.990,00, oltre gli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
rigetta l'appello incidentale;
dichiara compensate tra le parti un terzo delle spese di lite e condanna CP_1
alla rifusione in favore delle controparti dei due terzi residui delle spese
[...] medesime, di entrambi i gradi, liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in euro
337,01 per anticipazioni ed in euro 3.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., e, quanto al presente grado, in euro
401,49,01 per anticipazioni ed in euro 2.400,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a.; dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti ex art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello versato per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 11/11