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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Friuli Venezia Giulia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
RD OB, LA
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 85/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia - Via Roma N. 6 34170 Gorizia GO
elettivamente domiciliato presso dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 52/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GORIZIA sez. 1 e pubblicata il 14/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI501CC00033 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n.TI501CC00033/2020 notificato in data 12/07/2021 l'Agenzia delle entrate, rilevata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2014 da parte diella contribuente Ricorrente_1, accertava a carico della medesima, ai sensi dell'art.41 bis DPR 600/1973, redditi per € 59.517,00 derivanti dalla presunta distribuzione di utili extra bilancio sottratti ad imposizione da parte della società Società_1 s.r.l. in liquidazione, imputabili alla contribuente quale socia della predetta compagine sociale avente ristretta base azionaria, nonché redditi da fabbricati per
€ 2.100,00 relativi a canoni di locazione assoggettati al regime della c.d. cedolare secca. L'Agenzia provvedeva al recupero delle maggiori imposte dovute a titolo di Irpef, relative addizionali, e di imposta sostitutiva, irrogando le sanzioni di legge. Esperita con esito negativo la procedura di accertamento con adesione, la contribuente proponeva tempestivo reclamo chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento perché illegittimo ed infondato. L'Agenzia proponeva in mediazione soltanto la riduzione delle sanzioni, che non veniva accettata. Seguiva il deposito del ricorso e l'instaurazione del presente giudizio. Con i motivi di ricorso la contribuente denunciava il difetto di motivazione dell'atto impugnato,
l'illegittimo utilizzo dell'accertamento parziale ex art. 41 bis DPR 600/1973, l'insussistenza di prova della maggiore pretesa tributaria, la carenza dell'elemento soggettivo necessario per l'applicabilità delle sanzioni, concludendo per l'annullamento integrale dell'atto. L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio contestando tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto. Il ricorso veniva discusso all'udienza pubblica del 05/10/2022 in cui i difensori delle parti confermavano le conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Con sentenza n. 52/2022, pubblicata il 14/11/2022, la Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GORIZIA sez. 1 respingeva il ricorso con le seguenti motivazioni.
“Va premesso che l'impugnazione ha ad oggetto soltanto la pretesa afferente il reddito di € 59.517,00 accertato presuntivamente a titolo di distribuzione di utili extra bilancio. Con il primo motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto in violazione degli art.7 Legge n.212/2000, art.3 Legge n.241/1990 e art.42 DPR 600/1973, assumendo che, pur se l'avviso è motivato per relationem con richiamo all'avviso di accertamento elevato nei confronti della società, allegato a quello personale della contribuente, tuttavia a questa nulla è dato sapere delle ragioni giuridiche effettive poste a fondamento della maggiore pretesa impositiva in capo alla società Società_1 s.r.l., né delle vicende in cui è maturata l'attività di controllo che è sfociato l'accertamento societario. In particolare, trattandosi di accertamento di maggiore reddito d'impresa conseguente al disconoscimento di costi per servizi perché ritenuti non deducibili in quanto “non documentati dalla parte”, la contribuente sostiene di non avere contezza delle ragioni sostanziali della ripresa a tassazione, non sapendo ad esempio quali costi sarebbero stati non documentati e quindi non deducibili, così precludendole la possibilità di svolgere compiutamente la propria attività difensiva. Circostanza ancor più rilevante considerando che la Ricorrente_1 aveva ceduto le proprie quote nel 2016 uscendo così dalla società, che poi si era estinta per cancellazione in data 01/06/2018. La doglianza è infondata. Nelle motivazioni dell'atto impugnato si fa riferimento all'avviso di accertamento n. TI503CC00321/2019 per l'anno d'imposta 2014 emesso nei confronti della società Società_1 s.r.l. in liquidazione e regolarmente notificato, che risulta allegato in copia, con cui è stato accertato un utile fiscale di € 155.030,0 a fronte di quello dichiarato in € 5.403,00, con una differenza pari a € 149.627,00 a titolo di costi non documentati ed erogati occultamente ai soci. Quanto alla natura di tali costi, nell'accertamento della società è chiaramente indicato che si tratta di costi per servizi dedotti dalla Società_1 s.r.l., di cui l'ufficio aveva chiesto dimostrazione e che la società non è stata in grado di documentare, giustificandosi con il fatto di avere subito il furto di documenti, contenuti in chiavetta usb, ad opera di ignoti, per cui aveva sporto denuncia alla Questura di Napoli. L'Ufficio ha ritenuto di non accogliere tale giustificazione in quanto, si legge sempre nell'accertamento societario, dalla denuncia non emerge in modo chiaro ed inequivocabile la natura della documentazione sottratta, né l'annualità di imposta ad essa relativa. Inoltre, l'invito notificato al riguardo al legale rappresentante non ha avuto riscontro. Di fronte a tali motivazioni risulta compiutamente espresso il percorso logico giuridico su cui si basa la ripresa operata nei confronti della società, che peraltro non può essere revocata in dubbio considerando la sua mancata impugnazione e quindi la definitività dell'accertamento emesso a carico della Società_1 s.r.l. in liquidazione. Infatti, l'accertamento positivo dell'utile extracontabile della società conferma il presupposto da cui dipende il maggiore utile da partecipazione del socio (Cass. n.6175/2017). Pertanto, i riferimenti contenuti e l'allegazione di tale atto all'avviso di accertamento notificato alla Ricorrente_1 consentono a questa di conoscere appieno le ragioni dell'accertamento di maggiori utili in capo alla società, così da soddisfare l'obbligo di motivazione e di tutela del diritto di difesa della contribuente. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, le norme di cui agli artt. 3, Legge n.241/1990 e 42, comma 2, ultimo periodo DPR 600/1973 consentono di adempiere l'obbligo legale di motivazione degli atti tributari per relationem, tramite il riferimento ad altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice, in caso di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr Cass. n.593/2021; n.9032/2013;
n.25946/2015). L'allegazione all'atto impositivo dell'avviso di accertamento notificato alla società supera anche l'obiezione sollevata dalla Ricorrente_1 circa l'essere venuta meno la sua qualifica di socio al tempo della notifica medesima, considerando quanto statuito da Cass.Sez.V 10/02/2022 n.4239 in una fattispecie speculare ove era stata invece omessa l'allegazione dell'atto di accertamento societario: “in tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali”. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'indebito utilizzo della procedura di accertamento parziale ex art.41 bis DPR 600/1973, per difetto dei presupposti di legge. Osserva che l'accertamento operato nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa implica un'attività valutativa, vertendosi in una fattispecie di accertamento presuntivo appartenente alla categoria degli accertamenti induttivi. Il rilievo va disatteso. Secondo principi consolidati (cfr. Cass. n.18398/2020; n.15826/2018) l'accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt.38 e 39 DPR 600/1073 ed agli artt. 54 e 55 DPR 633/1972, bensì una modalità procedurale che segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e la prova da parte dell'ufficio può essere raggiunta anche tramite presunzioni, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria da sottoporre al vaglio del giudice nella fase contenziosa. Nel caso di specie, dall'accertamento operato nei confronti della società sono emersi elementi certi dai quali è stato possibile inferire, sia pure in via presuntiva ma senza la necessità di un'attività valutativa, l'esistenza di un reddito non dichiarato in capo al socio rendendo così legittimo l'utilizzo dell'accertamento parziale. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene l'infondatezza dell'accertamento per assenza/carenza di prova della maggiore pretesa tributaria da parte dell'amministrazione finanziaria. Afferma al riguardo che: la presunzione, di matrice giurisprudenziale, di distribuzione ai soci degli utili extracontabili della società a ristretta base partecipativa, ha natura di presunzione semplice, che in assenza di ulteriori e attendibili elementi di prova a sostegno del percorso presuntivo non può fornire da sola la dimostrazione dell'accertamento, né può riversare integralmente sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria;
nel periodo d'imposta 2014 la contribuente era priva di qualsiasi potere gestorio della società Società_1 s.r.l. e pertanto non aveva alcuna reale possibilità pratica di ingerirsi nell'amministrazione attiva della società; la presunzione in parola richiede che la ricchezza asseritamente non transitata in bilancio e non dichiarata sia riconducibile ad una violazione di norme tributarie sostanziali capaci di generare in capo alla società concrete disponibilità finanziarie, mentre nel caso di specie la rettifica del reddito societario è stata determinata dalla ritenuta indeducibilità di costi, non contestati quanto alla loro sussistenza ma ritenuti fiscalmente indeducibili perché non documentati o non inerenti, per cui la presunzione non può trovare applicazione;
nell'attribuire al socio a titolo di utile il maggiore reddito determinato in capo alla società l'ufficio confonde il concetto di reddito imponibile con quello di utile d'esercizio ed inoltre l'utile cd. occulto andrebbe tassato in capo al socio al netto dell'imposizione ai fini Ires della società. I rilievi, da esaminarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento. In linea di diritto si osserva che la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni (cfr. di recente Cass. Sez. VI-5 ord. 25/08/2022 n.25322) il principio per cui l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, stati accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr. Cass. n.26248/2010, n.8473/2014, n.27049/2019). Inoltre, si è precisato che la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. n.9519/2009). Con riferimento all'accertamento di maggiore reddito per indeducibilità dei costi, la Corte medesima insegna ancora che i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché quando essi siano “fittizi” o “indeducibili” scatta la presunzione che il reddito è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi (cfr. Cass. n. 17959/2012, n.17960/2012). E' stato precisato che “Tale principio, invero, trova applicazione nella società a ristretta base partecipativa quando la società abbia indicato in bilancio dei costi inesistenti, quindi indeducibili perché non documentati. In tale ipotesi, infatti, i costi non sono stati in alcun modo sostenuto dalla società, sicché il reddito di impresa effettivo conseguito nel corso dell'esercizio è costituito da quello dichiarato con l'aggiunta però dei costi inesistenti. Tale reddito maggiorato, quindi, si presume sia stato distribuito nel corso del medesimo esercizio ai soci. La situazione è analoga anche nel caso in cui il costo è indeducibile, per le più variegate ragioni (magari perché è stato violato il principio di competenza D.P.R. n.917 del 1986, ex art.109, sicché la somma doveva essere versata in altro esercizio, o per mancata inerenza o per violazione di norme fiscali, come il D.P.R. n.917 del 1986, art.99), ma è stato effettivamente sostenuto, con somme erogate dalla società. Anche in tali casi la società matura un reddito di impresa di importo maggiore a quello dichiarato, con presunzione di distribuzione dello stesso ai soci in proporzione della quota posseduta. In tale ipotesi, infatti, la società ha erogato tutte le somme presenti nel passivo del conto economico tra i costi, ma si tratta di costi indeducibili che vanno ad alterare il conto economico, che, una volta emendato da tale errore, comporta inevitabilmente ricavi maggiori e, quindi, un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato. Anche in questo caso si genera un maggiore reddito che si presume distribuito ai soci delle società a ristretta partecipazione” (Cass. n.2241/2021; negli stessi termini cfr. Cass. n.10679/2022). Pertanto i costi non deducibili della società Società_1 s.r.l. in liquidazione hanno portato ad un aumento del reddito d'impresa e ad una conseguente distribuzione dei maggiori utili tra i suoi soci, considerata la ristrettezza della base sociale e del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione di siffatta società. A tale riguardo si rileva che nell'anno d'imposta 2014 la compagine sociale era composta da due soli soci e che la ricorrente deteneva l'80% del capitale sociale. Inoltre, pur non rivestendo la carica di amministratore nell'anno in questione, la Ricorrente_1 lo è diventata già in data 16/01/2015 e fino al 27/05/2016 (cfr. visura Società_1 s.r.l. in liquidazione). Tali circostanze fanno ritenere l'esistenza di un prolungato rapporto di contiguità e di stretta vicinanza tra la Ricorrente_1 e la gestione della società, per cui deve presumersi verosimilmente che la contribuente fosse in grado di avere piena contezza della contabilità societaria relativa all'anno 2014. Con il quarto motivo la ricorrente invoca l'illegittimità delle sanzioni irrogate, ai sensi degli artt.5 e 6,1° D. Lgs n.472/1997, attesa la natura presuntiva dell'accertamento reddituale, per cui mancherebbe una condotta cosciente e volontaria, ovvero sussisterebbe un errore scusabile. Le doglianze non sono condivisibili. In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art.5 D. Lgs n.472/1997, la prova dell'assenza di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. La colpa si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (cfr. Cass. n.12409/2021). Nella fattispecie in esame la contribuente non ha dato prova dell'assenza di tale comportamento negligente, ed anzi, per quanto sopra illustrato, il coinvolgimento della Ricorrente_1 nelle vicende della società, in quanto socia di maggioranza assoluta e poi amministratrice, depone nel senso della conoscibilità delle violazioni commesse dalla società e del loro riverberarsi sul reddito personale, oltre alla incontestata percezione del reddito da fabbricati. Pertanto, di fronte alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, devono trovare conferma le sanzioni irrogate. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, compresa la maggiorazione prevista ai sensi dell'art.15 comma 2-septies D.Lgs. 54671992”.
Appella la contribuente per i motivi di cuimall'atto d'appello da aversi qui per integralmente riportati, contestando l'erroneità della sentenza appellata per
1) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al primo motivo di ricorso – erronea motivazione -
Illegittimità dell'avviso di accertamento - difetto di motivazione – violazione degli artt. 7 Legge n.
212/2000, 3 Legge n. 241/1990 e 42 del DPR n. 600/1973 – violazione del diritto di difesa - 2) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al secondo motivo di ricorso - Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 41bis del DPR n. 600/1973 3) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al terzo motivo di ricorso - Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento – insussistenza/carenza di prova della maggiore pretesa tributaria – erronea applicazione della disciplina delle presunzioni ex artt. 2727, 2728 e 2729, co. 1 c.c. - utilizzo di presunzioni semplici prive dei relativi requisiti - violazione degli artt. 44 e 47 Tuir
4) Erroneità della sentenza impugnata in punto irrogazione delle sanzioni
Resiste l'Ufficio contro deducendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato Ufficio, essendo legittimo proporre in grado d'appello una rivalutazione dei motivi di ricorso respinti dal giudice di primo grado, censurando motivatamente le affermazioni contenute nell'impugnata sentenza e riproponendo le censure al provvedimento impugnato fatte valere in primo grado e non accolte dai giudici di prime cure.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Con tale motivo la contribuente lamenta che la sentenza appellata ha errato nel ritenere legittimo nel caso di specie l'utilizzo dell'accertamento parziale, in quanto integrante violazione dell'art. 41 bis DPR
600/1972.
L'appellante rileva che l'accertamento a soci di società a ristretta base sociale ha carattere induttivo con componente di natura presuntiva/inferenziale, laddove la tipologia di accertamento parziale si rinviene nell'esigenza di consentire l'imposizione di una capacità contributiva che emerga ictu oculi, basata su elementi certi di prova diretta dell'evasione contestata.
La corte adita ritiene che l'utilizzo dello strumento accertativo previsto dal citato art. 41 bis DPR 600/1973, appare legittimo nel caso di specie, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che si attagliano al caso in giudizio, come condivisibilmente ritenuto dai giudici di primo grado: “Ai sensi dell'artt. 41 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, l'accertamento parziale non rappresenta un metodo di accertamento autonomo rispetto al disposto degli artt. 38 e 39 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che segue le medesime regole. Tale accertamento si differenzia da quello ordinario in ragione della disponibilità, in capo all'Amministrazione, di elementi (non necessariamente provenienti da segnalazione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche da fonti interne) essenziali ai fini della sussistenza - a qualsiasi titolo - di verosimili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento (appannaggio di accertamenti più complessi), valendosi di una sorta di automatismo argomentativo indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione senza necessità di ulteriore approfondimento” (Cassazione civile sez. trib., 22/04/2022, n. 12854).
In presenza di accertamento emesso alla società Società_1 s.r.l., e divenuto definitivo, l'Ufficio ha proceduto legittimamente all'accertamento parziale nei confronti della contribuente, socia della società, risultando evidente, in forza della presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base sociale, come nel caso oggetto del presente giudizio, la sussistenza di elementi conoscitivi di per sé sufficienti per procedere senza necessità di ulteriori approfondimenti, all'accertamento nei confronti della socia di maggiori redditi conseguenti alla distribuzione di utili occulti conseguenti all'accertamento intervenuto in capo alla società. Non rileva che l'accertamento in capo alla contribuente abbia natura presuntiva, rileva che non apparisse la necessità di ulteriori attività di approfondimento, essendo sufficiente la disponibilità degli elementi provenienti dall'accertamento in capo alla società, alla mancata prersentazione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente (che pur aveva in ogni caso percepito redditi da locazione), e dalla persunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società a ristretta base sociale, presunzione di origine giurisprudenziale ma acquisita da orientamento consolidato in tal senso.
Con il terzo motivo d'appello, la contribuente lamenta l'erroneità della decisione appellata per l'erronea applicazione da parte di giudici di primo grado delle regole afferenti all'assolvimento dell'onere della prova ed alla ripartizione dello stesso tra contribuente e ufficio finanziario, (con violazione degli artt. 2727, 2728
e 2729 c. 1 C.C.), e per violazione degli artt. 44 e 47 TUIR.
In particolare l'appellante contesta che "la presunzione di distribuzione ai soci di società a ristretta base sociale dei maggiori utili accertati come conseguiti in capo alla società, non essendo una presunzione legale, non può determinare un automatismo dal quale derivare automaticamente la possibilità di imputare pro quota ai soci l'eventuale maggior pretesa tributaria accertata in capo alla società, “così applicando indebitamente il regime di tassazione “per trasparenza” proprio delle società di persone, in base al quale i redditi delle stesse sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
Il motivo è infondato.
E' principio ormai acquisito a seguito di consolidata interpretazione giurisprudenziale, che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione "pro quota" ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati”.(Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, n. 16913).
Tale presunzione di distribuzione di utili ai soci, non si pone neppure in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado: “In tema di imposta sui redditi, per le società di capitali a ristretta base sociale è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Tale operazione esegetica non si porrebbe in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, e ciò in quanto il fatto noto non sarebbe dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, comporterebbe uno stretto vincolo di solidarietà e di reciproco controllo nella gestione sociale.”, (Cassazione civile sez. trib., 30/01/2024, n. 2752).
L'appellante contesta che anche alla luce della previsione del nuovo comma 5 bis dell'art. 7 del D. lgs n.
546 del 1992, che è l'amministrazione finanziaria a dover provare il fondamento della propria pretesa, e, nella fattispecie oggetto di giudizio, avrebbe dovuto “ben esplicitare e dimostrare che i costi ritenuti indeducibili avrebbero fornito alla società liquidità sufficiente per distribuire pro quota ai soci il maggior reddito accertato in capo alla società”, essendosi, invece, l'ufficio limitato ad accertare in capo al socio un maggior reddito come mera conseguenza dell'avviso di accertamento alla società e senza alcun ulteriore elemento di prova.
Il collegio adito ritiene che non sia necessario un ulteriore elemento di prova in ordine alla intervenuta distribuzione ai soci degli utili occulti realizzati dalla società, in quanto a fronte della presunzione di distribuzione i soci della società a ristratta base sociale possono fornire prova contraria, provando la propria estraneità alla gestione societaria, o che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, (anche ricorrendo alla prova presuntiva), o che la società non ha distribuito gli utili, ma li ha accantonati o reinvestiti, o che altro soggetto si sia appropriato degli utili accertati (Cass. Civ. sez. trib. N.
26473del 10.10.2024; Cass. Civ. sez. trib. n. 21187.del 29.07.2024).
La Corte adita ritiene che la contribuente non abbia fornito la prova contraria, neppure in via presuntiva.
In particolare, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, ed incontestato in grado di appello, nell'anno d'imposta 2014 la compagine sociale era composta da due soci e la ricorrente deteneva l'80% del capitale sociale e, pur non rivestendo la carica di amministratore nel 2014, lo è diventata già in data
16.01.2025 e sino al 27.05.2016, circostanze che depongono in senso contrario alla estraneità della contribuente alla gestione della società e che, al contrario, fanno presumere che la contribuente fosse nella posizione (socia all'80%) ed in grado (amministratrice dal gennaio 2015, l'anno successivo a quello oggetto di accertamento), di avere contezza e controllo della situazione contabile della società e dell'operato degli amministratori.
Né la contribuente ha fornito prova della mancata realizzazione di ricavi da parte della società.
I maggiori ricavi accertati in capo alla società, infatti, discendono dall'accertamento in capo alla società conseguente alla mancata prova e documentazione dell'esistenza di servizi asseritamente acquisiti dalla società per € 149.627,00, i cui costi di acquisizione, pertanto, risultavano indebitamente dedotti quali costi dalla società nella determinazione del reddito d'impresa. In primo grado l'ufficio ha prodotto la risposta della società contribuente all'invito recapitato con riferimento ai chiarimenti e documentazione richiesti nella fase precontenziosa alla società, a giustificazione dei pretesi costi per servizi sostenuti;
la società nulla ha inviato o documentato e l'unica difesa/prova fornita per giustificare la mancata documentazione e prova dell'esistenza dei servizi acquisiti, è stata una genericissima denuncia di furto dalla quale non si evince quale documentazione contabile e/o documenti civili e fiscali della società, e relativamente a quali anni d'imposta, sarebbero stati rubati;
in ogni caso, non era d'impedimento al reperimento della documentazione di costi per servizi una richiesta ai fornitori degli stessi (e un tanto senza entrare nel merito della inverosimiglianza della mancata conservazione di copia della documentazione societaria, libri giornali e fatture e contratti etc., in formato anche solo digitale).
A fronte dell'accertamento in capo alla società la contribuente, che all'epoca era socia all'80% e e l'anno successivo a quello di accertamento, anche amministratrice della società, nulla ha provato in ordine all'effettiva sussistenza, inerenza e deducuìibilità di tali costi contestati dall'Ufficio.
L'appellante contesta che non vi sia prova che “la ricchezza non transitata in bilancio non dichiarata sia riconducibile ad una violazione di norme tributarie sostanziali capaci di generare in capo alla società risorse monetarie ovvero concrete disponibilità finanziarie”.
Si osserva che l'accertamento prende le mosse dalla contabilizzazione di flussi finanziari in uscita a fronte di costi asseritamente sostenuti per acquisizione di servizi, il che presuppone l'esistenza di flussi finanziari entrati nella disponibilità della società, ma a fronte degli asseriti costi, non documentati e provati nella loro esistenza, inerenza e deducibilità, siamo in presenza di flussi finanziari in entrata che, riprendendo a tassazione l'ammontare dei costi contestati, determinano i maggiori ricavi e redditi d'impresa accertati in capo alla società, ed effettivamente conseguiti a seguito della inesistenza, non inerenza o indeducibiltà dei costi in contestazione;
non risultando i costi indicati come sostenuti per l'acquisizione di servizi, si traducono in maggiori utili della società non contabilizzati ed al conseguimento dei quali si applica la presunzione di distribuzione ai soci nell'ambito di società a ristretta base sociale, in forza di prova presuntiva, come motivatamente e condivisibilmente accertato dai giudici di primo grado
(da ultimo si veda anche Cass. Civ. sez. trib 24.03,2025 n. 7815 sulla legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci di società di capitali a ristretta base sociale, di cui all'art. 39
c. 1 lett. d) del DPR 600/1973; vedi anche Cassazione civile sez. trib., 9/09/2025, n. 24907 e la giurisprudenza di legittimità indicata e riportata nella sentenza di primo grado appellata).
La sottrazione ad imposizione delle somme indicate quali costi per prestazioni di servizi corrispondenti a flussi finanziari in uscita dalla società, e non considerate nella determinazione del reddito imponibile dalla società, e quindi non tassate in capo alla stessa, integrano i maggiori utili distribuiti ai soci per le presunzioni di cui s'è detto.
La pretesa tributaria appare, in definitiva, provata anche in via presuntiva dall'Ufficio, ai sensi degli artt.
2727, 2728 e 2729 CC per quanto attiene ai maggiori ricavi e utili realizzati dalla società ed in forza della citata presunzione di distribuzione degli utili alla socia della società a ristratta base societaria.
Per quanto attiene alla affermata violazione degli artt. 44 e 47 del TUIR, ed alla asserita, dall'appellante, " erronea confusione tra reddito imponibile e utile di esercizio, ed in ultima analisi l'indebita violazione del principio del divieto di doppia imposizione, andando a così l'ufficio a colpire il medesimo reddito d'impresa, accertato sia sulla società partecipata (ai fini Ires), che trasferito sui soci (ai fini Irpef) in dispregio alle regole di tassazione dei dividendi.", (pagina 16 dell'atto d'appello), il collegio rileva che non vi è stata alcuna violazione, come condivisibilmente dedotto a pagina 22 delle proprie controdeduzioni in appello da parte dell'Ufficio appellato, con argomentazioni che il collegio fa proprie, ed in considerazione del fatto che gli utili extracontabili non sono mai stati indicati nella contabilità della società che non li ha mai dichiarati, e non sono stati, pertanto, oggetto di tassazione. Nel caso che ci occupa l'Ufficio ha comunque proceduto a ridurre, a tutto vantaggio della contribuente, l'importo attribuito ai soci degli utili extracontabili, nonostante il fatto che "Nel caso di società a ristretta base partecipativa, non opera la presunzione ex art. 47 D.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigente ratione temporis) di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nella misura del 40% del loro ammontare, in quanto, essendo conseguiti in evasione di imposta, e non essendo quindi gli stessi mai stati indicati nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che nei fatti non v'è stata, non avendoli la società mai dichiarati." (Cassazione civile sez. trib., 27/12/2024, n. 34548).
Infondato, pertanto, il terzo motivo d'appello nelle sue articolazioni (ai punti 1, 2, 3 e 4 del motivo d'appello, pagg. da 8 a 16 dell'atto d'appello).
Con il quarto motivo d'appello la contribuente deduce l'erroneità della sentenza di primo grado in punto irrogazione sanzioni, lamentando da un lato, la violazione dell'art. 5 D.lgs. n. 472/1997 in quanto “in un caso come quello in esame in cui l'addebito tributario (e la violazione contestata) poggi pressoché esclusivamente su di un ragionamento dell'Ufficio di natura assolutamente presuntiva, priva di fondamento normativo e, dunque, assenza di una norma sostanziale che imponga alla contribuente la dichiarazione di un reddito, inesistente, mai percepito e imputabile solo in virtù di un percorso induttivo caratterizzato da plurime argomentazioni presuntive”; d'altro lato lamentando la mancata applicazione della “causa di non punibilità ex art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997 il quale prevede che “se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa….”.
Entrambe le censure sono infondate per le ragioni già espresse nella sentenza impugnata che non vengono specificamente censurate dall'appellante, la quale si limita a riproporre le argomentazioni già fatte valere nel primo grado di giudizio. Le motivazioni sul punto della decisione di primo grado sono condivisibili ed appaiono logiche, coerenti con le risultanze istruttorie e con le ragioni di reiezione dei motivi a sostegno del ricorso introduttivo, e coerenti con le ragioni sopra esposte in relazione alla reiezione dei motivi d'appello. Condivisibili sul punto anche le deduzioni e argomentazioni dell'Ufficio contenute a pagina 23 e 24 delle proprie controdeduzioni in appello.
Il quinto motivo d'appello afferente alla errata liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio per aver applicato la maggiorazione di cui all'art. 15 comma 2 septies del D.lgs. n. 546/1992, è anch'esso infondato. La norma citata, infatti, prevede espressamente, nella formulazione all'epoca vigente, che
“Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e per il presente grado sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 1500 oltre accessori di legge.
Così deciso in Trieste, li 16 giugno 2025
Il relatore Roberto Lombardini Il presidente Manila Salvà
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del FRIULI VENEZIA GIULIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVA' MANILA, Presidente
RD OB, LA
COLLINI ANTONIO, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 85/2023 depositato il 31/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Gorizia - Via Roma N. 6 34170 Gorizia GO
elettivamente domiciliato presso dp.gorizia@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 52/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GORIZIA sez. 1 e pubblicata il 14/11/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TI501CC00033 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n.TI501CC00033/2020 notificato in data 12/07/2021 l'Agenzia delle entrate, rilevata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2014 da parte diella contribuente Ricorrente_1, accertava a carico della medesima, ai sensi dell'art.41 bis DPR 600/1973, redditi per € 59.517,00 derivanti dalla presunta distribuzione di utili extra bilancio sottratti ad imposizione da parte della società Società_1 s.r.l. in liquidazione, imputabili alla contribuente quale socia della predetta compagine sociale avente ristretta base azionaria, nonché redditi da fabbricati per
€ 2.100,00 relativi a canoni di locazione assoggettati al regime della c.d. cedolare secca. L'Agenzia provvedeva al recupero delle maggiori imposte dovute a titolo di Irpef, relative addizionali, e di imposta sostitutiva, irrogando le sanzioni di legge. Esperita con esito negativo la procedura di accertamento con adesione, la contribuente proponeva tempestivo reclamo chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento perché illegittimo ed infondato. L'Agenzia proponeva in mediazione soltanto la riduzione delle sanzioni, che non veniva accettata. Seguiva il deposito del ricorso e l'instaurazione del presente giudizio. Con i motivi di ricorso la contribuente denunciava il difetto di motivazione dell'atto impugnato,
l'illegittimo utilizzo dell'accertamento parziale ex art. 41 bis DPR 600/1973, l'insussistenza di prova della maggiore pretesa tributaria, la carenza dell'elemento soggettivo necessario per l'applicabilità delle sanzioni, concludendo per l'annullamento integrale dell'atto. L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio contestando tutti i motivi di ricorso e chiedendone il rigetto. Il ricorso veniva discusso all'udienza pubblica del 05/10/2022 in cui i difensori delle parti confermavano le conclusioni formulate nei rispettivi atti introduttivi.
Con sentenza n. 52/2022, pubblicata il 14/11/2022, la Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GORIZIA sez. 1 respingeva il ricorso con le seguenti motivazioni.
“Va premesso che l'impugnazione ha ad oggetto soltanto la pretesa afferente il reddito di € 59.517,00 accertato presuntivamente a titolo di distribuzione di utili extra bilancio. Con il primo motivo la ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto in violazione degli art.7 Legge n.212/2000, art.3 Legge n.241/1990 e art.42 DPR 600/1973, assumendo che, pur se l'avviso è motivato per relationem con richiamo all'avviso di accertamento elevato nei confronti della società, allegato a quello personale della contribuente, tuttavia a questa nulla è dato sapere delle ragioni giuridiche effettive poste a fondamento della maggiore pretesa impositiva in capo alla società Società_1 s.r.l., né delle vicende in cui è maturata l'attività di controllo che è sfociato l'accertamento societario. In particolare, trattandosi di accertamento di maggiore reddito d'impresa conseguente al disconoscimento di costi per servizi perché ritenuti non deducibili in quanto “non documentati dalla parte”, la contribuente sostiene di non avere contezza delle ragioni sostanziali della ripresa a tassazione, non sapendo ad esempio quali costi sarebbero stati non documentati e quindi non deducibili, così precludendole la possibilità di svolgere compiutamente la propria attività difensiva. Circostanza ancor più rilevante considerando che la Ricorrente_1 aveva ceduto le proprie quote nel 2016 uscendo così dalla società, che poi si era estinta per cancellazione in data 01/06/2018. La doglianza è infondata. Nelle motivazioni dell'atto impugnato si fa riferimento all'avviso di accertamento n. TI503CC00321/2019 per l'anno d'imposta 2014 emesso nei confronti della società Società_1 s.r.l. in liquidazione e regolarmente notificato, che risulta allegato in copia, con cui è stato accertato un utile fiscale di € 155.030,0 a fronte di quello dichiarato in € 5.403,00, con una differenza pari a € 149.627,00 a titolo di costi non documentati ed erogati occultamente ai soci. Quanto alla natura di tali costi, nell'accertamento della società è chiaramente indicato che si tratta di costi per servizi dedotti dalla Società_1 s.r.l., di cui l'ufficio aveva chiesto dimostrazione e che la società non è stata in grado di documentare, giustificandosi con il fatto di avere subito il furto di documenti, contenuti in chiavetta usb, ad opera di ignoti, per cui aveva sporto denuncia alla Questura di Napoli. L'Ufficio ha ritenuto di non accogliere tale giustificazione in quanto, si legge sempre nell'accertamento societario, dalla denuncia non emerge in modo chiaro ed inequivocabile la natura della documentazione sottratta, né l'annualità di imposta ad essa relativa. Inoltre, l'invito notificato al riguardo al legale rappresentante non ha avuto riscontro. Di fronte a tali motivazioni risulta compiutamente espresso il percorso logico giuridico su cui si basa la ripresa operata nei confronti della società, che peraltro non può essere revocata in dubbio considerando la sua mancata impugnazione e quindi la definitività dell'accertamento emesso a carico della Società_1 s.r.l. in liquidazione. Infatti, l'accertamento positivo dell'utile extracontabile della società conferma il presupposto da cui dipende il maggiore utile da partecipazione del socio (Cass. n.6175/2017). Pertanto, i riferimenti contenuti e l'allegazione di tale atto all'avviso di accertamento notificato alla Ricorrente_1 consentono a questa di conoscere appieno le ragioni dell'accertamento di maggiori utili in capo alla società, così da soddisfare l'obbligo di motivazione e di tutela del diritto di difesa della contribuente. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, le norme di cui agli artt. 3, Legge n.241/1990 e 42, comma 2, ultimo periodo DPR 600/1973 consentono di adempiere l'obbligo legale di motivazione degli atti tributari per relationem, tramite il riferimento ad altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice, in caso di eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr Cass. n.593/2021; n.9032/2013;
n.25946/2015). L'allegazione all'atto impositivo dell'avviso di accertamento notificato alla società supera anche l'obiezione sollevata dalla Ricorrente_1 circa l'essere venuta meno la sua qualifica di socio al tempo della notifica medesima, considerando quanto statuito da Cass.Sez.V 10/02/2022 n.4239 in una fattispecie speculare ove era stata invece omessa l'allegazione dell'atto di accertamento societario: “in tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d'imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell'avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali”. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'indebito utilizzo della procedura di accertamento parziale ex art.41 bis DPR 600/1973, per difetto dei presupposti di legge. Osserva che l'accertamento operato nei confronti dei soci di società a ristretta base partecipativa implica un'attività valutativa, vertendosi in una fattispecie di accertamento presuntivo appartenente alla categoria degli accertamenti induttivi. Il rilievo va disatteso. Secondo principi consolidati (cfr. Cass. n.18398/2020; n.15826/2018) l'accertamento parziale, che è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt.38 e 39 DPR 600/1073 ed agli artt. 54 e 55 DPR 633/1972, bensì una modalità procedurale che segue le stesse regole, per cui può basarsi senza limiti anche sul metodo induttivo e la prova da parte dell'ufficio può essere raggiunta anche tramite presunzioni, fatta sempre salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria da sottoporre al vaglio del giudice nella fase contenziosa. Nel caso di specie, dall'accertamento operato nei confronti della società sono emersi elementi certi dai quali è stato possibile inferire, sia pure in via presuntiva ma senza la necessità di un'attività valutativa, l'esistenza di un reddito non dichiarato in capo al socio rendendo così legittimo l'utilizzo dell'accertamento parziale. Con il terzo motivo la ricorrente sostiene l'infondatezza dell'accertamento per assenza/carenza di prova della maggiore pretesa tributaria da parte dell'amministrazione finanziaria. Afferma al riguardo che: la presunzione, di matrice giurisprudenziale, di distribuzione ai soci degli utili extracontabili della società a ristretta base partecipativa, ha natura di presunzione semplice, che in assenza di ulteriori e attendibili elementi di prova a sostegno del percorso presuntivo non può fornire da sola la dimostrazione dell'accertamento, né può riversare integralmente sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria;
nel periodo d'imposta 2014 la contribuente era priva di qualsiasi potere gestorio della società Società_1 s.r.l. e pertanto non aveva alcuna reale possibilità pratica di ingerirsi nell'amministrazione attiva della società; la presunzione in parola richiede che la ricchezza asseritamente non transitata in bilancio e non dichiarata sia riconducibile ad una violazione di norme tributarie sostanziali capaci di generare in capo alla società concrete disponibilità finanziarie, mentre nel caso di specie la rettifica del reddito societario è stata determinata dalla ritenuta indeducibilità di costi, non contestati quanto alla loro sussistenza ma ritenuti fiscalmente indeducibili perché non documentati o non inerenti, per cui la presunzione non può trovare applicazione;
nell'attribuire al socio a titolo di utile il maggiore reddito determinato in capo alla società l'ufficio confonde il concetto di reddito imponibile con quello di utile d'esercizio ed inoltre l'utile cd. occulto andrebbe tassato in capo al socio al netto dell'imposizione ai fini Ires della società. I rilievi, da esaminarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento. In linea di diritto si osserva che la Suprema Corte ha ribadito in più occasioni (cfr. di recente Cass. Sez. VI-5 ord. 25/08/2022 n.25322) il principio per cui l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facoltà per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, stati accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (cfr. Cass. n.26248/2010, n.8473/2014, n.27049/2019). Inoltre, si è precisato che la presunzione di distribuzione ai soci di utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. n.9519/2009). Con riferimento all'accertamento di maggiore reddito per indeducibilità dei costi, la Corte medesima insegna ancora che i costi costituiscono un elemento rilevante ai fini della determinazione del reddito d'impresa, sicché quando essi siano “fittizi” o “indeducibili” scatta la presunzione che il reddito è maggiore di quanto dichiarato o indicato in bilancio, con la conseguenza che non può riscontrarsi alcuna differenza tra la percezione di maggiori ricavi e l'indeducibilità o inesistenza di costi (cfr. Cass. n. 17959/2012, n.17960/2012). E' stato precisato che “Tale principio, invero, trova applicazione nella società a ristretta base partecipativa quando la società abbia indicato in bilancio dei costi inesistenti, quindi indeducibili perché non documentati. In tale ipotesi, infatti, i costi non sono stati in alcun modo sostenuto dalla società, sicché il reddito di impresa effettivo conseguito nel corso dell'esercizio è costituito da quello dichiarato con l'aggiunta però dei costi inesistenti. Tale reddito maggiorato, quindi, si presume sia stato distribuito nel corso del medesimo esercizio ai soci. La situazione è analoga anche nel caso in cui il costo è indeducibile, per le più variegate ragioni (magari perché è stato violato il principio di competenza D.P.R. n.917 del 1986, ex art.109, sicché la somma doveva essere versata in altro esercizio, o per mancata inerenza o per violazione di norme fiscali, come il D.P.R. n.917 del 1986, art.99), ma è stato effettivamente sostenuto, con somme erogate dalla società. Anche in tali casi la società matura un reddito di impresa di importo maggiore a quello dichiarato, con presunzione di distribuzione dello stesso ai soci in proporzione della quota posseduta. In tale ipotesi, infatti, la società ha erogato tutte le somme presenti nel passivo del conto economico tra i costi, ma si tratta di costi indeducibili che vanno ad alterare il conto economico, che, una volta emendato da tale errore, comporta inevitabilmente ricavi maggiori e, quindi, un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato. Anche in questo caso si genera un maggiore reddito che si presume distribuito ai soci delle società a ristretta partecipazione” (Cass. n.2241/2021; negli stessi termini cfr. Cass. n.10679/2022). Pertanto i costi non deducibili della società Società_1 s.r.l. in liquidazione hanno portato ad un aumento del reddito d'impresa e ad una conseguente distribuzione dei maggiori utili tra i suoi soci, considerata la ristrettezza della base sociale e del vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che normalmente caratterizza la gestione di siffatta società. A tale riguardo si rileva che nell'anno d'imposta 2014 la compagine sociale era composta da due soli soci e che la ricorrente deteneva l'80% del capitale sociale. Inoltre, pur non rivestendo la carica di amministratore nell'anno in questione, la Ricorrente_1 lo è diventata già in data 16/01/2015 e fino al 27/05/2016 (cfr. visura Società_1 s.r.l. in liquidazione). Tali circostanze fanno ritenere l'esistenza di un prolungato rapporto di contiguità e di stretta vicinanza tra la Ricorrente_1 e la gestione della società, per cui deve presumersi verosimilmente che la contribuente fosse in grado di avere piena contezza della contabilità societaria relativa all'anno 2014. Con il quarto motivo la ricorrente invoca l'illegittimità delle sanzioni irrogate, ai sensi degli artt.5 e 6,1° D. Lgs n.472/1997, attesa la natura presuntiva dell'accertamento reddituale, per cui mancherebbe una condotta cosciente e volontaria, ovvero sussisterebbe un errore scusabile. Le doglianze non sono condivisibili. In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione della responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art.5 D. Lgs n.472/1997, la prova dell'assenza di colpa, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. La colpa si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza (cfr. Cass. n.12409/2021). Nella fattispecie in esame la contribuente non ha dato prova dell'assenza di tale comportamento negligente, ed anzi, per quanto sopra illustrato, il coinvolgimento della Ricorrente_1 nelle vicende della società, in quanto socia di maggioranza assoluta e poi amministratrice, depone nel senso della conoscibilità delle violazioni commesse dalla società e del loro riverberarsi sul reddito personale, oltre alla incontestata percezione del reddito da fabbricati. Pertanto, di fronte alla omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, devono trovare conferma le sanzioni irrogate. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, compresa la maggiorazione prevista ai sensi dell'art.15 comma 2-septies D.Lgs. 54671992”.
Appella la contribuente per i motivi di cuimall'atto d'appello da aversi qui per integralmente riportati, contestando l'erroneità della sentenza appellata per
1) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al primo motivo di ricorso – erronea motivazione -
Illegittimità dell'avviso di accertamento - difetto di motivazione – violazione degli artt. 7 Legge n.
212/2000, 3 Legge n. 241/1990 e 42 del DPR n. 600/1973 – violazione del diritto di difesa - 2) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al secondo motivo di ricorso - Illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 41bis del DPR n. 600/1973 3) Erroneità della sentenza impugnata con riferimento al terzo motivo di ricorso - Illegittimità e/o infondatezza dell'avviso di accertamento – insussistenza/carenza di prova della maggiore pretesa tributaria – erronea applicazione della disciplina delle presunzioni ex artt. 2727, 2728 e 2729, co. 1 c.c. - utilizzo di presunzioni semplici prive dei relativi requisiti - violazione degli artt. 44 e 47 Tuir
4) Erroneità della sentenza impugnata in punto irrogazione delle sanzioni
Resiste l'Ufficio contro deducendo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello è ammissibile, contrariamente a quanto eccepito dall'appellato Ufficio, essendo legittimo proporre in grado d'appello una rivalutazione dei motivi di ricorso respinti dal giudice di primo grado, censurando motivatamente le affermazioni contenute nell'impugnata sentenza e riproponendo le censure al provvedimento impugnato fatte valere in primo grado e non accolte dai giudici di prime cure.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Con tale motivo la contribuente lamenta che la sentenza appellata ha errato nel ritenere legittimo nel caso di specie l'utilizzo dell'accertamento parziale, in quanto integrante violazione dell'art. 41 bis DPR
600/1972.
L'appellante rileva che l'accertamento a soci di società a ristretta base sociale ha carattere induttivo con componente di natura presuntiva/inferenziale, laddove la tipologia di accertamento parziale si rinviene nell'esigenza di consentire l'imposizione di una capacità contributiva che emerga ictu oculi, basata su elementi certi di prova diretta dell'evasione contestata.
La corte adita ritiene che l'utilizzo dello strumento accertativo previsto dal citato art. 41 bis DPR 600/1973, appare legittimo nel caso di specie, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che si attagliano al caso in giudizio, come condivisibilmente ritenuto dai giudici di primo grado: “Ai sensi dell'artt. 41 -bis del d.P.R. n. 600 del 1973, l'accertamento parziale non rappresenta un metodo di accertamento autonomo rispetto al disposto degli artt. 38 e 39 e 54 e 55 del D.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che segue le medesime regole. Tale accertamento si differenzia da quello ordinario in ragione della disponibilità, in capo all'Amministrazione, di elementi (non necessariamente provenienti da segnalazione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche da fonti interne) essenziali ai fini della sussistenza - a qualsiasi titolo - di verosimili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento (appannaggio di accertamenti più complessi), valendosi di una sorta di automatismo argomentativo indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione senza necessità di ulteriore approfondimento” (Cassazione civile sez. trib., 22/04/2022, n. 12854).
In presenza di accertamento emesso alla società Società_1 s.r.l., e divenuto definitivo, l'Ufficio ha proceduto legittimamente all'accertamento parziale nei confronti della contribuente, socia della società, risultando evidente, in forza della presunzione di distribuzione degli utili ai soci di società a ristretta base sociale, come nel caso oggetto del presente giudizio, la sussistenza di elementi conoscitivi di per sé sufficienti per procedere senza necessità di ulteriori approfondimenti, all'accertamento nei confronti della socia di maggiori redditi conseguenti alla distribuzione di utili occulti conseguenti all'accertamento intervenuto in capo alla società. Non rileva che l'accertamento in capo alla contribuente abbia natura presuntiva, rileva che non apparisse la necessità di ulteriori attività di approfondimento, essendo sufficiente la disponibilità degli elementi provenienti dall'accertamento in capo alla società, alla mancata prersentazione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente (che pur aveva in ogni caso percepito redditi da locazione), e dalla persunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci di società a ristretta base sociale, presunzione di origine giurisprudenziale ma acquisita da orientamento consolidato in tal senso.
Con il terzo motivo d'appello, la contribuente lamenta l'erroneità della decisione appellata per l'erronea applicazione da parte di giudici di primo grado delle regole afferenti all'assolvimento dell'onere della prova ed alla ripartizione dello stesso tra contribuente e ufficio finanziario, (con violazione degli artt. 2727, 2728
e 2729 c. 1 C.C.), e per violazione degli artt. 44 e 47 TUIR.
In particolare l'appellante contesta che "la presunzione di distribuzione ai soci di società a ristretta base sociale dei maggiori utili accertati come conseguiti in capo alla società, non essendo una presunzione legale, non può determinare un automatismo dal quale derivare automaticamente la possibilità di imputare pro quota ai soci l'eventuale maggior pretesa tributaria accertata in capo alla società, “così applicando indebitamente il regime di tassazione “per trasparenza” proprio delle società di persone, in base al quale i redditi delle stesse sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili”.
Il motivo è infondato.
E' principio ormai acquisito a seguito di consolidata interpretazione giurisprudenziale, che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali con ristretta base partecipativa, ove sia accertata la percezione di redditi societari non contabilizzati, opera la presunzione di loro distribuzione "pro quota" ai soci, salva la prova contraria che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, non occorrendo che l'accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l'analisi delle loro movimentazioni bancarie, l'intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati”.(Cassazione civile sez. trib., 11/08/2020, n. 16913).
Tale presunzione di distribuzione di utili ai soci, non si pone neppure in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado: “In tema di imposta sui redditi, per le società di capitali a ristretta base sociale è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili. Tale operazione esegetica non si porrebbe in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, e ciò in quanto il fatto noto non sarebbe dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, il quale, secondo l'id quod plerumque accidit, comporterebbe uno stretto vincolo di solidarietà e di reciproco controllo nella gestione sociale.”, (Cassazione civile sez. trib., 30/01/2024, n. 2752).
L'appellante contesta che anche alla luce della previsione del nuovo comma 5 bis dell'art. 7 del D. lgs n.
546 del 1992, che è l'amministrazione finanziaria a dover provare il fondamento della propria pretesa, e, nella fattispecie oggetto di giudizio, avrebbe dovuto “ben esplicitare e dimostrare che i costi ritenuti indeducibili avrebbero fornito alla società liquidità sufficiente per distribuire pro quota ai soci il maggior reddito accertato in capo alla società”, essendosi, invece, l'ufficio limitato ad accertare in capo al socio un maggior reddito come mera conseguenza dell'avviso di accertamento alla società e senza alcun ulteriore elemento di prova.
Il collegio adito ritiene che non sia necessario un ulteriore elemento di prova in ordine alla intervenuta distribuzione ai soci degli utili occulti realizzati dalla società, in quanto a fronte della presunzione di distribuzione i soci della società a ristratta base sociale possono fornire prova contraria, provando la propria estraneità alla gestione societaria, o che i maggiori ricavi non siano stati effettivamente realizzati dalla società, (anche ricorrendo alla prova presuntiva), o che la società non ha distribuito gli utili, ma li ha accantonati o reinvestiti, o che altro soggetto si sia appropriato degli utili accertati (Cass. Civ. sez. trib. N.
26473del 10.10.2024; Cass. Civ. sez. trib. n. 21187.del 29.07.2024).
La Corte adita ritiene che la contribuente non abbia fornito la prova contraria, neppure in via presuntiva.
In particolare, come evidenziato dalla sentenza di primo grado, ed incontestato in grado di appello, nell'anno d'imposta 2014 la compagine sociale era composta da due soci e la ricorrente deteneva l'80% del capitale sociale e, pur non rivestendo la carica di amministratore nel 2014, lo è diventata già in data
16.01.2025 e sino al 27.05.2016, circostanze che depongono in senso contrario alla estraneità della contribuente alla gestione della società e che, al contrario, fanno presumere che la contribuente fosse nella posizione (socia all'80%) ed in grado (amministratrice dal gennaio 2015, l'anno successivo a quello oggetto di accertamento), di avere contezza e controllo della situazione contabile della società e dell'operato degli amministratori.
Né la contribuente ha fornito prova della mancata realizzazione di ricavi da parte della società.
I maggiori ricavi accertati in capo alla società, infatti, discendono dall'accertamento in capo alla società conseguente alla mancata prova e documentazione dell'esistenza di servizi asseritamente acquisiti dalla società per € 149.627,00, i cui costi di acquisizione, pertanto, risultavano indebitamente dedotti quali costi dalla società nella determinazione del reddito d'impresa. In primo grado l'ufficio ha prodotto la risposta della società contribuente all'invito recapitato con riferimento ai chiarimenti e documentazione richiesti nella fase precontenziosa alla società, a giustificazione dei pretesi costi per servizi sostenuti;
la società nulla ha inviato o documentato e l'unica difesa/prova fornita per giustificare la mancata documentazione e prova dell'esistenza dei servizi acquisiti, è stata una genericissima denuncia di furto dalla quale non si evince quale documentazione contabile e/o documenti civili e fiscali della società, e relativamente a quali anni d'imposta, sarebbero stati rubati;
in ogni caso, non era d'impedimento al reperimento della documentazione di costi per servizi una richiesta ai fornitori degli stessi (e un tanto senza entrare nel merito della inverosimiglianza della mancata conservazione di copia della documentazione societaria, libri giornali e fatture e contratti etc., in formato anche solo digitale).
A fronte dell'accertamento in capo alla società la contribuente, che all'epoca era socia all'80% e e l'anno successivo a quello di accertamento, anche amministratrice della società, nulla ha provato in ordine all'effettiva sussistenza, inerenza e deducuìibilità di tali costi contestati dall'Ufficio.
L'appellante contesta che non vi sia prova che “la ricchezza non transitata in bilancio non dichiarata sia riconducibile ad una violazione di norme tributarie sostanziali capaci di generare in capo alla società risorse monetarie ovvero concrete disponibilità finanziarie”.
Si osserva che l'accertamento prende le mosse dalla contabilizzazione di flussi finanziari in uscita a fronte di costi asseritamente sostenuti per acquisizione di servizi, il che presuppone l'esistenza di flussi finanziari entrati nella disponibilità della società, ma a fronte degli asseriti costi, non documentati e provati nella loro esistenza, inerenza e deducibilità, siamo in presenza di flussi finanziari in entrata che, riprendendo a tassazione l'ammontare dei costi contestati, determinano i maggiori ricavi e redditi d'impresa accertati in capo alla società, ed effettivamente conseguiti a seguito della inesistenza, non inerenza o indeducibiltà dei costi in contestazione;
non risultando i costi indicati come sostenuti per l'acquisizione di servizi, si traducono in maggiori utili della società non contabilizzati ed al conseguimento dei quali si applica la presunzione di distribuzione ai soci nell'ambito di società a ristretta base sociale, in forza di prova presuntiva, come motivatamente e condivisibilmente accertato dai giudici di primo grado
(da ultimo si veda anche Cass. Civ. sez. trib 24.03,2025 n. 7815 sulla legittimità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tra i soci di società di capitali a ristretta base sociale, di cui all'art. 39
c. 1 lett. d) del DPR 600/1973; vedi anche Cassazione civile sez. trib., 9/09/2025, n. 24907 e la giurisprudenza di legittimità indicata e riportata nella sentenza di primo grado appellata).
La sottrazione ad imposizione delle somme indicate quali costi per prestazioni di servizi corrispondenti a flussi finanziari in uscita dalla società, e non considerate nella determinazione del reddito imponibile dalla società, e quindi non tassate in capo alla stessa, integrano i maggiori utili distribuiti ai soci per le presunzioni di cui s'è detto.
La pretesa tributaria appare, in definitiva, provata anche in via presuntiva dall'Ufficio, ai sensi degli artt.
2727, 2728 e 2729 CC per quanto attiene ai maggiori ricavi e utili realizzati dalla società ed in forza della citata presunzione di distribuzione degli utili alla socia della società a ristratta base societaria.
Per quanto attiene alla affermata violazione degli artt. 44 e 47 del TUIR, ed alla asserita, dall'appellante, " erronea confusione tra reddito imponibile e utile di esercizio, ed in ultima analisi l'indebita violazione del principio del divieto di doppia imposizione, andando a così l'ufficio a colpire il medesimo reddito d'impresa, accertato sia sulla società partecipata (ai fini Ires), che trasferito sui soci (ai fini Irpef) in dispregio alle regole di tassazione dei dividendi.", (pagina 16 dell'atto d'appello), il collegio rileva che non vi è stata alcuna violazione, come condivisibilmente dedotto a pagina 22 delle proprie controdeduzioni in appello da parte dell'Ufficio appellato, con argomentazioni che il collegio fa proprie, ed in considerazione del fatto che gli utili extracontabili non sono mai stati indicati nella contabilità della società che non li ha mai dichiarati, e non sono stati, pertanto, oggetto di tassazione. Nel caso che ci occupa l'Ufficio ha comunque proceduto a ridurre, a tutto vantaggio della contribuente, l'importo attribuito ai soci degli utili extracontabili, nonostante il fatto che "Nel caso di società a ristretta base partecipativa, non opera la presunzione ex art. 47 D.P.R. n. 917/1986 (nel testo vigente ratione temporis) di attribuzione ai soci degli utili extracontabili nella misura del 40% del loro ammontare, in quanto, essendo conseguiti in evasione di imposta, e non essendo quindi gli stessi mai stati indicati nella contabilità societaria, non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che nei fatti non v'è stata, non avendoli la società mai dichiarati." (Cassazione civile sez. trib., 27/12/2024, n. 34548).
Infondato, pertanto, il terzo motivo d'appello nelle sue articolazioni (ai punti 1, 2, 3 e 4 del motivo d'appello, pagg. da 8 a 16 dell'atto d'appello).
Con il quarto motivo d'appello la contribuente deduce l'erroneità della sentenza di primo grado in punto irrogazione sanzioni, lamentando da un lato, la violazione dell'art. 5 D.lgs. n. 472/1997 in quanto “in un caso come quello in esame in cui l'addebito tributario (e la violazione contestata) poggi pressoché esclusivamente su di un ragionamento dell'Ufficio di natura assolutamente presuntiva, priva di fondamento normativo e, dunque, assenza di una norma sostanziale che imponga alla contribuente la dichiarazione di un reddito, inesistente, mai percepito e imputabile solo in virtù di un percorso induttivo caratterizzato da plurime argomentazioni presuntive”; d'altro lato lamentando la mancata applicazione della “causa di non punibilità ex art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 472/1997 il quale prevede che “se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa….”.
Entrambe le censure sono infondate per le ragioni già espresse nella sentenza impugnata che non vengono specificamente censurate dall'appellante, la quale si limita a riproporre le argomentazioni già fatte valere nel primo grado di giudizio. Le motivazioni sul punto della decisione di primo grado sono condivisibili ed appaiono logiche, coerenti con le risultanze istruttorie e con le ragioni di reiezione dei motivi a sostegno del ricorso introduttivo, e coerenti con le ragioni sopra esposte in relazione alla reiezione dei motivi d'appello. Condivisibili sul punto anche le deduzioni e argomentazioni dell'Ufficio contenute a pagina 23 e 24 delle proprie controdeduzioni in appello.
Il quinto motivo d'appello afferente alla errata liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio per aver applicato la maggiorazione di cui all'art. 15 comma 2 septies del D.lgs. n. 546/1992, è anch'esso infondato. La norma citata, infatti, prevede espressamente, nella formulazione all'epoca vigente, che
“Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e per il presente grado sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado che liquida in euro 1500 oltre accessori di legge.
Così deciso in Trieste, li 16 giugno 2025
Il relatore Roberto Lombardini Il presidente Manila Salvà