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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1034/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1248/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2873/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 18/08/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 dicembre 2018 Ricorrente_1 ricorreva avverso diniego, mediante silenzio rifiuto, del rimborso delle imposte richiesto, a seguito delle varie disposizioni normative emanate in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, per gli anni 1990, 1991 e 1992, deducendone l'illegittimità.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
Con sentenza del 21 marzo 2022 n. 2873/01/22 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese processuali rilevando che il ricorrente aveva “ignorato in toto il profilo del nesso eziologico fra la calamità naturale in esame e i danni patiti” omettendo di produrre la necessaria prova.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza reiterando le ragioni del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali deduceva l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto da Ricorrente_1 deve essere accolto.
Ed invero, deve prendersi atto che l'appellata Agenzia, con dichiarazione resa a verbale all'odierna udienza, ha riconosciuto la legittimità della pretesa avanzata dal Ricorrente_1 relativamente al rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-1992 quantificato in € 18.909,91.
In sostanza, quindi, l'appellata ha, così, ritenuto adempiuto da parte del Ricorrente_1 l'onere di provare che i benefici richiesti fossero in linea con il regolamento “de minimis” poiché soltanto in tale caso non si applica la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015, pubblicata il 16/02/2016, che ha ritenuto incompatibili con il mercato interno e, quindi, illegali le norme emanante dallo Stato Italiano sulla riduzione dei tributi e contributi dovuti da imprese operanti nelle aree colpite dal terremoto del 1990 (v. decisione citata: “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma
17, e successive modifiche e integrazioni... legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni... e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate, che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno”).
Ciò prendendo atto della autocertificazione sottoscritta dall'appellante il 24 marzo 2025 e, da ultimo depositata.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento del gravame quanto al rimborso ed agli interessi legali richiesti, ma non anche alla rivalutazione monetaria richiesta all'odierna udienza, che, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, si appalesa, in ogni caso, come richiesta nuova (v. conclusioni dell'atto di appello).
Avuto riguardo alla complessità della normativa sia nazionale che europea, oltre che alla tardività della produzione della autocertificazione di cui sopra avvenuta soltanto nel mese di dicembre 2025, si ravvisano ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
n. 2873/01/22 resa in data 21 marzo 2022, in riforma di questa, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la somma di € 18.909,91 oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo e compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1248/2023 depositato il 28/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2873/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 1 e pubblicata il 18/08/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 dicembre 2018 Ricorrente_1 ricorreva avverso diniego, mediante silenzio rifiuto, del rimborso delle imposte richiesto, a seguito delle varie disposizioni normative emanate in favore dei soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990, per gli anni 1990, 1991 e 1992, deducendone l'illegittimità.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del ricorso.
Con sentenza del 21 marzo 2022 n. 2873/01/22 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa dichiarava inammissibile il ricorso e compensava le spese processuali rilevando che il ricorrente aveva “ignorato in toto il profilo del nesso eziologico fra la calamità naturale in esame e i danni patiti” omettendo di produrre la necessaria prova.
Ricorrente_1 proponeva appello avverso la detta sentenza reiterando le ragioni del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali deduceva l'infondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
All'udienza del 2 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto da Ricorrente_1 deve essere accolto.
Ed invero, deve prendersi atto che l'appellata Agenzia, con dichiarazione resa a verbale all'odierna udienza, ha riconosciuto la legittimità della pretesa avanzata dal Ricorrente_1 relativamente al rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-1992 quantificato in € 18.909,91.
In sostanza, quindi, l'appellata ha, così, ritenuto adempiuto da parte del Ricorrente_1 l'onere di provare che i benefici richiesti fossero in linea con il regolamento “de minimis” poiché soltanto in tale caso non si applica la decisione della Commissione Europea n. C(2015) 5549 final del 14/08/2015, pubblicata il 16/02/2016, che ha ritenuto incompatibili con il mercato interno e, quindi, illegali le norme emanante dallo Stato Italiano sulla riduzione dei tributi e contributi dovuti da imprese operanti nelle aree colpite dal terremoto del 1990 (v. decisione citata: “Le misure di aiuto di Stato in oggetto (Legge 27 dicembre 2012, n. 289, articolo 9, comma
17, e successive modifiche e integrazioni... legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni... e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate, che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno”).
Ciò prendendo atto della autocertificazione sottoscritta dall'appellante il 24 marzo 2025 e, da ultimo depositata.
Ne consegue la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento del gravame quanto al rimborso ed agli interessi legali richiesti, ma non anche alla rivalutazione monetaria richiesta all'odierna udienza, che, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, si appalesa, in ogni caso, come richiesta nuova (v. conclusioni dell'atto di appello).
Avuto riguardo alla complessità della normativa sia nazionale che europea, oltre che alla tardività della produzione della autocertificazione di cui sopra avvenuta soltanto nel mese di dicembre 2025, si ravvisano ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 12, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
n. 2873/01/22 resa in data 21 marzo 2022, in riforma di questa, condanna l'appellata a corrispondere all'appellante la somma di € 18.909,91 oltre interessi nella misura legale dal dovuto al saldo e compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 2 febbraio 2026
Il Presidente