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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/12/2024, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 3.12.2024, promossa da:
rappresentata e difesa dell'avv. MAPELLI MARIA GABRIELLA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. CARRARA SABRINA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 3.12.2024 Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 3.12.2024 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 [...] in COLOGNO AL SERIO, in data 1.10.1990 (anno 1990, atto n. 37, reg. COLOGNO Controparte_1 AL SERIO, parte II, serie A), dalla cui unione nasceva la figlia il 28.02.1999, economicamente Per_1 indipendente, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio he aderiva alla pronuncia sullo status e formulava Controparte_1 le domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 3.12.2024, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- la signora inuncia alla domanda di addebito della separazione;
Pt_1
- il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di assegno di mantenimento per il CP_1 Pt_1 coniuge ex art. 156 c.c., a mezzo di bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese, la somma di euro 700,00 al mese (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024;
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi economici raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che siano adeguati ad assicurare il mantenimento del coniuge, tenuto conto delle rispettive posizioni economiche e reddituali delle parti. Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in COLOGNO AL SERIO, in data 1.10.1990 (anno 1990, atto n. 37, reg. COLOGNO AL SERIO, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- la signora inuncia alla domanda di addebito della separazione;
Pt_1
- il signor i obbliga a versare alla signora a titolo di assegno di mantenimento per il CP_1 Pt_1 coniuge ex art. 156 c.c., a mezzo di bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese, la somma di euro 700,00 al mese (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024;
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di COLOGNO AL SERIO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Elena Contessi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 3.12.2024, promossa da:
rappresentata e difesa dell'avv. MAPELLI MARIA GABRIELLA ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro rappresentato e difeso dall'avv. CARRARA SABRINA ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni: per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 3.12.2024 Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 3.12.2024 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 [...] in COLOGNO AL SERIO, in data 1.10.1990 (anno 1990, atto n. 37, reg. COLOGNO Controparte_1 AL SERIO, parte II, serie A), dalla cui unione nasceva la figlia il 28.02.1999, economicamente Per_1 indipendente, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare la separazione personale e formulava le domande accessorie.
Si costituiva in giudizio he aderiva alla pronuncia sullo status e formulava Controparte_1 le domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 3.12.2024, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo:
“- la signora inuncia alla domanda di addebito della separazione;
Pt_1
- il signor si obbliga a versare alla signora a titolo di assegno di mantenimento per il CP_1 Pt_1 coniuge ex art. 156 c.c., a mezzo di bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese, la somma di euro 700,00 al mese (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024;
- spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice autorizzava pertanto i coniugi a vivere separati e pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al
Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo, invero, è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza
è divenuta da tempo ormai intollerabile ex art. 151 comma primo c.c., né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un diritto. Orbene, nel caso di specie, l'interruzione da tempo di una comunione effettiva di vita, anche a fronte della domanda congiunta delle parti, porta a ritenere che lo stato di disaffezione appaia, attualmente, tanto profondo e irreversibile, con la conseguenza che ricorrono gli estremi per la pronuncia della separazione personale delle parti, ex art. 151, comma primo, c.c.
Per quanto concerne le condizioni della separazione, ritiene il Collegio che gli accordi economici raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che siano adeguati ad assicurare il mantenimento del coniuge, tenuto conto delle rispettive posizioni economiche e reddituali delle parti. Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in COLOGNO AL SERIO, in data 1.10.1990 (anno 1990, atto n. 37, reg. COLOGNO AL SERIO, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- la signora inuncia alla domanda di addebito della separazione;
Pt_1
- il signor i obbliga a versare alla signora a titolo di assegno di mantenimento per il CP_1 Pt_1 coniuge ex art. 156 c.c., a mezzo di bonifico bancario, entro il 10 di ogni mese, la somma di euro 700,00 al mese (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), con decorrenza dalla mensilità di dicembre
2024;
- spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di COLOGNO AL SERIO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano