Articolo 498 del Codice civile
Articolo 497Articolo 458
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19 aprile 1942
Art. 498.

(Liquidazione dell'eredita' in caso di opposizione).

Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non puo' eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredita' nell'interesse di tutti i creditori e legatari.

A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito.

L'invito e' spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali e' noto il domicilio o la residenza ed e' pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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