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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
CELOTTO GUIDO, AT
LUCA DELI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 365/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 A.s.d. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni 4 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X04CL02740 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X04CL02740 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X04CL02740 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “A.S.D. Ricorrente_1 ” è un'associazione costituita nel 2016. Nell'atto costitutivo ha dichiarato di svolgere attività sportiva senza scopo di lucro.
Nel 2023 è stata interessata da una verifica della SIAE conclusasi con la notifica del p.v.c. del 24/07/2023.
I verificatori, esaminando la documentazione messa a disposizione dalla predetta A.S.D. hanno rilevato l'assenza di effettivo esercizio di attività associativa.
Quanto contenuto nel p.v.c. è stato condiviso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso nell'avviso di accertamento oggetto della presente causa avente n. T6X04CL02740/2024. L'Ufficio ha ritenuto che la contribuente abbia esercitato esclusivamente attività commerciale e, rilevata la non spettanza delle agevolazioni fiscali previste a favore delle Associazioni Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ha accertato ai fini Ires ed Irap un maggior reddito pari ad Euro 56.007,00, recuperando a tassazione ai fini
Ires Euro 13.442,00 oltre ad Euro 1.872,00 ai fini Irap ed Euro 18.106,00 ai fini Iva, ed irrogato le relative sanzioni, ritenendo coobbligato al pagamento anche il presidente Rappresentante ricorrente_1. La contribuente ha presentato ricorso contestando la pretesa dell'Ufficio, previa richiesta per la sospensione cautelare, ex art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, alla quale poi la difesa di parte ricorrente ha rinunciato ( vedi Ord. n. 245/2025 del 10.11.2025 di questa Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Treviso ), ritenendo di aver dimostrato di godere delle agevolazioni previste per le A.S.D. che svolgono esclusivamente attività istituzionali di cui alla L. 398/1991, all'art. 148 TUIR, all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 e all'art. 90 L. 289/2002.- Chiede
l'accoglimento del ricorso con la vittoria di spese ed onorari di causa.-
La Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso, regolarmente costituitasi in giudizio eccepisce, in via preliminare ad assorbente, la definitività della pretesa impositiva per la tardività del ricorso.-
Il 10/03/2025 l'atto è stato formalmente ricevuto dalla parte privata, come attestato dalla relata di notifica del messo comunale (all. n. 8 alle controdeduzioni) facente prova fino a querela di falso. Come risulta dalla
Pec allegata al ricorso, questo atto è stato notificato all'Ufficio il 23/05/2025. Quindi il ricorso è tardivo, con conseguente sua inammissibilità, ex art. 21 D.Lgs. n. 546/1992.-
Nel merito, il soggetto che fruisce di agevolazioni fiscali in deroga alla tassazioni ordinaria, deve provare la sussistenza dei requisiti per averne diritto. In caso di contestazione dell'attività associativa da parte dell'Ufficio, le Associazioni hanno l'onere di dimostrare l'effettivo rispetto delle clausole statutarie, che impongono, fra l'altro, la democraticità nelle scelte della vita associativa, mediante il coinvolgimento di tutti gli associati nelle decisioni, con effettiva convocazione di assemblee ed effettiva partecipazione degli associati al voto.- Ebbene, per l'a.i. 2018 è stato impossibile individuare chi abbia rivestito la qualifica di associato, oltre ai fondatori.-
L'Ufficio ha inoltre individuato nell'avviso di accertamento il sig. Rappresentante ricorrente_1 quale coobbligato solidale delle obbligazione della A.S.D., nonché autore delle violazioni contestate. Il sig. Rappresentante ricorrente_1 è tra i fondatori della Associazione, gli è stata attribuita la carica di presidente della pseudo associazione e figura presente nei verbali con consiglio direttivo che ha deciso nel senso di porre in essere una attività commerciale.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che l'Ufficio ha notificato al contribuente l'avviso di accertamento sia a mezzo posta che con messo comunale, la cui notifica (tramite messo comunale) si è perfezionata ai sensi dell'art. 138
c.p.c. il 10/03/2025, mentre la notifica effettuata da Poste Italiane si è perfezionata in data successiva.
Pertanto l'atto è stato ricevuto dalla parte privata in data 10/03/2025, come attestato dalla relata di notifica del messo comunale (all. n. 8 alle controdeduzioni) facente prova fino a querela di falso.
Ai sensi dell'art. 145 c.p.c., in vigore dal 1 marzo 2006, la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.-
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 c.c. e seguenti si fa a norma del comma precedente ( art. 138) nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abitale.-
Ebbene, tutto ciò è perfettamente indicato nell'atto di accertamento qui in oggetto, motivo per cui la notifica dell'atto di accertamento alla persona fisica sig. Rappresentante ricorrente_1 che rappresenta la A.S.D. essendone il legale rappresentante è pienamente valida ad ogni effetto di Legge.-
Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, il ricorso doveva essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato, motivo per cui il contribuente avrebbe dovuto notificare il ricorso entro il 9/05/2025.
Viceversa come risulta dalla Pec allegata al ricorso, questo atto è stato notificato all'Ente impositore (Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso) il 23/05/2025.
Il ricorso è quindi tardivo, con conseguente sua inammissibilità, ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.-
La Corte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, dichiara la inammissibilità del ricorso.-
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano nel dispositivo di sentenza.-
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso Condanna la associazione ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1500
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
CELOTTO GUIDO, AT
LUCA DELI, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 365/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 A.s.d. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Piazza Delle Istituzioni 4 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X04CL02740 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X04CL02740 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6X04CL02740 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La “A.S.D. Ricorrente_1 ” è un'associazione costituita nel 2016. Nell'atto costitutivo ha dichiarato di svolgere attività sportiva senza scopo di lucro.
Nel 2023 è stata interessata da una verifica della SIAE conclusasi con la notifica del p.v.c. del 24/07/2023.
I verificatori, esaminando la documentazione messa a disposizione dalla predetta A.S.D. hanno rilevato l'assenza di effettivo esercizio di attività associativa.
Quanto contenuto nel p.v.c. è stato condiviso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso nell'avviso di accertamento oggetto della presente causa avente n. T6X04CL02740/2024. L'Ufficio ha ritenuto che la contribuente abbia esercitato esclusivamente attività commerciale e, rilevata la non spettanza delle agevolazioni fiscali previste a favore delle Associazioni Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, ha accertato ai fini Ires ed Irap un maggior reddito pari ad Euro 56.007,00, recuperando a tassazione ai fini
Ires Euro 13.442,00 oltre ad Euro 1.872,00 ai fini Irap ed Euro 18.106,00 ai fini Iva, ed irrogato le relative sanzioni, ritenendo coobbligato al pagamento anche il presidente Rappresentante ricorrente_1. La contribuente ha presentato ricorso contestando la pretesa dell'Ufficio, previa richiesta per la sospensione cautelare, ex art. 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992, alla quale poi la difesa di parte ricorrente ha rinunciato ( vedi Ord. n. 245/2025 del 10.11.2025 di questa Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Treviso ), ritenendo di aver dimostrato di godere delle agevolazioni previste per le A.S.D. che svolgono esclusivamente attività istituzionali di cui alla L. 398/1991, all'art. 148 TUIR, all'art. 4 del D.P.R. 633/1972 e all'art. 90 L. 289/2002.- Chiede
l'accoglimento del ricorso con la vittoria di spese ed onorari di causa.-
La Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso, regolarmente costituitasi in giudizio eccepisce, in via preliminare ad assorbente, la definitività della pretesa impositiva per la tardività del ricorso.-
Il 10/03/2025 l'atto è stato formalmente ricevuto dalla parte privata, come attestato dalla relata di notifica del messo comunale (all. n. 8 alle controdeduzioni) facente prova fino a querela di falso. Come risulta dalla
Pec allegata al ricorso, questo atto è stato notificato all'Ufficio il 23/05/2025. Quindi il ricorso è tardivo, con conseguente sua inammissibilità, ex art. 21 D.Lgs. n. 546/1992.-
Nel merito, il soggetto che fruisce di agevolazioni fiscali in deroga alla tassazioni ordinaria, deve provare la sussistenza dei requisiti per averne diritto. In caso di contestazione dell'attività associativa da parte dell'Ufficio, le Associazioni hanno l'onere di dimostrare l'effettivo rispetto delle clausole statutarie, che impongono, fra l'altro, la democraticità nelle scelte della vita associativa, mediante il coinvolgimento di tutti gli associati nelle decisioni, con effettiva convocazione di assemblee ed effettiva partecipazione degli associati al voto.- Ebbene, per l'a.i. 2018 è stato impossibile individuare chi abbia rivestito la qualifica di associato, oltre ai fondatori.-
L'Ufficio ha inoltre individuato nell'avviso di accertamento il sig. Rappresentante ricorrente_1 quale coobbligato solidale delle obbligazione della A.S.D., nonché autore delle violazioni contestate. Il sig. Rappresentante ricorrente_1 è tra i fondatori della Associazione, gli è stata attribuita la carica di presidente della pseudo associazione e figura presente nei verbali con consiglio direttivo che ha deciso nel senso di porre in essere una attività commerciale.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che l'Ufficio ha notificato al contribuente l'avviso di accertamento sia a mezzo posta che con messo comunale, la cui notifica (tramite messo comunale) si è perfezionata ai sensi dell'art. 138
c.p.c. il 10/03/2025, mentre la notifica effettuata da Poste Italiane si è perfezionata in data successiva.
Pertanto l'atto è stato ricevuto dalla parte privata in data 10/03/2025, come attestato dalla relata di notifica del messo comunale (all. n. 8 alle controdeduzioni) facente prova fino a querela di falso.
Ai sensi dell'art. 145 c.p.c., in vigore dal 1 marzo 2006, la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.-
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 c.c. e seguenti si fa a norma del comma precedente ( art. 138) nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abitale.-
Ebbene, tutto ciò è perfettamente indicato nell'atto di accertamento qui in oggetto, motivo per cui la notifica dell'atto di accertamento alla persona fisica sig. Rappresentante ricorrente_1 che rappresenta la A.S.D. essendone il legale rappresentante è pienamente valida ad ogni effetto di Legge.-
Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, il ricorso doveva essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato, motivo per cui il contribuente avrebbe dovuto notificare il ricorso entro il 9/05/2025.
Viceversa come risulta dalla Pec allegata al ricorso, questo atto è stato notificato all'Ente impositore (Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso) il 23/05/2025.
Il ricorso è quindi tardivo, con conseguente sua inammissibilità, ex art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.-
La Corte, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o comunque assorbita, dichiara la inammissibilità del ricorso.-
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e si liquidano nel dispositivo di sentenza.-
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso Condanna la associazione ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 1500