Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 33
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte rileva che l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente il 10/03/2025 e il ricorso è stato notificato all'Ufficio il 23/05/2025, superando quindi il termine di 60 giorni previsto dall'art. 21 D.Lgs. 546/92. Pertanto, il ricorso è inammissibile.

  • Altro
    Sussistenza dei requisiti per agevolazioni fiscali

    La Corte, dichiarando l'inammissibilità del ricorso per tardività, non entra nel merito della sussistenza dei requisiti per le agevolazioni fiscali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 33
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso
    Numero : 33
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo