Sentenza 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/07/2023, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 00746/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Sanalitro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto della Questura di Firenze n. -OMISSIS- notificato il 30 dicembre 2022, recante il rigetto dell'istanza di rinnovo “della licenza di porto di fucile per uso di caccia”;
- della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui alla nota prot. -OMISSIS- notificata il 09/11/2022;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2023 il dott. Andrea Vitucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) È impugnato il diniego di rinnovo di porto d’armi per fucile da caccia, giusta decreto del Questore di Firenze n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2022, notificato al ricorrente il 30 dicembre 2022.
2) Il ricorrente espone all’uopo che:
- a) un primo diniego di rinnovo, risalente al decreto n. -OMISSIS- del 10 marzo 2009 (e reso per mancanza di buona condotta e di affidabilità), fu annullato con sentenza di questo T.A.R. -OMISSIS-del 27 luglio 2009, alla quale fece seguito il rinnovo della licenza del 2 dicembre 2009;
- b) un secondo diniego di rinnovo, di cui al decreto -OMISSIS-del 27 ottobre 2015 (reso sempre per mancanza di buona condotta e di affidabilità), fu annullato con sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS- del 27 luglio 2016;
- c) in particolare, nella predetta sentenza n. -OMISSIS-/2016, questo T.A.R. evidenziava che il reato di associazione per delinquere (assunto dalla P.A. come fatto automaticamente ostativo) perdeva la sua rilevanza automaticamente preclusiva se, come nel caso di specie, si era in presenza di una condanna remota e superata dalla riabilitazione, la quale avrebbe potuto essere posta alla base di una valutazione discrezionale della P.A.;
- d) invece, sempre secondo la sentenza citata, il diniego del Questore si era “ limitato ad affermare che le condanne sarebbero sic et simpliciter ostative al rilascio della licenza, senza compiere alcuna valutazione dei fatti oggetto delle due condanne, risalenti a venticinque anni prima rispetto alla sua emissione, e quindi facendo sostanziale, immotivata ed erronea applicazione dell’automatismo preclusivo senza dubbio escluso dalla intervenuta riabilitazione (Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2015, n. 1072) ”;
- e) nel caso di specie, pur in presenza “ di una condanna risalente al 2007 e di un provvedimento del Giudice penale (si tratta dell’ordinanza 20 marzo 2014 del G.I.P. di TO) che ha dichiarato l’estinzione del reato ex art. 445, 2° comma c.p.p., a seguito della mancata commissione di reati nel quinquennio successivo alla condanna (provvedimento funzionalmente ed effettualmente assimilabile alla riabilitazione) ”, “ la Questura di Firenze ha però ritenuto di poter concludere per l’automatico effetto preclusivo della condanna, non considerando in alcun modo l’intervento del provvedimento di declaratoria dell’estinzione del reato che, come già rilevato, esclude ogni possibilità di attribuire efficacia automaticamente preclusiva all’intervento delle condanne di cui all’art. 43 del T.U.L.P.S. ” (v. sentenza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-/2016);
- f) sempre secondo la predetta sentenza n. -OMISSIS-/2016, era altresì illegittima anche la seconda parte della motivazione del provvedimento all’epoca impugnato, contenente la “ valutazione discrezionale dei comportamenti a rilevanza penale assunti dall’interessato nel periodo 1993-2014 contenuta nell’atto impugnato ”, perché “ la Sezione ha già rilevato, con le sentenze 27 luglio 2009, -OMISSIS- [cioè la sentenza del T.A.R. Toscana di annullamento del primo diniego di rinnovo], e 25 maggio 2012, n. -OMISSIS-(ormai ampiamente passate in giudicato), l’inidoneità dei precedenti penali intervenuti fino al 2007 (e, quindi anche della condanna 16 ottobre 2007 per il reato di associazione per delinquere) a reggere un giudizio prognostico negativo in materia di affidabilità al porto delle armi ”;
- g) sempre in base alla sentenza n. -OMISSIS-/2016, “ del tutto inidonei a modificare il giudizio già formulato dalla Sezione con riferimento al 2009 sono poi i comportamenti penalmente rilevanti successivamente attribuiti al ricorrente ”, in quanto i) la denuncia per violazioni edilizie del 20/06/2014 non implica il ricorso alla violenza e non ha “ determinato alcuna imputazione a carico del ricorrente ”, ii) il deferimento del 18/10/2012 per violazione dell’art. 697 c.p. si riferisce a un comportamento che ha già dato vita a una sentenza di estinzione del reato per oblazione ed “ è già stato considerato inidoneo dalla Prefettura di Firenze a motivare un provvedimento di interdizione alla detenzione delle armi, con il decreto 9 dicembre 2015 n. -OMISSIS-… sostanzialmente fondato sulla rilevazione della «tenuità del fatto che ha generato la denuncia di detenzione abusiva di munizionamento» ”;
- h) la sentenza n. -OMISSIS-/2016 veniva appellata, ma, nelle more del giudizio di secondo grado, la Questura ha concesso il rinnovo del porto d’armi per fucile da caccia, con provvedimento del 16 novembre 2016, sicché il Consiglio di Stato dichiarava improcedibile l’appello con sentenza n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2020;
- i) in vista della scadenza della licenza del 16 novembre 2016 (al 16 novembre 2022), il ricorrente presentava istanza di rinnovo, che veniva respinta con decreto del Questore n. -OMISSIS- del 20 dicembre 2022.
3) Nel decreto in questa sede impugnato, la Questura afferma che:
- a) i precedenti fatti continuano a essere oggetto di valutazione da parte della P.A.;
- b) “ anche successivamente all’ultimo rinnovo della licenza di porto d’armi [del 16/11/2016] , il richiedente ha continuato a mantenere una condotta antigiuridica avvalorando dunque in ciò ulteriormente un giudizio negativo quanto a complessiva condotta ”;
- c) le osservazioni presentate dal ricorrente, in cui si evidenziava l’inidoneità dei precedenti a suo carico a fondare una valutazione di inaffidabilità, erano inconferenti perché la P.A. doveva rivalutare i “ pregressi fatti sfavorevoli, ove a questi se ne aggiungano di nuovi (in tal senso, TAR Toscana sez.II n.-OMISSIS-) ”;
- d) “ la sola condanna per il reato di associazione a delinquere, quale delitto contro l’ordine pubblico, costituisce già di per sé una condizione ostativa alla concessione del titolo di polizia, ai sensi del disposto dell’art. 43 del T.U. delle leggi di P.S. ”;
- e) “ anche l’ultima condanna in ordine di tempo (per bancarotta fraudolenta in concorso), pure isolatamente considerata, è idonea a incidere negativamente sul requisito della buona condotta, e dunque evidenzia ancor più, nel caso del richiedente, un comportamento negativo e antigiuridico reiterato nel tempo ”;
- f) “ tutte le numerose risultanze istruttorie, complessivamente considerate, risultano delle chiare testimonianze di una ben definita tendenza comportamentale che non può, ragionevolmente, indurre a definire il richiedente come persona specchiata o di buona condotta, come invece previsto dalla norma di legge ”.
4) Col primo motivo di ricorso si deduce che:
- a) il provvedimento di diniego è illegittimo in quanto adottato su motivazione sostanzialmente coincidente con quella contenuta nei precedenti dinieghi già annullati in sede giurisdizionale e non sussiste alcuna condotta rilevante successiva all’ultimo rinnovo del porto d’armi che possa dare adito ad una rivalutazione dei presupposti per il rinnovo;
- b) dopo l’ultimo rinnovo, il ricorrente è stato condannato il 7 marzo 2018 per il reato di bancarotta fraudolenta in concorso e questa condanna non può legittimare il diniego del porto armi;
- c) in particolare, si tratta di una sentenza del GI di LA (del 7 marzo 2018 -OMISSIS-) di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento) per i medesimi fatti oggetto di analogo patteggiamento dinanzi al Tribunale di TO (doc. 15), già valutati dal T.A.R. Toscana, nella citata sentenza n. -OMISSIS-/2016, come non idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità all’uso delle armi;
- d) il GI di LA chiariva infatti che il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale in qualità di presidente del consiglio di amministrazione dal 3.12.2001 al 27.11.2003 di una società dichiarata fallita a seguito del mancato pagamento di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate di LA e sostanzialmente analoghi a quelli emessi dall’Agenzia delle Entrate di TO nei confronti di altra società riferibile al ricorrente e che era parte dell’operazione i cui effetti fiscali sono stati disconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, cosa che ha poi originato il procedimento penale aperto a TO;
- e) quindi, ai fini che interessano in questa sede, il fatto all’origine del procedimento penale a LA è il medesimo di quello a base del procedimento aperto a TO e risale al periodo 2001-2003, quindi è anteriore all’ultimo rinnovo del porto d’armi del 2016;
- f) di qui il travisamento dei fatti di cui all’impugnato provvedimento, laddove nello stesso si afferma che il ricorrente avrebbe continuato a delinquere successivamente all’ultimo rinnovo del porto d’armi;
- g) in ogni caso, il precedente penale dell’anno 2018 è un patteggiamento per un fatto non violento né inerente all’uso delle armi, trattandosi di bancarotta fraudolenta.
5) Col secondo motivo di ricorso si deduce che il provvedimento di diniego nulla aggiunge rispetto al preavviso di rigetto né motiva in ordine alle osservazioni presentate dall’interessato in sede procedimentale.
6) All’udienza pubblica dell’11 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
7) Osserva il Collegio quanto segue:
- a) il provvedimento impugnato si fonda, in buona sostanza, su una rivalutazione di tutti i precedenti del ricorrente, occasionata da una condotta che, nella prospettazione della P.A., sarebbe nuova e verificatasi in costanza dell’ultimo rinnovo, risalente al 2016, del porto d’armi;
- b) si tratterebbe, cioè, della sentenza del 2018, di applicazione della pena su richiesta delle parti per bancarotta fraudolenta, con cui il ricorrente è stato condannato a due anni di reclusione (con pena sospesa, v. sentenza in doc. 14 ricorso);
- c) da tale sentenza e dal riesame dei precedenti del ricorrente (e, in particolare, del reato di associazione a delinquere), la P.A. trae il convincimento d’inaffidabilità dell’interessato e della mancanza del requisito della buona condotta di cui all’art. 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), articolo che a sua volta richiama l’art. 11 del medesimo T.U.;
- d) orbene, va in primo luogo osservato che l’entità della condanna riportata dal ricorrente (due anni di reclusione) non rientra nel limite edittale previsto come ostativo dall’art. 11, comma 1, T.U.L.P.S. (cioè condanna superiore a tre anni per delitti non colposi e per i quali non sia intervenuta riabilitazione);
- e) in secondo luogo, il reato di bancarotta fraudolenta (nel caso di specie derivante da condotte materiali risalenti al 2001-2003 e configurabili in termini di bancarotta fraudolenta a seguito del fallimento della società, dichiarato il 7 novembre 2013, v. sentenza cit.) non ha nulla a che vedere con l’uso delle armi né con la violenza, tanto è vero che non è contemplato nell’elenco dei reati “ostativi” al rilascio delle autorizzazioni di polizia di cui agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.;
- f) residuando quindi, nel caso di specie, un margine discrezionale della P.A. in ordine all’apprezzamento della buona condotta in capo al ricorrente, deve ritenersi, alla luce di quanto sin qui rilevato, che sia “ illegittimo il diniego di rinnovo di porto d'armi, motivato con riferimento alle condanne penali per bancarotta fraudolenta riferite a fatti di reato risalenti nel tempo, che non hanno alcuna attinenza rispetto all'uso delle armi (T.A.R. Lombardia, LA, Sez. III, 9.12.2010, n.7485, C.S., Sez. III, 6.7.2016, n. 3004) ” (T.A.R. Lombardia, LA, n. 2593 del 22 novembre 2021);
- g) né la P.A. poteva reiterare il riferimento agli altri precedenti del ricorrente, i quali erano già stati ritenuti come non idonei (al fine di sostenere i precedenti dinieghi) da parte di questo T.A.R. con le sentenze più sopra citate.
8) In ragione delle suddette assorbenti considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
9) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.