Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 2490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2490 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11258/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma c.p.c. nella causa iscrit- ta al n. 11258 del 2024 r.g.a.c.
TRA
AVV. - C.F. – con studio in Parte_1 C.F._1
LI alla Via Toledo Nr. 16, presso cui elegge domicilio ed in qualità di procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c.;
- ATTORE –
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) in persona del suo amm.re p.t. dott. dom.ta P.IVA_1 Controparte_2
in LI alla Via Maestro Colantonio n.8;
- CONVENUTO CONTUMACE –
OGGETTO: altri rapporti condominiali.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 7.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'Avv. ha adito il Tribunale Pt_1
di LI esponendo: di essere creditore del della somma di € CP_1
18.065,68 oltre spese generali, CPA ed oltre spese di giudizio sommario
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LI il 4.5.2022, all'esito del procedimento Rg. 26384/20, munita di formula esecutiva apposta il 19.7.2022 e notificata unitamente ad atto di precetto;
che il resistente, con successivi bonifici, aveva effet- CP_1
tuato pagamenti parziali, residuando un credito in favore di esso ricorrente di € 10.007,05; che a causa del protratto inadempimento, esso istante, con mail del 17.4.2024, aveva invitato l'amministratore p.t. del Condominio, ai sensi dell'art. 63 disp. att. del c.c., a trasmettere il riparto del debito appro- vato dal Condominio, l'elenco dei condomini morosi con l'indicazione dei millesimi di ciascuno, dei dati anagrafici, di residenza nonché dei dati cata- stali degli immobili di proprietà di ciascuno;
che tale richiesta non aveva ricevuto riscontro.
Tanto premesso, ha chiesto al Tribunale di ordinare al la con- CP_1
segna ad esso ricorrente della predetta documentazione con condanna dello stesso, in caso di inottemperanza al provvedimento giudiziale, al pagamen- to di € 100,00, ovvero altra somma ritenuta congrua, per ogni giorno di ri- tardo;
di condannare il al pagamento delle spese di giustizia. CP_1
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia del dopo aver verificato la rego- CP_1
larità della notifica.
All'udienza del 7.3.2025, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, III comma, cpc.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 63, 1° e 2° comma, delle disp. att. del codice civile – nella formula- zione risultante per effetto delle modificazioni di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 dicembre 2012, n.220, in vigore dal 18 giugno 2013 dispone che - “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione ap- provato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecuti-
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vo, nonostante opposizione ed è tenuto a comunicare ai creditori non anco- ra soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”.
In ossequio al generale principio di buona fede, sussiste un obbligo da parte dell'amministratore del , quale mandatario con rappresentanza CP_1
dei singoli condomini, di collaborare con il creditore dei medesimi in guisa da rendere possibile l'esecuzione del titolo giudiziale ottenuto, conforme- mente al noto orientamento nomofilattico in tema di parziarietà delle obbli- gazioni condominiali (Cass. Sez. Un., 8 aprile 2008, n. 9148), a cui è segui- ta l'introduzione - alla stregua della previsione normativa sopra citata - di un obbligo di preventiva escussione dei condomini non in regola con i pa- gamenti rispetto a quelli che lo siano.
Ne consegue che, dunque, una volta superato, per effetto delle modifiche giurisprudenziali e normative sopra citate, il principio della solidarietà del- le obbligazioni condominiali, per intraprendere l'esecuzione il terzo deve essere a conoscenza dell'elenco dei condomini morosi e delle relative quote millesimali cosicché appare indispensabile la collaborazione dell'amministratore, il solo che per il corretto esercizio delle funzioni di rappresentanza e di gestione attribuitegli dall'art. 1130 c.c., n. 6, deve con- servare le generalità complete dei condomini, facendo, laddove necessario, espressa richiesta di informazioni ai medesimi.
L'amministratore ha quindi l'obbligo di fornire tutti i dati che il creditore munito di titolo esecutivo ha legittimamente richiesto al fine di procedere in executivis.
Nel caso di specie, il ricorrente risulta creditore del resistente CP_1
in virtù dell'ordinanza emessa dal Tribunale di LI in data 4.5.2022 all'esito del procedimento n. 26384/2020, munita di formula esecutiva ap- posta il 19.7.2022 e notificata.
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Il ricorrente ha successivamente notificato al resistente la detta ordinanza cui è seguita la richiesta, tramite mail, all'amministratore p.t. di ottenere il nominativo dei condomini morosi, al fine di intraprendere azioni esecutive nei confronti dei singoli condomini.
L'attività posta in essere dall'Avv. è documentata dagli atti allega- Pt_1
ti al ricorso introduttivo.
Va altresì accolta la richiesta di applicazione della norma di cui all'art. 614 bis c.p.c., sussistendone i presupposti, ritenendo equo, alla luce dell'ammontare del credito, fissare una somma di € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, in caso di inottemperanza e fino all'esecuzione dell'ordine.
Le spese di lite vanno regolate in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., con condanna del convenuto alla relativa refu- CP_1
sione in applicazione del d.m. 55/2014 e successive modifiche, eliminando la fase istruttoria non svolta (valore della controversia sino a 5.201,00 a
26.000,00) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezio- ne disattesa, così provvede:
Dichiara la contumacia del sito in LI . CP_1 Controparte_1
Accoglie la domanda proposta dall'Avv. e per l'effetto Parte_1
condanna il sito in LI , in persona del CP_1 Controparte_1
Suo Amministratore p.t., a trasmettere all'Avv. un elenco Parte_1
completo contenente: a) i nominativi dei condomini morosi in relazione al credito vantato dall'istante nei confronti del in forza della or- CP_1
dinanza emessa dal Tribunale di LI in data 4/5/2022 all'esito del pro- cedimento n. 26384/2020 e munita di formula esecutiva;
b) i dati anagrafi- ci, di residenza e fiscali degli stessi;
c) l'indicazione dei millesimi di pro-
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prietà, dei dati catastali come iscritti nell'anagrafe condominiale obbligato- ria;
d) il riparto approvato dall'assemblea e le somme dovute da ciascuno in ragione di tale riparto.
Condanna il , in persona Controparte_1 Controparte_1
dell'Amministratore p.t., ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. a versare all'Avv. la somma di € 20,00 giornaliere, in caso di inottemperanza Parte_1
e fino all'esecuzione dell'ordine.
Condanna il alla , in persona Controparte_1 Controparte_1
dell'Amministratore p.t., alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. che liquida in € 274,86 per esborsi ed € 1.700,00 Parte_1
per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misu- ra del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in LI, il 10.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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