CA
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1186/24 R.G. ;
promossa da:
CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Antonacci e Emanuele Agnello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Via Berbera n. 19;
appellante;
contro
:
CF ); CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo a Beccara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marano di Valpolicella (VR); Via dell'Artigianato n. 38;
appellata.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1350/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata l'8 giugno 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito A) Sulla domanda principale Previo l'accertamento di quanto esposto in narrativa dell'atto di citazione ed in particolare che: i fondi identificati al NCEU del Comune di Negrar al fg 6 par.lle mi 362, 319, 295, 287 di proprietà della signora ono collegati alla pubblica CP_1 via e non sono beneficiati da alcuna servitù di passo gravante sui fondi della signora d in particolare sullo stradello che si snoda sui seguenti Parte_1 fondi sempre di proprietà dell'attrice: Fg 6 partile 745, 718 sub 2: tale stradello è gravato da servitù di passo esclusivamente in favore dei terreni così distinti: Fg 6 partile 746, 637, 378, 374 tutti di proprietà del signor Per_1 ome risulta dal contratto di compravendita del 08.05.2012 Rep. n. 11518
[...]
Notaio di Verona (doc. n. 2): la signora non ha mai Persona_2 CP_1 utilizzato tale stradello per accedere ai propri fondi, dichiararsi l'inesistenza di alcun diritto di servitù di passaggio sullo stradello il cui tracciato (evidenziato in colore giallo nell'allegata planimetrie - doc. 3) percorre i fondi identificati al NCEU del Comune di Negrar al fg 6 par.lle n.ri 362, 319, 295, 287 di proprietà della signora in favore dei CP_1 terreni di proprietà della signora identificati al fg 6 del NCEU di Parte_1
Negrar ai mapp.li n.ri 745, 718 sub 2. B) Sulla riconvenzionale Previo l'accertamento che la richiesta di esercizio della servitù lungo lo stradello di proprietà della signora è fondata esclusivamente da T_ ragioni definite di comodità e che pertanto l'utilitas arrecata ai fondi asseritamente dominanti (identificati al NCEU del Comune di Negrar al fg 6 par.lle nri 362, 319, 295, 287) da tale stradello non verrebbe meno qualora la signora tilizzasse l'altro tracciato che permette in ogni caso l'accesso CP_1
a detti beni oltre che alla pubblica via, respingersi integralmente la domanda riconvenzionale sia di intervenuta usucapione della servitù di passaggio per la porzione di terreno in questione, sia la subordinata richiesta di eventuale costituzione di servitù di passaggio sempre su tale stradello, in quanto integralmente infondate. In ogni caso: Con vittoria integrale delle spese di ambedue i gradi di giudizio e con la condanna delle controparti a rimborsare le spese corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, oltre agli interessi di legge ex art. 1284, comma 4, c.c. In via istruttoria: Si contesta la natura di nuova produzione, in violazione del disposto di cui all'art 345 cpc, dell'estratto planimetrico inserito nella comparsa di costituzione di appello.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
“- in via principale: respingere, in quanto infondato e/o inammissibile in fatto e in diritto, l'appello di data 09.07.2024 proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1350/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 08.06.2024, resa nel giudizio sub R.G. n. 7554/2019.
- in via subordinata: atteso l'assorbimento in sentenza della domanda riconvenzionale subordinata di primo grado - per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante - si ripropone qui ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. la domanda svolta in via riconvenzionale subordinata in primo grado e si chiede pertanto che questa Ecc.ma Corte di Appello di Venezia voglia accertare l'interclusione dei mappali 287 e 295 in CC Negrar,
di proprietà di e conseguentemente costituire a Per_3 CP_1 favore di essi mappali, in via coattiva, la servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo sullo stradello descritto in atti e rappresentato nella documentazione allegata (fotografie e mappe catastali), insistente sui mappali 745 e 718 in CC Negrar, sez. , di proprietà di Per_3 Parte_1 in via istruttoria si ripropongono tutte le istanze di cui agli atti e memorie istruttorie di primo grado;
- spese e compensi di causa oltre accessori nella misura di legge rifusi.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. La sig.ra quale proprietaria, fra l'altro, dei fondi identificati al Parte_1
NCEU del Comune di Negrar al foglio 6, mapp 745 e 718 sub 2, sui quali insiste uno stradello, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la sig.ra proprietaria dei fondi di cui al foglio 6 mapp 362, 319, 295, CP_1
287, affinchè venisse accertata l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio sul predetto stradello a favore dei fondi della convenuta.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo di avere esercitato direttamente e a mezzo del padre, suo dante causa, un possesso ultraventennale corrispondente a una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici e agricoli sulla stradina predetta;
chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sullo stradello oggetto di causa;
in via riconvenzionale subordinata, chiedeva che venisse costituita una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio sul medesimo stradello a favore dei predetti fondi.
3. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale e lo svolgimento di CTU, respingeva la domanda attorea e accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù pedonale e carraia a favore dei fondi della sig.ra a carico dello stradello di cui CP_1
è causa.
4. Contro la sentenza n. 1350/2024 del Tribunale di Verona ha promosso appello la sig.ra deducendo quattro motivi di impugnazione e T_ precisamente:
1) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione agli artt. 2697, 2712, 2730, 2733 e 2735 cc per avere il Tribunale apprezzato liberamente prove legali;
2)Violazione e/o errata applicazione degli artt. 115, 116 cpc e 2697 cc (alle prove testimoniali);
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 cc, in relazione agli artt. 115 e 116 cpc ed agli artt. 1158 e segg.;
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1144 cc anche in relazione all'art. 115, comma 2, cpc per omesso esame di un fatto notorio e/o massima d'esperienza secondo cui il rapporto di parentela e a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano la configurazione di atteggiamenti di tolleranza”.
Con i motivi di appello sopra elencati, parte appellante deduce che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della confessione stragiudiziale di parte avversa, che dimostra che il passaggio sullo stradello è avvenuto per mera tolleranza di parte attrice (motivi 1 e 4); inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fededegni i testi di parte convenuta e non quelli di parte attrice;
infine, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i fondi di parte convenuta non sono interclusi, ma dispongono di altro accesso alla pubblica via, senza doversi utilizzare lo stradello in questione.
5. Si è costituita la sig.ra la quale ha insistito per la reiezione CP_1 dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza;
in via subordinata, ha riproposto la domanda, non esaminata dal giudice di prime cure, rivolta alla costituzione di servitù coattiva di passaggio.
6. L'appello è infondato.
In primo luogo, non incorre in censura la valutazione operata dal tribunale in merito al valore da riconoscere alla “registrazione”, da cui non si evince alcuna confessione di parte appellata, ma mere dichiarazioni di natura colloquiale che vanno calate nel contesto della quotidianità, dal momento che il passaggio sullo stradello di cui è causa viene utilizzato in ragione delle esigenze della coltivazione dei fondi e l'accudimento degli animali, come risulta dall'istruttoria.
è proprietaria esclusiva dal 1977 (doc. 3 parte convenuta) degli CP_1 immobili in loco e a partire dal 1979/1980 ha continuativamente goduto ed esercitato pacificamente anche il percorso sullo stradello insistente sul mappale 745, allora di proprietà di ed altri (danti causa della Persona_1
per raggiungere il suo terreno coltivato a vite, ciliegi e in parte T_ lasciato a bosco e raggiungere un piccolo ricovero ove in particolare teneva un asino.
Lo stradello in questione costituisce la via di accesso più comoda ed immediata ai soprastanti terreni dell'appellata, il cui imbocco è praticamente contiguo con la vecchia casa di abitazione della famiglia con l'attuale capannone CP_1 agricolo di . Nessuna “incomprensibile inversione di ogni CP_1 gerarchia probatoria e dell'onus probandi” può ravvisarsi nell'operato del Giudice, che non risulta aver fatto malgoverno delle risultanze testimoniali. In particolare attraverso le deposizioni rese dai testi Testimone_1
, e a cui sono ben noti i Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 luoghi di causa, perché li frequentano da molti anni, è riuscita CP_1
a provare la sussistenza di tutti i requisiti connotanti un possesso uti dominus, pacifico ed ultraventennale del passaggio sullo stradello de quo insistente sul mappale n. 745 foglio 6 in Negrar, ora di proprietà dotato del requisito T_ dell'apparenza richiesto, attraverso un manufatto, il cancello, passaggio funzionale all'esercizio del possesso dettato dall'esigenza di accudimento degli animali ricoverati e di coltivazione dei fondi (mappali n. 287 e 295, foglio 6, C.C. Negrar).
L'esame condotto dal giudice di prime cure in merito all'attendibilità dei testimoni non incorre in censura.
Il tribunale ha attribuito a padre, madre e marito dell'attrice minor credibilità sia
“perché gli stessi sono stati chiamati ad attestare una circostanza sostanzialmente negativa (il non-passaggio di soggetti diversi rispetto all'attrice e al marito sullo stradello), sia perché trattasi di soggetti legati da rapporti di parentela con (ad eccezione di ), sia, infine, Parte_1 Persona_4 perché la loro frequentazione dei luoghi di causa è sporadica o risalente nel tempo (tanto quanto hanno dichiarato di Persona_4 CP_2 essere stati presenti sui luoghi di causa in un arco temporale limitato dal 2011 al 2013 e ha attestato di avere ivi vissuto solo fino al 1974)”. Testimone_3
A confrontare le dichiarazioni testimoniali, da una parte quelle dei testi di parte convenuta e dall'altra quelle di parte attrice, si evince che i secondi si hanno riferito circostanze che difficilmente potevano conoscere bene perché non frequentanti i luoghi di causa da molti anni, mentre i primi li hanno descritti con precisione, attingendo ai ricordi di un loro vissuto personale anche attuale.
Va ricordato che i fondi di cui la divenuta proprietaria solamente nel T_
2019, sono rimasti abbandonati e disabitati dal 1974, anno in cui la madre dell'attrice lasciava la casa familiare, dopo la morte del padre.
Parte appellante deduce inoltre, la mancanza di prova dell'usucapione “per difetto e/o impossibilità del requisito dell'apparenza e dell'utilità”. In relazione a tale requisito richiama le risultanze della CTU, le quali, a suo dire, confermerebbero che i fondi dell'appellata sono collegati alla via pubblica tramite altri fondi e che lo stradello per cui è causa sarebbe pressoché inagibile, perchè impervio e pericoloso.
Le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 [...]
(cugina del padre della convenuta) provano invece, la circostanza Tes_3 che lo stradello di cui si discute è stato regolarmente percorso dalla signora e dai suoi familiari quantomeno dalla fine degli anni Settanta. CP_1
Dalla CTU non emerge la pericolosità dello stradello, che risulta in posizione collinare e si evince altresì che i fondi di parte appellata sono collegati alla via pubblica attraverso altri fondi, ma con percorsi molto più lunghi.
Sul requisito in particolare dell'apparenza, ossia il varco che dalla proprietà onduce ai fondi di , il teste ha precisato che T_ CP_1 Tes_1
“la recinzione è stata realizzata da ltre trent'anni fa” e che per Testimone_4 una parte era presente del filo spinato.
Altrettanto dirimente è poi la testimonianza del signor , nato Testimone_5 nel 1942, consulente tecnico avicolo del padre della convenuta, il quale ha confermato di aver frequentato i luoghi di causa, specie lo stradello in questione, sin da prima degli anni Ottanta.
In ordine alle modalità e frequenza del passaggio il teste ha dichiarato: “cap. 10) certo, confermo;
il casotto dell'asino era posto nel mappale 287, l'ultima volta che ho visto l'asino del casotto era l'anno 2019 e da vent'anni ho sempre visto l'asino quando passavo di là per raccogliere le ciliegie, i fiori e asparagi selvatici;
se non c'era l'asino, c'erano le pecore”.
Sulla circostanza relativa al varco che dalla proprietà onduce ai fondi T_ di , la teste (cugina del padre dell'appellata) CP_1 Testimone_3 riferito che: “… c'era una recinzione con un passaggio, che c'è ancora;
ADR tanti anni fa ricordo che c'era il filo spinato con una “portella” di legno e filo spinato come si usava una volta, mentre adesso è come nelle immagini che vedo, ad es. doc. 10 di parte convenuta”.
(madre dell'attrice/appellante), (padre Testimone_3 CP_2 dell'attrice) e (marito dell'attrice), nelle loro testimonianze non Persona_5 sono riusciti a provare l'inesistenza di qualsivoglia passaggio esercitato uti dominus dall'odierna appellata.
L'istruttoria testimoniale ha permesso di provare che il passaggio su detto stradello è sempre avvenuto in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta, nonché del tutto indisturbata fino alla primavera del 2019, quando T_
e suo marito hanno iniziato a contestare detto diritto di transito e ad
[...] opporvisi, quando già era stato ampiamente maturato e superato il ventennio utile all'usucapione del diritto di passaggio nei confronti dei danti causa della tessa, la quale non era mai vissuta prima nei luoghi di causa e la cui T_ madre NO , ha testimoniato di aver vissuto in quei luoghi Testimone_3 fino al 1974 e poi di essersi trasferita altrove.
Precise e concordanti sono risultate le dichiarazioni fornite dai testi di parte convenuta sul punto, le quali valgono ad escludere che il passaggio venisse esercitato dalla e dai suoi familiari solo sporadicamente, per CP_1 mera tolleranza della vvero per esigenze estranee alla coltivazione T_ dei fondi.
In definitiva, il passaggio sullo stradello è avvenuto a partire dalla fine degli anni settanta e si è protratto per oltre quarant'anni, prima che Parte_1 iniziasse a contestarne l'esercizio; il passaggio è stato da sempre posto in essere con la consapevolezza in capo alla convenuta ed ai suoi familiari di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; l'esercizio del passaggio non è in alcun modo riconducibile all'altrui tolleranza;
l'esercizio del passaggio con le modalità descritte e confermate dai testi configura ed integra i requisiti, non solo del corpus, ma anche dell'animus rem sibi habendi e, pertanto, un possesso utile ad usucapionem.
Risulta altresì l'utilitas per il fondo dominante, legata ad una maggior comodità per soddisfare le esigenze di pascolo, cura degli animali e della coltivazione dei fondi.
7. Il rigetto di tutti i motivi di appello porta alla conferma dell'impugnata sentenza;
resta assorbita la domanda subordinata di parte appellata, volta alla costituzione di una servitù coattiva sullo stradello.
8 La reiezione dell'appello conduce alla conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello, così confermando l'appellata sentenza come da motivazione. Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 6.946,00, oltre al 15% spese generali, 4% CPA ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 7 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Enrico Schiavon Presidente
Dott.ssa Martina Gasparini Consigliere
Avv. Loretta Lenzi Giudice Aus.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello n. 1186/24 R.G. ;
promossa da:
CF ); Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Antonacci e Emanuele Agnello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Verona, Via Berbera n. 19;
appellante;
contro
:
CF ); CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo a Beccara ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marano di Valpolicella (VR); Via dell'Artigianato n. 38;
appellata.
In punto a: appello avverso la sentenza n. 1350/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata l'8 giugno 2024.
Conclusioni nell'interesse dell'appellante:
“Nel merito A) Sulla domanda principale Previo l'accertamento di quanto esposto in narrativa dell'atto di citazione ed in particolare che: i fondi identificati al NCEU del Comune di Negrar al fg 6 par.lle mi 362, 319, 295, 287 di proprietà della signora ono collegati alla pubblica CP_1 via e non sono beneficiati da alcuna servitù di passo gravante sui fondi della signora d in particolare sullo stradello che si snoda sui seguenti Parte_1 fondi sempre di proprietà dell'attrice: Fg 6 partile 745, 718 sub 2: tale stradello è gravato da servitù di passo esclusivamente in favore dei terreni così distinti: Fg 6 partile 746, 637, 378, 374 tutti di proprietà del signor Per_1 ome risulta dal contratto di compravendita del 08.05.2012 Rep. n. 11518
[...]
Notaio di Verona (doc. n. 2): la signora non ha mai Persona_2 CP_1 utilizzato tale stradello per accedere ai propri fondi, dichiararsi l'inesistenza di alcun diritto di servitù di passaggio sullo stradello il cui tracciato (evidenziato in colore giallo nell'allegata planimetrie - doc. 3) percorre i fondi identificati al NCEU del Comune di Negrar al fg 6 par.lle n.ri 362, 319, 295, 287 di proprietà della signora in favore dei CP_1 terreni di proprietà della signora identificati al fg 6 del NCEU di Parte_1
Negrar ai mapp.li n.ri 745, 718 sub 2. B) Sulla riconvenzionale Previo l'accertamento che la richiesta di esercizio della servitù lungo lo stradello di proprietà della signora è fondata esclusivamente da T_ ragioni definite di comodità e che pertanto l'utilitas arrecata ai fondi asseritamente dominanti (identificati al NCEU del Comune di Negrar al fg 6 par.lle nri 362, 319, 295, 287) da tale stradello non verrebbe meno qualora la signora tilizzasse l'altro tracciato che permette in ogni caso l'accesso CP_1
a detti beni oltre che alla pubblica via, respingersi integralmente la domanda riconvenzionale sia di intervenuta usucapione della servitù di passaggio per la porzione di terreno in questione, sia la subordinata richiesta di eventuale costituzione di servitù di passaggio sempre su tale stradello, in quanto integralmente infondate. In ogni caso: Con vittoria integrale delle spese di ambedue i gradi di giudizio e con la condanna delle controparti a rimborsare le spese corrisposte in forza della provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata, oltre agli interessi di legge ex art. 1284, comma 4, c.c. In via istruttoria: Si contesta la natura di nuova produzione, in violazione del disposto di cui all'art 345 cpc, dell'estratto planimetrico inserito nella comparsa di costituzione di appello.”
Conclusioni nell'interesse dell'appellata:
“- in via principale: respingere, in quanto infondato e/o inammissibile in fatto e in diritto, l'appello di data 09.07.2024 proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 1350/2024 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 08.06.2024, resa nel giudizio sub R.G. n. 7554/2019.
- in via subordinata: atteso l'assorbimento in sentenza della domanda riconvenzionale subordinata di primo grado - per la denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante - si ripropone qui ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. la domanda svolta in via riconvenzionale subordinata in primo grado e si chiede pertanto che questa Ecc.ma Corte di Appello di Venezia voglia accertare l'interclusione dei mappali 287 e 295 in CC Negrar,
di proprietà di e conseguentemente costituire a Per_3 CP_1 favore di essi mappali, in via coattiva, la servitù di passaggio a piedi e con ogni mezzo sullo stradello descritto in atti e rappresentato nella documentazione allegata (fotografie e mappe catastali), insistente sui mappali 745 e 718 in CC Negrar, sez. , di proprietà di Per_3 Parte_1 in via istruttoria si ripropongono tutte le istanze di cui agli atti e memorie istruttorie di primo grado;
- spese e compensi di causa oltre accessori nella misura di legge rifusi.”
Concisa esposizione delle
ragioni in fatto e diritto della decisione
1. La sig.ra quale proprietaria, fra l'altro, dei fondi identificati al Parte_1
NCEU del Comune di Negrar al foglio 6, mapp 745 e 718 sub 2, sui quali insiste uno stradello, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona la sig.ra proprietaria dei fondi di cui al foglio 6 mapp 362, 319, 295, CP_1
287, affinchè venisse accertata l'inesistenza del diritto di servitù di passaggio sul predetto stradello a favore dei fondi della convenuta.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta deducendo di avere esercitato direttamente e a mezzo del padre, suo dante causa, un possesso ultraventennale corrispondente a una servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici e agricoli sulla stradina predetta;
chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio a piedi e con mezzi meccanici sullo stradello oggetto di causa;
in via riconvenzionale subordinata, chiedeva che venisse costituita una servitù coattiva di passaggio pedonale e carraio sul medesimo stradello a favore dei predetti fondi.
3. Il Tribunale, dopo aver istruito la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale e lo svolgimento di CTU, respingeva la domanda attorea e accoglieva la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù pedonale e carraia a favore dei fondi della sig.ra a carico dello stradello di cui CP_1
è causa.
4. Contro la sentenza n. 1350/2024 del Tribunale di Verona ha promosso appello la sig.ra deducendo quattro motivi di impugnazione e T_ precisamente:
1) Nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cpc in relazione agli artt. 2697, 2712, 2730, 2733 e 2735 cc per avere il Tribunale apprezzato liberamente prove legali;
2)Violazione e/o errata applicazione degli artt. 115, 116 cpc e 2697 cc (alle prove testimoniali);
3) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1061 e 1062 cc, in relazione agli artt. 115 e 116 cpc ed agli artt. 1158 e segg.;
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1144 cc anche in relazione all'art. 115, comma 2, cpc per omesso esame di un fatto notorio e/o massima d'esperienza secondo cui il rapporto di parentela e a fortiori, il rapporto di stretta parentela giustificano la configurazione di atteggiamenti di tolleranza”.
Con i motivi di appello sopra elencati, parte appellante deduce che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della confessione stragiudiziale di parte avversa, che dimostra che il passaggio sullo stradello è avvenuto per mera tolleranza di parte attrice (motivi 1 e 4); inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto fededegni i testi di parte convenuta e non quelli di parte attrice;
infine, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i fondi di parte convenuta non sono interclusi, ma dispongono di altro accesso alla pubblica via, senza doversi utilizzare lo stradello in questione.
5. Si è costituita la sig.ra la quale ha insistito per la reiezione CP_1 dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza;
in via subordinata, ha riproposto la domanda, non esaminata dal giudice di prime cure, rivolta alla costituzione di servitù coattiva di passaggio.
6. L'appello è infondato.
In primo luogo, non incorre in censura la valutazione operata dal tribunale in merito al valore da riconoscere alla “registrazione”, da cui non si evince alcuna confessione di parte appellata, ma mere dichiarazioni di natura colloquiale che vanno calate nel contesto della quotidianità, dal momento che il passaggio sullo stradello di cui è causa viene utilizzato in ragione delle esigenze della coltivazione dei fondi e l'accudimento degli animali, come risulta dall'istruttoria.
è proprietaria esclusiva dal 1977 (doc. 3 parte convenuta) degli CP_1 immobili in loco e a partire dal 1979/1980 ha continuativamente goduto ed esercitato pacificamente anche il percorso sullo stradello insistente sul mappale 745, allora di proprietà di ed altri (danti causa della Persona_1
per raggiungere il suo terreno coltivato a vite, ciliegi e in parte T_ lasciato a bosco e raggiungere un piccolo ricovero ove in particolare teneva un asino.
Lo stradello in questione costituisce la via di accesso più comoda ed immediata ai soprastanti terreni dell'appellata, il cui imbocco è praticamente contiguo con la vecchia casa di abitazione della famiglia con l'attuale capannone CP_1 agricolo di . Nessuna “incomprensibile inversione di ogni CP_1 gerarchia probatoria e dell'onus probandi” può ravvisarsi nell'operato del Giudice, che non risulta aver fatto malgoverno delle risultanze testimoniali. In particolare attraverso le deposizioni rese dai testi Testimone_1
, e a cui sono ben noti i Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 luoghi di causa, perché li frequentano da molti anni, è riuscita CP_1
a provare la sussistenza di tutti i requisiti connotanti un possesso uti dominus, pacifico ed ultraventennale del passaggio sullo stradello de quo insistente sul mappale n. 745 foglio 6 in Negrar, ora di proprietà dotato del requisito T_ dell'apparenza richiesto, attraverso un manufatto, il cancello, passaggio funzionale all'esercizio del possesso dettato dall'esigenza di accudimento degli animali ricoverati e di coltivazione dei fondi (mappali n. 287 e 295, foglio 6, C.C. Negrar).
L'esame condotto dal giudice di prime cure in merito all'attendibilità dei testimoni non incorre in censura.
Il tribunale ha attribuito a padre, madre e marito dell'attrice minor credibilità sia
“perché gli stessi sono stati chiamati ad attestare una circostanza sostanzialmente negativa (il non-passaggio di soggetti diversi rispetto all'attrice e al marito sullo stradello), sia perché trattasi di soggetti legati da rapporti di parentela con (ad eccezione di ), sia, infine, Parte_1 Persona_4 perché la loro frequentazione dei luoghi di causa è sporadica o risalente nel tempo (tanto quanto hanno dichiarato di Persona_4 CP_2 essere stati presenti sui luoghi di causa in un arco temporale limitato dal 2011 al 2013 e ha attestato di avere ivi vissuto solo fino al 1974)”. Testimone_3
A confrontare le dichiarazioni testimoniali, da una parte quelle dei testi di parte convenuta e dall'altra quelle di parte attrice, si evince che i secondi si hanno riferito circostanze che difficilmente potevano conoscere bene perché non frequentanti i luoghi di causa da molti anni, mentre i primi li hanno descritti con precisione, attingendo ai ricordi di un loro vissuto personale anche attuale.
Va ricordato che i fondi di cui la divenuta proprietaria solamente nel T_
2019, sono rimasti abbandonati e disabitati dal 1974, anno in cui la madre dell'attrice lasciava la casa familiare, dopo la morte del padre.
Parte appellante deduce inoltre, la mancanza di prova dell'usucapione “per difetto e/o impossibilità del requisito dell'apparenza e dell'utilità”. In relazione a tale requisito richiama le risultanze della CTU, le quali, a suo dire, confermerebbero che i fondi dell'appellata sono collegati alla via pubblica tramite altri fondi e che lo stradello per cui è causa sarebbe pressoché inagibile, perchè impervio e pericoloso.
Le dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Testimone_2 [...]
(cugina del padre della convenuta) provano invece, la circostanza Tes_3 che lo stradello di cui si discute è stato regolarmente percorso dalla signora e dai suoi familiari quantomeno dalla fine degli anni Settanta. CP_1
Dalla CTU non emerge la pericolosità dello stradello, che risulta in posizione collinare e si evince altresì che i fondi di parte appellata sono collegati alla via pubblica attraverso altri fondi, ma con percorsi molto più lunghi.
Sul requisito in particolare dell'apparenza, ossia il varco che dalla proprietà onduce ai fondi di , il teste ha precisato che T_ CP_1 Tes_1
“la recinzione è stata realizzata da ltre trent'anni fa” e che per Testimone_4 una parte era presente del filo spinato.
Altrettanto dirimente è poi la testimonianza del signor , nato Testimone_5 nel 1942, consulente tecnico avicolo del padre della convenuta, il quale ha confermato di aver frequentato i luoghi di causa, specie lo stradello in questione, sin da prima degli anni Ottanta.
In ordine alle modalità e frequenza del passaggio il teste ha dichiarato: “cap. 10) certo, confermo;
il casotto dell'asino era posto nel mappale 287, l'ultima volta che ho visto l'asino del casotto era l'anno 2019 e da vent'anni ho sempre visto l'asino quando passavo di là per raccogliere le ciliegie, i fiori e asparagi selvatici;
se non c'era l'asino, c'erano le pecore”.
Sulla circostanza relativa al varco che dalla proprietà onduce ai fondi T_ di , la teste (cugina del padre dell'appellata) CP_1 Testimone_3 riferito che: “… c'era una recinzione con un passaggio, che c'è ancora;
ADR tanti anni fa ricordo che c'era il filo spinato con una “portella” di legno e filo spinato come si usava una volta, mentre adesso è come nelle immagini che vedo, ad es. doc. 10 di parte convenuta”.
(madre dell'attrice/appellante), (padre Testimone_3 CP_2 dell'attrice) e (marito dell'attrice), nelle loro testimonianze non Persona_5 sono riusciti a provare l'inesistenza di qualsivoglia passaggio esercitato uti dominus dall'odierna appellata.
L'istruttoria testimoniale ha permesso di provare che il passaggio su detto stradello è sempre avvenuto in maniera pubblica, pacifica ed ininterrotta, nonché del tutto indisturbata fino alla primavera del 2019, quando T_
e suo marito hanno iniziato a contestare detto diritto di transito e ad
[...] opporvisi, quando già era stato ampiamente maturato e superato il ventennio utile all'usucapione del diritto di passaggio nei confronti dei danti causa della tessa, la quale non era mai vissuta prima nei luoghi di causa e la cui T_ madre NO , ha testimoniato di aver vissuto in quei luoghi Testimone_3 fino al 1974 e poi di essersi trasferita altrove.
Precise e concordanti sono risultate le dichiarazioni fornite dai testi di parte convenuta sul punto, le quali valgono ad escludere che il passaggio venisse esercitato dalla e dai suoi familiari solo sporadicamente, per CP_1 mera tolleranza della vvero per esigenze estranee alla coltivazione T_ dei fondi.
In definitiva, il passaggio sullo stradello è avvenuto a partire dalla fine degli anni settanta e si è protratto per oltre quarant'anni, prima che Parte_1 iniziasse a contestarne l'esercizio; il passaggio è stato da sempre posto in essere con la consapevolezza in capo alla convenuta ed ai suoi familiari di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; l'esercizio del passaggio non è in alcun modo riconducibile all'altrui tolleranza;
l'esercizio del passaggio con le modalità descritte e confermate dai testi configura ed integra i requisiti, non solo del corpus, ma anche dell'animus rem sibi habendi e, pertanto, un possesso utile ad usucapionem.
Risulta altresì l'utilitas per il fondo dominante, legata ad una maggior comodità per soddisfare le esigenze di pascolo, cura degli animali e della coltivazione dei fondi.
7. Il rigetto di tutti i motivi di appello porta alla conferma dell'impugnata sentenza;
resta assorbita la domanda subordinata di parte appellata, volta alla costituzione di una servitù coattiva sullo stradello.
8 La reiezione dell'appello conduce alla conferma dell'appellata sentenza;
le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base del DM 55/14 e novellazioni.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente pronunciando, respinge l'appello, così confermando l'appellata sentenza come da motivazione. Condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 6.946,00, oltre al 15% spese generali, 4% CPA ed IVA di legge.
Dà atto della sussistenza del presupposto procedimentale di cui all'art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002 con riguardo all'appello. Così deciso in Venezia, lì 7 maggio 2025.
Il Presidente Dottor Enrico Schiavon
l Giudice Ausiliario Avv. Loretta Lenzi