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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, Collegio C nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3963 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 09.01.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Parte_1 C.F._1
Via Carlo De Cesare n. 64, presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Rosa, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in FR (Na) alla Via Parte_2 C.F._2
Vincenzo Calvanese n. 73, presso lo studio dell'avv. Luigi Dulvi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio in Casoria (Na) il 02.04.1998 e che dalla loro unione erano due figli, il Per_1
01.05.2003 e il 04.07.2005, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_2 dichiaravano che tra essi coniugi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 09.01.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel
1 ricorso come parzialmente modificate con gli accordi sottoscritti il 02.01.2025 ed allegati alle note depositate il 06.01.2025.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le condizioni della separazione nel ricorso come parzialmente integrate con l'accordo sottoscritto il 02.10.2025 e depositato il 06.01.2025 che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] il [...] e Parte_1
, nato ad [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come Parte_2 integrate con note del 06.01.2025 a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (Na), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n.
55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 10, p. I, S. /, Vol. M, anno 1998).
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.01.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, Collegio C nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3963 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza cartolare del giorno 09.01.2025, vertente sulla separazione personale dei coniugi su ricorso congiunto
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Napoli (Na) alla Parte_1 C.F._1
Via Carlo De Cesare n. 64, presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Rosa, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in FR (Na) alla Via Parte_2 C.F._2
Vincenzo Calvanese n. 73, presso lo studio dell'avv. Luigi Dulvi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 19.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettendo di avere contratto matrimonio in Casoria (Na) il 02.04.1998 e che dalla loro unione erano due figli, il Per_1
01.05.2003 e il 04.07.2005, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, Per_2 dichiaravano che tra essi coniugi era venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, avevano deciso di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
All'udienza del 09.01.2025 i ricorrenti comparivano in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. ribadendo, mediante il deposito di note scritte, la volontà di separarsi alle condizioni accessorie indicate nel
1 ricorso come parzialmente modificate con gli accordi sottoscritti il 02.01.2025 ed allegati alle note depositate il 06.01.2025.
Quindi il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni del PM che nulla opponeva.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno concordato le condizioni della separazione nel ricorso come parzialmente integrate con l'accordo sottoscritto il 02.10.2025 e depositato il 06.01.2025 che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del
07/11/2016, ma anche Cass. N. 24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N. 7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N. 63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi , nata ad [...] il [...] e Parte_1
, nato ad [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come Parte_2 integrate con note del 06.01.2025 a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria (Na), nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n.
55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 10, p. I, S. /, Vol. M, anno 1998).
c) nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.01.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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