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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1062/21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Barbara MARIA TRENTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 30 dicembre 2021 da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f:
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f: C.F._3 Parte_4
), (c.f: C.F._4 Parte_5
), (c.f: C.F._5 Parte_6
, (c.f: C.F._6 Parte_7
), (c.f: C.F._7 Parte_8
), (c.f: C.F._8 Parte_9
, (c.f: C.F._9 Parte_10 ), (c.f: C.F._10 Parte_11
), (c.f: , C.F._11 Parte_12 C.F._12
(c.f: , (c.f: Parte_13 C.F._13 Parte_14
, (c.f: C.F._14 Parte_15
), (c.f: , C.F._15 Parte_16 C.F._16
(c.f: , (c.f: Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (c.f: C.F._18 Parte_19
), (c.f: C.F._19 Parte_20
), (c.f: , C.F._20 Parte_21 C.F._21
(c.f: ), Parte_22 C.F._22 [...]
(c.f: , (c.f: Pt_23 C.F._23 Parte_24
), (c.f: ), C.F._24 Parte_25 C.F._25
(c.f: ), Parte_26 C.F._26 Parte_27
(c.f: , (c.f:
[...] C.F._27 Parte_28
, (c.f: C.F._28 Parte_29
), (c.f: C.F._29 Parte_30
), (c.f: ), C.F._30 Parte_31 C.F._31
(c.f: ), Parte_32 C.F._32 [...]
(c.f: ), Pt_33 C.F._33 Parte_34
(c.f: ), (c.f: C.F._34 Parte_35
, (c.f: C.F._35 Parte_36
), (c.f: C.F._36 Parte_37
), (c.f: C.F._37 Parte_38
), (c.f: C.F._38 Parte_39
, (c.f: C.F._39 Parte_40
), (c.f: C.F._40 Parte_41
pag. 2/16 C.F._41
C.F._42
C.F._43
C.F._44
C.F._45
C.F._46
C.F._47
C.F._48
C.F._49
C.F._50
C.F._51
C.F._52
C.F._53
C.F._54
C.F._55
C.F._56
C.F._57
C.F._58
C.F._59
C.F._60
Parte_62
(c.f:
[...]
C.F._64
C.F._65
C.F._66
C.F._67
), (c.f: Parte_42
, (c.f: Parte_43
), (c.f: Parte_44
, (c.f: Parte_45
), (c.f: Parte_46
), (c.f: Parte_47
), (c.f: Parte_48
), (c.f: Parte_49
, (c.f: Parte_50
), (c.f: Parte_51
, (c.f: Parte_52
), (c.f: Parte_53
), (c.f: Parte_54
), (c.f: Parte_55
), (c.f: Parte_56
), (c.f: Parte_57
, (c.f: Parte_58
), (c.f: Parte_59
), (c.f: Parte_60
), (c.f: ), Parte_61 C.F._61
(c.f: ), C.F._62 Parte_63
), (c.f: C.F._63 Parte_64
), (c.f: Parte_65
), (c.f: Parte_66
), (c.f: Parte_67
, (c.f: ), Parte_68 C.F._68
pag. 3/16 (c.f: ), Parte_69 C.F._69 Parte_70
(c.f: ), (c.f:
[...] C.F._70 Parte_71
), (c.f: C.F._71 Parte_72
), (c.f: C.F._72 Parte_73
, (c.f: C.F._73 Parte_74
), (c.f: C.F._74 Parte_75
), (c.f: C.F._75 Parte_76
), (c.f: C.F._76 Parte_77
, (c.f: ), C.F._77 Parte_78 C.F._78
(c.f: ), Parte_79 C.F._79 Parte_80
c.f: ), (c.f:
[...] C.F._80 Parte_81
, (c.f: C.F._81 Parte_82
), (c.f: C.F._82 Parte_83
), (c.f: C.F._83 Parte_84
, (c.f: C.F._84 Parte_85
), (c.f: C.F._85 Parte_86
, (c.f: C.F._86 Parte_87
), (c.f: C.F._87 Parte_88
), (c.f: ), C.F._88 Parte_89 C.F._89
(c.f: ), Parte_90 C.F._90 Pt_91
(c.f: ), (c.f:
[...] C.F._91 Parte_92
, (c.f: C.F._92 Parte_93
), (c.f: C.F._93 Parte_94
, (c.f: ), C.F._94 Parte_95 C.F._95
(c.f: ), (c.f: Parte_96 C.F._96 Parte_97
), in qualità di erede di (c.f: C.F._97 Persona_1
pag. 4/16 ), (c.f: C.F._98 Parte_98
), (c.f: , C.F._99 Parte_99 C.F._100
(c.f: ), Parte_100 C.F._101 [...]
( ), (c.f: Pt_101 C.F._102 Parte_102
), (c.f: C.F._103 Parte_103
), (c.f: C.F._104 Parte_104
), (c.f: C.F._105 Parte_105
), (c.f: C.F._106 Parte_106
), (c.f: C.F._107 Parte_107
, (c.f: C.F._108 Parte_108
), (c.f: C.F._109 Parte_109
), (c.f: C.F._110 Parte_110
), (c.f: C.F._111 Parte_111
), (c.f: C.F._112 Parte_112
), (c.f: C.F._113 Parte_113
), (c.f: C.F._114 Parte_114
, (c.f: C.F._115 Parte_115
), (c.f: C.F._116 Parte_116
), (c.f: C.F._117 Parte_117
, (c.f: C.F._118 Parte_118
), (c.f: ), C.F._119 Parte_119 C.F._120
(c.f: ), Parte_120 C.F._121 Parte_121
(c.f: ), (c.f: C.F._122 Parte_122
, (c.f: C.F._123 Parte_123
), (c.f: C.F._124 Parte_124
), (c.f: C.F._125 Parte_125
pag. 5/16 ), (c.f: C.F._126 Parte_126
), (c.f: ), C.F._127 Parte_127 C.F._128
(c.f: ), Parte_128 C.F._129 Parte_129
(c.f: ), (c.f: C.F._130 Parte_130
), (c.f: C.F._131 Parte_131
), C.F._132
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Margherita, giusta procura allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
e
(c.f: ), rappresentato e difeso Parte_132 C.F._133
dall'avv. to Barbara Margherita (mandato revocato con atto depositato in data 17 gennaio 2025)
-appellanti-
Contro
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale dott.
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta delibera n. 242 del 30.8.2022, CP_2
per mandato in calce alla memoria difensiva d'appello, dagli avv. ti Maria
Luisa Miazzi, Carlo Cester e Irene Gianesini, con domicilio digitale PEC:
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 622/21 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: trattamenti accessori dipendenti comparto sanità – differenze retributive.
pag. 6/16 Causa trattata all'udienza del 23 gennaio 2025.
Conclusioni per gli appellanti: “ In via principale e pregiudiziale
In riforma della sentenza n. 622 / 2021 resa dal Tribunale Ordinario di
Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 17.11.2021 e notificata in data 6 dicembre 2021, dichiararsi la giurisdizione del Giudice
Ordinario in relazione alla controversia instaurata dai dipendenti del
Comparto nei confronti di e conseguentemente, in applicazione CP_1
dell'art. 353 c.p.c., rimandarsi le parti dinanzi al primo Giudice.
Spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
In via subordinata principale
Dichiararsi tenuta e correlativamente condannarsi l'
[...]
(c.f. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
sede legale in Padova, via Ospedale n. 24 a corrispondere ai ricorrenti, per le causali sopra esposte, le rispettive somme per ciascuno indicate ed espresse in euro, così come indicate in dettaglio nei conteggi uniti al ricorso di primo grado.
Spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria …”
Conclusioni per parte appellata: “- con riferimento all'ordinanza del
19.12.2024, ribadisce le conclusioni di merito e le istanze CP_1
istruttorie di cui alla memoria di costituzione in appello come segue, con la
pag. 7/16 sola eccezione riferita al difetto di giurisdizione in relazione al quale non insiste. Si rappresenta che il richiamo alle istanze e conclusioni di merito è formulato in ragione della circostanza che controparte non ha limitato
l'appello alla sola questione di giurisdizione;
- rigettarsi l'appello perché inammissibile e/o infondato e per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Padova n. 622/2021, e comunque rigettarsi tutte le pretese e le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili, nulle, infondate in fatto e in diritto, prescritte con riferimento al periodo antecedente al febbraio 2014, o al diverso termine di decorrenza che venisse ritenuto applicabile;
- Con vittoria di spese e competenze professionali. …”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 30 dicembre 2021 gli appellanti hanno impugnato la sentenza n.622/21 del giudice del lavoro del Tribunale di Padova con la quale ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella amministrativa.
Con memoria depositata il 3 aprile 2023 si è costituita l chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
La causa a seguito di duplice rinvio, giustificato sia da ragioni di carattere organizzativo sia dalla opportunità di verificare il consolidarsi dell'orientamento dei giudici di legittimità in relazione alla medesima questione già esaminata con la sentenza n.33365 del 2022, è stata trattata nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2024 (in attesa dei nuovi pronunciamenti della Corte di Cassazione sulla stessa questione, venendo trattata e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23 gennaio 2025.
Motivi della decisione pag. 8/16 1. Col ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti, tutti dipendenti o ex dipendenti dell Controparte_1
con rapporto di lavoro disciplinato dal
[...]
CCNL Comparto Sanità Pubblica, hanno convenuto in giudizio CP_1
lamentando la mancata corresponsione di somme relative a retribuzione accessoria spettanti dal 1999 al 2017 in relazione a tre fondi contrattuali previsti per l'area del Comparto sanità: a) compensi di lavoro straordinario;
b) produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
c) finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
1.2. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come in violazione di CP_1
norme di legge e di contrattazione collettiva, avesse omesso di alimentare i sopra menzionati fondi in virtù di disposizioni di legge e di contratto e ne domandavano la condanna, alla corresponsione delle somme dovute a ciascun ricorrente previa disapplicazione di atti amministrativi e, quindi, rideterminazione delle risorse monetarie assegnate a ciascun fondo tenuto conto dell'effettivo personale in servizio anno per anno.
1.3. Radicatosi il contradditorio, eccepiva, in via preliminare, il CP_1
difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione amministrativa, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.
1.4. Con la sentenza appellata il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
ciò ha fatto richiamando, tra gli latri, precedenti di questa Corte (sentenza n.102 e 103 del 2021) richiamando i passaggi argomentativi aventi rilievo pag. 9/16 per la statuizione sopra ricordata: a) l'incipit da cui muove la ricostruzione attorea è una consulenza del dott. perito incaricato dallo stesso Per_2
Direttore Generale dell'Agenzia per verificare la definizione dei fondi contrattuali aziendali del personale non dirigente”, in cui vengono esaminate le dinamiche di costituzione e sviluppo dei tre Fondi indicati in ricorso e da cui risulta un debito;
dalla perizia citata risulta CP_1
chiaramente che i predetti crediti sarebbero la conseguenza di una errata quantificazione dei Fondi in virtù della normativa contrattuale;
CP_1
avrebbe errato perché non avrebbe provveduto all'incremento dei Fondi per effetto dell'ampliamento numerico del personale;
i Fondi sarebbero stati formati e le risorse erogate considerando 689 unità di personale senza incremento in funzione delle nuove assunzioni;
b) il petitum sostanziale della domanda risiede nella mancata rideterminazione dei Fondi e non già nell'assegnazione delle quote dovute, giacché in difetto di aumento dei
Fondi non vi possono essere residui da assegnare;
c )la formazione dei
Fondi è frutto di un atto unilaterale dell'Amministrazione, che indubbiamente non è libera di decidere tipologia ed entità delle risorse da destinare al finanziamento dei trattamenti accessori, ma deve disporre in conformità al CCNL e alle previsioni legislative di finanza pubblica;
tanto peraltro non significa affatto che l'atto amministrativo non presenti aspetti di discrezionalità ed è proprio questa discrezionalità che può essere valutata solo dal giudice amministrativo;
l'atto amministrativo di incremento dei
Fondi non è un atto a contenuto vincolato in presenza di un aumento della dotazione organica e coinvolge aspetti di discrezionalità amministrativa, perché è l'Ente che stima la sufficienza o meno delle risorse dei Fondi per sostenere i maggiori oneri conseguenti all'aumento del personale;
in tal pag. 10/16 senso si esprimono art. 10, co. 1, del CCNL 22.05.1997, relativo al Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio (“… nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle indennità relative ai posti di nuova istituzione per incrementare in misura congrua, con atto deliberativo, il fondo …”), e l'art. 39, co 8, del CCNL 07.04.1999, relativo al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive (“… nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri …”); certamente non legato automaticamente all'incremento del personale è il Fondo per la produttività, la cui formazione è di esclusiva competenza della Direzione aziendale, con gli incrementi che la contrattazione di volta in volta decide di destinare (v. art. 3 CCNL 27.6.1996); d) non essendo l'incremento dei Fondi rigorosamente ancorato all'aumento di organico, trattandosi allora di valutare la discrezionalità dell'Amministrazione, la giurisdizione spetta al G.A.; e) il necessario intervento in materia del Giudice Amministrativo è ancora più evidente per l'incremento dei Fondi successivo al Protocollo regionale del
21.12.2004, recepito con DGR n. 4308 del 29.12.2004, secondo cui “la rideterminazione dei Fondi ex art. 39 co 4 lett. b) e comma 8 del CCNL
7.4.1999 … dovrà essere preceduta da specifica autorizzazione della
Segreteria Regionale sanità e sociale”; contrariamente agli assunti attorei, il
Protocollo regionale si iscrive nell'ambito delle fonti alle quali il d.lgs. 165 del 2001 assegna il potere di definire il trattamento del personale (art. 7 lettere c) e d) del CCNL 19.04.2004) e d'altro canto, nel sistema delle fonti, non vi è potere unilaterale della Pubblica Amministrazione, né è possibile pag. 11/16 per la contrattazione decentrata disporre in deroga alla contrattazione nazionale.
2. Con l'appello i lavoratori contestano l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
In particolare, rimarcano gli appellanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe individuato il petitum sostanziale della pretesa nell'incremento dei Fondi e non invece nella corresponsione delle somme dovute che, non attenendo ad atti di macro-organizzazione, riguardano diritti soggettivi dei lavoratori e non interessi legittimi.
3. Si è costituita in appello resistendo al gravame di cui ha CP_1
richiesto il rigetto per poi, infine, precisare le conclusioni nei termini in epigrafe riportati.
4. L'appello è fondato.
5. La Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario;
ciò sulla base delle seguenti considerazioni: “
5.3. Ciò posto, va qui ribadito che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ciò che rileva non è già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della " causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Questa deve essere individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass.31/07/2018 n. 20350).
5.4. Nel caso in esame i ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere la condanna della convenuta a corrispondere le differenze arretrate afferenti al Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario e di particolari
pag. 12/16 condizioni di disagio, al Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali nonché al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, dell'indennità professionale specifica. In particolare, hanno chiesto che venisse corrisposta la quota residua dei Fondi, relativa agli anni 1999/2015 e
2016/2017, mai corrisposta ancorché, a loro avviso, dovuta.
5.5. È ben vero che i ricorrenti si dolgono del criterio di costituzione e sviluppo dei Fondi in questione, ma lo fanno per chiedere il pagamento di differenze retributive, nella forma dei residui dei Fondi stessi. Essi lamentano la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali il comportamento datoriale (di mancato incremento del fondo tenendo conto del numero dei lavoratori) costituisce atto prodromico del quale è censurata la legittimità in via del tutto incidentale. Si tratta di situazione del tutto diversa da quella decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 27285 del 17/11/2017 poiché nel caso in esame la pretesa non è correlata esclusivamente all'illegittimo esercizio di un potere autoritativo organizzativo. Non si impugna un atto regolamentare dell'amministrazione che nell'esercizio del potere amministrativo abbia, come in quel caso, deciso la riduzione dei Fondi. Il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza della rimozione di un mai intervenuto provvedimento di macro-organizzazione
(in quel caso già deciso da questa Corte e sopra richiamato consistito nella determinazione di disporre le riduzioni).
5.6. Erra perciò la Corte di merito nell'individuare il bene della vita richiesto nell'aumento dei Fondi atteso che la domanda, per come
pag. 13/16 formulata nel ricorso introduttivo del giudizio e . sviluppata nelle argomentazioni a sostegno della stessa, se ha come presupposto la verifica incidentale dell'obbligo di ridefinizione dei fondi contrattuali aziendali del personale non dirigente, accertamento incidentale consentito al giudice ordinario, si sostanzia tuttavia nella richiesta di pagamento di differenze retributive nella forma della distribuzione dei residui dei fondi richiamati in causa.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e la sentenza, cassata, deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.” (Cass. civ. ss.uu. 33365/2022).
6. Col ricorso di primo grado i lavoratori odierni appellanti hanno agito per ottenere la condanna di a corrispondere differenze retributive CP_1
derivanti dal mancato adeguamento dei Fondi per la retribuzione accessoria asseritamente non incrementati in relazione alle nuove assunzioni dei lavoratori.
Pertanto, in applicazione dei medesimi principi espressi dalla sopra richiamata pronuncia di Cassazione, e delle recenti ordinanze nn. 31249/24
e 31252/24 delle Sezioni Unite deve ritenersi che l'accertamento della legittimità o meno del mancato incremento dei Fondi in questione in relazione al numero dei lavoratori è oggetto di un accertamento incidentale richiesto al giudice in funzione di tutela del diritto soggettivo alle allegate differenze retributive, diritto la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario.
In definitiva, in applicazione dei predetti principi della Suprema Corte, rispetto ai quali le parti non hanno in questa sede addotto argomenti tali per pag. 14/16 indurre il collegio a discostarsene, deve, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, visto l'art. 353 c.p.c. ratione temporis applicabile, le parti devono essere rimesse avanti al Tribunale di Venezia, con onere di riassunzione nei termini di legge.
7. In considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione, della sua natura meramente processuale, del corretto comportamento processuale di che, preso atto dell'orientamento della Suprema Corte, nelle CP_1
note di trattazione cartolare ha dichiarato di rimettersi a questa Corte sulla questione di giurisdizione, nonché, infine, del mutato orientamento di questa Corte sulla questione medesima, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
8. Nelle more del deposito della motivazione è stata disposta la correzione di errore materiale essendo stato indicato nel dispositivo letto in udienza quale giudice della remissione il Tribunale di Verona anziché quello corretto di Padova.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia la causa al giudice del lavoro del Tribunale di Verona con termine di riassunzione ex lege;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 15/16 pag. 16/16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr.ssa Barbara MARIA TRENTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 30 dicembre 2021 da
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f:
[...] C.F._2 Parte_3
), (c.f: C.F._3 Parte_4
), (c.f: C.F._4 Parte_5
), (c.f: C.F._5 Parte_6
, (c.f: C.F._6 Parte_7
), (c.f: C.F._7 Parte_8
), (c.f: C.F._8 Parte_9
, (c.f: C.F._9 Parte_10 ), (c.f: C.F._10 Parte_11
), (c.f: , C.F._11 Parte_12 C.F._12
(c.f: , (c.f: Parte_13 C.F._13 Parte_14
, (c.f: C.F._14 Parte_15
), (c.f: , C.F._15 Parte_16 C.F._16
(c.f: , (c.f: Parte_17 C.F._17 Parte_18
), (c.f: C.F._18 Parte_19
), (c.f: C.F._19 Parte_20
), (c.f: , C.F._20 Parte_21 C.F._21
(c.f: ), Parte_22 C.F._22 [...]
(c.f: , (c.f: Pt_23 C.F._23 Parte_24
), (c.f: ), C.F._24 Parte_25 C.F._25
(c.f: ), Parte_26 C.F._26 Parte_27
(c.f: , (c.f:
[...] C.F._27 Parte_28
, (c.f: C.F._28 Parte_29
), (c.f: C.F._29 Parte_30
), (c.f: ), C.F._30 Parte_31 C.F._31
(c.f: ), Parte_32 C.F._32 [...]
(c.f: ), Pt_33 C.F._33 Parte_34
(c.f: ), (c.f: C.F._34 Parte_35
, (c.f: C.F._35 Parte_36
), (c.f: C.F._36 Parte_37
), (c.f: C.F._37 Parte_38
), (c.f: C.F._38 Parte_39
, (c.f: C.F._39 Parte_40
), (c.f: C.F._40 Parte_41
pag. 2/16 C.F._41
C.F._42
C.F._43
C.F._44
C.F._45
C.F._46
C.F._47
C.F._48
C.F._49
C.F._50
C.F._51
C.F._52
C.F._53
C.F._54
C.F._55
C.F._56
C.F._57
C.F._58
C.F._59
C.F._60
Parte_62
(c.f:
[...]
C.F._64
C.F._65
C.F._66
C.F._67
), (c.f: Parte_42
, (c.f: Parte_43
), (c.f: Parte_44
, (c.f: Parte_45
), (c.f: Parte_46
), (c.f: Parte_47
), (c.f: Parte_48
), (c.f: Parte_49
, (c.f: Parte_50
), (c.f: Parte_51
, (c.f: Parte_52
), (c.f: Parte_53
), (c.f: Parte_54
), (c.f: Parte_55
), (c.f: Parte_56
), (c.f: Parte_57
, (c.f: Parte_58
), (c.f: Parte_59
), (c.f: Parte_60
), (c.f: ), Parte_61 C.F._61
(c.f: ), C.F._62 Parte_63
), (c.f: C.F._63 Parte_64
), (c.f: Parte_65
), (c.f: Parte_66
), (c.f: Parte_67
, (c.f: ), Parte_68 C.F._68
pag. 3/16 (c.f: ), Parte_69 C.F._69 Parte_70
(c.f: ), (c.f:
[...] C.F._70 Parte_71
), (c.f: C.F._71 Parte_72
), (c.f: C.F._72 Parte_73
, (c.f: C.F._73 Parte_74
), (c.f: C.F._74 Parte_75
), (c.f: C.F._75 Parte_76
), (c.f: C.F._76 Parte_77
, (c.f: ), C.F._77 Parte_78 C.F._78
(c.f: ), Parte_79 C.F._79 Parte_80
c.f: ), (c.f:
[...] C.F._80 Parte_81
, (c.f: C.F._81 Parte_82
), (c.f: C.F._82 Parte_83
), (c.f: C.F._83 Parte_84
, (c.f: C.F._84 Parte_85
), (c.f: C.F._85 Parte_86
, (c.f: C.F._86 Parte_87
), (c.f: C.F._87 Parte_88
), (c.f: ), C.F._88 Parte_89 C.F._89
(c.f: ), Parte_90 C.F._90 Pt_91
(c.f: ), (c.f:
[...] C.F._91 Parte_92
, (c.f: C.F._92 Parte_93
), (c.f: C.F._93 Parte_94
, (c.f: ), C.F._94 Parte_95 C.F._95
(c.f: ), (c.f: Parte_96 C.F._96 Parte_97
), in qualità di erede di (c.f: C.F._97 Persona_1
pag. 4/16 ), (c.f: C.F._98 Parte_98
), (c.f: , C.F._99 Parte_99 C.F._100
(c.f: ), Parte_100 C.F._101 [...]
( ), (c.f: Pt_101 C.F._102 Parte_102
), (c.f: C.F._103 Parte_103
), (c.f: C.F._104 Parte_104
), (c.f: C.F._105 Parte_105
), (c.f: C.F._106 Parte_106
), (c.f: C.F._107 Parte_107
, (c.f: C.F._108 Parte_108
), (c.f: C.F._109 Parte_109
), (c.f: C.F._110 Parte_110
), (c.f: C.F._111 Parte_111
), (c.f: C.F._112 Parte_112
), (c.f: C.F._113 Parte_113
), (c.f: C.F._114 Parte_114
, (c.f: C.F._115 Parte_115
), (c.f: C.F._116 Parte_116
), (c.f: C.F._117 Parte_117
, (c.f: C.F._118 Parte_118
), (c.f: ), C.F._119 Parte_119 C.F._120
(c.f: ), Parte_120 C.F._121 Parte_121
(c.f: ), (c.f: C.F._122 Parte_122
, (c.f: C.F._123 Parte_123
), (c.f: C.F._124 Parte_124
), (c.f: C.F._125 Parte_125
pag. 5/16 ), (c.f: C.F._126 Parte_126
), (c.f: ), C.F._127 Parte_127 C.F._128
(c.f: ), Parte_128 C.F._129 Parte_129
(c.f: ), (c.f: C.F._130 Parte_130
), (c.f: C.F._131 Parte_131
), C.F._132
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Barbara Margherita, giusta procura allegata all'atto di appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
e
(c.f: ), rappresentato e difeso Parte_132 C.F._133
dall'avv. to Barbara Margherita (mandato revocato con atto depositato in data 17 gennaio 2025)
-appellanti-
Contro
Controparte_1
(c.f.: ), in persona del Direttore Generale dott.
[...] P.IVA_1
, rappresentata e difesa, giusta delibera n. 242 del 30.8.2022, CP_2
per mandato in calce alla memoria difensiva d'appello, dagli avv. ti Maria
Luisa Miazzi, Carlo Cester e Irene Gianesini, con domicilio digitale PEC:
Email_2
- appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 622/21 del Tribunale di Padova – sezione Lavoro
In punto: trattamenti accessori dipendenti comparto sanità – differenze retributive.
pag. 6/16 Causa trattata all'udienza del 23 gennaio 2025.
Conclusioni per gli appellanti: “ In via principale e pregiudiziale
In riforma della sentenza n. 622 / 2021 resa dal Tribunale Ordinario di
Padova, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 17.11.2021 e notificata in data 6 dicembre 2021, dichiararsi la giurisdizione del Giudice
Ordinario in relazione alla controversia instaurata dai dipendenti del
Comparto nei confronti di e conseguentemente, in applicazione CP_1
dell'art. 353 c.p.c., rimandarsi le parti dinanzi al primo Giudice.
Spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
In via subordinata principale
Dichiararsi tenuta e correlativamente condannarsi l'
[...]
(c.f. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_1
sede legale in Padova, via Ospedale n. 24 a corrispondere ai ricorrenti, per le causali sopra esposte, le rispettive somme per ciascuno indicate ed espresse in euro, così come indicate in dettaglio nei conteggi uniti al ricorso di primo grado.
Spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.
In via istruttoria …”
Conclusioni per parte appellata: “- con riferimento all'ordinanza del
19.12.2024, ribadisce le conclusioni di merito e le istanze CP_1
istruttorie di cui alla memoria di costituzione in appello come segue, con la
pag. 7/16 sola eccezione riferita al difetto di giurisdizione in relazione al quale non insiste. Si rappresenta che il richiamo alle istanze e conclusioni di merito è formulato in ragione della circostanza che controparte non ha limitato
l'appello alla sola questione di giurisdizione;
- rigettarsi l'appello perché inammissibile e/o infondato e per l'effetto, confermarsi la sentenza del Tribunale di Padova n. 622/2021, e comunque rigettarsi tutte le pretese e le domande ex adverso proposte in quanto inammissibili, nulle, infondate in fatto e in diritto, prescritte con riferimento al periodo antecedente al febbraio 2014, o al diverso termine di decorrenza che venisse ritenuto applicabile;
- Con vittoria di spese e competenze professionali. …”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 30 dicembre 2021 gli appellanti hanno impugnato la sentenza n.622/21 del giudice del lavoro del Tribunale di Padova con la quale ha declinato la propria giurisdizione in favore di quella amministrativa.
Con memoria depositata il 3 aprile 2023 si è costituita l chiedendo CP_1
di respingere l'impugnazione.
La causa a seguito di duplice rinvio, giustificato sia da ragioni di carattere organizzativo sia dalla opportunità di verificare il consolidarsi dell'orientamento dei giudici di legittimità in relazione alla medesima questione già esaminata con la sentenza n.33365 del 2022, è stata trattata nel corso dell'udienza del 19 dicembre 2024 (in attesa dei nuovi pronunciamenti della Corte di Cassazione sulla stessa questione, venendo trattata e decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 23 gennaio 2025.
Motivi della decisione pag. 8/16 1. Col ricorso introduttivo di primo grado i ricorrenti, tutti dipendenti o ex dipendenti dell Controparte_1
con rapporto di lavoro disciplinato dal
[...]
CCNL Comparto Sanità Pubblica, hanno convenuto in giudizio CP_1
lamentando la mancata corresponsione di somme relative a retribuzione accessoria spettanti dal 1999 al 2017 in relazione a tre fondi contrattuali previsti per l'area del Comparto sanità: a) compensi di lavoro straordinario;
b) produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali;
c) finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica.
1.2. In particolare, i ricorrenti evidenziavano come in violazione di CP_1
norme di legge e di contrattazione collettiva, avesse omesso di alimentare i sopra menzionati fondi in virtù di disposizioni di legge e di contratto e ne domandavano la condanna, alla corresponsione delle somme dovute a ciascun ricorrente previa disapplicazione di atti amministrativi e, quindi, rideterminazione delle risorse monetarie assegnate a ciascun fondo tenuto conto dell'effettivo personale in servizio anno per anno.
1.3. Radicatosi il contradditorio, eccepiva, in via preliminare, il CP_1
difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della giurisdizione amministrativa, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.
1.4. Con la sentenza appellata il giudice del lavoro del Tribunale di Padova ha dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo;
ciò ha fatto richiamando, tra gli latri, precedenti di questa Corte (sentenza n.102 e 103 del 2021) richiamando i passaggi argomentativi aventi rilievo pag. 9/16 per la statuizione sopra ricordata: a) l'incipit da cui muove la ricostruzione attorea è una consulenza del dott. perito incaricato dallo stesso Per_2
Direttore Generale dell'Agenzia per verificare la definizione dei fondi contrattuali aziendali del personale non dirigente”, in cui vengono esaminate le dinamiche di costituzione e sviluppo dei tre Fondi indicati in ricorso e da cui risulta un debito;
dalla perizia citata risulta CP_1
chiaramente che i predetti crediti sarebbero la conseguenza di una errata quantificazione dei Fondi in virtù della normativa contrattuale;
CP_1
avrebbe errato perché non avrebbe provveduto all'incremento dei Fondi per effetto dell'ampliamento numerico del personale;
i Fondi sarebbero stati formati e le risorse erogate considerando 689 unità di personale senza incremento in funzione delle nuove assunzioni;
b) il petitum sostanziale della domanda risiede nella mancata rideterminazione dei Fondi e non già nell'assegnazione delle quote dovute, giacché in difetto di aumento dei
Fondi non vi possono essere residui da assegnare;
c )la formazione dei
Fondi è frutto di un atto unilaterale dell'Amministrazione, che indubbiamente non è libera di decidere tipologia ed entità delle risorse da destinare al finanziamento dei trattamenti accessori, ma deve disporre in conformità al CCNL e alle previsioni legislative di finanza pubblica;
tanto peraltro non significa affatto che l'atto amministrativo non presenti aspetti di discrezionalità ed è proprio questa discrezionalità che può essere valutata solo dal giudice amministrativo;
l'atto amministrativo di incremento dei
Fondi non è un atto a contenuto vincolato in presenza di un aumento della dotazione organica e coinvolge aspetti di discrezionalità amministrativa, perché è l'Ente che stima la sufficienza o meno delle risorse dei Fondi per sostenere i maggiori oneri conseguenti all'aumento del personale;
in tal pag. 10/16 senso si esprimono art. 10, co. 1, del CCNL 22.05.1997, relativo al Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio (“… nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno tenere conto del valore delle indennità relative ai posti di nuova istituzione per incrementare in misura congrua, con atto deliberativo, il fondo …”), e l'art. 39, co 8, del CCNL 07.04.1999, relativo al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive (“… nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri …”); certamente non legato automaticamente all'incremento del personale è il Fondo per la produttività, la cui formazione è di esclusiva competenza della Direzione aziendale, con gli incrementi che la contrattazione di volta in volta decide di destinare (v. art. 3 CCNL 27.6.1996); d) non essendo l'incremento dei Fondi rigorosamente ancorato all'aumento di organico, trattandosi allora di valutare la discrezionalità dell'Amministrazione, la giurisdizione spetta al G.A.; e) il necessario intervento in materia del Giudice Amministrativo è ancora più evidente per l'incremento dei Fondi successivo al Protocollo regionale del
21.12.2004, recepito con DGR n. 4308 del 29.12.2004, secondo cui “la rideterminazione dei Fondi ex art. 39 co 4 lett. b) e comma 8 del CCNL
7.4.1999 … dovrà essere preceduta da specifica autorizzazione della
Segreteria Regionale sanità e sociale”; contrariamente agli assunti attorei, il
Protocollo regionale si iscrive nell'ambito delle fonti alle quali il d.lgs. 165 del 2001 assegna il potere di definire il trattamento del personale (art. 7 lettere c) e d) del CCNL 19.04.2004) e d'altro canto, nel sistema delle fonti, non vi è potere unilaterale della Pubblica Amministrazione, né è possibile pag. 11/16 per la contrattazione decentrata disporre in deroga alla contrattazione nazionale.
2. Con l'appello i lavoratori contestano l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
In particolare, rimarcano gli appellanti l'erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe individuato il petitum sostanziale della pretesa nell'incremento dei Fondi e non invece nella corresponsione delle somme dovute che, non attenendo ad atti di macro-organizzazione, riguardano diritti soggettivi dei lavoratori e non interessi legittimi.
3. Si è costituita in appello resistendo al gravame di cui ha CP_1
richiesto il rigetto per poi, infine, precisare le conclusioni nei termini in epigrafe riportati.
4. L'appello è fondato.
5. La Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare la giurisdizione del giudice ordinario;
ciò sulla base delle seguenti considerazioni: “
5.3. Ciò posto, va qui ribadito che, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, ciò che rileva non è già la prospettazione delle parti, bensì il "petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della " causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Questa deve essere individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (cfr. Cass.31/07/2018 n. 20350).
5.4. Nel caso in esame i ricorrenti hanno agito in giudizio per ottenere la condanna della convenuta a corrispondere le differenze arretrate afferenti al Fondo per la remunerazione del lavoro straordinario e di particolari
pag. 12/16 condizioni di disagio, al Fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali nonché al Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune, dell'indennità professionale specifica. In particolare, hanno chiesto che venisse corrisposta la quota residua dei Fondi, relativa agli anni 1999/2015 e
2016/2017, mai corrisposta ancorché, a loro avviso, dovuta.
5.5. È ben vero che i ricorrenti si dolgono del criterio di costituzione e sviluppo dei Fondi in questione, ma lo fanno per chiedere il pagamento di differenze retributive, nella forma dei residui dei Fondi stessi. Essi lamentano la lesione di diritti soggettivi rispetto ai quali il comportamento datoriale (di mancato incremento del fondo tenendo conto del numero dei lavoratori) costituisce atto prodromico del quale è censurata la legittimità in via del tutto incidentale. Si tratta di situazione del tutto diversa da quella decisa da questa Corte con l'ordinanza n. 27285 del 17/11/2017 poiché nel caso in esame la pretesa non è correlata esclusivamente all'illegittimo esercizio di un potere autoritativo organizzativo. Non si impugna un atto regolamentare dell'amministrazione che nell'esercizio del potere amministrativo abbia, come in quel caso, deciso la riduzione dei Fondi. Il diritto soggettivo dei ricorrenti, nella prospettazione degli stessi e sulla base delle richieste avanzate, non necessita per assumere consistenza della rimozione di un mai intervenuto provvedimento di macro-organizzazione
(in quel caso già deciso da questa Corte e sopra richiamato consistito nella determinazione di disporre le riduzioni).
5.6. Erra perciò la Corte di merito nell'individuare il bene della vita richiesto nell'aumento dei Fondi atteso che la domanda, per come
pag. 13/16 formulata nel ricorso introduttivo del giudizio e . sviluppata nelle argomentazioni a sostegno della stessa, se ha come presupposto la verifica incidentale dell'obbligo di ridefinizione dei fondi contrattuali aziendali del personale non dirigente, accertamento incidentale consentito al giudice ordinario, si sostanzia tuttavia nella richiesta di pagamento di differenze retributive nella forma della distribuzione dei residui dei fondi richiamati in causa.
6. In conclusione, per le ragioni esposte, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e la sentenza, cassata, deve essere rinviata alla Corte di appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.” (Cass. civ. ss.uu. 33365/2022).
6. Col ricorso di primo grado i lavoratori odierni appellanti hanno agito per ottenere la condanna di a corrispondere differenze retributive CP_1
derivanti dal mancato adeguamento dei Fondi per la retribuzione accessoria asseritamente non incrementati in relazione alle nuove assunzioni dei lavoratori.
Pertanto, in applicazione dei medesimi principi espressi dalla sopra richiamata pronuncia di Cassazione, e delle recenti ordinanze nn. 31249/24
e 31252/24 delle Sezioni Unite deve ritenersi che l'accertamento della legittimità o meno del mancato incremento dei Fondi in questione in relazione al numero dei lavoratori è oggetto di un accertamento incidentale richiesto al giudice in funzione di tutela del diritto soggettivo alle allegate differenze retributive, diritto la cui cognizione è devoluta al giudice ordinario.
In definitiva, in applicazione dei predetti principi della Suprema Corte, rispetto ai quali le parti non hanno in questa sede addotto argomenti tali per pag. 14/16 indurre il collegio a discostarsene, deve, dunque, in riforma dell'impugnata sentenza, essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario e, visto l'art. 353 c.p.c. ratione temporis applicabile, le parti devono essere rimesse avanti al Tribunale di Venezia, con onere di riassunzione nei termini di legge.
7. In considerazione del contrasto giurisprudenziale sulla questione, della sua natura meramente processuale, del corretto comportamento processuale di che, preso atto dell'orientamento della Suprema Corte, nelle CP_1
note di trattazione cartolare ha dichiarato di rimettersi a questa Corte sulla questione di giurisdizione, nonché, infine, del mutato orientamento di questa Corte sulla questione medesima, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
8. Nelle more del deposito della motivazione è stata disposta la correzione di errore materiale essendo stato indicato nel dispositivo letto in udienza quale giudice della remissione il Tribunale di Verona anziché quello corretto di Padova.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rinvia la causa al giudice del lavoro del Tribunale di Verona con termine di riassunzione ex lege;
- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 23 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 15/16 pag. 16/16