Articolo 679 del Codice civile
Articolo 678Articolo 680
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19 aprile 1942
Art. 679.

(Revocabilita' del testamento).

Non si puo' in alcun modo rinunziare alla facolta' di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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