Articolo 4 della Legge 5 aprile 1950, n. 174
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 maggio 1950
Art. 4.
Quando il titolare di una delle farmacie indicate negli articoli 1 e 2 sia deceduto, delle disposizioni della presente legge possono beneficiare:
1) il figlio, o in mancanza, il coniuge, che essendo farmacisti si sarebbero trovati nella possibilita' di godere della preferenza assoluta nel concorso per il conferimento della farmacia ai sensi dell' art. 107 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ;
2) nel caso in cui la farmacia era ancora trasferibile al momento della revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della presente legge, il figlio che, essendo avviato agli studi farmaceutici o almeno iscritto all'ultimo anno di scuola media di 2° grado, si sarebbe trovato nelle condizioni di usufruire delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3659 del testo unico delle leggi sanitarie .
Entrata in vigore il 13 maggio 1950