Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/05/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5233 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 14.5.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
27 Maggio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 27/05/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 5233/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:
Opposizione a intimazione di pagamento;
accertamento negativo del credito;
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Michele Malavenda;
Ricorrente
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t.;
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03.11.2023, il ricorrente indicato in epigrafe, ha formulato opposizione alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300008015000, notificata il 23.10.2023, in relazione al solo avviso di addebito 39420170003167477000 per un importo di € 725,40.
In particolare ha sollevato l'omessa e/o irrituale notifica dell'avviso di addebito sotteso all'atto opposto nonché l'eccezione di prescrizione dei crediti, anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo in relazione al solo avviso di addebito n. 39420170003167477000 per i motivi suesposti.
CP_ Pur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio l' che, pertanto, è risultato contumace.
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Il ricorso è fondato.
Nel merito, va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali
(ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Inoltre, in una recente pronuncia, la Suprema Corte (Cass. Civ., n. 26283/2022) ha precisato che
“nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (cfr. Cass., sez. un., n. 15354/15; n.
28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (cfr.
Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto, come ragione di invalidità dell'atto successivo, ex art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni decorrenti dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n. 26283).
..." .
CP_
Nel caso di specie la mancata costituzione in giudizio dell' non consente concretamente di verificare se effettivamente l'avviso di addebito quale atto prodromico alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo opposta, sia stato o meno notificato all'odierna parte ricorrente.
Ne discende l'ammissibilità dell'opposizione, avendo potuto per la prima volta nel presente giudizio la parte ricorrente ha potuto prendere posizione sulle richieste relative all'avviso di addebito opposto dell'ente impositore.
Nel merito, quanto alla prescrizione, considerato che il primo atto utile per il ricorrente ai fini dell'esercizio dell'azione di accertamento negativo del debito è costituito dalla comunicazione di fermo amministrativo opposta, risulta evidentemente decorso il termine quinquennale, risalendo la presunta omissione contributiva all'anno 2015.
Il ricorso, pertanto, merita di essere accolto.
Le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'ente impositore.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara estinta per prescrizione la somma indicata nell'avviso di addebito n. 39420170003167477000, disponendo l'annullamento in parte qua della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202300008015000.
CP_ Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 341,00 per spese ed onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 27/05/2025
Il Giudice
Francesco De Leo