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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/05/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 1201 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
in persona del suo amministratore e legale CP_1 Parte_1
rappresentante pro tempore Geom. C. F e P. I.V.A. , con sede Controparte_2 P.IVA_1
in Tagliacozzo (AQ) alla Via Variante Tiburtina Valeria s.n.c., rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Massimo Manieri C.F. , P.E.C.: CodiceFiscale_1
e Stefano Cicioni C.F. ; fax n.0862- Email_1 CodiceFiscale_2
717330; P.E.C. Email_2
-Appellante-
Contro
in persona dell'accomandatario Controparte_3
l.r.p.t. corrente in L'AQUILA (AQ) VIA GIOVANNI PASCOLI 1 C.a.p. Controparte_3
67100, p.iva e iscrizione registro imprese ai fini del presente giudizio P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Isidoro Isidori p.iva con C.F._3 P.IVA_3 - 2 -
studio in L'Aquila al Corso Vittorio Emanuele, 23 pec dove ha eletto Email_3
domicilio;
-Appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 640/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila e pubblicata in data 18.10.2023.
-
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ec.ma Corte di Appello dell'Aquila, contrariis rejectis, in riforma della sentenza impugnata:
- In via preliminare: dichiarare la nullità della sentenza di primo grado impugnata;
- In via principale istruttoria: ammettersi - senza inversione del relativo onere - prova per testi già richiesta in sede di II.a memoria ex art.186 c.p.c. sui seguenti capitoli:
1) “ Vero al momento dell'ingresso in cantiere della LA IO srl erano già state realizzate da altra impresa edile ed erano esistenti le strutture edilizie portanti in c.a.
(complete di copertura, travature e massetti) dei fabbricati oggetto dei contratti versati in atti”.
2) “Vero che solo nel corso delle lavorazioni venivano inviate alla LA IO srl indicazioni su varianti, scelta di materiali e finiture e in particolare:
a) in data 12.2.2019 veniva consegnato da a LA IO srl Controparte_4
Controparte_5
(All.3 fascicolo convenuta);
[...]
b) in data 19.2.2019 , a mezzo , inviato il suddetto PROGETTO Pt_2 CP_6
DEFINITIVO DI CONSOLIDAMENTO (All.4 fascicolo convenuta);
c) in data 2.4.2019 con comunicazioni a mezzo e-mail da parte del DIRETTORE dei LAVORI,
l'NG , si avvisava la Ditta Realizzatrice di dover apportare le Persona_1
modifiche interne delle prime unità immobiliari, nello specifico planimetria 4B, con relative bozze di progetto che, in alcuni casi, presentavano diverse bozze per singola unità (All.5 fascicolo convenuta);
d) in data 3.4.2019 sempre da parte dell'NG si riceve comunicazione in via Per_1
telematica per la variazione interna dell'unità immobiliare 6B (All.6 fascicolo convenuta); - 3 -
e) in data 8.5.2019 si riceve direttamente da parte diretta della committenza, nella figura di
DR RI, comunicazione mezzo e-mail con le planimetrie effettive delle unità 1B e 3B
(All.7 fascicolo convenuta);
f) in data 9.5.2019 si riceve ancora in via diretta da parte DR RI, una comunicazione mezzo mail per apportare delle modifiche all'unità 4A già in stato di ultimazione per apportare dei cambiamenti in un bagno con conseguente spostamento di tutta la parte impiantistica (All.8 fascicolo convenuta);
g) in data 6.6.2019 si riceve ulteriore e-mail sempre da parte di DR RI, con in allegato variazioni planimetriche delle unità immobiliari 4A-5A-4B-6A e 3A (All.9 fascicolo convenuta);
h) nel mese di luglio 2019 viene richiesto un PROGETTO INERENTE le suddivisioni esterne ed impiantistiche-fognarie, posizionamento vasca raccolta delle acque meteoriche, sistemazione esterna con viabilità interna dei lotti nonché parcheggi interni e giardini interni alla lottizzazione;
i) in data 26.07.2019 si riceve mezzo e-mail comunicazione da parte di DR RI , nella figura di committente, di sospendere momentaneamente gli ordini dei materiali relativi alle opere di finitura nella fattispecie pavimenti, rivestimenti bagni e cucina della unità immobiliare 3A perché in corso di vendita (All.10 fascicolo convenuta);
l) in data 12.10.2019 si riceve da DR RI conferma dei materiali di finitura per l'Unità immobiliare 2B (All.11 fascicolo convenuta)”.
3) “Vero che la LA IO ha eseguito opere di rinforzo strutturale dell'edificato preesistente in cantiere, opere consistite in rinforzo strutturale delle travi attraverso
l'aumento di spessore delle stesse e inserimento di una ulteriore armatura in ferro con successiva realizzazione di nuovi massetti di rinforzo del piano calpestio con Geolite Magma in sacchi”.
4) “ Vero che la LA IO ha realizzato opere aggiuntive e/o in variante consistite in:
•variante fogna
•marciapiede esterno via muraccio dell'archetto
•variante rampe di accesso ai garage unita' 1a,4a,3a,6a,1b,4b,3b,6b
•variante relativa alle forniture di controtelai e portoncini
•variante relativa alla demolizione della platea in c.a della gru
•variante relativa alle opere da fabbro
•variante relativa ai rinforzi strutturali dei solai - 4 -
•variante relativa alla demolizione e rifacimento dei muri divisori dei balconi p1
•variante relativa ai massetti
•variante relativa agli imbotti palazzina b
•variante relativa agli architravi per il montaggio delle porte dei garage
•chiusura della copertura con tegole speciali della CP_7
•realizzazione canna fumaria carlino
•rifacimento tramezzature villa Rufini 6a
•lavorazioni extra mazzaferro”.
5) “Vero che la LA IO ha più volte sollecitato alla committenza, anche per il tramite di ed anche per le vie orali e dirette, un prolungamento del Controparte_4 termine di consegna delle lavorazioni contrattualizzate”.
Indica quali testi i Signori:
- domiciliato in Ardea, Via Adria n.12; Testimone_1
- Arch. , residente in [...]. Tes_2 Tes_3
Sul seguente unico capitolo: “ Vero che dopo l'allontanamento dal cantiere della LA Contr IO, una volta intervenuta la per il completamento dei lavori presso l'immobile Contr di sua proprietà, ha rescisso il rapporto con la predetta ed ha provveduto a richiamare la impresa LA per portare a termine gli interventi di pertinenza”.
Indica quale teste la Signora residente in [...]
Borgo Pisani n. 5.
Chiede inoltre di essere ammessa a prova contraria sugli stessi capitoli e con i medesimi testi di parte avversa.
Ancora in via istruttoria chiede disporsi il rinnovo della C.T.U. già ammessa previa designazione di altro Consulente Tecnico d'Ufficio.
- Nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate ex adverso;
- in accoglimento della domanda formulata in via di riconvenzione, dichiarare i contratti di sub-appalto intercorsi tra le parti risolti per fatto e causa, quali declinati in narrativa dell'atto di costituzione in giudizio, esclusivamente imputabili a e, per Controparte_8
tale effetto condannarla al risarcimento del danno patito da LA IO srl nell'ammontare pari al 10% delle lavorazioni residue da determinarsi in corso di giudizio e in misura comunque non superiore ad €.50.000,00; ancora in via riconvenzionale voglia condannare parte attrice al pagamento delle somme dovute per le lavorazioni eseguite in variante pari ad €.105.014,60 e per le opere aggiuntive, entrambe le voci come dedotte in - 5 -
atto di costituzione, nella misura pari ad €.74.404,52; sul tutto interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Voglia infine condannare la controparte alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio. Salvis juribus.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, disattesa ogni contraria ragione, eccezione
e/o deduzione, per le causali in narrativa, rigettare, dichiarare inammissibile, improcedibile
e/o infondato l'appello promosso da LA IO S.r.l. e per l'effetto, accogliere in via incidentale, le conclusioni non accolte in primo grado dalla odierna Appellata che si ripetono per quanto di interesse: accertare i presupposti in fatto, tutti, specificati in premessa;
- accertare che in data 08.11.2019 LA IO srl abbandonava i cantieri oggetto dei n. 2 contratti di subappalto indicati in premessa;
accertare che in data 08.11.2019 per terminare le lavorazioni affidate in subappalto alla LA IO srl residuavano
150 giorni naturali e consecutivi di lavoro;
- accertare e dichiarare che LA IO srl, in esecuzione dei citati due contratti di subappalto: mal eseguiva le lavorazioni indicate nei certificati di pagamento coma da perizia in atti da considerarsi qui di seguito integralmente trascritta;
riceveva, sia direttamente che indirettamente, nonché indebitamente, ut supra precisato, la somma di Euro
809.499,42; non ha diritto al pagamento di Euro 92.554,51 quali ritenute a garanzia;
non ha diritto alla liquidazione dell'importo di Euro 67.000,00 non avendo eseguito ulteriori lavorazioni, rispetto a quelle indicate nei n. 12 certificati di pagamento allegati;
non ha diritto alla liquidazione dell'importo di Euro 102.000,00 non avendo eseguito maggiori opere
e lavorazioni, rispetto a quelle concordate ed autorizzate, sia in variante migliorativa che sostanziale;
non ha diritto al pagamento di Euro 4.372,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei materiali, presenti in cantiere al momento della sua riconsegna e mai restituiti;
non ha diritto alla restituzione della mobilia presente nell'ufficio del cantiere e di n. 31 vitoni con tavolato per la messa in sicurezza dei balconi e/o parapetti;
ha diritto unicamente alla restituzione della betoniera per impasto di calcestruzzi marca , la CP_9
quale, comunque, è priva di pezzi e non è funzionante;
la stessa viene messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- accertare e dichiarare che LA IO srl ha ricevuto, in più rispetto a quanto oggetto dei certificati di pagamento, indirettamente e indebitamente, unicamente per le ragioni esplicate in premessa, l'importo di Euro 92.984,64; - 6 -
- accertare e dichiarare che LA IO srl non ha diritto a trattenere gli importi ricevuti a titolo di acconto per Euro 87.669,25; - accertare e dichiarare che i crediti riportati nella fattura n. 8/2020 emessa dalla società convenuta non sono dovuti;
e, per l'effetto:
- dichiarare, per tutte le ragioni esplicate in premessa, la risoluzione per grave inadempimento imputabile a LA IO srl dei contratti di subappalto del
04.01.2019, allegati alla presente sub nn.
2.1 e 2.2, da considerarsi qui di seguito integralmente trascritti;
Contr
- condannare LA IO srl a corrispondere in favore di : o stante il ritardo di 150 giorni naturali consecutivi, l'importo di Euro 480.000,00, in via principale, a titolo di penale da ritardo, in via subordinata nella deprecata e non voluta ipotesi nella quale Questo
Tribunale non dovesse ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione della penale giornaliera di cui all'art.
7.2 dei contratti di subappalto, condannare LA IO srl al risarcimento dei danni, nella misura di Euro 480.000,00, per il ritardo e per il danno all'immagine, stante il ritardo nell'esecuzione dei lavori, subito dalla società; l'importo di
Euro 92.984,64, pari alla somma corrisposta in più rispetto ai certificati di pagamento;
l'importo di Euro 87.669,25, pari alla somma corrisposta a titolo di acconto;
- ordinare alla Società convenuta l'annullamento della fattura n. 8/2020 emessa dalla società convenuta e/o l'emissione della relativa nota di credito;
Contr
- condannare LA IO srl a corrispondere in favore di i danni da inadempimento causati pari ad Euro 109.566,54, per le opere contestate e mal eseguite, nonché inidonee all'uso convenuto, ad Euro 181.450,59, per ultimare i lavori parzialmente eseguiti, ad Euro 31.320,00, per le lavorazioni che la Stessa ha dovuto sopportare per far fronte alle irregolarità commesse da LA IO srl e richiamate supra, ed Euro
50.000,00 per il danno all'immagine, dovuto al citato inadempimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 18.10.2023 il Tribunale di L'Aquila accoglieva parzialmente la domanda proposta da Parte_3 volta all'accertamento e alla dichiarazione del grave inadempimento dei contratti di
[...]
subappalto stipulati in data 4.01.2019 con la LA IO S.r.l. e a sentir dichiararne la risoluzione con conseguente condanna di quest'ultima a corrispondere in suo favore le somme di: a) € 109.566,64, pari all'importo necessario alla rimozione dei vizi inficianti le opere realizzate;
b) € 181.450,59, pari all'importo necessario per l'ultimazione delle opere oggetto dei descritti contratti di subappalto;
c) € 31.320,00 a titolo di spese - 7 -
sostenute da parte attrice per sanare le irregolarità commesse da parte convenuta;
d)
50.000,00, a titolo di risarcimento del danno da immagine;
e) € 480.000,00, a titolo di “penale da ritardo”, ovvero di risarcimento del danno anche di natura non patrimoniale;
f) €
92.984,64, a titolo di restituzione delle somme indebitamente corrisposte al subappaltatore perché eccedenti gli importi di cui ai certificati di pagamento;
g) di € 87.669,25, a titolo di restituzione di somme indebitamente corrisposte al subappaltatore a titolo di acconto.
Chiedeva, inoltre, l'allora attrice di accertare che: h) nulla è dovuto a LA in ragione della fattura n. 8/2020, da quest'ultima emessa in data 22.6.2020, dell'importo di €
173.372,00 (di cui: € 67.000,00, per lo stato finale dei lavori, € 102.000,00, per le maggiori opere eseguite e € 4.372,00, per il rimborso delle spese di acquisto dei materiali) e, per l'effetto, condannare parte convenuta ad “annullare” la descritta fattura n. 8/2020 e a emettere la conseguente nota di credito;
i) LA non ha diritto alla restituzione “della mobilia presente nell'ufficio del cantiere e di n. 31 vitoni con tavolato per la messa in sicurezza dei balconi e/o parapetti;
o ha diritto unicamente alla restituzione della betoniera per impasto di calcestruzzi marca , la quale, comunque, è priva di pezzi e non è funzionante”; l) non ha CP_9
diritto al pagamento della somma di € 92.554,51 a titolo di “ritenute a garanzia”.
1.1 A sostegno della predetta domanda, l'attrice deduceva l'inadempimento della convenuta in particolare lamentando l'abbandono da parte della stessa del cantiere, l'omesso completamento delle opere subappaltate, la presenza di vizi inficianti le stesse, la violazione del cronoprogramma allegato (anche) al contratto di subappalto e le gravi inadempienze relative alle condizioni di sicurezza del cantiere.
1.2 Si costituiva in giudizio la LA IO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la ricostruzione avversaria e insistendo, in via principale, nel rigetto di tutte le domande attoree.
Parte convenuta chiedeva, inoltre, in via riconvenzionale: a) accertato e dichiarato il grave inadempimento di parte attrice rispetto ai contratti di subappalto stipulati, in data 4.1.2019, dalle parti in causa, dichiarare l'intervenuta risoluzione degli stessi e, per l'effetto, condannare
A&G al risarcimento del danno patito da parte convenuta e pari al 10% dell'importo delle lavorazioni residue in misura non superiore a € 50.000,00; b) condannare parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di € 105.014,60, a titolo di compenso relativo alle opere realizzate da quest'ultima a titolo di “lavorazioni in variante”;
c) condannare parte attrice al pagamento in favore di parte convenuta della somma di €
74.404,52, a titolo di compenso relativo alle opere realizzata da quest'ultima a titolo di “opere aggiuntive”. - 8 -
A sostegno della propria tesi ha allegato che: i) il termine per la conclusione dei lavori non può considerarsi essenziale, ii) che la violazione del cronoprogramma non è imputabile al subappaltatore, bensì alle “richieste di sostanziali modifiche interne ed esterne avanzate persino dagli acquirenti delle unità immobiliari in costruzione”, iii) a essa sarebbe stato precluso l'accesso al cantiere e quindi anche la materiale apprensione dei propri attrezzi lavorativi.
1.3 Il Tribunale di L'Aquila, accoglieva la domanda attorea accertando il diritto della stessa al pagamento della somma di euro 150.000,00 da parte convenuta a titolo di penale da ritardo, nonché le due domande riconvenzionali proposte dalla convenuta di cui ai punti sub b) e c) accertando il diritto della convenuta alla corresponsione da parte dell'attrice della somma di euro 109.539,87 , rigettando le ulteriori domande formulate dalle parti.
In virtù dell'accertata sussistenza di crediti reciproci tra le parti di pronta liquidazione operava compensazione giudiziale condannando la convenuta alla corresponsione della residua somma di euro 40.460,13 in favore dell'attrice oltre interessi dalla data della domanda sino al saldo.
Poneva definitivamente a carico di entrambe le parti per la misura del 50% ciascuno le spese della C.T.U. espletata condannando la convenuta alla refusione delle spese di lite che liquidava in € 545,00 per spese materiali e in € 7.616,00 per compensi, oltre R.S.G. (15%),
C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%), che distraeva, ex art. 93, comma 1, c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. Ubaldo Lopardi.
Nello specifico, a fondamento della propria decisione il primo giudice accertava il grave inadempimento della convenuta per non aver completato i lavori nei termini stabiliti imputando alla stessa la risoluzione dei contratti di subappalto stipulati e conseguentemente rigettando la domanda riconvenzionale avente ad oggetto la pronuncia ex art. 1453 c.c.
Relativamente alle ulteriori domande, premessa la condivisione della modalità di svolgimento delle operazioni peritali anche in merito al mancato svolgimento del sopralluogo, nel merito:
- rigettava la domanda di parte attrice relativa alla corresponsione della somma di euro
109.566,64 volta alla rimozione dei vizi delle opere realizzate sostenuta dall'attrice non ritenendo provata la domanda stante le contestazioni operate dalla convenuta e l'intervenuta modificazione dello stato dei luoghi, nonché l'assenza di valore probatorio della allegata consulenza di parte.
- Per le stesse ragioni rigettava anche la domanda relativa al pagamento della somma di euro
31.320,00 richieste dall'attrice a titolo di spese sostenute per sanare le sostenute irregolarità commesse da parte convenuta rilevando il mancato riscontro delle stesse da parte del C.T.U. nonché l'assenza della relativa prova di pagamento. - 9 -
- Rigettava poi la domanda sub b) proposta da parte attrice relativa al pagamento dell'importo necessario all'ultimazione delle opere per la somma di euro 181.450,59 in suo favore accertando l'insussistenza di tale diritto in virtù dell'intervenuta risoluzione del contratto e rilevando che tale spesa non costituisca voce di danno emergente né di lucro cessante.
-Rigettava inoltre il richiesto danno da immagine, relativo alla domanda sub d), ritenendolo non provato anche nei presupposti applicativi.
- Accoglieva invece la domanda attorea relativa al punto sub e) accertando il diritto della stessa al pagamento in suo favore della penale da ritardo, ritenendo, tuttavia, l'importo previsto nel contratto manifestamente eccessivo e procedendo dunque alla rideterminazione della stessa per la somma di euro 150.000,00.
- Accertava poi sulla base delle risultanze della C.T.U. espletata che la società convenuta era creditrice della attrice per opere eseguite e non saldate per la somma complessiva di euro
109.539,87 di cui a titolo di opere non pagate l'importo di € 16.985,36 e a titolo di ritenute a garanzia l'importo di euro 92.554,51, rigettando conseguentemente le speculari domande attoree sub f), g), l) e ritenendo parzialmente fondata la domanda sub h) relativa all'accertamento di non debenza dell'importo relativo alla fattura n. 8/2020 stante il minore importo dovuto accertato.
Rigettava, infine, anche la domanda sub i) accertandone il mancato riscontro probatorio.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la LA IO S.r.l. chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi:
2.1 Violazione dell'art. 24 Cost;
Violazione dell'art. 190 c. p. c.; nullità della sentenza.
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa che ritiene sarebbe stato leso dal primo giudice stante il deposito dell'impugnata sentenza avvenuto prima della scadenza dei termini previsti per il deposito delle memorie di replica.
A riguardo ha fatto rilevare che nonostante il termine previsto per il suddetto adempimento processuale fosse per le ore 24:00 del 18.10.2023, la sentenza sarebbe stata depositata già alle ore 11:42 dello stesso giorno non attendendo, quindi, il deposito degli atti di parte.
Ha sostenuto che tale intempestivo deposito gli avrebbe precluso di replicare alla comparsa conclusionale di controparte ledendo il proprio diritto di difesa in violazione del principio del contraddittorio.
2.2. Erroneità e contraddittorietà della sentenza. Motivazione illogica, perplessa e contraddittoria. - 10 -
Con il secondo motivo di appello la società appellante ha contestato l'impugnata sentenza relativamente al rigetto della propria domanda riconvenzionale proposta laddove ha condiviso il modus operandi del C.T.U. ritenendo non necessario l'espletamento del sopralluogo inizialmente previsto nel quesito.
In particolare, ha sostenuto che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere tale adempimento non necessario ai fini della decisione e precluso dalla preminenza del diritto all'inviolabilità del domicilio dei terzi rispetto al diritto di azione e difesa delle parti.
In merito ha eccepito la contraddittorietà della motivazione fornita sul punto sia relativamente alla prova del diniego dei terzi inquilini dei singoli appartamenti oggetto di sopralluogo, sostenendo che non possa ritenersi sussistente in base alla sola comunicazione pervenuta dall'amministratrice di condominio, sia con riguardo alla necessarietà dell'intervento che ha sostenuto essere dirimente ai fini dell'accertamento del proprio diritto ed inoltre possibile per il giudice anche in presenza di diniego.
Ha sostenuto, dunque, che il primo giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 118 c.p.c. sussistendone i presupposti.
Ha inoltre contestato le altre ragioni poste a fondamento della decisione di avallare l'operato del CTU, che aveva ritenuto non necessario svolgere il sopralluogo, fondate sulla intervenuta modifica dello stato dei luoghi e sulla inesistenza in atti di documentazione tecnico- amministrativa necessaria per avere un riscontro tabulare degli eventuale accertamenti da compiere in loco.
2.3. Fondatezza della domanda riconvenzionale;
delle opere effettivamente eseguite dalla
LA IO S.r.l.
Con tale motivo di appello la società appellante ha sostenuto nel merito la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta in primo grado con la quale ha evidenziato il proprio diritto al pagamento di ulteriori somme rispetto a quelle previste nei due contratti stipulati, affermando di aver svolto per conto della società appellata, malgrado gli ostacoli frapposti dalla committente allo svolgimento delle lavorazioni, numerose varianti in corso d'opera ed opere aggiuntive che avrebbero comportato il mancato rispetto dei termini inizialmente previsti e per le quali ha chiesto il relativo compenso quantificato in euro 105.014,60.
A sostegno probatorio ha dedotto l'analitica indicazione di tali opere nella consulenza di parte allegata eccependo la mancata considerazione della stessa da parte del C.T.U. ed il loro mancato riscontro fattuale a causa del mancato esperimento del sopralluogo richiesto.
2.4. Della infondatezza della domanda attorea. - 11 -
Con tale motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'infondatezza della domanda attorea ed in particolare la non imputabilità a suo carico del ritardo nell'esecuzione dei lavori che sarebbero derivati dalle continue varianti richieste dalla committenza, chiedendo dunque l'accertamento dell'insussistenza del proprio inadempimento.
Ha sostenuto, per tali ragioni, l'infondatezza di tutte le domande attoree chiedendo il pagamento delle opere effettuate rimaste non pagate nonché della somma di euro 74.404, 52 dovuta per la mancata restituzione delle somme ritenute a garanzia per ciascun Sal, essendo prevista nel compenso previsto.
2.5. Mancata ammissione della prova testimoniale.
L'appellante ha contestato, poi, la decisione del primo giudice relativamente alla mancata ammissione della prova testimoniale formulata lamentando l'immotivato rigetto di tale istanza istruttoria.
Ha sostenuto l'illogicità della decisione laddove da un lato ha ritenuto privi di valore documentale il SAL e la consulenza di parte e dall'altro ha rigettato le istanze testimoniale sostenendo la natura documentale della causa.
2.6. Riforma in punto di spese.
Con l'ultimo motivo di appello la LA IO ha richiesto la riforma della sentenza anche relativamente alle spese del giudizio quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_10
contestando l'appello proposto perché infondato in fatto ed in diritto e
[...]
chiedendone il rigetto e chiedendo in via incidentale l'accoglimento delle domande non accolte in primo grado.
4. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 11.02.2025, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
5. L'appello principale è parzialmente fondato limitatamente al primo motivo ma nel merito tanto quello principale quanto quello incidentale devono essere rigettati per i seguenti motivi.
5.1 Con il primo motivo di appello principale l'appellante eccepisce la nullità della sentenza emessa in primo grado per violazione del principio del contraddittorio e del correlato diritto di difesa avendo il primo giudice depositato la sentenza senza attendere la scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ed in particolare precedentemente alla scadenza del termine previsto per il deposito delle note di replica. - 12 -
In merito si è espressa la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale con la sentenza n. 36596/2021, ha risolto il contrasto formatosi sul punto confermando l'orientamento maggioritario secondo il quale deve ritersi affetta da nullità la sentenza emessa in violazione dei termini processuali previsti per il deposito degli atti di parte senza che possa considerarsi onerata la parte che eccepisca tale violazione di allegarne il pregiudizio concreto che ne sarebbe derivato.
Afferma infatti sul punto la Suprema Corte: “ La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti
i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sè la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo”.
Deve considerarsi, poi, che nell'ipotesi in cui detta violazione riguardi una sentenza emessa in primo grado, tale nullità non rientra nelle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice previste dall'art. 354 c.p.c. e si converte in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161 c.p.c. sicché l'appello risulta ammissibile solo qualora l'appellante abbia impugnato la sentenza anche nel merito consentendo al giudice d'appello di decidere la controversia.
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la sentenza impugnata è stata effettivamente emessa e pubblicata alle ore 11.52 del giorno 18.10.2023 e dunque precedentemente alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica previsto per il giorno 18.10.2023 sino alle ore
24.00, sussistendo dunque, in virtù dei principi di diritto suesposti, la violazione dell'art. 190
c.p.c. e del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti.
L'appello inoltre è ammissibile avendo l'appellante impugnato la sentenza anche relativamente al merito della decisione con conseguente necessità di vaglio della fondatezza dell'appello proposto.
Nondimeno ritiene questa Corte di condividere integralmente l'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, che deve ivi ritenersi richiamato e trascritto, con riferimento - 13 -
all'accertamento della prevalenza dell'inadempimento della LA IO, all'intervenuta risoluzione del contratto, al corretto espletamento delle attività peritali, all'adesione alle risultanze della CTU anche in punto di quantificazione delle rispettive poste dare-avere, alla non riconoscibilità di alcune voci creditorie e di danno, al riconoscimento ed
Contr alla riduzione della penale invocata dalla con conseguente rigetto delle doglianze di merito sollevate dall'appellante principale e da quello incidentale, per i motivi di seguito evidenziati, calibrati sulle contestazioni esposte nelle rispettive impugnazioni.
5.2. Si ritiene di trattare congiuntamente il secondo e il quinto motivo di gravame principale per ragioni di connessione logica poiché entrambi attinenti alla legittimità dell'attività istruttoria espletata in primo grado.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver aderito, condividendolo, all'operato del
C.T.U. nominato, in particolare riguardo al mancato esperimento del sopralluogo previsto.
Eccepisce, a riguardo, il vizio di motivazione della sentenza emessa sostenendo l'erroneità e contraddittorietà della stessa per aver ritenuto l'esame dello stato dei luoghi non necessario per l'accertamento dei fatti fondanti la domanda riconvenzionale proposta, chiedendo il rinnovo della C.T.U. in questa sede con esperimento del sopralluogo inizialmente previsto nonché delle prove testimoniali formulate e disattese.
Relativamente alla doglianza suddetta deve ricordarsi che per consolidato orientamento della
Corte di Cassazione, confermato con la sentenza n. 12195 del 6 maggio 2024, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.
Ciò premesso in punto di dirtto, ritiene questa Corte di condividere il modus operandi del
CTU evidenziando peraltro che anche il primo giudice ( e per quanto di ragione questa Corte) non si limita o ad aderire alle risultanze dell'espletata C.T.U., argomentando invece compiutamente ed esponendo le motivazioni poste a fondamento della propria decisione circa la condivisione di quanto operato dal C.t.u. , in particolare relativamente alla inutilità del sopralluogo inizialmente previsto nel quesito allo stesso rimesso. - 14 -
Nella sentenza di primo grado, infatti, espressamente il primo giudice chiarisce ed a ciò presta piena adesione questa Corte : “il Tribunale ritiene che i relativi esiti siano, nel merito, condivisibili in quanto le operazioni peritali, svolte nel contraddittorio, risultano suffragate da accertamenti tecnici adeguati e consoni alle problematiche prospettate dalle parti.
Pertanto, le argomentazioni contenute nella relazione in parola appaiono di indubbio valore scientifico.
Preme da subito chiarire come il Tribunale condivida il modus operandi del C.T.U. che, dopo aver tentato di convocare i condòmini degli edifici per cui è causa, si sia astenuto del procedere al relativo sopralluogo.
Infatti, l'art. 14 Cost., nel sancire il diritto all'inviolabilità del domicilio, risulta preminente rispetto al diritto di azione / difesa, anch'esso tutelato dall'art. 24 Cost., qualora i titolari del domicilio non siano parti della causa e rifiutino l'accesso di terzi presso la propria unità abitativa.
Inoltre, l'intervenuta modificazione dello stato dei luoghi, in ragione del completamento dei lavori per cui è causa a opera di un'impresa terza, ha vanificato qualsivoglia utilità del predetto sopralluogo.
Del resto, tale ultima circostanza era nota al Tribunale che, nel formulare i quesiti, ha invitato il C.T.U., che così ha fatto, a rispondere ai predetti utilizzando la documentazione versata in atti.
A ciò deve essere aggiunto come il Tribunale condivida la valutazione del C.T.U. in ordine all'inutilità del sopralluogo, non avendo peraltro le parti versato in atti la documentazione tecnica / urbanistica afferente agli stabili per cui è causa. Ne deriva la mancanza di un termine tabulare di riscontro degli accertamenti condotti sui luoghi di causa.
Fermo quanto precede, il Tribunale ritiene di rigettare l'istanza proveniente dalle parti, avente a oggetto la riconvocazione del C.T.U. a chiarimenti, avendo quest'ultimo replicato in maniera puntuale ed esaustiva alle osservazioni fornite dai CC.TT.PP. durante lo svolgimento delle operazioni peritali.”
Tale motivazione, si ribadisce condivisa da questo Collegio, è puntuale e precisa ritendosi, oltre che preminente il diritto dei condomini all'inviolabilità del domicilio, anche, ed in via assorbente secondo la Corte, non necessario un intervento ulteriore stante l'inutilità del sopralluogo previsto causata dalla modificazione dello stato dei luoghi e dalla possibilità di rispondere ai quesiti posti tramite la documentazione prodotta in atti.
La C.t.u. espletata, infatti, nel rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte, ha chiaramente affermato l'inutilità del sopralluogo che la società appellante deduce al contrario - 15 -
sia necessario e prodromico all'accertamento della fondatezza della domanda riconvenzionale volta ad ottenere il compenso per ulteriori opere eseguite.
Espressamente il consulente chiarisce infatti che: “il sopralluogo non avrebbe consentito in alcun modo di fornire risposte ai quesiti posti dal Giudice diverse da quelle riportate nella presente relazione, stante l'oggettiva alterazione dello stato attuale dei luoghi rispetto allo stato dei luoghi relativo all'epoca dei fatti per cui è causa (fine ottobre 2019, oltre tre anni fa).” Specificando inoltre relativamente alla domanda riconvenzionale che: “Detto in altre parole, anche nell'ipotesi di riscontrare in loco, mediante sopralluogo, tutte le opere realizzate comprese quelle definite extra e/o in variante da parte convenuta citate da
[...]
non è possibile, ad oggi, verificare tramite sopralluogo se la convenuta abbia Parte_4
realizzato opere ulteriori rispetto a quelle dei certificati di pagamento allegati, nonché rispetto alle previsioni contrattuali a causa:
a. della innegabile ed oggettiva alterazione dello stato dei luoghi subita dalla fine di ottobre
2019 ad oggi (vedasi precedente punto 1 lett. a) e b);
b. dell'assenza, tra gli atti di causa, di tutti i documenti già elencati nel precedente par.
3.2.1.2 della presente relazione ( e tra esse a mero titolo esemplificativo: capitolato opere e finiture;
schede tecniche dei materiali impiegati;
computo metrico estimativo;
elaborato grafico esecutivo di suddivisione degli ambienti redatto dall'impresa subappaltatrice
LA IO s.r.l.; elaborati grafici delle sistemazioni esterne ed interne -impianti idrici, elettrici, termici, di condizionamento, fotovoltaico, solare termico, rete fognaria, ecc.-; progetto esecutivo strutturale a firma dell'Ing. nonché planimetrie dei Persona_2
singoli alloggi richiamate ed allegate alle varie email depositate agli atti;
atti contabili
(libretto delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e stato avanzamento lavori) relativi agli Stati Avanzamento Lavori nn. 1, 2, 3, 4 e 5. ) che avrebbero consentito un confronto le opere contrattualizzate ed eventuali opere extra o in variante non riconosciute da parte attrice a parte convenuta fermo restando, sempre, le eventuali incertezze relative alle risultanze di tale accertamento in loco a causa del lasso di tempo trascorso dai fatti oggetto di causa ad oggi e conseguente mutato stato dei luoghi.
Per tutto quanto chiarito sopra e già espresso nel corpo della relazione, in risposta all'osservazione dell'Arch. si ribadisce nuovamente che la convocazione di un Persona_3
sopralluogo presso i luoghi di causa non avrebbe fornito alcun elemento aggiuntivo per la risposta ai quesiti rispetto alle conclusioni cui la C.T.U. è giunta tramite analisi dei documenti ritualmente prodotti in giudizio.” - 16 -
Questa Corte valuta corrette le considerazioni svolte dal C.t.u. relativamente all'inutilità del sopralluogo, ritenendo di dover considerare dirimente a riguardo la mutazione dello stato dei luoghi, la quale risulta essere certa rispetto al momento in cui la appellante ha interrotto la propria attività, posto che risulta pacifica la mancata conclusione delle opere da parte della società appellante e che, dunque, anche qualora queste dovessero essere rinvenute in loco, non sarebbe possibile accertare la riferibilità delle stesse all'attività dell'appellante stante il sicuro intervento a completamento da parte di ulteriori imprese e la possibile modifica intervenuta anche ad opera dei singoli proprietari delle unità immobiliari.
Le argomentazioni svolte dalla C.t.u. relativamente all'inutilità del sopralluogo devono pertanto ritenersi pienamente condivisibili, rendendo peraltro superflua qualsivoglia disamina relativa alla preminenza dei diritti costituzionalmente garantiti e escludendo la sussistenza di ogni presupposto necessario ai fini di un intervento ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
Relativamente all'assenza della documentazione necessaria al fine di assolvere l'onore probatorio delle opere dedotte come eseguite dall'appellante deve ritenersi insussistente il dovere del consulente e del giudice di richiederne l'acquisizione.
Invero, tale principio non deve ritenersi applicabile qualora si tratti di documentazione attinente ai fatti fondamentali posti a fondamento della domanda per i quali, a mente dell'art. 2967 c.c. l'onere di allegazione è posto a carico della parte in virtù del principio dispositivo.
La suddetta norma impone a colui che voglia far valere in giudizio un diritto di allegare i fatti e i documenti posti a fondamento della domanda non potendo il giudice e i consulenti sopperire a tale mancato assolvimento.
Ebbene, nel caso in esame la causa deve ritenersi sicuramente di natura documentale (sebbene non adeguatamente istruita da questo punto di vista da parte di entrambi i contendenti) potendo essere i fatti accertati tramite l'analisi della documentazione nella disponibilità delle parti, come chiaramente affermato dal consulente.
La mancata allegazione e produzione in giudizio della documentazione necessaria ai fini probatori di cui la parte ha la disponibilità comporta la non necessarietà delle ulteriori prove richieste e il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della parte onerata.
5.2.1. Per le stesse ragioni, circa la natura documentale della causa, non può trovare ingresso la prova testimoniale formulata dalla allora convenuta (peraltro articolata con capitoli che, ove non già documentati, sono generici sul tipo ed entità di lavori, nonché sulle contestazioni e richieste rivolte all'appaltatrice e non esattamente collocati nel tempo) che deve essere respinta anche in questa sede, con conseguente rigetto anche del quinto motivo di gravame. - 17 -
5.3. Parimenti da trattarsi congiuntamente sono il terzo e il quarto motivo di gravame attenendo entrambi alla fondatezza delle domande proposte.
L'appellante contesta l'impugnata sentenza per aver rigettato nel merito la domanda riconvenzionale proposta volta al pagamento delle opere che sostiene di aver ulteriormente effettuato rispetto alle lavorazioni previste dai contratti di subappalto stipulati.
In particolare, deduce l'appellante di aver svolto un ampio compendio di varianti ed opere aggiuntive di lavorazioni richieste dalla committenza individuate ed allegate tramite la produzione della Consulenza tecnica di parte, deducendo di aver pertanto diritto al relativo compenso quantificato in euro 105.014,60.
A riguardo si duole del mancato accertamento dell'effettiva esecuzione dei lavori da parte della C.t.u. considerando sul punto gravemente omissivo l'operato del consulente.
Sostiene, poi, che a causa della richiesta di tali lavorazioni in variante ed in aggiunta, il mancato rispetto dei termini previsti per la consegna e del cronoprogramma previsto non siano a lei imputabili, chiedendo la riforma sul punto della sentenza impugnata consistente nel rigetto della domanda attorea.
La doglianza è infondata.
Stante la condivisione dell'operato del consulente per le ragioni già precedentemente esposte e accertata l'assenza di omissioni da parte dello stesso, con conseguente rigetto della richiesta di rinnovo della stessa anche in questa sede, nel merito della domanda proposta , non si può che rilevare il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo alle lavorazioni in aggiunta, non risultando le stesse dimostrate in giudizio.
Si ribadisce infatti che l'appellante non ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva esecuzione di ulteriori opere in variante ed in aggiunta rispetto a quelle previste dai contratti stipulati, non potendo a tal fine ritenersi idonea la consulenza di parte prodotta, la quale è priva di autonomo valore probatorio (oltre che scarsamente corredata da precisi riscontri fotografici) dovendo essere considerata un mero atto difensivo di parte ed in virtù della mancata produzione di ulteriore documentazione idonea a dimostrare in giudizio la differenza tra lavori previsti nei contratti e i lavori effettivamente svolti da parte dell'odierna appellante (ribadendosi sul punto quanto sopra già esposto con riferimento alla valenza della prova testimoniale articolata).
Le risultanze peritali hanno infatti confermato l'assenza di produzione da parte dell'allora convenuta degli elaborati progettuali e della documentazione necessaria al fine di effettuare il necessario raffronto con le opere previste originariamente nei contratti con conseguente impossibilità di accertamento dell'esecuzione delle stesse. - 18 -
Di tale allegazione era onerata, ai sensi dell'art. 2967 c.c., la convenuta attrice in via riconvenzionale, la quale ha omesso di produrre tutta la documentazione necessaria sicché deve confermarsi il mancato assolvimento dell'onere probatorio in merito alle ulteriori lavorazioni effettuate e la conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale proposta.
Posta, per le ragioni suddette, l'insussistenza della dimostrazione delle ulteriori lavorazioni indicate anche il quarto motivo di appello deve ritenersi privo di fondamento.
Parte appellante lamenta, infatti, che il ritardo nell'esecuzione dei lavori debba essere addebitato alla committenza e all'appaltatore in virtù delle ulteriori lavorazioni richieste.
Tale circostanza, come si è detto, risulta dagli atti di causa non dimostrata sicché deve ritenersi infondata in virtù delle norme di diritto che regolano il riparto dell'onere probatorio in merito anche l'eccezione formulata.
Per consolidato orientamento di legittimità, infatti, è onere del debitore chiamato a rispondere dell'inadempimento dimostrare in giudizio di aver esattamente adempiuto alla prestazione richiesta ovvero di dimostrare la circostanza impeditiva dell'adempimento che assume essere a sé non imputabile, anche qualora questa consista nel fatto del creditore.
Nel caso di specie, pertanto, stante il mancato accertamento del fatto posto a fondamento del ritardo nell'adempimento deve confermarsi l'inadempimento della società appellante come alla stessa imputabile con conseguentemente rigetto delle ulteriori doglianze relative all'accoglimento della domanda attorea.
Si rileva in ogni caso che era preciso onere della subappaltatrice segnalare tempestivamente e formalmente alla committenza i ritardi e le mancanze ad essa imputabili onde poi far valere l'eventuale interesse, ad una proroga dei termini di ultimazione delle opere, potendo diversamente quest'ultima fare affidamento sulla sufficienza dei tempi contrattualmente previsti per la loro conclusione.
5.6. Quanto al motivo inerente il carico delle spese di lite, va preso atto della fondatezza della sola doglianza in rito sollevata dall'appellante, che per il resto vede rigettarsi nel merito il proprio appello, con conseguente sua sostanziale soccombenza, dovendosi pertanto provvedere ad una nuova determinazione delle stesse, sulla base dell'esito complessivo della lite.
6. Parimenti infondato è l'appello incidentale proposto.
La società appellata ha chiesto in via incidentale la riforma della sentenza emessa dal
Tribunale di L'Aquila limitatamente alle domande non accolte in primo grado.
In particolare, l'appellata appellante in via incidentale lamenta l'erroneità della sentenza laddove non ha riconosciuto il suo diritto al rimborso delle somme che la stessa deduce di - 19 -
aver dovuto sopportare per lavorazioni ulteriori sostenute derivanti dal mancato adempimento della società appellante in via principale.
Ha chiesto la restituzione della somma di euro 92.989,64 corrisposta alla società LA che deduce essere importi indebitamente versati consistenti nella differenza tra i pagamenti effettuati e i certificati di pagamento.
Ha inoltre contestato la riduzione della penale effettuata dal primo giudice sostenendo che tale potere del giudice sia comunque subordinato all'onere di allegazione e di prova posto a carico della parte relativamente alle circostanze fondanti l'eccessività della penale.
Pure tali doglianze non meritano accoglimento.
6.1. Anche al riguardo questa Corte rileva il mancato assolvimento da parte dell'allora attrice dell'onere probatorio relativo alle ulteriori opere dovute per la rimozione dei vizi derivanti dall'esecuzione dei lavori da parte della società appellante principale.
6.1.1. Dall'esame degli atti di causa, infatti, non risulta dimostrata in giudizio la sussistenza delle irregolarità e dei vizi lamentati stante la modificazione dello stato dei luoghi e il difetto di accertamento giudiziale degli stessi, sicché non risultano dimostrati i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria nell' an così come nel quantum dedotto non avendo la società fornito prova del pagamento della somma richiesta.
6.1.2. Parimenti infondata è la domanda relativa al pagamento delle somme che sostiene di aver sostenuto per l'ultimazione delle opere oggetto dei contratti stipulati tra le parti.
Sul punto deve ritenersi infatti insussistente il danno lamentato non avendo la società appaltatrice corrisposto alcuna somma per l'esecuzione delle opere rimaste ineseguite, con la conseguenza che le spese sostenute per l'ultimazione delle opere non costituiscono voci di danno, non consistendo in un pregiudizio subito dall'appellante incidentale.
Invero, le suddette spese non si sostanziano né in una perdita economica della appellata derivante dall'inadempimento né in un mancato guadagno atteso che il danno da ritardo risulta già compiutamente reintegrato tramite la condanna al pagamento delle somme previste a titolo di penale.
6.1.3. Rispetto a tale ultimo aspetto, deve precisarsi che il potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale manifestamente eccessiva, ai sensi dell'art. 1384 c.c., può essere esercitato a prescindere dalla volontà delle parti, rispondendo lo stesso ad un interesse generale dell'ordinamento.
Il fatto che tale potere sia subordinato all'onere di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, impone esclusivamente che la manifesta eccessività della penale pattuita risulti "ex actis", ossia dal - 20 -
materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, precludendo al giudice la ricerca dello stesso d'ufficio.
Nel caso di specie, la manifesta eccessività della penale pattuita è emersa dalla documentazione prodotta in giudizio dalle parti.
Sul punto in ogni caso sono pertinenti e condivisibili le ragioni per le quali alla luce delle considerazioni espresse dal CTU (pagg 18 e 19) appare corretta la determinazione della misura della della penale in un importo parti ad €1000,00 giornaliere (corrispondente a quella prevista nell'appalto principale ed in ogni caso superiore alla percentuale vigente per i lavori pubblici) con sua liquidazione nell'importo complessivo di €150.000, avuto riguardo ai giorni stimati dal tecnico officiato come necessari per la conclusione dei lavori.
7. Le considerazioni sopra esposte rendono ragione del riconoscimento, all'esito della compensazione tra rispettive ragioni debitorie e creditorie, della debenza da parte della
LA IO Srl in favore della della somma di € 40.460,13, oltre Parte_3
interessi dal 21.7.2020 sino al saldo.
8. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con esclusione per il presente grado della fase istruttoria, non svolta , in ragione del parziale accoglimento dell'appello principale , si prestano ad essere compensate tra le parti per 1/3 e poste a carico dell'appellante principale – stante la sua sostanziale soccombenza in primo grado, confermata in secondo- per i residui due terzi.
9. Rinviene, altresì, applicazione per l'appellante incidentale, la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, in rito:
1) dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
nel merito:
2) in accoglimento della domanda attorea, accerta che parte convenuta è debitrice di parte attrice della somma di € 150.000,00;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta che parte attrice è debitrice di parte convenuta della somma di 109.539,87; - 21 -
4) all'esito della compensazione giudiziale, condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice la somma di € 40.460,13, oltre interessi dal 21.7.2020 sino al saldo;
5) rigetta per il resto tutte le altre domande sia di parte attrice, sia di parte convenuta;
6) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, ciascuna nella misura del 50%, le spese di C.T.U. già liquidate in primo grado;
7) condanna la LA IO Srl alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore della parte attrice, che liquida, per l'intero, in € 545,00 per spese materiali e in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. (4%) e
I.V.A. (22%), compensando tra le parti il residuo terzo.
8) condanna la LA IO Srl alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, che liquida, per l'intero, in € 6.946,00 per per compensi, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. (4%) e I.V.A. (22%) compensando tra le parti il residuo terzo.
9) dà atto, quanto alla parte appellata, della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 26.5.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono