Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 9369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9369 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 01936 9 /0 1 ☑ LA CORTE SUPREMA SEZIONE PRIMA A FALLIMENTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6574/99 Dott. Pellegrino Presidente SENOFONTE Dott. Ugo Riccardo Consigliere PANEBIANCO 91524 Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere 3242 Rep. CELENTANO - Rel. Consigliere Dott. Walter Ud. 20/02/2001 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig.sul ricorso propos to da: per diritti L. GA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA il 10 LUG. 2001 IL CANCELLIERE TEULADA 55, presso l'avvocato NOSCHESE G. F rappresentato e difeso dall'avvocato DE FELICE ARTURO, CANCELLERIA giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MATILDE, FIORE MARIO,POLVERINO GIORGIO, SANTAMARIA AVERSA ROBERTO, RAGONE ARMANDO, BANCA COMMEMRCIALE ITALIANA SpA, ITALIANAUTO Srl, RISPOLI MICHELE;
intimati - 2001 avversO la sentenza n. 128/98 della Corte d'Appello di 461 SALERNO, depositata il 02/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2001 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto del 22.06.1994, EN UD, già ti- tolare della ditta individuale "AD Antiquariato Doma- ni", propose opposizione alla sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa il 27.11.1991 dal Tribunale di Salerno. в Il Tribunale rigettò l'opposizione e la Corte ter- ritoriale, con sentenza del 2.4.1998, rigettò il gra- vame del UD. Sui motivi di appello, la Corte osservò: a) che nessuna violazione del diritto di difesa si era verificata, per il debitore, nella fase prefalli- mentare, atteso che l'istanza di fallimento e l'avviso di convocazione in camera di consiglio erano stati no- tificati ritualmente al UD, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; b) che il fallimento era stato dichiarato con riferimento all'attività commerciale di vendita di oggetti di antiquariato, svolta dal UD, e non, come quest'ultimo sosteneva, all'attività artigianale 2 di falegnameria;
c) che la dichiarazione di fallimento ritualmente entro l'anno dalla cessa- era stata emessa zione dell'attività, avvenuta secondo quanto accer- tato dalla polizia tributaria con indagini effettuate sul luogo in cui l'attività era stata esercitata nel- la prima decade del mese di dicembre del 1990. Avverso tale sentenza il UD ha proposto ri- corso per cassazione. Né la curatela, né i creditori istanti per il fal- limento, nei confronti dei quali il ricorrente ha inte- grato il contraddittorio, mediante la notifica del ri- corso, in esecuzione dell'ordinanza emessa da questa Corte all'udienza del 10.10.2000, hanno svolto attività difensiva. Lo stesso ricorrente ha depositato una memoria di- fensiva ad illustrazione del ricorso. Motivi della decisione I l ricorrente ha denunciato, con due motivi: 1) la violazione dell'art. 15 1.f. nel testo emen- dato dalla sentenza n. 141 del 1970 emessa dalla Corte Costituzionale. 2) l'omessa, insufficiente motivazione in relazione agli artt. 1 e 10 1.f.. Con il primo motivo, e riferendosi alla dichiara- zione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma 3 3° della legge n. 890/1982, intervenuta con la sentenza n. 346 del 1998, per la parte in cui all'obbligo di re- stituire il plico al mittente una volta venuto a scade- re il termine (dieci giorni) della giacenza ebbe ad es- sere sostituito l'obbligo di conservare il plico stesso anche oltre il periodo decadale suddetto al fine di ga- rantire al notificando non già una semplice possibilità di conoscenza della notificazione ma una conoscenza ef- fettiva, il ricorrente prospetta la nullità della noti- ficazione dell'avviso di convocazione, eseguita ai sen- si dell'art. 140 c.p.c. e ritenuta valida dalla Corte di merito appunto con riferimento al compimento della notificazione dopo la giacenza del plico presso بلا l'ufficio postale. Con il secondo motivo il ricorrente addebita ai giudici dell'appello di aver ritenuto apoditticamente che egli avesse continuato ad esercitare l'attività nel locali di via Garibaldi pur dopo l'esecuzione (in data 20.06.1990) dello sfratto, del cui verbale gli stessi giudici avevano preso conoscenza, @ senza aver rilevato la contraddittorietà delle informazioni fornite dalla Guardia di Finanza, la quale, con i due rapporti invia- ti al tribunale, aveva nell'uno posto in rilievo che "'da un paio di anni al Corsi Garibaldi risultava essere presente un esercizio di un altro antiquario" e 4 senza dare spiegazioni o indica- nell'altro riferito in cui le indagini erano state zioni circa il luogo eseguite che esso UD aveva continuato ad eser- citare la sua attività commerciale fino alla prima de- cade del dicembre 1990. Il primo motivo non ha fondamento giuridico. La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con la spedizione della raccoman- data con avviso di ricevimento, contenente notizia del deposito della copia dell'atto nella casa comunale, ch. mentre resta a tal fine irrilevante l'effettiva conse- gna della raccomandata, ovvero l'allegazione dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinata- rio della notificazione o da altra persona a tanto le- gittimata. Detto sistema di notificazione non è stato modificato dalla legge n. 890 del 1982, recante la nuo- va disciplina della notificazione degli atti a mezzo posta, non riguardando le altre forme di notificazione né gli avvisi che l'ufficiale giudiziario effettua a completamento della complessa fattispecie di notifica- zione, e ciò senza che si ponga una ragione di con- trasto con le garanzie di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Invero, mentre le menzionate formalità sono assolutamente idonee a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario, senza alcun pregiudizio 5 per il suo diritto di difesa, la diversità di discipli- na rispetto ad altre forme di notificazione - segnata- mente rispetto a quella prevista dall'art. 149 c.p.c. per la quale è prescritta la prova dell'effettiva rice- zione dell'atto da parte del notificando - trova la sua obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti e di quelle formalità ulteriori che accom- pagnano la spedizione della raccomandata. In tal senso si è più volte pronunciata questa Corte, con le sentenze n. 6187 del 1994, n. 1136 del 1995, n. 6067 del 1997, n. 2228 del 1998 e, da ultimo, con la sentenza n. 857 del 2000 che, nelle sue ragioni giuridiche, non è inficiata dalle contrarie osservazio- ni critiche svolte dal ricorrente nella memoria difen- siva. Del resto, la diversità sostanziale, rispetto alle garanzie costituzionali, delle forme di notificazione previste rispettivamente dagli artt. 140 e 149 c.p.c. è stata posta in rilievo dalla stessa sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale (dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 8 comma secondo, della legge n. 890 del 1982 recante la disciplina della notificazione di atti a mezzo posta e delle comunica- zioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari). 6 Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata mostra, nella motivazione, che il convincimento dei giudici di merito in ordine al perdurare dell'attività commerciale svolta dal UD sino alla prima decade del dicembre 1990 ha trovato fondamento nell'accertamento di fatto compiuto in tal senso dalla Guardia di Finanza sul luogo stesso ("in loco") ove l'attività era esercitata, e nella conferma indiretta che a tale accertamento veniva dalla dichia- razione di cessazione dell'attività alla data del mag- gio 1991, fatta dallo stesso UD agli organi del Fisco. Sotto il profilo logico, che costituisce l'unico aspetto di censurabilità (ex art. 360 n. 5 c.p.c.) del- la decisione, la motivazione della sentenza appare cor- retta, adeguata ed immune da vizi od errori. Il ricorso Va dunque rigettato. Non è luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso addi 20 febbraio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente Pellegrino Senofonte Walter Celentano. u. 7 DEPORTATA N A PUF Oggi is wows hoves 080000 1097 129.11 4567 20.05 8067 12.00 161,72 ILCANDAU SAE Vana Di Nuzzo More f u CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delie Entrate di Roma 2 il 23.8.2011 serie 4 al n. 41035 versate € 161,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115/de/30/5/2002)5fg/30/5/2