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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1349/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1349/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Alessandro Cortimiglia, elettivamente domiciliata in Piacenza, piazza Cavalli n. 68, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE contro
C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 dall'avv. Ettore Maini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Verdi n. 4, presso lo studio del suddetto difensore;
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_2 C.F._3 giudizio, dall'avv. Ettore Maini, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Verdi n. 4, presso lo studio del suddetto difensore;
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_3 C.F._4 giudizio, dall'avv. Urgo Carminati, elettivamente domiciliata in Cremona, Galleria XXV Aprile n. 2, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 fratello, la cognata, e la sorella, deducendo CP_1 Parte_2 Parte_3 che:
- in data 06.01.2022, decedeva in Cadeo (PC), ab intestato, la madre, Persona_1
- alla successione concorrevano, ex art. 566 c.c., i tre figli, e Parte_3 Pt_1 CP_1
- era titolare del conto corrente di corrispondenza n. 0035/000030202438, acceso Persona_1 presso Credit Agricole Italia s.p.a., filiale di Roveleto di Cadeo (PC), che, al momento dell'apertura della successione, presentava un saldo attivo di € 1.598,44, poi ridottosi ad €
406,56;
- detto conto corrente, seppur formalmente cointestato con il figlio era stato CP_1 alimentato dalle sole entrate della decuius, costituite dalle pensioni e dalla liquidazione dell'eredità della sorella deceduta in Piacenza l'11.04.2013; Persona_2
- sul conto corrente in questione aveva delega ad operare moglie di Parte_2 [...]
CP_1
- dall'esame degli estratti conto bancari, emergeva che detto rapporto era stato depauperato attraverso prelievi che, nel quinquennio 2017-2021, ammontavano complessivamente ad €
301.000,00;
- rilevavano, in particolare, le suddette operazioni: un bonifico della somma di € 37.000,00, addebitata sul conto di corrispondenza cointestato alla decuius, effettuato il 21.05.2014 a favore del convenuto ed avente la causale “prestito infruttifero”; un “giroconto” della CP_1 somma di € 94.370,00, ordinato in data 23.03.2018 dalla delegata con Parte_2 accredito del relativo importo sul conto corrente cointestato alla stessa ordinante ed al marito una operazione intervenuta il 16.12.2021, con cui con la causale CP_1 CP_1
“girofondi per spese assistenziali”, disponeva l'accredito su proprio rapporto bancario della somma di € 63.000,00.
Sosteneva che dette operazioni, prive di alcuna giustificazione causale, erano espressione di illegittime appropriazioni di beni pertinenti alla massa ereditaria in quanto inerenti ad un rapporto bancario solo formalmente cointestato, ma alimentato unicamente da e tali da avere Persona_1 determinato un arricchimento dei beneficiari che, in quanto privo della forma dell'atto pubblico prevista dall'art. 782 c.c., doveva considerarsi nullo, con il conseguente sorgere, in capo a questi
2 ultimi, dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto all'asse ereditario materno.
Ciò premesso, l'attrice chiedeva, in primo luogo, di accertare e dichiarare: che la stessa, insieme a e a erano eredi di che e Parte_3 CP_1 Persona_1 CP_1 Parte_2 avevano percepito, dal patrimonio della decuius, per il tramite di plurime operazioni
[...] bancarie, le somme di € 37.000,00, in data 21.05.2014, di € 63.000,00, in data 16.12.2021, e di complessivi € 94.370,00, in data 16.12.2021, senza alcuna causa riconducibile a beneficio del decuius; che dette somme configuravano un credito dell'asse ereditario di da Persona_1 devolversi agli eredi secondo le norme della successione legittima ex art. 566 c.c.; per l'effetto, di condannare i convenuti ed a corrisponderle, rispettivamente, la CP_1 Parte_2 somma di € 49.061,00 e di € 15.728,00, pari ad 1/3 dell'asse ereditario, oltre interessi legali.
1.1) Si costituivano in giudizio e i quali contestavano la Parte_2 CP_1 legittimità e la fondatezza delle domande svolte nei loro confronti, chiedendone il rigetto.
[...]
in particolare, dando comunque atto, previo ordine alle ulteriori coeredi legittime CP_1
e di collazione e di conferimento alla massa ereditaria di quanto Pt_1 Parte_3 anche da loro ricevuto dalla decuius, direttamente o indirettamente, a titolo di elargizione, liberalità e/o donazione, della sua disponibilità a conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto dalla madre che fosse risultato di effettiva ed esclusiva pertinenza di quest'ultima, Persona_1 chiedeva che venisse determinata la consistenza dell'asse ereditario, al netto delle spese documentate inerenti alla dedotta successione, nonché dei debiti ereditari accertati in corso di causa, con scioglimento della relativa comunione mediante attribuzione a ciascun coerede della quota di sua rispettiva spettanza, pari ad 1/3 ciascuno. Con riferimento alle operazioni invocate dall'attrice, rilevava che: quanto al bonifico in suo favore della somma di € 37.000,00, addebitata sul conto di corrispondenza cointestato alla decuius, ciò era avvenuto pure con riguardo a
“prestiti infruttiferi” di identico importo intervenuti anche a favore della attrice e della sorella quanto al “giroconto” della somma di € 94.370,00, ordinato dalla delegata Parte_3 [...]
con accredito del relativo importo su conto corrente cointestato all'ordinante ed al Parte_2 marito, che ciò era derivato dalla estinzione di polizze vita da lui stesso contratte e/o comunque riguardava somme di sua pertinenza e/o a lui attribuite dalla madre (come avvenuto Persona_1 pure a favore della attrice e della ulteriore figlia;
quanto all'operazione intervenuta Parte_3 con la causale “girofondi per spese assistenziali”, aveva effettuato l'accredito su proprio rapporto bancario della somma di € 63.000,00 a fronte della espressa volontà manifestata dalla decuius
3 finalizzata, da un lato, alla estinzione di due polizze vita da lei contratte ed aventi quale assicurate le figlie e compiuta a causa del protratto disinteresse di queste ultime nei Pt_1 Parte_3 suoi confronti, e determinata, dall'altro, dalla sua volontà di provvedere sia al rimborso di contributi economici ricevuti dal figlio che al riconoscimento di compenso a favore della CP_1 nuora per le prestazioni di assistenza e di cura. Parte_2
1.2) Si costituiva in giudizio anche la quale: in via preliminare, eccepiva il Parte_3 difetto della condizione di procedibilità della domanda costituita dalla previa instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria anche nei suoi confronti;
nel merito, si associava alle domande attoree.
1.3) All'udienza del 12.12.2023, il G.I., rilevato il difetto del procedimento di mediazione nei confronti della convenuta assegnava a parte attrice un termine per Parte_3
l'instaurazione dello stesso. Con ordinanza del 28.02.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.02.2024, ammetteva le prove orali formulate da parte convenuta
[...]
e nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., le quali venivano assunte CP_1 Parte_2 all'udienza del 23.04.2024, e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di CP_2
Con ordinanza del 05.02.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
[...]
04.02.2025, dato atto dell'inottemperanza di all'ordine di esibizione ex art. 210 Controparte_2
c.p.c. e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, condannava al Controparte_2 pagamento di una pena pecuniaria e fissava udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle note e memorie da tale norma previsti. Alla successiva udienza del 27.05.2025, tratteneva la causa in decisione.
2) In via del tutto preliminare, giova evidenziare la procedibilità della domanda che, in quanto attratta alla materia delle successioni ereditarie, è sottoposta al preventivo procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, risultato ritualmente esperito nel caso di specie nei confronti di tutti i soggetti convenuti.
2.1) Procedendo oltre, va preliminarmente qualificata la domanda attraverso cui l'erede agisce per la restituzione di somme di denaro di allegata proprietà del decuius che, in quanto tali, sarebbero dovute ricadere nell'asse ereditario ma che non sono state rinvenute in esso al momento dell'apertura della successione stante l'asserita condotta appropriativa del coerede, anche cointestatario del conto corrente sul quale quelle somme erano state accreditate.
Costituisce principio di diritto consolidato in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di
4 Cassazione quello per cui, nell'esercizio del potere-dovere d'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificazione giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione giuridica dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'azione promossa con una radicalmente diversa per petitum e causa petendi (per tutte, Cass., Sez. Un., n.
3041/2007; prec. conf. Cass., Sez. Un., n. 27/2000; Cass., n. 2908/2001; Cass., n. 16783/2006; succ. conf. Cass., n. 13602/2019; Cass., n. 20552/2021; Cass., n. 25492/2021).
Com'è noto, la petitio hereditatis è un'azione di condanna avente un contenuto prettamente recuperatorio in quanto, attraverso la stessa, colui che agisce in giudizio mira ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione, in tutto o in parte, dei beni ereditari nei confronti di chiunque li possegga, a titolo di erede o senza titolo (art. 533, comma 1, c.c.).
A differenza dell'azione di accertamento dello status di erede (essenzialmente dichiarativa), nella petizione d'eredità, il riconoscimento della qualità di erede non è fine a sé stesso, ma è strumentale all'ottenimento dei beni ereditari (cfr. Cass., n. 2148/2014).
Tra l'altro, si ammette che la petizione d'eredità possa mirare anche al recupero di somme di denaro, non solo e semplicemente per la restituzione del valore del credito vantato dal decuius nei confronti di un futuro erede, ma per la reintegrazione delle quote lese proprio dall'attività di sottrazione alla massa del medesimo condividente (cfr. Cass., n. 22005/2016).
Inoltre, la petitio hereditatis si differenzia dall'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede e ha per oggetto beni che rappresentano elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso, anche quando considerati come beni determinati (cfr. Cass., n. 15217/2022). Il carattere di universalità dell'azione è riposto, quindi, nel riconoscimento della qualità di erede, presupposto essenziale per la condanna del possessore dell'eredità.
Peraltro, la non contestazione della qualità di erede da parte del convenuto costituito, che si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, non trasforma la hereditatis petitio in un'azione di rivendica, ma produce effetti soltanto sul piano probatorio (cfr. Cass., n. 2211/1979;
Cass., n. 13785/2004; Cass., n. 1074/2009; da ult., Cass., n. 7871/2021), esonerando chi agisce
5 della prova di detta sua qualità, fermo restando in capo a quest'ultimo l'onere di dimostrare che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero ricompresi nell'asse ereditario.
Al riguardo, va osservato che le somme di denaro prelevate o fuoriuscite dal patrimonio del decuius prima della sua morte, senza un'apparente causa giustificativa, non concorrono immediatamente a determinare il relictum, sicché, mancando quest'ultimo, non può nemmeno essersi innestata una comunione ereditaria tra i coeredi, suscettibile di scioglimento.
Quantomeno, non prima del fruttuoso esperimento dell'azione recuperatoria. Ne consegue che, prima della reintegrazione dell'asse ereditario, non avrebbe luogo nemmeno la collazione, tra gli eredi legittimari, di quanto ricevuto in vita a titolo di donazione (salvo dispensa), attesa l'intrinseca inerenza dell'istituto della collazione allo svolgimento delle operazioni divisionali
(cfr. Cass., n. 6145/2022).
Orbene, nel caso di specie, la qualità di eredi degli attori risulta provata sia dal certificato storico di famiglia, rilasciato in data 01.02.2023 dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Cadeo (PC)
(doc. 2 fascicolo attoreo), dal quale risulta che era coniugata con ed Persona_1 CP_3 aveva, quali figli, e sia dalla non contestazione di siffatta Pt_1 Parte_3 CP_1 qualità da parte dei convenuti costituiti (art. 115 c.p.c.).
Nessun dubbio vi è, poi, in ordine alla volontà di di accettare l'eredità della Parte_1 madre, deceduta senza lasciare testamento, considerato che l'esperimento di un'azione qual è quella in oggetto sottende un'accettazione tacita di eredità (art. 476 c.c.).
Anche la prova dell'esistenza della ragione di credito facente capo al dante causa e la sua appartenenza all'attivo dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione va soddisfatta nei limiti della difesa di controparte e tenuto conto dell'atteggiamento da questa assunto e delle argomentazioni spese in atti per contestare l'altrui allegazione.
Nello specifico, è certo e documentato l'ordine di bonifico bancario, con la causale “prestito infruttifero”, datato 21.05.2014, in forza del quale Credit Agricole Italia s.p.a., filiale di Roveleto di Cadeo (PC), ha eseguito il trasferimento della somma di € 37.000,00 dal conto corrente n.
0035/000030202438, cointestato agli ordinanti e al conto corrente di Persona_1 CP_1 titolarità esclusiva di A fronte di ciò, la ricostruzione offerta, nei propri scritti CP_1 difensivi, dal convenuto (il quale non ha contestato la natura donativa di tale CP_1 operazione) è solo nel senso che le medesime operazioni bancarie, di identico importo, erano avvenute anche a favore dell'attrice e della sorella Parte_3
6 Giova, in ogni caso, evidenziare, in punto di diritto, che la Suprema Corte, in fattispecie analoghe alla presente, si è espressa nei seguenti termini: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti,
l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante” (Cass., Sezioni Unite, 27.07.2017, n. 18725/2017).
Secondo la giurisprudenza, pertanto, le attribuzioni patrimoniali realizzate mediante il trasferimento di valori mobiliari (quali, ad esempio, l'operazione di accreditamento di danaro sul conto del beneficiario) sono donazioni dirette di danaro (cfr. donazione tipica ad esecuzione indiretta) soggette al vincolo di forma, con la conseguenza che esse sono nulle qualora non siano stipulate nella forma solenne prevista dalla legge a pena di validità, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.
Nel caso di specie, il bonifico in oggetto non può essere considerato una donazione di modica entità: ciò né in senso assoluto, vista l'oggettiva entità della somma di denaro, né in senso relativo, tenendo in considerazione l'effettiva incidenza dell'elargizione rispetto al patrimonio del donante, come risultante dalla documentazione prodotta dalle parti.
Vi è, quindi, da accertare e dichiarare l'operatività della previsione di cui all'art. 782 c.c.; ne discende che, così ricostruita, la dazione della somma di € 37.000,00 deve ritenersi affetta da nullità per mancata adozione del requisito formale e, come tale, soggetta a restituzione da parte del convenuto.
Per quanto riguarda, poi, le domande aventi ad oggetto la restituzione della somma di €
79.352,27 (di cui all'ordine di bonifico, con la causale “giroconto”, in forza del quale sempre
Credit Agricole Italia s.p.a., filiale di Roveleto di Cadeo (PC), su ordine della delegata
7 ha eseguito, in data 23.03.2018, il trasferimento della somma di € 94.370,00 Parte_2 dal conto corrente n. 0035/000030202438, cointestato a e al conto Persona_1 CP_1 corrente cointestato a e ad , vi è da rilevare, in primo luogo, CP_1 Parte_2 che, nonostante quanto sostenuto da parte convenuta, risulta comprovato dalla documentazione agli atti che la somma in oggetto era di spettanza esclusiva della decuius Persona_1
Com'è noto, la disciplina del rapporto di conto bancario intestato a più persone, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, è regolata, nei rapporti con la Banca, dall'art. 1854 c.c., che stabilisce che gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto;
nei rapporti interni tra i correntisti, invece, vige la regola dell'art. 1298 c.c., in virtù della quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, costantemente evidenziato che:
“nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in virtù del quale debito
e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (con applicabilità, eventualmente, anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti), con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo” (cfr. Cass., n. 29324/2021; tra le altre, ad es., Cass., n. 4496/2010; Cass. n.
18777/2015; Cass., n. 77/2018).
Invero, l'art. 1298 c.c. dispone che, nei rapporti interni tra i cointestatari, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi, e che le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
La presunzione di titolarità in parti uguali determina un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme da quella derivante dalla cointestazione del conto corrente, superabile, da parte di chi resiste alla domanda, provando che le sostanze provengono da uno solo dei cointestatari (Cass., sent. n. 4066 del 19.02.2009; cfr. Cass., sent. n.
8 4496/2010).
Alla luce del contenuto della domanda, grava su parte attrice l'onere di provare che le somme de quibus appartenevano tutte al genitore defunto.
Ebbene, ha prodotto in giudizio gli assegni n. 2050554654-05, di € 10.923,30, Parte_1 dell'01.03.2018 (doc. n. 10 fascicolo attoreo) e n. 2050554662-00, di € 68.426,07 (doc. n. 11 fascicolo attoreo), entrambi emessi da in favore della sola e da Controparte_4 Persona_1 quest'ultima personalmente accreditati sul proprio conto (cointestato con il figlio . CP_1
La tesi sostenuta da parte convenuta, secondo la quale la somma di cui al bonifico in questione sarebbe stata di sua esclusiva proprietà, a parere di questo giudice non coglie nel segno: infatti, da un lato, la stessa è smentita dalla prova documentale sopra indicata;
dall'altro, non è neppure suffragata dalla documentazione da tale parte prodotta, ossia dalle polizze assicurative e dal libretto postale. Invero, quanto alle polizze assicurative prodotte da (docc. nn. 13 e CP_1
14 fascicolo di parte convenuta , il loro contraente risulta proprio che, CP_1 Persona_1 quindi, ne aveva la esclusiva titolarità e disponibilità; quanto al libretto postale (doc. n. 14 fascicolo di parte convenuta , non risultano né le causali delle singole operazioni in CP_1 esso indicate (e ciò con riguardo sia agli accrediti, che agli addebiti), né la individuazione del soggetto autore di tali operazioni.
Quanto, poi, alle deposizioni testimoniali, giova rilevare quanto segue.
Costituisce un principio pacifico che il potere selettivo sulla minore o maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni compete al giudice del merito, alla stregua del suo prudente apprezzamento, secondo i dettami di cui all'art. 116 cod. proc. civ.. Com'è noto, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, è venuto meno il divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., quindi il giudicante non ha più la possibilità di svolgere un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma. D'altro canto, ciò non esclude che l'esistenza di un accertato rapporto tra il teste ed una delle parti, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare, possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito – la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata – ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass.,
04.01.2019, n. 98).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che siano emersi elementi tali da inficiare
9 l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e figlie dei Testimone_1 Testimone_2 convenuti ed specie laddove le stesse hanno affermato la CP_1 Parte_2 spettanza della somma di € 79.352,37 in capo al padre in quanto proveniente da liquidazione di polizze vita contratte con provviste di sua spettanza, in quanto apertamente contrastanti con le risultanze della documentazione agli atti, di cui sopra si è detto. Peraltro, le stesse, da un lato, si sono limitate a riferire, in modo generico, l'appartenenza al padre delle somme ma senza indicare alcun elemento che potesse giustificare tale asserzione, comunque contraria alle risultanze documentali;
dall'altro, hanno dichiarato non circostanze di fatto, ma il ricordo di quanto a loro asseritamente detto dalla nonna.
Accertato documentalmente che la somma di € 79.352,37 era di proprietà della sola Persona_1
e risultata, quindi, superata la presunzione della parità delle quote in applicazione del sopra menzionato principio giurisprudenziale secondo il quale, qualora il saldo attivo (del conto corrente cointestato) derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa avere pretese su tale saldo (cfr. fra le recenti, Cass. civ., n.
27069/2022), si arriva a concludere che l'importo de quo, che col bonifico Parte_2 del 23.03.2018, ha accreditato in favore di sé stessa e di apparteneva CP_1 esclusivamente alla decuius.
Trattandosi, anche in questo caso, in applicazione dell'art. 782 c.c., di donazione nulla per mancata adozione del requisito formale e, come tale, soggetta a restituzione da parte dei convenuti, questi ultimi sono tenuti conferire all'asse ereditario di l'importo di € Persona_1
39.676,18 ciascuno.
Per quanto riguarda, infine, le domande aventi ad oggetto la restituzione della somma di €
63.000,00 (di cui all'ordine di bonifico, con la causale “giroconto per spese assistenziali”, eseguito, in data 16.12.2021, da Credit Agricole Italia s.p.a., filiale di Roveleto di Cadeo (PC) dal conto corrente n. 0035/000030202438, cointestato a e al conto Persona_1 CP_1 corrente intestato a , vi è da considerare che, in questo caso, la circostanza che CP_1
l'importo de quo fosse di pertinenza della decuius è un dato pacifico in quanto riconosciuto dallo stesso convenuto Quest'ultimo, invero, ha precisato, nella sua comparsa di CP_1 costituzione, che si trattava del provento della liquidazione di due polizze postali, accese da
[...] in favore delle due figlie, e e poi fatte estinguere dalla medesima Per_1 Pt_1 Parte_3 decuius un mese prima del suo decesso, accreditando le relative somme sul proprio conto
10 corrente.
A fronte di tale prova positiva dei movimenti di denaro e del titolo degli accrediti, il convenuto si
è difeso sostenendo che tale elargizione, in parte, era stata effettuata al fine di far fronte alle esigenze personali del genitore e, per altra parte, era stata il frutto di una libera disposizione di quest'ultimo in favore suo e della di lui moglie al fine di remunerarli per l'assistenza materiale e spirituale ricevuta.
Orbene, con riferimento alla seconda eccezione, va preliminarmente evidenziato che essa non integra una mera difesa, quanto piuttosto un'eccezione riconvenzionale in quanto parte convenuta oppone l'esistenza di un titolo diverso (donazione) volto a giustificare lo spostamento patrimoniale e a conferirle il diritto di permanere nel godimento delle somme accreditate sul conto di sua esclusiva pertinenza, ovvero da lei prelevante in contanti, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria. Poiché attraverso l'eccezione riconvenzionale, che deve essere tempestivamente opposta (art. 167 c.p.c.) viene esteso il thema decidendum sull'esistenza e validità di un atto di liberalità impeditivo dell'altrui diritto, sia pure in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, il convenuto assume su di esso il relativo onere della prova ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass., n. 4233/2012; Cass., n. 19833/2019).
Ebbene, nel caso di specie, l'eccezione in questione deve ritenersi infondata in quanto, all'esito dell'istruttoria espletata, a parte il quantum che parte convenuta ha dimostrato documentalmente essere stato effettivamente corrisposto per le spese funerarie e di tumulazione, nonché per il pagamento dei residui importi relativi al rapporto di lavoro intrattenuto con la badante della decuius, pari ad € 12.509,09, non può dirsi provato che le somme di cui ha beneficiato
[...] siano state utilizzate per far fronte ai bisogni primari del genitore o siano state altrimenti CP_1 oggetto di donazione in suo favore, ovvero in favore della di lui moglie.
Invero, in primo luogo, vi è da considerare che l'importo del bonifico in oggetto risulta del tutto sproporzionato rispetto alle somme comunemente necessarie per far fronte all'acquisto di beni di prima necessità per una persona pensionata.
In seconda battuta, quanto all'affermazione di parte convenuta secondo la quale: “l'operazione di
“bonifico” in parola, oggetto delle contestazioni avversarie, conseguì ad espressa volontà manifestata dalla decuius finalizzata, da un lato, alla estinzione di due polizze vita da lei contratte ed in essere (aventi quale assicurate le figlie e ), compiuta nella Pt_1 Parte_3 consapevolezza e con il rammarico del loro protratto disinteresse nei confronti delle da tempo
11 insorte necessità di assistenza e di cura della madre, e determinata, dall'altro […], al riconoscimento di compenso a favore della nuora per le continue e durature Parte_2 prestazioni di assistenza e di cura da lei prestate a favore della suocera a far tempo dal 2016”, giova evidenziare, in punto di diritto, che le tre diverse ipotesi ricondotte alla donazione rimuneratoria di cui all'art. 770, comma 1, c.c., vale a dire la donazione per “riconoscenza” (o gratitudine), la donazione per “meriti” del donatario e la donazione per “speciale remunerazione”
– tra loro diverse quanto al motivo dell'attribuzione – si distinguono tutte sia dalla liberalità d'uso in occasione di servizi resi (art. 770, comma 2, c.c.), sia dall'adempimento di obblighi morali o sociali, ricondotti alla diversa disciplina delle obbligazioni naturali (art. 2034 c,c,).
Per autorevole dottrina, la distinzione tra la donazione rimuneratoria e l'adempimento di un'obbligazione naturale risiede principalmente nell'intensità del “dovere morale e sociale” e nel carattere spiccatamente individuale dell'animus donandi rispetto a quello generalizzato e diffuso nella collettività per l'obbligazione naturale. La giurisprudenza, invece, sottolinea l'incompatibilità tra l'una e l'altra fattispecie, in quanto la spontaneità dell'adempimento di una obbligazione naturale non è accompagnata dalla volontà disinteressata di arricchire il beneficiario con depauperamento del disponente e, viceversa, nella donazione per motivo remuneratorio, la spontaneità dell'attribuzione dev'essere accompagnata dalla consapevolezza del donante di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale (v. Cass., n. 10262/2016; Cass., n.
5119/2009).
Ciò premesso, per come prospettata nell'eccezione, i convenuti hanno richiamato gli elementi della donazione per riconoscenza e/o speciale remunerazione del donatario e ciò in considerazione del richiamo allo spirito di liberalità per il particolare sentimento di gratitudine che avevano asseritamente maturato verso il figlio e la nuora per fatti e/o servizi Persona_1
(accudimento, affetto e sostegno morale e materiale).
Si tratta, però, come detto, di mere asserzioni – contestate dalla controparte, quanto al motivo dell'attribuzione - che non hanno trovato effettivo riscontro in sede istruttoria.
Altra ragione per cui l'eccezione risulta incapace di bloccare la pretesa avversaria concerne il mancato rispetto della forma prevista per le donazioni di denaro.
Premesso che la donazione remuneratoria è una donazione “vera e propria” (cfr., Cass., n.
11873/1993; Cass., n. 20387/2008; Cass., n. 41480/2021), il contratto, per essere valido, deve rispettare la forma prescritta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità (cfr., Cass., n. 10262/2016) e ciò
12 vale anche quando l'arricchimento è realizzato a mezzo di bonifico bancario.
Come chiarito dal recente intervento nomofilattico della Cassazione a Sezioni Unite, l'operazione triangolare che si instaura tra il cliente/beneficiante, la banca e il terzo/beneficiario nel dare esecuzione ad un ordine di trasferimento di titoli o valori mobiliari, non può essere assimilata alle varie ed eterogenee ipotesi in cui, per mezzo di una pregnante intermediazione "giuridica", viene a realizzarsi lo scopo liberale in modo indiretto ex art. 809 c.c. (es. contratto a favore di terzo, delegazione, intestazione di beni in nome altrui, negotium mixtum cum donatione, ecc.). Ciò in quanto la banca esegue l'ordine impartito dal disponente in ragione del mandato gestorio derivante dal rapporto sottostante, sicché non rileva che, per effetto del deposito, il denaro sia di proprietà della banca e il cliente vanti una semplice ragione di credito, essendo comunque - quello eseguito - un trasferimento diretto tra disponente e beneficiario, intermediato
(necessariamente) a mezzo banca. In tale fattispecie, non viene meno la configurazione di donazione tipica e diretta di denaro, come tale soggetta alle disposizioni formali di cui agli artt.
769 e 782 c.c., efficacemente descritta come donazione diretta ad esecuzione indiretta (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 18725/2017).
Risulta evidente, quindi, che anche laddove si accedesse alla tesi difensiva di parte convenuta, il mancato rispetto della forma solenne prevista dalla legge per le donazioni dirette di denaro escluderebbe la sussistenza di un valido titolo a giustificazione dello spostamento patrimoniale.
Infine, e per completezza, anche laddove si voglia ricondurre l'eccezione alla liberalità d'uso in occasione di servizi resi (art. 770, comma 2, c.c.) – che donazione non è - occorre pur sempre che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e che “sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente;
nei casi in cui l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire”
(cfr. Cass. n. 2452/1976).
Elementi, questi, del tutto avulsi dall'eccezione di parte convenuta, la quale ben avrebbe fatto, nel costituirsi, a rendere il conto della gestione, al fine di contestare con efficacia la pretesa avversaria.
In definitiva, deve ritenersi che appartenga all'asse ereditario, in mancanza di un valido titolo di
13 disposizione patrimoniale da parte del dante causa, il valore di € 166.843,36 (già sottratta la somma di € 12.509,00, avente la sua ragion d'essere nel pagamento delle spese funerarie e degli altri esborsi documentati in favore della decuius), di cui ed CP_1 Parte_2 hanno indebitamente disposto in danno dei fratelli futuri coeredi, con la conseguenza, quindi, che i convenuti vanno condannati alla restituzione alla massa, ai fini della reintegrazione della quota degli altri coeredi.
2.2) Vi è, a questo punto, da procedere all'esame della domanda di collazione proposta dal convenuto avente ad oggetto: l'importo di € 37.000,00, di cui CP_1 Parte_1 avrebbe beneficiato per effetto della remissione del debito (conseguente alla precedente cessione di credito); il pari importo di € 37.000,00, di cui avrebbe beneficiato per Parte_3 essere stata destinataria di un bonifico effettuato a suo favore dalla madre dal conto corrente cointestato con il figlio le somme di complessivi € 20.000,00, pari al valore delle CP_1 polizze “Poste Futuro Fedeltà New”, accese da in favore di e di Persona_1 Pt_1
Parte_3
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 737 c.c., norma inserita nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria, “i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”.
La collazione ereditaria costituisce, pertanto, uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei rapporti reciproci tra i condividenti, equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente e sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione.
La collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria ha, pertanto, per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario e la legge prevede due modi di conferimento del bene in collazione: in natura e per imputazione. La collazione in natura consiste nella restituzione del diritto all'asse ereditario, mentre quella per imputazione (unica forma ammissibile di collazione del denaro, ai sensi dell'art. 751 c.c.) consta di due operazioni, vale a dire l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario, con eventuale corresponsione in denaro agli altri coeredi dell'eccedenza, ed il contemporaneo prelevamento di
14 una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari (Cass. civ., 28.06.1976, n.
2453) secondo il meccanismo previsto dall'art. 725 c.c. (Cass., n. 17022/2017), avendo cura di effettuare i prelevamenti, per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura (Cass., n. 27410/2005), mentre solo nella ipotesi in cui la donazione superi il valore complessivo della quota ereditaria del donatario, la collazione potrà attuarsi imputando alla quota del donatario il valore della donazione ricevuta sino a concorrenza del valore della quota stessa e ponendo a carico del donatario l'obbligo di versare alla comunione ereditaria l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (Cass. civ., 10.06.1960, n. 1533).
Vi è, peraltro, da aggiungere, in contrasto alla tesi sostenuta da parte attrice, che l'obbligo della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del decuius e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni (Cass. civ., sez. II, 18.07.2005, n. 15131; Cass. civ., sez.
II, 19.11.2004, n. 21895).
Venendo al caso di specie, si rileva che né né hanno, nella Parte_1 Parte_3 sostanza, contestato di aver ricevuto, da parte della madre, a titolo di liberalità nei loro confronti, il complessivo importo di € 47.000,00 ciascuna (e, peraltro, ciò risulta provato dalla documentazione agli atti, laddove, dall'esame degli stessi, emerge che la decuius aveva provveduto, con il versamento di uguali premi di € 10.000,00 ciascuno, a contrarre polizze vita a favore di ciascuna delle figlie, stipulando, a favore di - con beneficiario, in Parte_3 caso di morte dell'assicurata, il di lei marito -, le polizze vita rispettivamente n. 50008615482 e n.
50008615510, per l'ammontare di € 5.000,00 ciascuna (docc. nn. 8 e 9 fascicolo di parte convenuta e, a favore di le polizze vita n. 50008615636, n. CP_1 Parte_1
50008615608 e n. 50008615622 – con beneficiario, in caso di morte dell'assicurata, il di lei marito e figlio -, rispettivamente di € 5.000,00, di € 2.000,00 e di € 3.000,00 (docc. nn. 10, 11 e
12 fascicolo di parte convenuta , e così per tot. € 10.000,00. CP_1
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha da tempo enunciato il principio che le polizze di
15 assicurazione sulla vita che abbiano un contenuto finanziario sono configurabili come donazioni indirette del contraente a favore dei beneficiari delle polizze stesse (“la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta con spirito di liberalità e costituisce donazione indiretta”; cfr. Cass., sent. n. 3263/2016). La medesima Corte di
Cassazione, peraltro, già con la sentenza n. 6531/2006 aveva specificato che: “L'unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all'azione di riduzione eventualmente proposta dagli eredi legittimi”.
2.3) Dal momento che gli attori hanno accompagnato l'azione di petizione a quella di divisione ereditaria (domanda cui si sono associate, come detto, le parti convenute), si deve procedere alle operazioni divisionali secondo le regole della successione legittima (art. 556 c.c.).
Pertanto, le parti devono essere condannate a restituire alla massa ereditaria gli importi come di seguito indicati: quanto a la somma di € 127.167,18 (cui è già stato detratto Parte_4
l'importo di € 12.509,00 a titolo di spese da quest'ultimo sostenute in favore dell'eredità); quanto ad la somma di € 39.676,18; quanto a la somma di € Parte_5 Parte_1
47.000,00; quanto a parimenti la somma di € 47.000,00. Parte_3
L'importo complessivo dell'asse ereditario di pari ad € 260.843,36, va suddiviso tra Persona_1 le parti in causa, ossia tra i fratelli e (titolari ciascuno di una Pt_1 Parte_3 CP_1 quota ereditaria pari ad 1/3), per cui ad ognuno di essi spetterebbe la somma di € 86.947,78.
Conguagliando l'importo delle collazioni così come stabilito, è tenuto a CP_1 corrispondere a ed a la somma di € 22.552,68 (determinato Parte_1 Parte_3 dalla differenza tra il valore della quota ereditaria di spettanza di ciascun erede, pari ad €
86.947,78, € 47.000,00, pari al quantum dovuto dalle sorelle in collazione, € 4.169,70, pari ad
1/3 dell'importo corrisposto dal solo a titolo di spese in favore della madre, ed € CP_1
13.225,40, pari ad 1/3 dell'importo di € 39.676,18, dovuti alla massa ereditaria di da Persona_1
per ciascuna di esse, mentre è tenuta a corrispondere, Parte_2 Parte_2 sempre a ed a la somma di € 13.225,40, per ciascuna di Parte_1 Parte_3 esse.
16 Trattandosi di un credito di valore (cfr. Cass., n. 22005/2016; Cass., n. 20024/2020), sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale, devalutato alla data di apertura della successione e rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FO, relative al costo della vita.
Sull'importo così liquidato spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
3) Considerato l'esito del giudizio e la triste vicenda processuale che ha visto coinvolti soggetti legati da stretti parentela, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che e sono gli unici Parte_1 Parte_3 CP_1 eredi legittimi di deceduta in Cadeo (PC) in data 06.01.2022, con conseguente Persona_1 apertura della successione ab intestato della predetta in favore delle odierne parti in causa;
2. accerta che le parti sono tenute a restituire alla massa ereditaria gli importi come di seguito indicati: quanto a la somma di € 127.167,18 (cui è già stato detratto l'importo di € Parte_4
12.509,00 a titolo di spese da quest'ultimo sostenute in favore dell'eredità); quanto ad
[...]
la somma di € 39.676,18; quanto a la somma di € 47.000,00; Parte_5 Parte_1 quanto a parimenti la somma di € 47.000,00; Parte_3
3. accerta e dichiara che il valore attivo residuo (al netto delle passività) dell'asse ereditario di ammonta ad € 260.843,36 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Persona_1 Parte_1
e a succedere alla genitrice, quali suoi eredi legittimi ex
[...] Parte_3 CP_1 art. 566 c.c., nella quota di un terzo di tale valore;
4. scioglie la comunione ereditaria tra e e, per Parte_1 Parte_3 CP_1
l'effetto,
5. condanna a corrispondere a ed a la somma CP_1 Parte_1 Parte_3 di € 22.552,68 per ciascuna di esse, da devalutare alla data di apertura della successione e da rivalutare con interessi, anno per anno, secondo le variazioni ISTAT FO relative al costo della vita, oltre interessi legali, sull'importo così ottenuto, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
6. condanna a corrispondere a ed a la Parte_5 Parte_1 Parte_3 somma di € 13.225,40 per ciascuna di esse, da devalutare alla data di apertura della successione e
17 da rivalutare con interessi, anno per anno, secondo le variazioni ISTAT FO relative al costo della vita, oltre interessi legali, sull'importo così ottenuto, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8. ordina ai conservatori dei RR.II. competenti la trascrizione della presente sentenza e/o l'annotazione a margine della trascrizione della domanda, con onere a carico delle parti.
Piacenza, 27.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1349/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Alessandro Cortimiglia, elettivamente domiciliata in Piacenza, piazza Cavalli n. 68, presso lo studio del suddetto difensore;
ATTORE contro
C.F. ), rappresentato e difeso, nel presente giudizio, CP_1 C.F._2 dall'avv. Ettore Maini, elettivamente domiciliato in Piacenza, via Verdi n. 4, presso lo studio del suddetto difensore;
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_2 C.F._3 giudizio, dall'avv. Ettore Maini, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Verdi n. 4, presso lo studio del suddetto difensore;
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_3 C.F._4 giudizio, dall'avv. Urgo Carminati, elettivamente domiciliata in Cremona, Galleria XXV Aprile n. 2, presso lo studio del suddetto difensore;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Parte_1 fratello, la cognata, e la sorella, deducendo CP_1 Parte_2 Parte_3 che:
- in data 06.01.2022, decedeva in Cadeo (PC), ab intestato, la madre, Persona_1
- alla successione concorrevano, ex art. 566 c.c., i tre figli, e Parte_3 Pt_1 CP_1
- era titolare del conto corrente di corrispondenza n. 0035/000030202438, acceso Persona_1 presso Credit Agricole Italia s.p.a., filiale di Roveleto di Cadeo (PC), che, al momento dell'apertura della successione, presentava un saldo attivo di € 1.598,44, poi ridottosi ad €
406,56;
- detto conto corrente, seppur formalmente cointestato con il figlio era stato CP_1 alimentato dalle sole entrate della decuius, costituite dalle pensioni e dalla liquidazione dell'eredità della sorella deceduta in Piacenza l'11.04.2013; Persona_2
- sul conto corrente in questione aveva delega ad operare moglie di Parte_2 [...]
CP_1
- dall'esame degli estratti conto bancari, emergeva che detto rapporto era stato depauperato attraverso prelievi che, nel quinquennio 2017-2021, ammontavano complessivamente ad €
301.000,00;
- rilevavano, in particolare, le suddette operazioni: un bonifico della somma di € 37.000,00, addebitata sul conto di corrispondenza cointestato alla decuius, effettuato il 21.05.2014 a favore del convenuto ed avente la causale “prestito infruttifero”; un “giroconto” della CP_1 somma di € 94.370,00, ordinato in data 23.03.2018 dalla delegata con Parte_2 accredito del relativo importo sul conto corrente cointestato alla stessa ordinante ed al marito una operazione intervenuta il 16.12.2021, con cui con la causale CP_1 CP_1
“girofondi per spese assistenziali”, disponeva l'accredito su proprio rapporto bancario della somma di € 63.000,00.
Sosteneva che dette operazioni, prive di alcuna giustificazione causale, erano espressione di illegittime appropriazioni di beni pertinenti alla massa ereditaria in quanto inerenti ad un rapporto bancario solo formalmente cointestato, ma alimentato unicamente da e tali da avere Persona_1 determinato un arricchimento dei beneficiari che, in quanto privo della forma dell'atto pubblico prevista dall'art. 782 c.c., doveva considerarsi nullo, con il conseguente sorgere, in capo a questi
2 ultimi, dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto all'asse ereditario materno.
Ciò premesso, l'attrice chiedeva, in primo luogo, di accertare e dichiarare: che la stessa, insieme a e a erano eredi di che e Parte_3 CP_1 Persona_1 CP_1 Parte_2 avevano percepito, dal patrimonio della decuius, per il tramite di plurime operazioni
[...] bancarie, le somme di € 37.000,00, in data 21.05.2014, di € 63.000,00, in data 16.12.2021, e di complessivi € 94.370,00, in data 16.12.2021, senza alcuna causa riconducibile a beneficio del decuius; che dette somme configuravano un credito dell'asse ereditario di da Persona_1 devolversi agli eredi secondo le norme della successione legittima ex art. 566 c.c.; per l'effetto, di condannare i convenuti ed a corrisponderle, rispettivamente, la CP_1 Parte_2 somma di € 49.061,00 e di € 15.728,00, pari ad 1/3 dell'asse ereditario, oltre interessi legali.
1.1) Si costituivano in giudizio e i quali contestavano la Parte_2 CP_1 legittimità e la fondatezza delle domande svolte nei loro confronti, chiedendone il rigetto.
[...]
in particolare, dando comunque atto, previo ordine alle ulteriori coeredi legittime CP_1
e di collazione e di conferimento alla massa ereditaria di quanto Pt_1 Parte_3 anche da loro ricevuto dalla decuius, direttamente o indirettamente, a titolo di elargizione, liberalità e/o donazione, della sua disponibilità a conferire alla massa ereditaria quanto ricevuto dalla madre che fosse risultato di effettiva ed esclusiva pertinenza di quest'ultima, Persona_1 chiedeva che venisse determinata la consistenza dell'asse ereditario, al netto delle spese documentate inerenti alla dedotta successione, nonché dei debiti ereditari accertati in corso di causa, con scioglimento della relativa comunione mediante attribuzione a ciascun coerede della quota di sua rispettiva spettanza, pari ad 1/3 ciascuno. Con riferimento alle operazioni invocate dall'attrice, rilevava che: quanto al bonifico in suo favore della somma di € 37.000,00, addebitata sul conto di corrispondenza cointestato alla decuius, ciò era avvenuto pure con riguardo a
“prestiti infruttiferi” di identico importo intervenuti anche a favore della attrice e della sorella quanto al “giroconto” della somma di € 94.370,00, ordinato dalla delegata Parte_3 [...]
con accredito del relativo importo su conto corrente cointestato all'ordinante ed al Parte_2 marito, che ciò era derivato dalla estinzione di polizze vita da lui stesso contratte e/o comunque riguardava somme di sua pertinenza e/o a lui attribuite dalla madre (come avvenuto Persona_1 pure a favore della attrice e della ulteriore figlia;
quanto all'operazione intervenuta Parte_3 con la causale “girofondi per spese assistenziali”, aveva effettuato l'accredito su proprio rapporto bancario della somma di € 63.000,00 a fronte della espressa volontà manifestata dalla decuius
3 finalizzata, da un lato, alla estinzione di due polizze vita da lei contratte ed aventi quale assicurate le figlie e compiuta a causa del protratto disinteresse di queste ultime nei Pt_1 Parte_3 suoi confronti, e determinata, dall'altro, dalla sua volontà di provvedere sia al rimborso di contributi economici ricevuti dal figlio che al riconoscimento di compenso a favore della CP_1 nuora per le prestazioni di assistenza e di cura. Parte_2
1.2) Si costituiva in giudizio anche la quale: in via preliminare, eccepiva il Parte_3 difetto della condizione di procedibilità della domanda costituita dalla previa instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria anche nei suoi confronti;
nel merito, si associava alle domande attoree.
1.3) All'udienza del 12.12.2023, il G.I., rilevato il difetto del procedimento di mediazione nei confronti della convenuta assegnava a parte attrice un termine per Parte_3
l'instaurazione dello stesso. Con ordinanza del 28.02.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.02.2024, ammetteva le prove orali formulate da parte convenuta
[...]
e nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., le quali venivano assunte CP_1 Parte_2 all'udienza del 23.04.2024, e l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di CP_2
Con ordinanza del 05.02.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
[...]
04.02.2025, dato atto dell'inottemperanza di all'ordine di esibizione ex art. 210 Controparte_2
c.p.c. e ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, condannava al Controparte_2 pagamento di una pena pecuniaria e fissava udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 189 c.p.c., assegnando alle parti i termini per il deposito delle note e memorie da tale norma previsti. Alla successiva udienza del 27.05.2025, tratteneva la causa in decisione.
2) In via del tutto preliminare, giova evidenziare la procedibilità della domanda che, in quanto attratta alla materia delle successioni ereditarie, è sottoposta al preventivo procedimento di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, risultato ritualmente esperito nel caso di specie nei confronti di tutti i soggetti convenuti.
2.1) Procedendo oltre, va preliminarmente qualificata la domanda attraverso cui l'erede agisce per la restituzione di somme di denaro di allegata proprietà del decuius che, in quanto tali, sarebbero dovute ricadere nell'asse ereditario ma che non sono state rinvenute in esso al momento dell'apertura della successione stante l'asserita condotta appropriativa del coerede, anche cointestatario del conto corrente sul quale quelle somme erano state accreditate.
Costituisce principio di diritto consolidato in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte di
4 Cassazione quello per cui, nell'esercizio del potere-dovere d'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale, il giudice del merito non è vincolato alle espressioni letterali utilizzate o alla qualificazione giuridica dei fatti allegata dalle parti, ma deve indagare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione giuridica dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito, nonché dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo e, ovviamente, dal provvedimento in concreto richiesto, senza altro limite che quello di rispettare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non potendo arrivare a sostituire d'ufficio l'azione promossa con una radicalmente diversa per petitum e causa petendi (per tutte, Cass., Sez. Un., n.
3041/2007; prec. conf. Cass., Sez. Un., n. 27/2000; Cass., n. 2908/2001; Cass., n. 16783/2006; succ. conf. Cass., n. 13602/2019; Cass., n. 20552/2021; Cass., n. 25492/2021).
Com'è noto, la petitio hereditatis è un'azione di condanna avente un contenuto prettamente recuperatorio in quanto, attraverso la stessa, colui che agisce in giudizio mira ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione, in tutto o in parte, dei beni ereditari nei confronti di chiunque li possegga, a titolo di erede o senza titolo (art. 533, comma 1, c.c.).
A differenza dell'azione di accertamento dello status di erede (essenzialmente dichiarativa), nella petizione d'eredità, il riconoscimento della qualità di erede non è fine a sé stesso, ma è strumentale all'ottenimento dei beni ereditari (cfr. Cass., n. 2148/2014).
Tra l'altro, si ammette che la petizione d'eredità possa mirare anche al recupero di somme di denaro, non solo e semplicemente per la restituzione del valore del credito vantato dal decuius nei confronti di un futuro erede, ma per la reintegrazione delle quote lese proprio dall'attività di sottrazione alla massa del medesimo condividente (cfr. Cass., n. 22005/2016).
Inoltre, la petitio hereditatis si differenzia dall'azione di rivendicazione (art. 948 c.c.), malgrado l'affinità del petitum, in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede e ha per oggetto beni che rappresentano elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso, anche quando considerati come beni determinati (cfr. Cass., n. 15217/2022). Il carattere di universalità dell'azione è riposto, quindi, nel riconoscimento della qualità di erede, presupposto essenziale per la condanna del possessore dell'eredità.
Peraltro, la non contestazione della qualità di erede da parte del convenuto costituito, che si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, non trasforma la hereditatis petitio in un'azione di rivendica, ma produce effetti soltanto sul piano probatorio (cfr. Cass., n. 2211/1979;
Cass., n. 13785/2004; Cass., n. 1074/2009; da ult., Cass., n. 7871/2021), esonerando chi agisce
5 della prova di detta sua qualità, fermo restando in capo a quest'ultimo l'onere di dimostrare che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero ricompresi nell'asse ereditario.
Al riguardo, va osservato che le somme di denaro prelevate o fuoriuscite dal patrimonio del decuius prima della sua morte, senza un'apparente causa giustificativa, non concorrono immediatamente a determinare il relictum, sicché, mancando quest'ultimo, non può nemmeno essersi innestata una comunione ereditaria tra i coeredi, suscettibile di scioglimento.
Quantomeno, non prima del fruttuoso esperimento dell'azione recuperatoria. Ne consegue che, prima della reintegrazione dell'asse ereditario, non avrebbe luogo nemmeno la collazione, tra gli eredi legittimari, di quanto ricevuto in vita a titolo di donazione (salvo dispensa), attesa l'intrinseca inerenza dell'istituto della collazione allo svolgimento delle operazioni divisionali
(cfr. Cass., n. 6145/2022).
Orbene, nel caso di specie, la qualità di eredi degli attori risulta provata sia dal certificato storico di famiglia, rilasciato in data 01.02.2023 dall'Ufficiale dell'Anagrafe del Comune di Cadeo (PC)
(doc. 2 fascicolo attoreo), dal quale risulta che era coniugata con ed Persona_1 CP_3 aveva, quali figli, e sia dalla non contestazione di siffatta Pt_1 Parte_3 CP_1 qualità da parte dei convenuti costituiti (art. 115 c.p.c.).
Nessun dubbio vi è, poi, in ordine alla volontà di di accettare l'eredità della Parte_1 madre, deceduta senza lasciare testamento, considerato che l'esperimento di un'azione qual è quella in oggetto sottende un'accettazione tacita di eredità (art. 476 c.c.).
Anche la prova dell'esistenza della ragione di credito facente capo al dante causa e la sua appartenenza all'attivo dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione va soddisfatta nei limiti della difesa di controparte e tenuto conto dell'atteggiamento da questa assunto e delle argomentazioni spese in atti per contestare l'altrui allegazione.
Nello specifico, è certo e documentato l'ordine di bonifico bancario, con la causale “prestito infruttifero”, datato 21.05.2014, in forza del quale Credit Agricole Italia s.p.a., filiale di Roveleto di Cadeo (PC), ha eseguito il trasferimento della somma di € 37.000,00 dal conto corrente n.
0035/000030202438, cointestato agli ordinanti e al conto corrente di Persona_1 CP_1 titolarità esclusiva di A fronte di ciò, la ricostruzione offerta, nei propri scritti CP_1 difensivi, dal convenuto (il quale non ha contestato la natura donativa di tale CP_1 operazione) è solo nel senso che le medesime operazioni bancarie, di identico importo, erano avvenute anche a favore dell'attrice e della sorella Parte_3
6 Giova, in ogni caso, evidenziare, in punto di diritto, che la Suprema Corte, in fattispecie analoghe alla presente, si è espressa nei seguenti termini: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti,
l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante” (Cass., Sezioni Unite, 27.07.2017, n. 18725/2017).
Secondo la giurisprudenza, pertanto, le attribuzioni patrimoniali realizzate mediante il trasferimento di valori mobiliari (quali, ad esempio, l'operazione di accreditamento di danaro sul conto del beneficiario) sono donazioni dirette di danaro (cfr. donazione tipica ad esecuzione indiretta) soggette al vincolo di forma, con la conseguenza che esse sono nulle qualora non siano stipulate nella forma solenne prevista dalla legge a pena di validità, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.
Nel caso di specie, il bonifico in oggetto non può essere considerato una donazione di modica entità: ciò né in senso assoluto, vista l'oggettiva entità della somma di denaro, né in senso relativo, tenendo in considerazione l'effettiva incidenza dell'elargizione rispetto al patrimonio del donante, come risultante dalla documentazione prodotta dalle parti.
Vi è, quindi, da accertare e dichiarare l'operatività della previsione di cui all'art. 782 c.c.; ne discende che, così ricostruita, la dazione della somma di € 37.000,00 deve ritenersi affetta da nullità per mancata adozione del requisito formale e, come tale, soggetta a restituzione da parte del convenuto.
Per quanto riguarda, poi, le domande aventi ad oggetto la restituzione della somma di €
79.352,27 (di cui all'ordine di bonifico, con la causale “giroconto”, in forza del quale sempre
Credit Agricole Italia s.p.a., filiale di Roveleto di Cadeo (PC), su ordine della delegata
7 ha eseguito, in data 23.03.2018, il trasferimento della somma di € 94.370,00 Parte_2 dal conto corrente n. 0035/000030202438, cointestato a e al conto Persona_1 CP_1 corrente cointestato a e ad , vi è da rilevare, in primo luogo, CP_1 Parte_2 che, nonostante quanto sostenuto da parte convenuta, risulta comprovato dalla documentazione agli atti che la somma in oggetto era di spettanza esclusiva della decuius Persona_1
Com'è noto, la disciplina del rapporto di conto bancario intestato a più persone, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, è regolata, nei rapporti con la Banca, dall'art. 1854 c.c., che stabilisce che gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto;
nei rapporti interni tra i correntisti, invece, vige la regola dell'art. 1298 c.c., in virtù della quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.
Al riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, infatti, costantemente evidenziato che:
“nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 c.c., riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art. 1298, comma 2, c.c., in virtù del quale debito
e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente (con applicabilità, eventualmente, anche di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti), con la conseguenza che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo” (cfr. Cass., n. 29324/2021; tra le altre, ad es., Cass., n. 4496/2010; Cass. n.
18777/2015; Cass., n. 77/2018).
Invero, l'art. 1298 c.c. dispone che, nei rapporti interni tra i cointestatari, l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi, e che le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.
La presunzione di titolarità in parti uguali determina un'inversione dell'onere probatorio a carico di chi intenda dimostrare una situazione difforme da quella derivante dalla cointestazione del conto corrente, superabile, da parte di chi resiste alla domanda, provando che le sostanze provengono da uno solo dei cointestatari (Cass., sent. n. 4066 del 19.02.2009; cfr. Cass., sent. n.
8 4496/2010).
Alla luce del contenuto della domanda, grava su parte attrice l'onere di provare che le somme de quibus appartenevano tutte al genitore defunto.
Ebbene, ha prodotto in giudizio gli assegni n. 2050554654-05, di € 10.923,30, Parte_1 dell'01.03.2018 (doc. n. 10 fascicolo attoreo) e n. 2050554662-00, di € 68.426,07 (doc. n. 11 fascicolo attoreo), entrambi emessi da in favore della sola e da Controparte_4 Persona_1 quest'ultima personalmente accreditati sul proprio conto (cointestato con il figlio . CP_1
La tesi sostenuta da parte convenuta, secondo la quale la somma di cui al bonifico in questione sarebbe stata di sua esclusiva proprietà, a parere di questo giudice non coglie nel segno: infatti, da un lato, la stessa è smentita dalla prova documentale sopra indicata;
dall'altro, non è neppure suffragata dalla documentazione da tale parte prodotta, ossia dalle polizze assicurative e dal libretto postale. Invero, quanto alle polizze assicurative prodotte da (docc. nn. 13 e CP_1
14 fascicolo di parte convenuta , il loro contraente risulta proprio che, CP_1 Persona_1 quindi, ne aveva la esclusiva titolarità e disponibilità; quanto al libretto postale (doc. n. 14 fascicolo di parte convenuta , non risultano né le causali delle singole operazioni in CP_1 esso indicate (e ciò con riguardo sia agli accrediti, che agli addebiti), né la individuazione del soggetto autore di tali operazioni.
Quanto, poi, alle deposizioni testimoniali, giova rilevare quanto segue.
Costituisce un principio pacifico che il potere selettivo sulla minore o maggiore attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni compete al giudice del merito, alla stregua del suo prudente apprezzamento, secondo i dettami di cui all'art. 116 cod. proc. civ.. Com'è noto, per effetto della decisione della Corte Cost. n. 248 del 1994, è venuto meno il divieto di testimoniare sancito per i parenti dall'art. 247 c.p.c., quindi il giudicante non ha più la possibilità di svolgere un'aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate da detta norma. D'altro canto, ciò non esclude che l'esistenza di un accertato rapporto tra il teste ed una delle parti, indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare, possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato dal giudice di merito – la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove motivata – ai fini della verifica della maggiore o minore attendibilità delle deposizioni stesse (Cass.,
04.01.2019, n. 98).
Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che siano emersi elementi tali da inficiare
9 l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e figlie dei Testimone_1 Testimone_2 convenuti ed specie laddove le stesse hanno affermato la CP_1 Parte_2 spettanza della somma di € 79.352,37 in capo al padre in quanto proveniente da liquidazione di polizze vita contratte con provviste di sua spettanza, in quanto apertamente contrastanti con le risultanze della documentazione agli atti, di cui sopra si è detto. Peraltro, le stesse, da un lato, si sono limitate a riferire, in modo generico, l'appartenenza al padre delle somme ma senza indicare alcun elemento che potesse giustificare tale asserzione, comunque contraria alle risultanze documentali;
dall'altro, hanno dichiarato non circostanze di fatto, ma il ricordo di quanto a loro asseritamente detto dalla nonna.
Accertato documentalmente che la somma di € 79.352,37 era di proprietà della sola Persona_1
e risultata, quindi, superata la presunzione della parità delle quote in applicazione del sopra menzionato principio giurisprudenziale secondo il quale, qualora il saldo attivo (del conto corrente cointestato) derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa avere pretese su tale saldo (cfr. fra le recenti, Cass. civ., n.
27069/2022), si arriva a concludere che l'importo de quo, che col bonifico Parte_2 del 23.03.2018, ha accreditato in favore di sé stessa e di apparteneva CP_1 esclusivamente alla decuius.
Trattandosi, anche in questo caso, in applicazione dell'art. 782 c.c., di donazione nulla per mancata adozione del requisito formale e, come tale, soggetta a restituzione da parte dei convenuti, questi ultimi sono tenuti conferire all'asse ereditario di l'importo di € Persona_1
39.676,18 ciascuno.
Per quanto riguarda, infine, le domande aventi ad oggetto la restituzione della somma di €
63.000,00 (di cui all'ordine di bonifico, con la causale “giroconto per spese assistenziali”, eseguito, in data 16.12.2021, da Credit Agricole Italia s.p.a., filiale di Roveleto di Cadeo (PC) dal conto corrente n. 0035/000030202438, cointestato a e al conto Persona_1 CP_1 corrente intestato a , vi è da considerare che, in questo caso, la circostanza che CP_1
l'importo de quo fosse di pertinenza della decuius è un dato pacifico in quanto riconosciuto dallo stesso convenuto Quest'ultimo, invero, ha precisato, nella sua comparsa di CP_1 costituzione, che si trattava del provento della liquidazione di due polizze postali, accese da
[...] in favore delle due figlie, e e poi fatte estinguere dalla medesima Per_1 Pt_1 Parte_3 decuius un mese prima del suo decesso, accreditando le relative somme sul proprio conto
10 corrente.
A fronte di tale prova positiva dei movimenti di denaro e del titolo degli accrediti, il convenuto si
è difeso sostenendo che tale elargizione, in parte, era stata effettuata al fine di far fronte alle esigenze personali del genitore e, per altra parte, era stata il frutto di una libera disposizione di quest'ultimo in favore suo e della di lui moglie al fine di remunerarli per l'assistenza materiale e spirituale ricevuta.
Orbene, con riferimento alla seconda eccezione, va preliminarmente evidenziato che essa non integra una mera difesa, quanto piuttosto un'eccezione riconvenzionale in quanto parte convenuta oppone l'esistenza di un titolo diverso (donazione) volto a giustificare lo spostamento patrimoniale e a conferirle il diritto di permanere nel godimento delle somme accreditate sul conto di sua esclusiva pertinenza, ovvero da lei prelevante in contanti, al solo fine di paralizzare la pretesa avversaria. Poiché attraverso l'eccezione riconvenzionale, che deve essere tempestivamente opposta (art. 167 c.p.c.) viene esteso il thema decidendum sull'esistenza e validità di un atto di liberalità impeditivo dell'altrui diritto, sia pure in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, il convenuto assume su di esso il relativo onere della prova ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (Cass., n. 4233/2012; Cass., n. 19833/2019).
Ebbene, nel caso di specie, l'eccezione in questione deve ritenersi infondata in quanto, all'esito dell'istruttoria espletata, a parte il quantum che parte convenuta ha dimostrato documentalmente essere stato effettivamente corrisposto per le spese funerarie e di tumulazione, nonché per il pagamento dei residui importi relativi al rapporto di lavoro intrattenuto con la badante della decuius, pari ad € 12.509,09, non può dirsi provato che le somme di cui ha beneficiato
[...] siano state utilizzate per far fronte ai bisogni primari del genitore o siano state altrimenti CP_1 oggetto di donazione in suo favore, ovvero in favore della di lui moglie.
Invero, in primo luogo, vi è da considerare che l'importo del bonifico in oggetto risulta del tutto sproporzionato rispetto alle somme comunemente necessarie per far fronte all'acquisto di beni di prima necessità per una persona pensionata.
In seconda battuta, quanto all'affermazione di parte convenuta secondo la quale: “l'operazione di
“bonifico” in parola, oggetto delle contestazioni avversarie, conseguì ad espressa volontà manifestata dalla decuius finalizzata, da un lato, alla estinzione di due polizze vita da lei contratte ed in essere (aventi quale assicurate le figlie e ), compiuta nella Pt_1 Parte_3 consapevolezza e con il rammarico del loro protratto disinteresse nei confronti delle da tempo
11 insorte necessità di assistenza e di cura della madre, e determinata, dall'altro […], al riconoscimento di compenso a favore della nuora per le continue e durature Parte_2 prestazioni di assistenza e di cura da lei prestate a favore della suocera a far tempo dal 2016”, giova evidenziare, in punto di diritto, che le tre diverse ipotesi ricondotte alla donazione rimuneratoria di cui all'art. 770, comma 1, c.c., vale a dire la donazione per “riconoscenza” (o gratitudine), la donazione per “meriti” del donatario e la donazione per “speciale remunerazione”
– tra loro diverse quanto al motivo dell'attribuzione – si distinguono tutte sia dalla liberalità d'uso in occasione di servizi resi (art. 770, comma 2, c.c.), sia dall'adempimento di obblighi morali o sociali, ricondotti alla diversa disciplina delle obbligazioni naturali (art. 2034 c,c,).
Per autorevole dottrina, la distinzione tra la donazione rimuneratoria e l'adempimento di un'obbligazione naturale risiede principalmente nell'intensità del “dovere morale e sociale” e nel carattere spiccatamente individuale dell'animus donandi rispetto a quello generalizzato e diffuso nella collettività per l'obbligazione naturale. La giurisprudenza, invece, sottolinea l'incompatibilità tra l'una e l'altra fattispecie, in quanto la spontaneità dell'adempimento di una obbligazione naturale non è accompagnata dalla volontà disinteressata di arricchire il beneficiario con depauperamento del disponente e, viceversa, nella donazione per motivo remuneratorio, la spontaneità dell'attribuzione dev'essere accompagnata dalla consapevolezza del donante di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale o sociale (v. Cass., n. 10262/2016; Cass., n.
5119/2009).
Ciò premesso, per come prospettata nell'eccezione, i convenuti hanno richiamato gli elementi della donazione per riconoscenza e/o speciale remunerazione del donatario e ciò in considerazione del richiamo allo spirito di liberalità per il particolare sentimento di gratitudine che avevano asseritamente maturato verso il figlio e la nuora per fatti e/o servizi Persona_1
(accudimento, affetto e sostegno morale e materiale).
Si tratta, però, come detto, di mere asserzioni – contestate dalla controparte, quanto al motivo dell'attribuzione - che non hanno trovato effettivo riscontro in sede istruttoria.
Altra ragione per cui l'eccezione risulta incapace di bloccare la pretesa avversaria concerne il mancato rispetto della forma prevista per le donazioni di denaro.
Premesso che la donazione remuneratoria è una donazione “vera e propria” (cfr., Cass., n.
11873/1993; Cass., n. 20387/2008; Cass., n. 41480/2021), il contratto, per essere valido, deve rispettare la forma prescritta dall'art. 782 c.c. a pena di nullità (cfr., Cass., n. 10262/2016) e ciò
12 vale anche quando l'arricchimento è realizzato a mezzo di bonifico bancario.
Come chiarito dal recente intervento nomofilattico della Cassazione a Sezioni Unite, l'operazione triangolare che si instaura tra il cliente/beneficiante, la banca e il terzo/beneficiario nel dare esecuzione ad un ordine di trasferimento di titoli o valori mobiliari, non può essere assimilata alle varie ed eterogenee ipotesi in cui, per mezzo di una pregnante intermediazione "giuridica", viene a realizzarsi lo scopo liberale in modo indiretto ex art. 809 c.c. (es. contratto a favore di terzo, delegazione, intestazione di beni in nome altrui, negotium mixtum cum donatione, ecc.). Ciò in quanto la banca esegue l'ordine impartito dal disponente in ragione del mandato gestorio derivante dal rapporto sottostante, sicché non rileva che, per effetto del deposito, il denaro sia di proprietà della banca e il cliente vanti una semplice ragione di credito, essendo comunque - quello eseguito - un trasferimento diretto tra disponente e beneficiario, intermediato
(necessariamente) a mezzo banca. In tale fattispecie, non viene meno la configurazione di donazione tipica e diretta di denaro, come tale soggetta alle disposizioni formali di cui agli artt.
769 e 782 c.c., efficacemente descritta come donazione diretta ad esecuzione indiretta (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 18725/2017).
Risulta evidente, quindi, che anche laddove si accedesse alla tesi difensiva di parte convenuta, il mancato rispetto della forma solenne prevista dalla legge per le donazioni dirette di denaro escluderebbe la sussistenza di un valido titolo a giustificazione dello spostamento patrimoniale.
Infine, e per completezza, anche laddove si voglia ricondurre l'eccezione alla liberalità d'uso in occasione di servizi resi (art. 770, comma 2, c.c.) – che donazione non è - occorre pur sempre che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e che “sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente;
nei casi in cui l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire”
(cfr. Cass. n. 2452/1976).
Elementi, questi, del tutto avulsi dall'eccezione di parte convenuta, la quale ben avrebbe fatto, nel costituirsi, a rendere il conto della gestione, al fine di contestare con efficacia la pretesa avversaria.
In definitiva, deve ritenersi che appartenga all'asse ereditario, in mancanza di un valido titolo di
13 disposizione patrimoniale da parte del dante causa, il valore di € 166.843,36 (già sottratta la somma di € 12.509,00, avente la sua ragion d'essere nel pagamento delle spese funerarie e degli altri esborsi documentati in favore della decuius), di cui ed CP_1 Parte_2 hanno indebitamente disposto in danno dei fratelli futuri coeredi, con la conseguenza, quindi, che i convenuti vanno condannati alla restituzione alla massa, ai fini della reintegrazione della quota degli altri coeredi.
2.2) Vi è, a questo punto, da procedere all'esame della domanda di collazione proposta dal convenuto avente ad oggetto: l'importo di € 37.000,00, di cui CP_1 Parte_1 avrebbe beneficiato per effetto della remissione del debito (conseguente alla precedente cessione di credito); il pari importo di € 37.000,00, di cui avrebbe beneficiato per Parte_3 essere stata destinataria di un bonifico effettuato a suo favore dalla madre dal conto corrente cointestato con il figlio le somme di complessivi € 20.000,00, pari al valore delle CP_1 polizze “Poste Futuro Fedeltà New”, accese da in favore di e di Persona_1 Pt_1
Parte_3
Si deve premettere che, ai sensi dell'art. 737 c.c., norma inserita nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria, “i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”.
La collazione ereditaria costituisce, pertanto, uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei rapporti reciproci tra i condividenti, equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente e sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione.
La collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria ha, pertanto, per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario e la legge prevede due modi di conferimento del bene in collazione: in natura e per imputazione. La collazione in natura consiste nella restituzione del diritto all'asse ereditario, mentre quella per imputazione (unica forma ammissibile di collazione del denaro, ai sensi dell'art. 751 c.c.) consta di due operazioni, vale a dire l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario, con eventuale corresponsione in denaro agli altri coeredi dell'eccedenza, ed il contemporaneo prelevamento di
14 una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari (Cass. civ., 28.06.1976, n.
2453) secondo il meccanismo previsto dall'art. 725 c.c. (Cass., n. 17022/2017), avendo cura di effettuare i prelevamenti, per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura (Cass., n. 27410/2005), mentre solo nella ipotesi in cui la donazione superi il valore complessivo della quota ereditaria del donatario, la collazione potrà attuarsi imputando alla quota del donatario il valore della donazione ricevuta sino a concorrenza del valore della quota stessa e ponendo a carico del donatario l'obbligo di versare alla comunione ereditaria l'equivalente pecuniario dell'eccedenza (Cass. civ., 10.06.1960, n. 1533).
Vi è, peraltro, da aggiungere, in contrasto alla tesi sostenuta da parte attrice, che l'obbligo della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del decuius e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni (Cass. civ., sez. II, 18.07.2005, n. 15131; Cass. civ., sez.
II, 19.11.2004, n. 21895).
Venendo al caso di specie, si rileva che né né hanno, nella Parte_1 Parte_3 sostanza, contestato di aver ricevuto, da parte della madre, a titolo di liberalità nei loro confronti, il complessivo importo di € 47.000,00 ciascuna (e, peraltro, ciò risulta provato dalla documentazione agli atti, laddove, dall'esame degli stessi, emerge che la decuius aveva provveduto, con il versamento di uguali premi di € 10.000,00 ciascuno, a contrarre polizze vita a favore di ciascuna delle figlie, stipulando, a favore di - con beneficiario, in Parte_3 caso di morte dell'assicurata, il di lei marito -, le polizze vita rispettivamente n. 50008615482 e n.
50008615510, per l'ammontare di € 5.000,00 ciascuna (docc. nn. 8 e 9 fascicolo di parte convenuta e, a favore di le polizze vita n. 50008615636, n. CP_1 Parte_1
50008615608 e n. 50008615622 – con beneficiario, in caso di morte dell'assicurata, il di lei marito e figlio -, rispettivamente di € 5.000,00, di € 2.000,00 e di € 3.000,00 (docc. nn. 10, 11 e
12 fascicolo di parte convenuta , e così per tot. € 10.000,00. CP_1
Com'è noto, la Corte di Cassazione ha da tempo enunciato il principio che le polizze di
15 assicurazione sulla vita che abbiano un contenuto finanziario sono configurabili come donazioni indirette del contraente a favore dei beneficiari delle polizze stesse (“la designazione quale terzo beneficiario di persona non legata al designante da alcun vincolo di mantenimento o dipendenza economica deve presumersi, fino a prova contraria, compiuta con spirito di liberalità e costituisce donazione indiretta”; cfr. Cass., sent. n. 3263/2016). La medesima Corte di
Cassazione, peraltro, già con la sentenza n. 6531/2006 aveva specificato che: “L'unico depauperamento che si verifica nel patrimonio del contraente assicurato è costituito dal versamento dei premi assicurativi da lui eseguito in vita e, pertanto, solo le somme versate a tale titolo possono considerarsi oggetto di liberalità indiretta a favore del terzo designato come beneficiario, con conseguente assoggettabilità all'azione di riduzione eventualmente proposta dagli eredi legittimi”.
2.3) Dal momento che gli attori hanno accompagnato l'azione di petizione a quella di divisione ereditaria (domanda cui si sono associate, come detto, le parti convenute), si deve procedere alle operazioni divisionali secondo le regole della successione legittima (art. 556 c.c.).
Pertanto, le parti devono essere condannate a restituire alla massa ereditaria gli importi come di seguito indicati: quanto a la somma di € 127.167,18 (cui è già stato detratto Parte_4
l'importo di € 12.509,00 a titolo di spese da quest'ultimo sostenute in favore dell'eredità); quanto ad la somma di € 39.676,18; quanto a la somma di € Parte_5 Parte_1
47.000,00; quanto a parimenti la somma di € 47.000,00. Parte_3
L'importo complessivo dell'asse ereditario di pari ad € 260.843,36, va suddiviso tra Persona_1 le parti in causa, ossia tra i fratelli e (titolari ciascuno di una Pt_1 Parte_3 CP_1 quota ereditaria pari ad 1/3), per cui ad ognuno di essi spetterebbe la somma di € 86.947,78.
Conguagliando l'importo delle collazioni così come stabilito, è tenuto a CP_1 corrispondere a ed a la somma di € 22.552,68 (determinato Parte_1 Parte_3 dalla differenza tra il valore della quota ereditaria di spettanza di ciascun erede, pari ad €
86.947,78, € 47.000,00, pari al quantum dovuto dalle sorelle in collazione, € 4.169,70, pari ad
1/3 dell'importo corrisposto dal solo a titolo di spese in favore della madre, ed € CP_1
13.225,40, pari ad 1/3 dell'importo di € 39.676,18, dovuti alla massa ereditaria di da Persona_1
per ciascuna di esse, mentre è tenuta a corrispondere, Parte_2 Parte_2 sempre a ed a la somma di € 13.225,40, per ciascuna di Parte_1 Parte_3 esse.
16 Trattandosi di un credito di valore (cfr. Cass., n. 22005/2016; Cass., n. 20024/2020), sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale, devalutato alla data di apertura della successione e rivalutato anno per anno secondo le variazioni ISTAT FO, relative al costo della vita.
Sull'importo così liquidato spettano, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
3) Considerato l'esito del giudizio e la triste vicenda processuale che ha visto coinvolti soggetti legati da stretti parentela, dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara che e sono gli unici Parte_1 Parte_3 CP_1 eredi legittimi di deceduta in Cadeo (PC) in data 06.01.2022, con conseguente Persona_1 apertura della successione ab intestato della predetta in favore delle odierne parti in causa;
2. accerta che le parti sono tenute a restituire alla massa ereditaria gli importi come di seguito indicati: quanto a la somma di € 127.167,18 (cui è già stato detratto l'importo di € Parte_4
12.509,00 a titolo di spese da quest'ultimo sostenute in favore dell'eredità); quanto ad
[...]
la somma di € 39.676,18; quanto a la somma di € 47.000,00; Parte_5 Parte_1 quanto a parimenti la somma di € 47.000,00; Parte_3
3. accerta e dichiara che il valore attivo residuo (al netto delle passività) dell'asse ereditario di ammonta ad € 260.843,36 e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di Persona_1 Parte_1
e a succedere alla genitrice, quali suoi eredi legittimi ex
[...] Parte_3 CP_1 art. 566 c.c., nella quota di un terzo di tale valore;
4. scioglie la comunione ereditaria tra e e, per Parte_1 Parte_3 CP_1
l'effetto,
5. condanna a corrispondere a ed a la somma CP_1 Parte_1 Parte_3 di € 22.552,68 per ciascuna di esse, da devalutare alla data di apertura della successione e da rivalutare con interessi, anno per anno, secondo le variazioni ISTAT FO relative al costo della vita, oltre interessi legali, sull'importo così ottenuto, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
6. condanna a corrispondere a ed a la Parte_5 Parte_1 Parte_3 somma di € 13.225,40 per ciascuna di esse, da devalutare alla data di apertura della successione e
17 da rivalutare con interessi, anno per anno, secondo le variazioni ISTAT FO relative al costo della vita, oltre interessi legali, sull'importo così ottenuto, dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo;
7. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
8. ordina ai conservatori dei RR.II. competenti la trascrizione della presente sentenza e/o l'annotazione a margine della trascrizione della domanda, con onere a carico delle parti.
Piacenza, 27.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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