Sentenza 26 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/05/2004, n. 10110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10110 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI POTENZA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NARDÌ S CAR S.R.L.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 125/01 del Giudice di pace di LAGONEGRO, depositata il 26/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 13/02/2004 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., accolga il ricorso con le pronunce di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La Nardì S Car s.r.l., con ricorso depositato il giorno 3 gennaio 2001, propose opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Lagonegro avverso un'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Potenza, notificatale il 5 dicembre 2000, con la quale le era stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di lire 515.200 per una violazione del codice della strada (art. 142, c. 8^) accertata a mezzo di apparecchiatura autovelox. L'opponente deduceva, a sostegno del ricorso, tra l'altro, che illegittimamente la infrazione non era stata immediatamente contestata. Il Giudice di pace di Lagonegro, con sentenza depositata il 26 marzo 2001 accoglieva l'opposizione, sotto l'assorbente profilo che la infrazione non era stata contestata immediatamente, come prescritto dall'art. 200 del codice della strada, affermando che la motivazione indicata nel verbale (non è stato possibile procedere a contestazione immediata in quanto l'apparecchiatura ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari) non era idonea a giustificare la mancata contestazione immediata.
Avverso tale sentenza il Prefetto ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla opponente il giorno 11 luglio 2001. La parte intimata non ha presentato difese.
Il ricorso è stato fissato per l'esame in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con il ricorso si denunciano la violazione degli artt. 14, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, 142, 200 e 201 del codice della strada, nonché dell'art. 384 del relativo regolamento di attuazione, nonché vizi motivazionali, deducendosi che la mancata contestazione immediata non determina la nullità della procedura di irrogazione della sanzione e comunque la contestazione immediata non è necessaria nei casi di impossibilità, fra i quali vi è il caso in cui - come nella fattispecie in esame - l'accertamento sia avvenuto a mezzo di apparecchi di rilevamento che consentano l'accertamento dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, e comunque ove non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari. Si deduce che non sono comunque censurabili le modalità di organizzazione del servizio.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell'art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell'infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrigazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 settembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giugno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494). Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell'art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giuri- sdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell'autorità amministrativa (Cass. 22 giugno. 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571).
Tuttavia nessun sindacato è consentito in proposito nelle ipotesi che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margine di apprezzamento, come ipotesi tipiche di impossibilità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l'accertamento sia avvenuto "per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento", mentre resta giustificata la mancata contestazione immediata ove sia stato impossibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari.
Il Giudice di pace, nel caso di specie, ha accolto l'opposizione affermando che la mancata contestazione immediata era ingiustificata perché la ragione indicata nel verbale - secondo la quale l'apparecchiatura impiegata consentiva la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo era già lontano dal posto dell'accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari - non era esaustiva, potendosi procedere alla contestazione immediata mediante la predisposizione di una seconda pattuglia.
Tale motivazione della sentenza contrasta con il sopra indicato principio di diritto, secondo il quale il giudice non può sindacare le modalità di organizzazione del servizio.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto nei sensi sopra detti e la sentenza deve essere cassata con rinvio al Giudice di pace di Lagonegro in persona di altro giudicante che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Giudice di pace di Lagonegro in persona di altro giudicante che deciderà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004