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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10488 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°8698 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2016, cui risultano riunite le cause Rgn°20316/2016, Rgn°30529/2019, Rgn°33593/2019 avente ad oggetto: scioglimento della comunione ordinaria, vertente
TRA
, cod. fis. nata a [...] il 4 mag- Parte_1 C.F._1 gio 1958 e residente in [...], rappresentata e dife- sa – giusta procura in atti – dagli avv. ti ROBERTO BOCCHINI (cod. fis.
e ES DE AI (cod. fis. C.F._2 [...]
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._3 dell'avv. Bocchini in Napoli alla via G. Filangieri, 21;
ATTRICE
E
, cod. fis. , nata a [...] il 18 Controparte_1 C.F._4 luglio 1941 e domiciliata in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Arcora, 42,
, cod. fis. nato a [...] il 20 Controparte_2 C.F._5 febbraio 1938 e domiciliato in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Arcora, 42, , cod. fis. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
5 aprile 1981 e domiciliato in Castelvetere sul Calore (AV) alla via Tre- mauriello snc, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2
( – giusta procura in atti – ed elettivamente domi- C.F._5 ciliati presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I, 106;
CONVENUTI
NONCHE'
, in proprio e nella qualità, Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] CP_4
(C.F. , DE AI ES nato a [...] il 17 set- C.F._7 tembre 1980 e residente in [...] (C.F.:
), nato a [...] l'8 settembre C.F._8 Parte_2
1982 e residente in [...] (C.F.: DME-
1
nato a [...] il [...] e resi- C.F._9 Parte_3 dente in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio n. 1020, (C.F. , tutti nella qualità di eredi con beneficio C.F._10
d'inventario del sig. ei giudizi N.R.G.20316/16 e NRG Persona_1
33593/19 rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Roberto Bocchini ( – ; C.F._2 Email_1
ATTORI di , cod. fis. E P.IV , in per- Parte_4 Controparte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Capaccio (SA) alla via Italia'61, 180 rappresentante e difesa giusta procura in atti dall'avv. , elettivamente domi- Controparte_2 C.F._5 ciliata presso lo studio dello stesso in Napoli al Corso Umberto I, 106;
CONVENUTO
, cod. fis. nato a [...] l'11 Controparte_5 C.F._11 novembre 1951 e residente in [...] al Parco dei Tigli, 17/19, elett.te dom.to in Napoli al Centro Direzionale, Isola F10, presso lo studio dell'Avv. Sergio De Simone, , che lo C.F._12 rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
P. IV , in Controparte_6 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla piazzetta Matilde Serao, 7, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille 47 presso lo studio degli avvocati FERDINANDO NN
e AT NN da cui è C.F._13 C.F._14 rappresentata e difesa giusta procura in atti;
CONVENUTO
P. IV , in persona del legale rappresen- Controparte_7 P.IVA_3 tante pro tempore, con sede in Napoli alla via Generale Giordano Orsini, 40;
CONVENUTO Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “A) giudizio principale NRG 8698/16: Nel merito: 1) pre- liminarmente accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale dell'atto di donazione per notaio del 9/9/2015, rep. N. Persona_2
18927, racc. n. 10188, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 28 settembre 2015 ai nn.21691/16775, tra la sig.ra CP_1
e il sig. per la quota indivisa di ½ (un mezzo) del
[...] Controparte_3 diritto di piena proprietà di titolarità dell'attrice SI.ra ; Parte_1
1.1) conseguentemente, ordinare l'annotazione nei Registri Immobiliari di Napoli 1 dell'emesso provvedimento di accertamento della nullità e/o inefficacia parziale della suddetta donazione a margine della trascrizio- ne di quest'ultima del 28 settembre 2015 ai nn.21691/16775, con eso-
2
nero da responsabilità per il Direttore dell'Agenzia – Parte_5 Pt_6
[...
di pubblicità immobiliare di Napoli 1 e con condanna a carico delle parti della donazione al pagamento di ogni relativa spesa;
2) ordinare lo scioglimento della comunione sul complesso immobiliare sopra descrit- to sito in Napoli alla Via Nicolardi n.52 composto da locale al piano terra della superficie di 170 (centosettanta) mq catastali con pertinenziale area scoperta come raffigurata nella planimetria allegata al rogito nota- rile di acquisto del 7 maggio 1980, rep. N. 75952, e successivo atto di nomina del 9 maggio 1980, rep. 75999, per notaio di Napoli, Persona_3 in Catasto Fabbricati alla sez. SCA, foglio 17, p.lla 291, sub. 220 (già139),con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU;
3) ordi- nare al convenuto Avv. di rendere il conto in merito Controparte_2 all'operato svolto di cui all'atto di compravendita del 30 giugno 2005 per notaio di Napoli, rep. N. 116502, oltre interessi maturati Persona_4
e maturandi;
4) in ogni caso, accertare preliminarmente il godimento esclusivo del complesso immobiliare da parte dei convenuti e per l'effetto ordinare agli stessi di rendere il conto in relazione a tale esclu- sivo godimento con condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 2.500,00 mensili, oltre interessi legali, oppure a quella maggiore o minore somma che verrà determinata secondo giustizia an- che in via equitativa, dal 30 giugno 2005 fino al giorno dell'effettivo rila- scio o assegnazione o vendita del complesso immobiliare;
5) porre le spese relative allo scioglimento della comunione ordinaria a carico della convenuta opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio;
6) con- dannare, in ogni caso, le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del restante giudizio. B) Giudizio riunito NRG 30529/2019: 1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice in comunione con a percepire i frutti civili e/o ogni Controparte_8 utilità economica connessa al godimento indiretto dell'immobile di sua proprietà sito in Napoli alla Via Nicolardi n. 52 composto dal locale al piano terra della superficie di circa 190 (centonovanta) mq catastali di cui all'All. 1; 2) per l'effetto condannare la convenuta
[...]
a versare il 50% dei canoni già percepiti dalla data di Controparte_8 stipula del contratto di locazione dal 3/7/2000 a tutt'oggi, nonché con- dannare le convenute, Controparte_9
e ognuna a proprio titolo, o in solido fra di loro a ver-
[...] CP_7 sare direttamente nelle mani dell'attrice il 50% dei canoni concordati in contratto;
3) nonché condannare il convenuto alla Controparte_5 restituzione del bene detenuto senza titolo e precisamente: complesso immobiliare in Napoli alla Via Nicolardi n. 52 e precisamente: locale al piano terra della superficie di circa 190 (centonovanta) mq, confinante con proprietà , cortile e rampa, con pertinenziale area sco- Per_5 perta come raffigurata nella planimetria catastale allegata al rogito no- tarile, in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al foglio 17, p.lla 291, sub. 139/partita 109864-f.l7, in Catasto Terreni al foglio 53, p.alla 291, ente urbano. C) Giudizi riuniti N.R.G.20316/16 e N.R.G. 33593/19: 1) in via 3
preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità delle domande pro- poste per decadenza ex artt. 166 e 167 c.p.c. rispetto al giudizio pen- dente dinanzi a questo Tribunale recante NRG 8698/16, Sez. VIII, G.U. Dott.ssa Sassi per le causali di cui innanzi;
2) in via subordinata nel meri- to rigettare le domande siccome infondate e temerarie in fatto e in di- ritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P.”
Per i convenuti – : “in via principale, rigettarsi la CP_1 CP_2 domanda come proposta per improcedibilità come proposta, prescri- zione, difetto di legittimazione attiva, e/o per inesistenza dei fatti come dedotti come precisati e specificatamente: 1) nei confronti di CP_2
per prescrizione, per inesistenza delle richieste e per essere
[...] stato sollevato lo stesso da ogni obbligo giusta cessione di fatto del possesso per atto del 1990 da parte dell'effettivo proprietario all'epoca procuratore generale della moglie , Persona_1 Parte_1 ma effettivo proprietario, 2) nei confronti di e Controparte_1 [...]
per essere il bene de quo disponibile da parte di CP_10 [...]
per avvenuta usucapione ultraventennale e per avere Parte_7 sempre la stessa fatti suoi i frutti e gestito autono- Controparte_1 mamente il bene de quo, giusta intese con il di cui gli Persona_1 eredi sono a conoscenza (immemori delle notevoli cortesie, attività, fa- vori ed assistenza fatta ad essi). In ogni caso dichiararsi la improcedibili- tà della domanda come proposta e/o comunque subordinatamente di- sporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi tutti di come sopra indicati al fine di provare l'appartenenza Persona_1 del bene de quo al defunto stante il mancato paga- Persona_1 mento di somme da parte di per l'acquisto de quo e Parte_1 stante quindi l'appartenenza del bene a per esso agli Persona_1 eredi. Le richieste formulate, in via principale nei confronti degli eredi tutti, per ritenersi l'atto simulato, ed in via subordinata nei confronti della , che comunque nessuna somma ha versato per Parte_1
l'acquisto essendo semplice prestanome del coniuge. Il tutto con riserva in separata sede, per la restituzione di ogni somma dovuta dal . Per_1
Il tutto con salvezza di autonomo giudizio onde accertare la simulazione dell'atto di provenienza a , del bene de quo e per Parte_1
l'effetto, l'appartenenza del bene de quo agli eredi tutti del defunto
[...] in quanto lo stesso agiva, nel suo interesse e come pro- Persona_1 prietario, utilizzando le procure generali sottoscritte a proprio favore dalla moglie , dalla sorella in proprio e Parte_1 CP_11 quale amministratrice della società La Continentale s.a.s., dal cognato
, dal dipendente in proprio e quale Persona_6 Controparte_12 amministratore della Aurora Chemical s.a.s., nonché dalle altre società ad esso collegate ed utilizzate ai fini, si ritiene, di evasione fiscale e per sfuggire agli obblighi di legge. In ogni caso dichiararsi l'avvenuta prescri- zione di ogni diritto presunto della e dichiararsi Parte_1
l'avvenuta usucapione del bene de quo”.
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Per la convenuta : rigettarsi le domande con vittoria di spese. CP_8
Per la convenuta a socio unico: “In Controparte_6 via preliminare ed in rito 1) Accertare, per quanto sopra esposto la ca- renza di legittimazione passiva / legittimazione a contraddire di CP_6 in ordine alle domande avanzate dall'attrice e per l'effetto nel merito
[...]
2) In via subordinata, ferme ed impregiudicate le eccezioni preliminari – e nella sola, denegata e non creduta ipotesi di loro superamento – riget- tare, per quanto esposto in atti, la domanda avanzata dalla sig.ra , Pt_1 perché infondate in fatto ed in diritto e risultando inapplicabili nei con- fronti della gli artt. 769 e 771 c.c.; 3) Condannare l'attrice ex art. CP_6
96 c.p.c., stante la palese temerarietà di chiamare in giudizio C.M.T., dei danni subiti quantificati in €.5.000,00 e/o nella misura che verrà ritenuta congrua secondo il Suo prudente apprezzamento dal SI. Giudice;
4) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese, diritti e Parte_1 onorari della presente procedura, oltre rimborso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori, Avv.ti Ferdinando Accinni e Rena- to Accinni per dichiarato anticipo”.
Per il convenuto : “In via principale e pregiudiziale: Dichiarare CP_5
l'inammissibilità della domanda attorea proposta nei confronti del SI.
per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 Controparte_5
c.p.c., stante l'impossibilità giuridica di procedere alla divisione e vendita del compendio immobiliare per le insanabili irregolarità urbanistico- edilizie e catastali accertate in corso di causa. In via subordinata: Dichia- rare la nullità del procedimento e degli atti successivi per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, stante la mancata concessione dei termini perentori ex art. 183, comma 6, c.p.c.
3. Nel me- rito e in ulteriore subordine: Rigettare, in ogni caso, la domanda di resti- tuzione formulata dall'attrice nei confronti del SI. , in quanto CP_5 infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, in par- ticolare, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice ai sensi dell'art. 948 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onora- ri di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sotto- scritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Procedimento Rgn°8698/2016: La signora , con l'atto di Parte_1 citazione introduttivo del giudizio, riferiva di essere comproprietaria per la quota di ½ del complesso immobiliare sito in Napoli alla via E. Nicolar- di, 52 composto da: locale al piano terra della superficie di 190 mq, con- finante con proprietà , cortile e rampa, con pertinenziale area Per_5 scoperta, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al foglio 17, p.lla 291, sub. 139. In ordine alla provenienza del cespite l'attrice dedu- ceva che: - in data 7 maggio 1980 ne acquistava il diritto di piena ed esclusiva proprietà con atto di compravendita, rep. n. 75952, e successi- vo atto di nomina del 9 maggio 1980, rep. 75999, per Notaio Persona_3 di Napoli, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 27 maggio
5
1980 ai nn. 10050/7887; - in data 2 agosto 1995, con scrittura privata autenticata del Notaio di Napoli, rep. N. 232974, nominava Persona_3 quale suo procuratore per la vendita della sola quota indivisa di ½ (un mezzo) del diritto di proprietà sui detti immobili l'avv. , Controparte_2 con possibilità per lo stesso di contrarre con se stesso, di stabilire il prezzo e di incassarlo rilasciandone quietanza nonché stabilire clausole per il possesso, il tutto con obbligo della resa dei conti;
- per l'effetto, in data 30 giugno 2005, con atto per Notaio di Napoli, rep. Persona_4
N. 116502, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 19 luglio 2005 ai nn. 26696/13015, l'avv. , nell'indicata qualità Controparte_2 di procuratore della proprietaria e odierna attrice, vendeva alla sig. ra
, proprio coniuge in regime di separazione dei beni, Controparte_1 la quota indivisa pari a ½ (un mezzo) del diritto di proprietà sull'indicato complesso immobiliare in Napoli alla via E. Nicolardi, 52. Le parti inter- venute in tale atto di compravendita convenivano un prezzo di euro 41.000,00 e l'avv. , nella indicata veste di procuratore, Controparte_2 dichiarava di aver ricevuto il pagamento di detto prezzo prima dell'atto e rilasciava ampia e liberatoria quietanza in favore del coniuge, il tutto con obbligo della resa dei conti verso il rappresentato.
L'attrice premetteva, altresì, che in data 14 settembre 2014 decedeva in Telese Terme il marito, sig. , e successivamente vedeva Persona_1 incrinarsi il rapporto di amicizia e di fiducia con i coniugi e CP_1
al punto che, solo effettuando una visura presso i Registri Im- CP_2 mobiliari di Napoli 1, in data 30 agosto 2015, veniva a conoscenza della circostanza che la sig. ra aveva donato, riservan- Controparte_1 dosene l'usufrutto vitalizio, al proprio figlio, avv. , Controparte_3
l'intera nuda proprietà del complesso immobiliare sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52 con atto per Notaio del 9 settembre Persona_2
2015, rep. n. 18927, racc. n. 10188, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 28 settembre 2015 ai nn. 21691/16775.
Si costituivano in giudizio i sigg. , Controparte_2 Controparte_3
e la sig. ra eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1
e/o inefficacia nonché l'inopponibilità dell'atto di compravendita con il quale la sig. ra acquistava il diritto di proprietà del com- Parte_1 plesso immobiliare sito in via Nicolardi, 52, per non aver mai pagato né posseduto alcunché e per essere stata una semplice prestanome del marito sig. . Nel merito, i convenuti eccepivano che la Persona_1 sig. ra , già proprietaria del 50% del complesso Controparte_1 Pers immobiliare di cui sopra, in virtù di atto di compravendita per Notaio cola del 30 giugno 2005, aveva acquistato la proprietà del re- Per_4 stante 50% un accordo intercorso tra l'avv. Parte_8 Controparte_2
e il sig. , che stipulò un contratto di comodato- Persona_1 locazione ultraventennale, senza compenso, con autorizzazione al loca- tario-comodatario di intestare il bene ad intervenuta usucapione.
La causa veniva, quindi, trattata con il deposito delle memorie ex art. 6
183, VI comma, c.p.c.
A fronte della domanda di scioglimento della comunione ordinaria sul complesso immobiliare sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52, il preceden- te Giudice istruttore ha ritenuto necessario avvalersi dell'ausilio di un c.t.u., individuato nella persona dell'ing. , affinché prov- CP_13 vedesse, oltre che alla descrizione, grafica e fotografica, dei beni comu- ni, a valutarne il relativo valore venale e, nel caso l'immobile fosse divisi- bile comodamente in due autonome unità funzionali, a predisporre uno o più progetti divisionali. In data 18 dicembre 2020, l'ing. nono- CP_13 stante le numerose difficoltà incontrate, depositava relazione tecnica nella quale osservava preliminarmente che il locale sito alla via E. Nico- lardi, 52, piano terra, dal quale si accede tramite l'area scoperta esterna (facente parte del medesimo complesso immobiliare) era adibito ad atti- vità commerciale, contrariamente alla destinazione d'uso catastale, che risulta essere C/6. Il ctu, pertanto, procedeva a calcolare il valore di mer- cato del complesso immobiliare sito in Napoli alla via Nicolardi ,52 – Fo- glio 17, p.lla 291 sub 220 + area esterna pertinenziale – mediante proce- dimento sintetico-comparativo, basato sul valore di mercato conseguito dai dati O.M.I. e da un'indagine in loco su unità immobiliari presenti nell'area aventi caratteristiche paragonabili a quelle del bene, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché di localiz- zazione, di esposizione, di vetustà e di accessibilità, in € 406.765,91 (€ 1.670,00*0,76*320,49) considerando la destinazione catastale box auto e in € 473.059,26 (€ 2.785,00*0,53*320,49) considerando la destinazio- ne catastale negozio: in entrambi i casi andavano sottratti gli importi necessari ad adeguare l'unità immobiliare alle risultanze catastali e alla normativa urbanistica. Emergeva, altresì, in sede di consulenza tecnica, un frazionamento catastale dell'immobile, in data 8.10.2001 (prot. n. 648051) per il quale, dalla documentazione acquisita presso i pubblici uffici, tuttavia, non risultava essere stata presentata alcuna pratica ur- banistica. Il c.t.u., considerando che tale aspetto era sanabile tramite apposita CILA/SCIA in sanatoria da presentare presso i competenti uffici comunali, dichiarava la commerciabilità del bene in questione e provve- deva a predisporre un progetto divisionale – solo ed esclusivamente per l'attuale destinazione del bene, ovvero quella ad uso commerciale. Il progetto può così sintetizzarsi: LOTTO A: porzione di unità immobiliare riportata al N.C.U.E. di Napoli alla Sez. SCA, f. 17, p.lla 291, sub 220, cat. C/6 della superficie interna di 101,00 mq più porzione di area esterna pertinenziale attualmente ente urbano aggraffata al fabbricato, identi- ficata dalle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-Z'-Z, di 817,75 mq circa (gravata da servitù di passaggio carrabile e pedonale in favore del lotto B, oltre che della servitù attualmente insistente sull'intera area), del valore com- plessivo di € 204.403,40. LOTTO B: porzione di unità immobiliare riporta- ta al N.C.U.E. di Napoli alla Sez. SCA, f. 17, p.lla 291, sub 220, cat. C/6 della superficie interna di 79,74 mq più porzione di area esterna pertinenziale attualmente ente urbano aggraffata al fabbricato, identificata dalle let-
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tere I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z', di 1.163,05 mq circa (gravata della servitù attualmente insistente sull'intera area), del valore complessivo di
€ 217.540,25. Conguaglio in denaro pari ad € 6.568,42.
All'udienza del 4 aprile 2024, il precedente Giudice Istruttore onerava la parte più diligente di procedere alla regolarizzazione catastale del bene oggetto di causa, ma all'udienza del 12 giugno 2025, parte attrice riferi- va di aver incaricato l'arch. , la quale si trovava Persona_8 nell'impossibilità di procedere nell'espletamento dell'incarico conferito dalla signora per il compimento delle attività, attesa l'impossibilità Pt_1 di accedere agli immobili per effettuare i necessari rilievi.
Procedimento RG. n. 20316/2016
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. , Controparte_2
e convenivano in giudizio, Controparte_3 Controparte_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli, i sigg. , FR DE Controparte_4
AI, , e la sig. ra al fine Parte_2 Parte_3 Parte_1 di sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione per possesso ul- traventennale dell'immobile sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52, pre- mettendo che le dichiarazioni poste alla base della domanda giudiziale introduttiva del procedimento RG. n. 8698/16 – declaratoria di nullità/ inefficacia dell'atto di donazione di cui all'atto pubblico per TA
[...] el 9 settembre 2015 - erano in contrasto con i fatti e rappre- Per_2 sentavano una distorta specificazione degli stessi. Sostenevano gli atto- ri che l'acquisto del bene di cui sopra fu trattato da e Controparte_2
, i quali, per regolare anche dei rapporti pregressi, de- Persona_1 cidevano che con la sig. ra avrebbe poi autorizzato Parte_1 [...]
a vendere il 50% dell'immobile a sua moglie, sig. CP_14 [...]
, alla quale veniva concesso in comodato d'uso il restante CP_1
50% per un ventennio sino alla maturazione del diritto di usucapione. Gli attori chiedevano, inoltre, che venisse dichiarata l'avvenuta prescrizione e/o l'assenza di ogni obbligo di rendiconto nei confronti di CP_15
, nonché l'improcedibilità in fatto e in diritto della domanda per
[...] essere l'atto di compravendita per notaio del 7 maggio 1980 Persona_3 parzialmente simulato, essendo state versate le somme per l'acquisto dell'immobile non dalla sig. ra , bensì dal di lei marito sig. Parte_1
. Persona_1
Si costituivano i sigg. , in proprio e quale genitore eser- Parte_1 cente in via esclusiva la responsabilità genitoriale del minore (divenuto maggiorenne in corso di causa) , FR DE AI, Controparte_4
, eccependo l'inammissibilità delle do- Parte_2 Pt_3 Per_1 mande proposte, per avere il presente giudizio il medesimo oggetto, seppure a parti invertite, del giudizio già pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli e recante RG. n. 8698/2016. Sostenevano i convenuti che gli at- tori avevano introdotto questo giudizio per poter sollevare le eccezioni di prescrizione e di usucapione, dai quali erano decaduti ai sensi e per gli effetti degli artt. 166 e 167 c.p.c. nel giudizio RG. n. 8698/2016. In via su-
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bordinata, nel merito, chiedevano di rigettare le domande siccome in- fondate e temerarie in fatto e in diritto.
In data 17 giugno 2019, su istanza dell'avv. , il presen- Controparte_2 te procedimento veniva riunito per connessione oggettiva e soggettiva al giudizio RG. n. 8698/16.
Procedimento RG. n. 33593/19:
La sig. ra premetteva di aver ricevuto in comodato Controparte_1 gratuito “ai fini dell'usucapione” dal sig. , quale procu- Persona_1 ratore generale della moglie , un immobile con relativo Parte_1 terreno in Napoli alla via E. Nicolardi, 52, a far data dal 1° gennaio 1990 per un periodo di vent'anni, termine successivamente prorogato sino al- la data in cui riteneva di aver usucapito l'immobile in ragione di un ac- cordo con i coniugi e . Premetteva, ancora, l'attrice che la Pt_1 Per_1 sig.ra , al decesso del coniuge, negava l'esistenza Parte_1 dell'accordo, evitando di regolarizzare il trasferimento già maturato e comunque già concordato. Premesso ciò, citava dinnanzi al Tribunale di Napoli la sig. ra , in proprio ed in qualità di erede del co- Parte_1 niuge , nonché l'avv. FR DE AI, a comparire Persona_1 davanti al Tribunale di Napoli per sentire accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione del complesso immobiliare sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52, alla luce del comodato gratuito ventennale concessole dal sig. , quale procuratore speciale della moglie Persona_1 [...]
. Parte_9
Costituitisi la sig. ra , in proprio e nella qualità di erede Parte_1 del sig. , e il sig. FR DE AI, eccepivano preli- Persona_1 minarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., essendo l'atto di citazio- ne carente dal punto di vista della esposizione dei fatti richiesta quale elemento essenziale dell'atto di citazione riguardo alla delineazione di causa petendi e petitum. A parere dei convenuti, non aveva alcun signi- ficato la ricezione di un immobile in comodato gratuito ai fini dell'usucapione, giacché proprio l'esistenza di un comodato escludereb- be di poter configurare in capo all'attrice un possesso utile ad usucapio- nem. Sostenevano, inoltre, i convenuti che il presente giudizio fosse stato introdotto dall'attrice al fine di eludere le preclusioni in cui erano incorsa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 166 e 167 c.p.c., nel giudizio RG. n. 8698/16 introdotto dalla sig. ra ed avente il medesimo og- Pt_1 getto. A tale ultimo giudizio, pertanto, veniva disposta la riunione ai sen- si dell'art. 274, comma 1, c.p.c. in data 2 giugno 2023.
Procedimento RG. n. 30529/19
La sig. ra , premetteva di aver acquistato in data 7 mag- Parte_1 gio 1980, a mezzo di atto di compravendita, rep. N. 75952, e successivo atto di nomina del 9 maggio 1980, rep. 75999, per Notaio di Persona_3
Napoli, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 27 maggio
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1980 ai nn. 10050/7887, il diritto di piena ed esclusiva proprietà – tra gli altri – di un complesso immobiliare: locale al piano terra della superficie di circa 190 (centonovanta) mq, con pertinenziale area scoperta, sito in Napoli alla via Nicolardi, 52. Premetteva, ancora, l'attrice che in data 2 agosto 1995, con scrittura privata autenticata dal Notaio di Persona_3
Napoli, rep. n. 232974, nominava quale suo procuratore per la vendita della sola quota indivisa di ½ (un mezzo) del diritto di proprietà sui detti immobili l'avv. , con facoltà di contrarre con se stesso, Controparte_2 di stabilire il prezzo e di incassarlo rilasciandone quietanza, nonché sta- bilire clausole per il possesso, il tutto con obbligo della resa dei conti, e, per l'effetto, in data 30 giugno 2005 con atto per Notaio Persona_4 di Napoli, rep. n. 116502, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 19 luglio 2005 ai nn. 26696/13015, l'avv. , nella Controparte_2 indicata qualità di procuratore della proprietaria sig. ra , Parte_1 vendeva al proprio coniuge, in regime di separazione dei beni, sig. ra
[...]
la quota indivisa pari a ½ (un mezzo) del diritto di Parte_10 proprietà sull'indicato complesso immobiliare sito in Napoli alla via Nico- lardi, 52. Sosteneva l'attrice che da tale momento l'immobile veniva pos- seduto dalle comproprietarie in regime di comunione e che, solo ca- sualmente, veniva a conoscenza che in data 9 settembre 2015 la sig. ra aveva donato, riservando per sé l'usufrutto vitali- Controparte_1 zio, al proprio figlio avv. , la nuda proprietà dell'intero Controparte_3 immobile. Dichiarava, altresì, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di un contratto di locazione tra la società Controparte_8
, interamente partecipata dai coniugi Controparte_1 Pt_11
(che avrebbero riscosso i canoni per l'intero), e la società CP_1
avente ad oggetto il comples- Controparte_6 so immobiliare sito in Napoli alla via Nicolardi, 52, poi sublocato dalla d Lo spazio esterno, adibito a parcheggio di veico- CP_6 Controparte_7 lo, veniva affidato, secondo l'attrice, al sig. – senza Controparte_5 alcuna autorizzazione o atto formale.
Su tali premesse, la sig. ra conveniva in giudizio dinnan- Parte_1 zi al Tribunale di Napoli, la società , il Controparte_8 sig. , la Controparte_5 Controparte_6 nonché la er sentire accertare e dichiarare il suo diritto, Controparte_7 in comunione con a percepire i frutti Controparte_8 civili e/o ogni utilità economica connessa al godimento indiretto dell'immobile di sua proprietà sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52 e, per l'effetto, condannare la convenuta a Controparte_8 versare il 50% dei canoni già percepiti dalla data di stipula del contratto di locazione, nonché condannare il convenuto alla Controparte_5 restituzione del bene detenuto senza titolo.
Si costituiva la , sostenendo che la do- Controparte_8 manda era inammissibile ed infondata e comunque prescritta, per non avere la sig. ra mai versato alcunché, in relazione ai beni Parte_1 reclamati, ed essendo effettivo titolare del bene, all'epoca, il marito Per_9
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. Aggiungeva la convenuta che la sig.ra , Pt_12 Per_1 Parte_1 in data 2 agosto 1995, contestualmente alla procura con la quale auto- rizzava l'avv. a vendere il 50% dell'immobile di sua Controparte_2 proprietà, sottoscriveva una dichiarazione con la quale dava atto che il sig. aveva già acquistato il 50 % all'atto della stipula Controparte_2 nell'anno 1980 e che, pertanto, nulla le avrebbe dovuto corrispondere in relazione al 50% che la stessa aveva autorizzato a vendere. Aggiungeva la convenuta, che , marito della sig. ra Persona_1 Parte_13
[...
, a tal fine, stipulava un contratto di locazione gratuito nel quale con- cedeva alla sig. ra la libera disponibilità del bene Controparte_1 per un periodo di vent'anni, al fine di consentirle di maturare l'usucapione sull'immobile de quo. Concludeva, dunque, la convenuta che né la proprietà, né i frutti maturati sono di spettanza dell'attrice e che nulla può richiedere e deve avere dalla convenuta.
Si costitutiva, altresì, la (C.M.T.) in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva l'estraneità al giudizio e chiedeva l'estromissione dal giudizio per caren- za di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Si costituiva, infine, il sig. , il quale eccepiva la nulli- Controparte_5 tà della citazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Riuniti all'udienza del 08.11.2021 i giudizi, trattati gli stessi come già in- dicato, sulle conclusioni rassegnate nei termini di cui in epigrafe, la cau- sa è stata riservata per la decisione all'udienza cartolare del 10.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia della re- CP_7 golarmente citata con PEC del 22.10.2019 in atti, e non costituita nel giudizio Rgn°30529/2019.
Ancora in via preliminare le domande formulate nei presenti giudizi sono procedibili avendo parte attrice depositato in atti il regolare svolgimen- to della prescritta procedura di mediazione.
Nel giudizio Rgn°8698/2016 parte attrice ha chiesto la divisione della comproprietà sussistente sull'immobile sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52 ed area pertinenziale (meglio descritto ed indicato in citazione); sul punto parte convenuta nel giudizio Rgn°20316/2016 ed in quello Rgn°33593/2019 ha chiesto accertarsi l'avvenuta usucapione sull'indicato complesso immobiliare;
le due domande sono strettamente
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collegate e vanno decise insieme, risultando l'eventuale domanda di usucapione preliminare rispetto alla domanda di accertamento della proprietà sul compendio immobiliare oggetto di lite e conseguente esa- me della domanda di scioglimento della comunione sullo stesso immobi- le.
Nel merito, quindi, dell'accertamento della titolarità del diritto di pro- prietà occorre preliminarmente, onde fare chiarezza sulla vicenda in esame, soffermarsi brevemente sul concetto civilistico di usucapione. Non è difficile definire i contorni di questo istituto, regolato dagli articoli 1158 e seguenti del Codice civile, che configura una delle ipotesi di ac- quisto a titolo originario di un diritto reale su beni mobili o immobili. In- fatti, per l'effettivo acquisto – a differenza degli acquisti di proprietà a titolo derivativo, in cui occorre la collaborazione o consenso di chi era già titolare del diritto – non occorre alcun contributo di altri. L'usucapione consente l'acquisto del diritto attraverso il possesso con- tinuato (e cioè non discontinuo), non interrotto (non cessato per il venir meno dell'inerzia del titolare del diritto), pacifico (non conseguito con violenza) e non clandestino (non conseguito nascostamente). Tale pos- sesso, in definitiva, deve corrispondere, all'esercizio del diritto reale du- rante il periodo di usucapione;
quest'ultimo periodo, in riferimento all'usucapione di immobile di tipo ordinario, ha una durata pari a vent'anni (dieci anni se è constatata buona fede nell'usucapire il bene).
La prova in ordine al maturare dell'usucapione è complessa oltre che ri- gorosa, e deve essere notevolmente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze as- serite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vanta- to e, in particolare, a fornire prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininter- rottamente sul bene.
In materia di usucapione, quando la disponibilità di un immobile sia stata concessa dal proprietario a titolo di comodato, il rapporto del comoda- tario con il bene si qualifica come mera detenzione, incompatibile con l'animus possidendi necessario per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione. La condizione di detenzione propria del comodatario si estende anche ai suoi familiari conviventi, i quali nono possono vantare una situazione di possesso utile ai fini dell'usucapione. Per la trasforma- zione della detenzione in possesso utile ai fini dell'usucapione occorre necessariamente un atto di inversione nel possesso che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al pro- prietario – possessore (cfr. Cass., VI Sez. Civ., ordinanza n. 13526 del 27 luglio 2012). Non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'eser- cizio del possesso del diritto reale che si pretende di usucapire, atti che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio
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determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cass., VI Sez. Civ., ordinanza n. 14593 del 4 luglio 2011; in termini analoghi, cfr. Cass., II Sez. Civ., sentenza n. 5551 del 15 marzo 2005 e Cass., II Sez. Civ., senten- za n. 18360 del 13 settembre 2004). In altre parole, se il godimento del bene inizia sulla base di una traditio da parte del proprietario – posses- sore, non implicante il trasferimento del diritto reale, colui che entra in contatto con la cosa, lo fa come mero detentore sino a quando non compia un atto di inversione nel possesso, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c.
In tema è pacifico che “la presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con la cosa conse- gua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fat- to del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che di- spone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15 marzo 2005, n. 5551; inoltre “la presun- zione di possesso utile “ad usucapione” di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario di apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario – possessore. L'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come sem- plice detenzione o precario) infatti non corrisponde all'esercizio di un di- ritto reale, poiché non è svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Tribu- nale Messina, sez. I, 03 dicembre 2007).
Nel caso in esame, quindi, il possesso (rectius: detenzione) esercitato dai convenuti a titolo di comodatari (cfr. contratto di comodato in atti) non è in alcun modo qualificabile come possesso utile ad usucapire. Manca, al fine, anche un atto di interversione del possesso (idoneo a mutare la de- tenzione originante dal consenso del proprietario in “possesso” utile ad usucapire) dal quale far decorrere il tempo utile e necessario per l'usucapione del bene immobile per cui è causa.
In tema, inoltre, è pacifico che “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus deti- nendi dell' animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere ri- volta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia po- sto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tra- dursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta oppo- sizione all'esercizio del possesso da parte sua” (cfr. Cassazione civile,
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sez. II, 29 gennaio 2009 n. 2392; Cassazione civile, sez. II, 12 luglio 2004 n. 12820; Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1995 n. 12493).
Non sussistono, pertanto, nel caso in esame, idonee attività materiali in grado di mutare la detenzione dei convenuti in possesso utile ad usuca- pire, ma sussistono semplicemente “meri atti di utilizzo” corrispondenti all'esercizio del possesso, denuncianti di per sé solo una situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cassa- zione civile, sez. II, 20 maggio 2002 n. 7337). Orbene, ritenendo il Tribu- nale che “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 06 agosto 2004, n. 15145) e ritenendo tale prova non raggiunta, la doman- da di usucapione deve essere rigettata.
Peraltro, non giova al fine la giurisprudenza che in tema di usucapione della proprietà esclusiva ad opera del comproprietario compossessore – ritiene non necessaria l'interversione nel possesso, purché vi sia la prova
“di un dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato at- traverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugna- bilmente incompatibile con il possesso altrui” (Cass. n. 24214 del 13.11.2014): dagli atti e documenti allegati alla produzione della , Pt_1 difatti, emerge che proprio l'avv. , in data 8 gennaio Controparte_2
2013 si costitutiva nel giudizio RG. n. 23612/12 dinnanzi al Tribunale di Napoli, per e , nella loro qualità di Controparte_1 Parte_1 proprietarie dell'immobile sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52 così con- fermando la piena riconoscibilità della detenzione da parte del comoda- tario e sottraendo (risultando il presente giudizio introdotto nel 2016) il requisito temporale del ventennio alla fattispecie in esame.
Per quanto attiene alla domanda di divisione va evidenziato che, come accertato dalle Sezioni Unite, non solo in generale gli atti di scioglimento delle comunioni ma anche l'atto di scioglimento della comunione eredi- taria “costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria”; precisando, quindi, che “la divi- sione non ha causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e distributiva, in quanto ciascun condi- vidente può divenire l'unico titolare di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un procedimento (contrattuale o giudi- ziale) che abbia determinato, con effetti costitutivi, lo scioglimento di quella comunione. Essa costituisce, pertanto, un atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la legge n. 47 del 1985 e il d.P.R. n. 380 del 2001 comminano la sanzione della nullità ove abbiano ad og- getto edifici abusivi o parti di essi”, nonché che “la legge che commina espressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comunione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione
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ereditaria”, per cui “non vi sono, pertanto, valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla commina- toria di nullità di cui agli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985. (cfr. SSUU 25021/2019). Le Sezioni Unite, dunque, hanno espresso il seguente principio di diritto: “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per og- getto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessio- ne rilasciata in sanatoria” (cfr. SSUU 25021/2019).
Quanto sopra comporta dirette implicazioni sulla divisione giudiziale. Le stesse Sezioni Unite, infatti, dopo aver ricordato come già con prece- denti pronunce sia stato specificato che la normativa in tema di con- formità urbanistico/edilizia si applica non solo alle divisioni volontarie ma anche a quelle giudiziali, così come alle procedure ex art. 2932 c.c. (ribadendo che non può essere emanata una sentenza ex art. 2932 c.c. in assenza di dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia, non potendo una tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale) ha ri- badito che “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come co- stituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisa- mente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuridica"”, con la conseguenza che “non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria
o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescri- zioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a se- conda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormen- te alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985” (cfr. SSUU 25021/2019).
In virtù di quanto sopra, le Sezioni Unite hanno emanato il seguente principio di diritto: “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può dispor- re la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di es- so, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edi- lizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridi- ca", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto mag- giore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (cfr. SSUU 25021/2019).
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Tale visione è stata confermata dalla Corte di Cassazione n. 27531 del 15 ottobre 2025 che ha sposato la tesi della nullità formale degli atti di trasferimento tra privati, chiarendo che l'atto è valido anche in presenza di una dichiarazione di conformità catastale falsa ma è nullo in assenza di tale dichiarazione o in presenza di disallineamenti (soggettivi o ogget- ti). La sentenza è coerente con l'orientamento della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 21761/2021, confermando che la nullità dell'atto di compravendita relativa alle dichiarazioni di conformità dei dati e plani- metrie catastali va intesa di tipo formale, e scatta quando risultano as- senti queste dichiarazioni, a prescindere dalla loro veridicità, in senso conforme alla commerciabilità urbanistica degli immobili.
In relazione all'immobile per cui è causa la CTU espletata in corso di giu- dizio ha rilevato testualmente: “l'unità immobiliare in questione fa parte di un corpo di fabbrica edificato prima del 01/09/1967 in virtù di licenza di lottizzazione n. 349 del 17/04/1961 (rif. documentazione integrativa inoltrata dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Napoli al C.T.U. in da- ta 16/11/2020 – Allegato n° 8). L'unità immobiliare in questione ricade in zona B – sottozona Bb – espansione recente ed è regolata dagli art. n. 31 e n. 33 delle NTA del Comune di Napoli della Variante al Piano Regola- tore Generale per il centro storico, zona orientale e zona nord- occidentale approvata con Decreto del Presidente della Giunta della Re- gione Campania n. 323 dell'11/06/2004. Dalla documentazione acquisita presso gli uffici del N.C.E.U. di Napoli – a seguito di apposita richiesta - risulta eseguito, a firma del p.e. su incarico del sig. Persona_10 [...]
, su tale unità immobiliare un frazionamento del Parte_14
20/09/2001 in atti dal 08/10/2001 in virtù del quale dall'originario sub 139 venivano a formarsi il sub 219 e 220, quest'ultimo oggetto di con- sulenza. Da indagini eseguite presso gli uffici comunali (Allegato n° 8) non risulta che tale frazionamento sia stato “accompagnato” dalla rela- tiva e necessaria pratica urbanistica. Tale aspetto, poiché sanabile tra- mite apposita CILA/SCIA in sanatoria da presentare presso i competenti uffici comunali, non pregiudica la commerciabilità del bene in questione. Nello specifico si necessita di: 1) Presentazione di una CILA/SCIA in sana- toria volta a sanare la problematica dell'avvenuto frazionamento del 2001; 2) Presentazione di una ulteriore CILA/SCIA in sanatoria per sana- re le difformità distributive interne oggi rilevate rispetto alla planimetria catastale riferita all'anno 2001; 3) Aggiornamento planimetrico catasta- le allo stato attuale;
4) Rettifica di geometria del fabbricato ed area esterna aggraffata;
Infine, si precisa come l'attuale destinazione d'uso dell'unità immobiliare (punto vendita di abbigliamento) non corrisponda con la destinazione d'uso catastale (scuderia, stalla, autorimesse). Qua- lora si voglia confermare tale destinazione d'uso si necessita di presen- tazione della relativa pratica urbanistica presso i competenti uffici co- munali”. Orbene, giova richiamare, sul punto, il disposto della L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1 bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19,
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comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che “gli atti pub- blici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasfe- rimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'i- dentificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in ca- tasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità al- lo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”
- le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rien- tranti nell'ampia nozione di atti pubblici. In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, confi- gura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudi- zio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimen- to, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi se- condo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scrit- ture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimen- to di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valu- tarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coeren- za oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati rica- vabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Deve quindi riaffermarsi il principio per cui per gli atti giu- diziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamen- to richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è ne- cessario che sia stato acquisito al processo.” (cfr. Cass. n. 18043/2020).
Ne discende che, in assenza di conformità catastale oggettiva ed in as- senza di conformità relativa alla destinazione d'uso dei beni, la doman- da, allo stato, non può essere accolta, risultando inammissibile per ca- renza dei requisiti di divisibilità del bene, ferma restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, una volta effettuati quegli interventi che rendano l'immobile allineato catastalmente (oggettiva- mente e soggettivamente), conforme e del tutto commerciabile.
Passando alla domanda di nullità della donazione per notaio Per_11 el 9/9/2015, rep. N. 18927, racc. n. 10188, trascritto nei Registri
[...]
Immobiliari di Napoli 1 in data 28 settembre 2015 ai nn.21691/16775, va premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte ha composto un esistente contrasto nelle sezioni semplici affermando che la donazione di cosa altrui—anche solo parzialmente altrui—è nulla per difetto di cau- sa, salvo che dall'atto pubblico risulti espressamente la consapevolezza dell'altruità e la conversione in donazione obbligatoria (assunzione dell'obbligo di procurare la proprietà) (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
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5068 del 15 marzo 2016). Nel nostro caso, la dichiarazione di “intera nu- da proprietà” eccede il 50% di titolarità del donante e ricade nella figura della donazione (parzialmente) di cosa altrui, non evincendosi dall'atto possibilità di convertirla in donazione obbligatoria in assenza dei requi- siti sopra descritti;
ed invero, in regime di comunione, ciascun parteci- pante può liberamente disporre della propria quota (art. 1103 c.c.), non della cosa altrui. La pretesa traslativa dell'intera nuda proprietà implica un trasferimento della quota dell'altro comunista: proprio il caso che le Sezioni Unite qualificano come donazione (eventualmente) di cosa altrui e quindi nulla se non convertita in obbligazione di successivo acqui- sto/procura.
La riserva di usufrutto è ammissibile entro i limiti del diritto del costi- tuente: il donante non può costituire o riservare diritti reali sulla quota altrui. La clausola che pretende la riserva di usufrutto sull'intero bene conferma che l'atto eccede la sfera giuridica del disponente, aggravando il vizio (cfr. Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2020, n. 18211, che, pur riguar- dando profili valutativi, conferma la piena autonomia e tipicità della ri- serva ma entro i limiti dell'altrui proprietà.)
Tali premesse inducono il Tribunale alla declaratoria di nullità dell'atto in questione ex artt. 769, 782, 1418 e 1419 c.c.; ed invero, la donazione, quale atto a causa di liberalità (art. 769 c.c.), presuppone che il donante disponga di un suo diritto;
in mancanza, difetta la causa concreta del contratto e l'atto è nullo (art. 1418 c.c.). La nullità “parziale” per la parte di bene non appartenente al donante comporta, salvo volontà conser- vativa del donatario ex art. 1419 c.c., la nullità dell'intero atto, atteso il carattere essenziale dell'oggetto dichiarato (“intera nuda proprietà”). In assenza, dunque, di una chiara dichiarazione nell'atto di consapevolezza dell'altruità e di trasformazione in donazione obbligatoria (impegno a procurare la proprietà della quota altrui), l'atto donativo va dichiarato interamente nullo per difetto di causa, con ogni conseguenza di legge.
Alcuna statuizione deve essere assunta in tema di richiesta di ordine di trascrizione della relativa pronuncia, non ravvisandosi normativa che imponga al GU un siffatto ordine al Conservatore e riservando la norma- tiva civilistica di riferimento (artt. 2643 e seg. cc) l'onere relativo alla par- te interessata.
Passando alla domanda di rendiconto, formulata da parte attrice in rela- zione al contratto di mandato e all'atto del 30 giugno 2005 per Notaio
, va rilevato che il relativo procedimento è disciplinato Persona_4 dagli artt. 263 e ss. c.p.c.; in base all'art. 263 «chi è obbligato a gestire af- fari altrui deve presentare i risultati dell'attività compiuta mediante un rendiconto». Secondo la giurisprudenza prevalente, esso «è fondato sul presupposto dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui» (cfr. Cass., 23 luglio 2010, n. 17283). Detto obbligo può derivare da fonte legale (per
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esempio: art. 723 c.c. per i coeredi, art. 496 c.c. per l'erede che accetta con beneficio d'inventario, art. 1713 c.c. per il mandatario) o da fonte negoziale (mandato, contratto di gestione). Una volta che il rendiconto è proposto e accettato, ai sensi dell'art. 263 c.p.c., comma 2°, e art. 264 c.p.c., comma 3°, «il giudice può, con ordinanza non impugnabile, ordina- re il pagamento del sopravanzo» (cfr. Cass. 31 gennaio 2014, n. 2148).
La domanda di rendiconto include in sé la domanda di condanna al pa- gamento delle somme risultanti dal rendiconto (cfr. Cass. n. 2148/2014).
L'effetto principale è contabile: si ricostruiscono i rapporti tra gestore e gestito (o tra coeredi) e si determinano eventuali crediti/debiti reciproci: in pratica, il rendiconto serve per liquidare somme. Una volta accertate le somme, il giudice può emettere provvedimento non impugnabile di pagamento (art. 264 c.p.c.). La domanda di rendiconto non è sempre su- bordinata alla divisione o ad altra azione: può anche essere promossa autonomamente (cfr. Cass. n. 2148/2014 che ha specificato che l'azione di rendiconto è autonoma rispetto all'azione di divisione).
La disciplina dei termini prescrizionali applicabili alla domanda di rendi- conto (o ai crediti ad essa connessi) va differenziata in funzione della fattispecie concreta (coeredi, condominio, mandatario, ecc.). In generale ai sensi dell'art. 2935 c.c. «la prescrizione comincia a decorrere dal gior- no in cui il diritto può essere fatto valere».
In merito all'azione di rendiconto tra coeredi la giurisprudenza non for- nisce sempre un termine specifico per la prescrizione della domanda, ma impone di far riferimento al tipo di credito che deriva dalla rendiconta- zione. Ad esempio, laddove il rendiconto determini un credito di restitu- zione, può operare il termine decennale o quinquennale a seconda che si tratti di obbligazione da contratto o da fatto illecito o, ancora da altro ti- tolo (art. 2934 c.c. per decennale, art. 2948 per quinquennale).
Per il gestore di patrimonio altrui (mandatario) le azioni di responsabilità possono prescriversi in cinque anni se non soggette a termine diverso, in armonia con art. 2949 c.c. se inerenti a rapporti sociali;
se inerenti a rapporti contrattuali, come nel caso in esame, la prescrizione è decen- nale e decorre dal momento in cui sorge l'obbligo di rendere il conto.
Posto ciò, nel caso oggetto di lite la decorrenza va fatta coincidere con la stipula dell'ultimo atto gestorio (cfr. atto in data 30 giugno 2005 per
[...]
di Napoli, in quanto la messa in mora depositata in Persona_12 atti dalla parte attrice è precedente e risale al mese di gennaio 2015) mentre l'azione di conto è stata proposta nel mese di marzo del 2016 (cfr. cartoline di notifica introduttive del giudizio allegate alla produzio- ne di parte attrice) con conseguente prescrizione della relativa domanda (in assenza di atti interruttivi non depositati in giudizio).
Per quanto attiene alla domanda relativa ai frutti civili dell'immobile in comproprietà di parte attrice va premesso che, anche sulla scorta delle decisioni assunte nel presente procedimento, è provata per tabulas (cfr.
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documentazione in atti) la comproprietà dell'immobile concesso in loca- zione da uno solo dei comproprietari ad un terzo soggetto: trattasi, quindi, della fattispecie relativa ad un bene in comproprietà tra vari sog- getti, locato a terzi da solo uno dei comproprietari che percepisce i rela- tivi proventi. Appare opportuno sottolineare in tema che condizione ne- cessaria per stipulare il contratto di locazione è la disponibilità della cosa comune da parte del comproprietario, corrispondente alla detenzione esclusiva e qualificata dell'immobile, trattandosi di un presupposto co- mune ad ogni locazione (Cass. n. 470 del 1997; Cass. n. 539 del 1997; Cass. n. 8411 del 2006); che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del potere del singolo comproprietario che pone in essere un atto di ordinaria amministrazione sul bene comune, il contratto di loca- zione dell'intero bene comune stipulato da uno solo dei comunisti è vali- do ed efficace senza la necessità della preventiva allegazione o dimo- strazione dell'esistenza di un idoneo potere rappresentativo.
Invero, la locazione può essere convenuta dal singolo comproprietario, anche all'insaputa degli altri, purché il suddetto comproprietario abbia la disponibilità del bene comune e sia in grado di adempiere la fondamen- tale obbligazione del locatore, e cioè quella di consentire il godimento del bene al conduttore (non contestata nel presente giudizio); la conces- sione in locazione di un immobile non costituisce, quindi, atto esclusivo del proprietario, potendo legittimamente assumere veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità del bene medesimo (Cass. n. 14395 del 2004), sempre che tale disponibilità sia determinata da titolo non contrario a norme d'ordine pubblico (Cass. n. 4764 del 2005; Cass. n. 8411 del 2006; Cass. n. 12976 del 2010).
Inoltre è principio recepito che “la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della ge- stione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 cod. civ., sicchè, nel caso di gestione non rappresenta- tiva, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gesto- re e, ai sensi dell'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del ri- chiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa" (cfr. Cassa- zione civile sez. un., 04/07/2012 n.11135 e 11136).
Ed è principio condiviso da questo Tribunale che “qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile in comproprietà indivisa, cia- scuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi ge- stiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l'eventua- le mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di chi ap- pariva agire per tutti” (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/02/2016, n.1986).
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Posto quanto sopra, il caso in esame rientra nei principi sopra enucleati: un bene in comproprietà è locato a terzi da solo uno dei comproprietari (o comunque dalla società che ne aveva la disponibilità per titolo non contrario alla legge); il terzo comproprietario, estraneo alla stipula del contratto, ratifica implicitamente l'operato e la gestione del bene effet- tuata dal comproprietario stipulante (non avendo sul punto fatto oppo- sizione esplicita al contratto sino alla introduzione della domanda relati- va ai frutti, con notifica alla fine del mese di ottobre del 2019: cfr. notifi- che telematiche e cartoline di ricevimento in atti), cui chiede la quota parte di canone spettantegli sulla base del suo diritto di comproprietà sull'immobile oggetto di locazione.
Avendo il comproprietario implicitamente ratificato la gestione dell'immobile da parte di uno solo dei residui comproprietari (non sussi- stono atti contrari che esplicitano diversa volontà anteriore alla presen- tazione della domanda nel giudizio Rgn°30529/2019), per il principio di tutela dell'affidamento del terzo, solo a lui può domandare la sua quota parte di canone (frutti civili); nei confronti dei conduttori il comproprie- tario non stipulante non ha azione diretta contrattuale: nel momento in cui non vorrà più ratificare l'attività contrattuale dovrà palesarlo al comproprietario (ed al terzo conduttore) chiedendo eventualmente, alla scadenza contrattuale, con i rimedi singolarmente prescritti dalla relati- va tipologia contrattuale (locazione: eventuale tempestiva disdetta do- po il secondo sessennio di durata), la cessazione del contratto e la resti- tuzione dell'immobile.
Posto ciò, la domanda effettuata nei confronti del conduttore CP_6 del sub conduttore difetta di legittimazione passiva dei CP_7 convenuti, perché la parte comproprietaria è estranea al contrat- Pt_1 to e non ha azione diretta nei confronti di tali soggetti.
Per quanto attiene alla domanda di pagamento dei frutti civili, formulata nei confronti della (già Controparte_8 Controparte_16
), la stessa è fondata e merita accoglimento per
[...] quanto attiene alla locazione stipulata con la (cfr. contratto in CP_6 atti del 22.7.2020); ed invero, per quanto sopra esplicitato, la detta so- cietà dovrà corrispondere - a partire dalla stipula del contratto nel mese di luglio del 2000 – il 50% del canone di locazione, sino alla data della presente decisione, non potendosi adottare in siffatta materia condan- ne in futuro ed essendo avvisato il comproprietario (ed il conduttore) che per il futuro dovrà – vista la richiesta della – versare alla stes- Pt_1 sa il 50% del canone percepito, avendo la comproprietà palesato, con l'odierna azione, tale domanda. Su tali somme andranno corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda (ottobre 2019) sino all'effettivo soddisfo.
La domanda di restituzione delle aree esterne poste a valle dell'ingresso di via Nicolardi, 52 e dell'ingresso al Parco da viale Colli Aminei, 62 nei confronti di è fondata e va accolta per quanto di ra- Controparte_5
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gione. In primis, è opportuno procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta da parte attrice. Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preci- so tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che la detta parte ha esperito un'azione di rivendica del bene (in com- proprietà) occupato dal senza titolo alcuno. CP_5
Va, in tema, ricordato che le S.U. della Corte di Cassazione hanno stabili- to che "l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adem- pimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in prece- denza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasfor- mazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale. Tuttavia, l'azione personale di resti- tuzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fonda- mento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica" (cfr. Cass. sez. un., 28.03.2014, n. 7305).
Di tale orientamento il Tribunale prende atto e ne recepisce i dettami anche per il caso in esame. Questa impostazione assume influenza, stante i principi espressi in tema di onere probatorio, posto che, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, questi è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attra- verso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero di- mostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04-12- 2014, n. 25643), mentre nella azione restitutoria (personale) la prova è incentrata sul titolo, poi scaduto, in base al quale si pretende la restitu- zione. Orbene, nel caso in esame parte attrice, nei relativi atti, parla più volte del come di un comodatario ma non prova poi in alcun CP_5 modo l'esistenza del detto contratto: anche per questo la domanda non può che qualificarsi come “rivendica”.
Va, inoltre, precisato che il rigore della regola, secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprie- tà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compi- mento dell'usucapione, non riceve di per sé attenuazione per il solo fatto che la controparte proponga una domanda riconvenzionale od una ec- cezione di usucapione, potendo il convenuto nel giudizio di rivendicazio- ne avvalersi del principio "possideo quia possideo" anche nel caso in cui
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opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata (cfr. Cass. civ. Sez. II, 28-07-2010, n. 17690).
In ogni caso, sul punto si rammenta il principio consolidato nella giuri- sprudenza di legittimità per cui, nel caso di azione di rivendica, il suddet- to onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene (ad un comune dante causa: cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/10/2007, n. 21834; Cass. civ., Sez. II, 17/07/2007, n. 15915; Cass. civ., Sez. I, 17/01/2007, n.1044). In tale ultimo caso, si ritiene che l'attore assolva l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a di- mostrare di aver acquistato il bene, di cui si tratta, in base ad un valido titolo d'acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 9303/09).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto idonea documentazione comprovante la relativa legittimazione attiva ed il titolo di comproprietà sull'immobile oggetto di causa.
Il convenuto , costituito tardivamente in giudizio, ha opposto CP_5 eccezioni inammissibili proprio a causa della sua tardiva costituzione in giudizio, non contestando l'originario diritto di proprietà di parte attrice, né i titoli posti a fondamento dello stesso ed allegati in atti (atto di com- pravendita del 7 maggio 1980 rep. n. 75952, e successivo atto di nomina del 9 maggio 1980, rep. 75999, per notaio in Catasto Fabbri- Persona_3 cati alla sez. SCA, foglio 17, p.lla 291, sub. 220); non ha, infine, opposto eccezioni relative alla originaria appartenenza del bene: il che semplifica l'onere probatorio di parte attrice che ha dimostrato, con il relativo tito- lo di acquisto, la sua proprietà sulle aree oggetto di domanda;
di conver- so il non ha in alcun modo provato l'esistenza di un vali- CP_5 do titolo legittimante la sua occupazione: non avendo, quindi, provato un titolo che legittimi la detenzione dell'immobile, l'occupazione va qua- lificata "senza titolo". In conseguenza di quanto precede, pertanto, ed in accoglimento della domanda attorea, va condannato Controparte_5 all'immediato rilascio delle aree per cui è causa, meglio descritte ed indi- cate in citazione. Alcun termine ex art. 56, comma 1, l. 392/1978 va fis- sato per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della richiamata disposizione.
La domanda relativa all'occupazione del locale di mq. 190 contestata al
, e da questi avversata, va rigettata;
sul punto, infatti, il CP_5 Pt_15
[..
ha sostenendo di non occupare il locale;
parte attrice non ha fornito alcuna prova sul punto (art. 2697 cc) per cui la relativa domanda va ri- gettata perché non provata in punto di occupazione del bene da parte del convenuto . CP_5
Passando, infine, alla domanda di accertamento di un accordo simulato- rio volto alla usucapione dell'immobile (fascicolo rgn°33593/2019), va premesso che tra le parti la prova della simulazione deve essere fornita attraverso la controdichiarazione;
trattandosi, nel caso in esame, di ces- sione della quota di proprietà relativa ad un bene immobile tale atto ne- cessitava della forma scritta;
orbene, nel caso in esame parte attrice non 23
ha versato in atti tale prova per cui la relativa domanda dev'essere riget- tata. Peraltro, parte attrice non ha nemmeno allegato in atti elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti) da cui desumere, ex art. 2697 cc, l'esistenza di un tale accordo, il che fonda ancor di più una pronuncia di rigetto della relativa domanda.
Venendo alle spese di lite va premesso che “il provvedimento discrezio- nale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pre- giudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si ri- solve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la li- quidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudi- zio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile ac- certare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinan- za, 16/09/2022, n. 27295).
Posto ciò: per il giudizio Rgn°8698/2016 (domanda di scioglimento di comunione e nullità della donazione) – le spese stante la natura della de- cisione che ha accolto solo in parte la domanda attorea ed ha visto la declaratoria di inammissibilità della domanda relativa allo scioglimento della comunione (per asseriti comportamenti ostruzionisti del compro- prietario convenuto) possono essere compensate per la metà tra le parti originarie, mentre la restante metà segue il principio della soccombenza e va liquidata d'ufficio, come in dispositivo, a carico dei convenuti, tenu- to conto dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come novellato dal DM 147/2022) relativi allo scaglione sulla base del decisum (domanda di valore indeterminabile a complessità media), e dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata al tenore delle difese svolte;
appare equo, in considerazione del comportamento sostanziale e processuale delle parti in lite (attivazione di parte attrice di quanto necessario per regolarizzare le difformità catastali ed urbanisti- che porterebbero alla regolarizzazione dell'immobile – denunciato ostruzionismo dei convenuti alla detta regolarizzazione) porre in via de- finitiva le spese di CTU, come in atti liquidate, a carico di ambo le parti in egual misura (50% cadauna).
Per il giudizio Rgn°20316/2016 (domanda di usucapione, prescrizione dell'azione di conto, simulazione dell'atto originario di acquisto dell'immobile in comproprietà, legittimità dell'atto di donazione); orbene, per tale giudizio essendo le domande attoree tutte rigettate tranne quella relativa alla prescrizione dell'azione di rendiconto, le spese pos- sono essere compensate per un terzo, con condanna degli attori soc- combenti al pagamento dei restanti due terzi in favore di parte conve- nuta vittoriosa, spese liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto con- to dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come novellato dal DM 147/2022) relativi allo scaglione sulla base del decisum (domanda
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di valore indeterminabile a complessità media), e dell'attività concreta- mente esercitata dal difensore costituito, rapportata al tenore delle di- fese svolte.
Per il giudizio Rgn°30529/2019 (domanda di frutti civili della locazione e comodato;
restituzione immobile nei confronti di ) - Controparte_5 in questo giudizio parte attrice risulta soccombente rispetto alla do- manda introdotta nei confronti del conduttore costituito e pertanto ne deve sopportare le relative spese, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come novellato dal DM 147/2022) relativi allo scaglione sulla base del decisum (domanda di valore indeterminabile a complessità media), in considerazione della semplicità della pronuncia adottata in relazione alla parte in assenza to- tale di attività istruttoria, nonché dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata al tenore delle difese svolte, con at- tribuzione in favore degli avvocati costituiti che se ne sono dichiarati anticipatari;
parte convenuta risulta soccombente per la do- CP_5 manda di restituzione dell'immobile e parte convenuta risulta, CP_8 invece, soccombente rispetto alle domande attoree di restituzione dei relativi canoni, per cui in stretta applicazione del principio della soccom- benza i convenuti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, spese liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come novellato dal DM 147/2022), relativi allo scaglione sulla base del disputandum (che nel caso di specie coincide con il decisum: domanda di valore indeterminabile a complessità media) e dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata al tenore delle difese svolte.
Per il giudizio Rgn°33593/2019 (domanda di accertamento di un accordo volto alla usucapione di immobile – simulazione atti): le spese di questo giudizio seguono strettamente il principio della soccombenza e si liqui- dano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi (nel caso di specie, la causa presenta un grado di complessità contenuto, sia in relazione alle questioni giuridiche trattate sia in rapporto all'attività difensiva effettivamente svolta, risultando limitata a pochi atti processuali e priva di attività istruttoria;
pertanto, in applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 4 del citato D.M., nonché in ossequio al criterio di liquidazione parametrato alla na- tura e al valore della controversia, si ritiene equo determinare il com- penso professionale in misura corrispondente ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento;
tale scelta è giustificata dalla modestia delle questioni trattate e dall'assenza di particolari complessità tecni- che, non emergendo elementi che possano legittimare un incremento ri- spetto ai minimi di tariffa) di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come no- vellato dal DM 147/2022) relativi allo scaglione sulla base del dispu- tamndum (domanda di valore indeterminabile a complessità media), e
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dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rappor- tata al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dichiara la contumacia della CP_7
• rigetta perché inammissibile la domanda di divisone formulata da;
Parte_1
• accerta e dichiara la nullità dell'atto di donazione effettuato tra e per notaio Controparte_1 Controparte_3 Persona_13 del 9/9/2015, rep. N. 18927, racc. n. 10188, con ogni conse-
[...] guenza di legge;
• rigetta, perché infondata, la domanda di usucapione formulata da;
Controparte_1
• dichiara prescritta la domanda di rendiconto formulata nei con- fronti di;
Controparte_2
• dichiara il difetto di legittimazione passiva della e della CP_6
CP_7
• in accoglimento della domanda di pagamento dei frutti civili, con- danna la (già Controparte_8 Controparte_17
) alla corresponsione, in favore della comproprieta-
[...] ria dell'immobile sito in Via Nicolardi 52, del 50% Parte_1 dei canoni di locazione percepiti dalla data di stipula del contratto (luglio 2000) alla presente pronuncia, con gli interessi al tasso le- gale come in motivazione;
• accerta e dichiara senza titolo l'occupazione delle aree esterne poste a valle dell'ingresso di via Nicolardi, 52 e dell'ingresso al Pt_16
[...
da viale Colli Aminei, 62 da parte di , con Controparte_5 conseguente condanna alla immediata restituzione delle predette aree (meglio indicate e descritte in citazione) in favore della com- proprietaria;
Parte_1
• rigetta la domanda di occupazione senza titolo del locale di mq. 190 sito alla Via Nicolardi 52 formulata nei confronti di CP_5
;
[...]
• rigetta, perché infondata, l'ulteriore domanda di simulazione atti formulata da;
Controparte_1
• spese per il giudizio Rgn°8698/2016: compensa per la metà le spe- se di lite tra le parti e condanna i convenuti , Controparte_2 [...]
e al pagamento della residua Parte_10 Controparte_3 metà in favore degli attori, metà liquidata in € 600 per spese vive
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ed € 5430 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali se dovute per legge;
pone le spese di CTU, liquidate come in atti, in via definitiva a carico di ambo le parti in egual misura (50%);
• spese per il giudizio Rgn°20316/2016: compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna gli attori , Controparte_2 [...]
e al pagamento dei residui due Parte_10 Controparte_3 terzi in favore dei convenuti, due terzi liquidati in € 50 per spese vive ed € 7.240 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese ge- nerali se dovute per legge;
• spese per il giudizio Rgn°30529/2019: condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della he liquida in CP_6
€ 50 per spese vive ed € 5431 per compensi, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali se dovute per legge, con distrazione in favo- re dei procuratori costituiti che se ne sono dichiarati anticipatari;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite CP_8 in favore di parte attrice che liquida in € 300 per spese vive ed € 10.860 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali se dovute per legge;
condanna il convenuto al Controparte_5 pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 300 per spese vive ed € 10.860 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali se dovute per legge;
• spese nel giudizio Rgn°33593/2019: condanna parte attrice
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore dei con- Parte_7 venuti che liquida in € 50 per spese ed € 5431 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali se dovute per legge;
Così deciso in Napoli il 14/11/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°8698 del Ruolo Generale degli Affari Con- tenziosi dell'anno 2016, cui risultano riunite le cause Rgn°20316/2016, Rgn°30529/2019, Rgn°33593/2019 avente ad oggetto: scioglimento della comunione ordinaria, vertente
TRA
, cod. fis. nata a [...] il 4 mag- Parte_1 C.F._1 gio 1958 e residente in [...], rappresentata e dife- sa – giusta procura in atti – dagli avv. ti ROBERTO BOCCHINI (cod. fis.
e ES DE AI (cod. fis. C.F._2 [...]
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._3 dell'avv. Bocchini in Napoli alla via G. Filangieri, 21;
ATTRICE
E
, cod. fis. , nata a [...] il 18 Controparte_1 C.F._4 luglio 1941 e domiciliata in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Arcora, 42,
, cod. fis. nato a [...] il 20 Controparte_2 C.F._5 febbraio 1938 e domiciliato in Casalnuovo di Napoli (NA) alla via Arcora, 42, , cod. fis. , nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
5 aprile 1981 e domiciliato in Castelvetere sul Calore (AV) alla via Tre- mauriello snc, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_2
( – giusta procura in atti – ed elettivamente domi- C.F._5 ciliati presso il suo studio in Napoli al Corso Umberto I, 106;
CONVENUTI
NONCHE'
, in proprio e nella qualità, Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...] CP_4
(C.F. , DE AI ES nato a [...] il 17 set- C.F._7 tembre 1980 e residente in [...] (C.F.:
), nato a [...] l'8 settembre C.F._8 Parte_2
1982 e residente in [...] (C.F.: DME-
1
nato a [...] il [...] e resi- C.F._9 Parte_3 dente in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio n. 1020, (C.F. , tutti nella qualità di eredi con beneficio C.F._10
d'inventario del sig. ei giudizi N.R.G.20316/16 e NRG Persona_1
33593/19 rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Roberto Bocchini ( – ; C.F._2 Email_1
ATTORI di , cod. fis. E P.IV , in per- Parte_4 Controparte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Capaccio (SA) alla via Italia'61, 180 rappresentante e difesa giusta procura in atti dall'avv. , elettivamente domi- Controparte_2 C.F._5 ciliata presso lo studio dello stesso in Napoli al Corso Umberto I, 106;
CONVENUTO
, cod. fis. nato a [...] l'11 Controparte_5 C.F._11 novembre 1951 e residente in [...] al Parco dei Tigli, 17/19, elett.te dom.to in Napoli al Centro Direzionale, Isola F10, presso lo studio dell'Avv. Sergio De Simone, , che lo C.F._12 rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTO
P. IV , in Controparte_6 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla piazzetta Matilde Serao, 7, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille 47 presso lo studio degli avvocati FERDINANDO NN
e AT NN da cui è C.F._13 C.F._14 rappresentata e difesa giusta procura in atti;
CONVENUTO
P. IV , in persona del legale rappresen- Controparte_7 P.IVA_3 tante pro tempore, con sede in Napoli alla via Generale Giordano Orsini, 40;
CONVENUTO Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice: “A) giudizio principale NRG 8698/16: Nel merito: 1) pre- liminarmente accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia parziale dell'atto di donazione per notaio del 9/9/2015, rep. N. Persona_2
18927, racc. n. 10188, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 28 settembre 2015 ai nn.21691/16775, tra la sig.ra CP_1
e il sig. per la quota indivisa di ½ (un mezzo) del
[...] Controparte_3 diritto di piena proprietà di titolarità dell'attrice SI.ra ; Parte_1
1.1) conseguentemente, ordinare l'annotazione nei Registri Immobiliari di Napoli 1 dell'emesso provvedimento di accertamento della nullità e/o inefficacia parziale della suddetta donazione a margine della trascrizio- ne di quest'ultima del 28 settembre 2015 ai nn.21691/16775, con eso-
2
nero da responsabilità per il Direttore dell'Agenzia – Parte_5 Pt_6
[...
di pubblicità immobiliare di Napoli 1 e con condanna a carico delle parti della donazione al pagamento di ogni relativa spesa;
2) ordinare lo scioglimento della comunione sul complesso immobiliare sopra descrit- to sito in Napoli alla Via Nicolardi n.52 composto da locale al piano terra della superficie di 170 (centosettanta) mq catastali con pertinenziale area scoperta come raffigurata nella planimetria allegata al rogito nota- rile di acquisto del 7 maggio 1980, rep. N. 75952, e successivo atto di nomina del 9 maggio 1980, rep. 75999, per notaio di Napoli, Persona_3 in Catasto Fabbricati alla sez. SCA, foglio 17, p.lla 291, sub. 220 (già139),con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante secondo il progetto divisionale predisposto dal CTU;
3) ordi- nare al convenuto Avv. di rendere il conto in merito Controparte_2 all'operato svolto di cui all'atto di compravendita del 30 giugno 2005 per notaio di Napoli, rep. N. 116502, oltre interessi maturati Persona_4
e maturandi;
4) in ogni caso, accertare preliminarmente il godimento esclusivo del complesso immobiliare da parte dei convenuti e per l'effetto ordinare agli stessi di rendere il conto in relazione a tale esclu- sivo godimento con condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 2.500,00 mensili, oltre interessi legali, oppure a quella maggiore o minore somma che verrà determinata secondo giustizia an- che in via equitativa, dal 30 giugno 2005 fino al giorno dell'effettivo rila- scio o assegnazione o vendita del complesso immobiliare;
5) porre le spese relative allo scioglimento della comunione ordinaria a carico della convenuta opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio;
6) con- dannare, in ogni caso, le controparti al pagamento delle spese, diritti ed onorari del restante giudizio. B) Giudizio riunito NRG 30529/2019: 1) In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'attrice in comunione con a percepire i frutti civili e/o ogni Controparte_8 utilità economica connessa al godimento indiretto dell'immobile di sua proprietà sito in Napoli alla Via Nicolardi n. 52 composto dal locale al piano terra della superficie di circa 190 (centonovanta) mq catastali di cui all'All. 1; 2) per l'effetto condannare la convenuta
[...]
a versare il 50% dei canoni già percepiti dalla data di Controparte_8 stipula del contratto di locazione dal 3/7/2000 a tutt'oggi, nonché con- dannare le convenute, Controparte_9
e ognuna a proprio titolo, o in solido fra di loro a ver-
[...] CP_7 sare direttamente nelle mani dell'attrice il 50% dei canoni concordati in contratto;
3) nonché condannare il convenuto alla Controparte_5 restituzione del bene detenuto senza titolo e precisamente: complesso immobiliare in Napoli alla Via Nicolardi n. 52 e precisamente: locale al piano terra della superficie di circa 190 (centonovanta) mq, confinante con proprietà , cortile e rampa, con pertinenziale area sco- Per_5 perta come raffigurata nella planimetria catastale allegata al rogito no- tarile, in Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al foglio 17, p.lla 291, sub. 139/partita 109864-f.l7, in Catasto Terreni al foglio 53, p.alla 291, ente urbano. C) Giudizi riuniti N.R.G.20316/16 e N.R.G. 33593/19: 1) in via 3
preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità delle domande pro- poste per decadenza ex artt. 166 e 167 c.p.c. rispetto al giudizio pen- dente dinanzi a questo Tribunale recante NRG 8698/16, Sez. VIII, G.U. Dott.ssa Sassi per le causali di cui innanzi;
2) in via subordinata nel meri- to rigettare le domande siccome infondate e temerarie in fatto e in di- ritto. Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P.”
Per i convenuti – : “in via principale, rigettarsi la CP_1 CP_2 domanda come proposta per improcedibilità come proposta, prescri- zione, difetto di legittimazione attiva, e/o per inesistenza dei fatti come dedotti come precisati e specificatamente: 1) nei confronti di CP_2
per prescrizione, per inesistenza delle richieste e per essere
[...] stato sollevato lo stesso da ogni obbligo giusta cessione di fatto del possesso per atto del 1990 da parte dell'effettivo proprietario all'epoca procuratore generale della moglie , Persona_1 Parte_1 ma effettivo proprietario, 2) nei confronti di e Controparte_1 [...]
per essere il bene de quo disponibile da parte di CP_10 [...]
per avvenuta usucapione ultraventennale e per avere Parte_7 sempre la stessa fatti suoi i frutti e gestito autono- Controparte_1 mamente il bene de quo, giusta intese con il di cui gli Persona_1 eredi sono a conoscenza (immemori delle notevoli cortesie, attività, fa- vori ed assistenza fatta ad essi). In ogni caso dichiararsi la improcedibili- tà della domanda come proposta e/o comunque subordinatamente di- sporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi tutti di come sopra indicati al fine di provare l'appartenenza Persona_1 del bene de quo al defunto stante il mancato paga- Persona_1 mento di somme da parte di per l'acquisto de quo e Parte_1 stante quindi l'appartenenza del bene a per esso agli Persona_1 eredi. Le richieste formulate, in via principale nei confronti degli eredi tutti, per ritenersi l'atto simulato, ed in via subordinata nei confronti della , che comunque nessuna somma ha versato per Parte_1
l'acquisto essendo semplice prestanome del coniuge. Il tutto con riserva in separata sede, per la restituzione di ogni somma dovuta dal . Per_1
Il tutto con salvezza di autonomo giudizio onde accertare la simulazione dell'atto di provenienza a , del bene de quo e per Parte_1
l'effetto, l'appartenenza del bene de quo agli eredi tutti del defunto
[...] in quanto lo stesso agiva, nel suo interesse e come pro- Persona_1 prietario, utilizzando le procure generali sottoscritte a proprio favore dalla moglie , dalla sorella in proprio e Parte_1 CP_11 quale amministratrice della società La Continentale s.a.s., dal cognato
, dal dipendente in proprio e quale Persona_6 Controparte_12 amministratore della Aurora Chemical s.a.s., nonché dalle altre società ad esso collegate ed utilizzate ai fini, si ritiene, di evasione fiscale e per sfuggire agli obblighi di legge. In ogni caso dichiararsi l'avvenuta prescri- zione di ogni diritto presunto della e dichiararsi Parte_1
l'avvenuta usucapione del bene de quo”.
4
Per la convenuta : rigettarsi le domande con vittoria di spese. CP_8
Per la convenuta a socio unico: “In Controparte_6 via preliminare ed in rito 1) Accertare, per quanto sopra esposto la ca- renza di legittimazione passiva / legittimazione a contraddire di CP_6 in ordine alle domande avanzate dall'attrice e per l'effetto nel merito
[...]
2) In via subordinata, ferme ed impregiudicate le eccezioni preliminari – e nella sola, denegata e non creduta ipotesi di loro superamento – riget- tare, per quanto esposto in atti, la domanda avanzata dalla sig.ra , Pt_1 perché infondate in fatto ed in diritto e risultando inapplicabili nei con- fronti della gli artt. 769 e 771 c.c.; 3) Condannare l'attrice ex art. CP_6
96 c.p.c., stante la palese temerarietà di chiamare in giudizio C.M.T., dei danni subiti quantificati in €.5.000,00 e/o nella misura che verrà ritenuta congrua secondo il Suo prudente apprezzamento dal SI. Giudice;
4) Condannare la sig.ra al pagamento delle spese, diritti e Parte_1 onorari della presente procedura, oltre rimborso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori, Avv.ti Ferdinando Accinni e Rena- to Accinni per dichiarato anticipo”.
Per il convenuto : “In via principale e pregiudiziale: Dichiarare CP_5
l'inammissibilità della domanda attorea proposta nei confronti del SI.
per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 Controparte_5
c.p.c., stante l'impossibilità giuridica di procedere alla divisione e vendita del compendio immobiliare per le insanabili irregolarità urbanistico- edilizie e catastali accertate in corso di causa. In via subordinata: Dichia- rare la nullità del procedimento e degli atti successivi per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, stante la mancata concessione dei termini perentori ex art. 183, comma 6, c.p.c.
3. Nel me- rito e in ulteriore subordine: Rigettare, in ogni caso, la domanda di resti- tuzione formulata dall'attrice nei confronti del SI. , in quanto CP_5 infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e, in par- ticolare, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attrice ai sensi dell'art. 948 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onora- ri di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sotto- scritto procuratore antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Procedimento Rgn°8698/2016: La signora , con l'atto di Parte_1 citazione introduttivo del giudizio, riferiva di essere comproprietaria per la quota di ½ del complesso immobiliare sito in Napoli alla via E. Nicolar- di, 52 composto da: locale al piano terra della superficie di 190 mq, con- finante con proprietà , cortile e rampa, con pertinenziale area Per_5 scoperta, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al foglio 17, p.lla 291, sub. 139. In ordine alla provenienza del cespite l'attrice dedu- ceva che: - in data 7 maggio 1980 ne acquistava il diritto di piena ed esclusiva proprietà con atto di compravendita, rep. n. 75952, e successi- vo atto di nomina del 9 maggio 1980, rep. 75999, per Notaio Persona_3 di Napoli, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 27 maggio
5
1980 ai nn. 10050/7887; - in data 2 agosto 1995, con scrittura privata autenticata del Notaio di Napoli, rep. N. 232974, nominava Persona_3 quale suo procuratore per la vendita della sola quota indivisa di ½ (un mezzo) del diritto di proprietà sui detti immobili l'avv. , Controparte_2 con possibilità per lo stesso di contrarre con se stesso, di stabilire il prezzo e di incassarlo rilasciandone quietanza nonché stabilire clausole per il possesso, il tutto con obbligo della resa dei conti;
- per l'effetto, in data 30 giugno 2005, con atto per Notaio di Napoli, rep. Persona_4
N. 116502, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 19 luglio 2005 ai nn. 26696/13015, l'avv. , nell'indicata qualità Controparte_2 di procuratore della proprietaria e odierna attrice, vendeva alla sig. ra
, proprio coniuge in regime di separazione dei beni, Controparte_1 la quota indivisa pari a ½ (un mezzo) del diritto di proprietà sull'indicato complesso immobiliare in Napoli alla via E. Nicolardi, 52. Le parti inter- venute in tale atto di compravendita convenivano un prezzo di euro 41.000,00 e l'avv. , nella indicata veste di procuratore, Controparte_2 dichiarava di aver ricevuto il pagamento di detto prezzo prima dell'atto e rilasciava ampia e liberatoria quietanza in favore del coniuge, il tutto con obbligo della resa dei conti verso il rappresentato.
L'attrice premetteva, altresì, che in data 14 settembre 2014 decedeva in Telese Terme il marito, sig. , e successivamente vedeva Persona_1 incrinarsi il rapporto di amicizia e di fiducia con i coniugi e CP_1
al punto che, solo effettuando una visura presso i Registri Im- CP_2 mobiliari di Napoli 1, in data 30 agosto 2015, veniva a conoscenza della circostanza che la sig. ra aveva donato, riservan- Controparte_1 dosene l'usufrutto vitalizio, al proprio figlio, avv. , Controparte_3
l'intera nuda proprietà del complesso immobiliare sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52 con atto per Notaio del 9 settembre Persona_2
2015, rep. n. 18927, racc. n. 10188, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 28 settembre 2015 ai nn. 21691/16775.
Si costituivano in giudizio i sigg. , Controparte_2 Controparte_3
e la sig. ra eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1
e/o inefficacia nonché l'inopponibilità dell'atto di compravendita con il quale la sig. ra acquistava il diritto di proprietà del com- Parte_1 plesso immobiliare sito in via Nicolardi, 52, per non aver mai pagato né posseduto alcunché e per essere stata una semplice prestanome del marito sig. . Nel merito, i convenuti eccepivano che la Persona_1 sig. ra , già proprietaria del 50% del complesso Controparte_1 Pers immobiliare di cui sopra, in virtù di atto di compravendita per Notaio cola del 30 giugno 2005, aveva acquistato la proprietà del re- Per_4 stante 50% un accordo intercorso tra l'avv. Parte_8 Controparte_2
e il sig. , che stipulò un contratto di comodato- Persona_1 locazione ultraventennale, senza compenso, con autorizzazione al loca- tario-comodatario di intestare il bene ad intervenuta usucapione.
La causa veniva, quindi, trattata con il deposito delle memorie ex art. 6
183, VI comma, c.p.c.
A fronte della domanda di scioglimento della comunione ordinaria sul complesso immobiliare sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52, il preceden- te Giudice istruttore ha ritenuto necessario avvalersi dell'ausilio di un c.t.u., individuato nella persona dell'ing. , affinché prov- CP_13 vedesse, oltre che alla descrizione, grafica e fotografica, dei beni comu- ni, a valutarne il relativo valore venale e, nel caso l'immobile fosse divisi- bile comodamente in due autonome unità funzionali, a predisporre uno o più progetti divisionali. In data 18 dicembre 2020, l'ing. nono- CP_13 stante le numerose difficoltà incontrate, depositava relazione tecnica nella quale osservava preliminarmente che il locale sito alla via E. Nico- lardi, 52, piano terra, dal quale si accede tramite l'area scoperta esterna (facente parte del medesimo complesso immobiliare) era adibito ad atti- vità commerciale, contrariamente alla destinazione d'uso catastale, che risulta essere C/6. Il ctu, pertanto, procedeva a calcolare il valore di mer- cato del complesso immobiliare sito in Napoli alla via Nicolardi ,52 – Fo- glio 17, p.lla 291 sub 220 + area esterna pertinenziale – mediante proce- dimento sintetico-comparativo, basato sul valore di mercato conseguito dai dati O.M.I. e da un'indagine in loco su unità immobiliari presenti nell'area aventi caratteristiche paragonabili a quelle del bene, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, nonché di localiz- zazione, di esposizione, di vetustà e di accessibilità, in € 406.765,91 (€ 1.670,00*0,76*320,49) considerando la destinazione catastale box auto e in € 473.059,26 (€ 2.785,00*0,53*320,49) considerando la destinazio- ne catastale negozio: in entrambi i casi andavano sottratti gli importi necessari ad adeguare l'unità immobiliare alle risultanze catastali e alla normativa urbanistica. Emergeva, altresì, in sede di consulenza tecnica, un frazionamento catastale dell'immobile, in data 8.10.2001 (prot. n. 648051) per il quale, dalla documentazione acquisita presso i pubblici uffici, tuttavia, non risultava essere stata presentata alcuna pratica ur- banistica. Il c.t.u., considerando che tale aspetto era sanabile tramite apposita CILA/SCIA in sanatoria da presentare presso i competenti uffici comunali, dichiarava la commerciabilità del bene in questione e provve- deva a predisporre un progetto divisionale – solo ed esclusivamente per l'attuale destinazione del bene, ovvero quella ad uso commerciale. Il progetto può così sintetizzarsi: LOTTO A: porzione di unità immobiliare riportata al N.C.U.E. di Napoli alla Sez. SCA, f. 17, p.lla 291, sub 220, cat. C/6 della superficie interna di 101,00 mq più porzione di area esterna pertinenziale attualmente ente urbano aggraffata al fabbricato, identi- ficata dalle lettere A-B-C-D-E-F-G-H-I-Z'-Z, di 817,75 mq circa (gravata da servitù di passaggio carrabile e pedonale in favore del lotto B, oltre che della servitù attualmente insistente sull'intera area), del valore com- plessivo di € 204.403,40. LOTTO B: porzione di unità immobiliare riporta- ta al N.C.U.E. di Napoli alla Sez. SCA, f. 17, p.lla 291, sub 220, cat. C/6 della superficie interna di 79,74 mq più porzione di area esterna pertinenziale attualmente ente urbano aggraffata al fabbricato, identificata dalle let-
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tere I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z', di 1.163,05 mq circa (gravata della servitù attualmente insistente sull'intera area), del valore complessivo di
€ 217.540,25. Conguaglio in denaro pari ad € 6.568,42.
All'udienza del 4 aprile 2024, il precedente Giudice Istruttore onerava la parte più diligente di procedere alla regolarizzazione catastale del bene oggetto di causa, ma all'udienza del 12 giugno 2025, parte attrice riferi- va di aver incaricato l'arch. , la quale si trovava Persona_8 nell'impossibilità di procedere nell'espletamento dell'incarico conferito dalla signora per il compimento delle attività, attesa l'impossibilità Pt_1 di accedere agli immobili per effettuare i necessari rilievi.
Procedimento RG. n. 20316/2016
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. , Controparte_2
e convenivano in giudizio, Controparte_3 Controparte_1 dinnanzi al Tribunale di Napoli, i sigg. , FR DE Controparte_4
AI, , e la sig. ra al fine Parte_2 Parte_3 Parte_1 di sentir dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione per possesso ul- traventennale dell'immobile sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52, pre- mettendo che le dichiarazioni poste alla base della domanda giudiziale introduttiva del procedimento RG. n. 8698/16 – declaratoria di nullità/ inefficacia dell'atto di donazione di cui all'atto pubblico per TA
[...] el 9 settembre 2015 - erano in contrasto con i fatti e rappre- Per_2 sentavano una distorta specificazione degli stessi. Sostenevano gli atto- ri che l'acquisto del bene di cui sopra fu trattato da e Controparte_2
, i quali, per regolare anche dei rapporti pregressi, de- Persona_1 cidevano che con la sig. ra avrebbe poi autorizzato Parte_1 [...]
a vendere il 50% dell'immobile a sua moglie, sig. CP_14 [...]
, alla quale veniva concesso in comodato d'uso il restante CP_1
50% per un ventennio sino alla maturazione del diritto di usucapione. Gli attori chiedevano, inoltre, che venisse dichiarata l'avvenuta prescrizione e/o l'assenza di ogni obbligo di rendiconto nei confronti di CP_15
, nonché l'improcedibilità in fatto e in diritto della domanda per
[...] essere l'atto di compravendita per notaio del 7 maggio 1980 Persona_3 parzialmente simulato, essendo state versate le somme per l'acquisto dell'immobile non dalla sig. ra , bensì dal di lei marito sig. Parte_1
. Persona_1
Si costituivano i sigg. , in proprio e quale genitore eser- Parte_1 cente in via esclusiva la responsabilità genitoriale del minore (divenuto maggiorenne in corso di causa) , FR DE AI, Controparte_4
, eccependo l'inammissibilità delle do- Parte_2 Pt_3 Per_1 mande proposte, per avere il presente giudizio il medesimo oggetto, seppure a parti invertite, del giudizio già pendente dinnanzi al Tribunale di Napoli e recante RG. n. 8698/2016. Sostenevano i convenuti che gli at- tori avevano introdotto questo giudizio per poter sollevare le eccezioni di prescrizione e di usucapione, dai quali erano decaduti ai sensi e per gli effetti degli artt. 166 e 167 c.p.c. nel giudizio RG. n. 8698/2016. In via su-
8
bordinata, nel merito, chiedevano di rigettare le domande siccome in- fondate e temerarie in fatto e in diritto.
In data 17 giugno 2019, su istanza dell'avv. , il presen- Controparte_2 te procedimento veniva riunito per connessione oggettiva e soggettiva al giudizio RG. n. 8698/16.
Procedimento RG. n. 33593/19:
La sig. ra premetteva di aver ricevuto in comodato Controparte_1 gratuito “ai fini dell'usucapione” dal sig. , quale procu- Persona_1 ratore generale della moglie , un immobile con relativo Parte_1 terreno in Napoli alla via E. Nicolardi, 52, a far data dal 1° gennaio 1990 per un periodo di vent'anni, termine successivamente prorogato sino al- la data in cui riteneva di aver usucapito l'immobile in ragione di un ac- cordo con i coniugi e . Premetteva, ancora, l'attrice che la Pt_1 Per_1 sig.ra , al decesso del coniuge, negava l'esistenza Parte_1 dell'accordo, evitando di regolarizzare il trasferimento già maturato e comunque già concordato. Premesso ciò, citava dinnanzi al Tribunale di Napoli la sig. ra , in proprio ed in qualità di erede del co- Parte_1 niuge , nonché l'avv. FR DE AI, a comparire Persona_1 davanti al Tribunale di Napoli per sentire accertare e dichiarare l'avvenuta usucapione del complesso immobiliare sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52, alla luce del comodato gratuito ventennale concessole dal sig. , quale procuratore speciale della moglie Persona_1 [...]
. Parte_9
Costituitisi la sig. ra , in proprio e nella qualità di erede Parte_1 del sig. , e il sig. FR DE AI, eccepivano preli- Persona_1 minarmente la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., essendo l'atto di citazio- ne carente dal punto di vista della esposizione dei fatti richiesta quale elemento essenziale dell'atto di citazione riguardo alla delineazione di causa petendi e petitum. A parere dei convenuti, non aveva alcun signi- ficato la ricezione di un immobile in comodato gratuito ai fini dell'usucapione, giacché proprio l'esistenza di un comodato escludereb- be di poter configurare in capo all'attrice un possesso utile ad usucapio- nem. Sostenevano, inoltre, i convenuti che il presente giudizio fosse stato introdotto dall'attrice al fine di eludere le preclusioni in cui erano incorsa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 166 e 167 c.p.c., nel giudizio RG. n. 8698/16 introdotto dalla sig. ra ed avente il medesimo og- Pt_1 getto. A tale ultimo giudizio, pertanto, veniva disposta la riunione ai sen- si dell'art. 274, comma 1, c.p.c. in data 2 giugno 2023.
Procedimento RG. n. 30529/19
La sig. ra , premetteva di aver acquistato in data 7 mag- Parte_1 gio 1980, a mezzo di atto di compravendita, rep. N. 75952, e successivo atto di nomina del 9 maggio 1980, rep. 75999, per Notaio di Persona_3
Napoli, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 27 maggio
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1980 ai nn. 10050/7887, il diritto di piena ed esclusiva proprietà – tra gli altri – di un complesso immobiliare: locale al piano terra della superficie di circa 190 (centonovanta) mq, con pertinenziale area scoperta, sito in Napoli alla via Nicolardi, 52. Premetteva, ancora, l'attrice che in data 2 agosto 1995, con scrittura privata autenticata dal Notaio di Persona_3
Napoli, rep. n. 232974, nominava quale suo procuratore per la vendita della sola quota indivisa di ½ (un mezzo) del diritto di proprietà sui detti immobili l'avv. , con facoltà di contrarre con se stesso, Controparte_2 di stabilire il prezzo e di incassarlo rilasciandone quietanza, nonché sta- bilire clausole per il possesso, il tutto con obbligo della resa dei conti, e, per l'effetto, in data 30 giugno 2005 con atto per Notaio Persona_4 di Napoli, rep. n. 116502, trascritto nei Registri Immobiliari di Napoli 1 in data 19 luglio 2005 ai nn. 26696/13015, l'avv. , nella Controparte_2 indicata qualità di procuratore della proprietaria sig. ra , Parte_1 vendeva al proprio coniuge, in regime di separazione dei beni, sig. ra
[...]
la quota indivisa pari a ½ (un mezzo) del diritto di Parte_10 proprietà sull'indicato complesso immobiliare sito in Napoli alla via Nico- lardi, 52. Sosteneva l'attrice che da tale momento l'immobile veniva pos- seduto dalle comproprietarie in regime di comunione e che, solo ca- sualmente, veniva a conoscenza che in data 9 settembre 2015 la sig. ra aveva donato, riservando per sé l'usufrutto vitali- Controparte_1 zio, al proprio figlio avv. , la nuda proprietà dell'intero Controparte_3 immobile. Dichiarava, altresì, di essere venuta a conoscenza dell'esistenza di un contratto di locazione tra la società Controparte_8
, interamente partecipata dai coniugi Controparte_1 Pt_11
(che avrebbero riscosso i canoni per l'intero), e la società CP_1
avente ad oggetto il comples- Controparte_6 so immobiliare sito in Napoli alla via Nicolardi, 52, poi sublocato dalla d Lo spazio esterno, adibito a parcheggio di veico- CP_6 Controparte_7 lo, veniva affidato, secondo l'attrice, al sig. – senza Controparte_5 alcuna autorizzazione o atto formale.
Su tali premesse, la sig. ra conveniva in giudizio dinnan- Parte_1 zi al Tribunale di Napoli, la società , il Controparte_8 sig. , la Controparte_5 Controparte_6 nonché la er sentire accertare e dichiarare il suo diritto, Controparte_7 in comunione con a percepire i frutti Controparte_8 civili e/o ogni utilità economica connessa al godimento indiretto dell'immobile di sua proprietà sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52 e, per l'effetto, condannare la convenuta a Controparte_8 versare il 50% dei canoni già percepiti dalla data di stipula del contratto di locazione, nonché condannare il convenuto alla Controparte_5 restituzione del bene detenuto senza titolo.
Si costituiva la , sostenendo che la do- Controparte_8 manda era inammissibile ed infondata e comunque prescritta, per non avere la sig. ra mai versato alcunché, in relazione ai beni Parte_1 reclamati, ed essendo effettivo titolare del bene, all'epoca, il marito Per_9
10
. Aggiungeva la convenuta che la sig.ra , Pt_12 Per_1 Parte_1 in data 2 agosto 1995, contestualmente alla procura con la quale auto- rizzava l'avv. a vendere il 50% dell'immobile di sua Controparte_2 proprietà, sottoscriveva una dichiarazione con la quale dava atto che il sig. aveva già acquistato il 50 % all'atto della stipula Controparte_2 nell'anno 1980 e che, pertanto, nulla le avrebbe dovuto corrispondere in relazione al 50% che la stessa aveva autorizzato a vendere. Aggiungeva la convenuta, che , marito della sig. ra Persona_1 Parte_13
[...
, a tal fine, stipulava un contratto di locazione gratuito nel quale con- cedeva alla sig. ra la libera disponibilità del bene Controparte_1 per un periodo di vent'anni, al fine di consentirle di maturare l'usucapione sull'immobile de quo. Concludeva, dunque, la convenuta che né la proprietà, né i frutti maturati sono di spettanza dell'attrice e che nulla può richiedere e deve avere dalla convenuta.
Si costitutiva, altresì, la (C.M.T.) in Controparte_6 persona del legale rappresentante pro tempore, la quale eccepiva l'estraneità al giudizio e chiedeva l'estromissione dal giudizio per caren- za di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Si costituiva, infine, il sig. , il quale eccepiva la nulli- Controparte_5 tà della citazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164 c.p.c. nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata.
Riuniti all'udienza del 08.11.2021 i giudizi, trattati gli stessi come già in- dicato, sulle conclusioni rassegnate nei termini di cui in epigrafe, la cau- sa è stata riservata per la decisione all'udienza cartolare del 10.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giu- gno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vi- gore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia della re- CP_7 golarmente citata con PEC del 22.10.2019 in atti, e non costituita nel giudizio Rgn°30529/2019.
Ancora in via preliminare le domande formulate nei presenti giudizi sono procedibili avendo parte attrice depositato in atti il regolare svolgimen- to della prescritta procedura di mediazione.
Nel giudizio Rgn°8698/2016 parte attrice ha chiesto la divisione della comproprietà sussistente sull'immobile sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52 ed area pertinenziale (meglio descritto ed indicato in citazione); sul punto parte convenuta nel giudizio Rgn°20316/2016 ed in quello Rgn°33593/2019 ha chiesto accertarsi l'avvenuta usucapione sull'indicato complesso immobiliare;
le due domande sono strettamente
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collegate e vanno decise insieme, risultando l'eventuale domanda di usucapione preliminare rispetto alla domanda di accertamento della proprietà sul compendio immobiliare oggetto di lite e conseguente esa- me della domanda di scioglimento della comunione sullo stesso immobi- le.
Nel merito, quindi, dell'accertamento della titolarità del diritto di pro- prietà occorre preliminarmente, onde fare chiarezza sulla vicenda in esame, soffermarsi brevemente sul concetto civilistico di usucapione. Non è difficile definire i contorni di questo istituto, regolato dagli articoli 1158 e seguenti del Codice civile, che configura una delle ipotesi di ac- quisto a titolo originario di un diritto reale su beni mobili o immobili. In- fatti, per l'effettivo acquisto – a differenza degli acquisti di proprietà a titolo derivativo, in cui occorre la collaborazione o consenso di chi era già titolare del diritto – non occorre alcun contributo di altri. L'usucapione consente l'acquisto del diritto attraverso il possesso con- tinuato (e cioè non discontinuo), non interrotto (non cessato per il venir meno dell'inerzia del titolare del diritto), pacifico (non conseguito con violenza) e non clandestino (non conseguito nascostamente). Tale pos- sesso, in definitiva, deve corrispondere, all'esercizio del diritto reale du- rante il periodo di usucapione;
quest'ultimo periodo, in riferimento all'usucapione di immobile di tipo ordinario, ha una durata pari a vent'anni (dieci anni se è constatata buona fede nell'usucapire il bene).
La prova in ordine al maturare dell'usucapione è complessa oltre che ri- gorosa, e deve essere notevolmente concordante nei suoi esiti al punto da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità delle circostanze as- serite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto vanta- to e, in particolare, a fornire prova degli specifici atti compiuti, idonei a rivelare in modo non equivoco il concreto possesso esercitato ininter- rottamente sul bene.
In materia di usucapione, quando la disponibilità di un immobile sia stata concessa dal proprietario a titolo di comodato, il rapporto del comoda- tario con il bene si qualifica come mera detenzione, incompatibile con l'animus possidendi necessario per l'acquisto del diritto di proprietà per usucapione. La condizione di detenzione propria del comodatario si estende anche ai suoi familiari conviventi, i quali nono possono vantare una situazione di possesso utile ai fini dell'usucapione. Per la trasforma- zione della detenzione in possesso utile ai fini dell'usucapione occorre necessariamente un atto di inversione nel possesso che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al pro- prietario – possessore (cfr. Cass., VI Sez. Civ., ordinanza n. 13526 del 27 luglio 2012). Non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all'eser- cizio del possesso del diritto reale che si pretende di usucapire, atti che di per sé denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio
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determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cass., VI Sez. Civ., ordinanza n. 14593 del 4 luglio 2011; in termini analoghi, cfr. Cass., II Sez. Civ., sentenza n. 5551 del 15 marzo 2005 e Cass., II Sez. Civ., senten- za n. 18360 del 13 settembre 2004). In altre parole, se il godimento del bene inizia sulla base di una traditio da parte del proprietario – posses- sore, non implicante il trasferimento del diritto reale, colui che entra in contatto con la cosa, lo fa come mero detentore sino a quando non compia un atto di inversione nel possesso, ai sensi dell'art. 1141, comma 2, c.c.
In tema è pacifico che “la presunzione di possesso utile ad usucapionem di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con la cosa conse- gua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fat- to del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che di- spone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15 marzo 2005, n. 5551; inoltre “la presun- zione di possesso utile “ad usucapione” di cui all'art. 1141 c.c. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario di apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario – possessore. L'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come sem- plice detenzione o precario) infatti non corrisponde all'esercizio di un di- ritto reale, poiché non è svolta in opposizione al proprietario” (cfr. Tribu- nale Messina, sez. I, 03 dicembre 2007).
Nel caso in esame, quindi, il possesso (rectius: detenzione) esercitato dai convenuti a titolo di comodatari (cfr. contratto di comodato in atti) non è in alcun modo qualificabile come possesso utile ad usucapire. Manca, al fine, anche un atto di interversione del possesso (idoneo a mutare la de- tenzione originante dal consenso del proprietario in “possesso” utile ad usucapire) dal quale far decorrere il tempo utile e necessario per l'usucapione del bene immobile per cui è causa.
In tema, inoltre, è pacifico che “l'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus deti- nendi dell' animus rem sibi habendi;
tale manifestazione deve essere ri- volta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia po- sto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tra- dursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta oppo- sizione all'esercizio del possesso da parte sua” (cfr. Cassazione civile,
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sez. II, 29 gennaio 2009 n. 2392; Cassazione civile, sez. II, 12 luglio 2004 n. 12820; Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1995 n. 12493).
Non sussistono, pertanto, nel caso in esame, idonee attività materiali in grado di mutare la detenzione dei convenuti in possesso utile ad usuca- pire, ma sussistono semplicemente “meri atti di utilizzo” corrispondenti all'esercizio del possesso, denuncianti di per sé solo una situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (cfr. Cassa- zione civile, sez. II, 20 maggio 2002 n. 7337). Orbene, ritenendo il Tribu- nale che “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 06 agosto 2004, n. 15145) e ritenendo tale prova non raggiunta, la doman- da di usucapione deve essere rigettata.
Peraltro, non giova al fine la giurisprudenza che in tema di usucapione della proprietà esclusiva ad opera del comproprietario compossessore – ritiene non necessaria l'interversione nel possesso, purché vi sia la prova
“di un dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato at- traverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugna- bilmente incompatibile con il possesso altrui” (Cass. n. 24214 del 13.11.2014): dagli atti e documenti allegati alla produzione della , Pt_1 difatti, emerge che proprio l'avv. , in data 8 gennaio Controparte_2
2013 si costitutiva nel giudizio RG. n. 23612/12 dinnanzi al Tribunale di Napoli, per e , nella loro qualità di Controparte_1 Parte_1 proprietarie dell'immobile sito in Napoli alla via E. Nicolardi, 52 così con- fermando la piena riconoscibilità della detenzione da parte del comoda- tario e sottraendo (risultando il presente giudizio introdotto nel 2016) il requisito temporale del ventennio alla fattispecie in esame.
Per quanto attiene alla domanda di divisione va evidenziato che, come accertato dalle Sezioni Unite, non solo in generale gli atti di scioglimento delle comunioni ma anche l'atto di scioglimento della comunione eredi- taria “costituisce un negozio inter vivos, allo stesso modo dell'atto di scioglimento della comunione ordinaria”; precisando, quindi, che “la divi- sione non ha causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e distributiva, in quanto ciascun condi- vidente può divenire l'unico titolare di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un procedimento (contrattuale o giudi- ziale) che abbia determinato, con effetti costitutivi, lo scioglimento di quella comunione. Essa costituisce, pertanto, un atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la legge n. 47 del 1985 e il d.P.R. n. 380 del 2001 comminano la sanzione della nullità ove abbiano ad og- getto edifici abusivi o parti di essi”, nonché che “la legge che commina espressamente la nullità dell'atto di scioglimento della comunione che abbia ad oggetto edifici abusivi, senza distinguere in alcun modo tra scioglimento della comunione ordinaria e scioglimento della comunione
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ereditaria”, per cui “non vi sono, pertanto, valide ragioni per ritenere che lo scioglimento della comunione ereditaria sia sottratto alla commina- toria di nullità di cui agli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 legge n. 47 del 1985. (cfr. SSUU 25021/2019). Le Sezioni Unite, dunque, hanno espresso il seguente principio di diritto: “gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per og- getto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessio- ne rilasciata in sanatoria” (cfr. SSUU 25021/2019).
Quanto sopra comporta dirette implicazioni sulla divisione giudiziale. Le stesse Sezioni Unite, infatti, dopo aver ricordato come già con prece- denti pronunce sia stato specificato che la normativa in tema di con- formità urbanistico/edilizia si applica non solo alle divisioni volontarie ma anche a quelle giudiziali, così come alle procedure ex art. 2932 c.c. (ribadendo che non può essere emanata una sentenza ex art. 2932 c.c. in assenza di dichiarazione sugli estremi della concessione edilizia, non potendo una tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale) ha ri- badito che “la regolarità edilizia del fabbricato in comunione, come co- stituisce presupposto giuridico della divisione convenzionale, parimenti costituisce presupposto giuridico della divisione giudiziale;
più precisa- mente, costituisce condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ. sotto il profilo della "possibilità giuridica"”, con la conseguenza che “non può pertanto il giudice disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria
o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescri- zioni dettate dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985, rispettivamente applicabili a se- conda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormen- te alla entrata in vigore della legge n. 47 del 1985” (cfr. SSUU 25021/2019).
In virtù di quanto sopra, le Sezioni Unite hanno emanato il seguente principio di diritto: “quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può dispor- re la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di es- so, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edi- lizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridi- ca", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto mag- giore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale” (cfr. SSUU 25021/2019).
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Tale visione è stata confermata dalla Corte di Cassazione n. 27531 del 15 ottobre 2025 che ha sposato la tesi della nullità formale degli atti di trasferimento tra privati, chiarendo che l'atto è valido anche in presenza di una dichiarazione di conformità catastale falsa ma è nullo in assenza di tale dichiarazione o in presenza di disallineamenti (soggettivi o ogget- ti). La sentenza è coerente con l'orientamento della Cassazione Civile a Sezioni Unite n. 21761/2021, confermando che la nullità dell'atto di compravendita relativa alle dichiarazioni di conformità dei dati e plani- metrie catastali va intesa di tipo formale, e scatta quando risultano as- senti queste dichiarazioni, a prescindere dalla loro veridicità, in senso conforme alla commerciabilità urbanistica degli immobili.
In relazione all'immobile per cui è causa la CTU espletata in corso di giu- dizio ha rilevato testualmente: “l'unità immobiliare in questione fa parte di un corpo di fabbrica edificato prima del 01/09/1967 in virtù di licenza di lottizzazione n. 349 del 17/04/1961 (rif. documentazione integrativa inoltrata dal Servizio Edilizia Privata del Comune di Napoli al C.T.U. in da- ta 16/11/2020 – Allegato n° 8). L'unità immobiliare in questione ricade in zona B – sottozona Bb – espansione recente ed è regolata dagli art. n. 31 e n. 33 delle NTA del Comune di Napoli della Variante al Piano Regola- tore Generale per il centro storico, zona orientale e zona nord- occidentale approvata con Decreto del Presidente della Giunta della Re- gione Campania n. 323 dell'11/06/2004. Dalla documentazione acquisita presso gli uffici del N.C.E.U. di Napoli – a seguito di apposita richiesta - risulta eseguito, a firma del p.e. su incarico del sig. Persona_10 [...]
, su tale unità immobiliare un frazionamento del Parte_14
20/09/2001 in atti dal 08/10/2001 in virtù del quale dall'originario sub 139 venivano a formarsi il sub 219 e 220, quest'ultimo oggetto di con- sulenza. Da indagini eseguite presso gli uffici comunali (Allegato n° 8) non risulta che tale frazionamento sia stato “accompagnato” dalla rela- tiva e necessaria pratica urbanistica. Tale aspetto, poiché sanabile tra- mite apposita CILA/SCIA in sanatoria da presentare presso i competenti uffici comunali, non pregiudica la commerciabilità del bene in questione. Nello specifico si necessita di: 1) Presentazione di una CILA/SCIA in sana- toria volta a sanare la problematica dell'avvenuto frazionamento del 2001; 2) Presentazione di una ulteriore CILA/SCIA in sanatoria per sana- re le difformità distributive interne oggi rilevate rispetto alla planimetria catastale riferita all'anno 2001; 3) Aggiornamento planimetrico catasta- le allo stato attuale;
4) Rettifica di geometria del fabbricato ed area esterna aggraffata;
Infine, si precisa come l'attuale destinazione d'uso dell'unità immobiliare (punto vendita di abbigliamento) non corrisponda con la destinazione d'uso catastale (scuderia, stalla, autorimesse). Qua- lora si voglia confermare tale destinazione d'uso si necessita di presen- tazione della relativa pratica urbanistica presso i competenti uffici co- munali”. Orbene, giova richiamare, sul punto, il disposto della L. n. 52 del 1985, art. 29 comma 1 bis, come aggiunto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 19,
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comma 14, conv. nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che “gli atti pub- blici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasfe- rimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'i- dentificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in ca- tasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità al- lo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”
- le cui prescrizioni si estendono anche alle sentenze, in quanto rien- tranti nell'ampia nozione di atti pubblici. In tal senso, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 17990/2016) che la mancata indicazione di quanto prescritto in tema di conformità catastale dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1 bis, confi- gura un'ipotesi di omesso accertamento di un fatto decisivo per il giudi- zio, aggiungendo che i requisiti richiesti dalla L. n. 52 del 1985, art. 29, appaiono essenziali e finalizzati a garantire la certezza del trasferimen- to, essendo quindi necessario che l'accertamento dei requisiti prescritti venga effettuato nel corso del giudizio (cfr. altresì Cass. n. 18043/2020). In particolare, “ancorché parte della dottrina abbia sostenuto la tesi se- condo cui la norma in esame si riferisca solo agli atti pubblici e alle scrit- ture private … ma non anche ai provvedimenti giudiziari di trasferimen- to di diritti reali” la Suprema Corte ha ritenuto “che debba invece valu- tarsi la ratio legis che è quella di assicurare la c.d. congruenza o coeren- za oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali rispetto ai dati rica- vabili dai registri immobiliari, sicché 'l'esclusione' appena indicata non appare condivisibile … per gli inevitabili inconvenienti che ciò potrebbe comportare. Deve quindi riaffermarsi il principio per cui per gli atti giu- diziari di trasferimento di diritti reali (sentenza o decreti), l'accertamen- to richiesto dalla legge, più che essere riferito nell'atto giudiziario, è ne- cessario che sia stato acquisito al processo.” (cfr. Cass. n. 18043/2020).
Ne discende che, in assenza di conformità catastale oggettiva ed in as- senza di conformità relativa alla destinazione d'uso dei beni, la doman- da, allo stato, non può essere accolta, risultando inammissibile per ca- renza dei requisiti di divisibilità del bene, ferma restando la possibilità per le parti di ottenere la divisione giudiziale, una volta effettuati quegli interventi che rendano l'immobile allineato catastalmente (oggettiva- mente e soggettivamente), conforme e del tutto commerciabile.
Passando alla domanda di nullità della donazione per notaio Per_11 el 9/9/2015, rep. N. 18927, racc. n. 10188, trascritto nei Registri
[...]
Immobiliari di Napoli 1 in data 28 settembre 2015 ai nn.21691/16775, va premesso che la giurisprudenza della Suprema Corte ha composto un esistente contrasto nelle sezioni semplici affermando che la donazione di cosa altrui—anche solo parzialmente altrui—è nulla per difetto di cau- sa, salvo che dall'atto pubblico risulti espressamente la consapevolezza dell'altruità e la conversione in donazione obbligatoria (assunzione dell'obbligo di procurare la proprietà) (cfr. Cass., Sez. Unite, sentenza n.
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5068 del 15 marzo 2016). Nel nostro caso, la dichiarazione di “intera nu- da proprietà” eccede il 50% di titolarità del donante e ricade nella figura della donazione (parzialmente) di cosa altrui, non evincendosi dall'atto possibilità di convertirla in donazione obbligatoria in assenza dei requi- siti sopra descritti;
ed invero, in regime di comunione, ciascun parteci- pante può liberamente disporre della propria quota (art. 1103 c.c.), non della cosa altrui. La pretesa traslativa dell'intera nuda proprietà implica un trasferimento della quota dell'altro comunista: proprio il caso che le Sezioni Unite qualificano come donazione (eventualmente) di cosa altrui e quindi nulla se non convertita in obbligazione di successivo acqui- sto/procura.
La riserva di usufrutto è ammissibile entro i limiti del diritto del costi- tuente: il donante non può costituire o riservare diritti reali sulla quota altrui. La clausola che pretende la riserva di usufrutto sull'intero bene conferma che l'atto eccede la sfera giuridica del disponente, aggravando il vizio (cfr. Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2020, n. 18211, che, pur riguar- dando profili valutativi, conferma la piena autonomia e tipicità della ri- serva ma entro i limiti dell'altrui proprietà.)
Tali premesse inducono il Tribunale alla declaratoria di nullità dell'atto in questione ex artt. 769, 782, 1418 e 1419 c.c.; ed invero, la donazione, quale atto a causa di liberalità (art. 769 c.c.), presuppone che il donante disponga di un suo diritto;
in mancanza, difetta la causa concreta del contratto e l'atto è nullo (art. 1418 c.c.). La nullità “parziale” per la parte di bene non appartenente al donante comporta, salvo volontà conser- vativa del donatario ex art. 1419 c.c., la nullità dell'intero atto, atteso il carattere essenziale dell'oggetto dichiarato (“intera nuda proprietà”). In assenza, dunque, di una chiara dichiarazione nell'atto di consapevolezza dell'altruità e di trasformazione in donazione obbligatoria (impegno a procurare la proprietà della quota altrui), l'atto donativo va dichiarato interamente nullo per difetto di causa, con ogni conseguenza di legge.
Alcuna statuizione deve essere assunta in tema di richiesta di ordine di trascrizione della relativa pronuncia, non ravvisandosi normativa che imponga al GU un siffatto ordine al Conservatore e riservando la norma- tiva civilistica di riferimento (artt. 2643 e seg. cc) l'onere relativo alla par- te interessata.
Passando alla domanda di rendiconto, formulata da parte attrice in rela- zione al contratto di mandato e all'atto del 30 giugno 2005 per Notaio
, va rilevato che il relativo procedimento è disciplinato Persona_4 dagli artt. 263 e ss. c.p.c.; in base all'art. 263 «chi è obbligato a gestire af- fari altrui deve presentare i risultati dell'attività compiuta mediante un rendiconto». Secondo la giurisprudenza prevalente, esso «è fondato sul presupposto dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui» (cfr. Cass., 23 luglio 2010, n. 17283). Detto obbligo può derivare da fonte legale (per
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esempio: art. 723 c.c. per i coeredi, art. 496 c.c. per l'erede che accetta con beneficio d'inventario, art. 1713 c.c. per il mandatario) o da fonte negoziale (mandato, contratto di gestione). Una volta che il rendiconto è proposto e accettato, ai sensi dell'art. 263 c.p.c., comma 2°, e art. 264 c.p.c., comma 3°, «il giudice può, con ordinanza non impugnabile, ordina- re il pagamento del sopravanzo» (cfr. Cass. 31 gennaio 2014, n. 2148).
La domanda di rendiconto include in sé la domanda di condanna al pa- gamento delle somme risultanti dal rendiconto (cfr. Cass. n. 2148/2014).
L'effetto principale è contabile: si ricostruiscono i rapporti tra gestore e gestito (o tra coeredi) e si determinano eventuali crediti/debiti reciproci: in pratica, il rendiconto serve per liquidare somme. Una volta accertate le somme, il giudice può emettere provvedimento non impugnabile di pagamento (art. 264 c.p.c.). La domanda di rendiconto non è sempre su- bordinata alla divisione o ad altra azione: può anche essere promossa autonomamente (cfr. Cass. n. 2148/2014 che ha specificato che l'azione di rendiconto è autonoma rispetto all'azione di divisione).
La disciplina dei termini prescrizionali applicabili alla domanda di rendi- conto (o ai crediti ad essa connessi) va differenziata in funzione della fattispecie concreta (coeredi, condominio, mandatario, ecc.). In generale ai sensi dell'art. 2935 c.c. «la prescrizione comincia a decorrere dal gior- no in cui il diritto può essere fatto valere».
In merito all'azione di rendiconto tra coeredi la giurisprudenza non for- nisce sempre un termine specifico per la prescrizione della domanda, ma impone di far riferimento al tipo di credito che deriva dalla rendiconta- zione. Ad esempio, laddove il rendiconto determini un credito di restitu- zione, può operare il termine decennale o quinquennale a seconda che si tratti di obbligazione da contratto o da fatto illecito o, ancora da altro ti- tolo (art. 2934 c.c. per decennale, art. 2948 per quinquennale).
Per il gestore di patrimonio altrui (mandatario) le azioni di responsabilità possono prescriversi in cinque anni se non soggette a termine diverso, in armonia con art. 2949 c.c. se inerenti a rapporti sociali;
se inerenti a rapporti contrattuali, come nel caso in esame, la prescrizione è decen- nale e decorre dal momento in cui sorge l'obbligo di rendere il conto.
Posto ciò, nel caso oggetto di lite la decorrenza va fatta coincidere con la stipula dell'ultimo atto gestorio (cfr. atto in data 30 giugno 2005 per
[...]
di Napoli, in quanto la messa in mora depositata in Persona_12 atti dalla parte attrice è precedente e risale al mese di gennaio 2015) mentre l'azione di conto è stata proposta nel mese di marzo del 2016 (cfr. cartoline di notifica introduttive del giudizio allegate alla produzio- ne di parte attrice) con conseguente prescrizione della relativa domanda (in assenza di atti interruttivi non depositati in giudizio).
Per quanto attiene alla domanda relativa ai frutti civili dell'immobile in comproprietà di parte attrice va premesso che, anche sulla scorta delle decisioni assunte nel presente procedimento, è provata per tabulas (cfr.
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documentazione in atti) la comproprietà dell'immobile concesso in loca- zione da uno solo dei comproprietari ad un terzo soggetto: trattasi, quindi, della fattispecie relativa ad un bene in comproprietà tra vari sog- getti, locato a terzi da solo uno dei comproprietari che percepisce i rela- tivi proventi. Appare opportuno sottolineare in tema che condizione ne- cessaria per stipulare il contratto di locazione è la disponibilità della cosa comune da parte del comproprietario, corrispondente alla detenzione esclusiva e qualificata dell'immobile, trattandosi di un presupposto co- mune ad ogni locazione (Cass. n. 470 del 1997; Cass. n. 539 del 1997; Cass. n. 8411 del 2006); che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del potere del singolo comproprietario che pone in essere un atto di ordinaria amministrazione sul bene comune, il contratto di loca- zione dell'intero bene comune stipulato da uno solo dei comunisti è vali- do ed efficace senza la necessità della preventiva allegazione o dimo- strazione dell'esistenza di un idoneo potere rappresentativo.
Invero, la locazione può essere convenuta dal singolo comproprietario, anche all'insaputa degli altri, purché il suddetto comproprietario abbia la disponibilità del bene comune e sia in grado di adempiere la fondamen- tale obbligazione del locatore, e cioè quella di consentire il godimento del bene al conduttore (non contestata nel presente giudizio); la conces- sione in locazione di un immobile non costituisce, quindi, atto esclusivo del proprietario, potendo legittimamente assumere veste di locatore anche colui che abbia la mera disponibilità del bene medesimo (Cass. n. 14395 del 2004), sempre che tale disponibilità sia determinata da titolo non contrario a norme d'ordine pubblico (Cass. n. 4764 del 2005; Cass. n. 8411 del 2006; Cass. n. 12976 del 2010).
Inoltre è principio recepito che “la locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell'ambito di applicazione della ge- stione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all'art. 2032 cod. civ., sicchè, nel caso di gestione non rappresenta- tiva, il comproprietario non locatore potrà ratificare l'operato del gesto- re e, ai sensi dell'art. 1705 c.c., comma 2, applicabile per effetto del ri- chiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla quota di proprietà indivisa" (cfr. Cassa- zione civile sez. un., 04/07/2012 n.11135 e 11136).
Ed è principio condiviso da questo Tribunale che “qualora il contratto di locazione abbia ad oggetto un immobile in comproprietà indivisa, cia- scuno dei comunisti ha, in difetto di prova contraria, pari poteri gestori, rispondendo a regole di comune esperienza che uno o alcuni di essi ge- stiscano, con il consenso degli altri, gli interessi di tutti, sicché l'eventua- le mancanza di poteri o di autorizzazione rileva nei soli rapporti interni fra i comproprietari e non può essere eccepita alla parte conduttrice che ha fatto affidamento sulle dichiarazioni o sui comportamenti di chi ap- pariva agire per tutti” (cfr. Cassazione civile sez. II, 02/02/2016, n.1986).
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Posto quanto sopra, il caso in esame rientra nei principi sopra enucleati: un bene in comproprietà è locato a terzi da solo uno dei comproprietari (o comunque dalla società che ne aveva la disponibilità per titolo non contrario alla legge); il terzo comproprietario, estraneo alla stipula del contratto, ratifica implicitamente l'operato e la gestione del bene effet- tuata dal comproprietario stipulante (non avendo sul punto fatto oppo- sizione esplicita al contratto sino alla introduzione della domanda relati- va ai frutti, con notifica alla fine del mese di ottobre del 2019: cfr. notifi- che telematiche e cartoline di ricevimento in atti), cui chiede la quota parte di canone spettantegli sulla base del suo diritto di comproprietà sull'immobile oggetto di locazione.
Avendo il comproprietario implicitamente ratificato la gestione dell'immobile da parte di uno solo dei residui comproprietari (non sussi- stono atti contrari che esplicitano diversa volontà anteriore alla presen- tazione della domanda nel giudizio Rgn°30529/2019), per il principio di tutela dell'affidamento del terzo, solo a lui può domandare la sua quota parte di canone (frutti civili); nei confronti dei conduttori il comproprie- tario non stipulante non ha azione diretta contrattuale: nel momento in cui non vorrà più ratificare l'attività contrattuale dovrà palesarlo al comproprietario (ed al terzo conduttore) chiedendo eventualmente, alla scadenza contrattuale, con i rimedi singolarmente prescritti dalla relati- va tipologia contrattuale (locazione: eventuale tempestiva disdetta do- po il secondo sessennio di durata), la cessazione del contratto e la resti- tuzione dell'immobile.
Posto ciò, la domanda effettuata nei confronti del conduttore CP_6 del sub conduttore difetta di legittimazione passiva dei CP_7 convenuti, perché la parte comproprietaria è estranea al contrat- Pt_1 to e non ha azione diretta nei confronti di tali soggetti.
Per quanto attiene alla domanda di pagamento dei frutti civili, formulata nei confronti della (già Controparte_8 Controparte_16
), la stessa è fondata e merita accoglimento per
[...] quanto attiene alla locazione stipulata con la (cfr. contratto in CP_6 atti del 22.7.2020); ed invero, per quanto sopra esplicitato, la detta so- cietà dovrà corrispondere - a partire dalla stipula del contratto nel mese di luglio del 2000 – il 50% del canone di locazione, sino alla data della presente decisione, non potendosi adottare in siffatta materia condan- ne in futuro ed essendo avvisato il comproprietario (ed il conduttore) che per il futuro dovrà – vista la richiesta della – versare alla stes- Pt_1 sa il 50% del canone percepito, avendo la comproprietà palesato, con l'odierna azione, tale domanda. Su tali somme andranno corrisposti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda (ottobre 2019) sino all'effettivo soddisfo.
La domanda di restituzione delle aree esterne poste a valle dell'ingresso di via Nicolardi, 52 e dell'ingresso al Parco da viale Colli Aminei, 62 nei confronti di è fondata e va accolta per quanto di ra- Controparte_5
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gione. In primis, è opportuno procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta da parte attrice. Ebbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preci- so tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che la detta parte ha esperito un'azione di rivendica del bene (in com- proprietà) occupato dal senza titolo alcuno. CP_5
Va, in tema, ricordato che le S.U. della Corte di Cassazione hanno stabili- to che "l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adem- pimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in prece- denza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasfor- mazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale. Tuttavia, l'azione personale di resti- tuzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso, infatti, la domanda è da qualificarsi come di rivendicazione, poiché il suo fonda- mento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica" (cfr. Cass. sez. un., 28.03.2014, n. 7305).
Di tale orientamento il Tribunale prende atto e ne recepisce i dettami anche per il caso in esame. Questa impostazione assume influenza, stante i principi espressi in tema di onere probatorio, posto che, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della "probatio diabolica" gravante sull'attore, questi è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attra- verso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero di- mostrando il compimento dell'usucapione (cfr. Cass. civ. Sez. II, 04-12- 2014, n. 25643), mentre nella azione restitutoria (personale) la prova è incentrata sul titolo, poi scaduto, in base al quale si pretende la restitu- zione. Orbene, nel caso in esame parte attrice, nei relativi atti, parla più volte del come di un comodatario ma non prova poi in alcun CP_5 modo l'esistenza del detto contratto: anche per questo la domanda non può che qualificarsi come “rivendica”.
Va, inoltre, precisato che il rigore della regola, secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprie- tà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compi- mento dell'usucapione, non riceve di per sé attenuazione per il solo fatto che la controparte proponga una domanda riconvenzionale od una ec- cezione di usucapione, potendo il convenuto nel giudizio di rivendicazio- ne avvalersi del principio "possideo quia possideo" anche nel caso in cui
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opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata (cfr. Cass. civ. Sez. II, 28-07-2010, n. 17690).
In ogni caso, sul punto si rammenta il principio consolidato nella giuri- sprudenza di legittimità per cui, nel caso di azione di rivendica, il suddet- to onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene (ad un comune dante causa: cfr. Cass. civ., Sez. II, 17/10/2007, n. 21834; Cass. civ., Sez. II, 17/07/2007, n. 15915; Cass. civ., Sez. I, 17/01/2007, n.1044). In tale ultimo caso, si ritiene che l'attore assolva l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a di- mostrare di aver acquistato il bene, di cui si tratta, in base ad un valido titolo d'acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 9303/09).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto idonea documentazione comprovante la relativa legittimazione attiva ed il titolo di comproprietà sull'immobile oggetto di causa.
Il convenuto , costituito tardivamente in giudizio, ha opposto CP_5 eccezioni inammissibili proprio a causa della sua tardiva costituzione in giudizio, non contestando l'originario diritto di proprietà di parte attrice, né i titoli posti a fondamento dello stesso ed allegati in atti (atto di com- pravendita del 7 maggio 1980 rep. n. 75952, e successivo atto di nomina del 9 maggio 1980, rep. 75999, per notaio in Catasto Fabbri- Persona_3 cati alla sez. SCA, foglio 17, p.lla 291, sub. 220); non ha, infine, opposto eccezioni relative alla originaria appartenenza del bene: il che semplifica l'onere probatorio di parte attrice che ha dimostrato, con il relativo tito- lo di acquisto, la sua proprietà sulle aree oggetto di domanda;
di conver- so il non ha in alcun modo provato l'esistenza di un vali- CP_5 do titolo legittimante la sua occupazione: non avendo, quindi, provato un titolo che legittimi la detenzione dell'immobile, l'occupazione va qua- lificata "senza titolo". In conseguenza di quanto precede, pertanto, ed in accoglimento della domanda attorea, va condannato Controparte_5 all'immediato rilascio delle aree per cui è causa, meglio descritte ed indi- cate in citazione. Alcun termine ex art. 56, comma 1, l. 392/1978 va fis- sato per l'esecuzione, trattandosi di occupazione sine titulo e, dunque, di materia sottratta all'ambito di operatività della richiamata disposizione.
La domanda relativa all'occupazione del locale di mq. 190 contestata al
, e da questi avversata, va rigettata;
sul punto, infatti, il CP_5 Pt_15
[..
ha sostenendo di non occupare il locale;
parte attrice non ha fornito alcuna prova sul punto (art. 2697 cc) per cui la relativa domanda va ri- gettata perché non provata in punto di occupazione del bene da parte del convenuto . CP_5
Passando, infine, alla domanda di accertamento di un accordo simulato- rio volto alla usucapione dell'immobile (fascicolo rgn°33593/2019), va premesso che tra le parti la prova della simulazione deve essere fornita attraverso la controdichiarazione;
trattandosi, nel caso in esame, di ces- sione della quota di proprietà relativa ad un bene immobile tale atto ne- cessitava della forma scritta;
orbene, nel caso in esame parte attrice non 23
ha versato in atti tale prova per cui la relativa domanda dev'essere riget- tata. Peraltro, parte attrice non ha nemmeno allegato in atti elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti) da cui desumere, ex art. 2697 cc, l'esistenza di un tale accordo, il che fonda ancor di più una pronuncia di rigetto della relativa domanda.
Venendo alle spese di lite va premesso che “il provvedimento discrezio- nale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pre- giudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si ri- solve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la li- quidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudi- zio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile ac- certare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinan- za, 16/09/2022, n. 27295).
Posto ciò: per il giudizio Rgn°8698/2016 (domanda di scioglimento di comunione e nullità della donazione) – le spese stante la natura della de- cisione che ha accolto solo in parte la domanda attorea ed ha visto la declaratoria di inammissibilità della domanda relativa allo scioglimento della comunione (per asseriti comportamenti ostruzionisti del compro- prietario convenuto) possono essere compensate per la metà tra le parti originarie, mentre la restante metà segue il principio della soccombenza e va liquidata d'ufficio, come in dispositivo, a carico dei convenuti, tenu- to conto dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come novellato dal DM 147/2022) relativi allo scaglione sulla base del decisum (domanda di valore indeterminabile a complessità media), e dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata al tenore delle difese svolte;
appare equo, in considerazione del comportamento sostanziale e processuale delle parti in lite (attivazione di parte attrice di quanto necessario per regolarizzare le difformità catastali ed urbanisti- che porterebbero alla regolarizzazione dell'immobile – denunciato ostruzionismo dei convenuti alla detta regolarizzazione) porre in via de- finitiva le spese di CTU, come in atti liquidate, a carico di ambo le parti in egual misura (50% cadauna).
Per il giudizio Rgn°20316/2016 (domanda di usucapione, prescrizione dell'azione di conto, simulazione dell'atto originario di acquisto dell'immobile in comproprietà, legittimità dell'atto di donazione); orbene, per tale giudizio essendo le domande attoree tutte rigettate tranne quella relativa alla prescrizione dell'azione di rendiconto, le spese pos- sono essere compensate per un terzo, con condanna degli attori soc- combenti al pagamento dei restanti due terzi in favore di parte conve- nuta vittoriosa, spese liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto con- to dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come novellato dal DM 147/2022) relativi allo scaglione sulla base del decisum (domanda
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di valore indeterminabile a complessità media), e dell'attività concreta- mente esercitata dal difensore costituito, rapportata al tenore delle di- fese svolte.
Per il giudizio Rgn°30529/2019 (domanda di frutti civili della locazione e comodato;
restituzione immobile nei confronti di ) - Controparte_5 in questo giudizio parte attrice risulta soccombente rispetto alla do- manda introdotta nei confronti del conduttore costituito e pertanto ne deve sopportare le relative spese, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come novellato dal DM 147/2022) relativi allo scaglione sulla base del decisum (domanda di valore indeterminabile a complessità media), in considerazione della semplicità della pronuncia adottata in relazione alla parte in assenza to- tale di attività istruttoria, nonché dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata al tenore delle difese svolte, con at- tribuzione in favore degli avvocati costituiti che se ne sono dichiarati anticipatari;
parte convenuta risulta soccombente per la do- CP_5 manda di restituzione dell'immobile e parte convenuta risulta, CP_8 invece, soccombente rispetto alle domande attoree di restituzione dei relativi canoni, per cui in stretta applicazione del principio della soccom- benza i convenuti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, spese liquidate d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come novellato dal DM 147/2022), relativi allo scaglione sulla base del disputandum (che nel caso di specie coincide con il decisum: domanda di valore indeterminabile a complessità media) e dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rapportata al tenore delle difese svolte.
Per il giudizio Rgn°33593/2019 (domanda di accertamento di un accordo volto alla usucapione di immobile – simulazione atti): le spese di questo giudizio seguono strettamente il principio della soccombenza e si liqui- dano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi (nel caso di specie, la causa presenta un grado di complessità contenuto, sia in relazione alle questioni giuridiche trattate sia in rapporto all'attività difensiva effettivamente svolta, risultando limitata a pochi atti processuali e priva di attività istruttoria;
pertanto, in applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza di cui all'art. 4 del citato D.M., nonché in ossequio al criterio di liquidazione parametrato alla na- tura e al valore della controversia, si ritiene equo determinare il com- penso professionale in misura corrispondente ai minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento;
tale scelta è giustificata dalla modestia delle questioni trattate e dall'assenza di particolari complessità tecni- che, non emergendo elementi che possano legittimare un incremento ri- spetto ai minimi di tariffa) di cui al D.M. 10 marzo 2014, n.55 (come no- vellato dal DM 147/2022) relativi allo scaglione sulla base del dispu- tamndum (domanda di valore indeterminabile a complessità media), e
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dell'attività concretamente esercitata dal difensore costituito, rappor- tata al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
• dichiara la contumacia della CP_7
• rigetta perché inammissibile la domanda di divisone formulata da;
Parte_1
• accerta e dichiara la nullità dell'atto di donazione effettuato tra e per notaio Controparte_1 Controparte_3 Persona_13 del 9/9/2015, rep. N. 18927, racc. n. 10188, con ogni conse-
[...] guenza di legge;
• rigetta, perché infondata, la domanda di usucapione formulata da;
Controparte_1
• dichiara prescritta la domanda di rendiconto formulata nei con- fronti di;
Controparte_2
• dichiara il difetto di legittimazione passiva della e della CP_6
CP_7
• in accoglimento della domanda di pagamento dei frutti civili, con- danna la (già Controparte_8 Controparte_17
) alla corresponsione, in favore della comproprieta-
[...] ria dell'immobile sito in Via Nicolardi 52, del 50% Parte_1 dei canoni di locazione percepiti dalla data di stipula del contratto (luglio 2000) alla presente pronuncia, con gli interessi al tasso le- gale come in motivazione;
• accerta e dichiara senza titolo l'occupazione delle aree esterne poste a valle dell'ingresso di via Nicolardi, 52 e dell'ingresso al Pt_16
[...
da viale Colli Aminei, 62 da parte di , con Controparte_5 conseguente condanna alla immediata restituzione delle predette aree (meglio indicate e descritte in citazione) in favore della com- proprietaria;
Parte_1
• rigetta la domanda di occupazione senza titolo del locale di mq. 190 sito alla Via Nicolardi 52 formulata nei confronti di CP_5
;
[...]
• rigetta, perché infondata, l'ulteriore domanda di simulazione atti formulata da;
Controparte_1
• spese per il giudizio Rgn°8698/2016: compensa per la metà le spe- se di lite tra le parti e condanna i convenuti , Controparte_2 [...]
e al pagamento della residua Parte_10 Controparte_3 metà in favore degli attori, metà liquidata in € 600 per spese vive
26
ed € 5430 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali se dovute per legge;
pone le spese di CTU, liquidate come in atti, in via definitiva a carico di ambo le parti in egual misura (50%);
• spese per il giudizio Rgn°20316/2016: compensa per un terzo le spese di lite tra le parti e condanna gli attori , Controparte_2 [...]
e al pagamento dei residui due Parte_10 Controparte_3 terzi in favore dei convenuti, due terzi liquidati in € 50 per spese vive ed € 7.240 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese ge- nerali se dovute per legge;
• spese per il giudizio Rgn°30529/2019: condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della he liquida in CP_6
€ 50 per spese vive ed € 5431 per compensi, oltre IVA, CPA e rim- borso spese generali se dovute per legge, con distrazione in favo- re dei procuratori costituiti che se ne sono dichiarati anticipatari;
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite CP_8 in favore di parte attrice che liquida in € 300 per spese vive ed € 10.860 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali se dovute per legge;
condanna il convenuto al Controparte_5 pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 300 per spese vive ed € 10.860 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali se dovute per legge;
• spese nel giudizio Rgn°33593/2019: condanna parte attrice
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore dei con- Parte_7 venuti che liquida in € 50 per spese ed € 5431 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali se dovute per legge;
Così deciso in Napoli il 14/11/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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