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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/12/2025, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1941/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO 75 SAN GIOVANNI TEATINO presso il
[...] difensore avv. Parte_1
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO Controparte_1 C.F._2 FABRIZIO, elettivamente domiciliato in PESCARA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso il difensore avv. CIRILLO FABRIZIO
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 526/2024 emesso dal Tribunale di Pescara il 09-05- 2024
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17-06-2024, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 09-05- 2024 in favore di , con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_1 12.718,37, oltre interessi e spese della procedura, quale rimborso della metà della somma versata ad estinzione della obbligazione solidale di pagamento dell'imposta di registro gravante sulle odierne parti in favore dell'Erario.
Ha chiesto dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria dei fatti o di diritto, accertare e dichiarare: L'assoluta nullità, e /o annullabilità e/o improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti nel presente atto con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge”.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per non essere stata la relata di notificazione a mezzo posta elettronica stata creata in formato CAdes o in formato PAdes, unici due formati riconosciuti validi per la corretta firma elettronica;
l'omessa presa in considerazione di una proposta transattiva precedentemente fatta pervenire da esso opponente;
l'improcedibilità della domanda contenuta nel ricorso per ingiunzione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della legge 28/2010; l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, in favore del Tribunale di Chieti;
la mancata indicazione in calce al ricorso dell'importo dovuto per il Contributo Unificato.
2) Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito: - preliminarmente ed in limine litis, concedere la provvisoria esecuzione de decreto ingiuntivo opposto;
a tal fine verrà formulata separata istanza per la richiesta di fissazione di una udienza in data anteriore a quella destinata alla prima comparizione ed alla trattazione della causa (ex art. 183 cpc); nel merito, A) rigettare l'opposizione promossa dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 526 del 09-05-2024 di questo Tribunale e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
B) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione;
C) condannare ulteriormente l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della convenuta opposta ex art. 96 3° co. c.p.c., stante la chiara responsabilità per palese consapevolezza della infondatezza delle ragioni di opposizione in capo all'opponente”.
3) Concessa la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, non essendo stata ammessa la prova orale articolata dalla parte opponente, poiché vertente su circostanza irrilevante ai fini della decisione (“vero che più volte l'avv.
ha cercato di transigere la lite in corso con ma senza alcun Parte_1 Controparte_1 esito”), la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) L'opposizione non può essere ritenuta fondata e deve essere respinta.
pagina 2 di 4 Deve in primo luogo ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di nullità o inesistenza della notifica a mezzo PEC del decreto ingiuntivo opposto, atteso che il difensore della parte opposta risulta regolarmente dotato di firma elettronica in formato PADES (docc. 13 e 14 fascicolo parte opposta); si può inoltre ritenere comunque applicabile il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., essendosi l'opponente compiutamente difeso, anche nel merito, non avendo nemmeno prospettato una lesione del suo diritto di difesa e non potendosi configurare nella fattispecie un caso di inesistenza della notifica, che si ha solo se vi è la totale mancanza materiale dell'atto o se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione (per tutte: Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023, Rv. 667981 – 01).
5) Quanto alla eccezione di improcedibilità della domanda per mancato preliminare esperimento del tentativo di mediazione ai sensi della legge n. 28/2010, derivando la pretesa creditoria in esame da precedente pregressa causa di divisione ereditaria, deve ritenersi che la presente controversia non sia soggetta alla mediazione obbligatoria, non trattandosi di causa in materia di divisione ereditaria, poiché il decreto ingiuntivo qui impugnato ha ad oggetto la domanda di restituzione della metà della somma pagata per intero all'Erario dalla parte opposta, quale coobbligata solidale insieme al fratello, per l'assolvimento della imposta di Registro liquidata dalla Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza di divisione ereditaria e scioglimento di comunione (Trib. Chieti sent. 627/2023, giudizio nel quale la mediazione è stata esperita), e non questione ereditaria stricto sensu; non rientra pertanto nelle materie per le quali la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità.
6) L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dall'opponente deve parimenti essere disattesa, atteso che non appare essere stata sollevata con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 e segg. c.p.c., avendo l'opponente solamente dedotto, nell'atto di citazione, che il giudice competente sarebbe il Tribunale di Chieti quale giudice della residenza o del domicilio dell'opponente, omettendo dunque di considerare gli altri criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. Conseguentemente, la competenza deve ritenersi radicata presso il giudice adito in base al criterio non contestato, e cioè a quello del forum destinatae solutionis, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto somma di denaro liquida e esigibile, da adempiersi al domicilio del creditore ex art. 1182/3 c.c.; la somma richiesta corrisponde infatti alla metà di quella già determinata nel suo ammontare dall'Agenzia delle Entrate quale imposta di registro liquidata a seguito di sentenza di divisione ereditaria ed è dunque da ritenersi liquida.
Né può ritenersi che l'opponente abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 22 c.p.c., che stabilisce quale sia il foro per le cause ereditarie, non avendo sollevato l'eccezione in questione nell'atto di opposizione. Ad ogni buon conto, l'eccezione, anche se fosse stata tempestivamente formulata, avrebbe dovuto essere disattesa, considerato che il presente procedimento non può ritenersi rientrare nelle cause ereditarie, trattandosi, come già detto, di domanda di restituzione della metà della somma pagata per intero all'Erario dall'opposta per l'assolvimento della imposta di Registro;
inoltre, lo stesso art. 22 c.p.c. contempla la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione per le cause relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi, ma fino alla divisione, che, nel caso di specie, risulta essere già intervenuta.
7) Nel merito, l'opponente ha solamente dedotto di aver cercato di transigere la controversia tra le odierne parti, circostanza assolutamente irrilevante ai fini del decidere e, peraltro, non provata, senza contestare la pretesa avanzata in fase monitoria e senza effettuare alcuna specifica contestazione in ordine all'ammontare della somma ingiunta.
Né può rilevare, ai fini della decisione, la mancata indicazione dell'importo per il contributo unificato in calce al ricorso per ingiunzione, risultando comunque essere stato versato e trattandosi di obbligo imposto a fini fiscali. pagina 3 di 4 Pertanto, deve ritenersi la piena fondatezza della pretesa avanzata dalla odierna opposta nella fase monitoria, avendo ella corrisposto per intero l'imposta di registro, il cui obbligo di assolvimento è previsto solidalmente a carico delle parti in causa (docc. 3, 4 e 6 fascicolo parte opposta); in atti vi è prova anche della richiesta di rimborso effettuata dalla opposta con lettera raccomandata del 4-4-2024, rimasta evidentemente senza esito alcuno.
8) L'opposizione deve dunque essere rigettata e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, che deve essere condannato anche, ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c., al pagamento della somma equitativamente determinata di € 1.000,00, avendo introdotto l'opposizione pur nella consapevolezza della sua infondatezza, atteso che non ha minimamente contestato la sussistenza della propria obbligazione e la legittimità della pretesa creditoria dell'opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1941/2024, per le causali di cui in motivazione, così provvede: respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2024 emesso dal Tribunale di Pescara in data 09-05-2024, confermandolo in toto e dichiarandone la definitiva esecutività; condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. condanna altresì l'opponente alla corresponsione, nei confronti della parte opposta, della somma equitativamente determinata di € 1.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00.
Pescara, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1941/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA ALDO MORO 75 SAN GIOVANNI TEATINO presso il
[...] difensore avv. Parte_1
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO Controparte_1 C.F._2 FABRIZIO, elettivamente domiciliato in PESCARA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso il difensore avv. CIRILLO FABRIZIO
CONVENUTA/OPPOSTA
pagina 1 di 4 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 526/2024 emesso dal Tribunale di Pescara il 09-05- 2024
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 17-06-2024, l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2024, emesso dal Tribunale di Pescara in data 09-05- 2024 in favore di , con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € Controparte_1 12.718,37, oltre interessi e spese della procedura, quale rimborso della metà della somma versata ad estinzione della obbligazione solidale di pagamento dell'imposta di registro gravante sulle odierne parti in favore dell'Erario.
Ha chiesto dunque l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria dei fatti o di diritto, accertare e dichiarare: L'assoluta nullità, e /o annullabilità e/o improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti nel presente atto con vittoria di spese e competenze del giudizio oltre accessori di legge”.
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito: la nullità della notifica del decreto ingiuntivo per non essere stata la relata di notificazione a mezzo posta elettronica stata creata in formato CAdes o in formato PAdes, unici due formati riconosciuti validi per la corretta firma elettronica;
l'omessa presa in considerazione di una proposta transattiva precedentemente fatta pervenire da esso opponente;
l'improcedibilità della domanda contenuta nel ricorso per ingiunzione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi della legge 28/2010; l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara, in favore del Tribunale di Chieti;
la mancata indicazione in calce al ricorso dell'importo dovuto per il Contributo Unificato.
2) Si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito: - preliminarmente ed in limine litis, concedere la provvisoria esecuzione de decreto ingiuntivo opposto;
a tal fine verrà formulata separata istanza per la richiesta di fissazione di una udienza in data anteriore a quella destinata alla prima comparizione ed alla trattazione della causa (ex art. 183 cpc); nel merito, A) rigettare l'opposizione promossa dall'avv. avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 n. 526 del 09-05-2024 di questo Tribunale e confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
B) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione;
C) condannare ulteriormente l'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della convenuta opposta ex art. 96 3° co. c.p.c., stante la chiara responsabilità per palese consapevolezza della infondatezza delle ragioni di opposizione in capo all'opponente”.
3) Concessa la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo, espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, non essendo stata ammessa la prova orale articolata dalla parte opponente, poiché vertente su circostanza irrilevante ai fini della decisione (“vero che più volte l'avv.
ha cercato di transigere la lite in corso con ma senza alcun Parte_1 Controparte_1 esito”), la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) L'opposizione non può essere ritenuta fondata e deve essere respinta.
pagina 2 di 4 Deve in primo luogo ritenersi l'infondatezza dell'eccezione di nullità o inesistenza della notifica a mezzo PEC del decreto ingiuntivo opposto, atteso che il difensore della parte opposta risulta regolarmente dotato di firma elettronica in formato PADES (docc. 13 e 14 fascicolo parte opposta); si può inoltre ritenere comunque applicabile il principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c., essendosi l'opponente compiutamente difeso, anche nel merito, non avendo nemmeno prospettato una lesione del suo diritto di difesa e non potendosi configurare nella fattispecie un caso di inesistenza della notifica, che si ha solo se vi è la totale mancanza materiale dell'atto o se viene posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a qualificare un atto come notificazione (per tutte: Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 – 01; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023, Rv. 667981 – 01).
5) Quanto alla eccezione di improcedibilità della domanda per mancato preliminare esperimento del tentativo di mediazione ai sensi della legge n. 28/2010, derivando la pretesa creditoria in esame da precedente pregressa causa di divisione ereditaria, deve ritenersi che la presente controversia non sia soggetta alla mediazione obbligatoria, non trattandosi di causa in materia di divisione ereditaria, poiché il decreto ingiuntivo qui impugnato ha ad oggetto la domanda di restituzione della metà della somma pagata per intero all'Erario dalla parte opposta, quale coobbligata solidale insieme al fratello, per l'assolvimento della imposta di Registro liquidata dalla Agenzia delle Entrate a seguito di sentenza di divisione ereditaria e scioglimento di comunione (Trib. Chieti sent. 627/2023, giudizio nel quale la mediazione è stata esperita), e non questione ereditaria stricto sensu; non rientra pertanto nelle materie per le quali la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità.
6) L'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dall'opponente deve parimenti essere disattesa, atteso che non appare essere stata sollevata con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 e segg. c.p.c., avendo l'opponente solamente dedotto, nell'atto di citazione, che il giudice competente sarebbe il Tribunale di Chieti quale giudice della residenza o del domicilio dell'opponente, omettendo dunque di considerare gli altri criteri di collegamento di cui all'art. 20 c.p.c. Conseguentemente, la competenza deve ritenersi radicata presso il giudice adito in base al criterio non contestato, e cioè a quello del forum destinatae solutionis, trattandosi di obbligazione avente ad oggetto somma di denaro liquida e esigibile, da adempiersi al domicilio del creditore ex art. 1182/3 c.c.; la somma richiesta corrisponde infatti alla metà di quella già determinata nel suo ammontare dall'Agenzia delle Entrate quale imposta di registro liquidata a seguito di sentenza di divisione ereditaria ed è dunque da ritenersi liquida.
Né può ritenersi che l'opponente abbia tempestivamente eccepito l'incompetenza per territorio ai sensi dell'art. 22 c.p.c., che stabilisce quale sia il foro per le cause ereditarie, non avendo sollevato l'eccezione in questione nell'atto di opposizione. Ad ogni buon conto, l'eccezione, anche se fosse stata tempestivamente formulata, avrebbe dovuto essere disattesa, considerato che il presente procedimento non può ritenersi rientrare nelle cause ereditarie, trattandosi, come già detto, di domanda di restituzione della metà della somma pagata per intero all'Erario dall'opposta per l'assolvimento della imposta di Registro;
inoltre, lo stesso art. 22 c.p.c. contempla la competenza del giudice del luogo dell'aperta successione per le cause relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi, ma fino alla divisione, che, nel caso di specie, risulta essere già intervenuta.
7) Nel merito, l'opponente ha solamente dedotto di aver cercato di transigere la controversia tra le odierne parti, circostanza assolutamente irrilevante ai fini del decidere e, peraltro, non provata, senza contestare la pretesa avanzata in fase monitoria e senza effettuare alcuna specifica contestazione in ordine all'ammontare della somma ingiunta.
Né può rilevare, ai fini della decisione, la mancata indicazione dell'importo per il contributo unificato in calce al ricorso per ingiunzione, risultando comunque essere stato versato e trattandosi di obbligo imposto a fini fiscali. pagina 3 di 4 Pertanto, deve ritenersi la piena fondatezza della pretesa avanzata dalla odierna opposta nella fase monitoria, avendo ella corrisposto per intero l'imposta di registro, il cui obbligo di assolvimento è previsto solidalmente a carico delle parti in causa (docc. 3, 4 e 6 fascicolo parte opposta); in atti vi è prova anche della richiesta di rimborso effettuata dalla opposta con lettera raccomandata del 4-4-2024, rimasta evidentemente senza esito alcuno.
8) L'opposizione deve dunque essere rigettata e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, che deve essere condannato anche, ai sensi dell'art. 96/3 c.p.c., al pagamento della somma equitativamente determinata di € 1.000,00, avendo introdotto l'opposizione pur nella consapevolezza della sua infondatezza, atteso che non ha minimamente contestato la sussistenza della propria obbligazione e la legittimità della pretesa creditoria dell'opposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1941/2024, per le causali di cui in motivazione, così provvede: respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2024 emesso dal Tribunale di Pescara in data 09-05-2024, confermandolo in toto e dichiarandone la definitiva esecutività; condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.077,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
visto l'art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c. condanna altresì l'opponente alla corresponsione, nei confronti della parte opposta, della somma equitativamente determinata di € 1.000,00 e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 500,00.
Pescara, 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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