Trib. Pescara, sentenza 23/12/2025, n. 1403
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità della notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC

    Il Tribunale ritiene infondata l'eccezione poiché il difensore della parte opposta dispone di firma elettronica in formato PADES e rileva l'applicabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo, non essendovi lesione del diritto di difesa.

  • Rigettato
    Improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione

    Il Tribunale ritiene che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria poiché la pretesa creditoria deriva da una precedente causa di divisione ereditaria, ma il decreto ingiuntivo impugnato riguarda la restituzione della metà della somma pagata per imposta di registro, non una questione ereditaria stricto sensu.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale del Tribunale di Pescara

    Il Tribunale rigetta l'eccezione poiché non sollevata con riferimento a tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 e ss. c.p.c. e non tempestivamente ai sensi dell'art. 22 c.p.c. La competenza è ritenuta radicata presso il Tribunale di Pescara in base al criterio del forum destinatae solutionis. Inoltre, il procedimento non rientra tra le cause ereditarie.

  • Rigettato
    Mancata indicazione dell'importo del Contributo Unificato

    Il Tribunale rileva che tale circostanza non rileva ai fini della decisione, essendo stato il contributo unificato versato e trattandosi di un obbligo fiscale.

  • Rigettato
    Omessa considerazione della proposta transattiva

    Il Tribunale ritiene questa circostanza irrilevante ai fini della decisione e non provata, non contestando l'opponente la pretesa creditoria nel merito.

  • Accolto
    Fondatezza della pretesa creditoria

    Il Tribunale ritiene pienamente fondata la pretesa creditoria della opposta, avendo ella provato il pagamento integrale dell'imposta di registro e la richiesta di rimborso rimasta senza esito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 23/12/2025, n. 1403
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 1403
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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