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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 05/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 872/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 872/2015 avente ad oggetto “Cessione dei crediti”
PROMOSSO DA
, in persona del Vicepresidente e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede in Caltagirone, in via Sardegna n. 49, c.f. rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Carlo Foschea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caltagirone, in
Viale Principe Umberto n. 49, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , titolare CP_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale con sede in Caltagirone, in via Croce del Vicario n. 6, P. IVA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Bevilacqua ed elettivamente domiciliato P.IVA_2
presso il suo studio sito in Caltagirone, in via A. Manzoni n. 24, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/7/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3/7/2015, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 128/2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
11/05/2015 e notificato in data 25/05/2015, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di
€ 51.079,02 iva compresa, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di
[...]
, titolare dell'omonima impresa individuale, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di CP_1
cui alla fattura n. 25 del 2/5/2013, rimasta non pagata. pag. 1 A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in via preliminare, l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria e, segnatamente, della sola fattura a consentire l'emissione del decreto opposto non avendo il creditore prodotto lo stato di avanzamento dei lavori;
per cui l'importo indicato nella fattura era da considerarsi “assolutamente arbitrario e privo di corrispondenza con lavori eventualmente eseguiti”.
Nel merito, eccepiva, in ogni caso, che i lavori indicati in fattura non erano stati realizzati dal CP_1
ma da altro soggetto, la ST Impianti tecnologici s.r.l.. A riprova di quanto sostenuto, produceva il preventivo del 4/9/2013 e la comunicazione del 5/11/2013 da cui emergeva che “la ditta ST ha effettuato i lavori di sistemazione esterna per conto della nel Parte_1 cantiere di Via A. Barbara”.
Chiedeva, pertanto, accogliersi l'opposizione e per l'effetto “ritenere e dichiarare nullo, revocare o comunque rendere privo di efficacia annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 128/15 emesso in data 11/05/2015 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento portante il n. 547/2015 R.G., per le motivazioni di cui in premessa”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/2/2016 si costituiva in giudizio
[...]
il quale, nel contestare tutto quanto dedotto dall'opponente, in particolare, evidenziava di CP_1
aver stipulato con la , in data 23/11/2011, un contratto di appalto avente ad Parte_1 oggetto l'esecuzione di lavori presso il cantiere sito in Caltagirone, in via A. Barbara, consistenti nella “sistemazione esterna e assistenza nella posa di sottoservizi” da realizzarsi mediante: “-
Fornitura di manodopera e nolo a caldo di mezzi meccanici per la realizzazione di scavi per la posa delle colonne di scarico fognario, caditoie sifonate, pozzetti in cls;
- Fornitura di manodopera per la posa in opera di cordoli prefabbricati in cls e predisposizione sottofondo;
- Fornitura di manodopera per la realizzazione di muretti in cls armato;
- Fornitura di manodopera per lo smontaggio e la ricollocazione di pozzetti in cls esistenti;
- Fornitura di manodopera e nolo a caldo per la regolarizzazione delle pendenze strada mediante scarificazione del terreno esistente;
-
Fornitura di manodopera e nolo a caldo di mezzi meccanici per la posa in opera di detrito di ogni tipo e granulometri;
- Nolo a caldo di mezzo meccanico per la realizzazione di calcestruzzo mediante l'impasto in cantiere;
- Fornitura di manodopera per la posa in opera di chiusini in ghisa di qualsiasi forma e dimensione;
- Nolo a caldo di mezzo mezzi meccanici per il carico e il trasporto a rifiuto o il riutilizzo per rinterro del materiale (sabbia naturale) proveniente dalla scarificazione del terreno”. Aggiungeva di aver concordato per l'esecuzione dei predetti lavori un importo complessivo “determinato in via indicativa e non limitativa a € 50.000,00”.
Rappresentava, dunque, di aver nello specifico eseguito i lavori di “pulitura dell'area di cantiere con terna, minipala e autocarro;
rinterro dietro muro di sostegno a confine con altra proprietà; pag. 2 allaccio rete fognaria pubblica;
scavo e posa in opera di tubazione di collegamento caditoie stradali, rinterro e getto di calcestruzzo;
realizzazione di scavo e formazione di vespaio sotto muro di cemento armato;
formazione di aiuole con posa in opera di cordolo di cemento per delimitazione;
formazione in opera muro in cls;
taglio a sezione obbligata di muro in cls per posa contatori;
formazione di caditoie in cls cancelli d'ingresso e collegamento delle stesse alla rete fognaria pubblica;
allaccio alla reti di distribuzione pubbliche;
scarificazione dell'intero lotto, stesura in opera di detrito, realizzazione delle pendenze e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale;
sistemazione della rete di scarico acque bianche posta in opera precedentemente da altra ditta, incluso la posa in opera di sifoniera;
realizzazione di trave cancello lato Via Antonina
Barbara; demolizione plinto in cemento armato in disuso della pubblica amministrazione e collocazione di caditoia e stradale;
realizzazione e posa in opera di guaina bituminosa per eliminazione infiltrazione acqua palazzina lato villette a schiera;
realizzazione di scavo Enel lungo la Via Barrano per collegamento della rete elettrica al complesso residenziale”, precisando che il contratto d'appalto de quo non prevedeva, invece, la fornitura dei materiali, né la realizzazione della pavimentazione bituminosa esterna.
Deduceva, poi, quanto all'eccepita esecuzione dei lavori da parte di altra impresa, che i lavori indicati nel preventivo e nella comunicazione di ultimazione dei lavori della Controparte_2
oltre ad essere stati commissionati a quest'ultima da un soggetto giuridico diverso
[...] dall'odierna opponente, ovvero il riguardavano la realizzazione della Controparte_3
pavimentazione bituminosa esterna, non ricompresa nel contratto di appalto sopra richiamato, nonché “presunti lavori (risistemazione detrito e pozzetti già esistenti e posati in opera) che seppur già eseguiti da , avrebbero potuto necessitare di eventuale risistemazione soltanto a CP_1
causa del tempo (circa un anno e mezzo) lasciato trascorrere dalla (e, dunque, Parte_1 per causa a quest'ultima solamente imputabile), prima che il desse incarico per Controparte_3 la pavimentazione bituminosa esterna”.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 24/10/2017, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e successivamente all'udienza del 17/5/2018 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della e della ditta nonché l'assunzione delle prove Pt_1 Parte_1 CP_1 testimoniali articolate dalle parti all'esito delle quali veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. pag. 3 All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, quindi, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta dalla è infondata e va rigettata per le ragioni di Parte_1
seguito esposte.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/05/2008, n.13085).
Ne deriva che l'indagine da effettuarsi in questa sede non attiene alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio a consentire l'emissione del decreto opposto, ma alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio ed eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore.
A ciò, per un verso, consegue l'irrilevanza delle doglianze circa la idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire prova rilevante agli effetti degli artt. 633 e ss. e, per l'altro, la necessità di vagliare le prove offerte da parte opposta – attrice in senso sostanziale – a fondamento della propria pretesa a fronte delle controdeduzioni dell'opponente – convenuta in senso sostanziale
– circa eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Valgono sul punto, infatti, le regole ordinarie in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su chi propone la relativa domanda.
In particolare, è un principio di carattere generale quello secondo cui “colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto opponente, il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (cfr. Cass. n. 15107/2004; Cass. n. 6666/2004; Cass. n.
9285/2003).
In materia di appalto, poi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale, incombe sull'appaltatore che agisca per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, la prova dell'esistenza del contratto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato, nonché la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non pag. 4 costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. n. 33575/2021; Cass. n.
10860 del 2007).
Tali principi vanno, nondimeno, applicati anche tenendo conto delle difese svolte dalla controparte e del contegno processuale della stessa, in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c..
Tanto premesso, nella fattispecie, parte opposta ha fondato la propria pretesa creditoria non solo sulla fattura n. 25 del 2/5/2013 ma anche sul contratto di appalto privato stipulato in data
23/11/2011 tra la e l'impresa edile avente ad oggetto Parte_1 CP_1
l'esecuzione di lavori “di sistemazione esterna e assistenza nella posa di sottoservizi” nel cantiere sito in Caltagirone, in via A. Barbara e contenente anche l'indicazione del costo dei lavori e i prezzi applicati, fornendo, dunque, la prova del titolo fondante la pretesa al pagamento del corrispettivo pattuito avanzata in via monitoria. L'opposta ha, poi, eccepito l'inadempimento della controparte alla predetta obbligazione di pagamento, pur a fronte della completa esecuzione dei lavori.
L'opponente, dal canto suo, a fronte di tali produzioni documentali, non ha specificamente contestato l'esistenza del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di sistemazione esterna e posa dei sottoservizi con l'impresa , né il quantum della pretesa creditoria (ovverosia CP_1 la congruità della somma richiesta avuto riguardo all'entità delle opere realizzate); la Parte_1
ha, piuttosto, eccepito, a sua volta, l'integrale inadempimento dell'opposta all'obbligazione
[...]
di esecuzione dei lavori oggetto del contratto, precisando che essi erano stati, invero, successivamente eseguiti da altra impresa, la ST Impianti Tecnologici s.r.l., come evincibile dal preventivo del 4/9/2013 da essa emesso e dalla successiva comunicazione di fine lavori del
5/11/2013.
Come noto, nel caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. le posizioni si invertono e sorge l'onere per il creditore attore di dimostrare di aver ben adempiuto le obbligazioni a proprio carico. Nella fattispecie, essendo la contestazione dell'opponente incentrata non sull'esecuzione dei lavori portati nella fattura azionata, ma sull'esecuzione degli stessi da parte di si CP_1 osserva che l'opposto ha assolto il proprio onere probatorio attraverso le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio;
di contro, la difesa dell'opponente per cui i lavori indicati in fattura sarebbero stati in realtà realizzati dalla ditta ST Impianti Tecnologici s.r.l., oltre ad essere stata smentita dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte opposta, non ha trovato puntuale conferma in quelle dei testimoni dell'opponente e nella documentazione versata in atti.
Quanto alle prove orali, in particolare, il testimone responsabile della ditta Testimone_1
ST Impianti Tecnologici s.r.l., sentito all'udienza del 28/4/2021, ha dichiarato di aver “avuto rapporti lavorativi con il condominio ” e, in particolare, di aver “ricevuto la richiesta di Pt_1
pag. 5 formulare un preventivo per la sistemazione del sottofondo stradale e dell'asfalto dell'area condominiale”. Il testimone ha, anche, riferito di aver eseguito i lavori indicati nella comunicazione del 5/11/2013 nella “zona perimetrale” e di aver ricevuto per la realizzazione dei predetti lavori la somma di € 40.000,00. Ha, inoltre, precisato, nel rispondere sul capitolo n. 1 della seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte opposta, “che i lavori indicati” da “non sono CP_1
stati da loro eseguiti, ma che la ditta ST ha eseguito solamente i lavori di asfalto ed abbiamo messo in quota le caditoie che erano già state realizzate”. Ha, poi, riferito: “Non posso dire con certezza dopo quanto tempo noi siamo intervenuti sui luoghi e cioè da quanto tempo CP_1
aveva terminato i lavori. Preciso però che io ritenevo che la quota in cui si trovava lo strato di misto posato sul terreno non era idonea per essere asfaltata, anche se sicuramente era decorso molto tempo perché il terreno non era conforme (buche, avvallamenti) poiché le piogge avevano modificato lo strato del detrito. Quindi ho dovuto rifare la configurazione della quota perché quella che aveva lasciato non c'era più. Posso anche precisare che il mi ha detto che la quota CP_1 CP_1
che aveva lasciato a suo tempo era idonea per essere asfaltata, ma noi abbiamo dovuto integrare lo strato di detriti perché le acque che scendevano dai tetti, reflue e la pioggia avevano trasportato parte dei detriti ed abbiamo dovuta riconfigurare”.
Dalle dichiarazioni rese è, dunque, emerso che la ST Impianti Tecnologici s.r.l. non ha eseguito nessuno dei lavori indicati nel contratto di appalto e nella fattura azionati da
[...]
essendosi, piuttosto, occupata per conto del - e non già della CP_1 Controparte_3
opponente - della realizzazione di “lavori di asfalto” (non ricompresi nel Parte_1 contratto di appalto stipulato con il e di messa in quota di “caditoie che erano già state CP_1 realizzate” dallo stesso è altresì emerso che la ST Impianti Tecnologici CP_1
s.r.l. è intervenuta solo dopo che il “ aveva terminato i lavori” per “riconfigurare” lo strato di CP_1
misto granulometrico già esistente e danneggiato dalle piogge.
Allo stesso modo, le dichiarazioni rese dal testimone di parte opponente all'udienza Tes_2 del 27/5/2021 confermano l'esecuzione da parte della ST Impianti Tecnologici s.r.l. unicamente dei lavori di asfalto su incarico del (il teste ha infatti riferito: “il Controparte_3 con delibera condominiale ha incaricato la ST di eseguire l'asfalto ed Controparte_3 hanno fatto un po' di livellamento”). Pertanto, in disparte l'eccezione di incapacità a testimoniare formulata dall'opposta, le dichiarazioni rese non confermano la difesa di parte opponente circa l'esecuzione dei lavori sottesi alla fattura emessa dal da parte della ST;
anzi, il CP_1
testimone, pur non confermando che ad eseguire i precedenti lavori sia stato proprio il ha, CP_1 comunque, riferito: “Quando io sono arrivato, il sotto sfondo la sabbia ed il detrito era già presente
(…). Prima di commissionare i lavori i tecnici” alla ST “hanno accertato che il terreno non pag. 6 aveva pendenza regolare e quindi per far confluire le acque hanno considerato anche la regolarizzazione delle pendenze. I pozzetti” - già esistenti e posizionati - “sono stati potenziati per facilitare il deflusso delle acque”.
Le eccezioni dell'opponente (come detto, incentrate sull'esecuzione dei lavori da parte di altra impresa), peraltro, non risultano confermate nemmeno dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della , in sede di interrogatorio formale. Parte_1 Testimone_3
Quest'ultimo, infatti, sentito all'udienza dell'8/4/2021 non ha fornito alcuna specifica indicazione delle opere realizzate dalla ST Impianti Tecnologici s.r.l. - nella tesi dell'opponente l'unica ad aver realizzato le opere di cui alla fattura azionata - essendosi limitato a riferire che “i soci e
l'amministratore mi hanno riferito di aver dato incarico alla ditta ST SR per la sistemazione esterna delle aree condominiali”, senza null'altro aggiungere o meglio specificare.
Quanto dichiarato dai predetti testimoni e, quindi, la non sovrapponibilità tra gli interventi di
[...]
con quelli eseguiti dalla ST e, anzi, la preesistenza dei primi ai secondi, si evince, CP_1 tra l'altro, dalla stessa lettura del preventivo del 4/9/2013 allegato dall'opponente a riprova delle proprie difese.
I lavori commissionati alla ST (peraltro, da soggetto giuridico diverso dall'opponente, il
, come riferito dal testimone ed evincibile dal contratto di appalto Controparte_3 Tes_1 privato del 19/10/2013 allegato alla seconda memoria istruttoria dell'opposta) sono, invero, affatto diversi da quelli indicati nel contratto di appalto stipulato tra l'opponente e l'impresa
[...]
e indicati nella fattura azionata: essi, infatti, attengono, per un verso, alla pavimentazione CP_1 in conglomerato bituminoso dell'area condominiale, non indicata dal e da esso pacificamente CP_1 non eseguita, e, per l'altro, all'esecuzione di interventi quali la “riconfigurazione del misto granulometrico esistente” e la “sistemazione in quota dei pozzetti esistenti” che presuppongono l'esecuzione dei lavori di sistemazione esterna indicati nel contratto di appalto tra l'opponente e il
CP_1
Non ricorrono, inoltre, i presupposti per revocare l'ordinanza istruttoria del 19/1/2020 e per l'ammissione delle prove orali articolate dall'opponente non ammesse, in quanto, come già precisato nel corpo dell'ordinanza, il capitolo n. 1 della seconda memoria istruttoria dell'opponente
è finalizzato alla prova della mancata redazione di un SAL, circostanza che non risulta contestata e che, a fronte degli esiti dell'istruttoria, non risulta rilevante ai fini del decidere, e i capitoli n. 3 del primo gruppo e n. 2 del secondo gruppo, volti alla prova che il misto granulometrico e il misto cava, con il relativo trasporto, siano stati forniti da impresa diversa dall'opposta, sono irrilevanti in quanto trattasi di attività pacificamente esulanti il contratto in esame.
pag. 7 Per quanto esposto, non può ritenersi raggiunta la prova che le opere indicate in fattura, la cui realizzazione non è in sé contestata dall'opponente, siano state invero eseguite dalla ST
Impianti Tecnologici s.r.l.; ciò anche tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte opposta, convergenti in ordine alla esecuzione dei lavori da parte dell'impresa edile di
[...]
. CP_1
Infatti, ferma l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio CP_1
formale, potendo le stesse rilevare solo ove rese contra se, i testimoni , Testimone_4 Tes_5
e , sentiti all'udienza del 28/4/2021, hanno confermato la realizzazione da
[...] Testimone_6 parte dell'opposto dei lavori di scavo, la posa in opera di cordoli prefabbricati e la predisposizione del sottofondo, la realizzazione di muretti in cemento armato, la regolarizzazione delle pendenze della strada, la posa in opera di detrito e granulometri, nonché di chiusini in ghisa, così come previsto dal contratto di appalto del 23/11/2011.
In particolare, il testimone ha riferito, “Ricordo che ha eseguito nel piazzale Testimone_4 CP_1 del dei lavori di sistemazione del detrito, scavi caditoie” e confermato che la CP_3
ST ha eseguito solo i lavori di asfalto (“ho riconosciuto il signore che ho visto nelle aule di giustizia che ha testimoniato prima di me,- - il quale ha eseguito solamente Testimone_1
l'asfalto”), come peraltro confermato dallo stesso teste (si veda supra). Tes_1
Allo stesso modo, il testimone , amministratore della società Di Blasi Calcestruzzi Testimone_5
s.r.l., ha riferito che “ stava realizzando dei lavori all'interno nel cortile del condominio” e ha CP_1 giustificato la conoscenza dei fatti riferiti precisando che “Nell'anno 2011 e 2012 abbiamo fornito a il calcestruzzo, mi è capitato di andare sui luoghi della cooperativa e posso dire che CP_1 Pt_1 lavorava assieme agli operai nel cortile della cooperativa;
si occupava dell'area esterna, CP_1 marciapiedi, pozzetti, caditoie per raccogliere l'acqua piovana, muretti”.
Ed ancora, ha dichiarato di aver lavorato per l'impresa opposta ed ha riferito di Testimone_6 essersi occupato precipuamente “di controllare assieme ai proprietari dei singoli appartamenti gli impianti elettrici, di curare l'accatastamento e di effettuare i rilievi esterni topografici”. Ha, in particolare, riferito che “ ha eseguito lavori sulle aree esterne, e più precisamente la CP_1
sistemazione delle pendenze delle strade per la circolazione interna, i tombini ed il riempimento del muro di sostegno con la proprietà superiore, l'allaccio alla rete fognaria nel senso che i tubi dei singoli edifici sono stati portati all'esterno, non so se è stato effettuato l'allaccio alla rete pubblica;
più precisamente non ricordo se abbia eseguiti i lavori indicati ai nn. 6-7 - 9-10-13-14-15-16, CP_1
mentre confermo che abbia eseguiti tutti gli altri lavori che mi sono stati letti (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta: “1) Pulitura dell'area di cantiere con terna, minipala, autocarro;
2) Rinterro dietro muro di sostegno a confine con altra proprietà; 3) Allaccio rete pag. 8 fognaria pubblica;
4) Scavo e posa in opera di tubazione di collegamento caditoie stradali, rinterro
e getto di calcestruzzo;
5) Realizzazione di scavo e formazione di vespaio sotto muro di cemento armato;
8) Taglio sezione obbligata di muro in cls per posa contatori;
11) Scarificazione dell'intero lotto, stesura in opera di detrito (misto granulometrico), realizzazione delle pendenze e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale;
12) Sistemazione della rete di scarico acque bianche posta in opera precedentemente da altra ditta, incluso la posa in opera di sifoneria”). Quando me ne sono andato la sistemazione esterna quasi completa, mancava l'asfalto”. Ha, inoltre, precisato
“ho visto che sistemava lo strato finale delle strade, la preparazione per l'asfalto, con detrito CP_1 granulometrico”.
Considerato il tenore delle difese dell'opponente e quanto dichiarato da tutti i testimoni sentiti, deve, allora, ritenersi provata l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa e il diritto della CP_1
stessa di percepire il corrispettivo evidenziato in fattura anche per le attività di “Nolo a caldo di mezzo meccanico per la realizzazione di calcestruzzo mediante l'impasto in cantiere” nonché di
“Nolo a caldo di mezzi meccanici per il carico e il trasporto a rifiuto o il riutilizzo per rinterro del materiale (sabbia naturale) proveniente dalla scarificazione del terreno)”, previste nel contratto di appalto, trattandosi di servizi strumentali e propedeutici a quelli eseguiti e confermati dai testimoni sentiti.
D'altronde, oltre a quanto emerso all'esito dell'istruttoria in ordine all'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa del Vona e al differente oggetto degli interventi successivamente eseguiti dalla
ST, la Cooperativa opponente non ha fornito ulteriori elementi a riprova dell'integrale inadempimento dell'opposta alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto, non avendo allegato alcuna diffida all'esecuzione dei lavori, né provato attraverso gli elementi probatori offerti di aver sollevato il dall'incarico conferito. CP_1
Per tutto quanto esposto, l'opposizione proposta dalla non merita Parte_1
accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del giudizio (determinato sulla base del credito portato dal decreto opposto) e delle fasi espletate (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 872/2015 R.G., così statuisce:
pag.
9 - RIGETTA l'opposizione proposta dalla e, per Parte_2
l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 128/2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 11/5/2015;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 quale titolare dell'omonima impresa individuale, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.261,00 per compensi, € 7,73 per spese vive (come da nota spese), oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, il 4/2/2025
IL GIUDICE dott.ssa Paola Criscione
pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 872/2015 avente ad oggetto “Cessione dei crediti”
PROMOSSO DA
, in persona del Vicepresidente e legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede in Caltagirone, in via Sardegna n. 49, c.f. rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Carlo Foschea ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caltagirone, in
Viale Principe Umberto n. 49, giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , titolare CP_1 C.F._1 dell'omonima impresa individuale con sede in Caltagirone, in via Croce del Vicario n. 6, P. IVA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Bevilacqua ed elettivamente domiciliato P.IVA_2
presso il suo studio sito in Caltagirone, in via A. Manzoni n. 24, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/7/2024 le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 3/7/2015, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 128/2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
11/05/2015 e notificato in data 25/05/2015, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di
€ 51.079,02 iva compresa, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in favore di
[...]
, titolare dell'omonima impresa individuale, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di CP_1
cui alla fattura n. 25 del 2/5/2013, rimasta non pagata. pag. 1 A sostegno della spiegata opposizione eccepiva, in via preliminare, l'inidoneità della documentazione prodotta in sede monitoria e, segnatamente, della sola fattura a consentire l'emissione del decreto opposto non avendo il creditore prodotto lo stato di avanzamento dei lavori;
per cui l'importo indicato nella fattura era da considerarsi “assolutamente arbitrario e privo di corrispondenza con lavori eventualmente eseguiti”.
Nel merito, eccepiva, in ogni caso, che i lavori indicati in fattura non erano stati realizzati dal CP_1
ma da altro soggetto, la ST Impianti tecnologici s.r.l.. A riprova di quanto sostenuto, produceva il preventivo del 4/9/2013 e la comunicazione del 5/11/2013 da cui emergeva che “la ditta ST ha effettuato i lavori di sistemazione esterna per conto della nel Parte_1 cantiere di Via A. Barbara”.
Chiedeva, pertanto, accogliersi l'opposizione e per l'effetto “ritenere e dichiarare nullo, revocare o comunque rendere privo di efficacia annullare e revocare il decreto ingiuntivo n. 128/15 emesso in data 11/05/2015 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento portante il n. 547/2015 R.G., per le motivazioni di cui in premessa”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5/2/2016 si costituiva in giudizio
[...]
il quale, nel contestare tutto quanto dedotto dall'opponente, in particolare, evidenziava di CP_1
aver stipulato con la , in data 23/11/2011, un contratto di appalto avente ad Parte_1 oggetto l'esecuzione di lavori presso il cantiere sito in Caltagirone, in via A. Barbara, consistenti nella “sistemazione esterna e assistenza nella posa di sottoservizi” da realizzarsi mediante: “-
Fornitura di manodopera e nolo a caldo di mezzi meccanici per la realizzazione di scavi per la posa delle colonne di scarico fognario, caditoie sifonate, pozzetti in cls;
- Fornitura di manodopera per la posa in opera di cordoli prefabbricati in cls e predisposizione sottofondo;
- Fornitura di manodopera per la realizzazione di muretti in cls armato;
- Fornitura di manodopera per lo smontaggio e la ricollocazione di pozzetti in cls esistenti;
- Fornitura di manodopera e nolo a caldo per la regolarizzazione delle pendenze strada mediante scarificazione del terreno esistente;
-
Fornitura di manodopera e nolo a caldo di mezzi meccanici per la posa in opera di detrito di ogni tipo e granulometri;
- Nolo a caldo di mezzo meccanico per la realizzazione di calcestruzzo mediante l'impasto in cantiere;
- Fornitura di manodopera per la posa in opera di chiusini in ghisa di qualsiasi forma e dimensione;
- Nolo a caldo di mezzo mezzi meccanici per il carico e il trasporto a rifiuto o il riutilizzo per rinterro del materiale (sabbia naturale) proveniente dalla scarificazione del terreno”. Aggiungeva di aver concordato per l'esecuzione dei predetti lavori un importo complessivo “determinato in via indicativa e non limitativa a € 50.000,00”.
Rappresentava, dunque, di aver nello specifico eseguito i lavori di “pulitura dell'area di cantiere con terna, minipala e autocarro;
rinterro dietro muro di sostegno a confine con altra proprietà; pag. 2 allaccio rete fognaria pubblica;
scavo e posa in opera di tubazione di collegamento caditoie stradali, rinterro e getto di calcestruzzo;
realizzazione di scavo e formazione di vespaio sotto muro di cemento armato;
formazione di aiuole con posa in opera di cordolo di cemento per delimitazione;
formazione in opera muro in cls;
taglio a sezione obbligata di muro in cls per posa contatori;
formazione di caditoie in cls cancelli d'ingresso e collegamento delle stesse alla rete fognaria pubblica;
allaccio alla reti di distribuzione pubbliche;
scarificazione dell'intero lotto, stesura in opera di detrito, realizzazione delle pendenze e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale;
sistemazione della rete di scarico acque bianche posta in opera precedentemente da altra ditta, incluso la posa in opera di sifoniera;
realizzazione di trave cancello lato Via Antonina
Barbara; demolizione plinto in cemento armato in disuso della pubblica amministrazione e collocazione di caditoia e stradale;
realizzazione e posa in opera di guaina bituminosa per eliminazione infiltrazione acqua palazzina lato villette a schiera;
realizzazione di scavo Enel lungo la Via Barrano per collegamento della rete elettrica al complesso residenziale”, precisando che il contratto d'appalto de quo non prevedeva, invece, la fornitura dei materiali, né la realizzazione della pavimentazione bituminosa esterna.
Deduceva, poi, quanto all'eccepita esecuzione dei lavori da parte di altra impresa, che i lavori indicati nel preventivo e nella comunicazione di ultimazione dei lavori della Controparte_2
oltre ad essere stati commissionati a quest'ultima da un soggetto giuridico diverso
[...] dall'odierna opponente, ovvero il riguardavano la realizzazione della Controparte_3
pavimentazione bituminosa esterna, non ricompresa nel contratto di appalto sopra richiamato, nonché “presunti lavori (risistemazione detrito e pozzetti già esistenti e posati in opera) che seppur già eseguiti da , avrebbero potuto necessitare di eventuale risistemazione soltanto a CP_1
causa del tempo (circa un anno e mezzo) lasciato trascorrere dalla (e, dunque, Parte_1 per causa a quest'ultima solamente imputabile), prima che il desse incarico per Controparte_3 la pavimentazione bituminosa esterna”.
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 24/10/2017, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e successivamente all'udienza del 17/5/2018 venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della e della ditta nonché l'assunzione delle prove Pt_1 Parte_1 CP_1 testimoniali articolate dalle parti all'esito delle quali veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni. pag. 3 All'udienza indicata in epigrafe la causa veniva, quindi, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta dalla è infondata e va rigettata per le ragioni di Parte_1
seguito esposte.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/05/2008, n.13085).
Ne deriva che l'indagine da effettuarsi in questa sede non attiene alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio a consentire l'emissione del decreto opposto, ma alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio ed eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore.
A ciò, per un verso, consegue l'irrilevanza delle doglianze circa la idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire prova rilevante agli effetti degli artt. 633 e ss. e, per l'altro, la necessità di vagliare le prove offerte da parte opposta – attrice in senso sostanziale – a fondamento della propria pretesa a fronte delle controdeduzioni dell'opponente – convenuta in senso sostanziale
– circa eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Valgono sul punto, infatti, le regole ordinarie in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su chi propone la relativa domanda.
In particolare, è un principio di carattere generale quello secondo cui “colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto opponente, il quale come noto ha l'onere della contestazione specifica dei fatti addotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della generica contestazione dei medesimi” (cfr. Cass. n. 15107/2004; Cass. n. 6666/2004; Cass. n.
9285/2003).
In materia di appalto, poi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui si versi in una situazione di inadempimento contrattuale, incombe sull'appaltatore che agisca per il pagamento del corrispettivo dell'appalto, la prova dell'esistenza del contratto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato, nonché la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non pag. 4 costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. n. 33575/2021; Cass. n.
10860 del 2007).
Tali principi vanno, nondimeno, applicati anche tenendo conto delle difese svolte dalla controparte e del contegno processuale della stessa, in applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c..
Tanto premesso, nella fattispecie, parte opposta ha fondato la propria pretesa creditoria non solo sulla fattura n. 25 del 2/5/2013 ma anche sul contratto di appalto privato stipulato in data
23/11/2011 tra la e l'impresa edile avente ad oggetto Parte_1 CP_1
l'esecuzione di lavori “di sistemazione esterna e assistenza nella posa di sottoservizi” nel cantiere sito in Caltagirone, in via A. Barbara e contenente anche l'indicazione del costo dei lavori e i prezzi applicati, fornendo, dunque, la prova del titolo fondante la pretesa al pagamento del corrispettivo pattuito avanzata in via monitoria. L'opposta ha, poi, eccepito l'inadempimento della controparte alla predetta obbligazione di pagamento, pur a fronte della completa esecuzione dei lavori.
L'opponente, dal canto suo, a fronte di tali produzioni documentali, non ha specificamente contestato l'esistenza del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di sistemazione esterna e posa dei sottoservizi con l'impresa , né il quantum della pretesa creditoria (ovverosia CP_1 la congruità della somma richiesta avuto riguardo all'entità delle opere realizzate); la Parte_1
ha, piuttosto, eccepito, a sua volta, l'integrale inadempimento dell'opposta all'obbligazione
[...]
di esecuzione dei lavori oggetto del contratto, precisando che essi erano stati, invero, successivamente eseguiti da altra impresa, la ST Impianti Tecnologici s.r.l., come evincibile dal preventivo del 4/9/2013 da essa emesso e dalla successiva comunicazione di fine lavori del
5/11/2013.
Come noto, nel caso di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. le posizioni si invertono e sorge l'onere per il creditore attore di dimostrare di aver ben adempiuto le obbligazioni a proprio carico. Nella fattispecie, essendo la contestazione dell'opponente incentrata non sull'esecuzione dei lavori portati nella fattura azionata, ma sull'esecuzione degli stessi da parte di si CP_1 osserva che l'opposto ha assolto il proprio onere probatorio attraverso le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio;
di contro, la difesa dell'opponente per cui i lavori indicati in fattura sarebbero stati in realtà realizzati dalla ditta ST Impianti Tecnologici s.r.l., oltre ad essere stata smentita dalle dichiarazioni rese dai testimoni di parte opposta, non ha trovato puntuale conferma in quelle dei testimoni dell'opponente e nella documentazione versata in atti.
Quanto alle prove orali, in particolare, il testimone responsabile della ditta Testimone_1
ST Impianti Tecnologici s.r.l., sentito all'udienza del 28/4/2021, ha dichiarato di aver “avuto rapporti lavorativi con il condominio ” e, in particolare, di aver “ricevuto la richiesta di Pt_1
pag. 5 formulare un preventivo per la sistemazione del sottofondo stradale e dell'asfalto dell'area condominiale”. Il testimone ha, anche, riferito di aver eseguito i lavori indicati nella comunicazione del 5/11/2013 nella “zona perimetrale” e di aver ricevuto per la realizzazione dei predetti lavori la somma di € 40.000,00. Ha, inoltre, precisato, nel rispondere sul capitolo n. 1 della seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. di parte opposta, “che i lavori indicati” da “non sono CP_1
stati da loro eseguiti, ma che la ditta ST ha eseguito solamente i lavori di asfalto ed abbiamo messo in quota le caditoie che erano già state realizzate”. Ha, poi, riferito: “Non posso dire con certezza dopo quanto tempo noi siamo intervenuti sui luoghi e cioè da quanto tempo CP_1
aveva terminato i lavori. Preciso però che io ritenevo che la quota in cui si trovava lo strato di misto posato sul terreno non era idonea per essere asfaltata, anche se sicuramente era decorso molto tempo perché il terreno non era conforme (buche, avvallamenti) poiché le piogge avevano modificato lo strato del detrito. Quindi ho dovuto rifare la configurazione della quota perché quella che aveva lasciato non c'era più. Posso anche precisare che il mi ha detto che la quota CP_1 CP_1
che aveva lasciato a suo tempo era idonea per essere asfaltata, ma noi abbiamo dovuto integrare lo strato di detriti perché le acque che scendevano dai tetti, reflue e la pioggia avevano trasportato parte dei detriti ed abbiamo dovuta riconfigurare”.
Dalle dichiarazioni rese è, dunque, emerso che la ST Impianti Tecnologici s.r.l. non ha eseguito nessuno dei lavori indicati nel contratto di appalto e nella fattura azionati da
[...]
essendosi, piuttosto, occupata per conto del - e non già della CP_1 Controparte_3
opponente - della realizzazione di “lavori di asfalto” (non ricompresi nel Parte_1 contratto di appalto stipulato con il e di messa in quota di “caditoie che erano già state CP_1 realizzate” dallo stesso è altresì emerso che la ST Impianti Tecnologici CP_1
s.r.l. è intervenuta solo dopo che il “ aveva terminato i lavori” per “riconfigurare” lo strato di CP_1
misto granulometrico già esistente e danneggiato dalle piogge.
Allo stesso modo, le dichiarazioni rese dal testimone di parte opponente all'udienza Tes_2 del 27/5/2021 confermano l'esecuzione da parte della ST Impianti Tecnologici s.r.l. unicamente dei lavori di asfalto su incarico del (il teste ha infatti riferito: “il Controparte_3 con delibera condominiale ha incaricato la ST di eseguire l'asfalto ed Controparte_3 hanno fatto un po' di livellamento”). Pertanto, in disparte l'eccezione di incapacità a testimoniare formulata dall'opposta, le dichiarazioni rese non confermano la difesa di parte opponente circa l'esecuzione dei lavori sottesi alla fattura emessa dal da parte della ST;
anzi, il CP_1
testimone, pur non confermando che ad eseguire i precedenti lavori sia stato proprio il ha, CP_1 comunque, riferito: “Quando io sono arrivato, il sotto sfondo la sabbia ed il detrito era già presente
(…). Prima di commissionare i lavori i tecnici” alla ST “hanno accertato che il terreno non pag. 6 aveva pendenza regolare e quindi per far confluire le acque hanno considerato anche la regolarizzazione delle pendenze. I pozzetti” - già esistenti e posizionati - “sono stati potenziati per facilitare il deflusso delle acque”.
Le eccezioni dell'opponente (come detto, incentrate sull'esecuzione dei lavori da parte di altra impresa), peraltro, non risultano confermate nemmeno dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della , in sede di interrogatorio formale. Parte_1 Testimone_3
Quest'ultimo, infatti, sentito all'udienza dell'8/4/2021 non ha fornito alcuna specifica indicazione delle opere realizzate dalla ST Impianti Tecnologici s.r.l. - nella tesi dell'opponente l'unica ad aver realizzato le opere di cui alla fattura azionata - essendosi limitato a riferire che “i soci e
l'amministratore mi hanno riferito di aver dato incarico alla ditta ST SR per la sistemazione esterna delle aree condominiali”, senza null'altro aggiungere o meglio specificare.
Quanto dichiarato dai predetti testimoni e, quindi, la non sovrapponibilità tra gli interventi di
[...]
con quelli eseguiti dalla ST e, anzi, la preesistenza dei primi ai secondi, si evince, CP_1 tra l'altro, dalla stessa lettura del preventivo del 4/9/2013 allegato dall'opponente a riprova delle proprie difese.
I lavori commissionati alla ST (peraltro, da soggetto giuridico diverso dall'opponente, il
, come riferito dal testimone ed evincibile dal contratto di appalto Controparte_3 Tes_1 privato del 19/10/2013 allegato alla seconda memoria istruttoria dell'opposta) sono, invero, affatto diversi da quelli indicati nel contratto di appalto stipulato tra l'opponente e l'impresa
[...]
e indicati nella fattura azionata: essi, infatti, attengono, per un verso, alla pavimentazione CP_1 in conglomerato bituminoso dell'area condominiale, non indicata dal e da esso pacificamente CP_1 non eseguita, e, per l'altro, all'esecuzione di interventi quali la “riconfigurazione del misto granulometrico esistente” e la “sistemazione in quota dei pozzetti esistenti” che presuppongono l'esecuzione dei lavori di sistemazione esterna indicati nel contratto di appalto tra l'opponente e il
CP_1
Non ricorrono, inoltre, i presupposti per revocare l'ordinanza istruttoria del 19/1/2020 e per l'ammissione delle prove orali articolate dall'opponente non ammesse, in quanto, come già precisato nel corpo dell'ordinanza, il capitolo n. 1 della seconda memoria istruttoria dell'opponente
è finalizzato alla prova della mancata redazione di un SAL, circostanza che non risulta contestata e che, a fronte degli esiti dell'istruttoria, non risulta rilevante ai fini del decidere, e i capitoli n. 3 del primo gruppo e n. 2 del secondo gruppo, volti alla prova che il misto granulometrico e il misto cava, con il relativo trasporto, siano stati forniti da impresa diversa dall'opposta, sono irrilevanti in quanto trattasi di attività pacificamente esulanti il contratto in esame.
pag. 7 Per quanto esposto, non può ritenersi raggiunta la prova che le opere indicate in fattura, la cui realizzazione non è in sé contestata dall'opponente, siano state invero eseguite dalla ST
Impianti Tecnologici s.r.l.; ciò anche tenuto conto delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte opposta, convergenti in ordine alla esecuzione dei lavori da parte dell'impresa edile di
[...]
. CP_1
Infatti, ferma l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dallo stesso in sede di interrogatorio CP_1
formale, potendo le stesse rilevare solo ove rese contra se, i testimoni , Testimone_4 Tes_5
e , sentiti all'udienza del 28/4/2021, hanno confermato la realizzazione da
[...] Testimone_6 parte dell'opposto dei lavori di scavo, la posa in opera di cordoli prefabbricati e la predisposizione del sottofondo, la realizzazione di muretti in cemento armato, la regolarizzazione delle pendenze della strada, la posa in opera di detrito e granulometri, nonché di chiusini in ghisa, così come previsto dal contratto di appalto del 23/11/2011.
In particolare, il testimone ha riferito, “Ricordo che ha eseguito nel piazzale Testimone_4 CP_1 del dei lavori di sistemazione del detrito, scavi caditoie” e confermato che la CP_3
ST ha eseguito solo i lavori di asfalto (“ho riconosciuto il signore che ho visto nelle aule di giustizia che ha testimoniato prima di me,- - il quale ha eseguito solamente Testimone_1
l'asfalto”), come peraltro confermato dallo stesso teste (si veda supra). Tes_1
Allo stesso modo, il testimone , amministratore della società Di Blasi Calcestruzzi Testimone_5
s.r.l., ha riferito che “ stava realizzando dei lavori all'interno nel cortile del condominio” e ha CP_1 giustificato la conoscenza dei fatti riferiti precisando che “Nell'anno 2011 e 2012 abbiamo fornito a il calcestruzzo, mi è capitato di andare sui luoghi della cooperativa e posso dire che CP_1 Pt_1 lavorava assieme agli operai nel cortile della cooperativa;
si occupava dell'area esterna, CP_1 marciapiedi, pozzetti, caditoie per raccogliere l'acqua piovana, muretti”.
Ed ancora, ha dichiarato di aver lavorato per l'impresa opposta ed ha riferito di Testimone_6 essersi occupato precipuamente “di controllare assieme ai proprietari dei singoli appartamenti gli impianti elettrici, di curare l'accatastamento e di effettuare i rilievi esterni topografici”. Ha, in particolare, riferito che “ ha eseguito lavori sulle aree esterne, e più precisamente la CP_1
sistemazione delle pendenze delle strade per la circolazione interna, i tombini ed il riempimento del muro di sostegno con la proprietà superiore, l'allaccio alla rete fognaria nel senso che i tubi dei singoli edifici sono stati portati all'esterno, non so se è stato effettuato l'allaccio alla rete pubblica;
più precisamente non ricordo se abbia eseguiti i lavori indicati ai nn. 6-7 - 9-10-13-14-15-16, CP_1
mentre confermo che abbia eseguiti tutti gli altri lavori che mi sono stati letti (cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte opposta: “1) Pulitura dell'area di cantiere con terna, minipala, autocarro;
2) Rinterro dietro muro di sostegno a confine con altra proprietà; 3) Allaccio rete pag. 8 fognaria pubblica;
4) Scavo e posa in opera di tubazione di collegamento caditoie stradali, rinterro
e getto di calcestruzzo;
5) Realizzazione di scavo e formazione di vespaio sotto muro di cemento armato;
8) Taglio sezione obbligata di muro in cls per posa contatori;
11) Scarificazione dell'intero lotto, stesura in opera di detrito (misto granulometrico), realizzazione delle pendenze e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale;
12) Sistemazione della rete di scarico acque bianche posta in opera precedentemente da altra ditta, incluso la posa in opera di sifoneria”). Quando me ne sono andato la sistemazione esterna quasi completa, mancava l'asfalto”. Ha, inoltre, precisato
“ho visto che sistemava lo strato finale delle strade, la preparazione per l'asfalto, con detrito CP_1 granulometrico”.
Considerato il tenore delle difese dell'opponente e quanto dichiarato da tutti i testimoni sentiti, deve, allora, ritenersi provata l'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa e il diritto della CP_1
stessa di percepire il corrispettivo evidenziato in fattura anche per le attività di “Nolo a caldo di mezzo meccanico per la realizzazione di calcestruzzo mediante l'impasto in cantiere” nonché di
“Nolo a caldo di mezzi meccanici per il carico e il trasporto a rifiuto o il riutilizzo per rinterro del materiale (sabbia naturale) proveniente dalla scarificazione del terreno)”, previste nel contratto di appalto, trattandosi di servizi strumentali e propedeutici a quelli eseguiti e confermati dai testimoni sentiti.
D'altronde, oltre a quanto emerso all'esito dell'istruttoria in ordine all'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa del Vona e al differente oggetto degli interventi successivamente eseguiti dalla
ST, la Cooperativa opponente non ha fornito ulteriori elementi a riprova dell'integrale inadempimento dell'opposta alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto, non avendo allegato alcuna diffida all'esecuzione dei lavori, né provato attraverso gli elementi probatori offerti di aver sollevato il dall'incarico conferito. CP_1
Per tutto quanto esposto, l'opposizione proposta dalla non merita Parte_1
accoglimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore del giudizio (determinato sulla base del credito portato dal decreto opposto) e delle fasi espletate (valori medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per le fasi istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 872/2015 R.G., così statuisce:
pag.
9 - RIGETTA l'opposizione proposta dalla e, per Parte_2
l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 128/2015 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 11/5/2015;
- CONDANNA la al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 quale titolare dell'omonima impresa individuale, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.261,00 per compensi, € 7,73 per spese vive (come da nota spese), oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Caltagirone, il 4/2/2025
IL GIUDICE dott.ssa Paola Criscione
pag. 10