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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1023/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL AR, Presidente
MICELI IA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2906/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2553/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137643427001 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 2553/06/2023, emessa dalla CGT di Palermo, depositata in data 11 dicembre 2023, che ha rigettato il ricorso proposto dal “Ricorrente_2 srl” e da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720200137643427001 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione–Agente della Riscossione con la quale veniva richiesto il pagamento di Irpef per euro 1.115,00 e sanzione di euro 334,50 oltre interessi ed oneri di riscossione, ex art. 39, comma 1, D.lgs.
241/1997 e art. 26, commi 3 ter e 3 quater del D.M. 164/1999, sulla scorta del controllo formale della dichiarazione Modello 730/2016, presentata per l'anno d'imposta 2015, contribuente Nominativo_1 c. f. CF_1), avente domicilio fiscale nella sede di competenza dell'Agenzia delle Entrate di Palermo.
La Corte, in particolare, rigettava il ricorso osservando che la competenza all'effettuazione dei controlli nei confronti dei CAF e dei professionisti deve ritenersi individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 2, DPR 600/1973, nell'Ufficio nella cui circoscrizione rientra il domicilio del contribuente.
Il “Ricorrente_2 srl” (CAAF) e il sig. Ricorrente_1 , in qualità di responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), hanno proposto appello contro l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo per la riforma della sentenza n.
2553/06/2023, con il quale hanno chiesto:
- in via principale, nel rito e nel merito, di riformare e/o annullare la sentenza n. 2553/06/2023, emessa dalla
CGT di Palermo e, per l'effetto, accertare e/o dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e della sottesa iscrizione a ruolo, con conseguente loro annullamento, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, esposti nel superiore ricorso in appello.
- in via subordinata, nel rito e nel merito, riformare e/o annullare parzialmente la sentenza n. 2553/06/2023, emessa dalla CGT di Palermo e, per l'effetto, in ragione del principio del favor rei e dell'applicazione dell'art. 39 del D. Lgs. 241/97(testo attualmente in vigore), accertare e dichiarare la nullità delle iscrizioni a ruolo per imposte e interessi, riducendo la pretesa alle sole sanzioni irrogate nei limiti del 30% delle imposte dovute dal Contribuente.
-con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto di rigettare l'appello e condannare gli appellanti al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate.
La Corte, all'udienza del 26 gennaio 2026, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare gli appellanti segnalano che su analoghe fattispecie è intervenuta di recente la Suprema
Corte che, con plurime pronunce, ha sancito incontrovertibilmente il difetto di competenza della Direzione
Provinciale dell'Agenzia delle Entrate a formare i ruoli nei confronti del RAF, stante il chiaro tenore dell'articolo
39 comma secondo del D. Lgs. 141/ 97 che attribuisce una competenza funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia, individuata in relazione al domicilio fiscale del trasgressore (il RAF), anche in riferimento alla fattispecie nella quale l'Amministrazione proceda direttamente all'iscrizione a ruolo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati chiesti al contribuente. (Cass. Sent. n. 11660/24).
La Suprema Corte ha dunque concluso per l'invalidità della cartella di pagamento affetta da vizio di incompetenza.
Alla luce di tale univoco indirizzo giurisprudenziale, gli appellanti, in riferimento al caso di specie, hanno ribadito l'illegittimità della cartella di pagamento per incompetenza dell'Agenzia delle Entrate di Palermo a formare i ruoli nei confronti del CAAF e il suo RAF, Dott. Ricorrente_1, aventi domicilio fiscale a Roma, ritenendo che la Corte di primo grado non abbia correttamente applicato all'articolo 39, comma secondo, del D. Lgs.
141/ 97.
Di conseguenza, hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e/o dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e della sottesa iscrizione a ruolo.
L'appello è fondato.
Gli appellanti hanno richiamato numerose pronunce di merito e di legittimità (Cass., Sentenze nn. 11660/24;
11790/24, 11799/24, 11806/24, 11818/24; Ordinanze nn. 14779/24, n. 14875/24; 14796/24; n. 14749/24;
14699/24; 14750/24; 14787/24; 14792/24), rese tra le medesime parti e riferite alla stessa fattispecie, con le quali è stata riconosciuta la fondatezza delle rispettive pretese ed è stato disposto l'accoglimento dei relativi ricorsi.
Va, inoltre, rilevato che anche questa Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia si è già pronunciata in senso favorevole su analoghi ricorsi in appello (348/01/25; 349/01/25; 350/01/25;
351/01/25; 352/01/25; 1599/01/25) uniformandosi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, successivamente consolidatosi.
Pertanto, anche con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui deve ritenersi che:
«La responsabilità - prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis - dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 D.M. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.».
Di conseguenza, alla luce delle pronunce richiamate, questa Corte ritiene fondato l'appello e, riconosciuta l'invalidità dell'iscrizione a ruolo per incompetenza dell'Ufficio che ha proceduto all'emissione, annulla l'atto impugnato. In considerazione della sopravvenienza delle pronunce della Suprema Corte, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Palermo n. 2553/2023, appellata dal Ricorrente_2 S.r.l. e da Ricorrente_1, accoglie l'originario ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
AR CE ER AT
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LL AR, Presidente
MICELI IA, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2906/2024 depositato il 12/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2553/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200137643427001 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
03/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto d'impugnazione è la sentenza n. 2553/06/2023, emessa dalla CGT di Palermo, depositata in data 11 dicembre 2023, che ha rigettato il ricorso proposto dal “Ricorrente_2 srl” e da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 09720200137643427001 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione–Agente della Riscossione con la quale veniva richiesto il pagamento di Irpef per euro 1.115,00 e sanzione di euro 334,50 oltre interessi ed oneri di riscossione, ex art. 39, comma 1, D.lgs.
241/1997 e art. 26, commi 3 ter e 3 quater del D.M. 164/1999, sulla scorta del controllo formale della dichiarazione Modello 730/2016, presentata per l'anno d'imposta 2015, contribuente Nominativo_1 c. f. CF_1), avente domicilio fiscale nella sede di competenza dell'Agenzia delle Entrate di Palermo.
La Corte, in particolare, rigettava il ricorso osservando che la competenza all'effettuazione dei controlli nei confronti dei CAF e dei professionisti deve ritenersi individuata, ai sensi dell'art. 31, comma 2, DPR 600/1973, nell'Ufficio nella cui circoscrizione rientra il domicilio del contribuente.
Il “Ricorrente_2 srl” (CAAF) e il sig. Ricorrente_1 , in qualità di responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), hanno proposto appello contro l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo per la riforma della sentenza n.
2553/06/2023, con il quale hanno chiesto:
- in via principale, nel rito e nel merito, di riformare e/o annullare la sentenza n. 2553/06/2023, emessa dalla
CGT di Palermo e, per l'effetto, accertare e/o dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e della sottesa iscrizione a ruolo, con conseguente loro annullamento, per tutti i motivi, in fatto e in diritto, esposti nel superiore ricorso in appello.
- in via subordinata, nel rito e nel merito, riformare e/o annullare parzialmente la sentenza n. 2553/06/2023, emessa dalla CGT di Palermo e, per l'effetto, in ragione del principio del favor rei e dell'applicazione dell'art. 39 del D. Lgs. 241/97(testo attualmente in vigore), accertare e dichiarare la nullità delle iscrizioni a ruolo per imposte e interessi, riducendo la pretesa alle sole sanzioni irrogate nei limiti del 30% delle imposte dovute dal Contribuente.
-con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni con le quali ha chiesto di rigettare l'appello e condannare gli appellanti al rimborso delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate.
La Corte, all'udienza del 26 gennaio 2026, ha posto in decisione la controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare gli appellanti segnalano che su analoghe fattispecie è intervenuta di recente la Suprema
Corte che, con plurime pronunce, ha sancito incontrovertibilmente il difetto di competenza della Direzione
Provinciale dell'Agenzia delle Entrate a formare i ruoli nei confronti del RAF, stante il chiaro tenore dell'articolo
39 comma secondo del D. Lgs. 141/ 97 che attribuisce una competenza funzionale alla direzione regionale dell'Agenzia, individuata in relazione al domicilio fiscale del trasgressore (il RAF), anche in riferimento alla fattispecie nella quale l'Amministrazione proceda direttamente all'iscrizione a ruolo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati chiesti al contribuente. (Cass. Sent. n. 11660/24).
La Suprema Corte ha dunque concluso per l'invalidità della cartella di pagamento affetta da vizio di incompetenza.
Alla luce di tale univoco indirizzo giurisprudenziale, gli appellanti, in riferimento al caso di specie, hanno ribadito l'illegittimità della cartella di pagamento per incompetenza dell'Agenzia delle Entrate di Palermo a formare i ruoli nei confronti del CAAF e il suo RAF, Dott. Ricorrente_1, aventi domicilio fiscale a Roma, ritenendo che la Corte di primo grado non abbia correttamente applicato all'articolo 39, comma secondo, del D. Lgs.
141/ 97.
Di conseguenza, hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e/o dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento e della sottesa iscrizione a ruolo.
L'appello è fondato.
Gli appellanti hanno richiamato numerose pronunce di merito e di legittimità (Cass., Sentenze nn. 11660/24;
11790/24, 11799/24, 11806/24, 11818/24; Ordinanze nn. 14779/24, n. 14875/24; 14796/24; n. 14749/24;
14699/24; 14750/24; 14787/24; 14792/24), rese tra le medesime parti e riferite alla stessa fattispecie, con le quali è stata riconosciuta la fondatezza delle rispettive pretese ed è stato disposto l'accoglimento dei relativi ricorsi.
Va, inoltre, rilevato che anche questa Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia si è già pronunciata in senso favorevole su analoghi ricorsi in appello (348/01/25; 349/01/25; 350/01/25;
351/01/25; 352/01/25; 1599/01/25) uniformandosi all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, successivamente consolidatosi.
Pertanto, anche con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, trova applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui deve ritenersi che:
«La responsabilità - prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis - dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 D.M. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione.».
Di conseguenza, alla luce delle pronunce richiamate, questa Corte ritiene fondato l'appello e, riconosciuta l'invalidità dell'iscrizione a ruolo per incompetenza dell'Ufficio che ha proceduto all'emissione, annulla l'atto impugnato. In considerazione della sopravvenienza delle pronunce della Suprema Corte, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Palermo n. 2553/2023, appellata dal Ricorrente_2 S.r.l. e da Ricorrente_1, accoglie l'originario ricorso e per l'effetto annulla l'impugnata cartella di pagamento. Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 26 gennaio 2026.
Il Giudice relatore Il Presidente
AR CE ER AT