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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Manuela Mari PRESIDENTE/ rel.est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE dott. Emanuele Mosci GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.644/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Bertuccioli;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Candelora e dall'avv. Controparte_1
Alessandro Fiumani;
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 16.7.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.4.2025 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti del coniuge , con il quale ha Controparte_1
contratto matrimonio a Lacedonia il 26.7.2010.
Pagina 1 Si è costituito . Controparte_1
All'udienza del 16.7.2025 le parti personalmente comparse hanno trovato un accordo sulle condizioni della separazione e hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione secondo tali condizioni.
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
E' documentato che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 26.7.2010 a Lacedonia - AV (doc.1 della ricorrente).
La coppia ha avuto una figlia, , nata il [...]. Per_2
L'ultima residenza familiare comune è stata fissata a Pesaro, in un immobile della ricorrente (doc.2 della ricorrente).
La coppia vive separata di fatto già da settembre 2024. Il convenuto è tornato a vivere a Lacedonia (doc.3 della ricorrente).
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e che non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico, nonché rispondenti all'interesse della figlia minorenne;
pertanto vengono recepite dal Tribunale. Non si procede all'ascolto della figlia, in quanto i genitori sono concordi sull'affidamento congiunto e sul suo collocamento presso la madre, nonché sulla necessità di ripristinare gradualmente il rapporto padre-figlia ma senza forzature per la ragazza e nel rispetto della sua sensibilità.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.644/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
Pagina 2 INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 26.7.2010 a Lacedonia (Avellino);
[...]
B) dà atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del 16.7.2025:
“Viene raggiunto un accordo sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, concordato in euro 425,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale
Istat, da versare da parte del convenuto sul conto che verrà indicato dalla ricorrente a partire da questo mese. Per i mesi successivi il pagamento verrà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie della figlia verranno divise a metà tra i genitori e verranno individuate e concordate come da protocollo in materia di famiglia in uso al Tribunale.
L'AUU verrà percepito per intero dalla ricorrente.
Le parti concordano che la figlia è affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre.
Il padre vedrà la figlia quando la ragazza si recherà a Lacedonia per le festività
e le vacanze, ma senza forzatura per la minore. Il padre potrà vederla anche a
Pesaro, comunicando preventivamente la data, ma senza coazione per la minore.”
Le spese di causa sono compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 16 luglio 2025.
Il Presidente/estensore
Manuela Mari atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Manuela Mari PRESIDENTE/ rel.est. dott. Lorenzo Pini GIUDICE dott. Emanuele Mosci GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.644/2025 R.G. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Bertuccioli;
Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Candelora e dall'avv. Controparte_1
Alessandro Fiumani;
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott.
[...]
Per_1
INTERVENUTO PER LEGGE
Posta in decisione all'udienza del 16.7.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.4.2025 ha promosso la presente Parte_1
causa di separazione nei confronti del coniuge , con il quale ha Controparte_1
contratto matrimonio a Lacedonia il 26.7.2010.
Pagina 1 Si è costituito . Controparte_1
All'udienza del 16.7.2025 le parti personalmente comparse hanno trovato un accordo sulle condizioni della separazione e hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione secondo tali condizioni.
Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.
E' documentato che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio il 26.7.2010 a Lacedonia - AV (doc.1 della ricorrente).
La coppia ha avuto una figlia, , nata il [...]. Per_2
L'ultima residenza familiare comune è stata fissata a Pesaro, in un immobile della ricorrente (doc.2 della ricorrente).
La coppia vive separata di fatto già da settembre 2024. Il convenuto è tornato a vivere a Lacedonia (doc.3 della ricorrente).
Le parti sono concordi nel ritenere che la comunione materiale e spirituale sia definitivamente cessata e che non vi sia possibilità di riconciliazione: pertanto va dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni della separazione concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico, nonché rispondenti all'interesse della figlia minorenne;
pertanto vengono recepite dal Tribunale. Non si procede all'ascolto della figlia, in quanto i genitori sono concordi sull'affidamento congiunto e sul suo collocamento presso la madre, nonché sulla necessità di ripristinare gradualmente il rapporto padre-figlia ma senza forzature per la ragazza e nel rispetto della sua sensibilità.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.644/2025
R.G. promossa
DA
; Parte_1
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
P.M.;
Pagina 2 INTERVENUTO PER LEGGE ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
A) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 26.7.2010 a Lacedonia (Avellino);
[...]
B) dà atto delle condizioni della separazione concordate dalle parti all'udienza del 16.7.2025:
“Viene raggiunto un accordo sulla quantificazione dell'assegno di mantenimento per la figlia, concordato in euro 425,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale
Istat, da versare da parte del convenuto sul conto che verrà indicato dalla ricorrente a partire da questo mese. Per i mesi successivi il pagamento verrà effettuato entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie della figlia verranno divise a metà tra i genitori e verranno individuate e concordate come da protocollo in materia di famiglia in uso al Tribunale.
L'AUU verrà percepito per intero dalla ricorrente.
Le parti concordano che la figlia è affidata congiuntamente ai genitori, con collocamento presso la madre.
Il padre vedrà la figlia quando la ragazza si recherà a Lacedonia per le festività
e le vacanze, ma senza forzatura per la minore. Il padre potrà vederla anche a
Pesaro, comunicando preventivamente la data, ma senza coazione per la minore.”
Le spese di causa sono compensate.
Pesaro, così deciso nella camera di consiglio in data 16 luglio 2025.
Il Presidente/estensore
Manuela Mari atto sottoscritto digitalmente
Pagina 3