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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 3893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3893 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice AN TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 15986/2018 R.G. promossa da
, società di diritto tedesco con sede legale a Parte_1
Dusseldorf, Germania (avv. Raffaele Caldarone, avv. Ivan Lamponi, avv. Guido Guida);
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con sede a Casalecchio di Reno (BO) (avv. Marco Di CP_1 P.IVA_1
Maio, avv. Daniela Politino);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: obbligazioni – vendita
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
Come da memoria n. 1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito sia di merito, così giudicare:
pagina 1 di 27 in via principale, nel merito:
1. revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3635/2018,
7943/2018 R.G, emesso dal Tribunale di Bologna il 26 giugno 2018 e, in ogni caso, accertare che nulla è dovuto da parte di nei confronti Controparte_2
di per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa;
CP_1
in via riconvenzionale:
2. accertato e dichiarato l'inadempimento di per le ragioni esposte in CP_1
narrativa, risolvere il contratto inter partes per fatto e colpa di quest'ultima e, per l'effetto, condannare medesima al risarcimento dei danni a favore di CP_1 [...]
, in misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa, Controparte_2
occorrendo anche in via equitativa ex art. 1126 c.c., oltre a rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al saldo, disponendo la compensazione di ogni ipotetico credito che dovesse risultare all'esito del giudizio a favore di con ogni somma dovuta da CP_1
quest'ultima a favore di , con conseguente condanna di Controparte_2
medesima a pagare a favore dell'esponente la differenza residua;
CP_1
in ogni caso:
3. con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge».
Memoria istruttoria n. 3:
«
4. SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE DI PROVA TESTIMONIALE AVVERSARIE
Anche le istanze di prova testimoniale formulate da controparte risultano – al pari della richiesta di consulenza tecnica – inammissibili e irrilevanti.
[…]
Da ultimo e con particolare riferimento al teste , si rileva come Testimone_1
quest'ultima, per lo meno per quanto è noto ad sia la moglie del legale CP_2
rappresentante di sig. e come tale incapace a testimoniare ex art. 246 CP_1 Per_1
c.p.c., avendo un chiaro interesse nell'esito della causa.
5. IN VIA SUBORDINATA: SULLA RICHIESTA DI PROVA CONTRARIA DA PARTE DI
CP_2
pagina 2 di 27 In via subordinata a quanto rilevato al paragrafo precedente - e per la denegata ipotesi di accoglimento di taluni dei capitoli di prova avversari - si chiede di sentire a prova contraria:
§ i sig.ri (commercial manager di , Parte_2 CP_2 Controparte_3
(Purchasing expert di e (Finance Manager di sui seguenti CP_2 Parte_3 CP_2
capitoli:
a) VERO CHE, con riferimento al periodo 2016 – 2018, ha ricevuto garanzie CP_2
bancarie emesse da istituti di credito comunitari, senza necessità di presentare alcun End
User Certificate;
b) VERO CHE, in relazione a contratti precedenti rispetto all'ordine per cui è causa, ha accettato forme di garanzie diverse da quelle bancarie, concedendo di volta in CP_2
volta tali deroghe a CP_1
§ i sig.ri (commercial manager di e Parte_2 CP_2 CP_3
Purchasing expert di :
[...] CP_2
c) sul capitolo 13 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di controparte;
§ i sig.ri (commercial manager di e Parte_2 CP_2 Parte_3
(Finance Manager di sul seguente capitolo: CP_2
d) VERO CHE, con riferimento al periodo 2016 – 2018, non era soggetta ad CP_2
alcuna sanzione, né da parte dell'Unione Europea, né da parte dell'ONU, che le impedisse di ricevere garanzie bancarie emesse da istituti di credito comunitari».
Per la convenuta opposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette:
In via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della spiegata opposizione in ragione del mancato avveramento della condizione dell'avvio della procedura di mediazione delegata ex D.Lgs. n. 28/2010 per le ragioni di cui in atti, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In via incidentale di merito, nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione di improcedibilità innanzi spiegata, accertare e dichiarare per le ragioni in atti la nullità
pagina 3 di 27 parziale del contratto nella parte in cui assoggetta il pagamento dell'anticipo prezzo al rilascio da parte del contraente debole di una generica e non meglio identificata “bank gurantee”, siccome clausola generica, indeterminata ed indeterminabile e comunque abusiva, per le ragioni esposte in atti.
In via principale di merito, comunque accertata e dichiarata la totale infondatezza della proposta opposizione per le ragioni tutte di cui in atti, respingerla integralmente e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi e spese, o comunque, ed anche nella denegatissima ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, acclarata nel merito la totale infondatezza doglianze avversarie tutte e previa conseguente reiezione della domanda riconvenzionale ex adverso spiegata,
a) accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_2
all'obbligazione di pagamento dell'anticipo prezzo di cui al contratto inter partes n.
B17M0257 del 12.12.2017,
b) e conseguentemente, in esecuzione del suddetto contratto, condannarla al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
della somma di € 428.642,50 o a quella maggiore o minore risultante provata e di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. n. 192/1992 e succ. mod. da dì dell'insoluto sino all'effettivo soddisfo.
In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga di dover comunque pronunciare la caducazione del contratto oggetto di giudizio, a tanto provveda imputando in ogni caso la risoluzione a fatto e colpa della detta
[...]
per le ragioni tutte di cui in atti, conseguentemente Parte_1
condannandola a pagare in favore della per tale diverso titolo, ogni e CP_1
qualsivoglia danno, patrimoniale e non, per danno emergente e per lucro cessante, conseguente all'inadempimento della medesima opponente, nella misura ritenuta, anche in via equitativa, provata e di giustizia, il tutto oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n.
192/1992 e succ. mod. da dì della domanda sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche per la fase monitoria, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge».
pagina 4 di 27 In via istruttoria:
«B) PRODUZIONE DI DOCUMENTI E RICHIESTA DI CTU CONTABILE/ESTIMATIVA
B.1) In merito alla domanda SUBORDINATA di risoluzione del contratto per fatto e colpa della ed alla relativa richiesta di risarcimento del danno anche ex art. CP_2
74 Convenzione di Vienna come in atti, si produce fascicolo aziendale relativo all'intero iter preparatorio della commessa per cui è giudizio composto da:
- Riepilogo Exel dei costi di commessa (Doc. 60);
- singole quotazioni prezzo per ciascun componente utile all'assemblaggio ed in definitiva all'evasione della commessa per cui è giudizio (Doc. 61).
Dalle dette produzioni emerge come,
a) in caso di risoluzione del contratto la patirebbe un danno emergente pari CP_1
alle ore di lavoro inutilmente impiegate dal personale interno nello studio del progetto e nella richiesta dei relativi preventivi di quotazione della componentistica utile all'assemblaggio dei prodotti (cfr doc. sub 60, 61), da quantificarsi necessariamente in via equitativa nella somma di € 20.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Giudice;
b) in caso di risoluzione del contratto la patirebbe altresì un importante danno CP_1
da lucro cessante pari al mancato guadagno che dalla commessa, ove correttamente eseguita, avrebbe potuto trarre (cfr. art. 74 Convenzione di Vienna) dato dalla differenza
(margine netto) tra il valore complessivo di commessa pari ad € 857.285,00, ed il costo di acquisto dei materiali utili all'assemblaggio della merce, pari ad € 284.292,18, con danno da quantificarsi dunque in € 572.992,82.
B.2) Nella denegata ipotesi di contestazione della suddetta documentazione e/o delle suddette quantificazioni, ove ritenuto opportuno da codesto Ill.mo Giudice, si chiede volersi ammettere Consulenza Tecnica D'Ufficio di tipo contabile/estimativa volta a stabilire, anche alla luce della documentazione in atti, l'esatto ammontare del margine realizzabile dalla in esecuzione della commessa per cui è giudizio dato dalla differenza tra CP_1
ricavo complessivo come in contratto e costi aziendali e di fornitura per la realizzazione della commessa a regola d'arte.
C) RICHIESTE DI PROVA TESTIMONIALE
pagina 5 di 27 C.1) Sulle allegazioni in fatto di cui ai punti da 1 a 12 della comparsa di costituzione e risposta, pur ritenendosi che si tratti di fatti in parte incontestati ed in parte già provati documentalmente, ove ritenuto comunque opportuno dall'Ill.mo Giudice, si richiede ad abundantiam la seguente prova testimoniale:
- Dott.ssa , dipendente sui punti da 1 a 12 della comparsa di Testimone_1 CP_1
costituzione e risposta con premessa di “Vero che” ed epurati da qualsivoglia elemento critico o valutativo, da citarsi presso la sede della società datrice di lavoro in Casalecchio di
Reno Via Caduti di Reggio Emilia n. 27.
C.2) Sulle allegazioni in fatto inerenti la disapplicazione consensuale della clausola di bank guarantee e sulla illegittima modifica unilaterale di tale prassi contrattuale da parte della pur ritenendosi la circostanza già documentalmente provata (cfr. docc. sub CP_2
da 6 a 22 e da 28 a 35) oltre che sostanzialmente incontestata, ove ritenuto comunque opportuno dall'Ill.mo Giudice, si richiede ad abundantiam la seguente prova testimoniale:
- Dott.ssa , dipendente sui seguenti capitoli: Testimone_1 CP_1
13. Vero che tutti i contratti siglati con la dal 2013 al 2017 erano interamente CP_2
ed unilateralmente predisposti da tale società?
14. Vero che per tutte le commesse relative a contratti ove era letteralmente previsto il rilascio di garanzia bancaria a favore di di fatto i relativi anticipi prezzo sono CP_2
sempre stati pagati dalla senza la pretesa di alcuna garanzia bancaria? CP_2
15. Vero che tale prassi contrattuale veniva mantenuta tra l'altro anche in relazione progetto Shadegan Steel Complex e Spare Parts di cui ai contratti-quadro con nn.
B14M0059, B14M0333, B14M0334 anni 2014/2016 che le si rammostrano (cfr docc. sub
12, 13, 14)?
16. Vero che nel novembre/dicembre 2017 la richiedeva alla un CP_2 CP_1
ulteriore rifornimento di pezzi di ricambio in relazione al medesimo cantiere Shadegan di cui ai suddetti contratti come da ordine B17M0257 del 20.12.2017?
17. Vero che in tale occasione lei veniva contattata telefonicamente dalla e le CP_2
comunicavano che a rettifica unilaterale della precedente prassi la questa volta CP_1
avrebbe dovuto fornire anche una garanzia bancaria internazionale e comunicava tale nuova circostanza alla contabile Rag. CP_1 Persona_2
- Rag. sui seguenti capitoli: Persona_2
pagina 6 di 27 18. Vero che lei nel dicembre 2017 procedeva ad attivare sulla piattaforma on-line
“INBIZ” della Banca Intesa San Paolo richiesta volta all'ottenimento di garanzia bancaria internazionale in favore di ? Parte_1
19. Vero che una volta ottenuto il documento telematico provvedeva a trasmetterlo alla Sig.ra che procedeva poi all'inoltro dello stesso alla Tes_1 CP_2
20. Vero che nel gennaio 2018 la tornava a contattare la asserendo CP_2 CP_1
che la garanzia bancaria su piattaforma on-line non era accettabile e le richiedevano altra garanzia bancaria in formato cartaceo tradizionale?
21 Vero che nel gennaio 2018 si attivava a tal fine presso la ? CP_4
22. Vero che lei, unitamente alla Sig.ra ed all'amministratore Testimone_1
dal gennaio al marzo 2018, sollecitavate telefonicamente e Testimone_2
ripetutamente la alla compilazione ed invio del modello End User Certificate su CP_2
modulo predisposto dalla Banca segnalando che in mancanza di tale documento la CP_4
Banca non poteva emettere la garanzia bancaria come richiesta?
23. Dica il teste se la ha mai ricevuto dalla il suddetto modello End CP_1 CP_2
User Certificate?
24. Vero che nel medesimo periodo gennaio/marzo 2018 la ha altresì CP_2
unilateralmente cancellato oltre all'ordine Shadegan B17M0257 per cui è processo, anche le restanti commesse in corso relative ai progetti KA e Kowsar?».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Acquisita la copiosissima documentazione prodotta;
espletate prove orali;
preso atto del fallimento (oltre che dell'invio in mediazione demandata disposto con l'ordinanza 11 febbraio 2019 che aveva respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c.) delle trattative in corso di causa, per favorire le quali erano stati disposti, su concorde richiesta delle parti, i numerosi rinvii delle udienze da dicembre 2021 a luglio 2024; viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo 26 giugno 2018 n. 3635 promosso ex art. 645 c.p.c. dalla società di diritto tedesco
[...]
, con sede legale a Dusseldorf, Germania (di seguito, anche, Parte_1
pagina 7 di 27 , in persona dell'amministratore delegato signor nato a [...] CP_2 Parte_4
(Iran), il 29 giugno 1956, con citazione notificata a il 15 ottobre 2018 CP_1
La convenuta con sede a Casalecchio di Reno (BO), costituitasi il 7 CP_1
gennaio 2019 in persona del signor ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_5
e ha formulato le domande riconvenzionali subordinate di cui in atti.
2.
Era opportuna una soluzione amichevole, ma gli inviti ad un accordo non sono stati raccolti.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
I fatti di causa risalgono al 2017 – 2018.
Le parti avevano rapporti commerciali da anni a partire dal 2013.
La società attrice, parte del gruppo multinazionale operante nel CP_6
settore commerciale dell'acciaio, svolge attività, fra l'altro, di fornitura di macchinari necessari alla estrazione di metallo da miniere ubicate in Iran.
La società convenuta opera nel campo della produzione, distribuzione e rivendita di valvole e tubazioni prefabbricate di alta qualità e nella (sub)fornitura dei correlativi servizi di analisi dei fluidi nel settore «oil & Gas», operando, fra l'altro, quale fornitrice di tubazioni, valvole idrauliche e sistemi di analisi dei fluidi, nel quadro di progetti industriali a livello nazionale e internazionale.
5. ha chiesto in via monitoria la condanna di al pagamento della somma CP_1 CP_2
di euro 428.642,50 a titolo di adempimento di obbligazione derivante da compravendita mobiliare.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, con ordinanza 11 febbraio 2019 è stato disposto l'invio delle parti in mediazione demandata con onere a pagina 8 di 27 carico dell'opponente, in conformità all'orientamento al tempo seguito dal Tribunale di
Bologna e da altri uffici di merito, ma non confermato da Cass., sez. un., 18 settembre
2020, n. 19596 («[…] poiché nel caso di specie è stato promosso giudizio ex art. 645 c.p.c.,
l'omessa attivazione della mediazione, con specifico onere a carico dell'opponente (attore in senso processuale), comporterà l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione;
[…]»: così si legge nell'ordinanza 11 febbraio 2019).
6.
In corso di causa (udienza 11 aprile 2019, prima memoria istruttoria) l'opposta ha sollevato eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato avveramento della condizione di procedibilità inerente all'invio delle parti in mediazione delegata e ciò in ragione della mancata partecipazione personale della società opponente (di un suo legale rappresentante) al primo incontro davanti al mediatore presso la Camera di commercio di
Bologna, essendo invece stato presente in conferenza da remoto l'avv. Matteo Marabini delegato dal legale rappresentate di in forza di delega generica e non rilasciata CP_2
con atto notarile né autenticata dal difensore.
L'incontro si era svolto il 29 marzo 2019 in modalità, per così dire, mista. Per
l'opponente era presente in web conference, ossia a distanza e mediante collegamento telematico, l'avv. Matteo Marabini, in forza di delega rilasciatagli dall'amministratore delegato pro tempore di il signor assistito dall'avv. Ivan CP_2 Persona_3
Lamponi, difensore della società tedesca nel presente giudizio. Per l'opposta erano invece presenti il legale rappresentante di signor assistito dal CP_1 Testimone_2
difensore avv. Marco Di Maio.
Secondo l'opposta, che però nessuna formale obiezione o eccezione aveva sollevato in sede di primo incontro davanti al mediatore (e infatti del tutto silente è il verbale dell'incontro, doc. 14 prodotto dall'opponente), non vi era stata una regolare partecipazione di alla procedura di mediazione, perché la delega all'avv. Marabini CP_2
era generica, non indicava in che modo e in quali termini il delegato avrebbe potuto conciliare o transigere, non era stata rilasciata con atto notarile o procura autenticata e proveniva da un soggetto diverso da quello che Persona_3 Parte_4
pagina 9 di 27 aveva sottoscritto la procura alle liti prodotta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Già all'udienza 11 aprile 2019 e nei successivi scritti l'opponente ha chiesto il rigetto dell'eccezione e ha replicato nei termini di cui in atti.
6.1.
Come emerso nel corso del giudizio dopo l'udienza 11 aprile 2019 (v. in particolare i documenti 15, 16, 17 prodotti dall'opponente), a febbraio 2019 vi era stata una successione (da a nella carica di amministratore Parte_4 Persona_3
delegato e legale rappresentante di e dunque proprio era il CP_2 Persona_3
rappresentante della società era al tempo della presentazione della domanda di mediazione (27 febbraio 2019), corredata della delega 25 febbraio 2019, rilasciata in italiano e in tedesco, su carta intestata in favore dell'avv. Matteo Marabini (doc. CP_2
15: «Il sottoscritto nato a [...] / Iran, il 07.06.1970, in qualità di Persona_3
Amministratore delegato di , società di diritto tedesco Parte_1
avente sede legale in […] Dusseldorf […] delega l'avv. Matteo Marabini […] a rappresentare
nella procedura di mediazione avviata presso la Parte_1
Camera di Commercio di Bologna nei confronti di conferendole all'uopo il più CP_1
ampio potere di assumere ogni determinazione idonea in relazione alla definizione della controversia nei termini e alle condizioni che riterrà più opportune, ivi dunque espressamente incluso il potere di conciliare e transigere. Dusseldorf, 25.02.2019».
6.2.
Ciò premesso, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dalla convenuta va esaminata con riferimento sia alla disciplina applicabile ratione temporis che ai mutamenti della giurisprudenza in materia.
6.3.
La disciplina in tema di mediazione è di stretta interpretazione.
Le disposizioni che stabiliscono condizioni di procedibilità delle domande giudiziali devono essere interpretate restrittivamente, avendo esse natura di eccezione alla regola.
pagina 10 di 27 6.4.
Al tempo dell'avvio della mediazione, instaurata con domanda 27 febbraio 2019, erano tutt'altro che consolidati e univoci (ammesso che lo siano oggi) gli orientamenti riguardanti, da un lato, la possibilità per le parti di farsi sostituire da un altro soggetto al fine di comparire davanti al mediatore e, dall'altro, i requisiti formali dell'atto da utilizzare a tale scopo.
L'art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, nel testo applicabile al tempo dei fatti, non stabiliva in modo esplicito e univoco se e come quella eventualità potesse concretizzarsi, ma, per quanto qui interessa, si limitava a prescrivere al comma 1 che «al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato» e che nel primo incontro «il mediatore invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento», che avviene, ai sensi del comma 2, «senza formalità».
6.5.
I commi 4-bis e 5 dell'art. 8 trattavano della «mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione», ipotesi che, nei fatti, non si era certamente realizzata: la mediazione era stata attivata da al primo incontro CP_2
erano presenti, con le modalità sopra ricordate, un delegato del legale rappresentante della società opponente e l'avvocato Lamponi;
nessun rilievo era stato formulato da chi era comparso per né dal mediatore;
l'incontro non era stato fissato inutilmente, in CP_1
ragione della ingiustificata mancata partecipazione di ma si era concluso con CP_2
l'attestazione della volontà di di non procedere allo svolgimento della mediazione, CP_1
rimasta dunque un una fase del tutto preliminare.
6.6.
Come osservato dall'opponente sin dalle prime difese, e non contestato dall'opposta, al tempo dei fatti l'orientamento elaborato nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, dunque dalla comunità di professionisti (avvocati e magistrati) operanti pagina 11 di 27 negli uffici giudiziari di questa città, documentato dal Protocollo sula mediazione sottoscritto nel novembre 2015, era nel senso che (art. 2) in «casi eccezionali e documentati» la parte persona fisica poteva essere «rappresentata da persona (diversa dal difensore) informata dei fatti, dotata di procura sostanziale scritta, anche non notarile, nella quale si precisino i poteri conferiti al procuratore anche relativamente all'adesione alla procedura» e che «analoga procura sostanziale scritta» poteva essere «conferita sempre (quindi, non solo in casi eccezionali e senza necessità di documentare
l'impossibilità a presenziare del legale rappresentante) della parte che sia una persona giuridica a persona (diversa dal difensore) informata dei fatti, dotata degli idonei poteri».
A ciò si aggiungeva, e si precisava, che solo in caso di effettivo «raggiungimento di un accordo», risultato raramente conseguibile al primo incontro di stampo preparatorio, detto accordo e il relativo verbale avrebbero dovuto essere «sottoscritti dalla parte presente personalmente o, in caso di sua impossibilità a presenziare, tramite procuratore generale o speciale, a conoscenza dei fatti e munito di procura conferita con atto pubblico che deve attribuire al procuratore il potere di mediare e sottoscrivere l'accordo», mentre
«la partecipazione personale delle parti al primo incontro informativo di mediazione, assistite dai difensori, consentirà loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione» (si tratta di un fatto notorio a livello locale https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/arbitrato- mediazione/Mediazione/Tribunale%20Bologna%20Protocollo_Mediazione_2015.pdf).
Sulle previsioni del Protocollo sulla mediazione, in assenza di una espressa disposizione di legge volta a prescrivere la necessità di una procura conferita mediante atto notarile, le parti certamente avevano fatto affidamento.
6.7.
Del pari, le parti avevano riposto affidamento sul regolamento dell'organismo di mediazione.
Lo stesso verbale del primo incontro 29 marzo 2019 (pagine 1 e 2) dà atto che il mediatore aveva ricordato alle parti che «la norma stabilisce la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione e che il Regolamento di Mediazione della
Camera di Commercio di Bologna dà la possibilità, in casi particolari, alla parte di essere
pagina 12 di 27 rappresentata da persona informata dei fatti e dotata di appositi poteri» e le aveva informate «sull'orientamento del Tribunale di Bologna in ordine alla partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione così come definito nel Protocollo sulla mediazione delegata dal Giudice nell'ambito dell'Osservatorio della Giustizia civile di
Bologna».
6.8.
Certo, il regolamento dell'organismo di mediazione e il Protocollo del 2015 sulla mediazione non sono disposizioni di legge.
Peraltro, non vi era al tempo dei fatti una chiara disposizione legislativa che imponesse il rilascio in forma di atto notarile di una delega per la partecipazione al primo incontro informativo davanti al mediatore.
Pur nella consapevolezza della complessità delle questioni di diritto e dell'opinabilità delle possibili interpretazioni, in assenza di una chiara previsione legale, alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e del rifiuto di formalismi eccessivi, non necessari e costosi, tanto più nel quadro di un procedimento che si svolge «senza formalità», appare preferibile la soluzione secondo cui nel caso di specie, e al fine della partecipazione al primo incontro preparatorio e informativo, non era necessario che conferisse all'avv. Matteo Marabini, che non era suo difensore, una procura CP_2
sostanziale scritta in forma di atto notarile per consentire al delegato di partecipare al primo incontro, volto a preparare, se del caso, un possibile accordo da sottoscrivere eventualmente col rispetto di forme più rigorose.
6.9.
Occorre ricordare che nel caso di specie la delega ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della società opponente al fine della partecipazione al primo incontro davanti al mediatore appariva del tutto giustificato e ragionevole, attese le dimensioni dell'ente ed essendo oltretutto una società di diritto tedesco allora rappresentata CP_2
da un amministratore delegato nato in [...] che – nessun elemento contrario è stato addotto – non parlava italiano.
pagina 13 di 27 6.10.
E' un fatto che il legislatore, per dare maggior chiarezza in ordine alla portata operativa della regola, enunciata con la riforma Cartabia, secondo cui le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione ma in presenza di «giustificati motivi», se persone fisiche, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari a comporre la controversia, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche normalmente si avvalgono, oltre che di rappresentanti, anche di «delegati» (art. 8, comma 4, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e dunque come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno
2023), con l'art. 1, comma 1, lettera f), del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha introdotto il comma 4-bis all'art. 8, d.lgs. n. 28/201, che così recita: «La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura» (v. ora il Protocollo 2025 sulla mediazione dell'Osservatorio sulla giustizia di Bologna https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/2090335/PROTOCOLLO+MED
IZIONE+CIVILE+E+COMMERCIALE/5d4fb9fe-8a8d-4632-9e37-15808e3d8fbd).
Il che conferma la ragionevolezza dell'interpretazione sopra proposta con riferimento al dato normativo vigente al tempo dei fatti.
6.11.
A ciò si aggiunga che nessuna obiezione o richiesta di giustificare i poteri di rappresentanza dell'avv. Marabini erano state formulate dal mediatore o da chi era comparso per in caso di dubbio e ove lo si fosse ritenuto davvero necessario, ad CP_1
esempio in vista della sottoscrizione di un accordo tra le parti, nulla impediva di fissare un nuovo incontro, successivo a quello preparatorio, per acquisire una delega con diversi pagina 14 di 27 requisiti di forma se non una procura notarile (cfr. anche l'art. 182 c.p.c.) o per consentire la presenza dell'amministratore delegato di CP_2
6.12.
In ogni caso, vi è, in fatto, un elemento decisivo che rende debole l'eccezione della convenuta.
L'utilità dell'esperimento della mediazione è stata negata in radice dalla condotta del legale rappresentante di il quale, senza nulla obiettare in ordine alla carenza di CP_1
poteri di rappresentanza sostanziale dell'opponente in capo all'avv. Marabini, ha puramente e semplicemente dichiarato di non voler addivenire a un accordo.
E' sufficiente, a tal proposito, richiamare il verbale dell'incontro:
«Il mediatore […] invita le parti presenti ed gli avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. La parte istante, come sopra rappresentata [e si ribadisce che nessuna formale contestazione era stata sollevata, neppure in relazione al regolamento di mediazione dell'organismo istituito presso la Camera di commercio né all'indirizzo recepito dal Protocollo sulla mediazione delegata dal giudice redatto, all'esito di incontri tra avvocati e magistrati, nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia di Bologna,
n.d.r.], e l'avvocato dichiarano di voler procedere.
La parte invitata e l'avvocato dichiarano di non voler procedere.
Il Mediatore prende atto della volontà delle parti e, considerata l'impossibilità di esperire il tentativo di mediazione, dichiara concluso il presente procedimento per esito negativo dell'incontro preliminare».
Nessun intralcio alla mediazione, nessun ostacolo allo svolgimento di una seria e utile attività volta al componimento amichevole della controversia è derivata dalla modalità con cui ha delegato l'avv. Marabini. CP_2
Semplicemente, non si è andati oltre la fase preliminare e puramente informativa perché ha dichiarato di non voler trovare un accordo. CP_1
6.13.
Su tali premesse l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta.
pagina 15 di 27 Da un lato, ai fini della declaratoria di improcedibilità, risultato cui può giungersi solo all'esito di una interpretazione restrittiva delle disposizioni applicabili, ciò che rileva è
l'omessa tempestiva attivazione del procedimento di mediazione demandata, da intendersi quale svolgimento dell'incontro prima della nuova udienza davanti al giudice
(Cass., sez. III, ord. 14 febbraio 2024, n. 4133; Cass., sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035), mentre nella specie tale procedimento, come pacifico, è stato tempestivamente promosso da con istanza 27 febbraio 2019 sottoscritta dal legale rappresentante CP_2 [...]
e dall'avv. Ivan Lamponi (doc. 17). Persona_3
Dall'altro, e ribadito che si verte in ipotesi di mediazione demandata o delegata dal giudice e dunque di un procedimento stragiudiziale incidentale rispetto al giudizio pendente, che è una società commerciale, ha preso parte all'incontro davanti al CP_2
mediatore in web conference tramite l'avv. Matteo Marabini, munito di delega o procura scritta sostanziale, di assai ampio contenuto (doc. 15), rilasciata ai fini della partecipazione all'incontro e conferita all'avv. Marabini dal legale rappresentante del tempo
[...]
(doc. 16): si tratta di delega conforme alla previsione di cui all'art. 7 del Persona_3
regolamento di mediazione operante per l'organismo di mediazione presso la Camera di commercio di Bologna (doc. 18 prodotto dall'attrice) nonché al punto 2, in tema di contenuto del provvedimento di invio in mediazione delegata e partecipazione personale delle parti, del protocollo sulla mediazione elaborato nel 2015 dall'Osservatorio sulla giustizia presso il Tribunale di Bologna, secondo cui la procura notarile è necessaria (non per la semplice partecipazione all'incontro davanti al mediatore, ma) solo al fine di sottoscrivere l'accordo raggiunto davanti al mediatore. In altri termini, l'opponente si è attenuto al regolamento dell'organismo di mediazione adito nonché alle previsioni del protocollo elaborato nel 2015 da avvocati e magistrati in seno all'Osservatorio sulla giustizia né risulta aver violato disposizioni di legge. La delega de qua è stata rilasciata ai soli fini della partecipazione all'incontro davanti al mediatore nel quadro della mediazione delegata e non ai fini del perfezionamento di un accordo davanti al mediatore. Si veda ora
(sia pur non applicabile al caso in esame ma) quale elemento utile per l'interpretazione delle disposizioni applicabili ratione temporis, il nuovo comma 4-bis dell'art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotto con il c.d. correttivo in materia di mediazione e più precisamente dall'art. 1, lett. f), d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (peraltro, il delegante pagina 16 di 27 aveva già sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante di l'istanza di CP_2
mediazione sottoscritta altresì dall'avv. Lamponi, a conferma della provenienza dell'istanza).
In ogni caso, a quanto risulta dal verbale dell'incontro davanti al mediatore in data 29 marzo 2019, in quella occasione ha dichiarato unicamente di non voler procedere CP_1
alla mediazione (ben diversa la posizione espressa da , senza sollevare alcuna CP_2
obiezione di carattere formale o procedurale, con ciò rendendo irrilevante ogni questione, da ritenersi assorbita, inerente alla validità della delega all'avv. Matteo Marabini
Infine, va svolto un ulteriore rilievo. Solo nel 2020 si è imposto l'orientamento, difforme da quello per anni seguito dal Tribunale di Bologna, secondo cui l'omessa instaurazione della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'improcedibilità (non dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., ma) della domanda giudiziale proposta in via monitoria e dunque comporta la revoca del decreto ingiuntivo (Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596; v. ora l'art. 5-bis, d.lgs. n. 28/2010).
Il che preclude, anche sotto questo particolare profilo, l'accoglimento dell'eccezione processuale sollevata dalla convenuta.
7.
A sostegno della domanda monitoria e dunque al fine di ottenere l'ingiunzione di pagare la somma capitale di euro 428.642,50, ha esposto i fatti illustrati nel ricorso CP_1
ex art. 633 c.p.c.:
- il tenore dell'accordo fra le parti, risultante dall'ordine di acquisto n. B17M0257 del
12 dicembre 2017 di per la fornitura, ad opera di di pezzi di ricambio per CP_2 CP_1
analizzatori, strumentazioni e valvole, dietro il corrispettivo di euro 857.285,00, da consegnarsi in Iran, presso il cantiere di Teheran in relazione al progetto denominato
“Shadegan Spare Parts”;
- le clausole relative ai tempi di pagamento da parte di e alla consegna della CP_2
merce da parte di CP_1
- l'invio della fattura 20 dicembre 2017 n. 328 per euro 428.642,50, somma corrispondente al 50% del valore complessivo della fornitura;
pagina 17 di 27 - l'invio, da parte di della garanzia bancaria internazionale (ma sul punto si CP_1
rimanda alle contestazioni dell'opponente);
- il mancato pagamento da parte di nonostante il sollecito 13 aprile 2008 CP_2
inviato dall'avv. Di Maio.
Si rimanda agli atti depositati in fase monitoria.
8.
Col decreto qui opposto è stata condannata a pagare a la somma di CP_2 CP_1
euro 428.642,50 oltre accessori.
Secondo l'ingiungente si erano verificate tutte le condizioni – ossia, la CP_1
presentazione, da parte di di conferma d'ordine (doc. 4), fattura 20 dicembre 2017 CP_1
n. 328 per il pagamento anticipato di euro 428.642,50 pari al 50% dell'intero corrispettivo di euro 857.285,00 (doc. 5) e garanzia bancaria internazionale, rilasciata dapprima in formato telematico da Banca Carisbo s.p.a. (doc. 6) [successivamente, su ulteriore richiesta di presenterà una garanzia bancaria internazionale rilasciata il 27 CP_2 CP_1
marzo 2018 da in formato cartaceo, doc. 7)] inviate da con email Controparte_7 CP_1
20 dicembre 2017 e spedite in originale tramite il corriere DHL (doc. 8) - per il pagamento, ad opera di dell'anticipo, pari al 50% dell'intero corrispettivo, CP_2
previsto dal doc. 1, ossia dall'ordine n. B17M0257 emesso il 12 dicembre 2017 da CP_2
e volto ad ottenere la fornitura di merce, di spare parts, ossia di pezzi di ricambio (di analizzatore, strumentazioni e ricambi valvola), merce meglio dettagliata nel prospetto di quotazione n. 160109-DS01 REV. 01 del 15 novembre 2017 (cfr. il doc. 2) da consegnarsi nel cantiere di Teheran, in Iran, in relazione al progetto denominato Shadegan Spare Parts.
Il pagamento della seconda tranche di euro 428.642,50 avrebbe dovuto avvenire con la consegna della merce, da effettuarsi entro il 30 marzo 2018.
9.
Così come formulata, la domanda di condanna (di adempimento) proposta in via monitoria va respinta in quanto la somma richiesta è pari, nella stessa prospettazione di parte opposta, a metà dell'intero corrispettivo pattuito per la fornitura, quando invece è
pagina 18 di 27 pacifico che non ha eseguito neppure in parte la prestazione principale né ha CP_1
offerto di eseguirla.
Diversamente, la convenuta otterrebbe una attribuzione patrimoniale priva di giustificazione, il che è contrario al sistema del diritto civile.
In altri termini, non vi erano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
10.
Come pacifico in atti, nessuna consegna di merce, neppure parziale, è stata effettuata da ad CP_1 CP_2
Come si dirà, mentre la domanda monitoria proposta da fondata su contratto CP_1
di compravendita di cose mobili, è riconducibile allo schema dell'azione di adempimento
(sia pure non integrale), nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo entrambe le parti hanno, fra l'altro, dedotto l'inadempimento della controparte.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo nonché, in via CP_2
riconvenzionale, la risoluzione del contratto «per fatto e colpa» di non avendo la CP_1
controparte presentato la necessaria garanzia bancaria, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno ed eventuale compensazione tra le reciproche pretese creditorie ma con condanna di a pagare a favore di la differenza residua. CP_1 CP_2
In via di estremo subordine, ha chiesto di pronunciare la risoluzione del CP_1
contratto per «fatto e colpa» di con condanna dell'opponente al risarcimento del CP_2
danno da inadempimento.
Secondo la convenuta opposta, era stata ad essere venuta meno all'obbligo CP_2
di collaborazione contrattuale poiché non aveva fornito a un documento (End User CP_1
Certificate) essenziale all'emissione di una qualsivoglia garanzia bancaria (la convenuta richiama il doc. 38), in quanto, da un lato, l'attrice è una società a capitale iraniano destinataria (ancor oggi) di restrizione O.F.A.C. (Office of Foreign Assets Control, l'agenzia federale statunitense interna al Dipartimento del Tesoro U.S.A. che amministra e applica le sanzioni economiche e commerciali al fine di proteggere la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti, limitando l'accesso al sistema finanziario globale a Paesi, individui, gruppi e entità ritenute ostili) e, dall'altro, la commessa aveva ad oggetto pagina 19 di 27 «merce inquadrabile come Dual-Use, ovverosia merce ad uso civile e militare ex Reg. UE
428/2009 e 2268/2017, per cui la banca doveva verificare prima dell'emissione della garanzia a chi fosse in definitiva destinata la merce (cfr nota sub 4)». Secondo la convenuta, «in ogni caso, l'emissione della bank guarantee da parte di non è CP_4
avvenuta per esclusiva colpa di che ha omesso di consegnare un documento CP_2
essenziale ai fini dell'istruttoria bancaria». La convenuta afferma di avere in ogni caso fornito ad entro la data del 30 marzo 2018, «documenti equipollenti ad una CP_2
garanzia bancaria» (la convenuta richiama, da ultimo, il doc. 42 allegato all'atto di citazione, presentato quale impegno formale di ad emettere garanzia bancaria), e CP_4
ciò in attesa di ricevere da l'E.U.C., ossia il documento attestante i dati CP_2
dell'utilizzatore finale (End User Certificate).
11.
Il doc. 42 prodotto dalla convenuta è una lettera di datata 27 marzo 2018, CP_1
sottoscritta dal CEO e controfirmata da filiale di Testimone_2 CP_7
Casalecchio di Reno, con la quale comunicava ad di aver ricevuto la CP_1 CP_2
conferma da che tale banca aveva accettato di emettere la garanzia relativa al CP_4
pagamento anticipato (APG, Advance payement guarrantee) e avrebbe garantito il pagamento anticipato della fattura 2017328 del 20 dicembre 2017 per un importo di euro
428.642,50 per tre mesi e richiedeva il tempestivo pagamento del predetto importo («[…]
We have received the confirmation from that they will accept to issue APG CP_8
against the contract in subject. will guarantee your advance payement about invoice CP_4
2017328 dated 20.12.2017 value Eur 428.642,50 for three months. Is required your prompt payement for the a.m. value to dedicated account Valveit on as per following CP_8
details […]».
Il doc. 43 prodotto dalla convenuta è la email 11 aprile 2018 con cui Testimone_2
per chiedeva ad la trasmissione dell'End User Certificate («[…]
[...] CP_1 CP_2
Please provide EUC for Shadegan Spare parts contracts»), richiesta ribadita con email 12 aprile 2018 («[…] Kind remainder», doc. 43).
Con email 12 aprile 2018 ore 13:23 in persona di Plant CP_2 Controparte_3
& Projects Purchasing Expert, rispondeva che il cliente aveva annullato l'ordine senza una pagina 20 di 27 motivazione accettabile e che, essendo stato perso l'ordine, chiedeva a di CP_2 CP_1
annullarlo: «Secondo quanto mi ha riferito il cliente, purtroppo hanno annullato l'ordine senza fornire alcuna motivazione accettabile. Purtroppo abbiamo perso l'ordine e vorrei chiederti di annullarlo di conseguenza» (doc. 45 prodotto dalla convenuta: «According to my follow up by the client, unfortunately they cancel their order to us without any acceptable reason. Unfortunately we lost the order and I would like to ask you to cancel the order accordingly. Thank you very muche for your understanding»).
All'obiezione di sollevata con email 12 aprile 2018 ore 13:56, secondo cui non CP_1
era contrattualmente consentito un annullamento dell'ordine («Unfortunately our contract signed doesn't allow any order cancellation», doc. 46), con email 12 CP_2
aprile 2018 ore 14:03 di replicava nel senso che il mancato Controparte_3
pagamento anticipato e la mancata evasione dell'ordine le consentivano di cancellare l'ordine («Dear Mr As we didn't pay the advance payment and the order was non Per_1
affected, we have right to cancel.it. Four your kind attention and cancellation please»).
Con email 12 aprile 2018 preannuciava il ricorso alle vie legali («Dear Mr. CP_1
We'll pass the file to our Legal dept. for further actions»). CP_3
Da qui il sorgere della controversia.
12.
La struttura dell'intesa tra le parti è peculiare.
Come spiega la stessa (pagine 14 – 15 della comparsa di costituzione), il CP_1
pagamento ad opera di della somma di euro uro 428.642,50 non corrispondeva CP_2
alla remunerazione del fornitore (venditore) per l'avvenuta esecuzione parziale dell'accordo tra le parti, ma avrebbe dovuto assolvere la funzione, sostanzialmente equiparabile a quella di un finanziamento, di consentire a l'acquisto, ad un CP_1
«ingente costo», dei materiali necessari a costruire i prodotti finali senza dunque affrontare i relativi esborsi e con una riduzione del rischio di impresa. Osserva la convenuta che «in assenza di tale primo pagamento, la non avrebbe potuto (e CP_1
nemmeno dovuto, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c.), iniziare la produzione».
Aggiunge la convenuta che il pagamento del 50% del corrispettivo totale, oggetto di domanda monitoria, «era letteralmente condizionato all'invio da parte della dei CP_1
pagina 21 di 27 seguenti documenti: - conferma d'ordine; - fattura;
- (letteralmente) “bank guarrantee”», da rilasciarsi entro il 30 marzo 2018.
E' pacifico che non avendo ricevuto l'anticipo di euro 428.642,50, non ha CP_1
affrontato la spesa, ingente, per l'acquisto dei materiali necessari ad eseguire la prestazione principale posta a suo carico né ha eseguito e nemmeno avviato la produzione, o parte della produzione, della merce da consegnare ad CP_2
A ben vedere, lo stesso pagamento anticipato, da parte di del valore del 50% CP_2
della merce ordinata era condizione, come riconosce la stessa convenuta, per il sorgere dell'obbligazione principale di ossia quella di avviare la produzione e consegnare CP_1
nel tempo e nel luogo previsti la merce ordinata.
Ciò significa che il semplice consenso, l'incontro delle volontà delle parti, non era sufficiente a determinare il fatto costitutivo delle obbligazioni principali delle parti.
Come si è detto, non appare configurabile, in assenza di un chiaro nesso sinallagmatico, una azione di volta ad ottenere, secondo lo schema CP_1
dell'adempimento, il pagamento della somma di euro 428.642,50 prima ancora della consegna della merce, oggetto di compravendita come cosa futura, perché si trattava di merce non ancora prodotta e perché, secondo la stessa previsione delle parti e l'assetto di interessi da esse definito mediante le clausole sopra ricordate, la produzione della merce ad opera di era condizionata al c.d. pagamento anticipato, avente immediata CP_1
funzione di finanziamento, ossia a una condotta di estranea alla sfera di controllo CP_2
di CP_1
Il che porta a ritenere: da un lato, che anche la domanda di condanna al pagamento di euro 428.642,50 proposta da in sostanza in via riconvenzionale subordinata per l'ipotesi (in effetti CP_1
realizzatasi) di revoca del decreto ingiuntivo, va respinta per le stesse ragioni poste a fondamento della revoca del provvedimento monitorio;
dall'altro, che il semplice incontro tra proposta e accettazione e sino al pagamento anticipato, di per sé incoercibile nel peculiare caso ora in esame che vede la convenuta affermarsi creditrice del corrispettivo di una prestazione non eseguita né offerta, era fonte di meri effetti obbligatori e preliminari oltre che di obblighi di protezione in capo a entrambe le parti, chiamate a cooperare strettamente tra di loro nel reciproco interesse (a pagina 22 di 27 comprare e vendere), con la conseguenza che, non essendo stato eseguito il c.d. pagamento anticipato, la violazione di quegli obblighi, alla luce altresì dei generali principi di buona fede e correttezza, può integrare fonte di responsabilità sostanzialmente coincidente con quella tipica della responsabilità precontrattuale, parametrata sul c.d. interesse negativo.
13.
Ciò premesso, è necessario analizzare la condotta in concreto tenuta dalle parti ed esaminare alcune eccezioni o questioni sollevate da del tutto indimostrata CP_1
peraltro la riconducibilità del contratto de quo e della condotta di alla fattispecie CP_2
della dipendenza economica.
14.
Sostiene la convenuta che la clausola relativa all'obbligazione di prestare garanzia internazionale, prima di ricevere il c.d. pagamento anticipato, è nulla per indeterminatezza.
Gli argomenti proposti a sostegno dell'eccezione non sono convincenti e sono smentiti dalla stessa condotta di prodigatasi per presentare, sia pur a distanza di CP_1
mesi rispetto ai tempi previsti, la Advance payement guarrantee (cfr. ad es. i doc. 36-38), ossia la garanzia per anticipi, utilizzata nei contratti internazionali al fine di tutelare l'acquirente che paghi la fornitura in anticipo, oltre che dal richiamo alla prassi delle vendite internazionale (di cui parla anche la convenuta in comparsa di risposta: «13)
Orbene, ai fini dell'emissione di qualsivoglia garanzia bancaria internazionale (advance payment guarantee, performance bond guarantee, stand by gurantee che sia), l'istituto di credito garante è obbligato ad esperire un'istruttoria preliminare mirata a stabilire la fattibilità economica, finanziaria e contrattuale dell'operazione nonché, come ovvio, la sua liceità avuto riguardo nella specie al tipo di merce compravenduta ed ai soggetti coinvolti nell'operazione economica. A tal fine gli istituti bancari, oltre che al contratto ed all'eventuale ulteriore documentazione attinente ai requisiti di liceità ed esportazione della merce oggetto di contratto, necessitano del c.d. End User Certificate (brevemente, E.U.C.), cioè un certificato dove vengono dichiarate le esatte generalità del soggetto finale cui la
pagina 23 di 27 merce in contratto è effettivamente destinata e ciò anche al fine di verificare se quel cliente finale sia in qualche modo soggetto a restrizioni nazionali od internazionali che eventualmente impediscono il rilascio della garanzia bancaria internazionale (vedasi, ad esempio, e come è nel caso di specie, situazioni di embargo …)2..
14) Orbene, nel caso concreto, essendo utilizzatori finali della merce relativa ai summenzionati contratti una delle società del Gruppo Ascotec avente sede in Iran (ove peraltro la merce era difatti destinata come pure risulta per tabulas), ed essendo tutte le società di tale Gruppo iscritte nella Black-List del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
d'America (c.d. listamento O.F.A.C. – Docc. 35 bis, ter, quater), le banche europee, sia in virtù di accordi stretti direttamente con gli Stati Uniti d'America che secondo normativa bancaria europea, non possono e non avrebbero potuto, come noto (e come ovvio), rilasciare garanzie bancarie in favore di società soggette ad embargo commerciale e finanziario»), ben potendo l'oggetto del contratto essere anche solo determinabile.
15.
Sostiene altresì la convenuta che l'obbligazione di prestare tale garanzia doveva ritenersi venuta meno, e la relativa clausola abrogata, perché da anni disapplicata nei rapporti tra le parti, in quanto mai prima di allora aveva preteso il rilascio una CP_2
vera e propria garanzia bancaria internazionale.
L'argomento sotteso a tale prospettazione è quantomai debole e si scontra col fatto che, come pacifico alla luce dei documenti acquisiti (letti e interpretati alla luce della stessa successiva condotta delle parti), nel rapporto de quo la clausola era stata espressamente pattuita per iscritto: se le parti non l'avessero voluta, non l'avrebbero riprodotta. Manca in ogni caso la prova che di un accordo tra le parti volto a non applicare la clausola contenuta nel contratto de quo.
16.
Occorre a questo punto esaminare le conclusioni dell'una e dell'altra delle parti nella prospettiva delle domande volte ad accertare l'inadempimento altrui.
E' un fatto che non aveva prestato la Advance payement guarrantee CP_1
contestualmente all'emissione della fattura (n. 328 del 20 dicembre 2017) di cui chiedeva pagina 24 di 27 il pagamento o in tempi brevi rispetto a quella data e che a tal fine si era attivata a distanza di mesi (gennaio – febbraio ) e anche oltre il termine stesso fissato per la consegna della merce (30 marzo 2018).
E' altresì vero, però, che aveva tenuto un comportamento ondivago e CP_2
ambiguo, non rispettoso dei canoni della buona fede e della correttezza.
In un primo momento aveva manifestato interesse per la piena attuazione degli accordi sino a sollecitare la presentazione della garanzia bancaria (v. anche i non specificatamente contestati capitoli 13- 17 di prova testimoniale proposta da CP_1
testimone dott.ssa , dipendente della convenuta, nonché i già richiamati Testimone_1
documenti).
Successivamente aveva negato la collaborazione richiesta da CP_2 CP_1
omettendo di precisare quale fosse l'utilizzatore finale della merce (omesso invio del c.d.
End User Certificate), informazione questa espressamente richiesta dalla banca al CP_4
fine di rilasciare la garanzia (si rimanda alla non specificatamente contestata, quanto ai profili di fatto, documentazione prodotta dalla convenuta, in particolare documenti 35 –
45, con particolare riferimento alle email inviate alla convenuta da di e alle CP_9 CP_4
richieste, senza risposta, di o del suo legale ad e allegazione di parte CP_1 CP_2
convenuta, rifluite nei capitoli di prova per i quali, anche alla luce della documentazione acquisita, non è dunque necessario procedere alla assunzione dei testimoni;
si rimanda in particolare ai capitoli da 18 a 23, testimone indicata la ragioniera . Persona_2
Infine, aveva chiesto l'annullamento dell'ordine con una giustificazione del CP_2
tutto priva di obiettivo riscontro (v. la già richiamata email prodotta dalla convenuta come doc. 45) e smentita dalla successiva condotta, menzionata in citazione (punto 5, pag. 13), ossia dal fatto di essersi rivolta a società terze «per ottenere la fornitura non eseguita da
con un ritardo di oltre sei mesi rispetti alle tempistiche previste e con conseguente CP_1
esposizione all'obbligo di pagamento di penali nei confronti dei propri clienti» (rimasti ignoti): dal che, peraltro, si desume che anche dopo il 30 marzo 2018 non era effettivamente venuto meno l'interesse di a ricevere la fornitura di cui alle intese CP_2
con CP_1
Resta il fatto che se l'attrice avesse inviato l'End User Certificate la convenuta avrebbe potuto ottenere il rilascio dell'attesa garanzia.
pagina 25 di 27 La crisi della cooperazione tra i partner contrattuali è dunque imputabile prevalentemente alla condotta di per ragioni che pensa di poter spiegare CP_2 CP_1
(il licenziamento del cittadino iraniano che le aveva procurato i contatti con , ma CP_2
che, ai fini della decisione, non è necessario indagare, essendo sufficiente il dato obiettivo del contegno tenuto dalla società attrice
Operata la necessaria comparazione tra la condotta delle parti, il venir meno del vincolo contrattuale va posto in correlazione con la colpevole condotta di la quale CP_2
peraltro neppure ha convincentemente prospettato apprezzabili perdite economiche in relazione alla mancata piena attuazione dell'affare concordato con e che CP_1
comunque andrebbero ricondotte a proprie decisioni e alla propria autoresponsabilità: evidentemente, per qualche ragioni non esplicitata dall'attrice, ha preferito CP_2
cambiare fornitore.
17.
Le conseguenze in tema di tutela risarcitoria in favore di vanno raggiunte CP_1
tenendo conto di quanto già osservato al paragrafo 12, tanto più che la convenuta non ha offerto obiettivi elementi di fatto e chiari parametri idonei a delimitare il lamentato danno da lucro cessante e che in questo quadro l'istanza di ammissione di C.T.U. appare esplorativa. Ad ogni modo, come già detto, attesa la peculiare struttura delle obbligazioni derivanti dall'accordo tra le parti e la presenza di intensi obblighi di protezione in capo a ciascuno dei contraenti, il pregiudizio risarcibile in favore di va limitato entro la CP_1
sfera dei costi, anche in termini di dispendio di attività rivelatasi inutile, sostenuti nella fase di progettazione della fornitura e di raccolta delle informazioni e di tenuta dei contatti necessari a ottenere la garanzia bancaria, con inevitabile impegno di personale dipendente che avrebbe ben potuto essere impiegato in altri settori o per altri obiettivi, pregiudizio che, avuto riguardo alle dimensioni e al valore della fornitura poi non attuata, può essere equitativamente liquidato in euro 18.500,00 all'attualità.
18.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'attrice in relazione alla somma attribuita alla convenuta.
pagina 26 di 27
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo 26 giugno 2018 n. 3635;
- pronuncia la risoluzione del contratto meglio descritto in motivazione per inadempimento di;
Parte_1
- condanna a pagare a la Parte_1 CP_1
somma di euro 18.500,00 a titolo di risarcimento del danno nel senso di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla deliberazione al saldo;
- condanna a pagare a la Parte_1 CP_1
spese processuali, liquidate in euro 7.617,00 per compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 29.8.2025
Il giudice
AN TA
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice AN TA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 15986/2018 R.G. promossa da
, società di diritto tedesco con sede legale a Parte_1
Dusseldorf, Germania (avv. Raffaele Caldarone, avv. Ivan Lamponi, avv. Guido Guida);
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. , con sede a Casalecchio di Reno (BO) (avv. Marco Di CP_1 P.IVA_1
Maio, avv. Daniela Politino);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: obbligazioni – vendita
CONCLUSIONI
Per l'attrice opponente:
Come da memoria n. 1
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, sia di rito sia di merito, così giudicare:
pagina 1 di 27 in via principale, nel merito:
1. revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 3635/2018,
7943/2018 R.G, emesso dal Tribunale di Bologna il 26 giugno 2018 e, in ogni caso, accertare che nulla è dovuto da parte di nei confronti Controparte_2
di per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa;
CP_1
in via riconvenzionale:
2. accertato e dichiarato l'inadempimento di per le ragioni esposte in CP_1
narrativa, risolvere il contratto inter partes per fatto e colpa di quest'ultima e, per l'effetto, condannare medesima al risarcimento dei danni a favore di CP_1 [...]
, in misura che verrà accertata e quantificata in corso di causa, Controparte_2
occorrendo anche in via equitativa ex art. 1126 c.c., oltre a rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al saldo, disponendo la compensazione di ogni ipotetico credito che dovesse risultare all'esito del giudizio a favore di con ogni somma dovuta da CP_1
quest'ultima a favore di , con conseguente condanna di Controparte_2
medesima a pagare a favore dell'esponente la differenza residua;
CP_1
in ogni caso:
3. con vittoria di spese e competenze di causa, oltre IVA e CPA come per legge».
Memoria istruttoria n. 3:
«
4. SULL'INAMMISSIBILITÀ DELLE RICHIESTE DI PROVA TESTIMONIALE AVVERSARIE
Anche le istanze di prova testimoniale formulate da controparte risultano – al pari della richiesta di consulenza tecnica – inammissibili e irrilevanti.
[…]
Da ultimo e con particolare riferimento al teste , si rileva come Testimone_1
quest'ultima, per lo meno per quanto è noto ad sia la moglie del legale CP_2
rappresentante di sig. e come tale incapace a testimoniare ex art. 246 CP_1 Per_1
c.p.c., avendo un chiaro interesse nell'esito della causa.
5. IN VIA SUBORDINATA: SULLA RICHIESTA DI PROVA CONTRARIA DA PARTE DI
CP_2
pagina 2 di 27 In via subordinata a quanto rilevato al paragrafo precedente - e per la denegata ipotesi di accoglimento di taluni dei capitoli di prova avversari - si chiede di sentire a prova contraria:
§ i sig.ri (commercial manager di , Parte_2 CP_2 Controparte_3
(Purchasing expert di e (Finance Manager di sui seguenti CP_2 Parte_3 CP_2
capitoli:
a) VERO CHE, con riferimento al periodo 2016 – 2018, ha ricevuto garanzie CP_2
bancarie emesse da istituti di credito comunitari, senza necessità di presentare alcun End
User Certificate;
b) VERO CHE, in relazione a contratti precedenti rispetto all'ordine per cui è causa, ha accettato forme di garanzie diverse da quelle bancarie, concedendo di volta in CP_2
volta tali deroghe a CP_1
§ i sig.ri (commercial manager di e Parte_2 CP_2 CP_3
Purchasing expert di :
[...] CP_2
c) sul capitolo 13 della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di controparte;
§ i sig.ri (commercial manager di e Parte_2 CP_2 Parte_3
(Finance Manager di sul seguente capitolo: CP_2
d) VERO CHE, con riferimento al periodo 2016 – 2018, non era soggetta ad CP_2
alcuna sanzione, né da parte dell'Unione Europea, né da parte dell'ONU, che le impedisse di ricevere garanzie bancarie emesse da istituti di credito comunitari».
Per la convenuta opposta:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bologna, ogni contraria istanza, eccezione e difesa reiette:
In via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'improcedibilità della spiegata opposizione in ragione del mancato avveramento della condizione dell'avvio della procedura di mediazione delegata ex D.Lgs. n. 28/2010 per le ragioni di cui in atti, e per
l'effetto confermare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In via incidentale di merito, nella denegata ipotesi di reiezione dell'eccezione di improcedibilità innanzi spiegata, accertare e dichiarare per le ragioni in atti la nullità
pagina 3 di 27 parziale del contratto nella parte in cui assoggetta il pagamento dell'anticipo prezzo al rilascio da parte del contraente debole di una generica e non meglio identificata “bank gurantee”, siccome clausola generica, indeterminata ed indeterminabile e comunque abusiva, per le ragioni esposte in atti.
In via principale di merito, comunque accertata e dichiarata la totale infondatezza della proposta opposizione per le ragioni tutte di cui in atti, respingerla integralmente e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto anche in punto di interessi e spese, o comunque, ed anche nella denegatissima ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, acclarata nel merito la totale infondatezza doglianze avversarie tutte e previa conseguente reiezione della domanda riconvenzionale ex adverso spiegata,
a) accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_2
all'obbligazione di pagamento dell'anticipo prezzo di cui al contratto inter partes n.
B17M0257 del 12.12.2017,
b) e conseguentemente, in esecuzione del suddetto contratto, condannarla al pagamento in favore della in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
della somma di € 428.642,50 o a quella maggiore o minore risultante provata e di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre ad interessi di mora ex D.Lgs. n. 192/1992 e succ. mod. da dì dell'insoluto sino all'effettivo soddisfo.
In via di estremo subordine, nella denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale ritenga di dover comunque pronunciare la caducazione del contratto oggetto di giudizio, a tanto provveda imputando in ogni caso la risoluzione a fatto e colpa della detta
[...]
per le ragioni tutte di cui in atti, conseguentemente Parte_1
condannandola a pagare in favore della per tale diverso titolo, ogni e CP_1
qualsivoglia danno, patrimoniale e non, per danno emergente e per lucro cessante, conseguente all'inadempimento della medesima opponente, nella misura ritenuta, anche in via equitativa, provata e di giustizia, il tutto oltre agli interessi di mora ex D.Lgs. n.
192/1992 e succ. mod. da dì della domanda sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa anche per la fase monitoria, oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA come per legge».
pagina 4 di 27 In via istruttoria:
«B) PRODUZIONE DI DOCUMENTI E RICHIESTA DI CTU CONTABILE/ESTIMATIVA
B.1) In merito alla domanda SUBORDINATA di risoluzione del contratto per fatto e colpa della ed alla relativa richiesta di risarcimento del danno anche ex art. CP_2
74 Convenzione di Vienna come in atti, si produce fascicolo aziendale relativo all'intero iter preparatorio della commessa per cui è giudizio composto da:
- Riepilogo Exel dei costi di commessa (Doc. 60);
- singole quotazioni prezzo per ciascun componente utile all'assemblaggio ed in definitiva all'evasione della commessa per cui è giudizio (Doc. 61).
Dalle dette produzioni emerge come,
a) in caso di risoluzione del contratto la patirebbe un danno emergente pari CP_1
alle ore di lavoro inutilmente impiegate dal personale interno nello studio del progetto e nella richiesta dei relativi preventivi di quotazione della componentistica utile all'assemblaggio dei prodotti (cfr doc. sub 60, 61), da quantificarsi necessariamente in via equitativa nella somma di € 20.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia da codesto Ill.mo Giudice;
b) in caso di risoluzione del contratto la patirebbe altresì un importante danno CP_1
da lucro cessante pari al mancato guadagno che dalla commessa, ove correttamente eseguita, avrebbe potuto trarre (cfr. art. 74 Convenzione di Vienna) dato dalla differenza
(margine netto) tra il valore complessivo di commessa pari ad € 857.285,00, ed il costo di acquisto dei materiali utili all'assemblaggio della merce, pari ad € 284.292,18, con danno da quantificarsi dunque in € 572.992,82.
B.2) Nella denegata ipotesi di contestazione della suddetta documentazione e/o delle suddette quantificazioni, ove ritenuto opportuno da codesto Ill.mo Giudice, si chiede volersi ammettere Consulenza Tecnica D'Ufficio di tipo contabile/estimativa volta a stabilire, anche alla luce della documentazione in atti, l'esatto ammontare del margine realizzabile dalla in esecuzione della commessa per cui è giudizio dato dalla differenza tra CP_1
ricavo complessivo come in contratto e costi aziendali e di fornitura per la realizzazione della commessa a regola d'arte.
C) RICHIESTE DI PROVA TESTIMONIALE
pagina 5 di 27 C.1) Sulle allegazioni in fatto di cui ai punti da 1 a 12 della comparsa di costituzione e risposta, pur ritenendosi che si tratti di fatti in parte incontestati ed in parte già provati documentalmente, ove ritenuto comunque opportuno dall'Ill.mo Giudice, si richiede ad abundantiam la seguente prova testimoniale:
- Dott.ssa , dipendente sui punti da 1 a 12 della comparsa di Testimone_1 CP_1
costituzione e risposta con premessa di “Vero che” ed epurati da qualsivoglia elemento critico o valutativo, da citarsi presso la sede della società datrice di lavoro in Casalecchio di
Reno Via Caduti di Reggio Emilia n. 27.
C.2) Sulle allegazioni in fatto inerenti la disapplicazione consensuale della clausola di bank guarantee e sulla illegittima modifica unilaterale di tale prassi contrattuale da parte della pur ritenendosi la circostanza già documentalmente provata (cfr. docc. sub CP_2
da 6 a 22 e da 28 a 35) oltre che sostanzialmente incontestata, ove ritenuto comunque opportuno dall'Ill.mo Giudice, si richiede ad abundantiam la seguente prova testimoniale:
- Dott.ssa , dipendente sui seguenti capitoli: Testimone_1 CP_1
13. Vero che tutti i contratti siglati con la dal 2013 al 2017 erano interamente CP_2
ed unilateralmente predisposti da tale società?
14. Vero che per tutte le commesse relative a contratti ove era letteralmente previsto il rilascio di garanzia bancaria a favore di di fatto i relativi anticipi prezzo sono CP_2
sempre stati pagati dalla senza la pretesa di alcuna garanzia bancaria? CP_2
15. Vero che tale prassi contrattuale veniva mantenuta tra l'altro anche in relazione progetto Shadegan Steel Complex e Spare Parts di cui ai contratti-quadro con nn.
B14M0059, B14M0333, B14M0334 anni 2014/2016 che le si rammostrano (cfr docc. sub
12, 13, 14)?
16. Vero che nel novembre/dicembre 2017 la richiedeva alla un CP_2 CP_1
ulteriore rifornimento di pezzi di ricambio in relazione al medesimo cantiere Shadegan di cui ai suddetti contratti come da ordine B17M0257 del 20.12.2017?
17. Vero che in tale occasione lei veniva contattata telefonicamente dalla e le CP_2
comunicavano che a rettifica unilaterale della precedente prassi la questa volta CP_1
avrebbe dovuto fornire anche una garanzia bancaria internazionale e comunicava tale nuova circostanza alla contabile Rag. CP_1 Persona_2
- Rag. sui seguenti capitoli: Persona_2
pagina 6 di 27 18. Vero che lei nel dicembre 2017 procedeva ad attivare sulla piattaforma on-line
“INBIZ” della Banca Intesa San Paolo richiesta volta all'ottenimento di garanzia bancaria internazionale in favore di ? Parte_1
19. Vero che una volta ottenuto il documento telematico provvedeva a trasmetterlo alla Sig.ra che procedeva poi all'inoltro dello stesso alla Tes_1 CP_2
20. Vero che nel gennaio 2018 la tornava a contattare la asserendo CP_2 CP_1
che la garanzia bancaria su piattaforma on-line non era accettabile e le richiedevano altra garanzia bancaria in formato cartaceo tradizionale?
21 Vero che nel gennaio 2018 si attivava a tal fine presso la ? CP_4
22. Vero che lei, unitamente alla Sig.ra ed all'amministratore Testimone_1
dal gennaio al marzo 2018, sollecitavate telefonicamente e Testimone_2
ripetutamente la alla compilazione ed invio del modello End User Certificate su CP_2
modulo predisposto dalla Banca segnalando che in mancanza di tale documento la CP_4
Banca non poteva emettere la garanzia bancaria come richiesta?
23. Dica il teste se la ha mai ricevuto dalla il suddetto modello End CP_1 CP_2
User Certificate?
24. Vero che nel medesimo periodo gennaio/marzo 2018 la ha altresì CP_2
unilateralmente cancellato oltre all'ordine Shadegan B17M0257 per cui è processo, anche le restanti commesse in corso relative ai progetti KA e Kowsar?».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Acquisita la copiosissima documentazione prodotta;
espletate prove orali;
preso atto del fallimento (oltre che dell'invio in mediazione demandata disposto con l'ordinanza 11 febbraio 2019 che aveva respinto l'istanza ex art. 648 c.p.c.) delle trattative in corso di causa, per favorire le quali erano stati disposti, su concorde richiesta delle parti, i numerosi rinvii delle udienze da dicembre 2021 a luglio 2024; viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo 26 giugno 2018 n. 3635 promosso ex art. 645 c.p.c. dalla società di diritto tedesco
[...]
, con sede legale a Dusseldorf, Germania (di seguito, anche, Parte_1
pagina 7 di 27 , in persona dell'amministratore delegato signor nato a [...] CP_2 Parte_4
(Iran), il 29 giugno 1956, con citazione notificata a il 15 ottobre 2018 CP_1
La convenuta con sede a Casalecchio di Reno (BO), costituitasi il 7 CP_1
gennaio 2019 in persona del signor ha chiesto il rigetto dell'opposizione Controparte_5
e ha formulato le domande riconvenzionali subordinate di cui in atti.
2.
Era opportuna una soluzione amichevole, ma gli inviti ad un accordo non sono stati raccolti.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
I fatti di causa risalgono al 2017 – 2018.
Le parti avevano rapporti commerciali da anni a partire dal 2013.
La società attrice, parte del gruppo multinazionale operante nel CP_6
settore commerciale dell'acciaio, svolge attività, fra l'altro, di fornitura di macchinari necessari alla estrazione di metallo da miniere ubicate in Iran.
La società convenuta opera nel campo della produzione, distribuzione e rivendita di valvole e tubazioni prefabbricate di alta qualità e nella (sub)fornitura dei correlativi servizi di analisi dei fluidi nel settore «oil & Gas», operando, fra l'altro, quale fornitrice di tubazioni, valvole idrauliche e sistemi di analisi dei fluidi, nel quadro di progetti industriali a livello nazionale e internazionale.
5. ha chiesto in via monitoria la condanna di al pagamento della somma CP_1 CP_2
di euro 428.642,50 a titolo di adempimento di obbligazione derivante da compravendita mobiliare.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, con ordinanza 11 febbraio 2019 è stato disposto l'invio delle parti in mediazione demandata con onere a pagina 8 di 27 carico dell'opponente, in conformità all'orientamento al tempo seguito dal Tribunale di
Bologna e da altri uffici di merito, ma non confermato da Cass., sez. un., 18 settembre
2020, n. 19596 («[…] poiché nel caso di specie è stato promosso giudizio ex art. 645 c.p.c.,
l'omessa attivazione della mediazione, con specifico onere a carico dell'opponente (attore in senso processuale), comporterà l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione;
[…]»: così si legge nell'ordinanza 11 febbraio 2019).
6.
In corso di causa (udienza 11 aprile 2019, prima memoria istruttoria) l'opposta ha sollevato eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato avveramento della condizione di procedibilità inerente all'invio delle parti in mediazione delegata e ciò in ragione della mancata partecipazione personale della società opponente (di un suo legale rappresentante) al primo incontro davanti al mediatore presso la Camera di commercio di
Bologna, essendo invece stato presente in conferenza da remoto l'avv. Matteo Marabini delegato dal legale rappresentate di in forza di delega generica e non rilasciata CP_2
con atto notarile né autenticata dal difensore.
L'incontro si era svolto il 29 marzo 2019 in modalità, per così dire, mista. Per
l'opponente era presente in web conference, ossia a distanza e mediante collegamento telematico, l'avv. Matteo Marabini, in forza di delega rilasciatagli dall'amministratore delegato pro tempore di il signor assistito dall'avv. Ivan CP_2 Persona_3
Lamponi, difensore della società tedesca nel presente giudizio. Per l'opposta erano invece presenti il legale rappresentante di signor assistito dal CP_1 Testimone_2
difensore avv. Marco Di Maio.
Secondo l'opposta, che però nessuna formale obiezione o eccezione aveva sollevato in sede di primo incontro davanti al mediatore (e infatti del tutto silente è il verbale dell'incontro, doc. 14 prodotto dall'opponente), non vi era stata una regolare partecipazione di alla procedura di mediazione, perché la delega all'avv. Marabini CP_2
era generica, non indicava in che modo e in quali termini il delegato avrebbe potuto conciliare o transigere, non era stata rilasciata con atto notarile o procura autenticata e proveniva da un soggetto diverso da quello che Persona_3 Parte_4
pagina 9 di 27 aveva sottoscritto la procura alle liti prodotta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Già all'udienza 11 aprile 2019 e nei successivi scritti l'opponente ha chiesto il rigetto dell'eccezione e ha replicato nei termini di cui in atti.
6.1.
Come emerso nel corso del giudizio dopo l'udienza 11 aprile 2019 (v. in particolare i documenti 15, 16, 17 prodotti dall'opponente), a febbraio 2019 vi era stata una successione (da a nella carica di amministratore Parte_4 Persona_3
delegato e legale rappresentante di e dunque proprio era il CP_2 Persona_3
rappresentante della società era al tempo della presentazione della domanda di mediazione (27 febbraio 2019), corredata della delega 25 febbraio 2019, rilasciata in italiano e in tedesco, su carta intestata in favore dell'avv. Matteo Marabini (doc. CP_2
15: «Il sottoscritto nato a [...] / Iran, il 07.06.1970, in qualità di Persona_3
Amministratore delegato di , società di diritto tedesco Parte_1
avente sede legale in […] Dusseldorf […] delega l'avv. Matteo Marabini […] a rappresentare
nella procedura di mediazione avviata presso la Parte_1
Camera di Commercio di Bologna nei confronti di conferendole all'uopo il più CP_1
ampio potere di assumere ogni determinazione idonea in relazione alla definizione della controversia nei termini e alle condizioni che riterrà più opportune, ivi dunque espressamente incluso il potere di conciliare e transigere. Dusseldorf, 25.02.2019».
6.2.
Ciò premesso, l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dalla convenuta va esaminata con riferimento sia alla disciplina applicabile ratione temporis che ai mutamenti della giurisprudenza in materia.
6.3.
La disciplina in tema di mediazione è di stretta interpretazione.
Le disposizioni che stabiliscono condizioni di procedibilità delle domande giudiziali devono essere interpretate restrittivamente, avendo esse natura di eccezione alla regola.
pagina 10 di 27 6.4.
Al tempo dell'avvio della mediazione, instaurata con domanda 27 febbraio 2019, erano tutt'altro che consolidati e univoci (ammesso che lo siano oggi) gli orientamenti riguardanti, da un lato, la possibilità per le parti di farsi sostituire da un altro soggetto al fine di comparire davanti al mediatore e, dall'altro, i requisiti formali dell'atto da utilizzare a tale scopo.
L'art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, nel testo applicabile al tempo dei fatti, non stabiliva in modo esplicito e univoco se e come quella eventualità potesse concretizzarsi, ma, per quanto qui interessa, si limitava a prescrivere al comma 1 che «al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato» e che nel primo incontro «il mediatore invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento», che avviene, ai sensi del comma 2, «senza formalità».
6.5.
I commi 4-bis e 5 dell'art. 8 trattavano della «mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione», ipotesi che, nei fatti, non si era certamente realizzata: la mediazione era stata attivata da al primo incontro CP_2
erano presenti, con le modalità sopra ricordate, un delegato del legale rappresentante della società opponente e l'avvocato Lamponi;
nessun rilievo era stato formulato da chi era comparso per né dal mediatore;
l'incontro non era stato fissato inutilmente, in CP_1
ragione della ingiustificata mancata partecipazione di ma si era concluso con CP_2
l'attestazione della volontà di di non procedere allo svolgimento della mediazione, CP_1
rimasta dunque un una fase del tutto preliminare.
6.6.
Come osservato dall'opponente sin dalle prime difese, e non contestato dall'opposta, al tempo dei fatti l'orientamento elaborato nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, dunque dalla comunità di professionisti (avvocati e magistrati) operanti pagina 11 di 27 negli uffici giudiziari di questa città, documentato dal Protocollo sula mediazione sottoscritto nel novembre 2015, era nel senso che (art. 2) in «casi eccezionali e documentati» la parte persona fisica poteva essere «rappresentata da persona (diversa dal difensore) informata dei fatti, dotata di procura sostanziale scritta, anche non notarile, nella quale si precisino i poteri conferiti al procuratore anche relativamente all'adesione alla procedura» e che «analoga procura sostanziale scritta» poteva essere «conferita sempre (quindi, non solo in casi eccezionali e senza necessità di documentare
l'impossibilità a presenziare del legale rappresentante) della parte che sia una persona giuridica a persona (diversa dal difensore) informata dei fatti, dotata degli idonei poteri».
A ciò si aggiungeva, e si precisava, che solo in caso di effettivo «raggiungimento di un accordo», risultato raramente conseguibile al primo incontro di stampo preparatorio, detto accordo e il relativo verbale avrebbero dovuto essere «sottoscritti dalla parte presente personalmente o, in caso di sua impossibilità a presenziare, tramite procuratore generale o speciale, a conoscenza dei fatti e munito di procura conferita con atto pubblico che deve attribuire al procuratore il potere di mediare e sottoscrivere l'accordo», mentre
«la partecipazione personale delle parti al primo incontro informativo di mediazione, assistite dai difensori, consentirà loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione» (si tratta di un fatto notorio a livello locale https://www.bo.camcom.gov.it/sites/default/files/arbitrato- mediazione/Mediazione/Tribunale%20Bologna%20Protocollo_Mediazione_2015.pdf).
Sulle previsioni del Protocollo sulla mediazione, in assenza di una espressa disposizione di legge volta a prescrivere la necessità di una procura conferita mediante atto notarile, le parti certamente avevano fatto affidamento.
6.7.
Del pari, le parti avevano riposto affidamento sul regolamento dell'organismo di mediazione.
Lo stesso verbale del primo incontro 29 marzo 2019 (pagine 1 e 2) dà atto che il mediatore aveva ricordato alle parti che «la norma stabilisce la partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione e che il Regolamento di Mediazione della
Camera di Commercio di Bologna dà la possibilità, in casi particolari, alla parte di essere
pagina 12 di 27 rappresentata da persona informata dei fatti e dotata di appositi poteri» e le aveva informate «sull'orientamento del Tribunale di Bologna in ordine alla partecipazione personale delle parti alla procedura di mediazione così come definito nel Protocollo sulla mediazione delegata dal Giudice nell'ambito dell'Osservatorio della Giustizia civile di
Bologna».
6.8.
Certo, il regolamento dell'organismo di mediazione e il Protocollo del 2015 sulla mediazione non sono disposizioni di legge.
Peraltro, non vi era al tempo dei fatti una chiara disposizione legislativa che imponesse il rilascio in forma di atto notarile di una delega per la partecipazione al primo incontro informativo davanti al mediatore.
Pur nella consapevolezza della complessità delle questioni di diritto e dell'opinabilità delle possibili interpretazioni, in assenza di una chiara previsione legale, alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e del rifiuto di formalismi eccessivi, non necessari e costosi, tanto più nel quadro di un procedimento che si svolge «senza formalità», appare preferibile la soluzione secondo cui nel caso di specie, e al fine della partecipazione al primo incontro preparatorio e informativo, non era necessario che conferisse all'avv. Matteo Marabini, che non era suo difensore, una procura CP_2
sostanziale scritta in forma di atto notarile per consentire al delegato di partecipare al primo incontro, volto a preparare, se del caso, un possibile accordo da sottoscrivere eventualmente col rispetto di forme più rigorose.
6.9.
Occorre ricordare che nel caso di specie la delega ad un soggetto diverso dal legale rappresentante della società opponente al fine della partecipazione al primo incontro davanti al mediatore appariva del tutto giustificato e ragionevole, attese le dimensioni dell'ente ed essendo oltretutto una società di diritto tedesco allora rappresentata CP_2
da un amministratore delegato nato in [...] che – nessun elemento contrario è stato addotto – non parlava italiano.
pagina 13 di 27 6.10.
E' un fatto che il legislatore, per dare maggior chiarezza in ordine alla portata operativa della regola, enunciata con la riforma Cartabia, secondo cui le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione ma in presenza di «giustificati motivi», se persone fisiche, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari a comporre la controversia, mentre i soggetti diversi dalle persone fisiche normalmente si avvalgono, oltre che di rappresentanti, anche di «delegati» (art. 8, comma 4, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e dunque come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 30 giugno
2023), con l'art. 1, comma 1, lettera f), del d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 ha introdotto il comma 4-bis all'art. 8, d.lgs. n. 28/201, che così recita: «La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante può conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura» (v. ora il Protocollo 2025 sulla mediazione dell'Osservatorio sulla giustizia di Bologna https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/2090335/PROTOCOLLO+MED
IZIONE+CIVILE+E+COMMERCIALE/5d4fb9fe-8a8d-4632-9e37-15808e3d8fbd).
Il che conferma la ragionevolezza dell'interpretazione sopra proposta con riferimento al dato normativo vigente al tempo dei fatti.
6.11.
A ciò si aggiunga che nessuna obiezione o richiesta di giustificare i poteri di rappresentanza dell'avv. Marabini erano state formulate dal mediatore o da chi era comparso per in caso di dubbio e ove lo si fosse ritenuto davvero necessario, ad CP_1
esempio in vista della sottoscrizione di un accordo tra le parti, nulla impediva di fissare un nuovo incontro, successivo a quello preparatorio, per acquisire una delega con diversi pagina 14 di 27 requisiti di forma se non una procura notarile (cfr. anche l'art. 182 c.p.c.) o per consentire la presenza dell'amministratore delegato di CP_2
6.12.
In ogni caso, vi è, in fatto, un elemento decisivo che rende debole l'eccezione della convenuta.
L'utilità dell'esperimento della mediazione è stata negata in radice dalla condotta del legale rappresentante di il quale, senza nulla obiettare in ordine alla carenza di CP_1
poteri di rappresentanza sostanziale dell'opponente in capo all'avv. Marabini, ha puramente e semplicemente dichiarato di non voler addivenire a un accordo.
E' sufficiente, a tal proposito, richiamare il verbale dell'incontro:
«Il mediatore […] invita le parti presenti ed gli avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. La parte istante, come sopra rappresentata [e si ribadisce che nessuna formale contestazione era stata sollevata, neppure in relazione al regolamento di mediazione dell'organismo istituito presso la Camera di commercio né all'indirizzo recepito dal Protocollo sulla mediazione delegata dal giudice redatto, all'esito di incontri tra avvocati e magistrati, nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia di Bologna,
n.d.r.], e l'avvocato dichiarano di voler procedere.
La parte invitata e l'avvocato dichiarano di non voler procedere.
Il Mediatore prende atto della volontà delle parti e, considerata l'impossibilità di esperire il tentativo di mediazione, dichiara concluso il presente procedimento per esito negativo dell'incontro preliminare».
Nessun intralcio alla mediazione, nessun ostacolo allo svolgimento di una seria e utile attività volta al componimento amichevole della controversia è derivata dalla modalità con cui ha delegato l'avv. Marabini. CP_2
Semplicemente, non si è andati oltre la fase preliminare e puramente informativa perché ha dichiarato di non voler trovare un accordo. CP_1
6.13.
Su tali premesse l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo non può essere accolta.
pagina 15 di 27 Da un lato, ai fini della declaratoria di improcedibilità, risultato cui può giungersi solo all'esito di una interpretazione restrittiva delle disposizioni applicabili, ciò che rileva è
l'omessa tempestiva attivazione del procedimento di mediazione demandata, da intendersi quale svolgimento dell'incontro prima della nuova udienza davanti al giudice
(Cass., sez. III, ord. 14 febbraio 2024, n. 4133; Cass., sez. II, 14 dicembre 2021, n. 40035), mentre nella specie tale procedimento, come pacifico, è stato tempestivamente promosso da con istanza 27 febbraio 2019 sottoscritta dal legale rappresentante CP_2 [...]
e dall'avv. Ivan Lamponi (doc. 17). Persona_3
Dall'altro, e ribadito che si verte in ipotesi di mediazione demandata o delegata dal giudice e dunque di un procedimento stragiudiziale incidentale rispetto al giudizio pendente, che è una società commerciale, ha preso parte all'incontro davanti al CP_2
mediatore in web conference tramite l'avv. Matteo Marabini, munito di delega o procura scritta sostanziale, di assai ampio contenuto (doc. 15), rilasciata ai fini della partecipazione all'incontro e conferita all'avv. Marabini dal legale rappresentante del tempo
[...]
(doc. 16): si tratta di delega conforme alla previsione di cui all'art. 7 del Persona_3
regolamento di mediazione operante per l'organismo di mediazione presso la Camera di commercio di Bologna (doc. 18 prodotto dall'attrice) nonché al punto 2, in tema di contenuto del provvedimento di invio in mediazione delegata e partecipazione personale delle parti, del protocollo sulla mediazione elaborato nel 2015 dall'Osservatorio sulla giustizia presso il Tribunale di Bologna, secondo cui la procura notarile è necessaria (non per la semplice partecipazione all'incontro davanti al mediatore, ma) solo al fine di sottoscrivere l'accordo raggiunto davanti al mediatore. In altri termini, l'opponente si è attenuto al regolamento dell'organismo di mediazione adito nonché alle previsioni del protocollo elaborato nel 2015 da avvocati e magistrati in seno all'Osservatorio sulla giustizia né risulta aver violato disposizioni di legge. La delega de qua è stata rilasciata ai soli fini della partecipazione all'incontro davanti al mediatore nel quadro della mediazione delegata e non ai fini del perfezionamento di un accordo davanti al mediatore. Si veda ora
(sia pur non applicabile al caso in esame ma) quale elemento utile per l'interpretazione delle disposizioni applicabili ratione temporis, il nuovo comma 4-bis dell'art. 8, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotto con il c.d. correttivo in materia di mediazione e più precisamente dall'art. 1, lett. f), d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 (peraltro, il delegante pagina 16 di 27 aveva già sottoscritto, nella sua qualità di legale rappresentante di l'istanza di CP_2
mediazione sottoscritta altresì dall'avv. Lamponi, a conferma della provenienza dell'istanza).
In ogni caso, a quanto risulta dal verbale dell'incontro davanti al mediatore in data 29 marzo 2019, in quella occasione ha dichiarato unicamente di non voler procedere CP_1
alla mediazione (ben diversa la posizione espressa da , senza sollevare alcuna CP_2
obiezione di carattere formale o procedurale, con ciò rendendo irrilevante ogni questione, da ritenersi assorbita, inerente alla validità della delega all'avv. Matteo Marabini
Infine, va svolto un ulteriore rilievo. Solo nel 2020 si è imposto l'orientamento, difforme da quello per anni seguito dal Tribunale di Bologna, secondo cui l'omessa instaurazione della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo comporta l'improcedibilità (non dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., ma) della domanda giudiziale proposta in via monitoria e dunque comporta la revoca del decreto ingiuntivo (Cass., sez. un., 18 settembre 2020, n. 19596; v. ora l'art. 5-bis, d.lgs. n. 28/2010).
Il che preclude, anche sotto questo particolare profilo, l'accoglimento dell'eccezione processuale sollevata dalla convenuta.
7.
A sostegno della domanda monitoria e dunque al fine di ottenere l'ingiunzione di pagare la somma capitale di euro 428.642,50, ha esposto i fatti illustrati nel ricorso CP_1
ex art. 633 c.p.c.:
- il tenore dell'accordo fra le parti, risultante dall'ordine di acquisto n. B17M0257 del
12 dicembre 2017 di per la fornitura, ad opera di di pezzi di ricambio per CP_2 CP_1
analizzatori, strumentazioni e valvole, dietro il corrispettivo di euro 857.285,00, da consegnarsi in Iran, presso il cantiere di Teheran in relazione al progetto denominato
“Shadegan Spare Parts”;
- le clausole relative ai tempi di pagamento da parte di e alla consegna della CP_2
merce da parte di CP_1
- l'invio della fattura 20 dicembre 2017 n. 328 per euro 428.642,50, somma corrispondente al 50% del valore complessivo della fornitura;
pagina 17 di 27 - l'invio, da parte di della garanzia bancaria internazionale (ma sul punto si CP_1
rimanda alle contestazioni dell'opponente);
- il mancato pagamento da parte di nonostante il sollecito 13 aprile 2008 CP_2
inviato dall'avv. Di Maio.
Si rimanda agli atti depositati in fase monitoria.
8.
Col decreto qui opposto è stata condannata a pagare a la somma di CP_2 CP_1
euro 428.642,50 oltre accessori.
Secondo l'ingiungente si erano verificate tutte le condizioni – ossia, la CP_1
presentazione, da parte di di conferma d'ordine (doc. 4), fattura 20 dicembre 2017 CP_1
n. 328 per il pagamento anticipato di euro 428.642,50 pari al 50% dell'intero corrispettivo di euro 857.285,00 (doc. 5) e garanzia bancaria internazionale, rilasciata dapprima in formato telematico da Banca Carisbo s.p.a. (doc. 6) [successivamente, su ulteriore richiesta di presenterà una garanzia bancaria internazionale rilasciata il 27 CP_2 CP_1
marzo 2018 da in formato cartaceo, doc. 7)] inviate da con email Controparte_7 CP_1
20 dicembre 2017 e spedite in originale tramite il corriere DHL (doc. 8) - per il pagamento, ad opera di dell'anticipo, pari al 50% dell'intero corrispettivo, CP_2
previsto dal doc. 1, ossia dall'ordine n. B17M0257 emesso il 12 dicembre 2017 da CP_2
e volto ad ottenere la fornitura di merce, di spare parts, ossia di pezzi di ricambio (di analizzatore, strumentazioni e ricambi valvola), merce meglio dettagliata nel prospetto di quotazione n. 160109-DS01 REV. 01 del 15 novembre 2017 (cfr. il doc. 2) da consegnarsi nel cantiere di Teheran, in Iran, in relazione al progetto denominato Shadegan Spare Parts.
Il pagamento della seconda tranche di euro 428.642,50 avrebbe dovuto avvenire con la consegna della merce, da effettuarsi entro il 30 marzo 2018.
9.
Così come formulata, la domanda di condanna (di adempimento) proposta in via monitoria va respinta in quanto la somma richiesta è pari, nella stessa prospettazione di parte opposta, a metà dell'intero corrispettivo pattuito per la fornitura, quando invece è
pagina 18 di 27 pacifico che non ha eseguito neppure in parte la prestazione principale né ha CP_1
offerto di eseguirla.
Diversamente, la convenuta otterrebbe una attribuzione patrimoniale priva di giustificazione, il che è contrario al sistema del diritto civile.
In altri termini, non vi erano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
10.
Come pacifico in atti, nessuna consegna di merce, neppure parziale, è stata effettuata da ad CP_1 CP_2
Come si dirà, mentre la domanda monitoria proposta da fondata su contratto CP_1
di compravendita di cose mobili, è riconducibile allo schema dell'azione di adempimento
(sia pure non integrale), nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo entrambe le parti hanno, fra l'altro, dedotto l'inadempimento della controparte.
L'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo nonché, in via CP_2
riconvenzionale, la risoluzione del contratto «per fatto e colpa» di non avendo la CP_1
controparte presentato la necessaria garanzia bancaria, con condanna dell'opposta al risarcimento del danno ed eventuale compensazione tra le reciproche pretese creditorie ma con condanna di a pagare a favore di la differenza residua. CP_1 CP_2
In via di estremo subordine, ha chiesto di pronunciare la risoluzione del CP_1
contratto per «fatto e colpa» di con condanna dell'opponente al risarcimento del CP_2
danno da inadempimento.
Secondo la convenuta opposta, era stata ad essere venuta meno all'obbligo CP_2
di collaborazione contrattuale poiché non aveva fornito a un documento (End User CP_1
Certificate) essenziale all'emissione di una qualsivoglia garanzia bancaria (la convenuta richiama il doc. 38), in quanto, da un lato, l'attrice è una società a capitale iraniano destinataria (ancor oggi) di restrizione O.F.A.C. (Office of Foreign Assets Control, l'agenzia federale statunitense interna al Dipartimento del Tesoro U.S.A. che amministra e applica le sanzioni economiche e commerciali al fine di proteggere la sicurezza nazionale e la politica estera degli Stati Uniti, limitando l'accesso al sistema finanziario globale a Paesi, individui, gruppi e entità ritenute ostili) e, dall'altro, la commessa aveva ad oggetto pagina 19 di 27 «merce inquadrabile come Dual-Use, ovverosia merce ad uso civile e militare ex Reg. UE
428/2009 e 2268/2017, per cui la banca doveva verificare prima dell'emissione della garanzia a chi fosse in definitiva destinata la merce (cfr nota sub 4)». Secondo la convenuta, «in ogni caso, l'emissione della bank guarantee da parte di non è CP_4
avvenuta per esclusiva colpa di che ha omesso di consegnare un documento CP_2
essenziale ai fini dell'istruttoria bancaria». La convenuta afferma di avere in ogni caso fornito ad entro la data del 30 marzo 2018, «documenti equipollenti ad una CP_2
garanzia bancaria» (la convenuta richiama, da ultimo, il doc. 42 allegato all'atto di citazione, presentato quale impegno formale di ad emettere garanzia bancaria), e CP_4
ciò in attesa di ricevere da l'E.U.C., ossia il documento attestante i dati CP_2
dell'utilizzatore finale (End User Certificate).
11.
Il doc. 42 prodotto dalla convenuta è una lettera di datata 27 marzo 2018, CP_1
sottoscritta dal CEO e controfirmata da filiale di Testimone_2 CP_7
Casalecchio di Reno, con la quale comunicava ad di aver ricevuto la CP_1 CP_2
conferma da che tale banca aveva accettato di emettere la garanzia relativa al CP_4
pagamento anticipato (APG, Advance payement guarrantee) e avrebbe garantito il pagamento anticipato della fattura 2017328 del 20 dicembre 2017 per un importo di euro
428.642,50 per tre mesi e richiedeva il tempestivo pagamento del predetto importo («[…]
We have received the confirmation from that they will accept to issue APG CP_8
against the contract in subject. will guarantee your advance payement about invoice CP_4
2017328 dated 20.12.2017 value Eur 428.642,50 for three months. Is required your prompt payement for the a.m. value to dedicated account Valveit on as per following CP_8
details […]».
Il doc. 43 prodotto dalla convenuta è la email 11 aprile 2018 con cui Testimone_2
per chiedeva ad la trasmissione dell'End User Certificate («[…]
[...] CP_1 CP_2
Please provide EUC for Shadegan Spare parts contracts»), richiesta ribadita con email 12 aprile 2018 («[…] Kind remainder», doc. 43).
Con email 12 aprile 2018 ore 13:23 in persona di Plant CP_2 Controparte_3
& Projects Purchasing Expert, rispondeva che il cliente aveva annullato l'ordine senza una pagina 20 di 27 motivazione accettabile e che, essendo stato perso l'ordine, chiedeva a di CP_2 CP_1
annullarlo: «Secondo quanto mi ha riferito il cliente, purtroppo hanno annullato l'ordine senza fornire alcuna motivazione accettabile. Purtroppo abbiamo perso l'ordine e vorrei chiederti di annullarlo di conseguenza» (doc. 45 prodotto dalla convenuta: «According to my follow up by the client, unfortunately they cancel their order to us without any acceptable reason. Unfortunately we lost the order and I would like to ask you to cancel the order accordingly. Thank you very muche for your understanding»).
All'obiezione di sollevata con email 12 aprile 2018 ore 13:56, secondo cui non CP_1
era contrattualmente consentito un annullamento dell'ordine («Unfortunately our contract signed doesn't allow any order cancellation», doc. 46), con email 12 CP_2
aprile 2018 ore 14:03 di replicava nel senso che il mancato Controparte_3
pagamento anticipato e la mancata evasione dell'ordine le consentivano di cancellare l'ordine («Dear Mr As we didn't pay the advance payment and the order was non Per_1
affected, we have right to cancel.it. Four your kind attention and cancellation please»).
Con email 12 aprile 2018 preannuciava il ricorso alle vie legali («Dear Mr. CP_1
We'll pass the file to our Legal dept. for further actions»). CP_3
Da qui il sorgere della controversia.
12.
La struttura dell'intesa tra le parti è peculiare.
Come spiega la stessa (pagine 14 – 15 della comparsa di costituzione), il CP_1
pagamento ad opera di della somma di euro uro 428.642,50 non corrispondeva CP_2
alla remunerazione del fornitore (venditore) per l'avvenuta esecuzione parziale dell'accordo tra le parti, ma avrebbe dovuto assolvere la funzione, sostanzialmente equiparabile a quella di un finanziamento, di consentire a l'acquisto, ad un CP_1
«ingente costo», dei materiali necessari a costruire i prodotti finali senza dunque affrontare i relativi esborsi e con una riduzione del rischio di impresa. Osserva la convenuta che «in assenza di tale primo pagamento, la non avrebbe potuto (e CP_1
nemmeno dovuto, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c.), iniziare la produzione».
Aggiunge la convenuta che il pagamento del 50% del corrispettivo totale, oggetto di domanda monitoria, «era letteralmente condizionato all'invio da parte della dei CP_1
pagina 21 di 27 seguenti documenti: - conferma d'ordine; - fattura;
- (letteralmente) “bank guarrantee”», da rilasciarsi entro il 30 marzo 2018.
E' pacifico che non avendo ricevuto l'anticipo di euro 428.642,50, non ha CP_1
affrontato la spesa, ingente, per l'acquisto dei materiali necessari ad eseguire la prestazione principale posta a suo carico né ha eseguito e nemmeno avviato la produzione, o parte della produzione, della merce da consegnare ad CP_2
A ben vedere, lo stesso pagamento anticipato, da parte di del valore del 50% CP_2
della merce ordinata era condizione, come riconosce la stessa convenuta, per il sorgere dell'obbligazione principale di ossia quella di avviare la produzione e consegnare CP_1
nel tempo e nel luogo previsti la merce ordinata.
Ciò significa che il semplice consenso, l'incontro delle volontà delle parti, non era sufficiente a determinare il fatto costitutivo delle obbligazioni principali delle parti.
Come si è detto, non appare configurabile, in assenza di un chiaro nesso sinallagmatico, una azione di volta ad ottenere, secondo lo schema CP_1
dell'adempimento, il pagamento della somma di euro 428.642,50 prima ancora della consegna della merce, oggetto di compravendita come cosa futura, perché si trattava di merce non ancora prodotta e perché, secondo la stessa previsione delle parti e l'assetto di interessi da esse definito mediante le clausole sopra ricordate, la produzione della merce ad opera di era condizionata al c.d. pagamento anticipato, avente immediata CP_1
funzione di finanziamento, ossia a una condotta di estranea alla sfera di controllo CP_2
di CP_1
Il che porta a ritenere: da un lato, che anche la domanda di condanna al pagamento di euro 428.642,50 proposta da in sostanza in via riconvenzionale subordinata per l'ipotesi (in effetti CP_1
realizzatasi) di revoca del decreto ingiuntivo, va respinta per le stesse ragioni poste a fondamento della revoca del provvedimento monitorio;
dall'altro, che il semplice incontro tra proposta e accettazione e sino al pagamento anticipato, di per sé incoercibile nel peculiare caso ora in esame che vede la convenuta affermarsi creditrice del corrispettivo di una prestazione non eseguita né offerta, era fonte di meri effetti obbligatori e preliminari oltre che di obblighi di protezione in capo a entrambe le parti, chiamate a cooperare strettamente tra di loro nel reciproco interesse (a pagina 22 di 27 comprare e vendere), con la conseguenza che, non essendo stato eseguito il c.d. pagamento anticipato, la violazione di quegli obblighi, alla luce altresì dei generali principi di buona fede e correttezza, può integrare fonte di responsabilità sostanzialmente coincidente con quella tipica della responsabilità precontrattuale, parametrata sul c.d. interesse negativo.
13.
Ciò premesso, è necessario analizzare la condotta in concreto tenuta dalle parti ed esaminare alcune eccezioni o questioni sollevate da del tutto indimostrata CP_1
peraltro la riconducibilità del contratto de quo e della condotta di alla fattispecie CP_2
della dipendenza economica.
14.
Sostiene la convenuta che la clausola relativa all'obbligazione di prestare garanzia internazionale, prima di ricevere il c.d. pagamento anticipato, è nulla per indeterminatezza.
Gli argomenti proposti a sostegno dell'eccezione non sono convincenti e sono smentiti dalla stessa condotta di prodigatasi per presentare, sia pur a distanza di CP_1
mesi rispetto ai tempi previsti, la Advance payement guarrantee (cfr. ad es. i doc. 36-38), ossia la garanzia per anticipi, utilizzata nei contratti internazionali al fine di tutelare l'acquirente che paghi la fornitura in anticipo, oltre che dal richiamo alla prassi delle vendite internazionale (di cui parla anche la convenuta in comparsa di risposta: «13)
Orbene, ai fini dell'emissione di qualsivoglia garanzia bancaria internazionale (advance payment guarantee, performance bond guarantee, stand by gurantee che sia), l'istituto di credito garante è obbligato ad esperire un'istruttoria preliminare mirata a stabilire la fattibilità economica, finanziaria e contrattuale dell'operazione nonché, come ovvio, la sua liceità avuto riguardo nella specie al tipo di merce compravenduta ed ai soggetti coinvolti nell'operazione economica. A tal fine gli istituti bancari, oltre che al contratto ed all'eventuale ulteriore documentazione attinente ai requisiti di liceità ed esportazione della merce oggetto di contratto, necessitano del c.d. End User Certificate (brevemente, E.U.C.), cioè un certificato dove vengono dichiarate le esatte generalità del soggetto finale cui la
pagina 23 di 27 merce in contratto è effettivamente destinata e ciò anche al fine di verificare se quel cliente finale sia in qualche modo soggetto a restrizioni nazionali od internazionali che eventualmente impediscono il rilascio della garanzia bancaria internazionale (vedasi, ad esempio, e come è nel caso di specie, situazioni di embargo …)2..
14) Orbene, nel caso concreto, essendo utilizzatori finali della merce relativa ai summenzionati contratti una delle società del Gruppo Ascotec avente sede in Iran (ove peraltro la merce era difatti destinata come pure risulta per tabulas), ed essendo tutte le società di tale Gruppo iscritte nella Black-List del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
d'America (c.d. listamento O.F.A.C. – Docc. 35 bis, ter, quater), le banche europee, sia in virtù di accordi stretti direttamente con gli Stati Uniti d'America che secondo normativa bancaria europea, non possono e non avrebbero potuto, come noto (e come ovvio), rilasciare garanzie bancarie in favore di società soggette ad embargo commerciale e finanziario»), ben potendo l'oggetto del contratto essere anche solo determinabile.
15.
Sostiene altresì la convenuta che l'obbligazione di prestare tale garanzia doveva ritenersi venuta meno, e la relativa clausola abrogata, perché da anni disapplicata nei rapporti tra le parti, in quanto mai prima di allora aveva preteso il rilascio una CP_2
vera e propria garanzia bancaria internazionale.
L'argomento sotteso a tale prospettazione è quantomai debole e si scontra col fatto che, come pacifico alla luce dei documenti acquisiti (letti e interpretati alla luce della stessa successiva condotta delle parti), nel rapporto de quo la clausola era stata espressamente pattuita per iscritto: se le parti non l'avessero voluta, non l'avrebbero riprodotta. Manca in ogni caso la prova che di un accordo tra le parti volto a non applicare la clausola contenuta nel contratto de quo.
16.
Occorre a questo punto esaminare le conclusioni dell'una e dell'altra delle parti nella prospettiva delle domande volte ad accertare l'inadempimento altrui.
E' un fatto che non aveva prestato la Advance payement guarrantee CP_1
contestualmente all'emissione della fattura (n. 328 del 20 dicembre 2017) di cui chiedeva pagina 24 di 27 il pagamento o in tempi brevi rispetto a quella data e che a tal fine si era attivata a distanza di mesi (gennaio – febbraio ) e anche oltre il termine stesso fissato per la consegna della merce (30 marzo 2018).
E' altresì vero, però, che aveva tenuto un comportamento ondivago e CP_2
ambiguo, non rispettoso dei canoni della buona fede e della correttezza.
In un primo momento aveva manifestato interesse per la piena attuazione degli accordi sino a sollecitare la presentazione della garanzia bancaria (v. anche i non specificatamente contestati capitoli 13- 17 di prova testimoniale proposta da CP_1
testimone dott.ssa , dipendente della convenuta, nonché i già richiamati Testimone_1
documenti).
Successivamente aveva negato la collaborazione richiesta da CP_2 CP_1
omettendo di precisare quale fosse l'utilizzatore finale della merce (omesso invio del c.d.
End User Certificate), informazione questa espressamente richiesta dalla banca al CP_4
fine di rilasciare la garanzia (si rimanda alla non specificatamente contestata, quanto ai profili di fatto, documentazione prodotta dalla convenuta, in particolare documenti 35 –
45, con particolare riferimento alle email inviate alla convenuta da di e alle CP_9 CP_4
richieste, senza risposta, di o del suo legale ad e allegazione di parte CP_1 CP_2
convenuta, rifluite nei capitoli di prova per i quali, anche alla luce della documentazione acquisita, non è dunque necessario procedere alla assunzione dei testimoni;
si rimanda in particolare ai capitoli da 18 a 23, testimone indicata la ragioniera . Persona_2
Infine, aveva chiesto l'annullamento dell'ordine con una giustificazione del CP_2
tutto priva di obiettivo riscontro (v. la già richiamata email prodotta dalla convenuta come doc. 45) e smentita dalla successiva condotta, menzionata in citazione (punto 5, pag. 13), ossia dal fatto di essersi rivolta a società terze «per ottenere la fornitura non eseguita da
con un ritardo di oltre sei mesi rispetti alle tempistiche previste e con conseguente CP_1
esposizione all'obbligo di pagamento di penali nei confronti dei propri clienti» (rimasti ignoti): dal che, peraltro, si desume che anche dopo il 30 marzo 2018 non era effettivamente venuto meno l'interesse di a ricevere la fornitura di cui alle intese CP_2
con CP_1
Resta il fatto che se l'attrice avesse inviato l'End User Certificate la convenuta avrebbe potuto ottenere il rilascio dell'attesa garanzia.
pagina 25 di 27 La crisi della cooperazione tra i partner contrattuali è dunque imputabile prevalentemente alla condotta di per ragioni che pensa di poter spiegare CP_2 CP_1
(il licenziamento del cittadino iraniano che le aveva procurato i contatti con , ma CP_2
che, ai fini della decisione, non è necessario indagare, essendo sufficiente il dato obiettivo del contegno tenuto dalla società attrice
Operata la necessaria comparazione tra la condotta delle parti, il venir meno del vincolo contrattuale va posto in correlazione con la colpevole condotta di la quale CP_2
peraltro neppure ha convincentemente prospettato apprezzabili perdite economiche in relazione alla mancata piena attuazione dell'affare concordato con e che CP_1
comunque andrebbero ricondotte a proprie decisioni e alla propria autoresponsabilità: evidentemente, per qualche ragioni non esplicitata dall'attrice, ha preferito CP_2
cambiare fornitore.
17.
Le conseguenze in tema di tutela risarcitoria in favore di vanno raggiunte CP_1
tenendo conto di quanto già osservato al paragrafo 12, tanto più che la convenuta non ha offerto obiettivi elementi di fatto e chiari parametri idonei a delimitare il lamentato danno da lucro cessante e che in questo quadro l'istanza di ammissione di C.T.U. appare esplorativa. Ad ogni modo, come già detto, attesa la peculiare struttura delle obbligazioni derivanti dall'accordo tra le parti e la presenza di intensi obblighi di protezione in capo a ciascuno dei contraenti, il pregiudizio risarcibile in favore di va limitato entro la CP_1
sfera dei costi, anche in termini di dispendio di attività rivelatasi inutile, sostenuti nella fase di progettazione della fornitura e di raccolta delle informazioni e di tenuta dei contatti necessari a ottenere la garanzia bancaria, con inevitabile impegno di personale dipendente che avrebbe ben potuto essere impiegato in altri settori o per altri obiettivi, pregiudizio che, avuto riguardo alle dimensioni e al valore della fornitura poi non attuata, può essere equitativamente liquidato in euro 18.500,00 all'attualità.
18.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'attrice in relazione alla somma attribuita alla convenuta.
pagina 26 di 27
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo 26 giugno 2018 n. 3635;
- pronuncia la risoluzione del contratto meglio descritto in motivazione per inadempimento di;
Parte_1
- condanna a pagare a la Parte_1 CP_1
somma di euro 18.500,00 a titolo di risarcimento del danno nel senso di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla deliberazione al saldo;
- condanna a pagare a la Parte_1 CP_1
spese processuali, liquidate in euro 7.617,00 per compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge.
Bologna, 29.8.2025
Il giudice
AN TA
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