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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico VI ST, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4584/2024 R.G. avente ad oggetto: “proprietà”, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e Parte_8 Parte_9 Parte_10 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Teresa Giordano, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Sant'Antimo, alla via E. De Nicola n. 6;
ATTORI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Cervone, presso il cui studio CP_1
elett.mente domicilia in Caivano, alla via Morelli e Silvati n. 54
CONVENUTA
DEL e domiciliati come in atti CP_2 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;
considerato che
la presente domanda, avente ad oggetto “diritti reali/proprietà”, è soggetta alla procedura della mediazione obbligatoria, prevista quale condizione di procedibilità (cfr. art. 5 d.lgs.
n. 28/2010); considerato che secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che lo scrivente ritiene di seguire, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del
2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma
1bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura speciale sostanziale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste;
ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato, ma, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale;
per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore;
perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (cfr. Cass. n. 8473/2019); in questi termini, la Corte d'Appello di Napoli ha chiarito che il procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010 ha natura personalissima, con la conseguenza che esso esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale;
all'uopo, le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione, a condizione che sia espressamente conferito loro il potere di parteciparvi;
il rappresentato, quindi – trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare,
è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi;
la mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione
(sentenza n. 3227 del 29.9.2020); considerato che, nel caso di specie, parte attorea, sulla quale ricadeva l'onere di attivare la relativa procedura, come emerge dai verbali prodotti in atti, non è comparsa personalmente in sede di mediazione obbligatoria, essendo presente soltanto l'avvocato Maria Teresa Giordano munito di
“procura alle liti”, privo dunque della procura nei termini di cui prima si è detto;
ritenuto alla luce delle suesposte ragioni che la domanda va dichiarata improcedibile, per mancato effettivo e rituale esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
ritenuto che
le spese di lite, atteso l'esito del giudizio in mero rito, possono integralmente compensarsi tra le parti;
P.Q.M.
- dichiara improcedibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 5.12.2025.
Il giudice
VI ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico VI ST, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4584/2024 R.G. avente ad oggetto: “proprietà”, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e Parte_8 Parte_9 Parte_10 rappresentati e difesi dall'avv. Maria Teresa Giordano, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Sant'Antimo, alla via E. De Nicola n. 6;
ATTORI
E
rappresentata e difesa dall'avv. Ferdinando Cervone, presso il cui studio CP_1
elett.mente domicilia in Caivano, alla via Morelli e Silvati n. 54
CONVENUTA
DEL e domiciliati come in atti CP_2 CP_3
CONVENUTI CONTUMACI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato;
considerato che
la presente domanda, avente ad oggetto “diritti reali/proprietà”, è soggetta alla procedura della mediazione obbligatoria, prevista quale condizione di procedibilità (cfr. art. 5 d.lgs.
n. 28/2010); considerato che secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, che lo scrivente ritiene di seguire, nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del
2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma
1bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura speciale sostanziale, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste;
ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato, ma, allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale;
per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore;
perciò, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale che non rientra nei poteri di autentica dell'avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista (cfr. Cass. n. 8473/2019); in questi termini, la Corte d'Appello di Napoli ha chiarito che il procedimento di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/2010 ha natura personalissima, con la conseguenza che esso esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale;
all'uopo, le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione, a condizione che sia espressamente conferito loro il potere di parteciparvi;
il rappresentato, quindi – trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale – deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare,
è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi;
la mediazione, infatti, non può considerarsi ritualmente esperita neppure con la semplice partecipazione del legale, ancorché munito di procura speciale per la partecipazione alla mediazione
(sentenza n. 3227 del 29.9.2020); considerato che, nel caso di specie, parte attorea, sulla quale ricadeva l'onere di attivare la relativa procedura, come emerge dai verbali prodotti in atti, non è comparsa personalmente in sede di mediazione obbligatoria, essendo presente soltanto l'avvocato Maria Teresa Giordano munito di
“procura alle liti”, privo dunque della procura nei termini di cui prima si è detto;
ritenuto alla luce delle suesposte ragioni che la domanda va dichiarata improcedibile, per mancato effettivo e rituale esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
ritenuto che
le spese di lite, atteso l'esito del giudizio in mero rito, possono integralmente compensarsi tra le parti;
P.Q.M.
- dichiara improcedibile la domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, 5.12.2025.
Il giudice
VI ST