Sentenza 27 dicembre 2022
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 23/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
AM LL Presidente Paola Briguori Consigliere Antonio Palazzo Consigliere Carola Corrado Primo Referendario Primo referendario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. 60484 del registro di segreteria, promosso da:
IE RI (c.f. [...]), nata a [...] il per procura allegata al presente atto (ed in uno allo stesso notificata) ai sensi FRZ70P27C351N, fax 095 533313, pec: fabriziocalvo@pec.it), presso il cui studio in Catania, Via Pietro Mascagni, 110, è elettivamente domiciliata;
-appellantecontro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Coretti (c.f. [...]pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), EL AT (c.f.
[...], pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),
IO DE (c.f. [...]; pec:
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), GI NI (c.f.
[...]; pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it)
e IA AR (c.f. [...]; pec:
avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria
-appellatoavverso la sentenza n. 984/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, depositata in data 27 dicembre 2022;
udienza dott.ssa Alessia Spirito, data per letta la relazione del relatore dr.ssa , assente parte appellante;
Ritenuto in
FATTO
1. Con sentenza n. 984/2022 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania rigettava il ricorso, proposto da IE RI, anticipata con determinazione della quota a carico di INPS secondo il sistema di calcolo retributivo (ex art. 1, comma 13, della l. 335/1995) in applicazione 2.
disposizione di c quale, per la determinazione dell'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo della pensione (in cumulo), si deve tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239 (fra cui rientra ENPAV) della stessa legge (fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo).
considerare, ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione periodi assicurativi presso gli enti di previdenza di cui al d.lgs. 509/1994 che, considerati di competenza dei rispettivi enti per determinare il trattamento pro quota.
riconoscere la propria pensione anticipata con determinazione della quota a la condanna economiche sulla stessa, derivanti dal ricalcolo, con la medesima decorrenza, oltre agli accessori del credito.
3. Con memoria del 29 luglio della Corte dei conti che ha affermato che «
calcolo della pensione, si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non titutive della 335/1995 ovvero alle gestioni di competenza Inps ove risultano affluiti i relativi contributi, a condizione che si tratti di periodi non sovrapposti.
Diversamente considerando si giungerebbe ad una non consentita doppia valorizzazione, a fini diversi del diritto, di periodi assicurativi maturati in godono le casse professionali». (I Sez. centr. App., sentenza n. 284/2023).
4.
da INPS Corte dei conti in sede giurisdizionale.
5.
organizzativo.
Presidente, sentito il C di
del 21 gennaio 2026.
6.
appellante.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, la trattazione orale del presente giudizio era stata della causa, debitamente comunicato dalla Segreteria di questa Sezione, alla constatata
compare all'udienza di discussione il collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante.
Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedib
Pertanto, in applicazione di tale norma, il Collegio del giudizio de quo.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte dei conti - ,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, depositata in data 27 dicembre 2022;
Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026.
Il Relatore Il Presidente
AM LL
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente
DECRETO
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
DISPONE
articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL PRESIDENTE
AM LL
f.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente f.to digitalmente Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, Il Dirigente f.to digitalmente