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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritta al N. 3727/2023 R.G. introdotto ex art. 281-decies c.p.c. da:
[...]
TE
[...] [...]
Controparte_2 [...]
Controparte_3
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie minorenni:
Persona_1
[...]
Controparte_4
TA
[...] [...]
, Controparte_5
in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne:
Persona_2
, Parte_1
1 in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia minorenne:
Persona_3
Parte_2
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Simone Lupparelli del Foro di Perugia contro
Resistente contumace Controparte_6
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Indirizzi di residenza dei ricorrenti in Nota depositata in data 19.03.2025
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_6 propria cittadinanza italiana iure sanguinis relativamente a TE
Controparte_2 Parte_3 [...]
Controparte_3 Persona_1 Persona_1
Controparte_4 Controparte_7 CP_5
,
[...] Persona_2 Parte_1 Controparte_8
, in quanto discendenti in linea retta di
[...] Parte_2 Persona_4
, nato a [...] il [...], che emigrato in Brasile ivi
[...] contraeva matrimonio, in data 27.08.1904, con e dalla cui unione ave- Persona_5 va origine l'odierna discendenza;
e (2) per matrimonio quanto a TE
, coniugatasi in data 21.01.1978 con
[...] TE
Deve infatti al riguardo osservarsi che, per quanto nella parte introduttiva del ricorso anche la ricorrente venga ricompresa tra i soggetti richie- TE denti la cittadinanza italiana in quanto discendenti dall'avo capostipite italiano (pur ella non essendolo) e le conclusioni non siano formulate in maniera chiara sul punto, nella narrativa del ricorso viene in ogni caso precisato che la medesima richiede in questa sede la cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio in data 21.01.1978 con l'italo-
2 discendente e dunque iure matrimonii, talché la richiesta può TE comunque essere esaminata in questo senso.
E' precisato nell'atto introduttivo che il sig. non si naturalizzò Persona_4 mai cittadino brasiliano, né rinunciò alla cittadinanza italiana.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_6
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo sta- to delle persone, ha formulato la propria presa d'atto con apposizione del visto.
All'udienza del 21.03.2025 il procuratore attoreo si è riportato al ricorso ed alle doman- de ivi formulate insistendo per l'accoglimento, richiamando contestualmente la propria nota del 19.03.2025 a precisazione dei dati anagrafici di alcuni ricorrenti e degli indirizzi di residenza, nonché a correzione di alcuni errori materiali contenuti nel ricorso, oltre al deposito dell'albero genealogico della famiglia.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
L'art. 7 della legge n. 555/1912 consentiva, inoltre, al figlio di italiano nato in [...] estero che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, di conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, anche se il genitore durante la sua minore età ne incorreva nella perdita, riconoscendo quindi all'interessato la rilevante facoltà di rinunciarvi al raggiungimento della maggiore età, se residente all'estero.
Tale norma speciale derogava, oltre al principio dell'unicità di cittadinanza ex art. 1, a quello della dipendenza delle sorti della cittadinanza del figlio minore da quelle del pa- dre, sancito in via ordinaria dall'art. 12 della medesima legge n. 555 del 1912, ove era previsto che: “I figli minori non emancipati di chi acquista o ricupera la cittadinanza, di- vengono cittadini, salvo che risiedendo all'estero conservino, secondo la legge dello Sta- to a cui appartengono, la cittadinanza straniera”.
3 Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo re- cepito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Va così preliminarmente osservato che l'antenato capostipite Persona_4 nacque a San Giorgio delle Pertiche (PD) il 03.02.1884 e quindi dopo l'annessione del
Veneto al Regno d'Italia, avvenuta il 22.10.1866: fu dunque cittadino italiano.
E' documentato altresì che non si naturalizzò mai cittadino Persona_4 brasiliano, come risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, né rinunciò alla cittadinanza italiana, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana il medesimo l'aveva a propria volta trasmessa (con le precisazioni di cui al segui- to) ai propri discendenti.
4 Quanto, infatti, alla cd. “grande naturalizzazione” del 1889 con cui il Governo provviso- rio brasiliano aveva imposto la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel ter- ritorio nazionale che non avessero manifestato espressa rinuncia entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del decreto (ovvero entro due anni, come corresse la sopravve- nuta costituzione brasiliana del 1891), va osservato quanto segue.
Va ricordato che l'art. 6 del Codice civile italiano del 1885 statuiva che “Lo stato e la ca- pacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalle leggi della nazione a cui esse appartengono”. Quanto poi alla perdita della cittadinanza, l'art. 11 del codice citato affermava espressamente che “la cittadinanza si perde:
1. Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;
2. Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;
3. Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
Nel tempo, proprio sulla base delle diverse letture date alla norma di cui all'art. 11 n.2 cod. civ. 1865, si andarono formando orientamenti giurisprudenziali contrapposti sugli effetti che la “grande naturalizzazione” avrebbe prodotto sulla conservazione della citta- dinanza italiana, giungendo talora ad escluderla.
E' intervenuta a dirimere il contrasto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le due cd. “sentenze gemelle” del 24 Agosto 2022, la n. 25317 e la n. 25318.
Con tali articolate sentenze viene sostanzialmente riaffermato il principio secondo cui
“l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero”.
Ed a conferma di ciò, nella parte motiva (della sentenza n.25317) la Suprema Corte ulte- riormente precisa: “ … L'incisività di codeste espressioni rende il senso ultimo (il senso vero) dell'orientamento, praticamente attestato sulla implausibilità di un'accettazione de- sunta da mera inerzia (appunto “dal fatto negativo”), anziché da una condotta attiva dell'interessato tesa a ottenere la cittadinanza straniera.
A distanza di oltre un secolo questa conclusione va ancora condivisa.
La riprova più convincente si rinviene considerando che alla formula dell'art. 11, n. 2, cod. civ. abr. diede continuità quella dell'art. 8 della l. n. 555 del 1912.
Le fattispecie estintive descritte dal codice civile del 1865 furono difatti replicate, secon- do la tradizione dell'epoca, nella legge speciale sulla cittadinanza del 1912. La quale, por-
5 tando a più compiuto sviluppo l'anteriore previsione, chiarì con maggiore enfasi il punto che interessa, dicendo che “perde la cittadinanza: 1° chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”.
Venne così confermato che (i) la perdita poteva conseguire solo a un atto di acquisizione della cittadinanza straniera spontaneo e volontario del soggetto interessato, e che (ii) mai l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria con- dizione di vita, si sarebbe potuto considerare bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello status.”.
Ed è in quest'ottica che può essere, in ogni caso, letto ed interpretato il certificato nega- tivo di naturalizzazione relativo all'ascendente capostipite (non essendo peraltro evinci- bile agli atti l'anno in cui il capostipite fece ingresso in Brasile).
La discendenza vede pressoché subito un passaggio generazionale per linea materna attraverso la figlia del capostipite, sig.ra nata [...] in [...] ed Persona_6 ivi coniugata con il 20.04.1944, e la primogenita di questa, sig.ra CP_1 [...]
nata il [...], dunque in epoca anteriore alla promulgazione ed Controparte_7 entrata in vigore della Costituzione italiana;
mentre prosegue per linea paterna attraverso il secondogenito, sig. nato il [...], quest' ultimo nato do- TE po l'entrata in vigore della Costituzione italiana.
Con riferimento alla linea di discendenza ed al passaggio generazionale per linea ma- terna, sulla base della normativa all'epoca vigente, ciò determinava l'impossibilità della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista uni- camente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, della L. 555 del 13.06.1912 -
Disposizioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il fi- glio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita per parte di madre;
(2) l'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita della citta- dinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadinanza ita- Persona_6 liana ai propri figli e di conseguenza non vi sarebbe stata la trasmissione neanche agli ul- teriori discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
Ai fini della decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi della Corte
Costituzionale con le storiche sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 (cui ha fatto segui- to nel 1992 l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disci-
6 plina della cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di Cassa- zione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 del 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo della Costituzione – del ridetto art. 1, comma primo n.1 della Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha rite- nuto che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, comminando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni
"transitorie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20:
“Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 della L.555/1912 ma nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983, che comporta dun- que l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa,
7 il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la tra- smissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
8 Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documenta- zione versata in atti, che del pari conferma come l'antenata capostipite non si fosse mai naturalizzata cittadina brasiliana e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadi- nanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di se- guito nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta, va considerato – in relazione al ramo di discendenza attraverso e la di lei figlia Persona_6 Controparte_7
– che resta dirimente il fatto della discendenza per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni caso il po- sitivo perseguimento dell'accertamento e riconoscimento della cittadinanza iure sangui- nis per via amministrativa.
Relativamente, invece, al ramo di discendenza da che prosegue attra- Persona_6 verso il secondogenito va osservato che astrattamente potrebbe TE ritenersi in capo ai ricorrenti la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, essendone i discendenti e ricorrenti titolari sin dalla nascita e ciò in ragione del fatto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, diversamente da quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento della richiesta è necessariamente frutto di lettura giurispru- denziale in mancanza di un dettato normativo inequivoco.
Va tuttavia rilevato che dalla documentazione dimessa in giudizio risultano alcuni tenta- tivi di parte ricorrente di attivarsi per dar inizio all'iter necessario per l'accertamento in via amministrativa del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano;
ciò presso il Consolato Generale d'Italia a San Paolo, circoscrizione consolare territorialmente competente in base alla residenza dei ricorrenti,
9 come indicata in atti. Risulta tuttavia che tale versa in una situazione di grave Parte_4 arretrato nell'evasione delle richieste.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande pre- sentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione della domanda previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (che pur riguarda ipotesi diverse di riconoscimento della cittadinanza italia- na), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati anagrafici, debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal
[...]
alcun evento interruttivo. CP_6
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022, già più sopra richiamata).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_6 provvedimenti conseguenti.
La particolare natura del giudizio e soprattutto la considerazione che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
10 Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'avo italiano e ciò con la produzione dei certificati di nascita e matrimonio rettificati
(il certificato di matrimonio dell'avo capostipite , versato in at- Persona_4 ti, reca la rettifica del nome del contraente e dei nomi dei suoi genitori), debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento interruttivo. Controparte_6
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022).
La domanda avanzata dai ricorrenti TE Controparte_2
,
[...] Parte_3 Controparte_3
Persona_1 Persona_1 Controparte_4
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_5 Persona_2
va
[...] Parte_1 Persona_3 Parte_2 pertanto accolta, dichiarando che i medesimi sono cittadini italiani dalla nascita e dispo- nendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_6
Quanto alla ricorrente così si osserva. TE
Alla donna straniera che abbia sposato un cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della L. 123/1983, anche laddove il coniuge non avesse all'epoca effettuato alcuna pro- cedura di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, si applica il dispo- sto dell'art.10, comma 2 della legge 555/1912, per cui anche ad essa è riconosciuto il di- ritto alla cittadinanza italiana.
Nel caso di specie, ha dimostrato in giudizio, con TE la produzione della relativa documentazione tradotta ed apostillata, che il matrimonio con è intervenuto in data 21.01.1978 e quindi prima dell'entrata TE
11 in vigore della L.123/1983 in data 27.04.1983. E' inoltre provato in giudizio che
[...]
è discendente dell'avo capostipite e conse- CP_1 Persona_4 guentemente cittadino italiano.
La domanda della ricorrente va pertanto accolta. TE
La particolare natura del giudizio e soprattutto il fatto che, da un lato, la decisione di- scende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e, dall'altro, che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva eva- sione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così de- cide: accoglie le domande e per l'effetto dichiara che:
1 nato il [...], in [...] -Stato di São Paulo;
TE
2 nata in [...]-MG, il 29/9/1954; TE
3 nato in [...]-SP, il 12/10/1979; Controparte_2
4 nata in [...]-SP, il 05/11/2002; Parte_3
5 nato il [...] in [...]-SP; Controparte_3
6 nata in [...]-SP, il 18/09/2015; Persona_1
7 nata in [...]-SP, il 26/09/2018; Persona_1
8 nato in [...]-SP, il 17/07/1984; Controparte_4
9 nata in [...]-SP, il 08/02/1945; Controparte_7
10 , nato il [...] in [...]-SP; Controparte_5
11 nata in [...]-SP, il 14/08/2008; Persona_2
12 , nata il [...] in [...]-SP; Per_2 Parte_1
13 nata in [...]-SP, il 01/06/2008; Persona_3
14 nata in [...]-SP, il 07/01/1983; Parte_2 sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di CP_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
12 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 25 Marzo 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Lavinia Guardo, funzionario CP_9
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