Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04575/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4575 del 2025, proposto da
PE LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Melillo e Paolo Galdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio diniego sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 23.07.2025;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
nonche' per l'accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, co. 4, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. CC MP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame, notificato il 15 settembre 2025 e depositato il successivo 16 settembre, il sig. LI insorgeva avanti questo TAR per ottenere l’annullamento del silenzio rigetto maturato sulla istanza di accesso agli atti presentata agli uffici della Regione Campania in data 23 luglio 2025, avente ad oggetto la ostensione della copia dell’avviso di accertamento n. 964198189823 del 26.09.2022 in relazione alla tassa automobilistica anno 2019 sul veicolo tg. FD044AA, e relativo referto di notificazione.
In prossimità della odierna udienza camerale lo stesso ricorrente rappresentava l’avvenuto, integrale, soddisfacimento della pretesa conoscitiva quivi azionata, in data 2 ottobre 2025, instando per la cessazione della materia del contendere, solo insistendo per la condanna alle spese della intimata -ma non costituita in giudizio- Amministrazione regionale, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Si impone, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente sostanzialmente ottenuto quanto richiesto con il ricorso, sulla scorta di quanto allegato e pacificamente riconosciuto dallo stesso ricorrente.
Le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto della scansione temporale che risulta avere connotato la fattispecie che ne occupa, e delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
AN SC, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC MP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC MP | AN SC |
IL SEGRETARIO