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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 23/12/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2619 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/09/1963,
e
C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VI) il 9/08/1963,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco BELLIN
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso CP_1
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la casa coniugale, in locazione, rimarrà nella disponibilità esclusiva, alla
GL IG.ra , il contratto di locazione verrà intestato solo alla Pt_1
medesima quale conduttrice, il sig. lascerà la casa coniugale prelevando Pt_2
i suoi effetti personali mentre la mobilia rimarrà di proprietà esclusiva alla
IG.ra ; Pt_1
- il signor è in pensione mentre la sig.ra lavora come commessa Pt_2 Pt_1
sono economicamente autosufficienti ed entrambi i coniugi rinunciano
espressamente all'assegno di mantenimento;
- il conto corrente cointestato presso la Banca Unicredit, Filiale Largo Parolini
di Bassano del Grappa (VI), di circa €uro 120.000,00 = (centoventimila/00)
verrà suddiviso con il riconoscimento a favore della GL IG.ra Pt_1
della somma di €uro 90.000,00 = (novantamila/00) definendo ogni
[...]
rapporto economico tra di loro senza avere più nulla a che pretendere l'uno
dall'altro.
- Spese di causa integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
2 congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cassola (VI) in data
2/06/1991, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/12/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta
3 dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Cassola (VI) in data 2/06/1991 con Parte_2
atto trascritto al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 1991, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cassola (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2619 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
28/09/1963,
e
C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VI) il 9/08/1963,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco BELLIN
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso CP_1
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- la casa coniugale, in locazione, rimarrà nella disponibilità esclusiva, alla
GL IG.ra , il contratto di locazione verrà intestato solo alla Pt_1
medesima quale conduttrice, il sig. lascerà la casa coniugale prelevando Pt_2
i suoi effetti personali mentre la mobilia rimarrà di proprietà esclusiva alla
IG.ra ; Pt_1
- il signor è in pensione mentre la sig.ra lavora come commessa Pt_2 Pt_1
sono economicamente autosufficienti ed entrambi i coniugi rinunciano
espressamente all'assegno di mantenimento;
- il conto corrente cointestato presso la Banca Unicredit, Filiale Largo Parolini
di Bassano del Grappa (VI), di circa €uro 120.000,00 = (centoventimila/00)
verrà suddiviso con il riconoscimento a favore della GL IG.ra Pt_1
della somma di €uro 90.000,00 = (novantamila/00) definendo ogni
[...]
rapporto economico tra di loro senza avere più nulla a che pretendere l'uno
dall'altro.
- Spese di causa integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato
2 congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Cassola (VI) in data
2/06/1991, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza dell'11/12/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e,
pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta
3 dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
uniti in matrimonio in Cassola (VI) in data 2/06/1991 con Parte_2
atto trascritto al n. 11, Parte II, Serie A, Anno 1991, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cassola (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.12.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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