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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI Latina
Sezione Prima Civile - Famiglia – V.G. 178 del 2023 sub 2
così composto:
DO.SS Concetta Serino Presidente
DO.SS Claudia Marra Giudice relatore est.
DO.SS Tania Monetti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso, vista la nota scritta in sostituzione di udienza che precede, il seguente
DECRETO
Premesso che in pendenza del procedimento portante VG 178 del 2023, da qualificarsi come procedimento proposto ai sensi dell'art. 9 della l. 898 del 1970, applicabile ratione temporis, e 337 quinquies c.c., avente ad oggetto la richiesta di modifica del regime di diritto di visita paterno rispetto alla prole, con contestuale richiesta di sanzioni ex art. 709 ter c.p.c., nonché in pendenza di altro sub – procedimento sub 1, ha depositato ulteriore ricorso con cui ha chiesto al Parte_1
Tribunale che “inaudita altera parte, Voglia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 473bis.38 e
473bis.39 c.p.c.:- in via principale: autorizzare, anche in difetto di assenso paterno, la DO.SS
a condurre il proprio figlio minore presso uno specialista in Persona_1 Persona_2
neuropsichiatra infantile del Centro Fisiomed, specializzato nella valutazione e nel trattamento dei disordini del neurosviluppo, sito a (04015 – LT) Priverno, in Via XXV Aprile affinché sia sottoposto ad accertamenti clinici ed alle cure mediche e/o psicologiche che saranno ritenute neceSSrie a tutelare la salute del medesimo;
- sempre in via principale: ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c.:a) ammonire il Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente a [...]
Salto di Fondi (04022 – LT), in Via Covino 906/3, per tutte le condotte adottate in pregiudizio della prole minorenne descritte in narrativa;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 614bis c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Giudicante, la somma di denaro dovuta dal Sig.
[...]
, nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente a [...]di Fondi (04022 – CP_1
LT), in Via Covino 906/3, per ogni violazione o inosservanza successiva all'emanando provvedimento ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del medesimo;
c) condannare il
Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente a [...]di Fondi CP_1 (04022 – LT), in Via Covino 906/3 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della CaSS delle ammende nella misura ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Giudicante;
d) condannare il Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente a [...]
Salto di Fondi (04022 – LT), in Via Covino 906/3 al risarcimento dei danni a favore dell'ex moglie,
DO.SS , nata a [...] il [...] e residente a (04019 – LT) Persona_1
NA, in Via Turati n. 2/b, nonché della prole minorenne, meglio identificata in narrativa, nella misura ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo Giudicante. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio”;
Rilevato che, in particolare, la ricorrente ha dedotto che il figlio minore durante l'estate PE
2024, ha trascorso con il padre “ben 7 settimane, durante le quali, come accaduto in paSSto, è stato inceSSntemente esposto al modus operandi del Sig. , caratterizzato, come dimostrato CP_1 persino durante l'accertamento peritale, da una marcata vittimizzazione di sé e da un'aspra acrimonia nei confronti della ex moglie e di tutto il suo ramo parentale”; che già in paSSto il minore, dopo periodi di frequentazione paterna, aveva accusato disturbi nervosi;
che dopo tale protratto periodo di frequentazione paterna, stava mostrando “gravi tic nervosi, che si PE
sostanziano in violente contrazioni dei muscoli del volto, repentini scatti in orizzontale della mandibola, scoordinati movimenti del capo, della bocca e degli occhi, che, anche nei momenti di maggiore relax, gli fanno assumere smorfie innaturali, nonché gesti inconsulti delle braccia e spasmi nel tronco, oltre che emissione di rantoli del tutto ingiustificati”; che la ricorrente aveva mandato un meSSggio (n.d.r. un meSSggio WhatsApp) del seguente tenore: “Ciao , CP_1 PE negli ultimi mesi ha iniziato a manifestare …Questo è il motivo per cui ti chiedo il consenso per poterlo sottoporre immediatamente alla valutazione di un neuropsichiatra infantile presso il centro accreditato Fisiomed di Priverno ed intervenire di conseguenza. Ti prego, stavolta, di valutare con attenzione quanto ti sto dicendo e di regolarti, quindi, diversamente rispetto a quanto accaduto in paSSto con i bambini, che non hanno potuto intraprendere la psicoterapia che era loro neceSSria
a causa del tuo diniego. nostro figlio, ha bisogno di aiuto e per questo è neceSSrio PE
anche il tuo consenso. Ti prego di rispondermi al più presto, considerata la delicatezza della questione. Buona serata”; che tale meSSggio era rimasto privo di riscontro;
che successivamente, sollecitato dalla ricorrente, il aveva inviato un meSSggio vocale alla ricorrente con cui CP_1
aveva ridimensionato le problematiche del minore ed esternato la sua contrarietà a ché i minori si recassero dagli psicologi scelti dalla ricorrente, suoi amici;
Rilevato che il Giudice rel., tenuto conto del fatto che il presente sub-procedimento attiene al procedimento 178 del 2023 che è stato instaurato il 14 gennaio 2023 e a cui non è applicabile la riforma introdotta con il d. lgs. 149 del 2022, ha dato atto della non applicabilità dell'art. 473-bis.39 c.p.c., del fatto che il ricorso è da riqualificare come proposto ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., e, pertanto, ritenuto di dover provvedere nel contraddittorio delle parti, ha fiSSto udienza disponendo la notifica del ricorso e del decreto all'altra parte;
Vista la memoria depositata dal che ha così concluso: “Voglia l'autorità adita, ogni CP_1
contraria istanza reietta, così provvedere:– rigettare l'istanza ex adverso, infondata in fatto e diritto per tutto quanto in narrativa esposto e quindi di non procedere nell'accoglimento di tutte le avverse richieste, si rammenta al Giudicante che la prima richiesta non può comunque trovare accoglimento come già espresso per trattarsi di struttura privata scelta unilateralmente dalla Sig.ra senza il consenso del Sig. .– Le altre richieste devono essere pure Per_1 CP_1
dichiarate inammissibili sia per essere subordinate al giudizio principale sia per quanto altro sopra riportato.- Con ferma opposizione al deposito ed inammissibilità, dei video di cui al doc. A1 e al doc. A2 in quanto non sono stati acquisiti in modo rituale per cui non vi è certezza della corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (Cass. Sez. Lav. 28.01.2011 n. 2117), né consegue che dette riproduzioni non assurgono a qualità di prova ai sensi della normativa richiamata ex art. 2699 c.c. e ss., con riserva di disconoscimento specifico laddove venga consentita l'acquisizione di detto mezzo di riproduzione atipico in versione originale, oltretutto trattasi di materiale di dubbia provenienza.- Con ferma opposizione al deposito ed inammissibilità, degli screenshot della corrispondenza WhatsApp intercorsa tra le Parti nel periodo 2 – 3 settembre
2024 di cui al doc. A3; del meSSggio vocale inviato dal Sig. alla DO.SS CP_1 Per_1
in data 3 settembre 2024 di cui al doc. A4; delle foto dei meSSggi scambiati tra il Sig.
[...]
ed il piccolo durante l'estate 2024 di cui al doc. A…Con CP_1 Persona_2 vittoria di compensi e spese di lite”;
Ritenuto che le domande di parte ricorrente non siano meritevoli di accoglimento, in quanto:
a) innanzitutto appare totalmente generica e ab origine inammissibile la richiesta di autorizzare la ricorrente a condurre il figlio “presso uno specialista in neuropsichiatra infantile del PE
Centro Fisiomed, specializzato nella valutazione e nel trattamento dei disordini del neurosviluppo, sito a (04015 – LT) Priverno, in Via XXV Aprile affinché sia sottoposto ad accertamenti clinici ed alle cure mediche e/o psicologiche che saranno ritenute neceSSrie a tutelare la salute del medesimo”, infatti la ricorrente avrebbe dovuto indicare nell'istanza sia il nominativo del professionista a cui intende rivolgersi, dando conto delle sue qualifiche professionali, sia specificatamente la tipologia di trattamento medico richiesto;
b) il meSSggio WhatsApp prodotto è del tutto inidoneo a dare dimostrazione del fatto che il padre sia stato sufficientemente informato del trattamento medico cui la ricorrente intende sottoporre il figlio;
la ricorrente avrebbe dovuto, invece, trasmettere all'altro genitore il modulo dettagliato del consenso informato da sottoscrivere rilasciato dal medico, con analitica descrizione del trattamento medico cui sottoporre in tal modo, invece, il non è stato in alcun modo messo PE CP_1
in condizione di esplicare un consenso informato al trattamento;
c) inoltre, tale ricorso appare in parte anche contrastante con precedente ricorso, sempre depositato in corso di causa, formalmente ai sensi degli artt. 473-bis.38 e 39 c.p.c. e riqualificato ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. da parte del Giudice rel, tuttora pendente, con cui ha chiesto Parte_1 autorizzazione “all'Ill.mo Tribunale di Latina, in persona del Giudice, DO.SS Claudia Marra, già intereSSto dal giudizio contraddistinto con R.G. n. 178/2023 VG pendente tra le medesime Parti, affinché, disattesa ogni contraria istanza e fiSSta la rituale udienza di comparizione delle Parti,
Voglia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 473bis.38 e 473bis.39 c.p.c.:- in via principale: adottare, anche inaudita altera parte, i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti da Codesto Ill.mo
Giudicante più opportuni a tutelare la prole minorenne e, in particolare, il piccolo PE
;- sempre in via principale: disporre che i minori e
[...] Persona_3 ER
, nate a Roma, il 31 maggio 2011, e , nato a [...] il 18 agosto
[...] Persona_2
2012, tutti residenti a [...], intraprendano un percorso psicoterapeutico presso gli specialisti della SIPsIA (Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Coppia), con sede a (00198) Roma, in Via Ghirza n. 9, di cui hanno necessità,anche senza il consenso del padre, Sig. , attesa l'adesione da questi CP_1 già manifestata nel corso dell'udienza dell'8 giugno 2023 e la valutazione espreSS dai Servizi
Sociali nella relazione del 14 settembre 2023 di cui al doc. E2 cit.;- sempre in via principale: ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c.:a) ammonire il Sig. , nato a [...] il giorno CP_1
11 agosto 1974 e residente a [...]3, per tutte le condotte adottate in pregiudizio della prole minorenne descritte in narrativa;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 614bis, nella misura ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Giudicante, la somma di denaro dovuta dal Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente CP_1
a Salto di Fondi (04022 – LT), in Via Covino 906/3, per ogni violazione o inosservanza successiva all'emanando provvedimento ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del medesimo;
c) condannare il Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente a [...]
Salto di Fondi (04022 – LT), in Via Covino 906/3 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della CaSS delle ammende nella misura ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo
Giudicante; d) condannare il Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 CP_1
e residente a [...]3 al risarcimento dei danni a favore dell'ex moglie, DO.SS , nata a [...] il [...] e residente a [...] in Via Turati n. 2/b, nonché della prole minorenne, meglio identificata in narrativa, nella misura ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo Giudicante;
- in via istruttoria: autorizzare il deposito, su supporto materiale, del video di cui al doc. P) ritraente il minore PE
alla guida di una moto di groSS cilindrata. Con vittoria di spese, onorari e competenze
[...] di giudizio”, domande confermate nell'ultima nota scritta in sostituzione di udienza nell'ambito del suddetto sub procedimento n. 1, in cui si fa riferimento a un centro medico diverso da quello indicato nel ricorso che ha introdotto il sub procedimento n. 2;
d) infine, va rilevato per completezza, che non appare in alcun modo neceSSrio che il minore sia sottoposta a nuova valutazione neuropsichiatrica;
infatti la steSS ricorrente nel PE ricorso introduttivo del procedimento principale, riferendosi a a pag, 3, ha scritto: “Nel PE periodo compreso tra l'ottobre 2020 e l'agosto 2022 il minore considerato è stato sottoposto ad accertamenti neurologici sia presso l'Asl di Latina che presso l'Azienza ospedaliera Sant'Andrea, tutti tesi ad individuare l'eziologia dei malesseri da cui il medesimo è affetto;
in tale contesto lo stesso ha effettuato diversi elettroencefalogrammi, tutti, fortunatamente, con esito negativo, a conferma della natura psicologica e non biologica dei disturbi de quibus (cfr. doc. 9)”; successivamente il minore è stato sottoposto su disposizione di questo Tribunale a valutazione da parte del (v. relazione depositata il 14 settembre 2023) da cui non sono emersi elementi Pt_2
patologici, benché sia stato suggerito un percorso psicologico per “lavorare sugli aspetti d'insicurezza, rafforzare l'io e migliorare la capacità di gestione e integrazione delle emozioni”;
Ritenuto che, pertanto, la richiesta di autorizzazione formulata da parte ricorrente, con le accessorie domande sanzionatorie non siano meritevoli di accoglimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, a definizione del sub- procedimento Vg 178 del 2023 sub 2, così procede:
“Rigetta il ricorso.
Spese al definitivo”.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente
DO.SS Concetta Serino.
Sezione Prima Civile - Famiglia – V.G. 178 del 2023 sub 2
così composto:
DO.SS Concetta Serino Presidente
DO.SS Claudia Marra Giudice relatore est.
DO.SS Tania Monetti Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso, vista la nota scritta in sostituzione di udienza che precede, il seguente
DECRETO
Premesso che in pendenza del procedimento portante VG 178 del 2023, da qualificarsi come procedimento proposto ai sensi dell'art. 9 della l. 898 del 1970, applicabile ratione temporis, e 337 quinquies c.c., avente ad oggetto la richiesta di modifica del regime di diritto di visita paterno rispetto alla prole, con contestuale richiesta di sanzioni ex art. 709 ter c.p.c., nonché in pendenza di altro sub – procedimento sub 1, ha depositato ulteriore ricorso con cui ha chiesto al Parte_1
Tribunale che “inaudita altera parte, Voglia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 473bis.38 e
473bis.39 c.p.c.:- in via principale: autorizzare, anche in difetto di assenso paterno, la DO.SS
a condurre il proprio figlio minore presso uno specialista in Persona_1 Persona_2
neuropsichiatra infantile del Centro Fisiomed, specializzato nella valutazione e nel trattamento dei disordini del neurosviluppo, sito a (04015 – LT) Priverno, in Via XXV Aprile affinché sia sottoposto ad accertamenti clinici ed alle cure mediche e/o psicologiche che saranno ritenute neceSSrie a tutelare la salute del medesimo;
- sempre in via principale: ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c.:a) ammonire il Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente a [...]
Salto di Fondi (04022 – LT), in Via Covino 906/3, per tutte le condotte adottate in pregiudizio della prole minorenne descritte in narrativa;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 614bis c.p.c., nella misura ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Giudicante, la somma di denaro dovuta dal Sig.
[...]
, nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente a [...]di Fondi (04022 – CP_1
LT), in Via Covino 906/3, per ogni violazione o inosservanza successiva all'emanando provvedimento ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del medesimo;
c) condannare il
Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente a [...]di Fondi CP_1 (04022 – LT), in Via Covino 906/3 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della CaSS delle ammende nella misura ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Giudicante;
d) condannare il Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente a [...]
Salto di Fondi (04022 – LT), in Via Covino 906/3 al risarcimento dei danni a favore dell'ex moglie,
DO.SS , nata a [...] il [...] e residente a (04019 – LT) Persona_1
NA, in Via Turati n. 2/b, nonché della prole minorenne, meglio identificata in narrativa, nella misura ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo Giudicante. Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio”;
Rilevato che, in particolare, la ricorrente ha dedotto che il figlio minore durante l'estate PE
2024, ha trascorso con il padre “ben 7 settimane, durante le quali, come accaduto in paSSto, è stato inceSSntemente esposto al modus operandi del Sig. , caratterizzato, come dimostrato CP_1 persino durante l'accertamento peritale, da una marcata vittimizzazione di sé e da un'aspra acrimonia nei confronti della ex moglie e di tutto il suo ramo parentale”; che già in paSSto il minore, dopo periodi di frequentazione paterna, aveva accusato disturbi nervosi;
che dopo tale protratto periodo di frequentazione paterna, stava mostrando “gravi tic nervosi, che si PE
sostanziano in violente contrazioni dei muscoli del volto, repentini scatti in orizzontale della mandibola, scoordinati movimenti del capo, della bocca e degli occhi, che, anche nei momenti di maggiore relax, gli fanno assumere smorfie innaturali, nonché gesti inconsulti delle braccia e spasmi nel tronco, oltre che emissione di rantoli del tutto ingiustificati”; che la ricorrente aveva mandato un meSSggio (n.d.r. un meSSggio WhatsApp) del seguente tenore: “Ciao , CP_1 PE negli ultimi mesi ha iniziato a manifestare …Questo è il motivo per cui ti chiedo il consenso per poterlo sottoporre immediatamente alla valutazione di un neuropsichiatra infantile presso il centro accreditato Fisiomed di Priverno ed intervenire di conseguenza. Ti prego, stavolta, di valutare con attenzione quanto ti sto dicendo e di regolarti, quindi, diversamente rispetto a quanto accaduto in paSSto con i bambini, che non hanno potuto intraprendere la psicoterapia che era loro neceSSria
a causa del tuo diniego. nostro figlio, ha bisogno di aiuto e per questo è neceSSrio PE
anche il tuo consenso. Ti prego di rispondermi al più presto, considerata la delicatezza della questione. Buona serata”; che tale meSSggio era rimasto privo di riscontro;
che successivamente, sollecitato dalla ricorrente, il aveva inviato un meSSggio vocale alla ricorrente con cui CP_1
aveva ridimensionato le problematiche del minore ed esternato la sua contrarietà a ché i minori si recassero dagli psicologi scelti dalla ricorrente, suoi amici;
Rilevato che il Giudice rel., tenuto conto del fatto che il presente sub-procedimento attiene al procedimento 178 del 2023 che è stato instaurato il 14 gennaio 2023 e a cui non è applicabile la riforma introdotta con il d. lgs. 149 del 2022, ha dato atto della non applicabilità dell'art. 473-bis.39 c.p.c., del fatto che il ricorso è da riqualificare come proposto ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., e, pertanto, ritenuto di dover provvedere nel contraddittorio delle parti, ha fiSSto udienza disponendo la notifica del ricorso e del decreto all'altra parte;
Vista la memoria depositata dal che ha così concluso: “Voglia l'autorità adita, ogni CP_1
contraria istanza reietta, così provvedere:– rigettare l'istanza ex adverso, infondata in fatto e diritto per tutto quanto in narrativa esposto e quindi di non procedere nell'accoglimento di tutte le avverse richieste, si rammenta al Giudicante che la prima richiesta non può comunque trovare accoglimento come già espresso per trattarsi di struttura privata scelta unilateralmente dalla Sig.ra senza il consenso del Sig. .– Le altre richieste devono essere pure Per_1 CP_1
dichiarate inammissibili sia per essere subordinate al giudizio principale sia per quanto altro sopra riportato.- Con ferma opposizione al deposito ed inammissibilità, dei video di cui al doc. A1 e al doc. A2 in quanto non sono stati acquisiti in modo rituale per cui non vi è certezza della corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta (Cass. Sez. Lav. 28.01.2011 n. 2117), né consegue che dette riproduzioni non assurgono a qualità di prova ai sensi della normativa richiamata ex art. 2699 c.c. e ss., con riserva di disconoscimento specifico laddove venga consentita l'acquisizione di detto mezzo di riproduzione atipico in versione originale, oltretutto trattasi di materiale di dubbia provenienza.- Con ferma opposizione al deposito ed inammissibilità, degli screenshot della corrispondenza WhatsApp intercorsa tra le Parti nel periodo 2 – 3 settembre
2024 di cui al doc. A3; del meSSggio vocale inviato dal Sig. alla DO.SS CP_1 Per_1
in data 3 settembre 2024 di cui al doc. A4; delle foto dei meSSggi scambiati tra il Sig.
[...]
ed il piccolo durante l'estate 2024 di cui al doc. A…Con CP_1 Persona_2 vittoria di compensi e spese di lite”;
Ritenuto che le domande di parte ricorrente non siano meritevoli di accoglimento, in quanto:
a) innanzitutto appare totalmente generica e ab origine inammissibile la richiesta di autorizzare la ricorrente a condurre il figlio “presso uno specialista in neuropsichiatra infantile del PE
Centro Fisiomed, specializzato nella valutazione e nel trattamento dei disordini del neurosviluppo, sito a (04015 – LT) Priverno, in Via XXV Aprile affinché sia sottoposto ad accertamenti clinici ed alle cure mediche e/o psicologiche che saranno ritenute neceSSrie a tutelare la salute del medesimo”, infatti la ricorrente avrebbe dovuto indicare nell'istanza sia il nominativo del professionista a cui intende rivolgersi, dando conto delle sue qualifiche professionali, sia specificatamente la tipologia di trattamento medico richiesto;
b) il meSSggio WhatsApp prodotto è del tutto inidoneo a dare dimostrazione del fatto che il padre sia stato sufficientemente informato del trattamento medico cui la ricorrente intende sottoporre il figlio;
la ricorrente avrebbe dovuto, invece, trasmettere all'altro genitore il modulo dettagliato del consenso informato da sottoscrivere rilasciato dal medico, con analitica descrizione del trattamento medico cui sottoporre in tal modo, invece, il non è stato in alcun modo messo PE CP_1
in condizione di esplicare un consenso informato al trattamento;
c) inoltre, tale ricorso appare in parte anche contrastante con precedente ricorso, sempre depositato in corso di causa, formalmente ai sensi degli artt. 473-bis.38 e 39 c.p.c. e riqualificato ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. da parte del Giudice rel, tuttora pendente, con cui ha chiesto Parte_1 autorizzazione “all'Ill.mo Tribunale di Latina, in persona del Giudice, DO.SS Claudia Marra, già intereSSto dal giudizio contraddistinto con R.G. n. 178/2023 VG pendente tra le medesime Parti, affinché, disattesa ogni contraria istanza e fiSSta la rituale udienza di comparizione delle Parti,
Voglia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 473bis.38 e 473bis.39 c.p.c.:- in via principale: adottare, anche inaudita altera parte, i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti da Codesto Ill.mo
Giudicante più opportuni a tutelare la prole minorenne e, in particolare, il piccolo PE
;- sempre in via principale: disporre che i minori e
[...] Persona_3 ER
, nate a Roma, il 31 maggio 2011, e , nato a [...] il 18 agosto
[...] Persona_2
2012, tutti residenti a [...], intraprendano un percorso psicoterapeutico presso gli specialisti della SIPsIA (Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Infanzia, dell'Adolescenza e della Coppia), con sede a (00198) Roma, in Via Ghirza n. 9, di cui hanno necessità,anche senza il consenso del padre, Sig. , attesa l'adesione da questi CP_1 già manifestata nel corso dell'udienza dell'8 giugno 2023 e la valutazione espreSS dai Servizi
Sociali nella relazione del 14 settembre 2023 di cui al doc. E2 cit.;- sempre in via principale: ai sensi dell'art. 473bis.39 c.p.c.:a) ammonire il Sig. , nato a [...] il giorno CP_1
11 agosto 1974 e residente a [...]3, per tutte le condotte adottate in pregiudizio della prole minorenne descritte in narrativa;
b) individuare, ai sensi dell'articolo 614bis, nella misura ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo Giudicante, la somma di denaro dovuta dal Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente CP_1
a Salto di Fondi (04022 – LT), in Via Covino 906/3, per ogni violazione o inosservanza successiva all'emanando provvedimento ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del medesimo;
c) condannare il Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 e residente a [...]
Salto di Fondi (04022 – LT), in Via Covino 906/3 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della CaSS delle ammende nella misura ritenuta di giustizia da Codesto Ill.mo
Giudicante; d) condannare il Sig. , nato a [...] il giorno 11 agosto 1974 CP_1
e residente a [...]3 al risarcimento dei danni a favore dell'ex moglie, DO.SS , nata a [...] il [...] e residente a [...] in Via Turati n. 2/b, nonché della prole minorenne, meglio identificata in narrativa, nella misura ritenuta di giustizia dall'Ecc.mo Giudicante;
- in via istruttoria: autorizzare il deposito, su supporto materiale, del video di cui al doc. P) ritraente il minore PE
alla guida di una moto di groSS cilindrata. Con vittoria di spese, onorari e competenze
[...] di giudizio”, domande confermate nell'ultima nota scritta in sostituzione di udienza nell'ambito del suddetto sub procedimento n. 1, in cui si fa riferimento a un centro medico diverso da quello indicato nel ricorso che ha introdotto il sub procedimento n. 2;
d) infine, va rilevato per completezza, che non appare in alcun modo neceSSrio che il minore sia sottoposta a nuova valutazione neuropsichiatrica;
infatti la steSS ricorrente nel PE ricorso introduttivo del procedimento principale, riferendosi a a pag, 3, ha scritto: “Nel PE periodo compreso tra l'ottobre 2020 e l'agosto 2022 il minore considerato è stato sottoposto ad accertamenti neurologici sia presso l'Asl di Latina che presso l'Azienza ospedaliera Sant'Andrea, tutti tesi ad individuare l'eziologia dei malesseri da cui il medesimo è affetto;
in tale contesto lo stesso ha effettuato diversi elettroencefalogrammi, tutti, fortunatamente, con esito negativo, a conferma della natura psicologica e non biologica dei disturbi de quibus (cfr. doc. 9)”; successivamente il minore è stato sottoposto su disposizione di questo Tribunale a valutazione da parte del (v. relazione depositata il 14 settembre 2023) da cui non sono emersi elementi Pt_2
patologici, benché sia stato suggerito un percorso psicologico per “lavorare sugli aspetti d'insicurezza, rafforzare l'io e migliorare la capacità di gestione e integrazione delle emozioni”;
Ritenuto che, pertanto, la richiesta di autorizzazione formulata da parte ricorrente, con le accessorie domande sanzionatorie non siano meritevoli di accoglimento;
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, a definizione del sub- procedimento Vg 178 del 2023 sub 2, così procede:
“Rigetta il ricorso.
Spese al definitivo”.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Presidente
DO.SS Concetta Serino.