Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/03/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] nero/12A scala D, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Galleria Mazzini n. 5/10, presso lo studio dell'Avv. Valeria
Baiocchi, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(VV), il 27/11/1950, residente in [...], contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: “S.V. Ill.ma affinché venga fissata udienza di comparizione delle parti per sentir, esauriti gli incombenti di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 14 dicembre 1980 nel Comune di Pattada (SS), N. 1,
il 27/11/1950.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/11/2024, la Sig.ra ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pattada (SS) in data
14/12/1980 con il Sig. , dalla cui unione erano nati quattro figli di Controparte_1
cui uno deceduto, ormai tutti maggiorenni ed economicamente maggiorenni, e da cui si era separata consensualmente come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Genova in data 20/05/1997.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo effettuata a mani proprie del convenuto, il Sig. non si è costituito in giudizio rimanendo contumace né è comparso CP_1
all'udienza del 25/02/2025, sicché la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di adottare alcun provvedimento provvisorio e urgente, è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa precisazione delle conclusioni che parte ricorrente ha precisato come in epigrafe chiedendo la sola pronuncia in punto status.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Pattada (SS) in data 14/12/1980 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pattada al N. 1 Parte II Serie A Anno
1981, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
- dall'unione coniugale sono nati quattro figli di cui uno deceduto, ormai tutti maggiorenni ed economicamente maggiorenni;
- i coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato dal
Tribunale di Genova in data 20/05/1997 e da allora hanno vissuto separati senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che la domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Ritenuto che
, in assenza di figli e non essendo stata formulata altra domanda in punto economico, non vi è luogo a stabilire alcuna condizione al di fuori della mera pronuncia in punto status;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace e l'assenza di statuizioni, le stesse debbano rimanere a carico di quest'ultima;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Pattada (SS) in data 14/12/1980 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pattada al N. 1 Parte II Serie A Anno 1981, tra e Parte_1 Controparte_1
Spese irripetibili.
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni