Articolo 8 della Legge 13 giugno 1912, n. 555
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1 luglio 1912
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26 maggio 2001
Art. 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91 ((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale con sentenza del 7 - 15 maggio 2001, n. 131 (in G.U. 1a s.s. 23/05/2001, n. 20) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. [...] 8, ultimo comma, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui non prevedono che siano esentati dagli obblighi di leva coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di altro Stato, a norma dell' art. 8, primo comma, numero 1), della legge n. 555 del 1912 ".
Entrata in vigore il 26 maggio 2001
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