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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/05/2024, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 1952/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 1952/2019
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 13 MAGGIO 2024
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
R.G. n. 1952/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 13 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1952 del R.G.A.C. dell'anno 2019 aventi ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 legale in Solofra (AV), alla via Misericordia n. 99, rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Carlo Scorza (C.F.:
[...]
, con il quale è elettivamente domiciliata in Avellino (AV), C.F._1 alla via Pescatori, 137, presso lo studio dell'Avv. Christian Cecere;
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F. e P.IVA n. ), in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torre del Greco
(NA), al Corso V. Emanuele n. 92/100, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Erik Furno (C.F.:
[...]
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._2 alla via Cesario Console n. 3;
CONVENUTA R.G. n. 1952/2019
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012,
n° 7268).
Inoltre, va chiarito che non può esser ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la celebrazione dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
In effetti, questo giudice condivide il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37137).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore sino al 31.12.2022, la scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello ex art. 190 c.p.c.. R.G. n. 1952/2019
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto innanzi al Tribunale di Avellino la
[...] [...]
chiedendo “in via principale di Controparte_2 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinato in violazione dell'art.
1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
accertare e dichiarare, la nullità parziale del contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione , in Parte_2 assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
ritenere e dichiarare illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante ed, in caso, produzione di esibizione
o produzione in giudizio delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
ritenere e dichiarare non dovute, per non essere state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi. Chiede, altresì, di accertare la capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché l'abuso da parte dell'istituto bancario di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e, per l'effetto, dichiarare la nullità, in applicazione dell'art. 9 L. R.G. n. 1952/2019
192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità. Chiede, ancora, di accertare e dichiarare, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso e, relativamente al contratto bancario in oggetto, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo, dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.
Chiede, infine, di accertare e dichiarare, per l'effetto l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario, accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta, in relazione al rapporto di credito de quo, per interessi, CP_1 spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
accertare e dichiarare l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e, per l'effetto, condannare, la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto di causa CP_1
e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di
C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria.
Accertare, altresì, che la convenuta durante il rapporto bancario CP_1 intercorso e meglio specificato in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del
T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate violazione dei citati articoli ed, in ogni caso, accertare e dichiarare, la risoluzione dei contratti di conto corrente oggetto di causa, in ragione del grave R.G. n. 1952/2019
inadempimento ex art. 1456 c.c. per effetto dell'applicazione di clausole nulle e, comunque, non pattuite con rilevanti addebiti sul conto non dovuti e della condotta della convenuta contraria alle regole di buona fede e correttezza contrattuale o in subordine il recesso per giusta causa dei contratti di conto corrente e, per l'effetto, condannare la convenuta alla ripetizione delle somme a credito del correntista”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. L'attrice ha dedotto in fatto:
a) di aver intrattenuto con la Controparte_2
– filiale di Solofra (AV), a far data dal 30.09.2010, un rapporto
[...] di conto corrente ordinario contraddistinto con il n. 1077617, il quale, alla data del 31.12.2017, presentava un saldo finale attivo pari ad € 17.058,17;
b) che l'Istituto di Credito ha sin dall'inizio del rapporto applicato tassi di interesse passivi ultralegali, in alcuni trimestri, maggiori di quelli originariamente pattuiti, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto nonché di spese e di saldi per valuta, peraltro anch'esse variate nel corso del tempo in senso sfavorevole al cliente, senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva, consentendo, altresì, scoperture ben più elevate di quelle concesse contrattualmente;
c) di aver effettuato una ricostruzione tecnico-contabile del predetto rapporto, da cui è emerso che il saldo finale contabilizzato dall'Istituto di Credito non corrisponde a quello ricalcolato, risultando un saldo attivo in favore della correntista pari ad € 45.752,93;
d) che dall'esame degli estratti conto è emerso che l'Istituto di Credito ha trattenuto ulteriori somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e che in quindici trimestri oppure in 14 trimestri i tassi di interesse sono risultati al di sopra del tasso soglia usura stabilito dalla legge;
e) che vi è stata un'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto e mai convenute tra le parti;
f) che tali spese nel corso del tempo sono variate in senso sfavorevole alla correntista, senza alcuna preventiva comunicazione, in violazione del disposto di cui all'art. 118 T.U.B.;
g) che illegittima è la corresponsione delle commissioni massimo scoperto, la quale
è stata calcolata in assenza di valida e specifica pattuizione tra le parti ed in R.G. n. 1952/2019
difetto di causa oltrechè indeterminata, con conseguente nullità della commissione ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 1346 c.c.;
h) che la data di contabilizzazione delle operazioni è indeterminata perché non risultante dal contratto;
i) che illegittima è l'applicazione dei tassi di interesse passivi ultralegali, in assenza di pattuizione scritta;
j) che affetta da nullità è la previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
k) che è stato applicato un Tasso Effettivo Globale (T.E.G) difforme rispetto al tasso di interesse espressamente convenuto tra le parti (T.E.G.) e conosciuto dal correntista atteso che nella formula di calcolo del T.E.G. sono capitalizzati tutte le voci al numeratore, comprensive di interessi, c.m.s. e spese;
l) che è affetta da nullità la clausola relativa ai tassi di interesse corrispettivi e moratori perché usurari, in violazione della L. 108/96;
m) che, attesa la nullità del rapporto bancario intercorso tra le parti ed in ragione la condotta difforme agli obblighi di lealtà e correttezza contrattuale, l'attrice ha adito l'autorità giudiziaria al fine di far accertare l'illegittimità della condotta della Banca e per far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali regolanti i rapporti tra le parti e conseguire la restituzione di quanto indebitamente contabilizzato, riscosso o ricevuto in forza dell'applicazione di clausole contrattuali nulle e illegittime.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 settembre 2019, la Controparte_3 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, per esser competente il Tribunale di Torre Annunziata (NA), nel cui circondario ha sede l'Istituto di credito e la nullità della domanda per indeterminatezza della causa petendi, non avendo parte attrice articolato puntuali contestazioni ed essendosi limitata a richiamare genericamente le ipotetiche presunte violazioni della disciplina sulla trasparenza dei contratti bancari nonché il divieto di anatocismo senza tuttavia adattarle al caso di specie, e soprattutto, senza tener conto di quei rapporti bancari sorti tra le parti in data successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 09/02/2000.
La convenuta ha, poi, eccepito in via preliminare l'avvenuta prescrizione quinquennale dell'azione giudiziaria proposta, dal momento che l'azione volta a R.G. n. 1952/2019
conseguire l'accertamento del diritto alla ripetizione delle somme, che la correntista assume di aver versato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, dev'essere inquadrata nell'ambito delle azioni di risarcimento del danno per fatto illecito, con la conseguenza che trova applicazione il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c. ed il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione – come ritenuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 – nell'ipotesi di conto passivo oppure di superamento di limite affidato è da individuare nella data dei singoli versamenti.
Nel merito, l'istituto bancario ha eccepito, quanto alla dedotta illegittimità degli interessi ultralegali, che è stato convenuto un tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate da cui è possibile determinare il relativo TAE, il corrispettivo annuo per la messa a disposizione dei fondi e la spesa per ogni singola operazione in scopertura.
Ha, poi, eccepito, quanto alla dedotta violazione della normativa antiusura, la genericità e comunque l'illegittima inclusione della CMS nel calcolo del TEG;
quanto alle censure relative alle variazioni unilaterali delle condizioni, la convenuta ha fatto rilevare che qualsiasi variazione delle condizioni del contratto per cui è causa c/c è stata comunicata all'attrice.
Infine, l'istituto di credito ha chiesto, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda attorea, di condannare l'attrice al pagamento della somma ritenuta dovuta in virtù del contratto di c/c n.
134/1077617 ed ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, accogliersi l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore del
Tribunale di torre del Greco;
in subordine dichiarare la nullità della domanda, per carenza dei presupposti minimi dell'azione e/o della causa petendi. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto ed, in subordine, in caso di accoglimento della domanda in tutto e/o in parte, ha chiesto condannarsi la società alle somme che dovessero risultare dovute in virtù del contratto di c/c. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. All'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 14.01.2020, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed R.G. n. 1952/2019
istruita documentalmente la causa ed espletata C.T.U. contabile, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex 281 sexies c.p.c, all'udienza del 13 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, a far data dal 18 novembre 2020, giusto decreto del Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
7. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta, con riguardo al foro nel cui ha sede l'Istituto di credito e, dunque, in favore del Tribunale di Torre Annunziata (NA).
Invero, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, sicché la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI,
07/08/2018, n.20597).
Quanto, poi, all'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta con riferimento al foro esclusivo di cui all'art. 43 del contratto di conto corrente (in virtù del quale nelle controversie instaurate dal correntista nei confronti della Banca la competenza spetta in via esclusiva al Tribunale di
Torre Annunziata), tale eccezione è inammissibile, trattandosi di eccezione formulata dall'Istituto di credito convenuto solo in sede di memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c..
8. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della causa petendi pure formulata dalla convenuta, in quanto l'atto introduttivo consente di individuare, in modo adeguato, tutti gli elementi costitutivi delle domande avanzate, nel rispetto dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. R.G. n. 1952/2019
Ciò emerge anche dalla circostanza che parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze.
9. Passando al merito della res controversa, l'attrice ha formulato domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito a norma degli artt. 2033 e ss. c.c., avendo l'attrice dedotto la nullità di pattuizioni di interessi anatocistici,
c.m.s. e quant'altro.
Sul punto, va osservato che il conto corrente n. 134/1077616, così come accertato dal C.T.U., “non risulta estinto e dalla documentazione in atti non è stato possibile stabilire l'eventuale data di estinzione successiva” (pag. 12 della relazione di C.T.U.).
Orbene, come è noto, “qualora il conto corrente dedotto in giudizio sia ancora aperto, la relativa azione va qualificata come di accertamento, poiché nessuna azione di ripetizione può essere proposta, atteso che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi;
pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione” (Trib. Catania 6 febbraio 2019;
Trib. Foggia 23 gennaio 2019, ivi;
Trib. Teramo 5 dicembre 2018, ivi;
Trib. Bari
5 luglio 2018, ivi;
Trib. Torre Annunziata 26 febbraio 2018, in Foro it., 2018, I,
1431; Trib. Roma 14 febbraio 2018).
Ne consegue l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito e della domanda riconvenzionale, sia pure in via subordinata, formulata dall' di CP_4 credito convenuto.
Peraltro, costituendo la chiusura del rapporto una condizione di ammissibilità e non già di procedibilità della domanda, essa deve sussistere al momento della R.G. n. 1952/2019
proposizione della domanda, essendo irrilevante che tale circostanza si verifichi nel corso del giudizio.
10. Differente discorso va effettuato con riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito, la quale è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può esser sempre proposta (App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. Civ. n.
21646/2018; App. Milano 1.3.2018).
Ne consegue l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate ovvero di nullità e di accertamento negativo del credito.
11. A fondamento della domanda (ammissibile) di accertamento l'attrice ha posto il contratto di conto corrente n. 134/1077616 sottoscritto dalla correntista in data
7.06.2010, recante l'indicazione del TAN debitore (a favore della e del CP_1
TAN creditore (a favore del correntista) ed inizialmente non affidato nonché i successivi contratti di apertura di credito per € 20.000,00 a far data dal
09.03.2011 e poi per € 50.000,00 con le relative condizioni economiche e gli estratti conto a far data dall'apertura del conto e sino al 31 dicembre 2017.
Quali doglianze a fondamento della domanda di accertamento, l'attrice ha posto l'illegittima corresponsione di spese non pattuite, il difetto di pattuizione e comunque l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità della commissione di massimo scoperto, l'illegittima contabilizzazione delle operazioni, l'applicazione da parte dell'Istituto di credito convenuto di interessi ultralegali non pattuiti, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione delle condizioni di cui alla delibera CICR del 09.02.2000, la difformità tra tasso di interesse espressamente convenuto (T.E.G.) e tasso applicato per tutta la durata del rapporto (T.E.G. effettivo), l'usurarietà degli interessi effettivamente applicati dall'Istituto di credito, in quanto superiori al tasso soglia nonché
l'illegittima variazione delle condizioni economiche in senso sfavorevole per la correntista, in violazione dell'art. 118 T.U.B..
All'uopo è stata espletata la C.T.U. di natura contabile, alle cui conclusioni il
Tribunale ritiene di prestare adesione, in quanto frutto di un ragionamento R.G. n. 1952/2019
matematico, oggettivamente apprezzabile, di cui è stata data contezza nelle tabelle allegate alla relazione tecnica depositata in atti.
L'Ausiliario del Giudice ha verificato, quanto alla dedotta illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, che “nello stesso contratto originario non è prevista la CMS ed essa non risulta applicata per l'intera durata del rapporto, risulta invece disciplinata la CDF indicata pari al 2,00% su base annua, ossia pari al 0,50% trimestrale” (pag. 15 relazione peritale).
Quanto alla dedotta illegittima contabilizzazione delle operazioni, il C.T.U. nominato ha accertato che le condizioni circa le valute applicabili alle operazioni di addebito/accredito, versamenti, prelievi nonché delle spese sono espressamente previste sin dal contratto originario del 07.06.2010 e sono state mantenute nella ricostruzione (pag. 14 della relazione peritale).
Con riferimento alla dedotta capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, il C.T.U. ha accertato che tale regime previsto in contratto è conforme alla Delibera CICR 09/02/2000 e che l'Istituto bancario ha provveduto all'adeguamento di cui alla Delibera CICR n.343 del 3 agosto 2016, a far data dal 01/10/2016 (IV trimestre 2016) provvedendo al calcolo delle competenze trimestrali senza addebito automatico in conto, ma addebitandole il 1° marzo dell'anno successivo.
In riferimento ai tassi di interesse, il C.T.U. ha verificato che i tassi di interesse sono stati determinati per iscritto e che, per i periodi dal 31/12/2013 al
29.06.2015, il tasso a debito applicato è pari al 12,30%, superiore a quello contrattuale del 11,30%, (contratto di apertura di credito del 23.02.2012) e che, con riguardo alla dedotta usurarietà dei tassi, essendo il tasso soglia pari al
19,68% (D.M. MEF del 26.03.2010), il C.T.U. ha escluso la sussistenza di interessi usurari (pag. 14 relazione peritale).
Quanto alla modifica delle condizioni contrattuali da parte dell'istituto bancario, il C.T.U. ha fatto rilevare che non sono state reperite in atti dette comunicazioni di “Proposta di modifica unilaterale” a fronte delle variazioni riportate negli e/c periodici e, pertanto, l'Ausiliario del Giudice ha effettuato il ricalcolo riconducendo i tassi modificativi in peius a quelli contrattuali ed ha correttamente ritenuto valide le variazioni in melius applicate dalla banca verso il cliente (pag. 13 relazione peritale). R.G. n. 1952/2019
Quanto alla dedotta mancata indicazione del TAEG, va chiarito che esso è impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo ed è stato introdotto, ai fini di trasparenza dei rapporti di finanziamento, dalla
L.n.142/92.
Esso costituisce un indicatore del costo totale del credito e, dunque, una informazione da portare ex ante a conoscenza del cliente, nel cui calcolo rientrano tutti gli oneri e le spese, che il mutuatario sopporterà.
Include, pertanto, oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse come, ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
le commissioni;
le imposte;
i costi relativi a servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza;
i costi legati a operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate.
La determinazione del TAEG, peraltro, richiede la risoluzione di una equazione il cui grado dipende dalla “periodicità di rimborso delle rate”, che all'evidenza è inesistente nei contratti di affidamento in conto corrente.
12. Ne consegue che, entro i limiti suindicati, può trovare accoglimento la domanda di accertamento proposta dall'attrice, con accoglimento della seconda ipotesi di calcolo effettuata dal C.T.U., secondo cui sussiste un maggior credito in favore della correntista pari ad € 7.814,83, derivante dalla differenza tra il saldo in avere come risultante dall'estratto conto al 31.12.2017 di € 17.058,17 e quello risultante dal ricalcolo effettuato dal C.T.U. pari ad € 24.873,00.
13. Quanto alle spese di lite, esse, in ragione dell'inammissibilità della domanda attorea di ripetizione dell'indebito e, dunque, della reciproca soccombenza ex art. 92, co. 2, c.p.c., vanno compensate per la metà, mentre la restante metà segue la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c..
Le spese de quibus si liquidano facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al decisum e non già al disputatum.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della società attrice, dichiaratosi antistatario. R.G. n. 1952/2019
In ultimo, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto emesso in data 26 marzo
2022, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 1952/2019, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda attorea di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'istituto di credito convenuto;
- in parziale accoglimento della domanda attorea di accertamento, accerta e dichiara, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, il diritto di parte attrice ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite ed al ricalcolo effettivo del saldo depurato degli addebiti nulli così come indicato in motivazione;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna la convenuta
[...] al pagamento, in Controparte_2 favore dell'attrice , Parte_1 della restante metà, che liquida in € 259,00 per esborsi € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carlo Scorza, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U, già liquidate con decreto del 26.03.2022, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso all'udienza del 13 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 1952/2019
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 13 MAGGIO 2024
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c.
R.G. n. 1952/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 13 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1952 del R.G.A.C. dell'anno 2019 aventi ad oggetto: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario), pendente
TRA
(C.F. e P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_1 legale in Solofra (AV), alla via Misericordia n. 99, rappresentata e difesa, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Carlo Scorza (C.F.:
[...]
, con il quale è elettivamente domiciliata in Avellino (AV), C.F._1 alla via Pescatori, 137, presso lo studio dell'Avv. Christian Cecere;
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F. e P.IVA n. ), in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Torre del Greco
(NA), al Corso V. Emanuele n. 92/100, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Erik Furno (C.F.:
[...]
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._2 alla via Cesario Console n. 3;
CONVENUTA R.G. n. 1952/2019
MOTIVI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va premesso che la decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c. e che nella presente sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012,
n° 7268).
Inoltre, va chiarito che non può esser ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281 sexies c.p.c. e la celebrazione dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
In effetti, questo giudice condivide il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, in virtù del quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (Cass. civ., Sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37137).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore sino al 31.12.2022, la scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello ex art. 190 c.p.c.. R.G. n. 1952/2019
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
ha convenuto innanzi al Tribunale di Avellino la
[...] [...]
chiedendo “in via principale di Controparte_2 accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, in riferimento al rapporto di conto corrente per cui è causa determinato in violazione dell'art.
1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione;
accertare e dichiarare, la nullità parziale del contratto di conto corrente, con particolare riferimento alla determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione trimestrale, calcolati, successivamente alla deliberazione , in Parte_2 assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità previste dalla medesima delibera, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi per c.d. giorni-valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
ritenere e dichiarare illegittime e, dunque, non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante ed, in caso, produzione di esibizione
o produzione in giudizio delle lettere contratto, ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
ritenere e dichiarare non dovute, per non essere state convenute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto ed in ogni caso perché prestazione prive di causa negoziale, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi o commissioni comunque denominate calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi. Chiede, altresì, di accertare la capitalizzazione trimestrale degli interessi in assenza delle condizioni di reciprocità e periodicità imposte dalla legge, nonché l'abuso da parte dell'istituto bancario di posizione dominante in violazione delle norme volte alla salvaguardia dell'equilibrio contrattuale e della parità sostanziale dei contraenti e, per l'effetto, dichiarare la nullità, in applicazione dell'art. 9 L. R.G. n. 1952/2019
192/98 delle clausole negoziali (anatocismo in assenza di condizioni di reciprocità e periodicità. Chiede, ancora, di accertare e dichiarare, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso e, relativamente al contratto bancario in oggetto, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo, dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.
Chiede, infine, di accertare e dichiarare, per l'effetto l'esatto Dare - Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, determinare il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario, accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della convenuta, in relazione al rapporto di credito de quo, per interessi, CP_1 spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;
accertare e dichiarare l'esatto saldo del conto corrente alla data di proposizione della domanda, ovvero alla data dell'ultimo estratto conto disponibile, epurato degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e, per l'effetto, condannare, la convenuta a rettificare il saldo del conto oggetto di causa CP_1
e ad eseguire la corretta annotazione del saldo ricalcolato sulla documentazione contabile, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di
C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria.
Accertare, altresì, che la convenuta durante il rapporto bancario CP_1 intercorso e meglio specificato in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del
T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate violazione dei citati articoli ed, in ogni caso, accertare e dichiarare, la risoluzione dei contratti di conto corrente oggetto di causa, in ragione del grave R.G. n. 1952/2019
inadempimento ex art. 1456 c.c. per effetto dell'applicazione di clausole nulle e, comunque, non pattuite con rilevanti addebiti sul conto non dovuti e della condotta della convenuta contraria alle regole di buona fede e correttezza contrattuale o in subordine il recesso per giusta causa dei contratti di conto corrente e, per l'effetto, condannare la convenuta alla ripetizione delle somme a credito del correntista”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. L'attrice ha dedotto in fatto:
a) di aver intrattenuto con la Controparte_2
– filiale di Solofra (AV), a far data dal 30.09.2010, un rapporto
[...] di conto corrente ordinario contraddistinto con il n. 1077617, il quale, alla data del 31.12.2017, presentava un saldo finale attivo pari ad € 17.058,17;
b) che l'Istituto di Credito ha sin dall'inizio del rapporto applicato tassi di interesse passivi ultralegali, in alcuni trimestri, maggiori di quelli originariamente pattuiti, con addebito e capitalizzazione di commissioni di massimo scoperto nonché di spese e di saldi per valuta, peraltro anch'esse variate nel corso del tempo in senso sfavorevole al cliente, senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva, consentendo, altresì, scoperture ben più elevate di quelle concesse contrattualmente;
c) di aver effettuato una ricostruzione tecnico-contabile del predetto rapporto, da cui è emerso che il saldo finale contabilizzato dall'Istituto di Credito non corrisponde a quello ricalcolato, risultando un saldo attivo in favore della correntista pari ad € 45.752,93;
d) che dall'esame degli estratti conto è emerso che l'Istituto di Credito ha trattenuto ulteriori somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e che in quindici trimestri oppure in 14 trimestri i tassi di interesse sono risultati al di sopra del tasso soglia usura stabilito dalla legge;
e) che vi è stata un'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto e mai convenute tra le parti;
f) che tali spese nel corso del tempo sono variate in senso sfavorevole alla correntista, senza alcuna preventiva comunicazione, in violazione del disposto di cui all'art. 118 T.U.B.;
g) che illegittima è la corresponsione delle commissioni massimo scoperto, la quale
è stata calcolata in assenza di valida e specifica pattuizione tra le parti ed in R.G. n. 1952/2019
difetto di causa oltrechè indeterminata, con conseguente nullità della commissione ex art. 1418 c.c., in relazione all'art. 1346 c.c.;
h) che la data di contabilizzazione delle operazioni è indeterminata perché non risultante dal contratto;
i) che illegittima è l'applicazione dei tassi di interesse passivi ultralegali, in assenza di pattuizione scritta;
j) che affetta da nullità è la previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
k) che è stato applicato un Tasso Effettivo Globale (T.E.G) difforme rispetto al tasso di interesse espressamente convenuto tra le parti (T.E.G.) e conosciuto dal correntista atteso che nella formula di calcolo del T.E.G. sono capitalizzati tutte le voci al numeratore, comprensive di interessi, c.m.s. e spese;
l) che è affetta da nullità la clausola relativa ai tassi di interesse corrispettivi e moratori perché usurari, in violazione della L. 108/96;
m) che, attesa la nullità del rapporto bancario intercorso tra le parti ed in ragione la condotta difforme agli obblighi di lealtà e correttezza contrattuale, l'attrice ha adito l'autorità giudiziaria al fine di far accertare l'illegittimità della condotta della Banca e per far dichiarare la nullità delle clausole contrattuali regolanti i rapporti tra le parti e conseguire la restituzione di quanto indebitamente contabilizzato, riscosso o ricevuto in forza dell'applicazione di clausole contrattuali nulle e illegittime.
4. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25 settembre 2019, la Controparte_3 eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale, per esser competente il Tribunale di Torre Annunziata (NA), nel cui circondario ha sede l'Istituto di credito e la nullità della domanda per indeterminatezza della causa petendi, non avendo parte attrice articolato puntuali contestazioni ed essendosi limitata a richiamare genericamente le ipotetiche presunte violazioni della disciplina sulla trasparenza dei contratti bancari nonché il divieto di anatocismo senza tuttavia adattarle al caso di specie, e soprattutto, senza tener conto di quei rapporti bancari sorti tra le parti in data successiva alla entrata in vigore della delibera CICR del 09/02/2000.
La convenuta ha, poi, eccepito in via preliminare l'avvenuta prescrizione quinquennale dell'azione giudiziaria proposta, dal momento che l'azione volta a R.G. n. 1952/2019
conseguire l'accertamento del diritto alla ripetizione delle somme, che la correntista assume di aver versato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi, dev'essere inquadrata nell'ambito delle azioni di risarcimento del danno per fatto illecito, con la conseguenza che trova applicazione il termine di prescrizione breve di cui all'art. 2947 c.c. ed il decorso della prescrizione dell'azione di ripetizione – come ritenuto dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418 – nell'ipotesi di conto passivo oppure di superamento di limite affidato è da individuare nella data dei singoli versamenti.
Nel merito, l'istituto bancario ha eccepito, quanto alla dedotta illegittimità degli interessi ultralegali, che è stato convenuto un tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate da cui è possibile determinare il relativo TAE, il corrispettivo annuo per la messa a disposizione dei fondi e la spesa per ogni singola operazione in scopertura.
Ha, poi, eccepito, quanto alla dedotta violazione della normativa antiusura, la genericità e comunque l'illegittima inclusione della CMS nel calcolo del TEG;
quanto alle censure relative alle variazioni unilaterali delle condizioni, la convenuta ha fatto rilevare che qualsiasi variazione delle condizioni del contratto per cui è causa c/c è stata comunicata all'attrice.
Infine, l'istituto di credito ha chiesto, in via riconvenzionale, in caso di accoglimento, in tutto o in parte, della domanda attorea, di condannare l'attrice al pagamento della somma ritenuta dovuta in virtù del contratto di c/c n.
134/1077617 ed ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, accogliersi l'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Tribunale in favore del
Tribunale di torre del Greco;
in subordine dichiarare la nullità della domanda, per carenza dei presupposti minimi dell'azione e/o della causa petendi. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto ed, in subordine, in caso di accoglimento della domanda in tutto e/o in parte, ha chiesto condannarsi la società alle somme che dovessero risultare dovute in virtù del contratto di c/c. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. All'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 14.01.2020, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. ed R.G. n. 1952/2019
istruita documentalmente la causa ed espletata C.T.U. contabile, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex 281 sexies c.p.c, all'udienza del 13 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
6. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, a far data dal 18 novembre 2020, giusto decreto del Presidente del Tribunale di Avellino reso in pari data.
7. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta, con riguardo al foro nel cui ha sede l'Istituto di credito e, dunque, in favore del Tribunale di Torre Annunziata (NA).
Invero, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale, a mente del quale, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, sicché la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI,
07/08/2018, n.20597).
Quanto, poi, all'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta con riferimento al foro esclusivo di cui all'art. 43 del contratto di conto corrente (in virtù del quale nelle controversie instaurate dal correntista nei confronti della Banca la competenza spetta in via esclusiva al Tribunale di
Torre Annunziata), tale eccezione è inammissibile, trattandosi di eccezione formulata dall'Istituto di credito convenuto solo in sede di memoria n. 2 ex art. 183, co. VI, c.p.c..
8. Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della causa petendi pure formulata dalla convenuta, in quanto l'atto introduttivo consente di individuare, in modo adeguato, tutti gli elementi costitutivi delle domande avanzate, nel rispetto dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. R.G. n. 1952/2019
Ciò emerge anche dalla circostanza che parte convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha svolto difese specifiche nel merito delle avverse doglianze.
9. Passando al merito della res controversa, l'attrice ha formulato domanda di accertamento negativo e di ripetizione dell'indebito a norma degli artt. 2033 e ss. c.c., avendo l'attrice dedotto la nullità di pattuizioni di interessi anatocistici,
c.m.s. e quant'altro.
Sul punto, va osservato che il conto corrente n. 134/1077616, così come accertato dal C.T.U., “non risulta estinto e dalla documentazione in atti non è stato possibile stabilire l'eventuale data di estinzione successiva” (pag. 12 della relazione di C.T.U.).
Orbene, come è noto, “qualora il conto corrente dedotto in giudizio sia ancora aperto, la relativa azione va qualificata come di accertamento, poiché nessuna azione di ripetizione può essere proposta, atteso che la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi;
pertanto, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione” (Trib. Catania 6 febbraio 2019;
Trib. Foggia 23 gennaio 2019, ivi;
Trib. Teramo 5 dicembre 2018, ivi;
Trib. Bari
5 luglio 2018, ivi;
Trib. Torre Annunziata 26 febbraio 2018, in Foro it., 2018, I,
1431; Trib. Roma 14 febbraio 2018).
Ne consegue l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito e della domanda riconvenzionale, sia pure in via subordinata, formulata dall' di CP_4 credito convenuto.
Peraltro, costituendo la chiusura del rapporto una condizione di ammissibilità e non già di procedibilità della domanda, essa deve sussistere al momento della R.G. n. 1952/2019
proposizione della domanda, essendo irrilevante che tale circostanza si verifichi nel corso del giudizio.
10. Differente discorso va effettuato con riguardo alla domanda di accertamento negativo del credito, la quale è autonomamente esperibile anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché quando il conto corrente è aperto l'interesse del cliente trova normale soddisfazione nel ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato degli addebiti nulli e quindi per tali motivi la domanda di nullità può esser sempre proposta (App. Milano 20.7.2017; App. Milano 19.9.2017), pur in mancanza di una collegata azione di ripetizione (Cass. Civ. n.
21646/2018; App. Milano 1.3.2018).
Ne consegue l'ammissibilità della domanda di accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate ovvero di nullità e di accertamento negativo del credito.
11. A fondamento della domanda (ammissibile) di accertamento l'attrice ha posto il contratto di conto corrente n. 134/1077616 sottoscritto dalla correntista in data
7.06.2010, recante l'indicazione del TAN debitore (a favore della e del CP_1
TAN creditore (a favore del correntista) ed inizialmente non affidato nonché i successivi contratti di apertura di credito per € 20.000,00 a far data dal
09.03.2011 e poi per € 50.000,00 con le relative condizioni economiche e gli estratti conto a far data dall'apertura del conto e sino al 31 dicembre 2017.
Quali doglianze a fondamento della domanda di accertamento, l'attrice ha posto l'illegittima corresponsione di spese non pattuite, il difetto di pattuizione e comunque l'indeterminatezza e/o l'indeterminabilità della commissione di massimo scoperto, l'illegittima contabilizzazione delle operazioni, l'applicazione da parte dell'Istituto di credito convenuto di interessi ultralegali non pattuiti, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione delle condizioni di cui alla delibera CICR del 09.02.2000, la difformità tra tasso di interesse espressamente convenuto (T.E.G.) e tasso applicato per tutta la durata del rapporto (T.E.G. effettivo), l'usurarietà degli interessi effettivamente applicati dall'Istituto di credito, in quanto superiori al tasso soglia nonché
l'illegittima variazione delle condizioni economiche in senso sfavorevole per la correntista, in violazione dell'art. 118 T.U.B..
All'uopo è stata espletata la C.T.U. di natura contabile, alle cui conclusioni il
Tribunale ritiene di prestare adesione, in quanto frutto di un ragionamento R.G. n. 1952/2019
matematico, oggettivamente apprezzabile, di cui è stata data contezza nelle tabelle allegate alla relazione tecnica depositata in atti.
L'Ausiliario del Giudice ha verificato, quanto alla dedotta illegittimità delle commissioni di massimo scoperto, che “nello stesso contratto originario non è prevista la CMS ed essa non risulta applicata per l'intera durata del rapporto, risulta invece disciplinata la CDF indicata pari al 2,00% su base annua, ossia pari al 0,50% trimestrale” (pag. 15 relazione peritale).
Quanto alla dedotta illegittima contabilizzazione delle operazioni, il C.T.U. nominato ha accertato che le condizioni circa le valute applicabili alle operazioni di addebito/accredito, versamenti, prelievi nonché delle spese sono espressamente previste sin dal contratto originario del 07.06.2010 e sono state mantenute nella ricostruzione (pag. 14 della relazione peritale).
Con riferimento alla dedotta capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi, il C.T.U. ha accertato che tale regime previsto in contratto è conforme alla Delibera CICR 09/02/2000 e che l'Istituto bancario ha provveduto all'adeguamento di cui alla Delibera CICR n.343 del 3 agosto 2016, a far data dal 01/10/2016 (IV trimestre 2016) provvedendo al calcolo delle competenze trimestrali senza addebito automatico in conto, ma addebitandole il 1° marzo dell'anno successivo.
In riferimento ai tassi di interesse, il C.T.U. ha verificato che i tassi di interesse sono stati determinati per iscritto e che, per i periodi dal 31/12/2013 al
29.06.2015, il tasso a debito applicato è pari al 12,30%, superiore a quello contrattuale del 11,30%, (contratto di apertura di credito del 23.02.2012) e che, con riguardo alla dedotta usurarietà dei tassi, essendo il tasso soglia pari al
19,68% (D.M. MEF del 26.03.2010), il C.T.U. ha escluso la sussistenza di interessi usurari (pag. 14 relazione peritale).
Quanto alla modifica delle condizioni contrattuali da parte dell'istituto bancario, il C.T.U. ha fatto rilevare che non sono state reperite in atti dette comunicazioni di “Proposta di modifica unilaterale” a fronte delle variazioni riportate negli e/c periodici e, pertanto, l'Ausiliario del Giudice ha effettuato il ricalcolo riconducendo i tassi modificativi in peius a quelli contrattuali ed ha correttamente ritenuto valide le variazioni in melius applicate dalla banca verso il cliente (pag. 13 relazione peritale). R.G. n. 1952/2019
Quanto alla dedotta mancata indicazione del TAEG, va chiarito che esso è impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo ed è stato introdotto, ai fini di trasparenza dei rapporti di finanziamento, dalla
L.n.142/92.
Esso costituisce un indicatore del costo totale del credito e, dunque, una informazione da portare ex ante a conoscenza del cliente, nel cui calcolo rientrano tutti gli oneri e le spese, che il mutuatario sopporterà.
Include, pertanto, oneri diversi e ulteriori rispetto al tasso di interesse come, ad esempio, le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;
le commissioni;
le imposte;
i costi relativi a servizi accessori connessi che siano obbligatori e di cui il finanziatore sia a conoscenza;
i costi legati a operazioni di pagamento e i costi di gestione del conto sulle quali queste ultime vengono scritturate.
La determinazione del TAEG, peraltro, richiede la risoluzione di una equazione il cui grado dipende dalla “periodicità di rimborso delle rate”, che all'evidenza è inesistente nei contratti di affidamento in conto corrente.
12. Ne consegue che, entro i limiti suindicati, può trovare accoglimento la domanda di accertamento proposta dall'attrice, con accoglimento della seconda ipotesi di calcolo effettuata dal C.T.U., secondo cui sussiste un maggior credito in favore della correntista pari ad € 7.814,83, derivante dalla differenza tra il saldo in avere come risultante dall'estratto conto al 31.12.2017 di € 17.058,17 e quello risultante dal ricalcolo effettuato dal C.T.U. pari ad € 24.873,00.
13. Quanto alle spese di lite, esse, in ragione dell'inammissibilità della domanda attorea di ripetizione dell'indebito e, dunque, della reciproca soccombenza ex art. 92, co. 2, c.p.c., vanno compensate per la metà, mentre la restante metà segue la soccombenza della convenuta ex art. 91 c.p.c..
Le spese de quibus si liquidano facendo applicazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, avuto riguardo al decisum e non già al disputatum.
Va disposta, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore della società attrice, dichiaratosi antistatario. R.G. n. 1952/2019
In ultimo, le spese di C.T.U., già liquidate con decreto emesso in data 26 marzo
2022, vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando nel procedimento contrassegnato da R.G. n. 1952/2019, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità della domanda attorea di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice;
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dall'istituto di credito convenuto;
- in parziale accoglimento della domanda attorea di accertamento, accerta e dichiara, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva, il diritto di parte attrice ad ottenere lo storno delle annotazioni indebite ed al ricalcolo effettivo del saldo depurato degli addebiti nulli così come indicato in motivazione;
- compensa per la metà le spese di lite e condanna la convenuta
[...] al pagamento, in Controparte_2 favore dell'attrice , Parte_1 della restante metà, che liquida in € 259,00 per esborsi € 2.538,50 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Carlo Scorza, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di C.T.U, già liquidate con decreto del 26.03.2022, definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Così deciso all'udienza del 13 maggio 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani