Versione
16 agosto 1992
16 agosto 1992
Art. 1. 1. E' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi e' nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi e' nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Commentari • 62
- 1. iure sanguinishttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 34.77414
[…] n. 91 in riferimento agli articoli 1, 3 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali e agli articoli 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in ragione dei manifesti profili di verosimile incompatibilità con i parametri di cui alle predette disposizioni nella parte in cui l'art. 1 della Legge n. 91/1992 non prevede alcun limite generazionale o temporale oppure il soggiorno sul territorio nazionale del discendente e dei suoi genitori. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Venezia, sentenza 15/01/2024, n. 140Provvedimento: […] (Brasile) per poter ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell'art. 1, Legge n. 91/1992, ed esercitare così un diritto soggettivo fondamentale il cui riconoscimento è presupposto essenziale per l'esercizio dei diritti connaturati all'appartenenza alla comunità dei cittadini italiani, di cui hanno sempre fatto parte.Leggi di più...
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