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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/12/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. R.G.2671 /2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2671/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
AL SE, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv.
AL SE;
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
La ricorrente ha precisato come segue
1 CONCLUSIONI
In via principale:
1. Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , celebrato Parte_1 Controparte_1
in SO (PV) ed iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, parte I, serie A, anno 2010, atto numero 394, meglio identificato al documento n. 2.
2. Conseguentemente ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SO di annotare sui registri anagrafici l'emananda sentenza di divorzio.
3. Assegnare l'autovettura Citroen targata DL336TW, formalmente intestata alla sig.ra ma di proprietà di entrambi i Controparte_1
coniugi per effetto del regime di comunione legale dei beni, al sig.
[...]
, per tutti i motivi di cui in narrativa. Parte_1
4. In caso di opposizione da parte della resistente, condannare quest'ultima al pagamento delle spese legali di giudizio.
In via istruttoria:
5. Ammettersi, ove occorra e solo nel caso in cui il Giudice lo ritenesse opportuno, anche alla stregua della documentazione che si deposita, prova per interpello di parte convenuta e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa (sezione “in fatto), ai punti da 1 ad 10, premessa la locuzione “Vero è che”.
Si indica come teste:
• residente a [...]. Testimone_1
Esibisce e produce i seguenti documenti:
1. certificato di residenza del ricorrente;
Parte_1
2. certificato di residenza della resistente;
CP_1 Controparte_1
3. atto integrale di matrimonio rilasciato in data 26.04.2025;
4. sentenza civile n. 1302/2024 del Tribunale di Pavia, passata in giudicato;
2 5. visura catastale;
6. libretto di circolazione dell'autoveicolo Citroen DL336TW;
7. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2022;
8. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2023-1;
9. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2023-2;
10. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2024-1;
11. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2024-2;
12. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2025-1;
13. contratto di lavoro dell'8.02.2021;
14. dichiarazione dei redditi 2023 – anno di imposta 2022;
15. certificazione unica 2024 – anno di imposta 2023;
16. certificazione unica 2025 – anno di imposta 2024;
17. estratto conto corrente bancario (periodo 29.04.2022 – 31.01.2023);
18. estratto conto corrente bancario (periodo 1.02.2023 – 30.11.2023);
19. estratto conto corrente bancario (periodo 1.12.2023 – 30.09.2024);
20. estratto conto corrente bancario (periodo 1.10.2024 – 30.05.2025).
Con riserva di meglio articolare i propri mezzi istruttori in ragione delle eventuali difese avversarie.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito all'udienza fissata per la comparizione, il ricorrente confermava la volontà di chiedere il divorzio e rinunciava alla domanda relativa all'autovettura.
La convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
Attesa la pronuncia sul mero status le spese di lite restano a carico del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, sez. II civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato in Parte_1 Controparte_1
SO (PV) ed iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo
Comune, parte I, serie A, anno 2010, atto numero 394;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite che restano a carico di chi le ha sostenute
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott. LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2671/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
AL SE, con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso avv.
AL SE;
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
La ricorrente ha precisato come segue
1 CONCLUSIONI
In via principale:
1. Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , celebrato Parte_1 Controparte_1
in SO (PV) ed iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune, parte I, serie A, anno 2010, atto numero 394, meglio identificato al documento n. 2.
2. Conseguentemente ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SO di annotare sui registri anagrafici l'emananda sentenza di divorzio.
3. Assegnare l'autovettura Citroen targata DL336TW, formalmente intestata alla sig.ra ma di proprietà di entrambi i Controparte_1
coniugi per effetto del regime di comunione legale dei beni, al sig.
[...]
, per tutti i motivi di cui in narrativa. Parte_1
4. In caso di opposizione da parte della resistente, condannare quest'ultima al pagamento delle spese legali di giudizio.
In via istruttoria:
5. Ammettersi, ove occorra e solo nel caso in cui il Giudice lo ritenesse opportuno, anche alla stregua della documentazione che si deposita, prova per interpello di parte convenuta e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa (sezione “in fatto), ai punti da 1 ad 10, premessa la locuzione “Vero è che”.
Si indica come teste:
• residente a [...]. Testimone_1
Esibisce e produce i seguenti documenti:
1. certificato di residenza del ricorrente;
Parte_1
2. certificato di residenza della resistente;
CP_1 Controparte_1
3. atto integrale di matrimonio rilasciato in data 26.04.2025;
4. sentenza civile n. 1302/2024 del Tribunale di Pavia, passata in giudicato;
2 5. visura catastale;
6. libretto di circolazione dell'autoveicolo Citroen DL336TW;
7. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2022;
8. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2023-1;
9. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2023-2;
10. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2024-1;
11. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2024-2;
12. contabile di bonifico per pagamento polizze assicurative anno 2025-1;
13. contratto di lavoro dell'8.02.2021;
14. dichiarazione dei redditi 2023 – anno di imposta 2022;
15. certificazione unica 2024 – anno di imposta 2023;
16. certificazione unica 2025 – anno di imposta 2024;
17. estratto conto corrente bancario (periodo 29.04.2022 – 31.01.2023);
18. estratto conto corrente bancario (periodo 1.02.2023 – 30.11.2023);
19. estratto conto corrente bancario (periodo 1.12.2023 – 30.09.2024);
20. estratto conto corrente bancario (periodo 1.10.2024 – 30.05.2025).
Con riserva di meglio articolare i propri mezzi istruttori in ragione delle eventuali difese avversarie.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito all'udienza fissata per la comparizione, il ricorrente confermava la volontà di chiedere il divorzio e rinunciava alla domanda relativa all'autovettura.
La convenuta non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898.
Attesa la pronuncia sul mero status le spese di lite restano a carico del ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, sez. II civ., in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e celebrato in Parte_1 Controparte_1
SO (PV) ed iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo
Comune, parte I, serie A, anno 2010, atto numero 394;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del comune predetto di procedere alla trascrizione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) nulla sulle spese di lite che restano a carico di chi le ha sostenute
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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