Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 05/04/2023, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/04/2023
N. 00392/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2020, proposto da
-OMISSI-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Angelo Clarizia, Paolo Clarizia e Gianluca Nasuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Savona, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
- del D.A.Spo. del Questore di Savona, datato -OMISSI-OMISSIS-, recante il divieto di accedere per il periodo di anni uno a tutti i luoghi ove si svolgono gli incontri di pallanuoto di qualsiasi serie e categoria, partite amichevoli, di coppe nazionali ed europee, nonché della squadra nazionale, con estensione da quattro ore prima a due ore dopo a tutti i luoghi ed a tutte le vie limitrofe agli impianti sportivi, alle stazioni ferroviarie ed ai caselli autostradali interessati al transito e/o trasporto di coloro che assistono alle dette competizioni;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento in data -OMISSI-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2023, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il -OMISSI-OMISSIS- il dott. -OMISSI-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Sanova ha emesso nei suoi confronti un D.A.Spo. (divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive), ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989.
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione dei presupposti. Sviamento del potere. Irragionevolezza. Illogicità. Ingiustizia manifesta . L’atto avversato risulterebbe adottato in carenza dei presupposti di legge, perché:
- il D.A.Spo. potrebbe essere comminato solamente in relazione a fenomeni di violenza tali da mettere a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica, mentre i comportamenti fallosi o scorretti posti in essere nell’attività di gioco rimarrebbero punibili nell’ambito dell’ordinamento sportivo, con sanzioni rimesse alla discrezionalità del direttore di gara;
- la condotta del deducente, seppure violenta e, come tale, punita dall’arbitro con l’espulsione, si inserirebbe in una dinamica di gioco scorretta usuale nella pallanuoto, trattandosi di uno sport “di contatto” caratterizzato da frequenti scontri fisici tra gli atleti, rientrando pertanto nel perimetro dell’attività agonistica;
- una diversa interpretazione violerebbe il principio di proporzionalità, in quanto le azioni scorrette ma afferenti all’attività sportiva non ingenererebbero pericolo di turbativa dell’ordine pubblico e non costituirebbero indice di pericolosità dell’atleta;
- la motivazione del provvedimento apparirebbe apodittica e generica, non spiegando come il fallo di gioco commesso dall’esponente configuri un pericolo concreto per la pubblica incolumità.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Travisamento dei fatti. Erronea valutazione dei presupposti. Sviamento del potere. Irragionevolezza. Illogicità. Ingiustizia manifesta . Il provvedimento oppugnato sarebbe inficiato da grave carenza istruttoria e da travisamento dei fatti con riferimento ai due episodi addebitati al ricorrente. Segnatamente, la Questura avrebbe omesso di considerare che, nella partita del -OMISSI-OMISSIS- avrebbe reagito ad una violenta presa dei -OMISSI-OMISSIS- avrebbe risposto all’aggressione di un giocatore della squadra rivale al termine dell’incontro.
III) Violazione degli artt. 3, 7 e 10 della legge n. 241/1990. Violazione dei principi di partecipazione e trasparenza. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del diritto di difesa e dell’art. 24 Cost . L’Autorità di pubblica sicurezza avrebbe conculcato il diritto dell’interessato al contraddittorio procedimentale, negandogli illegittimamente l’accesso agli atti del fascicolo di indagine.
IV) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989. Violazione del principio di proporzionalità. Irragionevolezza. Illogicità. Violazione della libertà personale. Violazione della libertà di circolazione, degli artt. 13 e 16 Cost. e dell’art. 45 CEDU . Il divieto di accesso inflitto al ricorrente sarebbe eccessivamente ampio e generico, non indicando specificamente i luoghi proibiti in prossimità degli impianti sportivi. Pertanto, il provvedimento restringerebbe ingiustificatamente la libertà personale e di circolazione -OMISSI-OMISSIS-che non potrebbe recarsi nei posti abitualmente frequentati per ragioni personali e lavorative, in quanto molto vicini alle piscine in cui si svolgono gli incontri di pallanuoto.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato e instando per la reiezione dell’impugnativa.
Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2023 il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità del ricorso, in ragione del fatto che la misura interdittiva ha esaurito i suoi effetti il 16 dicembre 2020. All’esito della discussione orale la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, può ritenersi superata la questione di improcedibilità dell’impugnativa, perché il ricorrente ha precisato di mantenere interesse alla decisione della causa, sia sotto un profilo morale, sia per evitare che, nell’ipotesi di inflizione di un nuovo D.A.Spo., trovi applicazione la durata minima di cinque anni prevista dall’art. 6, comma 5, della legge n. 401/1989 per il caso di recidiva.
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
Dalla documentazione versata in atti emerge che:
- durante la partita amichevole di pallanuoto tra la squadra -OMISSI-OMISSIS-, disputatasi il -OMISSI-OMISSIS-l’atleta -OMISSI-OMISSIS-, dopo essere stato strattonato ai -OMISSI-OMISSIS-, ha attinto al volto il giocatore -OMISSI-OMISSIS- e con due pugni scagliati in maniera efferata, colpendo anche un secondo avversario che lo marcava;
- il -OMISSI-OMISSIS-ha riportato gravi lesioni plurime (frattura della mandibola e delle ossa del naso, con disallineamento di numerosi denti), valutate guaribili con un intervento chirurgico e con una prognosi di quaranta giorni; al ricorrente, recatosi al pronto soccorso il -OMISSI-OMISSIS- per “ -OMISSIS- ”, sono stati prescritti solo antidolorifici per quattro giorni (doc. 8 ricorrente);
- a carico del -OMISSI-OMISSIS-è stato immediatamente iscritto un procedimento penale e, a chiusura delle indagini, il pubblico ministero ha ritenuto sussistenti gli elementi per procedere nei suoi confronti per il delitto di lesioni personali dolose (v. avviso ex art. 415- bis c.p.p. in data -OMISSI-OMISSIS- sub doc. 3 ricorrente);
- il Tribunale Federale, dopo avere sospeso in via cautelare il giocatore per sessanta giorni (v. provvedimento in data -OMISSI-OMISSIS-resistente), gli ha comminato la sanzione della sospensione da ogni attività sociale e federale per ulteriori nove mesi, giudicando la sua condotta “ riprovevole sotto il profilo disciplinare poiché estremamente violenta, immotivata e finalizzata consapevolmente a ledere l’incolumità dell’avversario ” e, quindi, palesemente violativa dei principi di correttezza e lealtà stabiliti dalle norme sportive (v. decisione in data -OMISSI-OMISSIS-resistente);
- come risulta dagli atti di indagine della Digos della Questura di Savona (doc. 4 resistente), già in passato, in occasione di un match svoltosi l-OMISSI-OMISSIS-, -OMISSI-OMISSIS-, espulso per gioco aggressivo nei confronti dell’avversario -OMISSIS-OMISSI-OMISSIS- non ha lasciato il bordo della vasca (v. sommarie informazioni di -OMISSIS-) e, al termine della gara, ha avuto un acceso alterco con il rivale (v. sommarie informazioni di -OMISSIS-. Segnatamente, dopo avere provocato il -OMISSIS- con gesti di scherno ed essere stato colpito dall’avversario, l’odierno esponente ha reagito tempestandolo di pugni violentissimi, provocandogli contusioni ed una copiosa emorragia dal naso, che hanno reso necessario il trasporto del ferito in ospedale con ambulanza (v. sommarie informazioni di-OMISSIS-). Il -OMISSIS- ha subito un trauma facciale e la frattura del setto nasale, con prognosi di venticinque giorni, mentre per il -OMISSIS- la diagnosi è stata di trauma facciale e dell’occhio destro, guaribile in sei giorni.
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il provvedimento questorile sia immune dai vizi censurati dal ricorrente.
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) della legge n. 401/1989, l’Autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di disporre il D.A.Spo. nei confronti di coloro che risultino denunciati per avere preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Come sancito dalla giurisprudenza sia amministrativa sia penale (quest’ultima nei giudizi in materia di convalida dell’obbligo di firma ex art. 6, comma 2), la misura di prevenzione in esame è irrogabile anche nei casi in cui l’interessato abbia partecipato all’evento sportivo in qualità di atleta tesserato di federazioni sportive (e non di semplice spettatore), in relazione ad atti di violenza commessi nei confronti di altri tesserati o del direttore di gara (in tal senso cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, -OMISSIS-).
Infatti, la ratio della legge n. 401/1989 è di prevenire la violenza legata alle competizioni sportive, che l’ordinamento considera gravissima, con conseguente applicabilità della misura in parola nei riguardi di tutti i soggetti che si sono dimostrati facinorosi, aggressivi o incapaci di controllare i propri stati emotivi e passionali. Pertanto, “ le condotte di violenza tenute nel corso di manifestazioni sportive dai giocatori tesserati a federazioni sportive non possono essere assoggettabili esclusivamente a sanzioni specifiche (squalificazioni, inibizioni e quant’altro) applicabili dai competenti organi della giustizia sportiva ” (così Cass. pen., sez. III, 27 settembre 2021, n. 35841, cit.). Donde la piena legittimità del D.A.Spo. comminato nell’ipotesi di “ condotte che abbiano l’effetto di offendere, come oggetto giuridico, l’integrità fisica o morale dei soggetti coinvolti nell’attività sportiva ” (Cass. pen., sez. III, 5 settembre 2007, n. 33864, cit.), perché in tal caso la gara “ è solo l’occasione di azioni violente ” (Cass. pen., sez. III, 1° luglio 2009, n. 26907, cit.).
Contrariamente a quanto argomentato dal deducente, inoltre, nel caso in esame non ricorrono gli estremi della c.d. scriminante sportiva.
Secondo l’elaborazione pretoria, la causa di giustificazione dell’esercizio dell’attività sportiva trova applicazione quando l’infrazione delle regole di gioco è involontaria, oppure, seppur voluta, è strumentale alla competizione e rientra nella sfera del c.d. rischio consentito (ad esempio, un fallo per impossessamento della palla). Per contro, anche negli sport “a violenza eventuale” (quali calcio, pallacanestro e pallanuoto), la scriminante non opera se la violazione delle norme tecniche della disciplina sportiva oltrepassa la soglia del rischio consentito, perché l’atleta non si attiene alle ordinarie regole di prudenza e cautela, nonché, a fortiori , se il comportamento violento è posto in essere con intento lesivo, come nell’ipotesi di colpi sferrati in maniera volontaria (cfr., ex plurimis , Cass. pen., sez. V, 13 marzo 2017, n. 11991; Cass. pen., sez. V, 1° ottobre 2015, n. 39805; Cass. pen., sez. V, 11 marzo 2013, n. 11260; Cass. pen., sez. V, 10 marzo 2008, n. 10734; Cass. pen., sez. V, 21 febbraio 2000, n. 1951).
Orbene, le modalità con cui il ricorrente ha inferto la gomitata ed i pugni al giocatore -OMISSIS- palesano che la gara è stata la mera occasione dell’azione lesiva, avendo egli commesso il fatto non involontariamente nella foga agonistica, né in seno ad una manovra a vantaggio della propria squadra (perché nella pallanuoto l’aggressione fisica non rientra in nessuno schema di azione), bensì con l’evidente finalità di “punire” l’avversario per il fallo subito poco prima. Onde l’azione dell’esponente si palesa quale aggressione non giustificabile, viepiù ove si consideri che le squadre non si stavano affrontando in un torneo, ma giocavano una partita amichevole.
4. Per completezza, si osserva che il provvedimento avversato non è suscettibile di caducazione nemmeno sotto il profilo del presupposto soggettivo.
In proposito, secondo una delle richiamate pronunzie della Corte di cassazione penale (Cass. pen., n. 35841 del 2021, cit.), il D.A.Spo. può essere irrogato soltanto agli atleti che praticano lo sport in forma non professionale, mentre non può limitare l’attività del giocatore professionista, perché quest’ultimo ne ricava la retribuzione per soddisfare le proprie esigenze di vita.
Il ricorrente ha rappresentato di frequentare un -OMISSIS- e, inoltre, di essere titolare di un -OMISSIS-. Accanto a tali occupazioni principali, il deducente ha allegato di praticare la pallanuoto a livello agonistico, militando all’epoca dei fatti nella squadra -OMISSIS-
Ciò posto, non pare nella specie ravvisabile la condizione soggettiva ostativa all’applicazione della misura di prevenzione in discussione.
Infatti, per il -OMISSI-OMISSIS-la pratica della pallanuoto si configura come secondaria rispetto alle -OMISSIS-.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 91/1981, sono sportivi professionisti gli atleti (oltre agli allenatori, ai direttori tecnico-sportivi ed ai preparatori atletici) che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, secondo le norme emanate dalle Federazioni nazionali con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI. La Federazione Italiana Nuoto (avente all’interno la Sezione Pallanuoto) non ha creato il settore professionistico, con la conseguenza che tutti gli atleti – nuotatori e pallanuotisti – rientrano nella categoria dei dilettanti ed il loro rapporto con le società e associazioni sportive ha carattere non già di lavoro sportivo (subordinato o autonomo), bensì di collaborazione (solo dal 1° luglio 2023 entrerà in vigore la riforma di cui al d.lgs. n. 36/2021, che ha previsto l’estensione del rapporto di lavoro sportivo al settore dilettantistico).
Peraltro, il prevenuto non ha prospettato una censura di illegittimità del D.A.Spo. in quanto limitante lo svolgimento di un’attività sportiva retribuita, onde l’annullamento del provvedimento per tale motivo integrerebbe un vizio di ultrapetizione, perché estenderebbe l’accertamento ad un petitum e ad una causa petendi nuovi e diversi rispetto a quelli fatti valere nel ricorso e sottoposti dalle parti all’esame del giudice (cfr., ex multis , Cons. St., sez. V, 3 ottobre 2022, n. 8443).
5. Non sussiste il lamentato deficit istruttorio e motivazionale dell’atto gravato, che, al contrario, è stato assunto dopo un attento vaglio degli accadimenti e risulta sorretto da adeguate ragioni.
Invero, dopo avere ricostruito i due gravi episodi di violenza di cui il ricorrente si è reso responsabile, l’Autorità di pubblica sicurezza ha ben lumeggiato come i descritti comportamenti siano stati caratterizzati da una brutalità ingiustificabile. Onde appare senz’altro logico e ragionevole il giudizio del Questore in ordine al rischio di turbativa in occasione di competizioni ed eventi sportivi di pallanuoto, per via del contegno tenuto dal -OMISSI-OMISSIS-durante e dopo le partite. Invero, è evidente che le condotte del prevenuto, connotate da esplosioni di violenza feroce ed incontenibile, ben possono – oltre che ledere l’incolumità dei malcapitati avversari – sia scatenare risse fra i giocatori, sia provocare reazioni scomposte e potenzialmente pericolose nei tifosi sugli spalti (cfr. sul punto T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 26 settembre 2016, n. 947, cit., il quale ha evidenziato la minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica insita nell’aggressione perpetrata da due calciatori ai danni dell’arbitro, che aveva concesso un rigore alla squadra avversaria).
6. Priva di pregio è la doglianza inerente alla presunta violazione del contraddittorio.
L’Amministrazione ha regolarmente trasmesso l’avviso di avvio del procedimento all’interessato, che ha presentato apposita memoria difensiva (docc. 2 e 4 ricorrente).
Inoltre, legittimamente la Questura di Savona ha negato l’ostensione della relazione di servizio, trattandosi di un documento sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 3, lett. a), del D.M. n. 415 del 1994 (doc. 5 ricorrente). Peraltro, poiché sulla base della suddetta relazione la Procura della Repubblica ha iscritto la notitia criminis nel registro delle notizie di reato, la richiesta di visione doveva essere inoltrata al Procuratore della Repubblica (in tal senso, infatti, si è poi orientato il difensore dell’indagato: v. doc. 6 ricorrente).
7. Da ultimo, è inaccoglibile la contestazione di genericità e sproporzione del provvedimento impugnato.
Il D.A.Spo. individua con sufficiente specificità i luoghi oggetto del divieto di accesso, che sono quelli ove si svolgono incontri di pallanuoto (di coppe, di partite amichevoli e della squadra nazionale), comprese le vie limitrofe agli impianti sportivi, le stazioni ferroviarie ed i caselli autostradali.
Diversamente da quanto asserito dall’esponente, non sono colpite dal divieto -OMISSIS-, sia per l’ubicazione rispetto agli impianti natatori (v. doc. 13 ricorrente), sia, in ogni caso, in quanto luoghi estranei alla sfera applicativa della misura.
8. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
9. In considerazione della particolarità della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Liliana Felleti, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.