Articolo 219 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 218Articolo 220
Versione
20 settembre 1975
Art. 219.
La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorita' competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
E' abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555 , che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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