La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da parte del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorita' competente a norma dell'articolo 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
E' abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555 , che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.