Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/05/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1899/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, Valentina Cingano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 1899/2024 promossa da:
(c.f. con Parte_1 P.IVA_1
sede in Ancona, Corso Mazzini, 170, in persona della liquidatrice, Dott.
rappresentata e difesa dall' Avv. Flavio Barigelletti ed Parte_2 elettivamente domiciliato presso l'Avvocato Avv. Giovanni Battista Albites
Coen, giusta procura speciale depositata unitamente all'atto introduttivo,
- parte attrice contro
Avv. rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Controparte_1
dall'Avv. Maurizio Orione e dall'Avv. Gianluca Notari, con domicilio eletto presso il primo, come da procura speciale depositata unitamente alla comparsa di costituzione,
- parte convenuta
pagina 1 di 19
C.F. P. IVA in persona del suo procuratore ad P.IVA_2 P.IVA_3 negotia Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Controparte_3
Giorgini, presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura speciale depositata unitamente alla costituzione,
- terzo chiamato
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “Piaccia al Tribunale di Genova, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per le causali di cui in narrativa, riconosciuta la responsabilità professionale dell' avvocato nei confronti del Controparte_1
per non aver avvisato il proprio cliente delle Parte_1 necessarie attività da porre in essere per evitare sanzioni e denunce penali nella attività di acquisto ed importazione della barca e per l' effetto CP_4 condannarlo al pagamento a favore dell' Attore della somma che si indica in 500.000 euro, o quella che il Giudice riterrà di Giustizia ai sensi dell' art. 1226 cc, oltre interessi e rivalutazione dalla notifica dell' atto di citazione al saldo. Con vittoria di spese e competenze della causa. In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del provvedimento di rigetto delle prove avversarie del 7 Novembre 2024, insiste per l'ammissione delle proprie istanze istruttorie e di esser ammessi alla prova contraria ed alla riprova con i medesimi testi indicati da Controparte ed il Signor residente in [...]”. Testimone_1
Per parte convenuta: “Per mero scrupolo defensionale, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate in comparsa di risposta e nelle memorie ex art. 171 ter cpc già depositate, nonché per la reiezione delle domande di parte attrice, con richiesta di condanna in capo alla medesima sia delle spese giudiziali sia del convenuto che di quelle della chiamata in causa e si rassegnano le seguenti: Controparte_5
CONCLUSIONI “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie tutte del caso, In via principale, nel merito: per le motivazioni tutte di cui in parte motiva, voglia l'Ill.mo Tribunale rigettare e respingere integralmente ogni e tutte le pretese e le domande avversarie formulate nei propri confronti dal in Parte_1 persona del suo liquidatore pro tempore, come in atti analiticamente
pagina 2 di 19 contestate e confutate, siccome inammissibili, totalmente infondate e non provate sia nell'an che nel quantum.
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del conchiudente Avv. dichiarare tenuta in forza ed ai sensi della Controparte_1
Polizza Multirischi Professionista n. 1-58043-122-15977868 e condannare, nei limiti della copertura assicurativa, la società
[...]
, in persona del proprio legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede legale in Bologna, Via Stalingrado 45, cod. fisc.
P. IVA a tenere indenne e manlevare il P.IVA_2 P.IVA_3 conchiudente in relazione a qualsiasi danno e/o pagamento di somme, che l'avvocato dovesse essere obbligato a corrispondere a parte Controparte_1 attrice e, per l'effetto, condannare la predetta Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere
[...] al in persona del suo Parte_1 liquidatore pro tempore, qualsiasi importo, nei limiti della copertura assicurativa, che, in denegata ipotesi, dovesse risultare allo stesso
dovuto dall'Avv. e in ogni caso da Parte_1 Controparte_1 ogni condanna e conseguenza pregiudizievole anche per capitale, interessi, rivalutazione, spese ed accessori in esito al presente giudizio. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.” Con accoglimento delle istanze istruttorie formulate in atti e con ogni salvezza istruttoria nei termini concedendi. Senza che ciò comporti, neppure implicitamente, l'inversione dell'onere della prova che grava sul , si insta in via istruttoria per Parte_1
l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni. 1.- “Vero che conosco l'Avv. sin dal 2001, anno in cui ho Controparte_1 assunto la carica di amministratore del cantiere di Parte_3
Ancona” 2.- “Vero che durante la mia attività di dirigente del Cantiere Parte_3
dal 2001 al 2013 ho nominato continuativamente l'Avv.
[...] Controparte_1 quale legale del cantiere incaricato di svolgere attività di consulenza nella redazione di contratti di costruzione e compravendita di navi e yacht nuovi ed usati e ho collaborato con il medesimo per la stipula di tali contratti.” 3.- “Vero che successivamente al mio trasferimento a Monaco a far data dal 2013 e durante la mia attività di broker ho incaricato l'avv. Controparte_1 di curare la redazione dei contratti compravendita di yacht nuovi ed usati per conto dei miei clienti”.
pagina 3 di 19 4.- “Vero che nel luglio del 2019 ho incaricato l'Avv. di Controparte_1 assistermi nell'acquisizione dell'intero pacchetto azionario delle quote del Cantiere Navale Wider Srl. di . CP_6
5.- “Vero che dal 2021 sono presidente del Consiglio di Amministrazione della società W-FIN Sarl del Lussemburgo che detiene il 100% delle quote del Cantiere Wider Srl. di . CP_6
6.- “Vero che, per conto del Cantiere Wider Srl., ho incaricato e tuttora incarico, unitamente ai miei collaboratori, l'Avv. di curare la Controparte_1 redazione dei contratti di costruzione e compravendita di yacht stipulati con clienti del cantiere Wider”.
7.- “Vero che a fine gennaio 2020 prendevo contatto con l'Avv. CP_1 informandolo dell'intenzione da parte mia e dei Sigg.ri
[...] [...]
e di acquistare lo yacht “MANUTARA”, di Persona_1 Testimone_1 proprietà del Sig. mediante una società da costituirsi a Malta Persona_2
e gli chiedevo di verificare con la società Vistra di Malta, tramite l'avv. Antony Galea, la documentazione ed i costi necessari per la costituzione di tale società”;
8.- “Vero che nel febbraio 2020 chiedevo all'Avv. di Controparte_1 predisporre un contratto di compravendita dello yacht “MANUTARA” per la somma di € 100.000 tra la società venditrice Manutara Holding Ltd. e una società ancora da definire con sede in Malta che si sarebbe resa acquirente dello yacht”;
9.- “Vero che lo yacht “MANUTARA”, iscritto nel Registro Marittimo delle Cayman Islands come nave da diporto, avrebbe dovuto eseguire alcuni lavori per essere impiegata per il noleggio ed essere iscritta nel Registro Marittimo di Malta quale nave commerciale”;
10.- “Vero che nel maggio 2020 confermavo al beneficiario economico della società venditrice dello yacht “MANUTARA” Sig. che il Persona_2 pagamento del prezzo di acquisto del “ pari ad € 100.000 CP_4 sarebbe avvenuto nel settembre 2021”;
11.- “Vero che nel giugno 2020 i Sigg.ri e Persona_1 [...] mi comunicavano che lo yacht “ sarebbe stato Tes_1 CP_4 acquistato non più dalla costituenda società maltese ma dal Parte_1
di Ancona ed io informavo l'Avv. di indicare nel
[...] Controparte_1 contratto di compravendita il quale società Parte_1 acquirente della nave”;
pagina 4 di 19 12.- “Vero che nel periodo novembre/dicembre 2020, il Sig. Persona_2 mi chiese di procedere alla cancellazione dello Yacht “Manutara” dal Registro Marittimo delle Cayman Islands”.
13.- “Vero che nel dicembre 2020 il Sig. mi chiese che i costi Persona_2 per la pratica di cancellazione dello yacht “MANUTARA” dal Registro delle Cayman Islands nella misura di US Dollari 1.500 venissero pagati dal e che il Sig. accettò tale Parte_1 Testimone_1 richiesta”. Sui sopra indicati capitoli da 1) a 13) si indica a teste il Sig. Testimone_2 residente in 41 Avenue Hector Otto, 98000 Principato di Monaco.
14.- “Vero che lo yacht “MANUTARA” era arrivato ad Ancona nel settembre 2019 provenendo dalla Turchia”;
15.- “Vero che nel dicembre 2019 lo yacht “MANUTARA” venne bloccato nel porto di Brindisi da parte dell'equipaggio che sbarcò dalla nave sostenendo che la stessa non si trovava in condizioni di sicurezza”.
16.- “Vero che nel gennaio 2020 concordavo con il Sig. che Testimone_2 lo yacht “MANUTARA” sarebbe stato da me venduto ad una società gestita dal Sig. ed altri suoi soci per il prezzo di € 100.000 date le Testimone_2 sue precarie condizioni”.
17.- “Vero che concordavo con il Sig. che il prezzo di vendita Testimone_2 di € 100.000 mi sarebbe stato pagato nel settembre 2021 e che, una volta che lo yacht “MANUTARA” fosse stato rimesso in buone condizioni ed idoneo al noleggio, avrei avuto diritto a due settimane di noleggio comprese nel prezzo di vendita”;
18.- “Vero che quando lo yacht “MANUTARA” tornò ad Ancona nel gennaio 2020 rimase in custodia presso il con tutta la Parte_1 documentazione di bordo, inclusi i registri di uscita ed entrata dello yacht dalle acque internazionali”; 19.- “Vero che all'arrivo dello yacht “MANUTARA” nel porto di Ancona nel settembre 2019, le pratiche di ingresso in porto vennero curate dall'Agenzia Marittima Amatori che mi era stata indicata dal Sig. ; Testimone_2
20.- “Vero che i miei contatti con l'Avv. hanno avuto ad Controparte_1 oggetto la stipula del contratto di compravendita dello yacht “MANUTARA” con il e la sottoscrizione del bill of sale il cui Parte_1 modello mi era stato inviato dall'Avv. nel luglio 2020”; Controparte_1
21.- “Vero che nel novembre 2020 informai il Sig. che Testimone_2 intendevo procedere alla chiusura della mia società Manutara Holding Ltd. e
pagina 5 di 19 gli chiesi di procedere all'iscrizione dello yacht “MANUTARA” a nome dell'acquirente ; Parte_1
22.- “Vero che nel dicembre 2020 concordai con il Sig. e con Testimone_2 il che gli onorari dei professionisti di Cayman Islands Parte_1 incaricati di procedere alla cancellazione della nave “MANUTARA” dal Registro Marittimo delle Cayman Islands e le relative spese, pari a US Dollari 1.500 sarebbero stati pagati dallo stesso ”; Parte_1
23.- “Vero che nel dicembre 2020 contattai l'Avv. chiedendo Controparte_1 di prendere contatto con lo studio Walkers delle Cayman Islands per procedere alla cancellazione dello yacht “MANUTARA” dal Registro Marittimo delle Cayman Islands”. Sui sopra indicati capitoli da n. 14) a 23) si indica a teste il Sig. Per_2
residente in [...], Breganzona, Lugano (CH)”.
[...]
Per la compagnia terza chiamata: “a) Ordini a parte attrice ex art. 210 c.p.c. di produrre in giudizio (almeno) il decreto di rinvio a giudizio del signor del 02/02/2023 emesso dal GIP del Tribunale Penale di Tes_1
Ancona Dott. PALLUCCHINI nel procedimento RGNR 1738/2021 e RG GIP 1584/2021, al fine di adeguatamente esaminare e valutare i motivi per i quali sia in corso il procedimento penale suddetto ed i relativi addebiti, oggetto della presente domanda di responsabilità professionale, così come azionata dalla società attrice nei confronti del convenuto Avv. Ordini CP_1 eventualmente la produzione in giudizio di ogni altro documento del procedimento penale suddetto che il Giudice ritenesse utile ed indispensabile per la valutazione completa del caso in questione. b) Respinga tutte le richieste formulate dalla società attrice nei confronti del convenuto Avv. perché infondate, in fatto ed in diritto, vinte le spese ed onorari di CP_1 giudizio. c) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande attoree, accolga la domanda di manleva e garanzia formulata dal convenuto Avv. nei confronti della terza chiamata CP_1 nei limiti e con piena applicazione delle condizioni tutte della CP_2 polizza assicurativa invocata e prodotta, con applicazione quindi dei massimali, delle franchigie e degli scoperti indicati e previsti in polizza, nonché delle eventuali esclusioni che emergessero nel corso del procedimento (in quanto e se applicabili al caso specifico), anche qui non espressamente evidenziate, vinte o compensate le spese di giudizio. d) Respinga ogni altra domanda formulata in questo giudizio nei confronti di perché CP_2 non provata e non adeguatamente documentata.
pagina 6 di 19 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di Genova l'Avvocato
[...] CP_1
domandandone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento al mandato professionale a quest'ultimo conferito.
Con comparsa di risposta del 16.5.2024, si costituiva in giudizio l'Avv.
il quale contestava tutti gli assunti avversari, anche sotto il profilo del CP_1
quantum, instando per il rigetto della domanda. Inoltre, l'Avv. CP_1
chiedeva e otteneva di chiamare in causa la propria assicurazione -
[...]
- al fine di essere dalla stessa manlevato e garantito in Controparte_2
relazione a tutte le domande proposte nei suoi confronti da parte attrice.
Con comparsa del 25.6.2024, si costitutiva in giudizio la compagnia, che si associava alle difese dell'assicurato, instando per il rigetto integrale della domanda.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., visto l'esito negativo delle trattative a cui le parti erano state invitate dal Giudice con ordinanza istruttoria del 7.11.2024 (“sulle istanze istruttorie, rilevato che solo parte convenuta ha formulato istanze istruttorie per prova orale diretta, ritenuto che i relativi capitoli di prova non siano ammissibili, in quanto inerenti a circostanze irrilevanti, generici o valutativi, ove non inerenti a circostanze non contestate
o documentali, ritenuto di conseguenza di non ammettere la prova contraria richiesta da parte attrice in III memoria, ritenuto che l'istanza ex art. 210
c.p.c. possa ritenersi ormai superata, come indicato dalla difesa dell'assicurazione all'udienza del 7.11.2024; valutato poi l'esito del contraddittorio orale all'udienza del 7.11.2024 e ritenuto che, nonostante le reciproche contestazioni e pur a fronte di un elevato valore di causa, possa
pagina 7 di 19 risultare opportuno invitare le parti a riferire -previ gli opportuni contatti fra le stesse- se emergano margini per una bonaria definizione o per lo sviluppo di eventuali trattative, ...”), la causa veniva rinviata all'udienza cartolare ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. del 23.4.2025, all'esito della quale la causa era trattenuta in decisione.
***
2. Si espone in atto di citazione:
- che, nel corso del 2019, presso il porto di Ancona giungeva una barca a vela denominata “Manutara”, registrata presso il registro navale tenuto presso le Isole Cayman, che si trovava in pessimo stato di manutenzione generale;
- che, dopo aver inutilmente proposto alcuni preventivi per la realizzazione dei lavori necessari a garantire la navigabilità della barca, la CP_4
ripartiva da Ancona senza effettuare alcuna lavorazione, ma, giunta all'altezza di Brindisi, il Comandante, accortosi del pericolo nel proseguire ulteriormente, licenziava l'equipaggio nonché comunicava all'armatore e alla Capitaneria di
Porto di Brindisi il suo definitivo sbarco;
la rimaneva quindi CP_4
incustodita con dichiarazione di mancanza di sicurezza per la navigazione
(“non safe for navigation declaration”) del 4.12.2019;
- che, su incarico di legale rappresentante della società Persona_2
proprietaria della barca, la veniva recuperata e riportata presso i CP_4
cantieri di CPN Costruzioni e Progettazioni Navali Srl ad Ancona;
- che, davanti agli ingenti costi prospettati per rimettere a nuovo la barca, esprimeva la propria intenzione di farla demolire;
la CPN, Persona_2
dunque, contattava il consorzio attoreo (di cui era socia) per realizzare un'operazione commerciale che avrebbe generato profitto per le consorziate:
pagina 8 di 19 (i) acquistare ad un prezzo simbolico la (ii) eseguire i lavori CP_4
necessari per rimetterla a posto e, infine, (iii) vendere il vascello a terzi;
- di essersi rivelato favorevole all'operazione proposta dalla CPN e, ricevuta conferma che il vascello potesse essere effettivamente acquistato mediante il pagamento (differito) di 100.000,00 €, di essersi rivolto all'Avv. di Genova, professionista noto a livello nazionale, conferendogli più CP_1
ampio mandato per curare tutti gli aspetti per l'acquisizione del veliero fino all' ottenimento del “Bill of Sale”;
- che, dopo le riparazioni allo scafo, che richiesero un periodo di lavorazioni a terra, la barca fu messa in mare ancora senza aver compiuto tutti gli altri lavori necessari per la navigazione, con il motore smontato, ma che dopo pochi giorni la Guardia di Finanza, preso atto del fatto che la barca non era assicurata, la pose sotto sequestro,
- che alla fine si riuscì a trovare una compagnia che coprì il rischio e, appena ottenuto il dissequestro della questa era stata sottoposta a CP_4
sequestro preventivo penale da parte della Guardia di Finanza per l'accusa di contrabbando, essendo scaduto il periodo di 18 mesi entro cui una barca con bandiera extracomunitaria potrebbe permanere in esenzione totale dai dazi all'importazione in territorio UE;
- che, in data 27.4.2021, il G.I.P. di Ancona emetteva decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della in relazione ai reati di cui CP_4
agli artt. 292, 294, 295 D.P.R. 43/1973; successivamente, in data 2.2.2023, veniva disposto il rinvio a giudizio del legale rappresentante del , Parte_1
e del Consorzio attoreo per responsabilità ex art. 25 Testimone_1
sexdieces, c. 2 e 3, D.lgs. 231/2001, in relazione alla commissione del reato di cui all' art. 295, c. 2, lett. D bis, d.P.R. 43/1973;
pagina 9 di 19 - che il vascello permane tutt'ora sotto sequestro, non finito nelle lavorazioni, le quali, oltre a rivelarsi inutili, avrebbero determinato per il consorzio attoreo il maturare di un debito nei confronti della CPN srl di oltre
792.703,96 €, con la prospettiva di una confisca certa in caso di condanna penale;
- che il sequestro e il relativo procedimento penale si sarebbe potuto evitare se l'Avv. ai tempi del conferimento del mandato, avesse correttamente CP_1
informato il Consorzio attoreo della necessità di esperire ulteriori pratiche per l'importazione del bene.
Il legale convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha contestato (fra l'altro) di aver mai ricevuto ampio mandato, sostenendo che le attività professionali richieste e svolte sarebbero consistite in tre specifici interventi ovvero: a) acquisizione e condivisione delle informazioni necessarie alla costituzione di una società maltese che avesse come soci i Sigg.ri e b) Tes_2 Persona_1 Tes_1 redazione dell'atto di compravendita dello yacht “ , nel comune CP_4
interesse del venditore Sig. e dell'acquirente Per_2 Parte_1
c) assistenza alla cancellazione dello yacht “Manutara” dal Registro delle
Cayman Islands nel comune interesse del venditore Sig. e Per_2
dell'acquirente . Parte_1
Per come esposto nella costituzione in giudizio, l'Avv. una volta CP_1
portate a compimento le predette attività sarebbe stato informato dal Sig. he i Sigg.ri e stavano valutando l'ipotesi che il Tes_2 Tes_1 Persona_1
iscrivesse a proprio nome la nave nel Registro Parte_1
Marittimo di Malta, senza che, quindi, fosse più necessaria la costituzione di una società maltese, chiedendo all'Avv. di trattenere presso di sé CP_1
l'originale del Bill of Sale in attesa che gli venisse comunicato presso quale pagina 10 di 19 Registro Navale la nave sarebbe stata immatricolata e, quindi, dove avrebbe dovuto essere inviato il documento originale. Nonostante le specifiche richieste inviate dall'Avv. ai Sigg.ri e nessuna CP_1 Tes_2 Tes_1
indicazione gli sarebbe più stata fornita e soltanto dopo un considerevole lasso di tempo, l'Avv. sarebbe venuto a conoscenza del fatto che il CP_1
CANTIERE NAVALE era incorso nelle violazioni sia della normativa riguardante l'assicurazione obbligatoria dell'imbarcazione, sia della disciplina dell'importazione di imbarcazioni da paesi extra-comunitari.
***
3. Il agisce nei confronti del Parte_1
convenuto, avv. deducendo di avergli affidato ampio incarico di CP_1 assistenza e consulenza nell'intera operazione di compravendita internazionale dell' imbarcazione “Manutara” battente bandiera straniera extra-UE, e chiedendo di accertare la responsabilità professionale derivante dall'omessa informativa al cliente su tutti gli adempimenti necessari e connessi all'operazione anzidetta, il cui mancato assolvimento aveva determinato a carico del il sequestro dell'imbarcazione e l'inizio di procedimento Parte_1
penale per contrabbando.
Il danno viene quantificato in 500.000,00 € o nella somma ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c.
La domanda non è fondata per l'assorbente considerazione che parte attrice non ha offerto idonea prova dei danni azionati in causa, per come ritenuti causalmente connesso all'inadempimento professionale del convenuto.
***
3.1. Per quanto concerne l'individuazione dei danni risarcibili, in atto di citazione si afferma che esisterebbe un chiaro nesso causale tra le omissioni di pagina 11 di 19 natura professionale dell'avvocato ed il danno che il CP_1 Parte_1
avrebbe subito e sta subendo: “è di tutta evidenza che laddove l'Avv.
[...] avesse correttamente agito per l'adempimento di tutti gli atti CP_1
necessari per la regolare cancellazione ed importazione della barca secondo la normativa applicabile, sugge-rendo le necessarie pratiche di importazione,
i presupposti del sequestro non sarebbero mai esistiti” (pagg. 10-11) e ciò in quanto:
- il , a cagione del sequestro a scopo di confisca del si Parte_1 CP_4
trova ad esser impegnato per il pagamento della stessa al prezzo di 100.000,00 euro, come da contratto, somma ancora non pagata, ancorché richiesta dal vecchio proprietario,
- ad aver speso la somma complessiva di 538.500,58 euro di fatture di terzi per lavori svolti a bordo della e di aver debiti per ulteriori 792.703,96 CP_4
euro, come da riassunto delle fatture depositato (doc. 8), la barca non è in condizioni di navigare, dato che i lavori non erano arrivati alla riparazione del propulsore e della attrezzatura di coperta e velica, e quand'anche il processo si concludesse con una assoluzione definitiva e quindi la barca fosse riconsegnata al , sarebbero passati anni ed i lavori sarebbero da Parte_1
ricominciare da capo.
Secondo parte attrice, si impone una valutazione del danno da parte del
Giudice, “al quale si chiede una quantificazione equitativa del danno, indipendentemente da quelli che saranno gli sviluppi successivi della situazione, che purtroppo dureranno a dir poco qualche anno”.
***
3.2. A fronte di tali allegazioni, parte convenuta (pur sostenendo di non aver ricevuto un incarico ampio relativo all'importazione del ha CP_4
pagina 12 di 19 comunque specificamente contestato -nel costituirsi in giudizio- che “non si comprende a che titolo controparte quantifichi in questo ammontare la sua richiesta risarcitoria” (pag. 23 della comparsa di costituzione), in quanto:
- non parrebbe che la somma di Euro 500.000,00 possa collegarsi ai costi dei lavori di ristrutturazione asseritamente fatti eseguire dal Parte_1
sullo yacht “ ;
[...] CP_4
- non risulterebbe in verità neppure alcuna prova dell'effettiva esecuzione di lavorazioni a bordo di tale yacht (lavori la cui esistenza ed estensione non sarebbe mai stata in alcun modo portata a conoscenza dal Parte_1 all'Avv. ;
[...] CP_1
- il ha prodotto un “elenco di fatture” ed asserisce di avere un Parte_1
debito nei confronti delle ditte che avrebbero eseguito i lavori;
ma poiché il
è un “cantiere navale”, nulla impedirebbe di ritenere che tutti o Parte_1
parte di tali pretesi lavori ascritti allo yacht “ siano state effettuati su CP_4
altre imbarcazioni;
viene contesta, pertanto, la documentazione prodotta al riguardo;
- l'affermazione che il avrebbe investito oltre Euro 500.000,00 Parte_1
sullo yacht “Manutara” senza registrarne la proprietà in alcun registro navale
(dopo avere richiesto la cancellazione dal Registro delle Isole Cayman) e senza provvedere ad una copertura assicurativa (tanto da provocarne il sequestro da parte della Guardia di Finanza) consentirebbe di rimarcare la negligenza dell'organo amministrativo nella gestione del bene sociale;
- il preteso danno che sarebbe stato subito non solo non potrebbe ascriversi alla responsabilità dell'Avv. ma, in ogni caso, non risulterebbe CP_1
neppure consistere in un danno attuale e, come tale, risarcibile (stante la pendenza del procedimento penale, considerato che l'apertura di un giudizio pagina 13 di 19 penale non vale ad affermare che tale procedimento si definirà in una sentenza di condanna al termine dei rituali tre gradi di giudizio);
- non sussiste né è dimostrato alcun danno attuale e liquidabile in quanto, come riconosciuto in atto di citazione, il non ha pagato il prezzo di Parte_1
acquisto dello yacht ed ha subito il sequestro penale della nave soggetto, tuttavia, all'esito di un giudizio che parte attrice stessa afferma che potrebbe concludersi con un'assoluzione.
In definitiva, secondo parte convenuta, la tesi attorea che, in un tale contesto, il Giudice debba procedere ad una valutazione equitativa di un danno che, allo stato, risulterebbe ipotetico ed incerto e addirittura “... indipendentemente da quelli che saranno gli sviluppi successivi della situazione...” risulterebbe infondata.
***
3.3. A seguito di tali specifiche contestazioni, sarebbe stato onere di parte attrice offrire elementi di prova idonei a identificare e consentire la quantificazione dei danni subiti.
Parte attrice, tuttavia, non ha depositato la prima e la seconda memoria, ma soltanto la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., in data 25.10.2024 (rispetto all'udienza ex art. 183 c.p.c. fissata al 7.11.2024), sostenendo in essa che il danno richiesto non sarebbe subordinato alla eventuale soluzione negativa della vicenda tributaria e penale pendente, ma sarebbe il danno attuale, al momento della citazione, subito dal a cagione diretta Parte_1
dell'inadempimento del legale alle obbligazioni derivanti dall' incarico ricevuto. Unitamente a tale memoria è stata prodotta, in calce alla richiesta di rinvio a giudizio ed al conseguente decreto, la relazione del perito del gup a cui fa riferimento il Giudice nel rinvio a giudizio.
pagina 14 di 19 La tardività di tale di produzione, effettuata solo con la III memoria, è stata eccepita all'udienza del 7.11.2024.
D'altra parte, la contestazione circa l'idoneità dei documenti prodotti unitamente alla citazione per consentire la prova dei danni era stata tempestivamente formulata da parte convenuta nel costituirsi in giudizio, con la conseguenza che la relativa offerta di prova avrebbe dovuto essere effettuata al più tardi con la II memoria. Per questa ragione, la produzione della perizia solo con la III memoria non può che essere considerata tardiva, non potendo la stessa essere qualificata quale prova contraria.
Con la II memoria ex art. 171 ter c.p.c., da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza, infatti, la parte può (fra l'altro) indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
con la III memoria, invece, può indicare la prova contraria. Questo significa che il momento in cui scatta per le parti la preclusione in tema di istanze istruttorie è quello dello spirare del termine per il deposito della II memoria, concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l'indicazione dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto. Mentre il termine per il deposito della III memoria è previsto per l'indicazione della (eventuale) “prova contraria”, da identificarsi nella semplice “controprova” rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine. Ne consegue, che già entro lo scadere del primo termine la parte interessata ha l'onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel
“thema decidendum” (Cfr. Cass. civ., Sez. II, n. 26574/2017, con riferimento al previgente art. 184 c.p.c.).
pagina 15 di 19 La produzione di documenti – volti a contrastare le contestazioni sollevate immediatamente dalla parte convenuta – effettuata dalla parte attrice avvalendosi del terzo termine è quindi tardiva, dovendo essere fornita tale prova entro il termine di deposito della seconda memoria.
***
3.4. Ne segue che gli unici elementi probatori valutabili ai fini della quantificazione del danno sono dunque quelli prodotti con la citazione. Fra questi, i documenti riferibili ai danni (anche in quanto specificamente richiamati da parte attrice nell'ambito della causa petendi) sono quelli sub n.
8, ove viene solo riportato un elenco di costi (ad uso interno, come si legge in apice alla prima pagina) che dovrebbero essere riferite alla commessa
“ , con distinzione fra importi pagati e non ancora saldati. CP_4
A fronte delle contestazioni specificamente formulate da parte convenuta, tuttavia, un mero elenco di costi sostenuti non è idoneo a consentire l'effettiva quantificazione dei danni subiti, quanto alle lavorazioni eseguite che andrebbero perdute, in assenza di ulteriore offerta probatoria idonea -ad esempio- a identificare le lavorazioni effettivamente eseguite sull'imbarcazione (come documentazione di natura fotografica, offerta di prova orale, perizia di parte etc.).
Tale offerta di prova è carente anche con riferimento alla allegazione che le lavorazioni eseguite dovrebbero comunque essere nuovamente realizzate all'esito del procedimento penale (per il caso di assoluzione).
Quanto al corrispettivo pattuito (e che -stando alle allegazioni di parte attrice- non sarebbe ancora stato versato), si deve considerare che -in realtà- il bene risulterebbe perso solo in caso di confisca, ma il relativo procedimento penale risulta ancora pendente in primo grado e i documenti di causa nemmeno pagina 16 di 19 possono consentire una delibazione prognostica sul suo esito (che nemmeno è effettuata in atto di citazione da parte attrice, la quale infatti richiede una quantificazione equitativa del danno, indipendentemente da quelli che saranno gli sviluppi successivi della situazione).
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3.5. In tale contesto di riscontrata carenza probatoria, la richiesta liquidazione equitativa non può essere operata, in quanto in realtà andrebbe a sopperire ad un onere gravante su parte attrice (quanto a specifica individuazione dei danni ed offerta di prova per la loro quantificazione) che non è stato assolto.
La valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell'an della pretesa. In assenza di elementi concreti che dimostrino la sussistenza di un pregiudizio effettivo, non è possibile procedere alla liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 8758/2025; n. 8941/2022).
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt.
1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo (Cass. civ., Sez. II,
Ord., 5/03/2025, n. 5858; Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 13515/2022).
La quantificazione del danno di cui si chiede il risarcimento deve essere adeguatamente documentata e provata. La mancata presentazione di prove pagina 17 di 19 sufficienti, come preventivi non eseguiti o conteggi di formazione unilaterale, può legittimamente condurre all'esclusione del risarcimento richiesto, in quanto le valutazioni equitative sono ammissibili solo in assenza di altri elementi probatori che concretamente potrebbero essere offerti dalla parte onerata. La liquidazione equitativa del danno presuppone infatti l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché
l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. Il giudice può avvalersi del potere equitativo di liquidazione del danno solo se abbia previamente accertato che un danno vi sia stato e che l'impossibilità (o la difficoltà) nella stima esatta del danno sia oggettiva, cioè non meramente supposta ed incolpevole, né dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.
L'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno deve quindi dipendere da fattori oggettivi e non dalla inerzia della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumere l'entità (come invece è avvenuto nel caso di specie).
Per tali considerazioni, le domande non sono fondante e non possono essere accolte, restando assorbiti -anche in applicazione del principio della cd. ragione più liquida- tutti gli ulteriori profili sollevati (anche per quanto concerna la verifica della effettiva sussistenza dell'inadempimento professionale in rapporto alla natura dell'incarico conferito).
La domanda di garanzia promossa nei confronti dell'assicurazione resta assorbita dal rigetto della domanda attorea.
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4. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice secondo soccombenza
(sia quelle sopportate da parte convenuta che quelle sopportate dalla terza pagina 18 di 19 chiamata, visto che le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto devono essere rimborsate dall'attore nel caso in cui la chiamata in causa sia stata necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata, come nel caso di specie, cfr. Cass. civ. n. 6292/2019). Esse vanno liquidate in base a tariffa secondo il valore della domanda nei seguenti termini:
- in favore del convenuto, giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da € 260,000,00 a € 520.000,00, importi medi per ogni fase, ad eccezione che per quella istruttoria liquidata nei minimi, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta e della natura documentale della controversia;
- in favore della terza chiamata, medesimo scaglione, importi minimi per ciascuna fase, tenuto conto del fatto che le difese svolte sono risultate adesive rispetto a quelle del convenuto, in assenza di eccezioni di copertura.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, respinge la domanda proposta da parte attrice;
condanna parte attrice a rimborsare alle controparti le spese di lite, che si liquidano in:
-euro 17.252,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva e cpa in favore del convenuto;
-euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali iva e cpa in favore della terza chiamata Controparte_2
Genova, 30/04/2025 Il Giudice Valentina Cingano
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