Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/04/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1725/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1725/2024 R.G., vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Ingoli, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Russo, Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), viale della lirica n. 61, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Il minore sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della potestà per l'ordinaria amministrazione.
Il minore sarà collocato in via prevalente presso la madre con la quale manterrà residenza anagrafica.
pagina 1 di 5
ordine a tutte le questioni che lo riguardano, in modo che progressivamente il minore inizi a partecipare alle decisioni che lo coinvolgono, nel pieno rispetto delle sue aspirazioni, desideri e attitudini. il padre terrà il minore con sé, a far data dal 10 marzo 2025 secondo il seguente schema lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica mamma mamma babbo babbo mamma mamma mamma babbo babbo mamma mamma mamma babbo Babbo
Con la precisazione che
AL 30.06.25 Pt_2
il padre terrà con sé il minore dall'uscita da scuola del primo giorno dello schema sopra descritto e lo ricondurrà a casa della madre prima di cena del secondo giorno.
A FAR DATA DAL 01.07.25 COMPRESO
Nel periodo scolastico
Il padre terrà con sé il minore due giorni consecutivi infrasettimanali, durante ogni settimana, nei giorni indicati nello schema sopra descritto, dalla uscita da scuola fino alla mattina in cui lo ricondurrà a scuola, pertanto con due pernotti consecutivi ed inoltre a fine settimana alternati dal sabato alla uscita dalla scuola o dopo la colazione quando non va a scuola, sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola.
In periodo non scolastico
Il padre terrà con sé il minore due giorni consecutivi infrasettimanali, durante ogni settimana, nei giorni indicati nello schema sopra descritto, dalla uscita da scuola fino alla mattina in cui lo ricondurrà alla casa materna, pertanto con due pernotti consecutivi ed inoltre a fine settimana alternati dal sabato dopo la colazione sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà presso la casa materna.
Ed inoltre
3 giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con quello di
Pasquetta, 7 giorni durante le vacanze di Natale, anche non consecutivi, alternando il 24 con il 25 e il
31.12 con il 01.01;
- il minore trascorrerà con ciascun genitore 2 settimane, anche non consecutive durante le vacanze estive. I genitori concorderanno i rispettivi periodi entro il 31.05 di ogni anno;
pagina 2 di 5 - all'accompagnamento e al ritiro di presso la scuola, in periodo scolastico, provvederà il CP_2
genitore con il quale, rispettivamente, sarà rimasto la notte precedente o con il quale CP_2 trascorrerà la parte della giornata al termine dell'orario scolastico.
- Quando non andrà a scuola, sarà cura del genitore presso il quale è rimasto CP_2 CP_2 provvedere all'accompagnamento di presso l'abitazione dell'altro genitore;
CP_2
- ciascun genitore consentirà il contatto telefonico del minore con l'altro genitore quotidianamente, in orario compreso fra le 19:00 e le 20:00;
- il padre verserà alla madre € 300,00 al mese quale contributo nel mantenimento del figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, con concorso in misura del 50% nelle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna che si trascrive integralmente:
SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: § -spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola) e spese parascolastiche (prescuola e doposcuola unicamente in caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei) § -spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/ fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico).
SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); § -spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica) - Spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/ fisiche diagnosticate); § -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
pagina 3 di 5 In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari ed adeguati alla richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, trascorsi 15 giorni, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
- assegno unico universale al 50% in favore delle parti;
- detrazioni fiscali al 50% in favore delle parti;
- i genitori prestano reciproco consenso al rinnovo dei rispettivi passaporti e documenti validi per l'espatrio e al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per il minore. I predetti documenti saranno tenuti dalla madre presso la residenza del minore e consegnati al padre in occasione di viaggi o impegni che richiedano il possesso del documento del minore;
- spese di lite interamente compensate fra le parti
Tanto premesso
I sig.ri e Parte_1 Controparte_1
Dichiarano di rinunciare
• A comparire personalmente in udienza;
• alla impugnazione della sentenza ove emessa alle condizioni sopra allegate chiedono congiuntamente che il Giudice voglia trattenere la causa per la decisione del Collegio”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/8/2024 ha chiesto modificarsi la sentenza n. 544/2021 Parte_1 pubblicata il 28/7/2021 dell'intestato Tribunale, pronunciata nel procedimento n. RG 660/2021, in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto al figlio , nato il [...] dall'unione CP_2
con alle condizioni di cui al ricorso. Controparte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7/11/2024 si è costituita che, Controparte_1 contestate le allegazioni dell'attore, ha domandato regolamentarsi diversamente l'esercizio della responsabilità genitoriale rispetto al figlio, rispetto a quanto richiesto dall'attore.
Intervenuto il PM in causa, all'udienza del 10/12/2024 il giudice relatore delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa a cui le parti non hanno aderito.
In data 11/3/2025 le parti hanno depositato note scritte dove hanno formulato conclusioni congiunte sopra riportate in corsivo.
Con ordinanza del 13/3/2025 il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Il PM ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti.
pagina 4 di 5 Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra le parti, in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza n. 544/2021 dell'intestato Tribunale, pubblicata il 28/7/2021, pronunciata nel procedimento n. RG 660/2021, non risultano porsi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con gl'interessi del figlio minore.
Sussistono pertanto i presupposti affinché il tribunale omologhi tali accordi, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1725/2024 R.G., così provvede:
A] omologa gli accordi intervenuti tra le parti, in modifica della sentenza n. 544/2021 dell'intestato
Tribunale, pubblicata il 28/7/2021, pronunciata nel procedimento n. RG 660/2021; sopra riportati in corsivo e qui da intendersi richiamati e trascritti;
B] compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella camera di consiglio del 9/4/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5