Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 17/12/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 151/25
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
composta dai signori magistrati:
BR IC RI Presidente AN SI Giudice Relatore Gianpiero Madeo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio n. 21122 iscritto sul conto giudiziale n. 24156 - reso dall’agente contabile sig. TI RI del Comune di Ovindoli (AQ) relativamente all’esercizio finanziario 2018, periodo 01.01-31.12.2018.
Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa.
Vista la relazione del Magistrato relatore, depositata in data 7 maggio 2025, che ha concluso per la pronuncia preliminare sull’ammissibilità, sull’improcedibilità e sull’irregolarità del conto in esame sia in relazione alla natura dei beni rendicontati che con riferimento all’ampiezza dei beni interessati dalla gestione.
Uditi, nella pubblica udienza del 25 novembre 2025, il Consigliere relatore e il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale Marco Di Marco.
con l’assistenza del segretario d’udienza, sig.ra Emilia Giammaria, Considerato in
FATTO
Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della sua relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito della disamina della documentazione depositata da TI RI, funzionario del Comune di Ovindoli.
Con relazione di irregolarità del 7 maggio 2025 il magistrato relatore, dott. Andrea Liberati, dopo aver ricostruito la normativa di riferimento in materia di consegnatari di beni in materia di contabilità di Stato e il quadro normativo di riferimento sull’obbligo della resa del conto da parte dei consegnatari per “debito di custodia”, ha precisato che, per quanto concerne specificamente gli Enti locali, l’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il “tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”.
Pertanto, relativamente al conto sopra indicato, ha sollevato al Collegio le criticità di seguito elencate:
la gestione rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguarda beni mobili o “materie” per le quali l'agente contabile abbia “debito di custodia”. L’ atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, tra i quali non sono però individuabili quelli riferibili ad una gestione per i quali si possa configurare un debito di custodia del consegnatario. Nel conto, sono infatti indicati anche beni certamente esclusi da una gestione di magazzino, quali scuolabus, autocarri, autovetture (Fiat Panda, Land Rover, Fiat 16, Piaggio porter), rimorchi, indagini idrogeologiche, piani regolatori generali, partecipazione in società (ACIAM e CAM). La natura dei beni è tale da far ritenere sussistente un mero obbligo di vigilanza trattandosi di beni di uso abituale certamente non custoditi, almeno in parte, in magazzini.
La natura dei beni è tale poi da far ritenere sussistente un mero obbligo di vigilanza trattandosi di beni di uso abituale certamente non custoditi, almeno in massima parte, in magazzini. Il magistrato relatore ha precisato che, essendo ben diverso il regime di responsabilità tra agente con debito di custodia (che comporta l’inversione dell’onere della prova) e consegnatario con debito di vigilanza, e sussistendo solo per il primo l’obbligo di presentazione del conto, tenuto ben presente che la presentazione del conto costituisce automaticamente l’agente in giudizio con incardinamento del relativo giudizio presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente, incidendo la qualifica di agente contabile su materie riservate allo Stato, non ha ritenuto, proprio per le conseguenze che ne discenderebbero, che sia facoltà dell’ente locale estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, traducendosi tale estensione in un’indebita invasione della competenza normativa statale.
Conclusivamente, tenuto conto che il conto include all’evidenza beni dei quali debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto per i quali sussiste un mero debito di vigilanza e che non necessitano di un autonomo conto giudiziale, fermo restando il regime di presentazione del conto amministrativo sopra indicato e il relativo regime di responsabilità, il magistrato relatore ha concluso che l’atto presentato dall’agente contabile, come conto del consegnatario di beni, non è qualificabile come conto giudiziale (Corte dei conti Sent. n. 75/2018, Sez. Piemonte e Sent. n. 38/2018, Sez. Liguria) essendo privo dei requisiti minimi essenziali atti ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all’agente contabile e da esso custoditi.
Con osservazioni depositate in data 12 settembre 2025 il Responsabile del Settore tecnico ing. TI del Comune di Ovindoli (AQ) ha precisato, quale agente contabile, di avere un mero debito di vigilanza in quanto responsabile della mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e che il consegnatario con debito di vigilanza non sarebbe tenuto alla resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 12 del DPR n. 254/2002 ed ha concluso affermando di aver e proceduto all’invio del suddetto conto per mero errore di interpretazione della normativa di riferimento e di aderire alle richieste del magistrato relatore.
All’udienza del 25 novembre 2025, il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità o l’improcedibilità del conto, rimettendosi comunque alle valutazioni del Collegio.
L’agente contabile non è presente in udienza.
Ritenuto in
DIRITTO
Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un “consegnatario per debito di vigilanza”, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.
In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827/1924, “non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto”. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, si può qualificare come consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili che ha ricevuto in consegna (art. 1).
Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di “custodia” comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell’amministrazione di appartenenza, mentre il debito di “vigilanza” connota l’azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l’acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare “funzionamento” dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di “funzionamento” ma a quella di continuativo “rifornimento”, sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016). In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con “debito di custodia” si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di “magazzino”, che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un “debito di materie” o di “oggetti” e di un connesso “obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli elenchi (liste- inventario) siano in uso agli Uffici e non già custoditi in un deposito. Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. D’altro canto, lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi formulati dal magistrato istruttore in merito.
Sulla base delle suddette considerazioni, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, gravi sul consegnatario TI RI un mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia “, venendo, dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.
Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato improcedibile.
Resta inteso che, in aderenza alle considerazioni della Procura erariale, l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciono a un rapporto non di mera vigilanza ma di effettiva custodia.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, definitivamente pronunciando,
DICHIARA
l’improcedibilità del giudizio di conto in questione riguardante il sig. TI RI.
Spese compensate.
Così deciso a L'Aquila, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
(AN SI) (BR IC RI)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in segreteria il 17/12/2025 Il Direttore della segreteria f.to Dott.ssa Antonella Lanzi