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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola , ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 11789 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto:
Altri contratti atipici
vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. BALIVO CATERINA e dell'avv.
ALFANO FRANCESCO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
Frattamaggiore alla Via Lupoli n. 27 presso lo studio dei predetti difensori come da mandato in calce all'atto di citazione,
PARTE ATTRICE
e
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rapp.te p.t., con il patrocinio dell'avv. SALTALAMACCHIA
SERGIO, elettivamente domiciliato in Maddaloni alla Via Cornato n. 34
presso il difensore avv. SALTALAMACCHIA SERGIO giusta procura
Proc. n. 11789 /2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 10 in atti,
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/12/2024 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 04/11/2022 Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3890/22 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 28/09/2022 e notificato in data
30/09/2022, in virtù del quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 32.079,12 oltre interessi di cui al D.lgs.
231/2002 nonché le spese e competenze della procedura monitoria, in forza delle fatture nn. 166/PA del 18/10/2021, 173/PA del 02/11/2021,
211/PA del 27/12/2021, 26/PA del 21/01/2022, 27/PA del 04/02/2022,
50/PA del 02/03/2022, 53/PA del 02/03/2022, 62/PA del 16/03/2022,
63/PA del 16/03/2022, 64/PA del 16/03/2022, 65/PA del 16/03/2022,
66/PA del 16/03/2022, 68/PA del 24/03/2022, 76/PA del 01/04/2022,
77/PA del 01/04/2022, 81/PA del 02/04/2022, 86/PA del 07/04/2022,
87/PA del 07/04/2022, 89/PA del 07/04/2022, 91/PA del 07/04/2022,
107/PA del 04/05/2022, 111/PA del 10/05/2022 e 140/PA del
23/05/2022, deducendo di aver estinto parzialmente il debito ingiunto e,
per il resto, ritenendo la pretesa non dovuta.
Concludeva, dunque, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva ritualmente in giudizio Controparte_1
Proc. n. 11789 /2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 10 che, contestando gli avversi assunti, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite.
Ella precisava che: - le fattura n. 166/PA del 18.10.2021 di € 1.430,88-
e n. 140/PA del 23.05.2022 di € 1.264,52 non risultavano ancora liquidate;
- la fattura 173/PA del 02.11.2021 di € 1.430,88 risultava liquidata per € 1.347,79 in data 13.01.2023 e dunque successivamente alla notifica del D.I., al netto della nota di credito n.8 di € 83,09; - tutte le altre fatture risultavano incassate successivamente alla notifica del provvedimento monitorio, ad eccezione della fattura n. 81/PA del
02.04.2022 di € 1.430,88 (che non è stata mai inviata all'Ente) e della fattura n. 111/PA del 10.05.2022 di € 1.264,69 (stornata con nota di credito n. 3 del 13.10.2022).
Precisava, dunque, l'opposta di essere “creditrice dell'importo di €
2.695,31- a titolo di sorta capitale nonché di quanto maturato a titolo
di interessi di mora, come previsto dal D. Lgs. 231/02 e come liquidati
in decreto ingiuntivo, nonché le spese legali sostenute per il deposito del ricorso”, insistendo per il rigetto del ricorso.
***
Ciò posto in fatto, in assenza di questioni preliminari, l'opposizione nel merito va accolta.
In diritto, mette conto precisare che il giudizio di opposizione – che è
una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato
– non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo,
Proc. n. 11789 /2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 10 ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante:
Cass. civ., sez. III, 17 luglio 2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo
2008, n. 7821; Cass. civ., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7448).
A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente,
ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio (in questo senso, la fondamentale Cass. civ., Sez. Un.,
7 luglio 1993 n. 7448 in Giust. civ. 1993, I, 2041: “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice
di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non
è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza
- e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del
provvedimento opposto -, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione,
il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una
eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che
Proc. n. 11789 /2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 10 rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo”).
In linea generale v'è da dire che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
Si verifica, cioè, un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre, dall'altra parte, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio,
dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Resta dunque fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cass.
civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 in Foro it. 2002, I, 770, secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia
che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a
Proc. n. 11789 /2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 10 provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”.
Preliminarmente, va dato atto che risultano incontestate la tempestività
della spiegata opposizione e la legittimazione, attiva e passiva, delle parti.
Ora, è incontestato oltre che documentalmente provato che l'
[...]
ha parzialmente soddisfatto la pretesa creditoria azionata Parte_1
da nel giudizio monitorio, in parte già prima Controparte_1
del deposito del ricorso monitorio ed in parte in corso di causa.
In particolare, l' adempiva all'onere probatorio sulla Parte_1
stessa gravante - e che non subisce deroghe nel giudizio di opposizione stante la propria posizione di sostanziale convenuta in relazione all'antecedente fase monitoria – dimostrando ai sensi dell'art. 2697 c.c. il fatto estintivo dell'avversa pretesa creditoria e, in particolare: (1)
documentando di aver soddisfatto la pretesa prima della proposizione della domanda monitoria (con ricorso depositato il 28.09.22) esibendo mandato di pagamento nr. 1733 del 10/02/2022 e quietanza di pagamento nr. 2470 del 10/02/2022, a saldo della fattura nr. 211/PA del
27/12/2021; (2) il pagamento della fattura 173/PA del 02.11.2021 di €
1.430,88 in data 13.01.2023, quindi successivamente alla notifica del
D.I., al netto della nota di credito n. 8 di € 83,09 emessa da Acoustic
Proc. n. 11789 /2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 10 Center S.r.l.; (3) la non debenza per le fatture nr. 81/PA del 02.04.2022 di € 1.430,88 (che non risulta essere stata inviata all'Ente) e nr. 111/PA del 10.05.2022 di € 1.264,69 (in quanto stornata con nota di credito n. 3
del 13.10.2022); (4) il pagamento delle restanti fatture, eccetto la nr.
166/PA del 18.10.2021 per € 1.430,88 e la nr. 140/PA del 23.05.2022
per € 1.264,52, che sono rimaste insolute.
Trattasi, come detto, di circostanze in parte incontestate ed in parte provate documentalmente, da ritenersi quindi pacifiche.
Alla parte opposta va quindi riconosciuta la somma di euro 2.695,31
oltre interessi ex D.lgs. 231/02, in forza delle predette fatture che in quanto non contestate dall'opponente, che si riservava di giustificarne il mancato pagamento in corso di causa, possono essere assunte a base della presente decisione come prova della fondatezza della pretesa creditoria.
Il Decreto Ingiuntivo n. 3890/22 va quindi certamente revocato.
In secondo luogo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle fatture (per la maggior parte del credito ingiunto) onorate successivamente alla proposizione del ricorso monitorio, tenuto conto che, al fine di valutare la tempestività dei pagamenti da parte del debitore sostanziale, odierno opponente, a norma dell'art. 643 c.p.c. la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del decreto ingiuntivo ma tale pendenza deve essere intesa in termini processuali e non sostanziali, nel senso che la pendenza retroagisce al momento della presentazione del ricorso in caso di opposizione (Cass. Sez.Un. Ord.
1.10.2007 n. 20596).
Proc. n. 11789 /2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 10 In terzo luogo, la pretesa della società opposta deve ritenersi, per il resto,
solo in parte (in minima parte) fondata limitatamente all'importo di euro
2.695,31, in quanto il relativo credito è stato estinto prima della proposizione dell'azione da farsi coincidere con il deposito del ricorso monitorio, fatta eccezione tuttavia per gli interessi moratori rimasti impagati.
Il riferimento corre, in particolare, alla fattura nr. 211/PA del
27/12/2021, che risulta onorata il 10/02/2022, ed alla non debenza delle fatture nr. 81/PA del 02.04.2022 (mai inviata) e nr. 111/PA del
10.05.2022 (in quanto stornata), con la conseguenza che non è dovuto in favore dell'opposta il credito di euro 4.126,45.
Quanto poi alla richiesta della di Controparte_1
corresponsione degli interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 231/02
come modificato dal D.lgs. n. 192/12 la stessa deve trovare accoglimento secondo quanto segue.
Il legislatore in attuazione della Direttiva 2000/35/CE ha introdotto la disciplina di cui al D.lgs. n. 231/02 per fronteggiare i ritardi nei pagamenti con funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti. Si prevede l'applicazione di un tasso più
favorevole al creditore nel calcolo degli interessi moratori ed è
applicabile, per costante giurisprudenza, alle prestazioni aventi ad oggetto la fornitura di merci o la prestazione di servizi (nel caso di specie l'importo è stato ingiunto a titolo di corrispettivo per la fornitura di presidi protesici), indipendentemente dalla natura pubblica o privata del contraente. Tale orientamento, che questo Giudicante condivide e fa
Proc. n. 11789 /2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 10 proprio, è stato ribadito in recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali “la disciplina di cui al D. Lgs 231/02 è applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni” (cfr. ex multis
Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22260 del 25.07.2023).
Pertanto, in applicazione della disciplina in questione l' Parte_1
deve corrispondere in favore della - in
[...] Controparte_1
qualità di cessionaria del credito – anzitutto l'importo corrispondente alle fatture nr. 166/PA del 18.10.2021 per € 1.430,88 e la nr. 140/PA del
23.05.2022 per € 1.264,52, pari a complessivi euro 2.695,31 oltre interessi ex D.lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo,
oltre gli interessi moratori calcolati sull'importo dovuto in forza della fattura nr. 173/PA emessa il 02.11.2021 e saldata solo in data
13.01.2023, quindi successivamente alla proposizione del ricorso monitorio, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 231/02 dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e fino alla data dell'avvenuto pagamento, importo che ammonta ad € 112,27.
Vanno poi riconosciuti ulteriori interessi al medesimo tasso dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Non sono poi dovuti gli ulteriori interessi richiesti, in difetto di prova dell'avvenuto pagamento, con onere a carico della parte opposta.
Tenuto conto dell'esito della lite, della parziale infondatezza della domanda azionata in via monitoria e dell'esiguo importo spettante alla parte opposta, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Proc. n. 11789 /2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 10 Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro , così provvede:
[...] Controparte_1
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
3890/22 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 28/09/2022;
2) Condanna l' al pagamento in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 2.695,31 oltre interessi Controparte_1
ex D.lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3) Condanna l' al pagamento in favore di Parte_1 [...]
per le causali di cui in parte motiva, degli Controparte_1
interessi moratori dovuti ai sensi degli artt. 4 secondo il saggio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/02 che si quantificano in € 112,27, oltre ulteriori interessi al medesimo tasso dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;
4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa il 05/02/2025
IL GIUDICE
(dott. Luca Stanziola )
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 11789 /2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 10