Art. 3.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero degli affari esteri invia al Parlamento una relazione, nella quale sia compresa anche la valutazione del Ministero stesso, sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno immediatamente precedente.
Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero degli affari esteri invia al Parlamento una relazione, nella quale sia compresa anche la valutazione del Ministero stesso, sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno immediatamente precedente.