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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16300/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16300/2024
Oggi 18 marzo 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
L'avv. HI IN, difesa personalmente
Per , con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DISTRETTUALE DI BRESCIA, nessuno è comparso
L'avv. HI IN insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16300 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
HI IN ricorrente, difesa personalmente e
Controparte_1
resistente, con l'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Brescia
pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale costituzione dell'amministrazione resistente;
ritenuta la parziale fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che non può essere riconosciuto - in questa sede - al legale il compenso relativo alla fase cautelare svoltasi quando il processo era pendente avanti al g.i.p., con conseguente impossibilità di liquidare tale compenso da parte del tribunale del dibattimento collegiale;
ritenuto che
va, di contro, riconosciuto al legale il compenso per l'attività relativa alla fase dibattimentale in misura corrispondente ai valori medi, non ravvisandosi ragioni, nemmeno illustrate nel provvedimento impugnato, per discostarsi da tali valori, anche alla luce della discreta complessità del procedimento;
ritenuto pertanto che il compenso per l'attività espletata nella fase dibattimentale va riconosciuto – nei limiti della domanda - nella misura di € 3.592,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, che si riduce ex art. 106 bis T.U. spese di giustizia in definitivi € 2.394,67= (al lordo di quanto già liquidato dal tribunale); ritenuto che l'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese;
P.Q.M.
liquida all'avv. HI IN, per l'attività prestata in favore di nel Persona_1
procedimento n. 14628/2019 r.g.n.r. mod. 21 di questo tribunale, il complessivo importo di €
2.394,67=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Spese compensate.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
pagina2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16300/2024
Oggi 18 marzo 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
L'avv. HI IN, difesa personalmente
Per , con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DISTRETTUALE DI BRESCIA, nessuno è comparso
L'avv. HI IN insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il p. del. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16300 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
HI IN ricorrente, difesa personalmente e
Controparte_1
resistente, con l'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Brescia
pagina1 di 2 letti gli atti e i documenti di causa;
rilevata la rituale costituzione dell'amministrazione resistente;
ritenuta la parziale fondatezza del ricorso;
rilevato difatti che non può essere riconosciuto - in questa sede - al legale il compenso relativo alla fase cautelare svoltasi quando il processo era pendente avanti al g.i.p., con conseguente impossibilità di liquidare tale compenso da parte del tribunale del dibattimento collegiale;
ritenuto che
va, di contro, riconosciuto al legale il compenso per l'attività relativa alla fase dibattimentale in misura corrispondente ai valori medi, non ravvisandosi ragioni, nemmeno illustrate nel provvedimento impugnato, per discostarsi da tali valori, anche alla luce della discreta complessità del procedimento;
ritenuto pertanto che il compenso per l'attività espletata nella fase dibattimentale va riconosciuto – nei limiti della domanda - nella misura di € 3.592,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, che si riduce ex art. 106 bis T.U. spese di giustizia in definitivi € 2.394,67= (al lordo di quanto già liquidato dal tribunale); ritenuto che l'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese;
P.Q.M.
liquida all'avv. HI IN, per l'attività prestata in favore di nel Persona_1
procedimento n. 14628/2019 r.g.n.r. mod. 21 di questo tribunale, il complessivo importo di €
2.394,67=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
Spese compensate.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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