Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 agosto 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
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- 1. Cittadinanza negata per precedenti di polizia? (Tar Lazio, 18643/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 ottobre 2024 · 1
Ferma l'ampia discrezionalità riconosciuta al Ministero in materia, è necessario un adeguato approfondimento istruttorio diretto ad accertare se e quali sviluppi vi siano stati dei precedenti di polizia consistenti in denunce / querele e poste a base della valutazione negativa, approfondimento istruttorio che deve essere poi logicamente seguito da un'attenta valutazione dei fatti così compiutamente ricostruiti, con un'ampia motivazione che dia conto delle ragioni per le quali quei fatti in astratto penalmente rilevanti, ancorché non seguiti da significativi sviluppi, né tanto meno da condanne, possano ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2026, n. 24045Provvedimento: Numero registro generale 8548/2024 Oscuramento disposto Numero sezionale 125/2026 Numero di raccolta generale 24045/2026 Data pubblicazione 26/07/2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto: Composta da: Cittadinanza – minore bipolide, ab SQ D'LA Primo Presidente origine italiano per ius sanguinis e cittadino di un'altra nazione per ius Maria Acierno Presidente di Sezione soli – perdita della cittadinanza Lucia Esposito Presidente di Sezione italiana da parte del genitore – conservazione della cittadinanza Enzo Vincenti Presidente di Sezione italiana da parte del minore ex art. …Leggi di più...
- legge 555/1912·
- naturalizzazione·
- art. 2909 cod. civ.·
- giudicato esterno·
- perdita della cittadinanza·
- art. 12 l. 555/1912·
- cittadinanza italiana·
- art. 7 l. 555/1912·
- ius soli·
- ius sanguinis·
- art. 360 cod. proc. civ.·
- bipolide
Versioni del testo
- Art. 1. 1. E' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi e' nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. - Art. 3. 1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore eta' dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potra' comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.