Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 agosto 1992 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
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- 1. Il referendum sulla cittadinanzaVincenzo Antonio Poso · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/2022, n. 25317Provvedimento: Numero registro generale 26093/2021 Numero sezionale 354/2022 Numero di raccolta generale 25317/2022 Data pubblicazione 24/08/2022 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DIRITTI CITTADINANZA – Grande PIETRO CURZIO - Primo Presidente - naturalizzazione brasiliana del 1889 – conseguenze PASQUALE D'ASCOLA - Presidente di Sezione - Ud. 12/07/2022 - ANTONIO MANNA - Presidente di Sezione - PU LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - R.G.N. 26093/2021 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI - …Leggi di più...
- conseguenze·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. E' cittadino per nascita:
a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi e' nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. - Art. 3. 1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore eta' dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potra' comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.